Art. 45.
L'ufficiale cessa di appartenere alla riserva ed e' collocato in congedo assoluto quando raggiunge i seguenti limiti di eta':
generale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . anni 70 colonnello. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . anni 68 tenente colonnello. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . anni 66 maggiore. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . anni 64 capitani, tenenti e sottotenenti. . . . . . . . . . . . . anni 62
L'ufficiale cessa di appartenere alla riserva ed e' collocato in congedo assoluto anche prima del raggiungimento dei limiti di eta' indicati al comma precedente, quando sia riconosciuto permanentemente inabile a qualsiasi servizio. ((7)) --------------- AGGIORNAMENTO (7) La L. 30 ottobre 1969, n. 803 ha disposto (con l'art. 3, comma 2) che "a modifica dell' art. 45 della legge 29 marzo 1956, n. 288 , il limite di eta' per il collocamento in congedo assoluto nel grado di maggiore e' elevato da 64 a 65 anni".
L'ufficiale cessa di appartenere alla riserva ed e' collocato in congedo assoluto quando raggiunge i seguenti limiti di eta':
generale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . anni 70 colonnello. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . anni 68 tenente colonnello. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . anni 66 maggiore. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . anni 64 capitani, tenenti e sottotenenti. . . . . . . . . . . . . anni 62
L'ufficiale cessa di appartenere alla riserva ed e' collocato in congedo assoluto anche prima del raggiungimento dei limiti di eta' indicati al comma precedente, quando sia riconosciuto permanentemente inabile a qualsiasi servizio. ((7)) --------------- AGGIORNAMENTO (7) La L. 30 ottobre 1969, n. 803 ha disposto (con l'art. 3, comma 2) che "a modifica dell' art. 45 della legge 29 marzo 1956, n. 288 , il limite di eta' per il collocamento in congedo assoluto nel grado di maggiore e' elevato da 64 a 65 anni".