Art. 11.
Ottenuto il giudizio favorevole della commissione d'esame, il richiedente dovra', entro trenta giorni dall'avvenuta comunicazione del provvedimento, versare la cauzione di cui all'articolo 8, lettera c).
Trascorso tale termine senza che la cauzione sia stata versata, il richiedente decade dal diritto all'iscrizione negli elenchi dei raccomandatari. La decadenza e' dichiarata dalla commissione prevista dall'articolo 7.
Ottenuto il giudizio favorevole della commissione d'esame, il richiedente dovra', entro trenta giorni dall'avvenuta comunicazione del provvedimento, versare la cauzione di cui all'articolo 8, lettera c).
Trascorso tale termine senza che la cauzione sia stata versata, il richiedente decade dal diritto all'iscrizione negli elenchi dei raccomandatari. La decadenza e' dichiarata dalla commissione prevista dall'articolo 7.