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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 11/04/2025, n. 1264 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1264 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Unico, dott.ssa Barbara Fabbrini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 11606/2023 promossa da:
(C.F. , (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), in proprio e quali eredi di e (C.F. C.F._2 Persona_1 Parte_3
), tutti con il patrocinio dell'avv. PRATOVECCHI TOMMASO ed C.F._3 elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore in VIA GIAMBOLOGNA 37, 50132 FIRENZE
RICORRENTI contro
(P. IVA ), con il Controparte_1 P.IVA_1 patrocinio degli Avv. BRANDI ENRICHETTA e PIERONI ALESSANDRA ed elettivamente domiciliata presso la sede legale in LARGO G. A. BRAMBILLA 3, 50134 FIRENZE
e contro
(P.IVA ), con il patrocinio degli Avv. CENCI Controparte_2 P.IVA_2
SANDRA e TOZZI ELEONORA ed elettivamente domiciliata presso la propria sede legale in
PIAZZA SANTA MARIA NUOVA 1, 50122 FIRENZE
RESISTENTI
OGGETTO: responsabilità sanitaria
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Ricorrenti: “Piaccia all'Ill.mo Giudice Unico del Tribunale di Firenze, ogni contraria istanza, difesa ed eccezione disattesa e reietta, Nel merito: dichiarare la responsabilità delle resistenti per il decesso della Sig.ra e per l'effetto condannare in solido, ex art. 2055 c.c., Persona_1 [...]
, in persona dei rispettivi legali Controparte_3
pagina 1 di 15 rappresentanti pro tempore in carica, al risarcimento dei danni tutti, patrimoniali e non, subiti dai ricorrenti nella misura ritenuta provata e di giustizia. Con vittoria di spese e compensi, anche dalla fase di mediazione e di quella ex art. 696 bis c.p.c.. In via istruttoria, occorrendo: Si chiede ammettersi prova per testi sui seguenti capitoli di prova: 1) DCV che i IG.ri e Parte_1 erano soliti frequentare assieme, almeno due volte la settimana, amici e parenti per Persona_1 cene ed uscite serali;
2) DCV che i IG.ri , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 ed trascorrevano uniti ogni ricorrenza (festività pasquali, natalizie, compleanni, ferie Persona_1 estive); 3) DCV che sia i IG.ri , e per tutto il Parte_1 Parte_2 Parte_3 periodo della degenza della Sig.ra presso le Case di Cura Don CA HI e Villa Persona_1
Le Terme si sono recati quotidianamente a farle visita;
Si indicano a testi i IG.ri Testimone_1 sui capitoli 1) e 2) e la Sig.ra e sul capitolo 3).” Tes_2 Tes_3 P
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale, Tesi: formulare ex art 185 bis c.p.c. una proposta CP_1 transattiva o conciliativa avuto riguardo sia delle conclusioni nella espletata CTU riferita al procedimento civile ex art. 696 bis c.p.c. RG 5249/2021 che delle eccezioni e contestazioni formulate dalla comparente, dichiarando tenute le resistenti nella misura del 50% ciascuna -in Ipotesi: chiamare il Collegio peritale a chiarimento sulla esatta individuazione delle rispettive quote di responsabilità ascrivibili a ciascuna delle due resistenti.” Controparte_4
: “Voglia l'Ill.mo Tribunale Civile di Firenze adito, disattesa e reietta Controparte_2 ogni contraria istanza ed eccezione proposta, pronunciata ogni e più opportuna declaratoria da assumersi anche d'ufficio: - qualora il Giudice ritenesse di procedere al giudizio nei confronti dell' , respingere e rigettare, per le ragioni sopra esposte, tutte le domande così Controparte_5 come proposte nei confronti della convenuta in quanto infondate in Controparte_2 fatto ed in diritto e comunque non provate. - In subordine, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle precedenti domande e del riconoscimento di eventuali responsabilità dei Sanitari della comparente azienda accertare in corso di causa e riconoscere quelle pretese che saranno rigorosamente provate nel loro ammontare e nella loro stretta derivazione causale con gli eventi “de quibus”, accertando i pregiudizi direttamente riconducibili alla percentuale di responsabilità dei sanitari dell' , graduando altresì le concorrenti responsabilità dei Controparte_2 convenuti tutti. In via istruttoria:
1. Nella denegata e non creduta ipotesi in cui non si dovessero ritenere accoglibili i rilievi critici e le eccezioni mosse nei confronti dell'elaborato peritale e si dovesse individuare una qualche responsabilità ascrivibile all'odierna comparente, si chiede che i
CCTTUU, Dott. e Dott.ssa vengano chiamati a chiarimenti, anche nel Per_2 Per_3 contraddittorio con il già nominato CTP dell'Azienda, Dott. merito alla ripartizione e Persona_4 gradazione della responsabilità tra gli odierni resistenti – e . Si richiede, ai Pt_5 CP_6 sensi dell'art. 210 c.p.c., che venga ordinato al Sig. di esibire la documentazione Parte_1
INPS attestante l'entità delle somme mensili erogate a qualsiasi titolo dal predetto Istituto in suo favore.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. I fatti e lo svolgimento del processo
Il presente giudizio, introdotto con ricorso ex art. 281-decies c.p.c., segue il procedimento ex art. 696- bis c.p.c. (n. R.G. 5249/2021), promosso dai ricorrenti e diretto all'accertamento, tramite Consulenza pagina 2 di 15 tecnica di ufficio, delle cause che hanno portato al decesso della sig.ra a seguito del Persona_1 suo ricovero presso l'ospedale di Torregalli e presso l' Controparte_3
(d'ora in avanti . CP_1
In particolare, con l'atto introduttivo dell'odierno giudizio, i sig.ri Parte_1 Parte_2
nonché la sig.ra rispettivamente marito, figlia e sorella della deceduta,
[...] Parte_3 hanno chiesto all'intestato Tribunale di dichiarare la responsabilità delle parti resistenti e la loro condanna al risarcimento dei danni, patrimoniali e non, cagionati dalle Aziende ospedaliere che hanno avuto in cura la de cuius.
A sostegno della propria pretesa, i ricorrenti hanno esposto che in data 15.05.2018 la sig.ra _1
dopo aver sofferto per giorni di forti mal di testa e nausea, faceva accesso al Pronto Soccorso
[...] dell'ospedale di Torregalli, dove venivano effettuati degli esami del sangue e, dopo una visita medica, una TAC. I risultati di quest'ultimo esame evidenziavano la presenza di un meningioma del diametro di 6 centimetri, sito in sede cerebrale fronto-temporale destro.
Dopo essere stata ricoverata presso il medesimo ospedale, la paziente veniva informata dell'imminente trasferimento, da eseguire il giorno successivo, al Centro Traumatologico Ortopedico dell' per essere operata nel reparto di neurochirurgia dal Dott. al fine di evitare CP_1 Per_5 che la presenza del meningioma potesse peggiorare il quadro clinico. Tuttavia, il 16.05.2018, i medici posticipavano il trasferimento al venerdì 18 maggio a causa della mancanza di posti letto per accogliere la paziente presso la struttura di e riprogrammavano l'intervento chirurgico per il CP_1 successivo lunedì.
La situazione clinica della sig.ra però, precipitava drasticamente tra la notte di giovedì 17 _1 maggio e la mattina di venerdì 18 maggio. Quest'ultima, nonostante l'ulteriore aggravamento delle sue condizioni, veniva trasferita presso l' soltanto alle ore 19.30 del 18.05.2018 ove giungeva CP_1 in una situazione neurologica particolarmente critica e veniva immediatamente operata dal Dott. che, al termine dell'intervento chirurgico, comunicava ai familiari il buon esito Per_5 dell'operazione ma accertava la presenza di danni cerebrali, stante il lasso di tempo trascorso prima dell'intervento. Tale circostanza veniva confermata dalla risonanza magnetica che evidenziava danni estesi ai due emisferi cerebrali ed anche al tronco encefalico.
La paziente veniva dunque trasferita, in stato di coma, presso il Centro Don CA HI di
Scandicci, ed in seguito a Villa Le Terme, struttura di lungo degenza, dove decedeva, a distanza di due anni e mezzo circa, in data 30 ottobre 2020.
Alla luce di quanto sopra descritto i ricorrenti, tenuto conto dell'esito del procedimento ex art. 696-bis c.p.c., di cui meglio si dirà infra, hanno chiesto la condanna dell' e dell' CP_1 Controparte_2
al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti, sia iure proprio che iure
[...] hereditatis, per un totale di € 1.236.233,42. Con comparsa di costituzione e risposta del 23.02.2024, si è costituita in giudizio l' CP_1 contestando la domanda in termini di quantum e ritenendo giuridicamente corretto presumere una responsabilità equamente ripartibile al 50% per ciascuna delle resistenti. Ha chiesto, inoltre,
l'esibizione da parte del signor di tutte le attestazioni INPS relative ai redditi Parte_1 percepiti a qualsivoglia titolo.
Si è costituita in giudizio anche l' , contestando quanto ex adverso Controparte_2 argomentato, dedotto ed eccepito in quanto del tutto infondato in fatto ed in diritto. In particolare,
l'Azienda sanitaria ha escluso la propria responsabilità nella causazione dell'evento dannoso, poiché il pagina 3 di 15 ritardo colposo con cui la Sig.ra è pervenuta ad intervento chirurgico sarebbe imputabile _1 Contr esclusivamente all' di CP_1
A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 05.03.2024, il Giudice disponeva una CTU integrativa per il chiarimento dei seguenti punti: 1) confermare la portata causale sull'evento del decesso della signora delle condotte di entrambe le aziende sanitarie convenute;
2) verificare la _1 congruità del danno emergente indicato da parte ricorrente;
3) verificare l'importo complessivo contributi INPS versati per la sig.ra _1
Dopo il deposito della relazione integrativa della CTU, si è pervenuti all'udienza di discussione dell'11.02.2025, a seguito della quale il Giudice, verificata l'assenza di una soluzione conciliativa per la contestazione in merito al riparto di responsabilità tra le parti resistenti, ha trattenuto la causa in decisione con termine ex art. 281-sexies, u.c., c.p.c. per il deposito della sentenza.
2. Sul quadro normativo di riferimento
In ordine al quadro normativo applicabile, si osserva che, per ormai consolidata giurisprudenza, tra il paziente, medico ed ente sanitario che si avvale dell'opera del medico per fornire le prestazioni sanitarie dovute per contratto o ex lege, si instaura un atipico contratto a prestazioni corrispettive, dal quale insorgono a carico del medico e dell'ente effetti protettivi nei confronti del paziente ed una responsabilità – di natura contrattuale – della struttura nei confronti del paziente che discende ex art. 1218 c.c. dall'inadempimento della prestazione medico professionale svolta dai sanitari, quali suoi ausiliari necessari per lo svolgimento delle prestazioni sanitarie di cui sopra.
L'ormai consolidato orientamento giurisprudenziale di cui si è appena detto è oggi definitivamente recepito anche dalla legge, in ultimo la Legge 8.3.2017 n. 294 (Legge Gelli-Bianco) che all'art. 7 sancisce appunto che “la struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata … che si avvale dell'opera di esercenti la professione sanitaria, anche se scelti dal paziente e ancorché non dipendenti della struttura stessa, risponde ai sensi degli artt. 1218 e 1228 c.c. delle loro condotte dolose o colpose”.
Non sussistono dubbi quindi nel qualificare il rapporto giuridico intercorso tra la sig.ra _1
e le strutture sanitarie resistenti come rapporto di tipo contrattuale, peraltro da queste ultime
[...] non contestato.
In sostanza, in base alle regole di ripartizione dell'onere della prova della responsabilità contrattuale nei giudizi risarcitori di responsabilità medica, spetterà al creditore-paziente dimostrare, oltre al fatto costitutivo, il nesso causale tra il comportamento colposo e l'evento dannoso (causalità materiale) e tra questo e le conseguenze pregiudizievoli in concreto sofferte dal danneggiato (causalità giuridica), spettando, invece al debitore-struttura sanitaria la prova che l'inadempimento non gli è imputabile, in quanto non esigibile alla stregua della diligenza richiesta dall'art. 1176, comma 2, c.c. nell'esecuzione per le prestazioni professionali (nel caso della responsabilità sanitaria nell'osservanza delle leges artis dell'arte medica) oppure che, nonostante la corretta esecuzione della prestazione, la lesione del diritto alla salute fu dovuta ad imprevedibilità ovvero prevedibilità ma inevitabilità dell'evento infausto (cfr.
Cass. civ., sez. III, sent. 26 luglio 2017, n. 18392).
Alla luce di quanto appena esposto, per ciò che concerne la pretesa fatta valere iure hereditatis dai ricorrenti, deve affermarsi la riconducibilità della condotta posta in essere dalle strutture sanitarie resistenti nell'ambito della responsabilità contrattuale.
Al contrario, con riferimento al danno fatto valere iure proprio, la Corte di Cassazione ha ribadito più pagina 4 di 15 volte che la pretesa risarcitoria avanzata dai congiunti della vittima, deceduta in conseguenza della condotta illecita, nei confronti della struttura sanitaria, deve essere qualificata come azione di responsabilità extracontrattuale.
Difatti, secondo la Suprema Corte, in applicazione dell'art. 1372, comma 2, c.c., il contratto atipico di spedalità tra il paziente e la struttura sanitaria ha efficacia limitata alle parti e non produce effetti protettivi verso terzi, ad eccezione delle prestazioni sanitarie afferenti alla procreazione. Pertanto, in applicazione dei principi ex art. 2043 c.c., grava sulle parti attrici l'onere di provare tutti gli elementi costitutivi della responsabilità extracontrattuale della struttura sanitaria, vale a dire il fatto colposo, il pregiudizio che da questo fatto è conseguito alla defunta e il nesso causale tra il fatto colposo e il danno (cfr. Cass. civ., sez. III, sent. 3 marzo 2023, n. 6386).
Di conseguenza, come verrà illustrato più nel dettaglio infra, la diversa qualificazione giuridica delle azioni proposte dai ricorrenti nell'odierno giudizio – responsabilità contrattuale per i danni iure hereditatis e responsabilità extracontrattuale per i danni iure proprio – comporta, a carico di questi ultimi, due diversi regimi di onere probatorio: per quanto riguarda i danni fatti valere iure hereditatis sarà sufficiente per i ricorrenti dimostrare, oltre all'effettiva presa in carico della sig.ra _1 da parte delle strutture sanitarie, il nesso di causalità tra l'aggravamento della patologia della
[...] paziente e la condotta del personale sanitario, secondo il criterio del “più probabile che non”; mentre, nel caso di danni iure proprio, oltre al nesso di causalità, occorrerà provare anche la condotta colposa della struttura, per aver effettuato la prestazione con negligenza, imperizia o imprudenza.
3. Sulle risultanze della CTU.
Ai fini della decisione si può fare riferimento alle risultanze della consulenza medico-legale ante causam, poi completata da una relazione integrativa resa nel corso del presente giudizio, in quanto frutto di una disamina esaustiva e specifica su ogni quesito indicato dal Giudice e supportate da adeguate valutazioni scientifiche, nonché immuni da vizi logici e metodologici, peraltro già oggetto di contraddittorio con le parti e i rispettivi consulenti, in relazione alle principali osservazioni dagli stessi rappresentate.
Nello specifico, il Collegio peritale ha ravvisato delle criticità nella gestione della paziente e nella condotta tenuta dai sanitari dell' e dell' . CP_1 Controparte_2
In particolare, i CC.TT.UU. nominati dal Giudice nel procedimento ante causam, Dott. Per_6
(specialista in neurochirurgia) e Dott.ssa (specialista in medicina
[...] Persona_7 legale e delle assicurazioni), hanno risposto ai quesiti loro sottoposti ed hanno censurato le condotte del personale di entrambe le strutture sanitarie resistenti, confermando che il ritardo nell'esecuzione dell'intervento chirurgico di asportazione del meningioma ha condizionato l'evoluzione del quadro patologico intracranico della signora fino a una situazione di irreversibilità per raggiunto stato _1 di coma, che poi ha portato al suo decesso due anni e mezzo dopo.
Nella loro relazione, i periti hanno rilevato che “il quadro clinico e soprattutto intracranico della paziente non permetteva in alcun caso di dilazionare in maniera eccessiva l'intervallo di tempo tra la diagnosi e l'asportazione del meningioma […] Le caratteristiche specifiche dimensionali e di complicanze diffuse a entrambi gli emisferi cerebrali NON permetteva quindi di procrastinare oltre le
24-36 ore l'intervento di rimozione del meningioma dal momento della diagnosi strumentale TAC- encefalo del 15.5.2018 ore 11:00, risultando molto concreto il rischio di aggravamento della sofferenza cerebrale, con conseguente viraggio verso una condizione non più recuperabile con pagina 5 di 15 l'intervento neurochirurgico demolitivo” (cfr. relazione CTU pagg. 41-42). I CC.TT.UU. hanno quindi affermato che “la situazione clinica in aggravamento data la situazione intracranica iniziale, doveva porre i sanitari nell'idea di modificare il programma precedentemente impostato giorni prima, risultando non comprensibile e non giustificato un ulteriore posticipo del trasferimento, con eventuale ricerca di altra sede neurochirurgica per trasferire la paziente. In contemporanea si deve anche affermare che la persistenza del continuo rinvio da parte dei neurochirurghi della nel trasferire la paziente per la mancanza di posti letto in reparto CP_7 non trova alcuna giustificazione e dimostra in prima ipotesi come il continuo rinvio sia da ritenere una mancanza di percezione della gravità concreta delle condizioni della paziente anche da parte dei neurochirurghi che decisero il posticipo del trasferimento della paziente la mattina del 16.5.2018, ben prima dell'aggravamento concreto della paziente, dilazionando ulteriormente la giornata operatoria al lunedì successivo (21.5.2018). […] La mancata diagnosi e la mancata consapevolezza della gravità della patologia presente nella signora fin dall'inizio del ricovero in PS soprattutto da parte dei _1 neurochirurghi, ne ha pertanto condizionato le scelte per il trasferimento e per programmare
l'intervento neurochirurgico, con mantenimento del programma operatorio deciso dal primario dott. il 16.5.2018 mattina, in maniera continua e pedissequa senza porre attenzione agli Per_5 allarmi delle condizioni di salute segnalate dai professionisti sanitari della Parte_6 nella mattina del 18.5.2018. Si delinea pertanto come evidente una concatenazione di errori interpretativi specifici del caso, da parte del personale di entrambe le strutture sanitarie, che si sono poi andati a sovrapporre consentendo una progressiva evoluzione negativa delle condizioni neurologiche della paziente verso quello che poi è stata una condizione di non ritorno, nonostante
l'intervento chirurgico poi eseguito correttamente in paziente già in uno stato di coma poi evoluto in coma vigile, per la secondaria sofferenza cerebrale instauratasi prima dell'intervento chirurgico demolitivo e comunque necessario per la presenza della neoformazione benigna - meningioma - di ampia dimensione. La concatenazione di errori dipende però inizialmente dalla decisione dei neurochirurghi di eseguire il trasferimento della paziente a distanza di 3 giorni (18.5.2018), per poi programmare l'intervento a distanza di 6 giorni dalla diagnosi (15.5-21.5.2018). […] Sicuramente il momento e la decisione di quando sottoporre la paziente ad intervento neurochirurgico erano in toto affidati alla decisione degli specialisti in neurochirurgia dell' i quali il giorno CP_7
16.5.2018 decidono autonomamente che il momento del trasferimento è posticipato al 18.5.2018, con programma operatorio ulteriormente rinviato al lunedì 21.5.2018. Tale differimento dell'intervento neurochirurgico a considerare salva funzione, ma anche da ritenere salva vita della paziente NON trova alcuna giustificazione rispetto alle condizioni intracraniche diagnosticate e refertate correttamente in ambito radiologico alla TAC-encefalo (cfr. relazione CTU pagg. 43-44).
Nella relazione integrativa della CTU depositata nel presente giudizio, i periti hanno chiarito la portata causale delle condotte di entrambe le strutture sanitarie sull'evento del decesso della sig.ra _1
suddividendo tre diversi momenti rilevanti a tal proposito: due relativi alle condotte del
[...] personale sanitario dell' ed uno relativo alle decisioni neurochirurgiche Controparte_2 dell' in fase di teleconsulto e durante la permanenza in OBI (Osservazione Breve Intensiva) CP_1 della paziente presso l'ospedale di Torregalli. Secondo i CC.TT.UU., tali momenti “hanno condizionato in successione cronologica l'evoluzione del quadro patologico intracranico della signora fino a una condizione di irreversibilità per raggiunto stato di coma, attraverso un _1 primo errore di inquadramento diagnostico-terapeutico della specialista neurologa del centro cefalee pagina 6 di 15 dell'Ospedale San Giovanni di Dio (AUSL Toscana Centro) all'inizio di aprile 2018, poi in un secondo mancato corretto periodo di osservazione neurologica nelle giornate di permanenza in OBI
( ) dopo l'accesso in PS e con un ritardato del trattamento neurochirurgico Parte_6
(AOU-Careggi) del maggio 2018” (cfr. relazione integrativa CTU pag. 3).
I periti hanno aggiunto che, nonostante le condotte censurabili siano attribuibili ad entrambe le strutture, “risultano a nostro parere preponderanti le condotte negligenti ripetute da parte dei neurochirurghi - da attribuire sia alla prima fase di non trasferimento immediato in sala operatoria, sia nell'avere posticipato nei giorni successivi e ulteriormente procrastinato il trasferimento nella giornata del 18.5.2018 dopo l'insorgenza di un chiaro deterioramento clinico neurologico alle ore
12:23 (nausea e conati di vomito) in paziente con una neoformazione cerebrale scompensata - e solo in minima parte riteniamo il ruolo delle negligenze messe in atto da parte dei medici della
[...]
, rispetto allo stato di coma irreversibile presentato dalla paziente e che ne ha Parte_6 condizionato il decesso a distanza di tempo. Il decesso a distanza di tempo della signora è da _1 considerare conseguenza diretta delle errate scelte di posticipare l'intervento neurochirurgico di asportazione di un meningioma scompensato e della mancata diligente osservazione della paziente nella fase di osservazione in PS” (cfr. relazione integrativa CTU pag. 13).
In conclusione, i periti hanno identificato la seguente suddivisione della portata causale rispetto alle condotte negligenti dei sanitari delle due strutture nel determinismo dello stato di coma irreversibile e del decesso a distanza di tempo della sig.ra 80% a carico dei neurochirurghi della Persona_1
20% a carico dei medici di PS-OBI della . CP_7 Controparte_2
Alla luce di quanto appena esposto, risulta, pertanto, raggiunta la prova degli elementi costituitivi dell'inadempimento contrattuale ed extracontrattuale ascritto alle parti resistenti per i motivi che verranno di seguito illustrati.
4. Sull'an debeatur
Il thema probandum del presente giudizio è quindi l'accertamento di eventuali profili di responsabilità dell' e dell' in relazione alle condotte poste in essere da parte del CP_1 Controparte_2 personale di queste ultime in occasione degli eventi che hanno portato al decesso della sig.ra
Persona_1
Ciò acclarato, nella specie si ritiene che i ricorrenti abbiano provato la responsabilità delle strutture sanitarie resistenti, sia quella contrattuale, rilevante ai fini del risarcimento del danno iure hereditatis, che quella extracontrattuale, per i danni fatti valere iure proprio.
Invero, si ritiene che parte ricorrente abbia dimostrato, oltre all'esistenza del contratto di spedalità necessaria per la responsabilità ex art. 1218 c.c., più condotte colpose omissive dei medici delle strutture sanitarie, che hanno causato un ritardo nel trattamento neurochirurgico della paziente e sono state idonee a determinare la verificazione dell'evento morte ai danni della sig.ra Persona_1
Difatti, come si evince dalla relazione peritale integrativa, “l'omissione nell'accettazione nella struttura di pertinenza della paziente da parte dei neurochirurghi e l'omissione CP_7 dell'immediato trattamento neurochirurgico hanno condizionato sia lo stato di coma insorto a distanza di pochi giorni, che l'impossibilità di un trattamento chirurgico efficace e certamente svolto in condizioni ben più critiche rispetto a quello che sarebbe stato eseguito all'arrivo in PS e fino al massimo nelle successive 24 ore (15.5.2018 ore 12:00 – 16.5.2018 ore 12:00)” (cfr. relazione integrativa CTU pag. 11). pagina 7 di 15 Inoltre, i CC.TT.UU. hanno rilevato una “persistente sottovalutazione negligente delle condizioni neurologiche della paziente e del caso in generale di meningioma scompensato, che dimostra una inadeguata condotta anche organizzativo-gestionale dell'accoglienza-accettazione di una paziente in condizioni critiche di urgenza neurochirurgica anche nella giornata del 18.5.2018 con la richiesta e la reiterazione di approfondimenti strumentali sostanzialmente non necessari e posticipando ulteriormente inutilmente l'intervento neurochirurgico urgente da ben 3 giorni” (cfr. relazione integrativa CTU pag. 11).
Sulla scorta delle osservazioni formulate dal Collegio peritale, è possibile, pertanto, determinare che i sanitari delle strutture che hanno avuto in cura la sig.ra abbiano agito con negligenza. _1
Peraltro ai fini di un diverso apporto di concausa non appare possibile riuscire a determinare in modo sensibile una diversità di responsabilità delle aziende convenute nei confronti degli attori ed essendo comunque irrilevante nel rapporto verso gli attori la misura di responsabilità di ciascuna azienda.
Tale misura al più opererà nel rapporto interno tra le convenute, ma non è stato dedotto sul punto azione trasversale volta a tale accertamento.
Per parte loro, invece, le resistenti non sono riuscite a dimostrare di aver eseguito le Controparte_4 prestazioni ospedaliere in maniera perita e diligente né hanno provato che gli inadempimenti a loro ascritti siano stati determinati da una causa non imputabile alle strutture stesse.
In relazione all'accertamento del nesso di causalità, occorre effettuare alcune precisazioni.
Innanzitutto, giova richiamare quanto chiarito dalla più autorevole giurisprudenza di legittimità, la quale ha affermato che occorre accertare la c.d. causalità materiale, ovvero verificare la sussistenza del nesso di causalità tra la condotta della struttura sanitaria e l'evento dannoso rappresentato dalla lesione alla salute del paziente: “in tema di responsabilità civile, il nesso causale è regolato dal principio di cui agli artt. 40 e 41 c.p., per il quale un evento è da considerare causato da un altro se il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo, nonché dal criterio della cosiddetta causalità adeguata, sulla base del quale, all'interno della serie causale, occorre dar rilievo solo a quegli eventi che non appaiano – ad una valutazione “ex ante” – del tutto inverosimili, ferma restando, peraltro, la diversità del regime probatorio applicabile, in ragione dei differenti valori sottesi ai due processi: nel senso che, nell'accertamento del nesso causale in materia civile, vige la regola della preponderanza dell'evidenza
o del “più probabile che non”, mentre nel processo penale vige la regola della prova 'oltre il ragionevole dubbio'”(Cass. civ., sez. III, sent. 27 marzo 2019, n. 8461). Peraltro, con la medesima pronuncia, la Suprema Corte ha sancito il seguente principio di diritto: “è configurabile il nesso causale tra il comportamento omissivo del medico ed il pregiudizio subito dal paziente qualora attraverso un criterio necessariamente probabilistico, si ritenga che l'opera del medico, se correttamente e prontamente prestata, avrebbe avuto serie ed apprezzabili possibilità di evitare il danno verificatosi: laddove il danno dedotto sia costituito anche dall'evento morte […] il giudice di merito, dopo aver provveduto alla esatta individuazione del petitum, dovrà applicare la regola della preponderanza dell'evidenza o del più probabile che non al nesso di causalità fra la condotta del medico e tutte le conseguenze dannose che da essa sono scaturite” (Cass. civ., n.
8461/2019 cit.).
A tal riguardo, si fa presente che lo stesso Collegio peritale incaricato dal Giudice ha osservato che le condotte poste in essere dal personale delle strutture sanitarie “hanno ritardato l'intervento neurochirurgico urgente e hanno di conseguenza subordinato una condizione neurologica gravissima e irreversibile (GCS 3 ore 19:00 del 18.5.2018) e non più trattabile efficacemente per un recupero delle pagina 8 di 15 condizioni neurologiche e persistenza post-chirurgica di uno stato di coma irreversibile, con conservazione delle sole funzioni neurovegetative, che hanno poi condizionato il decesso”(cfr. relazione integrativa CTU pag. 11).
Secondo i periti, “se l'intervento di asportazione del meningioma fosse stato eseguito entro tale programma stabilito inizialmente il martedì 15.5.2018, la prognosi della paziente era da considerare certamente favorevole. Il continuo rinvio del trasferimento da parte dei neurochirurghi associato alla mancata sorveglianza neurologica della paziente hanno determinato in modo NON egualitario l'esito infausto” (cfr. relazione integrativa CTU pag. 22).
Pertanto, si ritiene che le condotte omissive, colpevolmente tenute dai sanitari delle strutture resistenti, abbiano aggravato in maniera determinante la situazione clinica della paziente, che ha poi portato alla morte di quest'ultima, mentre una diversa condotta, basandosi sulle risultanze della CTU medico- legale, avrebbe avuto un esito certamente favorevole.
In conclusione, accertato il nesso eziologico fra le condotte colpose omissive dei sanitari e il danno di natura iatrogena subìto dalla paziente, che ne ha successivamente causato l'evento morte, deve essere affermata la piena responsabilità medica dell e dell' in CP_1 Controparte_2 applicazione dei principi di diritto in precedenza esposti.
5. Sul quantum debeatur
L'accertamento delle condotte colpose del personale sanitario delle strutture resistenti e del nesso causale tra tali condotte e l'evento morte comporta l'obbligo di risarcire i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dai congiunti della vittima per effetto del decesso di quest'ultima in conseguenza dell'inadempimento sanitario.
Prima di esaminare le voci di danno oggetto della domanda attorea, giova premettere in diritto che è ormai pienamente consolidato il principio giurisprudenziale per cui il danno non patrimoniale costituisce una categoria “unitaria” e “onnicomprensiva” di qualsiasi pregiudizio insuscettibile di valutazione economica esatta e conseguente alla consumazione di un fatto illecito (cfr. Cass. Sez. U., sent. 11 novembre 2008, n. 26975). Il pregiudizio non patrimoniale consta di quell'insieme di sofferenze patite da un soggetto in conseguenza del fatto illecito, le cui voci costituiscono solo mere descrizioni dei diversi pregiudizi scaturiti dal fatto illecito, insuscettibili di assurgere ad entità di danno ontologicamente distinte tra di loro ed autonomamente risarcibili, pena una inammissibile duplicazione risarcitoria. Di tutte le sfumature dei pregiudizi subiti, infatti, il Giudice terrà poi conto in sede di liquidazione sub specie personalizzazione del danno.
Inoltre, secondo un orientamento giurisprudenziale oramai affermato, il danno non patrimoniale “non può essere considerato "in re ipsa", ma deve essere provato secondo la regola generale dell'art. 2697
c.c., dovendo consistere nel radicale cambiamento di vita, nell'alterazione della personalità e nello sconvolgimento dell'esistenza del soggetto. Ne consegue che la relativa allegazione deve essere circostanziata e riferirsi a fatti specifici e precisi, non potendo risolversi in mere enunciazioni di carattere generico, astratto, eventuale ed ipotetico” (Cass. civ., sez. L., sent. 13 aprile 2021, n. 9648).
Ciò premesso, i ricorrenti hanno chiesto: iure proprio il risarcimento del danno non patrimoniale subito da , e per la perdita della moglie, madre Parte_1 Parte_2 Parte_3
e sorella, oltre al risarcimento del danno patrimoniale a titolo di danno emergente e lucro cessante;
inoltre, limitatamente ad e , il risarcimento, iure hereditatis, del Parte_1 Parte_2 danno biologico terminale e del danno catastrofale subito dalla congiunta. pagina 9 di 15 A) Il danno iure proprio
Con riferimento alle pretese risarcitorie avanzate dai ricorrenti in proprio, si osserva che, per quanto riguarda il danno da perdita del rapporto parentale, è ormai noto che il nostro ordinamento, a fronte della morte di un soggetto causata da un fatto illecito di un terzo, “riconosce ai parenti del danneggiato un risarcimento iure proprio, di carattere patrimoniale e non patrimoniale, per la sofferenza patita e per le modificate consuetudini di vita, in conseguenza dell'irreversibile venir meno del godimento del rapporto parentale con il congiunto. Tale forma risarcitoria intende ristorare il familiare del pregiudizio subito sotto il duplice profilo, morale, consistente nella sofferenza psichica che questi è costretto a sopportare a causa dell'impossibilità di proseguire il proprio rapporto di comunanza familiare, e relazionale, inteso come significativa modificazione delle abitudini di vita – destinate, a volte, ad accompagnare l'intera esistenza del soggetto che l'ha subita” (Cass. civ., sez.
III, ord. 7 settembre 2023, n. 26140).
La giurisprudenza di legittimità ha, inoltre, chiarito che “in tema di pregiudizio derivante da perdita o lesione del rapporto parentale, il giudice è tenuto a verificare, in base alle evidenze probatorie acquisite, se sussistano uno o entrambi i profili di cui si compone l'unitario danno non patrimoniale subito dal prossimo congiunto e, cioè, l'interiore sofferenza morale soggettiva e quella riflessa sul piano dinamico-relazionale, nonché ad apprezzare la gravità ed effettiva entità del danno in considerazione dei concreti rapporti col congiunto, anche ricorrendo ad elementi presuntivi quali la maggiore o minore prossimità del legame parentale, la qualità dei legami affettivi (anche se al di fuori di una configurazione formale), la sopravvivenza di altri congiunti, la convivenza o meno col danneggiato, l'età delle parti ed ogni altra circostanza del caso” (Cass. civ., sez. III, ord. 5 novembre
2020, n. 24689).
Nella fattispecie in esame, il rapporto di stretta parentela, frequentazione e vicinanza esistente fra la sig.ra e gli odierni ricorrenti – marito, figlia e sorella della defunta – fa Persona_1 ragionevolmente presumere, secondo un criterio di normalità sociale, che questi soggetti abbiano sofferto e soffrano per la perdita riportata in seguito al decesso della , per cui Persona_8 andrà loro risarcito il danno subito. È orientamento unanime della Suprema Corte, difatti, che nel caso di morte di un prossimo congiunto, “l'esistenza stessa del rapporto di parentela faccia presumere, secondo l'id quod plerumque accidit, la sofferenza del familiare superstite, giacché tale conseguenza
è, per comune esperienza, connaturale all'essere umano” (Cass. Civ., 26140/2023 cit.).
Ad ogni modo, la liquidazione del danno relativo alla perdita del rapporto parentale andrà eseguita secondo una valutazione equitativa. A tal proposito, la Suprema Corte ha, infatti, affermato il principio secondo cui “in tema di liquidazione equitativa del danno non patrimoniale, al fine di garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche
l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul sistema a punti, che preveda, oltre l'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, da indicare come indefettibili, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l'eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella” (Cass. civ., sez. III, ord. 16 dicembre 2022, pagina 10 di 15 n. 37009).
Per la liquidazione di tale tipologia di danno, questo Giudice ritiene equo seguire i criteri di cui alle tabelle in uso al Tribunale di Milano aggiornate al 2024, le quali, in ossequio ai principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità hanno introdotto il “valore punto” e cinque parametri di riferimento per la distribuzione dei punti, superando il vecchio sistema “a forbice” delle precedenti Tabelle. Tali tabelle sono state di recente ritenute dalla Corte di Cassazione coerenti con i principi di diritto enunciati dalla medesima Corte, e quindi utilizzabili per determinare una liquidazione equa, uniforme e prevedibile del danno lamentato (cfr. Cass. Civ., 37009/2022 cit.).
Orbene, nel caso di specie, adottando i criteri previsti nelle tabelle suddette, si può ritenere che in ragione delle circostanze allegate da parte ricorrente e del forte legame esistente tra la sig.ra ed i _1 suoi congiunti – tenuto conto, peraltro, della morte prematura della stessa dopo un periodo di sofferenza di due anni e mezzo in cui questa è stata ricoverata in una casa di cura in una situazione di coma vigile irreversibile, che ha comportato visite pressoché quotidiane da parte dei familiari – ai fini della quantificazione del danno de quo debba considerarsi il valore massimo del parametro “intensità della relazione”, come richiesto da parte ricorrente. Alla luce di ciò, in considerazione dell'età della vittima e dei congiunti, si ritiene che vadano riconosciute, a titolo di danno da perdita del rapporto parentale, le seguenti somme: euro 375.456,00 al marito;
la cifra massimale di euro 391.103,00 alla figlia;
ed Parte_1 Parte_2 euro 112.068,00 alla sorella Parte_3
Passando, adesso, all'esame dei danni patrimoniali, fatti valere iure proprio dai ricorrenti nelle forme del lucro cessante e del danno emergente, si ritiene di poter riconoscere solo le poste di danno fatte valere da . Parte_1
Difatti, in merito al risarcimento del danno a titolo di lucro cessante fatto valere da Parte_2 come ritardo nel conseguimento della laurea, si evidenzia che tale circostanza non è stata sufficientemente provata in giudizio e non è possibile, pertanto, ritenere in via presuntiva che la malattia della madre abbia causato l'impossibilità per la ricorrente di conseguire prima la laurea.
Al contrario, deve essere accolta la pretesa avanzata in merito al danno patrimoniale da lucro cessante per gli introiti che la sig.ra avrebbe continuato ad ottenere durante la sua vita Persona_1 lavorativa e che avrebbe presumibilmente destinato in parte al sostentamento del nucleo familiare.
Invero, è possibile desumere, anche solo in via presuntiva, che la de cuius contribuisse alle spese familiari, in quanto tenuta ex artt. 143 e 147 c.c. all'assistenza morale e materiale dell'altro coniuge e della figlia, nonché a doveri di collaborazione e contribuzione nell'interesse della famiglia, in relazione alle proprie capacità contributive (cfr. Cass. civ., sez. III, ord. 29 settembre 2023, n. 27653).
Suddetto ragionamento è applicabile, a fortiori, nel caso di specie, poiché era Persona_1 cointestataria di un mutuo insieme al marito, così come risulta dal documento depositato da parte ricorrente, ed è ragionevole presumere, pertanto, che provvedesse al pagamento delle relative rate.
A tale pretesa si sono opposte le strutture sanitarie resistenti, eccependo l'infondatezza della richiesta alla luce della pensione di reversibilità già percepita dal coniuge. Tuttavia, sul punto la Suprema Corte ha sancito il principio di diritto secondo il quale “dal risarcimento del danno patrimoniale patito dal familiare di persona deceduta per colpa altrui non deve essere detratto il valore capitale della pensione di reversibilità accordata dall'Inps al familiare superstite in conseguenza della morte del congiunto, trattandosi di una forma di tutela previdenziale connessa ad un peculiare fondamento solidaristico e non geneticamente connotata dalla finalità di rimuovere le conseguenze prodottesi nel pagina 11 di 15 patrimonio del danneggiato per effetto dell'illecito del terzo” (Cass. civ., Sez. U., sent. 22 maggio
2018, n. 12564).
La liquidazione di tale posta di danno deve essere effettuata in via equitativa, applicando i criteri stabiliti dalla giurisprudenza di legittimità: pertanto, bisognerà tenere conto del reddito della vittima al momento del decesso, detraendone la quota presumibilmente destinata ai bisogni personali della vittima o al risparmio (c.d. quota sibi) e moltiplicando la somma così ottenuta per un coefficiente di capitalizzazione della rendita (cfr. Cass. civ., sez. VI – 3, ord. 16 marzo 2018, n. 6619). Orbene, sulla base di tali criteri si ritiene di dover liquidare al sig. la somma di euro 98.135,00, Parte_1 importo determinato moltiplicando lo stipendio netto annuale percepito da (circa € Persona_1
19.000) – previa detrazione della quota sibi, stimata equitativamente in misura pari al 50% – per il coefficiente di capitalizzazione di 10,33 ricavato dai criteri elaborati dalle Tabelle di Milano del 2024
(corrispondente a 11 anni, periodo necessario a raggiungere l'età pensionistica da parte della de cuius al momento del decesso).
Parimenti, andrà rimborsata, quale componente del danno patrimoniale, la somma richiesta da
[...]
a titolo di danno emergente, atteso che in materia di risarcimento danni derivante da Parte_1 responsabilità medica, le spese funerarie sostenute dai familiari in occasione del fatto illecito costituiscono parte integrante dell'obbligazione risarcitoria gravante sull'autore dello stesso. Tali spese, sostenute dal sig. e documentate dalla fattura depositata in giudizio, Parte_1 ammontano ad euro 2.629,00.
Non si ritiene, invece di dover rimborsare l'ulteriore somma richiesta di euro 4.500,00 risultante da un altro documento prodotto in giudizio da parte ricorrente, in quanto il bonifico effettuato in favore della
è sprovvisto di causale e non consente di ricondurre tale esborso di soldi alle Controparte_8 spese funerarie effettivamente sostenute dai familiari.
Per quanto riguarda, invece, le spese di mediazione e quelle sostenute nel procedimento di A.T.P. ed esposte da parte ricorrente nella quantificazione del danno patrimoniale emergente, si osserva che le stesse costituiscono spese giudiziali e non componenti del danno da risarcire e, pertanto, debbono essere considerate nella liquidazione delle spese processuali da porre, in tutto o in parte, a carico del soccombente, ex art. 92 c.p.c (cfr. Cass., civ. sez. II, 23 dicembre 1993, n. 12759).
In conclusione, dovrà essere riconosciuta al sig. una somma complessiva di euro Parte_1
100.764,00 come risarcimento a titolo di danno patrimoniale iure proprio.
Spettano, infine, a parte ricorrente gli ulteriori interessi legali su tutte le somme liquidate, per tutti i titoli di danno sopra esaminati, e sulle relative rivalutazioni monetarie, dalla data della presente sentenza al pagamento.
B) Il danno iure hereditatis
In relazione alle voci di danno fatte valere da parte ricorrente iure hereditatis, e, più nello specifico, quelle di danno biologico terminale e di danno morale catastrofale, la giurisprudenza di legittimità ha statuito che in caso di morte cagionata da un illecito, nel periodo di tempo interposto tra la lesione e la morte ricorre il danno biologico terminale, cioè il danno biologico "stricto sensu" (ovvero danno al bene "salute"), al quale, nell'unitarietà del "genus" del danno non patrimoniale, può aggiungersi un danno morale peculiare improntato alla fattispecie ("danno morale terminale"), ovvero il danno da percezione, concretizzabile sia nella sofferenza fisica derivante dalle lesioni, sia nella sofferenza psicologica (agonia) derivante dall'avvertita imminenza dell'"exitus", se nel tempo che si dispiega tra la pagina 12 di 15 lesione ed il decesso la persona si trovi in una condizione di "lucidità agonica", in quanto in grado di percepire la sua situazione ed in particolare l'imminenza della morte, essendo quindi irrilevante, a fini risarcitori, in tale ipotesi, il lasso di tempo intercorso tra la lesione personale ed il decesso (cfr. Cass. civ., sez. VI, ord. 17 settembre 2019, n. 23153).
La prima voce di danno è pregiudizio alla salute che, anche se temporaneo, è massimo nella sua entità ed intensità e sussiste per il tempo della permanenza in vita, a prescindere dalla percezione cosciente della gravissima lesione dell'integrità personale della vittima nella fase terminale della stessa, ma richiede, ai fini della risarcibilità, che tra le lesioni colpose e la morte intercorra un apprezzabile lasso di tempo, mentre la seconda voce quale danno da lucida agonia o danno catastrofale o catastrofico consiste nel pregiudizio subìto dalla vittima in ragione della sofferenza provata nel consapevolmente avvertire l'ineluttabile approssimarsi della propria fine ed è risarcibile a prescindere dall'apprezzabilità dell'intervallo di tempo intercorso tra le lesioni e il decesso, rilevando soltanto l'intensità della sofferenza medesima.
Applicando i suddetti principi al caso di specie, è pacifico che vadano corrisposte ai ricorrenti entrambe le voci di danno.
Invero, la sig.ra così come attestato dalle risultanze della CTU, ha trascorso 82 ore in Persona_1
Pronto Soccorso durante le quali ha subìto e vissuto “una situazione di importante malessere generale persistente in aggravamento in piena consapevolezza e che non ci sarebbe stato se l'intervento fosse stato eseguito con trasferimento della paziente nella giornata del 16.5.2018” (cfr. relazione CTU pag.
49).
Oltre a ciò, va considerato il danno biologico totale per gli ulteriori due anni e mezzo durante i quali la sig.ra ha vissuto in uno stato di coma vigile irreversibile. Tale danno va liquidato in via _1 differenziale, stante i postumi del 50% sull'integrità psicofisica della paziente che sarebbero residuati anche in caso di intervento tempestivo (cfr. relazione CTU pag. 50).
Per la liquidazione di tali poste di danno si ritiene di fare riferimento alle Tabelle del Tribunale di
Milano del 2024 per il danno terminale, che hanno individuato un numero massimo di giorni (stabilito, convenzionalmente, in 100) oltre il quale il danno terminale non può prolungarsi, tornando ad esser risarcibile il solo danno biologico temporaneo ordinario. Tali tabelle, elaborate sulla scorta dei principi di unitarietà e di onnicomprensività, forniscono una definizione omnicomprensiva di danno biologico connesso alla percezione della morte imminente e tengono conto di quei pregiudizi chiamati dalla giurisprudenza come danno biologico terminale, da lucida agonia, o morale catastrofale, escludendo la separata liquidazione del danno biologico temporaneo ordinario per il lasso di tempo preso in considerazione, che è da intendersi quindi assorbita.
Per quanto appena esposto, in relazione al danno terminale patito dalla sig.ra tenendo conto _1 della “situazione di importante malessere generale persistente in aggravamento in piena consapevolezza” vissuta nelle 82 ore trascorse al PS, si ritiene di liquidare l'importo di euro 35.247,00, cifra massimale prevista dalle suddette tabelle (e non ulteriormente personalizzabile) per i danni subìti in tale periodo di tempo.
Per il periodo successivo al quarto giorno e per i restanti giorni trascorsi in coma dalla sig.ra fino _1 alla data del decesso, avvenuto il 30 ottobre 2020, è possibile risarcire solo il danno biologico da invalidità temporanea assoluta, poiché “la paziente non aveva consapevolezza della sua situazione per la sussistenza di assenza della coscienza e di tutte le funzioni superiori cognitive” (cfr. relazione CTU pag. 49). Sul punto, la Suprema Corte ha, chiarito che “la determinazione del risarcimento dovuto a pagina 13 di 15 titolo di danno biologico "iure hereditatis", nel caso in cui il danneggiato sia deceduto dopo un apprezzabile lasso di tempo dall'evento lesivo, va parametrata alla menomazione dell'integrità psicofisica patita dallo stesso per quel determinato periodo di tempo, con commisurazione all'inabilità temporanea da adeguare alle circostanze del caso concreto, tenuto conto del fatto che, detto danno, se pure temporaneo, ha raggiunto la massima entità ed intensità, senza possibilità di recupero, atteso
l'esito mortale” (Cass. civ., sez. III, ord. 21 febbraio 2024, n. 4658).
Si ritiene, pertanto, che tale danno vada risarcito prendendo come riferimento le tabelle di Milano del
2024 per il danno non patrimoniale, che prevedono un punto base I.T.T, pari ad euro 115,00 pro die, ed effettuando una personalizzazione massima del 50% in considerazione della drammatica situazione clinica della paziente, in stato di coma vigile irreversibile, che è poi sfociata nell'exitus.
La somma complessiva risultante dal calcolo del danno biologico da invalidità temporanea assoluta, che ammonta ad euro 155.008,00, andrà poi dimezzata alla luce delle risultanze della CTU che ha accertato un danno iatrogeno differenziale del 50%.
Spetterà, perciò, ad e la somma complessiva di euro 112.751,00 Parte_1 Parte_2 per il danno non patrimoniale (considerato nelle due componenti del danno biologico da invalidità temporanea assoluta e del danno terminale) subìto dalla vittima, da dividersi pro quota ereditaria, in quanto eredi legittimi al 50%.
Spettano, inoltre, a parte ricorrente gli ulteriori interessi legali sulla somma liquidata e sulla relativa rivalutazione monetaria, dalla data della presente sentenza al pagamento.
6. Sulla responsabilità solidale delle resistenti
Per le resistenti la responsabilità è solidale per l'intero danno accertato come subito dal paziente, ai sensi degli articoli 1228, 1292 e 2055 Codice Civile.
Ciò avviene a prescindere dalla diseguale efficienza causale delle condotte attribuite dai CC.TT.UU per la realizzazione dell'evento dannoso poiché tale disuguaglianza rimane irrilevante nel rapporto tra danneggianti e danneggiato, il quale può pretendere l'adempimento dell'intera obbligazione anche da uno solo dei coobbligati, senza pregiudicare l'eventuale diritto di rivalsa del condebitore solidale (cfr.
Cass. civ., sez. III, sent. 22 luglio 2005 n. 15431).
Infatti, per fondare la responsabilità solidale tra gli autori dell'illecito, l'unicità del fatto dannoso richiesta dall'art. 2055 c.c. deve essere intesa in senso non assoluto, ma relativo alle conseguenze derivatene al danneggiato, sicché tale forma di responsabilità ricorre pur se il fatto dannoso sia derivato da più azioni o omissioni, dolose o colpose, costituenti fatti illeciti distinti, ed anche diversi, sempreché le singole azioni o omissioni abbiano concorso in maniera efficiente alla produzione del danno finale (cfr., ex multis, Cass. civ., sez. III, sent. 4 giugno 2001, n.7507).
Come sopra indicato del resto non è stata fatta una domanda trasversale dalle due aziende volta all'accertamento della misura del contributo alla causazione dell'evento al fine di rivalsa nei rapporti interni.
7. Sulle spese di lite e di CTU
Quanto alle spese del giudizio, comprese quelle del procedimento ex art. 696 bis c.p.c. e di entrambe le CTU, già liquidate da separato provvedimento, seguono la soccombenza e vengono poste a carico delle convenute in via definitiva ed in solido tra loro.
Le spese di lite liquidate come da dispositivo sono poste a carico solidale delle convenute in favore pagina 14 di 15 degli attori.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando, accoglie la domanda per quanto di ragione e, per l'effetto: 1) condanna l' e l' Controparte_1 Controparte_2
al pagamento in solido, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale e
[...] patrimoniale, delle seguenti somme:
a) € 375.456,00 in favore di per danno da perdita del rapporto Parte_1 parentale, oltre interessi nella misura del tasso legale dalla presente sentenza al saldo;
b) € 391.103,00 in favore di per danno da perdita del rapporto parentale, Parte_2 oltre interessi nella misura del tasso legale dalla presente sentenza al saldo;
c) € 112.068,00 in favore di per danno da perdita del rapporto parentale, Parte_3 oltre interessi nella misura del tasso legale dalla presente sentenza al saldo;
d) € 100.764,00 in favore di a titolo di danno emergente e lucro Parte_1 cessante, oltre interessi nella misura del tasso legale dalla presente sentenza al saldo;
e) € 112.751,00 in favore di e per i danni iure Parte_1 Parte_2 hereditatis, somma che deve essere devalutata alla data del fatto, con la conseguenza che su detto importo, rivalutato anno per anno secondo le variazioni ISTAT, vanno calcolati gli interessi legali, fino alla data di deposito della presente sentenza, oltre interessi legali al tasso di cui all'art. 1284, comma 1, c.c. dalla presente sentenza al saldo;
2) condanna le resistenti al pagamento, in solido tra loro, delle spese del presente giudizio, che si liquidano complessivamente in € 35.931,20 (euro € 22.457,00, quale compenso base aumentato del 60% per il numero delle parti), oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;
3) pone il rimborso delle spese di CTU e del procedimento di ATP nella misura già liquidata in corso di causa, a carico dei resistenti in solido.
Firenze, 11/04/2025 il Giudice
Dott. ssa Barbara Fabbrini
pagina 15 di 15
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Unico, dott.ssa Barbara Fabbrini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 11606/2023 promossa da:
(C.F. , (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), in proprio e quali eredi di e (C.F. C.F._2 Persona_1 Parte_3
), tutti con il patrocinio dell'avv. PRATOVECCHI TOMMASO ed C.F._3 elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore in VIA GIAMBOLOGNA 37, 50132 FIRENZE
RICORRENTI contro
(P. IVA ), con il Controparte_1 P.IVA_1 patrocinio degli Avv. BRANDI ENRICHETTA e PIERONI ALESSANDRA ed elettivamente domiciliata presso la sede legale in LARGO G. A. BRAMBILLA 3, 50134 FIRENZE
e contro
(P.IVA ), con il patrocinio degli Avv. CENCI Controparte_2 P.IVA_2
SANDRA e TOZZI ELEONORA ed elettivamente domiciliata presso la propria sede legale in
PIAZZA SANTA MARIA NUOVA 1, 50122 FIRENZE
RESISTENTI
OGGETTO: responsabilità sanitaria
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Ricorrenti: “Piaccia all'Ill.mo Giudice Unico del Tribunale di Firenze, ogni contraria istanza, difesa ed eccezione disattesa e reietta, Nel merito: dichiarare la responsabilità delle resistenti per il decesso della Sig.ra e per l'effetto condannare in solido, ex art. 2055 c.c., Persona_1 [...]
, in persona dei rispettivi legali Controparte_3
pagina 1 di 15 rappresentanti pro tempore in carica, al risarcimento dei danni tutti, patrimoniali e non, subiti dai ricorrenti nella misura ritenuta provata e di giustizia. Con vittoria di spese e compensi, anche dalla fase di mediazione e di quella ex art. 696 bis c.p.c.. In via istruttoria, occorrendo: Si chiede ammettersi prova per testi sui seguenti capitoli di prova: 1) DCV che i IG.ri e Parte_1 erano soliti frequentare assieme, almeno due volte la settimana, amici e parenti per Persona_1 cene ed uscite serali;
2) DCV che i IG.ri , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 ed trascorrevano uniti ogni ricorrenza (festività pasquali, natalizie, compleanni, ferie Persona_1 estive); 3) DCV che sia i IG.ri , e per tutto il Parte_1 Parte_2 Parte_3 periodo della degenza della Sig.ra presso le Case di Cura Don CA HI e Villa Persona_1
Le Terme si sono recati quotidianamente a farle visita;
Si indicano a testi i IG.ri Testimone_1 sui capitoli 1) e 2) e la Sig.ra e sul capitolo 3).” Tes_2 Tes_3 P
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale, Tesi: formulare ex art 185 bis c.p.c. una proposta CP_1 transattiva o conciliativa avuto riguardo sia delle conclusioni nella espletata CTU riferita al procedimento civile ex art. 696 bis c.p.c. RG 5249/2021 che delle eccezioni e contestazioni formulate dalla comparente, dichiarando tenute le resistenti nella misura del 50% ciascuna -in Ipotesi: chiamare il Collegio peritale a chiarimento sulla esatta individuazione delle rispettive quote di responsabilità ascrivibili a ciascuna delle due resistenti.” Controparte_4
: “Voglia l'Ill.mo Tribunale Civile di Firenze adito, disattesa e reietta Controparte_2 ogni contraria istanza ed eccezione proposta, pronunciata ogni e più opportuna declaratoria da assumersi anche d'ufficio: - qualora il Giudice ritenesse di procedere al giudizio nei confronti dell' , respingere e rigettare, per le ragioni sopra esposte, tutte le domande così Controparte_5 come proposte nei confronti della convenuta in quanto infondate in Controparte_2 fatto ed in diritto e comunque non provate. - In subordine, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle precedenti domande e del riconoscimento di eventuali responsabilità dei Sanitari della comparente azienda accertare in corso di causa e riconoscere quelle pretese che saranno rigorosamente provate nel loro ammontare e nella loro stretta derivazione causale con gli eventi “de quibus”, accertando i pregiudizi direttamente riconducibili alla percentuale di responsabilità dei sanitari dell' , graduando altresì le concorrenti responsabilità dei Controparte_2 convenuti tutti. In via istruttoria:
1. Nella denegata e non creduta ipotesi in cui non si dovessero ritenere accoglibili i rilievi critici e le eccezioni mosse nei confronti dell'elaborato peritale e si dovesse individuare una qualche responsabilità ascrivibile all'odierna comparente, si chiede che i
CCTTUU, Dott. e Dott.ssa vengano chiamati a chiarimenti, anche nel Per_2 Per_3 contraddittorio con il già nominato CTP dell'Azienda, Dott. merito alla ripartizione e Persona_4 gradazione della responsabilità tra gli odierni resistenti – e . Si richiede, ai Pt_5 CP_6 sensi dell'art. 210 c.p.c., che venga ordinato al Sig. di esibire la documentazione Parte_1
INPS attestante l'entità delle somme mensili erogate a qualsiasi titolo dal predetto Istituto in suo favore.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. I fatti e lo svolgimento del processo
Il presente giudizio, introdotto con ricorso ex art. 281-decies c.p.c., segue il procedimento ex art. 696- bis c.p.c. (n. R.G. 5249/2021), promosso dai ricorrenti e diretto all'accertamento, tramite Consulenza pagina 2 di 15 tecnica di ufficio, delle cause che hanno portato al decesso della sig.ra a seguito del Persona_1 suo ricovero presso l'ospedale di Torregalli e presso l' Controparte_3
(d'ora in avanti . CP_1
In particolare, con l'atto introduttivo dell'odierno giudizio, i sig.ri Parte_1 Parte_2
nonché la sig.ra rispettivamente marito, figlia e sorella della deceduta,
[...] Parte_3 hanno chiesto all'intestato Tribunale di dichiarare la responsabilità delle parti resistenti e la loro condanna al risarcimento dei danni, patrimoniali e non, cagionati dalle Aziende ospedaliere che hanno avuto in cura la de cuius.
A sostegno della propria pretesa, i ricorrenti hanno esposto che in data 15.05.2018 la sig.ra _1
dopo aver sofferto per giorni di forti mal di testa e nausea, faceva accesso al Pronto Soccorso
[...] dell'ospedale di Torregalli, dove venivano effettuati degli esami del sangue e, dopo una visita medica, una TAC. I risultati di quest'ultimo esame evidenziavano la presenza di un meningioma del diametro di 6 centimetri, sito in sede cerebrale fronto-temporale destro.
Dopo essere stata ricoverata presso il medesimo ospedale, la paziente veniva informata dell'imminente trasferimento, da eseguire il giorno successivo, al Centro Traumatologico Ortopedico dell' per essere operata nel reparto di neurochirurgia dal Dott. al fine di evitare CP_1 Per_5 che la presenza del meningioma potesse peggiorare il quadro clinico. Tuttavia, il 16.05.2018, i medici posticipavano il trasferimento al venerdì 18 maggio a causa della mancanza di posti letto per accogliere la paziente presso la struttura di e riprogrammavano l'intervento chirurgico per il CP_1 successivo lunedì.
La situazione clinica della sig.ra però, precipitava drasticamente tra la notte di giovedì 17 _1 maggio e la mattina di venerdì 18 maggio. Quest'ultima, nonostante l'ulteriore aggravamento delle sue condizioni, veniva trasferita presso l' soltanto alle ore 19.30 del 18.05.2018 ove giungeva CP_1 in una situazione neurologica particolarmente critica e veniva immediatamente operata dal Dott. che, al termine dell'intervento chirurgico, comunicava ai familiari il buon esito Per_5 dell'operazione ma accertava la presenza di danni cerebrali, stante il lasso di tempo trascorso prima dell'intervento. Tale circostanza veniva confermata dalla risonanza magnetica che evidenziava danni estesi ai due emisferi cerebrali ed anche al tronco encefalico.
La paziente veniva dunque trasferita, in stato di coma, presso il Centro Don CA HI di
Scandicci, ed in seguito a Villa Le Terme, struttura di lungo degenza, dove decedeva, a distanza di due anni e mezzo circa, in data 30 ottobre 2020.
Alla luce di quanto sopra descritto i ricorrenti, tenuto conto dell'esito del procedimento ex art. 696-bis c.p.c., di cui meglio si dirà infra, hanno chiesto la condanna dell' e dell' CP_1 Controparte_2
al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti, sia iure proprio che iure
[...] hereditatis, per un totale di € 1.236.233,42. Con comparsa di costituzione e risposta del 23.02.2024, si è costituita in giudizio l' CP_1 contestando la domanda in termini di quantum e ritenendo giuridicamente corretto presumere una responsabilità equamente ripartibile al 50% per ciascuna delle resistenti. Ha chiesto, inoltre,
l'esibizione da parte del signor di tutte le attestazioni INPS relative ai redditi Parte_1 percepiti a qualsivoglia titolo.
Si è costituita in giudizio anche l' , contestando quanto ex adverso Controparte_2 argomentato, dedotto ed eccepito in quanto del tutto infondato in fatto ed in diritto. In particolare,
l'Azienda sanitaria ha escluso la propria responsabilità nella causazione dell'evento dannoso, poiché il pagina 3 di 15 ritardo colposo con cui la Sig.ra è pervenuta ad intervento chirurgico sarebbe imputabile _1 Contr esclusivamente all' di CP_1
A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 05.03.2024, il Giudice disponeva una CTU integrativa per il chiarimento dei seguenti punti: 1) confermare la portata causale sull'evento del decesso della signora delle condotte di entrambe le aziende sanitarie convenute;
2) verificare la _1 congruità del danno emergente indicato da parte ricorrente;
3) verificare l'importo complessivo contributi INPS versati per la sig.ra _1
Dopo il deposito della relazione integrativa della CTU, si è pervenuti all'udienza di discussione dell'11.02.2025, a seguito della quale il Giudice, verificata l'assenza di una soluzione conciliativa per la contestazione in merito al riparto di responsabilità tra le parti resistenti, ha trattenuto la causa in decisione con termine ex art. 281-sexies, u.c., c.p.c. per il deposito della sentenza.
2. Sul quadro normativo di riferimento
In ordine al quadro normativo applicabile, si osserva che, per ormai consolidata giurisprudenza, tra il paziente, medico ed ente sanitario che si avvale dell'opera del medico per fornire le prestazioni sanitarie dovute per contratto o ex lege, si instaura un atipico contratto a prestazioni corrispettive, dal quale insorgono a carico del medico e dell'ente effetti protettivi nei confronti del paziente ed una responsabilità – di natura contrattuale – della struttura nei confronti del paziente che discende ex art. 1218 c.c. dall'inadempimento della prestazione medico professionale svolta dai sanitari, quali suoi ausiliari necessari per lo svolgimento delle prestazioni sanitarie di cui sopra.
L'ormai consolidato orientamento giurisprudenziale di cui si è appena detto è oggi definitivamente recepito anche dalla legge, in ultimo la Legge 8.3.2017 n. 294 (Legge Gelli-Bianco) che all'art. 7 sancisce appunto che “la struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata … che si avvale dell'opera di esercenti la professione sanitaria, anche se scelti dal paziente e ancorché non dipendenti della struttura stessa, risponde ai sensi degli artt. 1218 e 1228 c.c. delle loro condotte dolose o colpose”.
Non sussistono dubbi quindi nel qualificare il rapporto giuridico intercorso tra la sig.ra _1
e le strutture sanitarie resistenti come rapporto di tipo contrattuale, peraltro da queste ultime
[...] non contestato.
In sostanza, in base alle regole di ripartizione dell'onere della prova della responsabilità contrattuale nei giudizi risarcitori di responsabilità medica, spetterà al creditore-paziente dimostrare, oltre al fatto costitutivo, il nesso causale tra il comportamento colposo e l'evento dannoso (causalità materiale) e tra questo e le conseguenze pregiudizievoli in concreto sofferte dal danneggiato (causalità giuridica), spettando, invece al debitore-struttura sanitaria la prova che l'inadempimento non gli è imputabile, in quanto non esigibile alla stregua della diligenza richiesta dall'art. 1176, comma 2, c.c. nell'esecuzione per le prestazioni professionali (nel caso della responsabilità sanitaria nell'osservanza delle leges artis dell'arte medica) oppure che, nonostante la corretta esecuzione della prestazione, la lesione del diritto alla salute fu dovuta ad imprevedibilità ovvero prevedibilità ma inevitabilità dell'evento infausto (cfr.
Cass. civ., sez. III, sent. 26 luglio 2017, n. 18392).
Alla luce di quanto appena esposto, per ciò che concerne la pretesa fatta valere iure hereditatis dai ricorrenti, deve affermarsi la riconducibilità della condotta posta in essere dalle strutture sanitarie resistenti nell'ambito della responsabilità contrattuale.
Al contrario, con riferimento al danno fatto valere iure proprio, la Corte di Cassazione ha ribadito più pagina 4 di 15 volte che la pretesa risarcitoria avanzata dai congiunti della vittima, deceduta in conseguenza della condotta illecita, nei confronti della struttura sanitaria, deve essere qualificata come azione di responsabilità extracontrattuale.
Difatti, secondo la Suprema Corte, in applicazione dell'art. 1372, comma 2, c.c., il contratto atipico di spedalità tra il paziente e la struttura sanitaria ha efficacia limitata alle parti e non produce effetti protettivi verso terzi, ad eccezione delle prestazioni sanitarie afferenti alla procreazione. Pertanto, in applicazione dei principi ex art. 2043 c.c., grava sulle parti attrici l'onere di provare tutti gli elementi costitutivi della responsabilità extracontrattuale della struttura sanitaria, vale a dire il fatto colposo, il pregiudizio che da questo fatto è conseguito alla defunta e il nesso causale tra il fatto colposo e il danno (cfr. Cass. civ., sez. III, sent. 3 marzo 2023, n. 6386).
Di conseguenza, come verrà illustrato più nel dettaglio infra, la diversa qualificazione giuridica delle azioni proposte dai ricorrenti nell'odierno giudizio – responsabilità contrattuale per i danni iure hereditatis e responsabilità extracontrattuale per i danni iure proprio – comporta, a carico di questi ultimi, due diversi regimi di onere probatorio: per quanto riguarda i danni fatti valere iure hereditatis sarà sufficiente per i ricorrenti dimostrare, oltre all'effettiva presa in carico della sig.ra _1 da parte delle strutture sanitarie, il nesso di causalità tra l'aggravamento della patologia della
[...] paziente e la condotta del personale sanitario, secondo il criterio del “più probabile che non”; mentre, nel caso di danni iure proprio, oltre al nesso di causalità, occorrerà provare anche la condotta colposa della struttura, per aver effettuato la prestazione con negligenza, imperizia o imprudenza.
3. Sulle risultanze della CTU.
Ai fini della decisione si può fare riferimento alle risultanze della consulenza medico-legale ante causam, poi completata da una relazione integrativa resa nel corso del presente giudizio, in quanto frutto di una disamina esaustiva e specifica su ogni quesito indicato dal Giudice e supportate da adeguate valutazioni scientifiche, nonché immuni da vizi logici e metodologici, peraltro già oggetto di contraddittorio con le parti e i rispettivi consulenti, in relazione alle principali osservazioni dagli stessi rappresentate.
Nello specifico, il Collegio peritale ha ravvisato delle criticità nella gestione della paziente e nella condotta tenuta dai sanitari dell' e dell' . CP_1 Controparte_2
In particolare, i CC.TT.UU. nominati dal Giudice nel procedimento ante causam, Dott. Per_6
(specialista in neurochirurgia) e Dott.ssa (specialista in medicina
[...] Persona_7 legale e delle assicurazioni), hanno risposto ai quesiti loro sottoposti ed hanno censurato le condotte del personale di entrambe le strutture sanitarie resistenti, confermando che il ritardo nell'esecuzione dell'intervento chirurgico di asportazione del meningioma ha condizionato l'evoluzione del quadro patologico intracranico della signora fino a una situazione di irreversibilità per raggiunto stato _1 di coma, che poi ha portato al suo decesso due anni e mezzo dopo.
Nella loro relazione, i periti hanno rilevato che “il quadro clinico e soprattutto intracranico della paziente non permetteva in alcun caso di dilazionare in maniera eccessiva l'intervallo di tempo tra la diagnosi e l'asportazione del meningioma […] Le caratteristiche specifiche dimensionali e di complicanze diffuse a entrambi gli emisferi cerebrali NON permetteva quindi di procrastinare oltre le
24-36 ore l'intervento di rimozione del meningioma dal momento della diagnosi strumentale TAC- encefalo del 15.5.2018 ore 11:00, risultando molto concreto il rischio di aggravamento della sofferenza cerebrale, con conseguente viraggio verso una condizione non più recuperabile con pagina 5 di 15 l'intervento neurochirurgico demolitivo” (cfr. relazione CTU pagg. 41-42). I CC.TT.UU. hanno quindi affermato che “la situazione clinica in aggravamento data la situazione intracranica iniziale, doveva porre i sanitari nell'idea di modificare il programma precedentemente impostato giorni prima, risultando non comprensibile e non giustificato un ulteriore posticipo del trasferimento, con eventuale ricerca di altra sede neurochirurgica per trasferire la paziente. In contemporanea si deve anche affermare che la persistenza del continuo rinvio da parte dei neurochirurghi della nel trasferire la paziente per la mancanza di posti letto in reparto CP_7 non trova alcuna giustificazione e dimostra in prima ipotesi come il continuo rinvio sia da ritenere una mancanza di percezione della gravità concreta delle condizioni della paziente anche da parte dei neurochirurghi che decisero il posticipo del trasferimento della paziente la mattina del 16.5.2018, ben prima dell'aggravamento concreto della paziente, dilazionando ulteriormente la giornata operatoria al lunedì successivo (21.5.2018). […] La mancata diagnosi e la mancata consapevolezza della gravità della patologia presente nella signora fin dall'inizio del ricovero in PS soprattutto da parte dei _1 neurochirurghi, ne ha pertanto condizionato le scelte per il trasferimento e per programmare
l'intervento neurochirurgico, con mantenimento del programma operatorio deciso dal primario dott. il 16.5.2018 mattina, in maniera continua e pedissequa senza porre attenzione agli Per_5 allarmi delle condizioni di salute segnalate dai professionisti sanitari della Parte_6 nella mattina del 18.5.2018. Si delinea pertanto come evidente una concatenazione di errori interpretativi specifici del caso, da parte del personale di entrambe le strutture sanitarie, che si sono poi andati a sovrapporre consentendo una progressiva evoluzione negativa delle condizioni neurologiche della paziente verso quello che poi è stata una condizione di non ritorno, nonostante
l'intervento chirurgico poi eseguito correttamente in paziente già in uno stato di coma poi evoluto in coma vigile, per la secondaria sofferenza cerebrale instauratasi prima dell'intervento chirurgico demolitivo e comunque necessario per la presenza della neoformazione benigna - meningioma - di ampia dimensione. La concatenazione di errori dipende però inizialmente dalla decisione dei neurochirurghi di eseguire il trasferimento della paziente a distanza di 3 giorni (18.5.2018), per poi programmare l'intervento a distanza di 6 giorni dalla diagnosi (15.5-21.5.2018). […] Sicuramente il momento e la decisione di quando sottoporre la paziente ad intervento neurochirurgico erano in toto affidati alla decisione degli specialisti in neurochirurgia dell' i quali il giorno CP_7
16.5.2018 decidono autonomamente che il momento del trasferimento è posticipato al 18.5.2018, con programma operatorio ulteriormente rinviato al lunedì 21.5.2018. Tale differimento dell'intervento neurochirurgico a considerare salva funzione, ma anche da ritenere salva vita della paziente NON trova alcuna giustificazione rispetto alle condizioni intracraniche diagnosticate e refertate correttamente in ambito radiologico alla TAC-encefalo (cfr. relazione CTU pagg. 43-44).
Nella relazione integrativa della CTU depositata nel presente giudizio, i periti hanno chiarito la portata causale delle condotte di entrambe le strutture sanitarie sull'evento del decesso della sig.ra _1
suddividendo tre diversi momenti rilevanti a tal proposito: due relativi alle condotte del
[...] personale sanitario dell' ed uno relativo alle decisioni neurochirurgiche Controparte_2 dell' in fase di teleconsulto e durante la permanenza in OBI (Osservazione Breve Intensiva) CP_1 della paziente presso l'ospedale di Torregalli. Secondo i CC.TT.UU., tali momenti “hanno condizionato in successione cronologica l'evoluzione del quadro patologico intracranico della signora fino a una condizione di irreversibilità per raggiunto stato di coma, attraverso un _1 primo errore di inquadramento diagnostico-terapeutico della specialista neurologa del centro cefalee pagina 6 di 15 dell'Ospedale San Giovanni di Dio (AUSL Toscana Centro) all'inizio di aprile 2018, poi in un secondo mancato corretto periodo di osservazione neurologica nelle giornate di permanenza in OBI
( ) dopo l'accesso in PS e con un ritardato del trattamento neurochirurgico Parte_6
(AOU-Careggi) del maggio 2018” (cfr. relazione integrativa CTU pag. 3).
I periti hanno aggiunto che, nonostante le condotte censurabili siano attribuibili ad entrambe le strutture, “risultano a nostro parere preponderanti le condotte negligenti ripetute da parte dei neurochirurghi - da attribuire sia alla prima fase di non trasferimento immediato in sala operatoria, sia nell'avere posticipato nei giorni successivi e ulteriormente procrastinato il trasferimento nella giornata del 18.5.2018 dopo l'insorgenza di un chiaro deterioramento clinico neurologico alle ore
12:23 (nausea e conati di vomito) in paziente con una neoformazione cerebrale scompensata - e solo in minima parte riteniamo il ruolo delle negligenze messe in atto da parte dei medici della
[...]
, rispetto allo stato di coma irreversibile presentato dalla paziente e che ne ha Parte_6 condizionato il decesso a distanza di tempo. Il decesso a distanza di tempo della signora è da _1 considerare conseguenza diretta delle errate scelte di posticipare l'intervento neurochirurgico di asportazione di un meningioma scompensato e della mancata diligente osservazione della paziente nella fase di osservazione in PS” (cfr. relazione integrativa CTU pag. 13).
In conclusione, i periti hanno identificato la seguente suddivisione della portata causale rispetto alle condotte negligenti dei sanitari delle due strutture nel determinismo dello stato di coma irreversibile e del decesso a distanza di tempo della sig.ra 80% a carico dei neurochirurghi della Persona_1
20% a carico dei medici di PS-OBI della . CP_7 Controparte_2
Alla luce di quanto appena esposto, risulta, pertanto, raggiunta la prova degli elementi costituitivi dell'inadempimento contrattuale ed extracontrattuale ascritto alle parti resistenti per i motivi che verranno di seguito illustrati.
4. Sull'an debeatur
Il thema probandum del presente giudizio è quindi l'accertamento di eventuali profili di responsabilità dell' e dell' in relazione alle condotte poste in essere da parte del CP_1 Controparte_2 personale di queste ultime in occasione degli eventi che hanno portato al decesso della sig.ra
Persona_1
Ciò acclarato, nella specie si ritiene che i ricorrenti abbiano provato la responsabilità delle strutture sanitarie resistenti, sia quella contrattuale, rilevante ai fini del risarcimento del danno iure hereditatis, che quella extracontrattuale, per i danni fatti valere iure proprio.
Invero, si ritiene che parte ricorrente abbia dimostrato, oltre all'esistenza del contratto di spedalità necessaria per la responsabilità ex art. 1218 c.c., più condotte colpose omissive dei medici delle strutture sanitarie, che hanno causato un ritardo nel trattamento neurochirurgico della paziente e sono state idonee a determinare la verificazione dell'evento morte ai danni della sig.ra Persona_1
Difatti, come si evince dalla relazione peritale integrativa, “l'omissione nell'accettazione nella struttura di pertinenza della paziente da parte dei neurochirurghi e l'omissione CP_7 dell'immediato trattamento neurochirurgico hanno condizionato sia lo stato di coma insorto a distanza di pochi giorni, che l'impossibilità di un trattamento chirurgico efficace e certamente svolto in condizioni ben più critiche rispetto a quello che sarebbe stato eseguito all'arrivo in PS e fino al massimo nelle successive 24 ore (15.5.2018 ore 12:00 – 16.5.2018 ore 12:00)” (cfr. relazione integrativa CTU pag. 11). pagina 7 di 15 Inoltre, i CC.TT.UU. hanno rilevato una “persistente sottovalutazione negligente delle condizioni neurologiche della paziente e del caso in generale di meningioma scompensato, che dimostra una inadeguata condotta anche organizzativo-gestionale dell'accoglienza-accettazione di una paziente in condizioni critiche di urgenza neurochirurgica anche nella giornata del 18.5.2018 con la richiesta e la reiterazione di approfondimenti strumentali sostanzialmente non necessari e posticipando ulteriormente inutilmente l'intervento neurochirurgico urgente da ben 3 giorni” (cfr. relazione integrativa CTU pag. 11).
Sulla scorta delle osservazioni formulate dal Collegio peritale, è possibile, pertanto, determinare che i sanitari delle strutture che hanno avuto in cura la sig.ra abbiano agito con negligenza. _1
Peraltro ai fini di un diverso apporto di concausa non appare possibile riuscire a determinare in modo sensibile una diversità di responsabilità delle aziende convenute nei confronti degli attori ed essendo comunque irrilevante nel rapporto verso gli attori la misura di responsabilità di ciascuna azienda.
Tale misura al più opererà nel rapporto interno tra le convenute, ma non è stato dedotto sul punto azione trasversale volta a tale accertamento.
Per parte loro, invece, le resistenti non sono riuscite a dimostrare di aver eseguito le Controparte_4 prestazioni ospedaliere in maniera perita e diligente né hanno provato che gli inadempimenti a loro ascritti siano stati determinati da una causa non imputabile alle strutture stesse.
In relazione all'accertamento del nesso di causalità, occorre effettuare alcune precisazioni.
Innanzitutto, giova richiamare quanto chiarito dalla più autorevole giurisprudenza di legittimità, la quale ha affermato che occorre accertare la c.d. causalità materiale, ovvero verificare la sussistenza del nesso di causalità tra la condotta della struttura sanitaria e l'evento dannoso rappresentato dalla lesione alla salute del paziente: “in tema di responsabilità civile, il nesso causale è regolato dal principio di cui agli artt. 40 e 41 c.p., per il quale un evento è da considerare causato da un altro se il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo, nonché dal criterio della cosiddetta causalità adeguata, sulla base del quale, all'interno della serie causale, occorre dar rilievo solo a quegli eventi che non appaiano – ad una valutazione “ex ante” – del tutto inverosimili, ferma restando, peraltro, la diversità del regime probatorio applicabile, in ragione dei differenti valori sottesi ai due processi: nel senso che, nell'accertamento del nesso causale in materia civile, vige la regola della preponderanza dell'evidenza
o del “più probabile che non”, mentre nel processo penale vige la regola della prova 'oltre il ragionevole dubbio'”(Cass. civ., sez. III, sent. 27 marzo 2019, n. 8461). Peraltro, con la medesima pronuncia, la Suprema Corte ha sancito il seguente principio di diritto: “è configurabile il nesso causale tra il comportamento omissivo del medico ed il pregiudizio subito dal paziente qualora attraverso un criterio necessariamente probabilistico, si ritenga che l'opera del medico, se correttamente e prontamente prestata, avrebbe avuto serie ed apprezzabili possibilità di evitare il danno verificatosi: laddove il danno dedotto sia costituito anche dall'evento morte […] il giudice di merito, dopo aver provveduto alla esatta individuazione del petitum, dovrà applicare la regola della preponderanza dell'evidenza o del più probabile che non al nesso di causalità fra la condotta del medico e tutte le conseguenze dannose che da essa sono scaturite” (Cass. civ., n.
8461/2019 cit.).
A tal riguardo, si fa presente che lo stesso Collegio peritale incaricato dal Giudice ha osservato che le condotte poste in essere dal personale delle strutture sanitarie “hanno ritardato l'intervento neurochirurgico urgente e hanno di conseguenza subordinato una condizione neurologica gravissima e irreversibile (GCS 3 ore 19:00 del 18.5.2018) e non più trattabile efficacemente per un recupero delle pagina 8 di 15 condizioni neurologiche e persistenza post-chirurgica di uno stato di coma irreversibile, con conservazione delle sole funzioni neurovegetative, che hanno poi condizionato il decesso”(cfr. relazione integrativa CTU pag. 11).
Secondo i periti, “se l'intervento di asportazione del meningioma fosse stato eseguito entro tale programma stabilito inizialmente il martedì 15.5.2018, la prognosi della paziente era da considerare certamente favorevole. Il continuo rinvio del trasferimento da parte dei neurochirurghi associato alla mancata sorveglianza neurologica della paziente hanno determinato in modo NON egualitario l'esito infausto” (cfr. relazione integrativa CTU pag. 22).
Pertanto, si ritiene che le condotte omissive, colpevolmente tenute dai sanitari delle strutture resistenti, abbiano aggravato in maniera determinante la situazione clinica della paziente, che ha poi portato alla morte di quest'ultima, mentre una diversa condotta, basandosi sulle risultanze della CTU medico- legale, avrebbe avuto un esito certamente favorevole.
In conclusione, accertato il nesso eziologico fra le condotte colpose omissive dei sanitari e il danno di natura iatrogena subìto dalla paziente, che ne ha successivamente causato l'evento morte, deve essere affermata la piena responsabilità medica dell e dell' in CP_1 Controparte_2 applicazione dei principi di diritto in precedenza esposti.
5. Sul quantum debeatur
L'accertamento delle condotte colpose del personale sanitario delle strutture resistenti e del nesso causale tra tali condotte e l'evento morte comporta l'obbligo di risarcire i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dai congiunti della vittima per effetto del decesso di quest'ultima in conseguenza dell'inadempimento sanitario.
Prima di esaminare le voci di danno oggetto della domanda attorea, giova premettere in diritto che è ormai pienamente consolidato il principio giurisprudenziale per cui il danno non patrimoniale costituisce una categoria “unitaria” e “onnicomprensiva” di qualsiasi pregiudizio insuscettibile di valutazione economica esatta e conseguente alla consumazione di un fatto illecito (cfr. Cass. Sez. U., sent. 11 novembre 2008, n. 26975). Il pregiudizio non patrimoniale consta di quell'insieme di sofferenze patite da un soggetto in conseguenza del fatto illecito, le cui voci costituiscono solo mere descrizioni dei diversi pregiudizi scaturiti dal fatto illecito, insuscettibili di assurgere ad entità di danno ontologicamente distinte tra di loro ed autonomamente risarcibili, pena una inammissibile duplicazione risarcitoria. Di tutte le sfumature dei pregiudizi subiti, infatti, il Giudice terrà poi conto in sede di liquidazione sub specie personalizzazione del danno.
Inoltre, secondo un orientamento giurisprudenziale oramai affermato, il danno non patrimoniale “non può essere considerato "in re ipsa", ma deve essere provato secondo la regola generale dell'art. 2697
c.c., dovendo consistere nel radicale cambiamento di vita, nell'alterazione della personalità e nello sconvolgimento dell'esistenza del soggetto. Ne consegue che la relativa allegazione deve essere circostanziata e riferirsi a fatti specifici e precisi, non potendo risolversi in mere enunciazioni di carattere generico, astratto, eventuale ed ipotetico” (Cass. civ., sez. L., sent. 13 aprile 2021, n. 9648).
Ciò premesso, i ricorrenti hanno chiesto: iure proprio il risarcimento del danno non patrimoniale subito da , e per la perdita della moglie, madre Parte_1 Parte_2 Parte_3
e sorella, oltre al risarcimento del danno patrimoniale a titolo di danno emergente e lucro cessante;
inoltre, limitatamente ad e , il risarcimento, iure hereditatis, del Parte_1 Parte_2 danno biologico terminale e del danno catastrofale subito dalla congiunta. pagina 9 di 15 A) Il danno iure proprio
Con riferimento alle pretese risarcitorie avanzate dai ricorrenti in proprio, si osserva che, per quanto riguarda il danno da perdita del rapporto parentale, è ormai noto che il nostro ordinamento, a fronte della morte di un soggetto causata da un fatto illecito di un terzo, “riconosce ai parenti del danneggiato un risarcimento iure proprio, di carattere patrimoniale e non patrimoniale, per la sofferenza patita e per le modificate consuetudini di vita, in conseguenza dell'irreversibile venir meno del godimento del rapporto parentale con il congiunto. Tale forma risarcitoria intende ristorare il familiare del pregiudizio subito sotto il duplice profilo, morale, consistente nella sofferenza psichica che questi è costretto a sopportare a causa dell'impossibilità di proseguire il proprio rapporto di comunanza familiare, e relazionale, inteso come significativa modificazione delle abitudini di vita – destinate, a volte, ad accompagnare l'intera esistenza del soggetto che l'ha subita” (Cass. civ., sez.
III, ord. 7 settembre 2023, n. 26140).
La giurisprudenza di legittimità ha, inoltre, chiarito che “in tema di pregiudizio derivante da perdita o lesione del rapporto parentale, il giudice è tenuto a verificare, in base alle evidenze probatorie acquisite, se sussistano uno o entrambi i profili di cui si compone l'unitario danno non patrimoniale subito dal prossimo congiunto e, cioè, l'interiore sofferenza morale soggettiva e quella riflessa sul piano dinamico-relazionale, nonché ad apprezzare la gravità ed effettiva entità del danno in considerazione dei concreti rapporti col congiunto, anche ricorrendo ad elementi presuntivi quali la maggiore o minore prossimità del legame parentale, la qualità dei legami affettivi (anche se al di fuori di una configurazione formale), la sopravvivenza di altri congiunti, la convivenza o meno col danneggiato, l'età delle parti ed ogni altra circostanza del caso” (Cass. civ., sez. III, ord. 5 novembre
2020, n. 24689).
Nella fattispecie in esame, il rapporto di stretta parentela, frequentazione e vicinanza esistente fra la sig.ra e gli odierni ricorrenti – marito, figlia e sorella della defunta – fa Persona_1 ragionevolmente presumere, secondo un criterio di normalità sociale, che questi soggetti abbiano sofferto e soffrano per la perdita riportata in seguito al decesso della , per cui Persona_8 andrà loro risarcito il danno subito. È orientamento unanime della Suprema Corte, difatti, che nel caso di morte di un prossimo congiunto, “l'esistenza stessa del rapporto di parentela faccia presumere, secondo l'id quod plerumque accidit, la sofferenza del familiare superstite, giacché tale conseguenza
è, per comune esperienza, connaturale all'essere umano” (Cass. Civ., 26140/2023 cit.).
Ad ogni modo, la liquidazione del danno relativo alla perdita del rapporto parentale andrà eseguita secondo una valutazione equitativa. A tal proposito, la Suprema Corte ha, infatti, affermato il principio secondo cui “in tema di liquidazione equitativa del danno non patrimoniale, al fine di garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche
l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul sistema a punti, che preveda, oltre l'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, da indicare come indefettibili, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l'eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella” (Cass. civ., sez. III, ord. 16 dicembre 2022, pagina 10 di 15 n. 37009).
Per la liquidazione di tale tipologia di danno, questo Giudice ritiene equo seguire i criteri di cui alle tabelle in uso al Tribunale di Milano aggiornate al 2024, le quali, in ossequio ai principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità hanno introdotto il “valore punto” e cinque parametri di riferimento per la distribuzione dei punti, superando il vecchio sistema “a forbice” delle precedenti Tabelle. Tali tabelle sono state di recente ritenute dalla Corte di Cassazione coerenti con i principi di diritto enunciati dalla medesima Corte, e quindi utilizzabili per determinare una liquidazione equa, uniforme e prevedibile del danno lamentato (cfr. Cass. Civ., 37009/2022 cit.).
Orbene, nel caso di specie, adottando i criteri previsti nelle tabelle suddette, si può ritenere che in ragione delle circostanze allegate da parte ricorrente e del forte legame esistente tra la sig.ra ed i _1 suoi congiunti – tenuto conto, peraltro, della morte prematura della stessa dopo un periodo di sofferenza di due anni e mezzo in cui questa è stata ricoverata in una casa di cura in una situazione di coma vigile irreversibile, che ha comportato visite pressoché quotidiane da parte dei familiari – ai fini della quantificazione del danno de quo debba considerarsi il valore massimo del parametro “intensità della relazione”, come richiesto da parte ricorrente. Alla luce di ciò, in considerazione dell'età della vittima e dei congiunti, si ritiene che vadano riconosciute, a titolo di danno da perdita del rapporto parentale, le seguenti somme: euro 375.456,00 al marito;
la cifra massimale di euro 391.103,00 alla figlia;
ed Parte_1 Parte_2 euro 112.068,00 alla sorella Parte_3
Passando, adesso, all'esame dei danni patrimoniali, fatti valere iure proprio dai ricorrenti nelle forme del lucro cessante e del danno emergente, si ritiene di poter riconoscere solo le poste di danno fatte valere da . Parte_1
Difatti, in merito al risarcimento del danno a titolo di lucro cessante fatto valere da Parte_2 come ritardo nel conseguimento della laurea, si evidenzia che tale circostanza non è stata sufficientemente provata in giudizio e non è possibile, pertanto, ritenere in via presuntiva che la malattia della madre abbia causato l'impossibilità per la ricorrente di conseguire prima la laurea.
Al contrario, deve essere accolta la pretesa avanzata in merito al danno patrimoniale da lucro cessante per gli introiti che la sig.ra avrebbe continuato ad ottenere durante la sua vita Persona_1 lavorativa e che avrebbe presumibilmente destinato in parte al sostentamento del nucleo familiare.
Invero, è possibile desumere, anche solo in via presuntiva, che la de cuius contribuisse alle spese familiari, in quanto tenuta ex artt. 143 e 147 c.c. all'assistenza morale e materiale dell'altro coniuge e della figlia, nonché a doveri di collaborazione e contribuzione nell'interesse della famiglia, in relazione alle proprie capacità contributive (cfr. Cass. civ., sez. III, ord. 29 settembre 2023, n. 27653).
Suddetto ragionamento è applicabile, a fortiori, nel caso di specie, poiché era Persona_1 cointestataria di un mutuo insieme al marito, così come risulta dal documento depositato da parte ricorrente, ed è ragionevole presumere, pertanto, che provvedesse al pagamento delle relative rate.
A tale pretesa si sono opposte le strutture sanitarie resistenti, eccependo l'infondatezza della richiesta alla luce della pensione di reversibilità già percepita dal coniuge. Tuttavia, sul punto la Suprema Corte ha sancito il principio di diritto secondo il quale “dal risarcimento del danno patrimoniale patito dal familiare di persona deceduta per colpa altrui non deve essere detratto il valore capitale della pensione di reversibilità accordata dall'Inps al familiare superstite in conseguenza della morte del congiunto, trattandosi di una forma di tutela previdenziale connessa ad un peculiare fondamento solidaristico e non geneticamente connotata dalla finalità di rimuovere le conseguenze prodottesi nel pagina 11 di 15 patrimonio del danneggiato per effetto dell'illecito del terzo” (Cass. civ., Sez. U., sent. 22 maggio
2018, n. 12564).
La liquidazione di tale posta di danno deve essere effettuata in via equitativa, applicando i criteri stabiliti dalla giurisprudenza di legittimità: pertanto, bisognerà tenere conto del reddito della vittima al momento del decesso, detraendone la quota presumibilmente destinata ai bisogni personali della vittima o al risparmio (c.d. quota sibi) e moltiplicando la somma così ottenuta per un coefficiente di capitalizzazione della rendita (cfr. Cass. civ., sez. VI – 3, ord. 16 marzo 2018, n. 6619). Orbene, sulla base di tali criteri si ritiene di dover liquidare al sig. la somma di euro 98.135,00, Parte_1 importo determinato moltiplicando lo stipendio netto annuale percepito da (circa € Persona_1
19.000) – previa detrazione della quota sibi, stimata equitativamente in misura pari al 50% – per il coefficiente di capitalizzazione di 10,33 ricavato dai criteri elaborati dalle Tabelle di Milano del 2024
(corrispondente a 11 anni, periodo necessario a raggiungere l'età pensionistica da parte della de cuius al momento del decesso).
Parimenti, andrà rimborsata, quale componente del danno patrimoniale, la somma richiesta da
[...]
a titolo di danno emergente, atteso che in materia di risarcimento danni derivante da Parte_1 responsabilità medica, le spese funerarie sostenute dai familiari in occasione del fatto illecito costituiscono parte integrante dell'obbligazione risarcitoria gravante sull'autore dello stesso. Tali spese, sostenute dal sig. e documentate dalla fattura depositata in giudizio, Parte_1 ammontano ad euro 2.629,00.
Non si ritiene, invece di dover rimborsare l'ulteriore somma richiesta di euro 4.500,00 risultante da un altro documento prodotto in giudizio da parte ricorrente, in quanto il bonifico effettuato in favore della
è sprovvisto di causale e non consente di ricondurre tale esborso di soldi alle Controparte_8 spese funerarie effettivamente sostenute dai familiari.
Per quanto riguarda, invece, le spese di mediazione e quelle sostenute nel procedimento di A.T.P. ed esposte da parte ricorrente nella quantificazione del danno patrimoniale emergente, si osserva che le stesse costituiscono spese giudiziali e non componenti del danno da risarcire e, pertanto, debbono essere considerate nella liquidazione delle spese processuali da porre, in tutto o in parte, a carico del soccombente, ex art. 92 c.p.c (cfr. Cass., civ. sez. II, 23 dicembre 1993, n. 12759).
In conclusione, dovrà essere riconosciuta al sig. una somma complessiva di euro Parte_1
100.764,00 come risarcimento a titolo di danno patrimoniale iure proprio.
Spettano, infine, a parte ricorrente gli ulteriori interessi legali su tutte le somme liquidate, per tutti i titoli di danno sopra esaminati, e sulle relative rivalutazioni monetarie, dalla data della presente sentenza al pagamento.
B) Il danno iure hereditatis
In relazione alle voci di danno fatte valere da parte ricorrente iure hereditatis, e, più nello specifico, quelle di danno biologico terminale e di danno morale catastrofale, la giurisprudenza di legittimità ha statuito che in caso di morte cagionata da un illecito, nel periodo di tempo interposto tra la lesione e la morte ricorre il danno biologico terminale, cioè il danno biologico "stricto sensu" (ovvero danno al bene "salute"), al quale, nell'unitarietà del "genus" del danno non patrimoniale, può aggiungersi un danno morale peculiare improntato alla fattispecie ("danno morale terminale"), ovvero il danno da percezione, concretizzabile sia nella sofferenza fisica derivante dalle lesioni, sia nella sofferenza psicologica (agonia) derivante dall'avvertita imminenza dell'"exitus", se nel tempo che si dispiega tra la pagina 12 di 15 lesione ed il decesso la persona si trovi in una condizione di "lucidità agonica", in quanto in grado di percepire la sua situazione ed in particolare l'imminenza della morte, essendo quindi irrilevante, a fini risarcitori, in tale ipotesi, il lasso di tempo intercorso tra la lesione personale ed il decesso (cfr. Cass. civ., sez. VI, ord. 17 settembre 2019, n. 23153).
La prima voce di danno è pregiudizio alla salute che, anche se temporaneo, è massimo nella sua entità ed intensità e sussiste per il tempo della permanenza in vita, a prescindere dalla percezione cosciente della gravissima lesione dell'integrità personale della vittima nella fase terminale della stessa, ma richiede, ai fini della risarcibilità, che tra le lesioni colpose e la morte intercorra un apprezzabile lasso di tempo, mentre la seconda voce quale danno da lucida agonia o danno catastrofale o catastrofico consiste nel pregiudizio subìto dalla vittima in ragione della sofferenza provata nel consapevolmente avvertire l'ineluttabile approssimarsi della propria fine ed è risarcibile a prescindere dall'apprezzabilità dell'intervallo di tempo intercorso tra le lesioni e il decesso, rilevando soltanto l'intensità della sofferenza medesima.
Applicando i suddetti principi al caso di specie, è pacifico che vadano corrisposte ai ricorrenti entrambe le voci di danno.
Invero, la sig.ra così come attestato dalle risultanze della CTU, ha trascorso 82 ore in Persona_1
Pronto Soccorso durante le quali ha subìto e vissuto “una situazione di importante malessere generale persistente in aggravamento in piena consapevolezza e che non ci sarebbe stato se l'intervento fosse stato eseguito con trasferimento della paziente nella giornata del 16.5.2018” (cfr. relazione CTU pag.
49).
Oltre a ciò, va considerato il danno biologico totale per gli ulteriori due anni e mezzo durante i quali la sig.ra ha vissuto in uno stato di coma vigile irreversibile. Tale danno va liquidato in via _1 differenziale, stante i postumi del 50% sull'integrità psicofisica della paziente che sarebbero residuati anche in caso di intervento tempestivo (cfr. relazione CTU pag. 50).
Per la liquidazione di tali poste di danno si ritiene di fare riferimento alle Tabelle del Tribunale di
Milano del 2024 per il danno terminale, che hanno individuato un numero massimo di giorni (stabilito, convenzionalmente, in 100) oltre il quale il danno terminale non può prolungarsi, tornando ad esser risarcibile il solo danno biologico temporaneo ordinario. Tali tabelle, elaborate sulla scorta dei principi di unitarietà e di onnicomprensività, forniscono una definizione omnicomprensiva di danno biologico connesso alla percezione della morte imminente e tengono conto di quei pregiudizi chiamati dalla giurisprudenza come danno biologico terminale, da lucida agonia, o morale catastrofale, escludendo la separata liquidazione del danno biologico temporaneo ordinario per il lasso di tempo preso in considerazione, che è da intendersi quindi assorbita.
Per quanto appena esposto, in relazione al danno terminale patito dalla sig.ra tenendo conto _1 della “situazione di importante malessere generale persistente in aggravamento in piena consapevolezza” vissuta nelle 82 ore trascorse al PS, si ritiene di liquidare l'importo di euro 35.247,00, cifra massimale prevista dalle suddette tabelle (e non ulteriormente personalizzabile) per i danni subìti in tale periodo di tempo.
Per il periodo successivo al quarto giorno e per i restanti giorni trascorsi in coma dalla sig.ra fino _1 alla data del decesso, avvenuto il 30 ottobre 2020, è possibile risarcire solo il danno biologico da invalidità temporanea assoluta, poiché “la paziente non aveva consapevolezza della sua situazione per la sussistenza di assenza della coscienza e di tutte le funzioni superiori cognitive” (cfr. relazione CTU pag. 49). Sul punto, la Suprema Corte ha, chiarito che “la determinazione del risarcimento dovuto a pagina 13 di 15 titolo di danno biologico "iure hereditatis", nel caso in cui il danneggiato sia deceduto dopo un apprezzabile lasso di tempo dall'evento lesivo, va parametrata alla menomazione dell'integrità psicofisica patita dallo stesso per quel determinato periodo di tempo, con commisurazione all'inabilità temporanea da adeguare alle circostanze del caso concreto, tenuto conto del fatto che, detto danno, se pure temporaneo, ha raggiunto la massima entità ed intensità, senza possibilità di recupero, atteso
l'esito mortale” (Cass. civ., sez. III, ord. 21 febbraio 2024, n. 4658).
Si ritiene, pertanto, che tale danno vada risarcito prendendo come riferimento le tabelle di Milano del
2024 per il danno non patrimoniale, che prevedono un punto base I.T.T, pari ad euro 115,00 pro die, ed effettuando una personalizzazione massima del 50% in considerazione della drammatica situazione clinica della paziente, in stato di coma vigile irreversibile, che è poi sfociata nell'exitus.
La somma complessiva risultante dal calcolo del danno biologico da invalidità temporanea assoluta, che ammonta ad euro 155.008,00, andrà poi dimezzata alla luce delle risultanze della CTU che ha accertato un danno iatrogeno differenziale del 50%.
Spetterà, perciò, ad e la somma complessiva di euro 112.751,00 Parte_1 Parte_2 per il danno non patrimoniale (considerato nelle due componenti del danno biologico da invalidità temporanea assoluta e del danno terminale) subìto dalla vittima, da dividersi pro quota ereditaria, in quanto eredi legittimi al 50%.
Spettano, inoltre, a parte ricorrente gli ulteriori interessi legali sulla somma liquidata e sulla relativa rivalutazione monetaria, dalla data della presente sentenza al pagamento.
6. Sulla responsabilità solidale delle resistenti
Per le resistenti la responsabilità è solidale per l'intero danno accertato come subito dal paziente, ai sensi degli articoli 1228, 1292 e 2055 Codice Civile.
Ciò avviene a prescindere dalla diseguale efficienza causale delle condotte attribuite dai CC.TT.UU per la realizzazione dell'evento dannoso poiché tale disuguaglianza rimane irrilevante nel rapporto tra danneggianti e danneggiato, il quale può pretendere l'adempimento dell'intera obbligazione anche da uno solo dei coobbligati, senza pregiudicare l'eventuale diritto di rivalsa del condebitore solidale (cfr.
Cass. civ., sez. III, sent. 22 luglio 2005 n. 15431).
Infatti, per fondare la responsabilità solidale tra gli autori dell'illecito, l'unicità del fatto dannoso richiesta dall'art. 2055 c.c. deve essere intesa in senso non assoluto, ma relativo alle conseguenze derivatene al danneggiato, sicché tale forma di responsabilità ricorre pur se il fatto dannoso sia derivato da più azioni o omissioni, dolose o colpose, costituenti fatti illeciti distinti, ed anche diversi, sempreché le singole azioni o omissioni abbiano concorso in maniera efficiente alla produzione del danno finale (cfr., ex multis, Cass. civ., sez. III, sent. 4 giugno 2001, n.7507).
Come sopra indicato del resto non è stata fatta una domanda trasversale dalle due aziende volta all'accertamento della misura del contributo alla causazione dell'evento al fine di rivalsa nei rapporti interni.
7. Sulle spese di lite e di CTU
Quanto alle spese del giudizio, comprese quelle del procedimento ex art. 696 bis c.p.c. e di entrambe le CTU, già liquidate da separato provvedimento, seguono la soccombenza e vengono poste a carico delle convenute in via definitiva ed in solido tra loro.
Le spese di lite liquidate come da dispositivo sono poste a carico solidale delle convenute in favore pagina 14 di 15 degli attori.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando, accoglie la domanda per quanto di ragione e, per l'effetto: 1) condanna l' e l' Controparte_1 Controparte_2
al pagamento in solido, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale e
[...] patrimoniale, delle seguenti somme:
a) € 375.456,00 in favore di per danno da perdita del rapporto Parte_1 parentale, oltre interessi nella misura del tasso legale dalla presente sentenza al saldo;
b) € 391.103,00 in favore di per danno da perdita del rapporto parentale, Parte_2 oltre interessi nella misura del tasso legale dalla presente sentenza al saldo;
c) € 112.068,00 in favore di per danno da perdita del rapporto parentale, Parte_3 oltre interessi nella misura del tasso legale dalla presente sentenza al saldo;
d) € 100.764,00 in favore di a titolo di danno emergente e lucro Parte_1 cessante, oltre interessi nella misura del tasso legale dalla presente sentenza al saldo;
e) € 112.751,00 in favore di e per i danni iure Parte_1 Parte_2 hereditatis, somma che deve essere devalutata alla data del fatto, con la conseguenza che su detto importo, rivalutato anno per anno secondo le variazioni ISTAT, vanno calcolati gli interessi legali, fino alla data di deposito della presente sentenza, oltre interessi legali al tasso di cui all'art. 1284, comma 1, c.c. dalla presente sentenza al saldo;
2) condanna le resistenti al pagamento, in solido tra loro, delle spese del presente giudizio, che si liquidano complessivamente in € 35.931,20 (euro € 22.457,00, quale compenso base aumentato del 60% per il numero delle parti), oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;
3) pone il rimborso delle spese di CTU e del procedimento di ATP nella misura già liquidata in corso di causa, a carico dei resistenti in solido.
Firenze, 11/04/2025 il Giudice
Dott. ssa Barbara Fabbrini
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