Articolo 11 della Legge 4 aprile 1977, n. 135
Articolo 10Articolo 12
Versione
7 maggio 1977
Art. 11.
Ottenuto il giudizio favorevole della commissione d'esame, il richiedente dovra', entro trenta giorni dall'avvenuta comunicazione del provvedimento, versare la cauzione di cui all'articolo 8, lettera c).
Trascorso tale termine senza che la cauzione sia stata versata, il richiedente decade dal diritto all'iscrizione negli elenchi dei raccomandatari. La decadenza e' dichiarata dalla commissione prevista dall'articolo 7.
Entrata in vigore il 7 maggio 1977