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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 21/05/2025, n. 223 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 223 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2246/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
Sezione civile
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Ada Cappello Presidente
Dott.ssa Giulia Isadora Loi Giudice rel.
Dott.ssa Carla Venditti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2246/2024 promossa congiuntamente da:
, (C.F. ), rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._1 dall'avv. Benedetta Pavesi
e da
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._2
Benedetta Pavesi
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
1. con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. Parte_2 Parte_1
personalmente sottoscritto e depositato in data 01.08.2024, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni indicate in ricorso, nonché l'ulteriore e conseguente pronuncia divorzile ex artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 c.p.c.
pagina 1 di 3 Con sentenza n. 233/2024, pubblicata in data 15.10.2024, questo Tribunale ha pronunciato la separazione dei coniugi alle condizioni concordate dalle parti e ha rimesso la causa sul ruolo del giudice relatore per i successivi adempimenti funzionali all'adozione dell'ulteriore sentenza di divorzio.
La sentenza di separazione è passata in giudicato in data 15.4.2025, come da attestazione di
Cancelleria del 7.5.2025 presente in atti.
Con successive note depositate il 9.5.2025, le parti hanno confermato la propria volontà di voler divorziare alle seguenti condizioni:
A) Le parti dichiarano di essere entrambe economicamente indipendenti e, pertanto, rinunciano reciprocamente alla corresponsione dell'assegno di mantenimento;
B) Il figlio minore viene affidato in via condivisa ad entrambi i genitori, Persona_1 con collocazione abitativa presso la madre in Tavazzano con IL (LO), Via Roma, 18;
C) Il SI. si impegna a corrispondere, a titolo di contributo al mantenimento Parte_1 ordinario del figlio, la somma di euro 250,00 mensili, oltre rivalutazione annuale secondo
l'indice ISTAT, da versarsi alla madre SI.ra entro il giorno 10 di ogni mese, CP_1
e oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie come da linee guida in uso presso la
Corte d'Appello di Milano;
D) La SI.ra percepirà integralmente l'assegno unico;
CP_1
E) Il SI. terrà con sé il figlio minore: Parte_1
- A week end alterni, dal venerdi sera alla domenica sera, riaccopagnandolo a casa della madre dopo cena,
- Due pomeriggi infrasettimanali, nelle settimane in cui il week end è di sua competenza, e tre pomeriggi infrasettimanali nelle settimane in cui il week end è di competenza della SI.ra
, riaccompagnandolo a casa della madre sempre prima di cena, CP_1
- Durante le vacanze estive tre settimaneanche consecutive,
- Le vacanze natalizie verranno divise tra i genitori di anno in anno a settimane alterne, l'una comprendente il giorno di Natale e l'altra il giorno di capodanno e, sempre ad anni alterni, il minore trascorrerà con l'uno o l atro genitore entrambe le giornate di pasqua e lunedì di pasqua.
- Il SI. potrà tenere con sé il figlio in qualsiasi altro momento lo desideri previo accordo Pt_1
pagina 2 di 3 la la SI.ra e tenuto conto degli impegni lavorativi di quest'ultima nonché di quelli CP_1 scolastici e ricreativi del minore,
F) Ciascun coniuge presta sin da ora il proprio consenso per il rilascio e/o il rinnovo dei documenti validi per l'espatrio dell'altro coniuge.
2. Il Collegio ritiene sussistenti i presupposti per la pronuncia divorzile (art. 3, co. 1, n. 2, lett. b, legge 898 del 1970), attesa la definitiva frattura della comunione materiale dei coniugi.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative al figlio non sono in contrasto con gli interessi dello stesso, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
3. Nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lodi, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra e Controparte_1
in Melegnano in data 23.7.2021 (matrimonio trascritto nei registri del predetto Parte_1
Comune al n. 24 – parte I – anno 2021);
2) omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
4) nulla sulle spese;
5) manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Melegnano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Lodi, il 20.05.2025
Il Giudice Rel. Est. La Presidente
Dott.ssa Giulia Isadora Loi Dott.ssa Ada Cappello
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