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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 02/07/2025, n. 5494 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 5494 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
N. 31377/ 2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. Maria Laura Amato Presidente Dott. Giuseppe Gennari Giudice Dott. Valentina Maderna Giudice rel ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata iscritta a ruolo in data 08/09/2023 promossa da 1) Parte_1
Nato il 27/04/1986 in ECUADOR Cod. Fisc. C.F._1 residente in VIA LOSANNA N. 26 20154 MILANO ITALIA rappresentata e difesa dall'Avv. Armando SIMONATI presso il cui studio in Milano Via Cornaggia n. 9 ha eletto domicilio telematico
Parte attrice nei confronti di 2) Controparte_1
Nata il 13/07/1982 a ECUADOR Cod. Fisc. C.F._2
Parte convenuta contumace
con i seguenti figli: nato il [...] Parte_2 [...] nata il [...] e Persona_1 Parte_3 nata il [...]
Con comunicazione all'Ufficio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano degli atti del procedimento
OGGETTO: SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO
CONCLUSIONI rassegnate all'udienza ex art 473 bis. 22 c.p.c. del 1.07.2025 Il difensore di parte attrice dichiara: insistito per l'a pronuncia di scioglimento del matrimonio alle stesse condizioni di cui alla sentenza di separazione
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Premesso che Le parti hanno contratto matrimonio in data 17.04.2009 a Milano con rito civile (A. 2009 -n.517-P.1) Dall'unione coniugale sono nati nato il [...] Parte_2
nata il [...] Parte_2 Persona_1 Parte_2 nata il [...] Parte_3
Con ricorso iscritto a ruolo presso questo Tribunale in data 08.09.2023 Parte_4 ha chiesto la pronuncia di separazione e, decorso termine di legge, la pronuncia
[...] di scioglimento del matrimonio nonché la regolamentazione della responsabilità genitoriale, con le conseguenti pronunce in ordine alle frequentazioni della figlia minore e al suo mantenimento dettagliate nell'atto introduttivo
, nonostante la rituale notifica del ricorso introduttivo Controparte_1
e del decreto di fissazione dell'udienza non si è costituito in giudizio. All'udienza del 04.0.2024, celebrata ( a seguito del rinvio operato in data 13.02.2024 a causa di un difetto di notifica) davanti al Giudice Delegato, dichiarata la contumacia del convenuto, parte attrice ha integrato quanto allegato in ricorso riferendo e documentando le seguenti circostanze di fatto:
1. la convivenza tra le parti è cessata da oltre tre anni: il convenuto -che non ha comunicato alla moglie il suo attuale domicilio – si reca saltuariamente presso l'abitazione coniugale per far visita ai figli
2. , dal momento della cessazione della convivenza si Controparte_1
è di fatto disinteressato dei tre figli che, di fatto, si limita a passare a salutare, senza occuparsi della loro vita né tantomeno del loro mantenimento. Con partivoare riferimento alla figli minore
[...] il padre non si è mai occupato del rendimento scolastico della ragazzina né delle sue attività Pt_3 ludico sportive, di fatto non condividendo con la figlia alcun aspetto rilevante della sua quotidianità né fornendogli alcun supporto morale o materiale;
l'uomo inoltre non presta alcuna collaborazione alla ex compagna per quanto concerne l'espletamento delle incombenze necessarie alla gestione della piccola, mettendo in grossa difficoltà la madre che- a fronte di richieste di firma della scuola o necessarie per ragioni di salute della minore-non sa come reperire il padre dovendo di fatto aspettare che l'uomo si presenti per far visita i figli, senza poter predeterminare tempi e modalità
3. Oggi i figli maggiorenni della coppia lavorano entrambi, ragione per cui parte attrice ha dichiarato di rinunciare alla relativa domanda di contribuzione economica in loro favore
All'esito, il Giudice Delegato ha invitato il procuratore di parte attrice a discutere in ordine alle domande e alle istanze istruttorie formulate. Il difensore di parte attrice ha dichiarato: non ho fatto istanze istruttorie, ritengo che anche alla luce della mancata costituzione del convenuto la causa sia matura per la decisione. Il Giudice delegato, sentito il difensore che si è dichiarato d'accordo, ritenuto non necessario adottare provvedimenti di natura temporanea stante l'assenza di urgenza e la pronta soluzione del giudizio, ritenuta la causa matura per la decisione ha invitato il procuratore di parte attrice a precisare le conclusioni ordinando la discussione orale della causa. Il difensore ha concluso come in epigrafe indicato. La causa è stata quindi rimessa al Collegio per la decisione. Con sentenza parziale del 05.06.2024 pubblicata in data 11.06.2025 il Tribunale di Milano in composizione Collegiale ha così provveduto:
1.Dichiara la separazione dei coniugi e Parte_4
che hanno contratto matrimonio in data 17.04.2009 Controparte_1
a Milano con rito civile (A. 2009 -n.517-P.1)
2.Affida nata a MILANO il [...] in [...] esclusiva Parte_3 alla madre, presso la quale rimarrà collocata, anche ai fini della residenza anagrafica, e che eserciterà in via esclusiva ex art. 337 quater comma 3 c.c (c.d. affidamento super esclusivo) la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni che riguardano la prole, compresi i documenti di identità validi anche per l'espatrio, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della medesima/medesimo, con solo diritto/dovere del padre di vigilanza;
3.Rimette alla affidataria esclusiva la scansione delle modalità e tempistiche di frequentazione padre/figlia ferma la tutela dell'interesse della minore e previa interlocuzione con la stessa
4.Pone a carico di , l'obbligo di contribuire, con Controparte_1 decorrenza dalla mensilità di settembre 2023 , nel mantenimento della figlia minore versando alla madre entro il 5 di ogni mese l'importo di €400,00 mensili oltre rivalutazione annuale ed automatica ISTAT prima rivalutazione (ottobre 2024).
5.Pone a carico del padre l'obbligo di contribuire, nella misura del 50% nelle spese extra assegno che non richiedono il preventivo accordo come da Linee Guida approvate dalla Corte d'Appello di Milano congiuntamente al Tribunale di Milano, all'Ordine degli Avvocati di Milano e all'Osservatorio della giustizia civile di Milano il 14 novembre 2017, qui di seguito trascritte:
• • spese mediche (da documentare): a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
• • spese scolastiche (da documentare): a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
• • spese extrascolastiche (da documentare): a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
6.Dispone che l'assegno unico universale per la famiglia venga percepito per intero dalla madre affidataria esclusiva;
Con ordinanza Collegiale del 05.06.2024 la causa è stata rimessa sul ruolo del giudice delegato per la prosecuzione, decorso il termine di legge, del giudizio in ordine alla domanda di scioglimento di matrimonio formulata in ricorso da parte attrice. All'udienza del 1.07.2025 la parte attrice, comparsa personalmente, ha confermato la volontà di ottenere la pronuncia di scioglimento del matrimonio alle stesse condizioni di cui alla sentenza di separazione, non essendo intervenuta riconciliazione tra i coniugi né essendosi modificata la situazione complessiva del nucleo. Il difensore di parte attrice, invitato dal Giudice delegato ad interloquire sul punto, ha rappresentato di non aver formulato in atti alcuna istanza istruttoria neppure con riguardo alla domanda di scioglimento del matrimonio e alle statuizioni connesse. Il giudice delegato, ritenuta la causa matura per la decisione, ha invitato il difensore a precisare le conclusioni e ha ordinato la discussione orale della causa. Il difensore ha concluso come in epigrafe indicato. La causa, rimessa al collegio, è stata discussa e decisa nella camera di consiglio del 2.07.2025.
******* ritenuto
Con riferimento alla pronuncia di scioglimento del matrimonio E' decorso il termine di legge per ottenere la dichiarazione di scioglimento del matrimonio: l'udienza Presidenziale ex art. 708 c.p.c. in data 05.06.2024 è stata pronunciata sentenza parziale di separazione (pubb. in data 11.06.2024) e la parte attrice è nuovamente comparsa avanti il giudice delegato in data 1.07.2025, decorso il termine di legge per la pronuncia del divorzio, confermando la volontà di ottenere lo scioglimento del matrimonio ed evidenziando che nessuna riconciliazione è intervenuta tra i coniugi. Essendosi protratto lo stato di separazione legale tra gli stessi per il periodo previsto dalla legge, ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. n. 898/70 e successive modifiche per la pronuncia richiesta, non essendo stato eccepito che tra i medesimi vi sia stata successivamente riconciliazione di sorta e dovendo ritenersi accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Con riferimento alla responsabilità genitoriale e al mantenimento della prole. Come richiesto da parte attrice le condizioni di separazione devono trovare integrale conferma in quanto, nel contesto dato, costituiscono la miglior cornice relazione ed economica per i figli minori non essendosi verificate sopravvenienze nel complessivo assetto economico e relazionale esistente all'interno del nucleo che, avuto riguardo all'esclusivo interesse degli stessi, ne rendano opportuna o necessaria la modifica. Alla luce delle considerazioni sopra svolte l'audizione dei minori deve ritenersi superflua
Con riferimento alle spese di lite che attesa la mancata costituzione della parte convenuta, che non ha quindi svolto difese, nulla debba disporsi in ordine alle spese processuali, che resteranno di conseguenza a carico della parte che le ha anticipate
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, nel procedimento pendente tra
[...]
e , nella Parte_4 Controparte_1 contumacia di parte convenuta ogni altra e diversa domanda disattesa o respinta così provvede:
1.Dichiara lo scioglimento del matrimonio del matrimonio celebrato tra Parte_4
e a MILANO il 17/04/2009
[...] Controparte_1 con rito civile, atto iscritto negli atti di matrimonio presso l'ufficio di Stato Civile del Comune di MILANO (anno 2009, atto n 0517, parte I);
2.Conferma l'affido di nata a [...] il Parte_3
28/02/2012 in via esclusiva alla madre, presso la quale rimarrà collocata, anche ai fini della residenza anagrafica, e che eserciterà in via esclusiva ex art. 337 quater comma 3 c.c (c.d. affidamento super esclusivo) la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni che riguardano la prole, compresi i documenti di identità validi anche per l'espatrio, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della medesima/medesimo, con solo diritto/dovere del padre di vigilanza;
3.Dispone che la madre affidataria esclusiva provveda alla scansione delle modalità e tempistiche di frequentazione padre/figlia ferma la tutela dell'interesse della minore e previa interlocuzione con la stessa
4.Conferma a carico di , l'obbligo di contribuire, con Controparte_1 decorrenza dalla mensilità di settembre 2023 , nel mantenimento del figlia minore versando alla madre entro il 5 di ogni mese l'importo di € 400 mensili oltre rivalutazione di legge annuale ed automatica ISTAT (prima rivalutazione ottobre 2024 );
5.conferma a carico del padre l'obbligo di contribuire, nella misura del 50% nelle spese extra assegno che non richiedono il preventivo accordo come da Linee Guida approvate dalla Corte d'Appello di Milano congiuntamente al Tribunale di Milano, all'Ordine degli Avvocati di Milano e all'Osservatorio della giustizia civile di Milano il 14 novembre 2017, qui di seguito trascritte:
• • spese mediche (da documentare): a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
• • spese scolastiche (da documentare): a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
• • spese extrascolastiche (da documentare): a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
6.conferma il diritto della madre affidataria esclusiva a percepire in ragione del 100% l'assegno unico universale per la famiglia;
7.Dichiara irripetibili le spese di lite
Manda il cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza limitatamente al capo1) , dopo il suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di MILANO affinché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge Si comunichi anche ai SS del Comune di (se conferma affido ente o interventi ) Così deciso in Milano, il 2.07.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente Dott. Valentina Maderna Dott. Maria Laura Amato
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. Maria Laura Amato Presidente Dott. Giuseppe Gennari Giudice Dott. Valentina Maderna Giudice rel ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata iscritta a ruolo in data 08/09/2023 promossa da 1) Parte_1
Nato il 27/04/1986 in ECUADOR Cod. Fisc. C.F._1 residente in VIA LOSANNA N. 26 20154 MILANO ITALIA rappresentata e difesa dall'Avv. Armando SIMONATI presso il cui studio in Milano Via Cornaggia n. 9 ha eletto domicilio telematico
Parte attrice nei confronti di 2) Controparte_1
Nata il 13/07/1982 a ECUADOR Cod. Fisc. C.F._2
Parte convenuta contumace
con i seguenti figli: nato il [...] Parte_2 [...] nata il [...] e Persona_1 Parte_3 nata il [...]
Con comunicazione all'Ufficio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano degli atti del procedimento
OGGETTO: SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO
CONCLUSIONI rassegnate all'udienza ex art 473 bis. 22 c.p.c. del 1.07.2025 Il difensore di parte attrice dichiara: insistito per l'a pronuncia di scioglimento del matrimonio alle stesse condizioni di cui alla sentenza di separazione
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Premesso che Le parti hanno contratto matrimonio in data 17.04.2009 a Milano con rito civile (A. 2009 -n.517-P.1) Dall'unione coniugale sono nati nato il [...] Parte_2
nata il [...] Parte_2 Persona_1 Parte_2 nata il [...] Parte_3
Con ricorso iscritto a ruolo presso questo Tribunale in data 08.09.2023 Parte_4 ha chiesto la pronuncia di separazione e, decorso termine di legge, la pronuncia
[...] di scioglimento del matrimonio nonché la regolamentazione della responsabilità genitoriale, con le conseguenti pronunce in ordine alle frequentazioni della figlia minore e al suo mantenimento dettagliate nell'atto introduttivo
, nonostante la rituale notifica del ricorso introduttivo Controparte_1
e del decreto di fissazione dell'udienza non si è costituito in giudizio. All'udienza del 04.0.2024, celebrata ( a seguito del rinvio operato in data 13.02.2024 a causa di un difetto di notifica) davanti al Giudice Delegato, dichiarata la contumacia del convenuto, parte attrice ha integrato quanto allegato in ricorso riferendo e documentando le seguenti circostanze di fatto:
1. la convivenza tra le parti è cessata da oltre tre anni: il convenuto -che non ha comunicato alla moglie il suo attuale domicilio – si reca saltuariamente presso l'abitazione coniugale per far visita ai figli
2. , dal momento della cessazione della convivenza si Controparte_1
è di fatto disinteressato dei tre figli che, di fatto, si limita a passare a salutare, senza occuparsi della loro vita né tantomeno del loro mantenimento. Con partivoare riferimento alla figli minore
[...] il padre non si è mai occupato del rendimento scolastico della ragazzina né delle sue attività Pt_3 ludico sportive, di fatto non condividendo con la figlia alcun aspetto rilevante della sua quotidianità né fornendogli alcun supporto morale o materiale;
l'uomo inoltre non presta alcuna collaborazione alla ex compagna per quanto concerne l'espletamento delle incombenze necessarie alla gestione della piccola, mettendo in grossa difficoltà la madre che- a fronte di richieste di firma della scuola o necessarie per ragioni di salute della minore-non sa come reperire il padre dovendo di fatto aspettare che l'uomo si presenti per far visita i figli, senza poter predeterminare tempi e modalità
3. Oggi i figli maggiorenni della coppia lavorano entrambi, ragione per cui parte attrice ha dichiarato di rinunciare alla relativa domanda di contribuzione economica in loro favore
All'esito, il Giudice Delegato ha invitato il procuratore di parte attrice a discutere in ordine alle domande e alle istanze istruttorie formulate. Il difensore di parte attrice ha dichiarato: non ho fatto istanze istruttorie, ritengo che anche alla luce della mancata costituzione del convenuto la causa sia matura per la decisione. Il Giudice delegato, sentito il difensore che si è dichiarato d'accordo, ritenuto non necessario adottare provvedimenti di natura temporanea stante l'assenza di urgenza e la pronta soluzione del giudizio, ritenuta la causa matura per la decisione ha invitato il procuratore di parte attrice a precisare le conclusioni ordinando la discussione orale della causa. Il difensore ha concluso come in epigrafe indicato. La causa è stata quindi rimessa al Collegio per la decisione. Con sentenza parziale del 05.06.2024 pubblicata in data 11.06.2025 il Tribunale di Milano in composizione Collegiale ha così provveduto:
1.Dichiara la separazione dei coniugi e Parte_4
che hanno contratto matrimonio in data 17.04.2009 Controparte_1
a Milano con rito civile (A. 2009 -n.517-P.1)
2.Affida nata a MILANO il [...] in [...] esclusiva Parte_3 alla madre, presso la quale rimarrà collocata, anche ai fini della residenza anagrafica, e che eserciterà in via esclusiva ex art. 337 quater comma 3 c.c (c.d. affidamento super esclusivo) la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni che riguardano la prole, compresi i documenti di identità validi anche per l'espatrio, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della medesima/medesimo, con solo diritto/dovere del padre di vigilanza;
3.Rimette alla affidataria esclusiva la scansione delle modalità e tempistiche di frequentazione padre/figlia ferma la tutela dell'interesse della minore e previa interlocuzione con la stessa
4.Pone a carico di , l'obbligo di contribuire, con Controparte_1 decorrenza dalla mensilità di settembre 2023 , nel mantenimento della figlia minore versando alla madre entro il 5 di ogni mese l'importo di €400,00 mensili oltre rivalutazione annuale ed automatica ISTAT prima rivalutazione (ottobre 2024).
5.Pone a carico del padre l'obbligo di contribuire, nella misura del 50% nelle spese extra assegno che non richiedono il preventivo accordo come da Linee Guida approvate dalla Corte d'Appello di Milano congiuntamente al Tribunale di Milano, all'Ordine degli Avvocati di Milano e all'Osservatorio della giustizia civile di Milano il 14 novembre 2017, qui di seguito trascritte:
• • spese mediche (da documentare): a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
• • spese scolastiche (da documentare): a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
• • spese extrascolastiche (da documentare): a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
6.Dispone che l'assegno unico universale per la famiglia venga percepito per intero dalla madre affidataria esclusiva;
Con ordinanza Collegiale del 05.06.2024 la causa è stata rimessa sul ruolo del giudice delegato per la prosecuzione, decorso il termine di legge, del giudizio in ordine alla domanda di scioglimento di matrimonio formulata in ricorso da parte attrice. All'udienza del 1.07.2025 la parte attrice, comparsa personalmente, ha confermato la volontà di ottenere la pronuncia di scioglimento del matrimonio alle stesse condizioni di cui alla sentenza di separazione, non essendo intervenuta riconciliazione tra i coniugi né essendosi modificata la situazione complessiva del nucleo. Il difensore di parte attrice, invitato dal Giudice delegato ad interloquire sul punto, ha rappresentato di non aver formulato in atti alcuna istanza istruttoria neppure con riguardo alla domanda di scioglimento del matrimonio e alle statuizioni connesse. Il giudice delegato, ritenuta la causa matura per la decisione, ha invitato il difensore a precisare le conclusioni e ha ordinato la discussione orale della causa. Il difensore ha concluso come in epigrafe indicato. La causa, rimessa al collegio, è stata discussa e decisa nella camera di consiglio del 2.07.2025.
******* ritenuto
Con riferimento alla pronuncia di scioglimento del matrimonio E' decorso il termine di legge per ottenere la dichiarazione di scioglimento del matrimonio: l'udienza Presidenziale ex art. 708 c.p.c. in data 05.06.2024 è stata pronunciata sentenza parziale di separazione (pubb. in data 11.06.2024) e la parte attrice è nuovamente comparsa avanti il giudice delegato in data 1.07.2025, decorso il termine di legge per la pronuncia del divorzio, confermando la volontà di ottenere lo scioglimento del matrimonio ed evidenziando che nessuna riconciliazione è intervenuta tra i coniugi. Essendosi protratto lo stato di separazione legale tra gli stessi per il periodo previsto dalla legge, ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. n. 898/70 e successive modifiche per la pronuncia richiesta, non essendo stato eccepito che tra i medesimi vi sia stata successivamente riconciliazione di sorta e dovendo ritenersi accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Con riferimento alla responsabilità genitoriale e al mantenimento della prole. Come richiesto da parte attrice le condizioni di separazione devono trovare integrale conferma in quanto, nel contesto dato, costituiscono la miglior cornice relazione ed economica per i figli minori non essendosi verificate sopravvenienze nel complessivo assetto economico e relazionale esistente all'interno del nucleo che, avuto riguardo all'esclusivo interesse degli stessi, ne rendano opportuna o necessaria la modifica. Alla luce delle considerazioni sopra svolte l'audizione dei minori deve ritenersi superflua
Con riferimento alle spese di lite che attesa la mancata costituzione della parte convenuta, che non ha quindi svolto difese, nulla debba disporsi in ordine alle spese processuali, che resteranno di conseguenza a carico della parte che le ha anticipate
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, nel procedimento pendente tra
[...]
e , nella Parte_4 Controparte_1 contumacia di parte convenuta ogni altra e diversa domanda disattesa o respinta così provvede:
1.Dichiara lo scioglimento del matrimonio del matrimonio celebrato tra Parte_4
e a MILANO il 17/04/2009
[...] Controparte_1 con rito civile, atto iscritto negli atti di matrimonio presso l'ufficio di Stato Civile del Comune di MILANO (anno 2009, atto n 0517, parte I);
2.Conferma l'affido di nata a [...] il Parte_3
28/02/2012 in via esclusiva alla madre, presso la quale rimarrà collocata, anche ai fini della residenza anagrafica, e che eserciterà in via esclusiva ex art. 337 quater comma 3 c.c (c.d. affidamento super esclusivo) la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni che riguardano la prole, compresi i documenti di identità validi anche per l'espatrio, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della medesima/medesimo, con solo diritto/dovere del padre di vigilanza;
3.Dispone che la madre affidataria esclusiva provveda alla scansione delle modalità e tempistiche di frequentazione padre/figlia ferma la tutela dell'interesse della minore e previa interlocuzione con la stessa
4.Conferma a carico di , l'obbligo di contribuire, con Controparte_1 decorrenza dalla mensilità di settembre 2023 , nel mantenimento del figlia minore versando alla madre entro il 5 di ogni mese l'importo di € 400 mensili oltre rivalutazione di legge annuale ed automatica ISTAT (prima rivalutazione ottobre 2024 );
5.conferma a carico del padre l'obbligo di contribuire, nella misura del 50% nelle spese extra assegno che non richiedono il preventivo accordo come da Linee Guida approvate dalla Corte d'Appello di Milano congiuntamente al Tribunale di Milano, all'Ordine degli Avvocati di Milano e all'Osservatorio della giustizia civile di Milano il 14 novembre 2017, qui di seguito trascritte:
• • spese mediche (da documentare): a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
• • spese scolastiche (da documentare): a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
• • spese extrascolastiche (da documentare): a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
6.conferma il diritto della madre affidataria esclusiva a percepire in ragione del 100% l'assegno unico universale per la famiglia;
7.Dichiara irripetibili le spese di lite
Manda il cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza limitatamente al capo1) , dopo il suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di MILANO affinché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge Si comunichi anche ai SS del Comune di (se conferma affido ente o interventi ) Così deciso in Milano, il 2.07.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente Dott. Valentina Maderna Dott. Maria Laura Amato