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Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 30/01/2025, n. 251 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 251 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8599/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di GENOVA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Stefania Polichetti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8599/2023 promossa da:
(C.F. , nato a [...] il [...], Parte_1 CodiceFiscale_1 residente in [...]30B, ai fini della presente procedura elettivamente domiciliato in Genova, Via San Lorenzo n. 21/23 sc. sin., presso e nello studio dell'Avv. Enrico Pincione (C.F.
– PEC: – Fax: 010 0948106), che lo CodiceFiscale_2 Email_1 rappresenta ed assiste come da procura speciale in calce al presente ricorrente contro
corrente in Carrara (MS), Via Turati, 17, con Partita IVA , in Controparte_1 P.IVA_1 persona del suo legale rappresentante pro tempore sig. dott. , nato a [...] il CP_2 Per_1
20/06/1976 ed ivi residente Via F. Turati, 17, con Codice Fiscale ma CodiceFiscale_3 elettivamente domiciliata in Carrara (MS), viale XX Settembre n. 268, presso lo studio dell'Avv. Tania Vatteroni (C.F. ) che la rappresenta e difende in virtù di procura alle liti CodiceFiscale_4 apposta su foglio separato e allegata al presente atto. Il difensore dichiara di voler ricevere gli avvisi e le comunicazioni di cui all'art. 136 C.P.C. ed all'art. 2) comma 3, lett. a), b) e c) d. lgs. 35/2005 (come convertito in L. 80/2005 e successive modifiche ed integrazioni) al numero di fax 0585/091242, nonché all'indirizzo di posta elettronica pe Email_2
resistente
di Bologna, Via Stalingrado 45, C.F. , P. IVA Controparte_3 P.IVA_2
, in persona del suo procuratore ad negotia Sig. , terza P.IVA_3 Controparte_4 chiamata, Rappresentata e difesa da: Avv. Francesco GIORGINI, Via G. Torti 38/2 sc. B, 16143
Genova, C.F. C.F._5 terzo chiamato
pagina 1 di 14 CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione;
previe le declaratorie del caso ed occorrenti;
a) accertarsi e dichiararsi la responsabilità della C.F./P.IVA: Controparte_1 P.IVA_4
– Gruppo IVA: ), con sede in Carrara (MS), Via Filippo Turati n. 17, in persona del suo P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, per i motivi espressi in atti e per l'effetto dirsi tenuta e condannarsi la medesima al risarcimento di tutti i danni patiti da sia patrimoniali che Parte_1 non patrimoniali, da liquidarsi anche in via equitativa, come sopra determinati e quantificati, per un totale di € 16.839,37= (o altra somma maggiore o minore ritenuta di giustizia), oltre personalizzazione/danno morale da liquidarsi anche in via equitativa, dedotto l'importo ricevuto di € 6.161,94=, oltre rivalutazione monetaria ex art. 1124 c.c. ed interessi legali;
b) dichiarare tenuta e condannare la (C.F./P.IVA: – Gruppo Controparte_1 P.IVA_4
IVA: ), con sede in Carrara (MS), Via Filippo Turati n. 17, in persona del suo legale P.IVA_1 rappresentante pro tempore, alla rifusione dei compensi del difensore in relazione alla fase di ATP, da liquidarsi come indicato in atti e comunque in applicazione dei vigenti parametri, nonché al rimborso degli onorari di C.T.U., così come liquidati nella fase di istruzione preventiva, pari a € 3.090,03=, nonché al rimborso dei compensi del C.T.P. da quantificarsi nella misura di € 2.562,00=. Con vittoria di spese e compensi della presente fase di merito “.
Per Controparte_1
“Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis:
IN VIA PRELIMINARE: In accoglimento dell'istanza di autorizzazione all'estensione del contraddittorio nei confronti di e dei medici e , disporre CP_3 Controparte_5 CP_6 autorizzazione alla chiamata in causa di con sede in Bologna, Via Stalingrado n. 45, in CP_3 persona del legale rappresentante pro tempore, e dei medici n.to a Bologna il Controparte_7
14.5.1989, res.te in V.Piero Paolo Molinelli, 13, 40141 Bologna PEC. CodiceFiscale_6 nonché , n.ta a Genova il 08/10/1985, re.ste Email_3 Parte_2 in Genova, Via Fabio Filzi, 1/6, Genova , PEC. CodiceFiscale_7 Email_4 per le ragioni di cui in parte motiva, con conseguente differimento dell'udienza di prima comparizione;
tel: 0585/091521 - fax: 0585/091242 mail: tania!gmail.com pec: tania!pec.it Email_5 Email_5
NEL MERITO: IN VIA PRINCIPALE: Respingere tutte le domande, cautelari e di merito, formulate nei Cont confronti di , in quanto infondate in fatto e in diritto;
IN VIA SUBORDINATA: Nel caso in cui venisse accertata una qualunque responsabilità dei sanitari nella causazione dei danni dedotti da parte ricorrente, accertata altresì che tale conseguenza dannosa
è causalmente collegata a fatto e colpa esclusiva e straordinaria dei medici Dott. e/o CP_5
, mandare esente la clinica odontoiatrica da ogni colpa e CP_6 Controparte_1 conseguentemente dichiarare tenuto esclusivamente il medico al risarcimento dei danni;
IN VIA ESTREMAMENTE GRADATA: qualora dovesse riconoscersi la responsabilità di CP_1
accertare l'operatività della polizza assicurativa di cui al contratto di assicurazione stipulato da
[...] Cont
con e di cui all'apertura del sinistro 1-8101-2023-0007515, del 14.7.2021 e pertanto CP_3 Cont dichiarare tenuta a manlevare da ogni e qualsiasi conseguenza pregiudizievole CP_9 derivante dalla pretesa risarcitoria azionata dal ricorrente. Con vittoria di spese e competenze di lite,
pagina 2 di 14 ivi comprese quelle di CTU. Con espressa riserva di ulteriormente dedurre e produrre all'esito della disamina delle difese avversarie”.
Per : Controparte_10
“Si chiede che il Giudice, contrariis rejectis, ribadendo le istanze anche istruttorie già formulate:
a) Preliminarmente ordini ex art. 210 c.p.c. a se ritenuto, di produrre in giudizio le CP_1 dichiarazioni IVA relative agli anni 2020, 2021 e 2022 per conferma e verifica del dato relativo al fatturato dichiarato, da comparare con il dato comunicato ad giugno 2022. CP_3
b) Conseguentemente, verificato in primo luogo che la polizza stipulata nel 2021 non garantiva ed assicurava la responsabilità civile derivante dall'attività svolta presso la clinica odontoiatrica di
Genova, Via XII Ottobre 108R, respinga ogni domanda di manleva formulata nei confronti di vinte le spese ed onorari di giudizio. Liquidazione giudiziale compenso avvocati in CP_3 ambito Civile Artt. 1 - 11 D.M. 55/2014 Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022) Competenza: giudizi di cognizione innanzi al tribunale Valore della causa: da € 5.201 a € 26.000 Fase Compenso Fase di studio della controversia, valore medio: € 919,00 Fase introduttiva del giudizio, valore medio:
€ 777,00 Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 1.680,00 Fase decisionale, valore medio: € 1.701,00 Compenso tabellare (valori medi) € 5.077,00 PROSPETTO FINALE Compenso tabellare € 5.077,00 Spese generali ( 15% sul compenso totale ) € 761,55 Cassa Avvocati ( 4% ) € 233,54 Totale imponibile € 6.072,09 IVA 22% su Imponibile € 1.335,86 IPOTESI DI COMPENSO LIQUIDABILE € 7.407,95;
c) In subordine, verificato che il dato comunicato da ad in sede di CP_1 CP_3 regolazione del premio e relativo al fatturato era intenzionalmente o gravemente colposamente errato in difetto, dichiari decaduta dal diritto all'indennizzo assicurativo per grave CP_1 inadempimento e violazione delle norme di cui agli artt. 18892 e 1893 c.c. o meglio viste, in subordine riduca la manleva dell'assicuratore alla sola quota proporzionale fra fatturato dichiarato e fatturato effettivo, vinte le spese ed onorari di giudizio.
d) In estremo subordine limiti comunque la manleva e garanzia in base alle condizioni tutte della polizza e delle CGA prodotte, incluse le esclusioni, le limitazioni, le franchigie, scoperti e massimali ivi richiamati. e) Respinga comunque le richieste formulate dal ricorrente, perché infondate, in fatto ed in diritto, vinte le spese ed onorari di giudizio. f) Ammetta le prove per interpello del legale rappresentate pro tempore della sui capitoli 9, 10 ed 11 della comparsa, premesse le parole "è CP_1 vero che", nella sola ipotesi in cui il Giudice non ritenesse provate documentalmente le circostanze dedotte in base ai bilanci prodotti ed all'acquisenda ex art. 210 c.p.c. documentazione fiscale”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Parte ricorrente ha introdotto il presente procedimento allegando che:
▪ in data 14/07/2021 il sig. si recava per la prima volta presso il centro Parte_1 in Genova, Via XII Ottobre n. 108/R, per ripristinare il proprio cavo Controparte_1 orale, che presentava in allora mobilità della protesi in essere nell'emiarcata superiore di destra e mobilità degli incisivi inferiori. In tale sede veniva eseguita una O.P.T. e consegnato all'attrice il preventivo n. 441 sempre del 14/07/2021 (DOC. 1), recante un importo di spesa di
€ 8.967,50;
▪ detta somma veniva versata per intero, a mezzo di un primo acconto di € 200,00 in data 15/07/2021 ed un successivo bonifico a saldo di € 8.767,50 in data 19/07/2021, come da fattura pagina 3 di 14 n. 417 del 15/07/2021 (DOC. 2) e da fattura n. 427 del Controparte_1 Controparte_1
21/07/2021 (DOC. 3);
▪ in data 29/07/2021 venivano eseguite alcune prestazioni. A fine Agosto 2021 veniva comunicato al sig. che i denti delle protesi definitive superiori ed inferiori sarebbero Parte_1 stati eseguiti non in composito bensì in zirconio, con richiesta di versamento dell'ulteriore somma di € 1.145,85, dal sig. prontamente corrisposta il 31/08/2021 e per cui veniva Parte_1 emessa la fattura n. 559 del 31/08/2021 (DOC. 4); Controparte_1
▪ in data 22/09/2021 veniva posizionato il ponte provvisorio superiore esteso dal dente 13 al dente 15. Il 25/10/2021 avveniva la scopertura degli impianti dell'arcata inferiore. Il 23/12/2021 veniva posizionata la protesi definitiva implantosupportata nell'arcata inferiore, estesa dal dente 33 al dente 43 (DOC. 5);
▪ il sig. presentava fin da subito dolore nell'arcata inferiore sotto il ponte tra 33 e 43, Parte_1 oltre che difficoltà masticatoria in corrispondenza del ponte provvisorio tra 15 e 13, per cui si recava in più occasioni presso la struttura di in Genova. Ivi, in data Controparte_1
22/02/2022 veniva eseguita una nuova O.P.T.;
▪ nel marzo 2022 veniva sostituita la protesi inferiore, oggetto di precoce rottura, e veniva posizionata la protesi superiore definitiva tra 15 e 13. Contestualmente, in data 09/11/2021, veniva consegnato al sig. il nuovo preventivo n. 974 per il ripristino dell'emiarcata Parte_1 inferiore di sinistra e per l'esecuzione di una corona sul dente 44, per un importo complessivo di € 2.417,70= (DOC. 6);
▪ anche detto importo veniva immediatamente saldato, con conseguente emissione della fattura n. 846 del 15/11/2021 (DOC. 7); Controparte_1
▪ le terapie oggetto del preventivo n. 974, anche se interamente pagate, non venivano tuttavia eseguite;
nonostante gli integrali pagamenti per un totale complessivo di € 12.531,05, la non forniva al proprio paziente, contestualmente agli interventi eseguiti, le Controparte_1 dichiarazioni di conformità e le schede tecniche dei dispositivi protesici impiantati, che, dopo svariate richieste anche formali, venivano rispettivamente inviate a mezzo mail allo scrivente solo in data 17/02/2022 e 12/05/2022 (DOC.TI 9 – 10);
▪ persistendo numerose problematiche in relazione ai trattamenti sanitari effettuati dalla società convenuta, in data 28/04/2022 il sig. si sottoponeva a visita medico legale Parte_1 specialistica ad opera del Dott. (DOC. 12) e per mezzo del legale di fiducia Persona_2 formulava richiesta di risarcimento danni e restituzione di quanto pagato (DOC. 13);
▪ vani erano risultati i tentativi di definizione stragiudiziale della vertenza sicchè, continuando a sussistere in capo al sig. dolori, abrasioni e diffuse problematiche masticatorie, il Parte_1 medesimo depositava Ricorso per Accertamento Tecnico Preventivo ex art. 696 bis c.p.c. e art. 8 L. 24/2017, per cui si apriva il procedimento R.G.N. 10232/2022, nell'ambito del quale veniva nominata CTU la Dott.ssa Quest'ultima depositava relazione di Persona_3 consulenza tecnica medico – legale del 28/06/2023 e proposta conciliativa del 7/05/2022
(DOC.TI 13 – 14);
▪ risultato vano anche tale tentativo conciliativo, il signor ha depositato il 25/09/2023 il Parte_1 presente ricorso ex art. 281 – undecies c.p.c. per ottenere il risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali patiti, quantificati per un totale di € 17.838,05 (cfr. pagg. 9 e 10 ricorso introduttivo) oltre interessi, rivalutazione e spese legali:
si è costituita ed ha eccepito che: Controparte_1
▪ la prestazione era conforme alle leges artis e che, ove non ritenuta tale, era collegata a fatto e colpa esclusiva e straordinaria dei medici Dott. e/o , di cui si chiedeva la CP_5 CP_6 chiamata in causa al fine di sentir dichiarare la loro esclusiva responsabilità. Chiedeva altresì
pagina 4 di 14 l'autorizzazione alla chiamata in causa di per essere tenuta indenne da eventuale CP_3 soccombenza in forza di polizza assicurativa per la responsabilità civile.
Con ordinanza del 26/02/2024 si autorizzava la sola chiamata in causa dell'istituto assicurativo, fissando nuova udienza al 09/04/2024.
si è costituita con comparsa depositata il 29/03/2024 e, richiamando il contenuto della CP_3 polizza sottoscritta, ha eccepito che:
▪ non vi era garanzia assicurativa per tutte le pretese del ricorrente che riguardassero la restituzione degli importi versati a titolo di onorari e compensi professionali per i servizi prestati (o non prestati);
▪ quanto invece agli asseriti danni fisici, temporanei e permanenti, che si assumeva essere derivati dagli asseritamente errati trattamenti medici, essi non sarebbero nuovamente stati compresi in polizza, poiché la descrizione del rischio, per come risultante dalla polizza, non comprendeva la sede di Genova, Via XII Ottobre 108R ove erano stati eseguiti i trattamenti su parte ricorrente. L'inserimento di ulteriori sedi locali avrebbe comportato necessariamente l'aggiornamento della polizza, dato che il rischio veniva modificato sensibilmente. In assenza di specifica comunicazione all'assicuratore e di opportuna modifica della polizza e del premio nessuna garanzia specifica per altri studi, oltre quello indicato in polizza, poteva essere fornita;
▪ si contestava inoltre l'operatività della polizza in conseguenza della violazione dell'obbligo di comunicare i dati relativi al fatturato annuo al fine della regolazione premio.
Il 09/04/2024 nessuno compariva per parte convenuta e la causa veniva rinviata al 9/05/2024.
All'udienza del 9/05/2024 la società resistente esprimeva la volontà di corrispondere al signor l'importo di € 6.508,00 per la restituzione del compenso percepito, come indicato in sede di Parte_1 proposta conciliativa dalla CTU Dott.ssa Il Giudice disponeva che detto importo venisse Per_3 versato entro la successiva udienza del 17/06/2024. Entro detta data nulla veniva corrisposto.
Con provvedimento del 22/06/2024 il Giudice assegnava a nuovo termine al Controparte_1 31/07/2024 per il pagamento della somma di € 6.508,00, fissando successiva udienza al 22/10/2024.
La società convenuta provvedeva a corrispondere al signor i seguenti importi a mezzo Parte_1 bonifici bancari: € 2.415,70 in data 31/07/2024; € 3.746,24= in data 01/08/2024, per un totale di € 6.161,94 importo inferiore rispetto a quello proposto, con una differenza di € 346,06 (€ 6.508,00 - € 6.161,94).
Con Pec 24/10/2024 la difesa di parte ricorrente comunicava alla resistente ed alla terza chiamata il mancato pagamento della predetta somma di € 346,06 e presentava conteggi aggiornati delle proprie domande (anche sulla base delle Tabelle Micropermanenti aprile 2024 ).
Sempre all'udienza del 22/10/2024 dichiarava la propria disponibilità a partecipare alla CP_3 transazione mediante versamento di € 2.500,00, netto franchigia, e la causa veniva rinviata al 14/11/2024.
In tale ultima data l'Istituto assicurativo ritirava l'offerta di € 2.500,00, netto franchigia, in quanto subordinata ad una co-partecipazione di Controparte_1
pagina 5 di 14 La causa veniva pertanto ritenuta matura per la decisione, con fissazione di udienza di discussione al 23/01/2025 ed assegnazione di termine per il deposito di note conclusive.
La domanda di parte attrice è fondata nei limiti che seguono.
La prestazione di cui è causa è stata eseguita dopo l'introduzione della legge Gelli Bianco che, quanto alla responsabilità di strutture sanitarie pubbliche o private, nulla ha innovato rispetto al passato.
L'art. 7 della legge n. 24/2017 chiarisce infatti che: “ (i) la struttura sanitaria pubblica o Parte_3 privata che, nell'adempimento della propria obbligazione, si avvalga dell'opera di esercenti la professione sanitaria, anche se scelti dal paziente e ancorché non dipendenti della struttura stessa, risponde, ai sensi degli articoli 1218 e 1228 c.c., delle loro condotte dolose o colpose. “.
Tale struttura risponde, dunque, verso il paziente a titolo di responsabilità contrattuale, ai sensi dell'articolo 1218 c.c. per l'inadempimento delle obbligazioni direttamente a proprio carico (anche per prestazioni accessorie concordate con il paziente quali le medicazioni, l'assistenza infermieristica o l'utilizzo della sala operatoria) ed in virtù dell'articolo 1228 c.c. per l'inadempimento della prestazione medico-professionale svolta direttamente dal sanitario in prima persona quale ausiliario necessario, pur in assenza di un rapporto di lavoro subordinato.
La qualificazione della responsabilità civile della struttura sanitaria come contrattuale comporta conseguentemente che sul paziente incomba esclusivamente l'onere probatorio relativo: - alla sussistenza di un contratto tra le parti ed al proprio credito;
- all'evento dannoso - danno di cui si richiede il risarcimento;
- all'esistenza del nesso di causalità tra l'inadempimento contrattuale e il danno subito.
Come già chiarito, anche in sede di atp, il paziente può scegliere di agire per il risarcimento dei danni nei confronti della struttura sanitaria e/o nei confronti dei medici intervenuti, quali obbligati in solido (e non sorge quindi alcun obbligo per il paziente di chiamarlo in causa né per il giudice di estendere il contraddittorio).
Parimenti, l'art. 9 L. n. 24/2017 afferma che, qualora l'esercente la professione sanitaria non sia stato parte del giudizio o della procedura stragiudiziale di risarcimento del danno come nel caso di specie, l'azione di rivalsa della struttura nei confronti del sanitario medesimo avverrà semplicemente ad avvenuto risarcimento del danno.
Detto ciò, ed appurato quindi che la struttura sanitaria non può comunque mai sottrarsi, nei confronti del paziente, agli obblighi risarcitori che discendono dal contratto di cura, quand'anche l'atto terapeutico fosse connotato da dolo o colpa grave del sanitario, l'esistenza di un vincolo contrattuale tra il signor e la è pacifico ed emerge dalla documentazione prodotta (cfr in Parte_1 Controparte_1 primis preventivi e fatture emesse dalla clinica).
La natura degli interventi eseguiti è stata compiutamente ricostruita in sede di ctu: dalla disamina delle
Rx e della cartella clinica risultano essere stati eseguiti dai sanitari del centro i Controparte_1 seguenti interventi:
▪ a carico dell'arcata superiore: estrazione di 13-14-15-17, intervento di grande rialzo del seno mascellare, inserimento di n. 2 impianti, realizzazione di manufatto protesico provvisorio e definitivo di 3 elementi esteso da 13 a 15;
pagina 6 di 14 ▪ a carico dell'arcata inferiore: estrazione dei denti naturali 31-32-33-41-42-43; inserimento di n. 2 impianti in sede 32 e 43; realizzazione di manufatto protesico provvisorio e definitivo di 6 elementi apposti sui 2 impianti esteso da canino dx a canino sx.
L'assoluta inadeguatezza delle cure prestate e l'insorgenza di un danno ed esse correlate sono fatti altrettanto dimostrati: la CTU espletata nell'ambito del procedimento ex art. 696 bis c.p.c. ha evidenziato l'inadempimento posto in essere dalla struttura (“si ritiene che le prestazioni professionali dei sanitari del non siano state eseguite conformemente alle regole della Controparte_11 buona pratica sia nella fase diagnostica sia nell'esecuzione tecnica laddove si ravvisano elementi di colpa professionale concretizzatisi nella errata ed inutile estrazione dei canini inferiori 33-43 in assenza di indicazione clinico-radiografica, nella realizzazione del manufatto protesico superiore dx non corrispondente alle caratteristiche di una riabilitazione funzionalmente ed esteticamente valida, nella inadeguata morfologia, in particolare della modellazione della flangia gengivale, della protesi inferiore”) e l'evento di danno causalmente connesso alle cure prestate (“Dopo l'esecuzione delle prestazioni odontoiatriche erogate presso il lo stato dell'apparato Controparte_11 stomatognatico del Pz ha subito un aggravamento rispetto allo stato anteriore per errata estrazione di due canini, 33 e 43, in assenza di indicazione clinico-radiografica e pertanto validi, per persistente infiammazione gengivale per incongruità dei presidi protesici, difficoltà masticatorie per incongrua occlusione delle corone protesiche”).
In sostanza vi è stato un inadempimento alle obbligazioni di cura:
vuoi perché sono stati posti in essere atti terapeutici del tutto inutili (errata estrazione di due elementi dentari, canini inferiori); vuoi perché sono stati posti in essere atti terapeutici incongrui (manufatto protesico superiore dx non corrispondente alle caratteristiche di una riabilitazione funzionalmente ed esteticamente valida e inadeguata morfologia, in particolare della modellazione della flangia gengivale, della protesi inferiore); vuoi perché non sono stati eseguiti interventi programmati per i quali è stato pagato interamente il corrispettivo (dall'analisi delle voci di terapia riportate nei preventivi n. 441 del 14/07/2021, n. 974 del
09/11/2021 e nella fattura n. 559 del 31/08/2021 non risultano essere state eseguite tutte le terapie riportate nel preventivo del 9/11/2021 per un importo di € 2.417,70, fattura n° 846 del 15/11/2021).
Esaminate, quindi, le voci di “danno” pretese occorre tenere conto che:
parte attrice ha inserito, fin dal ricorso introduttivo del giudizio, tra le somme dovute a titoli di danno patrimoniale gli esborsi già corrisposti per:
a) estrazione di 33-43 e relative corone protesiche per un importo pari a € 2.114,00
b) trattamenti non eseguiti per € 2.417,70 (fattura n° 846 del 15/11/2021) c) manufatto protesico superiore di € 2.293,35
nonché i costi da sostenersi per:
d) terapie di ripristino: - terapia parodontale causale al fine di risolvere lo stato infiammatorio gengivale (€ 200,00); - rimozione del ponte protesico superiore 13-14-15 (€ 100,00); - realizzazione di ponte provvisorio 13-14-15 (€ 240,00-300,00); - realizzazione di ponte protesico definitivo in zirconia 13-14-15 (€ 2.400,00- 3.000,00); - rimozione del manufatto protesico inferiore per rimodellazione della flangia gengivale (€ 300,00-500,00); - per l'errata pagina 7 di 14 estrazione dei denti 33 e 43 sostituzione degli impianti esistenti ed inserimento di n.2 impianti completi di relativo moncone e corona protesica (€ 3.700,00-4.000,00). “.
Parte ricorrente ha poi indicato a titolo di danno non patrimoniale (“tenuto conto dell'attuale situazione clinica del Pz, del fatto che in conseguenza delle incongrue terapie eseguite dai sanitari
lo stesso ha subito perdita di 2 elementi dentali validi, si può ritenere che le Controparte_11 attuali condizioni del p. configurino la sussistenza di un danno biologico del 2% della totale. Si ritiene inoltre congruo riconoscere un periodo di inabilità temporanea parziale al 50% di gg 3 (tre) ed un periodo di inabilità temporanea parziale al 25% di gg. 30 (trenta) corrispondente al periodo delle inadeguate ed inefficaci terapie ricevute ovvero corrispondente al periodo di tempo necessario per sottoporsi ad un ulteriore ciclo di cure odontoiatriche di ripristino per una adeguata funzione masticatoria”):
Danno Biologico 2% anni 74 € 1.618,00 Personalizzazione € 404,00
Inabilità temporanea parziale al 50% gg 3 x € 49,50 = € 148,50 Inabilità temporanea parziale al 25% gg. 30 x € 24,75 = € 742,50
Ora, per quanto riguarda le somme indicate per compensi già corrisposti (a fronte del maggior importo versato pari ad euro 12.531,05, di cui alle fatture: - n° 417-2021/SV del 15/07/2021 di € 200,00, Doc. 2; - n° 427-2021/SV del 21/07/2021 di € 8.767,50 Doc. 3; - n° 559-2021/SV del 31/08/2021 di €
1.145,85 Doc. 4; - n° 846-2021/SV del 15/11/2021 di € 2.417,70 Doc. 7) si ricorda che di regola la restituzione del corrispettivo presuppone l'accertamento e la dichiarazione di risoluzione del contratto di prestazione d'opera professionale intercorso tra le parti per inadempimento.
Secondo prevalente orientamento giurisprudenziale (Cass. n.19513/2020; Cass. n.24947/2017; Cass.
n.21113/2013; Cass. n.21230/2009) non è tuttavia necessario che la volontà di risolvere un contratto per inadempimento risulti da una domanda espressamente proposta (assente nel caso di specie) ben potendo implicitamente essere contenuta in un'altra domanda, eccezione o richiesta, sia pure di diverso contenuto, che presupponga una domanda di risoluzione, quale potrebbe essere la “restituzione” del corrispettivo.
Dalla lettura complessiva dell'atto introduttivo emerge pacificamente, anche tramite espresso rimando alla ctu che in tal senso si è espressa, la volontà di ottenere la “restituzione” del compenso (che è appunto annoverato tra gli esborsi sostenuti e da considerarsi “da restituire”, cfr. pag. 8 del ricorso).
Occorrerà tuttavia fare attenzione ad evitare duplicazioni risarcitorie, rispetto a quanto espressamente preteso per costi di rispristino (esborsi da sostenere), al fine di evitare che il paziente ottenga sostanzialmente, al netto dei danni alla salute patiti, il beneficio di un trattamento curativo a costo zero, che rappresenterebbe una locupletazione indebita.
Dunque:
l'importo di cui alla lettera a) va pacificamente restituito da che l'ha incassata a titolo CP_1 di corrispettivo perché ha eseguito interventi del tutto inutili e non necessari al piano di cura;
l'importo di cui alla lettera b) va pacificamente restituito da che l'ha incassata a titolo CP_1 di corrispettivo perché non ha eseguito gli interventi ivi descritti;
pagina 8 di 14 l'importo di cui alla lettera c) va pacificamente restituito da che l'ha incassata a titolo CP_1 di corrispettivo perché ha eseguito intervento incongrui e dannosi, tali da alterare il sinallagma contrattuale in quanto la cura si è rivelata non corrispondente alle caratteristiche di una riabilitazione funzionalmente ed esteticamente valida.
Per un totale complessivo di euro 6.825,05. Con i soli interessi legali dalla domanda al saldo (Cass. Civ., Sez. I, sentenza 11 aprile 2018, n. 9004 “l'obbligo restitutorio relativo all'originaria prestazione pecuniaria, anche in favore della parte non inadempiente, ha natura di debito di valuta, come tale non soggetto a rivalutazione monetaria, se non nei termini del maggior danno - da provarsi dal creditore - rispetto a quello soddisfatto dagli interessi legali, ai sensi dell'art. 1224 cod. civ. (conf. Cass. civ., Sez.
III, 12/03/2014, n. 5639; cfr. Cass. civ., Sez. II, 07/06/2006, n. 13339), ferma la premessa che il creditore di una obbligazione di valuta, il quale intenda ottenere il ristoro del pregiudizio da svalutazione monetaria, ha l'onere di domandare il risarcimento del "maggior danno" ai sensi dell'art.
1224 c.c., comma 2, e non può limitarsi a domandare semplicemente la condanna del debitore al pagamento del capitale e della rivalutazione, non essendo quest'ultima una conseguenza automatica del ritardato adempimento delle obbligazioni di valuta (conf. Cass. civ., Sez. U. 29/12/2016, n. 27454; Sez. U. 23/03/2015, n. 5743; sulla decorrenza cfr da ultimo, Cassazione civile n. n. 17572/2023).
La restituzione in corso di giudizio da parte di a parte ricorrente di euro 6.161,94 CP_1 riduce proporzionalmente il credito restitutorio e legittima la condanna per la differenza.
Gli importi di cui alla lettera d) vanno invece riconosciuti, quale danno patrimoniale futuro di carattere strettamente risarcitorio, limitatamente:
▪ ai trattamenti necessari per ovviare all'errata estrazione dei denti 33 e 43 (sostituzione degli impianti esistenti ed inserimento di n.2 impianti completi di relativo moncone e corona protesica € 3.850,00 (media tra € 3.700,00 ed € 4.000,00 indicati dal ctu) perché il paziente non avrebbe mai dovuto sostenere tale esborso in caso di approccio terapeutico corretto;
▪ al trattamento necessario alla rimozione del manufatto protesico inferiore per rimodellazione della flangia gengivale per € 400,00 (media tra € 300,00 ed € 500,00 indicati dal ctu) perché il paziente non avrebbe mai dovuto sostenere tale esborso in caso di approccio terapeutico corretto;
▪ ai trattamenti necessari per risolvere lo stato infiammatorio gengivale dell'arcata superiore (€ 200,00) perché il paziente non avrebbe mai dovuto sostenere tale esborso in caso di approccio terapeutico corretto.
Per un totale di euro 4.450,00.
Non si ritiene invece possa essere “risarcito” il costo per la rimozione del ponte protesico superiore 13- 14-15 (€ 100,00); - realizzazione di ponte provvisorio 13-14-15 (€ 240,00-300,00); - realizzazione di ponte protesico definitivo in zirconia 13-14-15 (€ 2.400,00- 3.000,00) perché trattasi di interventi necessari per risolvere le problematiche dalle quali era in origine affetto il paziente (che presentava in allora mobilità della protesi in essere nell'emiarcata superiore di destra). Trattasi, infatti, di interventi necessari per curare la patologia di base del paziente. Una volta restituito il compenso per il manufatto protesico superiore (importo di cui alla lettera c), per l'erroneità del trattamento eseguito, il costo di esecuzione ex novo del trattamento non può ulteriormente gravare sulla struttura, perché in caso contrario il paziente si troverebbe in una situazione migliorativa di quella di partenza (per aver ottenuto la cura senza costi).
pagina 9 di 14 Sugli importi riconosciuti per spese future vanno parimenti riconosciuti rivalutazione monetaria dalla stima del ctu fino all'odierna liquidazione ed interessi, secondo identica metodica di calcolo, giacchè (Cassazione civile n. 9985/2019) “anche chi causa un danno futuro è in mora dal giorno del fatto illecito, ai sensi dell'art. 1219 c.c., per il pagamento del relativo risarcimento;
tale mora andrà calcolata sul credito risarcitorio scontato e reso attuale, ma andrà pur sempre calcolata con decorrenza dalla data dell'illecito” (così, in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. 21 luglio 2017, n. 18049).
Si tratta, infatti, pur sempre di un credito di “valore” soggetto – come tale – a “cumulo” di rivalutazione ed interessi, attesa la loro diversa funzione economica, prima ancora che giuridica, essendo
“reintegratoria”, quella della prima, e “risaricitoria” (del danno da ritardo nella percezione di quanto dovuto a titolo di risarcimento) quella assicurata dai secondi (in tal senso già Cass. Sez. Un., sent. 17 febbraio 1995, n. 1712).
Ancora di recente, infatti, è stato ribadito che ai fini “dell'integrale risarcimento del danno conseguente a fatto illecito sono dovuti sia la rivalutazione della somma liquidata ai valori attuali, al fine di rendere effettiva la reintegrazione patrimoniale del danneggiato, che deve essere adeguata al mutato valore del denaro nel momento in cui è emanata la pronuncia giudiziale finale, sia gli interessi compensativi sulla predetta somma, che sono rivolti a compensare il pregiudizio derivante al creditore dal ritardato conseguimento dell'equivalente pecuniario del danno subito” (“ex multis”, da ultimo, Cass. Sez. 3, sent. 10 giugno 2016, n. 11899, Rv. 640204-01).
Resta poi da risarcire il danno differenziale alla salute (danno non patrimoniale) da porsi in stretta relazione con il fatto che il paziente si è trovato privato di due elementi dentari sani senza motivo.
Tenuto conto delle conclusioni rassegnate dal ctu ed applicate, per la liquidazione del danno non patrimoniale da micropermenti, le tabelle elaborate in base agli artt. 138 e 139 del CAD, si arriva alla seguente liquidazione:
Tabella di riferimento 2024-2025
Età del danneggiato alla data del sinistro 74 anni
Percentuale di invalidità permanente 2% Punto base danno permanente € 947,30
Giorni di invalidità temporanea totale 0
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 0
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 3
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 30
Indennità giornaliera € 55,24
CALCOLO del RISARCIMENTO:
Danno biologico permanente € 1.417,16
Invalidità temporanea parziale al 50% € 82,86 Invalidità temporanea parziale al 25% € 414,30 Totale danno biologico temporaneo € 497,16 pagina 10 di 14 TOTALE GENERALE: € 1.914,32
Nulla può essere riconosciuto a titolo di danno morale.
Il danno morale strettamente inteso non è conseguenza “necessaria” del danno biologico subito (ma può occasionalmente esserlo) e perché esso esprime una sofferenza interiore dell'animo e non una sofferenza fisica in senso stretto.
Secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza della Suprema Corte (ancora di recente ribadito da Cassazione civile n. 6443/2023), in tema di risarcimento del danno non patrimoniale conseguente alla lesione di interessi costituzionalmente protetti, il giudice di merito, dopo aver identificato la situazione soggettiva protetta a livello costituzionale, deve rigorosamente valutare, sul piano della prova, tanto l'aspetto interiore del danno (c.d. danno morale), quanto il suo impatto modificativo in peius con la vita quotidiana (il danno c.d. esistenziale, o danno alla vita di relazione, da intendersi quale danno dinamico-relazionale), atteso che oggetto dell'accertamento e della quantificazione del danno risarcibile - alla luce dell'insegnamento della Corte costituzionale (sent. n.
235 del 2014) e del recente intervento del legislatore (artt. 138 e 139 del codice delle assicurazioni private, come modificati dalla legge annuale per il Mercato e la Concorrenza del 4 agosto 2017 n. 124)
- è la sofferenza umana conseguente alla lesione di un diritto costituzionalmente protetto, la quale, nella sua realtà naturalistica, si può connotare in concreto di entrambi tali aspetti essenziali, costituenti danni diversi e, perciò, autonomamente risarcibili, ma solo se provati caso per caso con tutti i mezzi di prova normativamente previsti (cfr., ex plurimis, Sez. 3, Sentenza n. 901 del 17/01/2018, Rv. 647125 - 02).
Sul giudice del merito, pertanto, incombe l'obbligo di tener conto, a fini risarcitori, di tutte le conseguenze in peius derivanti dall'evento di danno, nessuna esclusa, e con il concorrente limite di evitare duplicazioni attribuendo nomi diversi a pregiudizi identici.
Ne deriva che, a fini liquidatori, si deve procedere a una compiuta istruttoria finalizzata all'accertamento concreto e non astratto del danno, dando ingresso a tutti i necessari mezzi di prova, ivi compresi il fatto notorio, le massime di esperienza e le presunzioni, valutando distintamente, in sede di quantificazione del danno non patrimoniale alla salute, le conseguenze subite dal danneggiato nella sua sfera interiore (c.d. danno morale, sub specie del dolore, della vergogna, della disistima di sé, della paura, della disperazione) rispetto agli effetti incidenti sul piano dinamico-relazionale (che si dipanano nell'ambito delle relazioni di vita esterne), autonomamente risarcibili (Sez. 3, Ordinanza n. 23469 del
28/09/2018, Rv. 650858 - 01).
La lesione del bene salute può avere, ma non necessariamente ha, ricadute differenti: il danno morale descrive le ripercussioni c.d. interne, del dolore o sofferenza della persona nel suo rapporto con sé stesso;
le ripercussioni esterne, d'indole dinamico-relazionale, sono invece quelle che attengono al sé aperto alle dinamiche della vita quotidiana e alla relazione con l'altro da sé.
Le conseguenze che derivano dall'aggressione temporanea o permanente all'integrità psicofisica della persona (suscettibili di accertamento medico-legale), nella misura in cui esplicano un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato
(indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla capacità di produrre reddito, per riprendere testualmente la definizione fornita dall'art. 138 del codice delle assicurazioni private), altro non fanno che tradursi o riflettersi (mediate dall'accertamento medico-legale che le esprime come limitazioni pagina 11 di 14 funzionali della diade psiche/corpo) nei termini propri della 'sofferenzà e, dunque del dolore che di regola (comunemente) tali limitazioni producono a carico del danneggiato (al di là del dolore fisico come sensazione più o meno spiacevole o fastidiosa) a cagione della forzata rinuncia alla coltivazione delle proprie abitudini quotidiane, o dell'imposto abbandono (temporaneo o meno) dell'ambito delle relazioni personali più significative, secondo le scansioni, i termini o la qualità delle consuetudini di vita sino ad allora conservate.
Dunque, l'eventuale riconoscimento di un coesistente danno morale dovrà ritenersi tanto più limitato quanto più ridotta, in termini quantitativi, si sia manifestata l'entità dell'invalidità riscontrata, attesa la ragionevole e intuibile idoneità di fatti lesivi di significativa ed elevata gravità a provocare forme di sconvolgimento o di debordante devastazione della vita psicologica individuale (ragionevolmente tali da legittimare il riconoscimento dalla compresenza di un danno morale accanto a un danno biologico), rispetto alla corrispettiva idoneità delle conseguenze limitate a un danno biologico di lieve entità ad assorbire, secondo un criterio di normalità, tutte le conseguenze riscontrabili sul piano psicologico, ivi comprese quelle misurabili sul terreno del c.d. danno morale.
Da tanto segue la ragionevole affermazione del principio declinabile sul piano probatorio secondo cui, al riconoscimento di danni biologici di lieve entità, corrisponderà un maggior rigore nell'allegazione e nella prova delle conseguenze dannose concretamente rivendicate, dovendo ritenersi normalmente assorbite, nel riscontrato danno biologico di lieve entità (salva la rigorosa prova contraria), anche le conseguenze astrattamente considerabili sul piano del c.d. danno morale.
Nel caso di specie, parte attrice non ha né allegato con sufficiente grado di precisione né provato tale danno.
Identiche considerazioni valgono sul piano della personalizzazione del danno dinamico relazionale.
La Cassazione ha ribadito, sul punto, con la recente sentenza n. 28988/2019, che "in presenza di un danno permanente alla salute, costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione di una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico, e l'attribuzione di una ulteriore somma
a titolo di risarcimento dei pregiudizi di cui è già espressione il grado percentuale di invalidità permanente (quali i pregiudizi alle attività quotidiane, personali e relazionali, indefettibilmente dipendenti dalla perdita anatomica o funzionale: ovvero il danno dinamico-relazionale). Questa Corte ha già stabilito che soltanto in presenza di circostanze 'specifiche ed eccezionali', tempestivamente allegate dal danneggiato, le quali rendano il danno concreto più grave, sotto gli aspetti indicati, rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età, è consentito al giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, incrementare le somme dovute a titolo risarcitorio in sede di personalizzazione della liquidazione
(Cass. n. 23778/2014; Cass. n. 24471/2014)".
Il danno non patrimoniale come sopra liquidato non deve essere, dunque, né aumentato né corretto.
Sugli importi liquidati a titolo di danno non patrimoniale (già rivalutati al 2024 secondo la tabella in uso) deve essere riconosciuta ulteriore rivalutazione monetaria (che va effettuata applicando sulle somme gli indici della rivalutazione monetaria ricavati dalle pubblicazioni ufficiali dell'Istituto
Nazionale di Statistica. Gli indici presi in considerazione sono quelli del c.d. costo della vita, ovverossia del paniere utilizzato dall' ISTAT per determinare la perdita di capacità di acquisto con riferimento alla tipologie dei consumi delle famiglie di operai ed impiegati, indice F.O.I.) fino all'odierna liquidazione nonché gli interessi di natura compensativa al tasso legale previa devalutazione pagina 12 di 14 fino alla data del sinistro e rivalutazione di anno in anno (Cassazione civile n. 1712/1995); con l'ulteriore precisazione che l'importo per l'invalidità temporanea dovrà essere inizialmente devalutato a far data dal giorno del sinistro mentre l'importo per l'invalidità permanente dovrà essere inizialmente devalutato a far data dalla guarigione clinica, che occorrerà allo spirare del termine d'invalidità temporanea come accertata in sede di ctu (cfr. ex multis Cassazione civile n. 10303/2012 e Cassazione civile n. 3806/2004).
Quanto all'azione di garanzia svolta nei confronti di si osserva Controparte_3 quanto segue.
Nulla quaestio sul fatto che non esiste alcun obbligo indennitario da parte di rispetto alla CP_3 restituzione del compenso (incamerato da . CP_1
La restituzione dell'onorario per colpa professionale non rientra, infatti, nella garanzia assicurativa a meno che ciò non venga espressamente pattuito nel contratto di assicurazione, cfr. ex pluribus, nei termini appena descritti, Corte d'Appello Roma, sez. II, 9 ottobre 2008 “con il contratto di assicurazione la società si obbliga a tenere indenne l'assicurato di quanto questo sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile, ai sensi di legge, a titolo di danni involontariamente cagionati a terzi tra i quali non può annoverarsi la restituzione dell'onorario professionale, riconducibile ai normali effetti restitutori della risoluzione per inadempimento”.
Il rischio assicurato dalla polizza sottoscritta è solo quello legato alla responsabilità civile e all'obbligo risarcitorio conseguente (cfr Art. 14 Oggetto Assicurazione).
Quanto poi alle somme dovute a titolo risarcitorio, è meritevole di accoglimento l'eccezione di inoperatività della polizza svolta dalla compagnia, ai sensi dell'art. 13, in quanto nella descrizione del rischio assicurato rientra la responsabilità civile per l'esercizio del poliambulatorio sito in Carrara via Filippo Turati 17 (mentre le cure di cui è causa sono state eseguite nei locali siti in Genova, Via XII
Ottobre n. 108/R).
In questo modo le parti hanno delimitato consensualmente il rischio garantito in relazione al luogo di accadimento del fatto e tali limitazioni rientrano nell'oggetto della copertura liberamente determinabile dalle parti.
La garanzia non può dunque operare neppure per gli importi liquidati a titolo risarcitorio.
Le spese di lite seguono la soccombenza. Pertanto:
è tenuta a rifondere a parte ricorrente: Controparte_1
▪ per la fase di atp, scaglione da euro 5.200,00 ad euro 26.000,00, importi medi per studio, introduttiva ed istruttoria, per un totale di euro 2.337,00 oltre 15% per rimborso spese generali, iva e cpa;
▪ per la fase di merito, scaglione da euro 5.200,00 ad euro 26.000,00, importi medi per studio, introduttiva, decisionale, minimi per la fase istruttoria, per un totale di euro 4.237,00 oltre 15% per rimborso spese generali, iva e cpa;
▪ oneri di ctu già liquidati nella fase di atp, complessivamente euro 3.090,03
▪ oneri di ctp, cfr doc 15, euro 2.562,00
pagina 13 di 14 è poi tenuta a rifondere alla terza chiamata le spese di lite indicate per la sola fase di Controparte_1 merito, cfr. note conclusive:
▪ per la fase di merito: scaglione da euro 5.200,00 ad euro 26.000,00, importi medi per studio, introduttiva, decisionale, minimi per la fase istruttoria, per un totale di euro 4.237,00 oltre 15% per rimborso spese generali, iva e cpa;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
in accoglimento della domanda proposta da parte ricorrente, accertata la responsabilità di CP_1
[... in ordine ai fatti di cui è causa la dichiara tenuta e condanna:
a restituire a parte ricorrente l'importo di euro 6.825,05 con interessi di cui in parte motiva, sotto espressa deduzione di quanto versato in corso di causa pari ad euro 6.161,94;
a corrispondere a parte ricorrente, a titolo di risarcimento: euro 4.450,00 per danno patrimoniale futuro, con rivalutazione ed interessi di cui in parte motiva;
euro 1.914,32 per danno non patrimoniale, con rivalutazione ed interessi di cui in parte motiva;
rigetta ogni altra e diversa domanda;
condanna altresì a rifondere a parte ricorrente: Controparte_1
▪ per la fase di atp, euro 2.337,00 oltre 15% per rimborso spese generali, iva e cpa;
▪ per la fase di merito, euro 4.237,00 oltre 15% per rimborso spese generali, iva e cpa;
▪ oneri di ctu già liquidati nella fase di atp, complessivamente euro 3.090,03
▪ oneri di ctp, cfr doc 15, euro 2.562,00
nonché condanna a rifondere alla terza chiamata le spese di lite del presente giudizio, Controparte_1 liquidate in euro 4.237,00 oltre 15% per rimborso spese generali, iva e cpa.
Genova, 27/01/2025
Il Giudice dott. Stefania Polichetti
pagina 14 di 14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di GENOVA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Stefania Polichetti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8599/2023 promossa da:
(C.F. , nato a [...] il [...], Parte_1 CodiceFiscale_1 residente in [...]30B, ai fini della presente procedura elettivamente domiciliato in Genova, Via San Lorenzo n. 21/23 sc. sin., presso e nello studio dell'Avv. Enrico Pincione (C.F.
– PEC: – Fax: 010 0948106), che lo CodiceFiscale_2 Email_1 rappresenta ed assiste come da procura speciale in calce al presente ricorrente contro
corrente in Carrara (MS), Via Turati, 17, con Partita IVA , in Controparte_1 P.IVA_1 persona del suo legale rappresentante pro tempore sig. dott. , nato a [...] il CP_2 Per_1
20/06/1976 ed ivi residente Via F. Turati, 17, con Codice Fiscale ma CodiceFiscale_3 elettivamente domiciliata in Carrara (MS), viale XX Settembre n. 268, presso lo studio dell'Avv. Tania Vatteroni (C.F. ) che la rappresenta e difende in virtù di procura alle liti CodiceFiscale_4 apposta su foglio separato e allegata al presente atto. Il difensore dichiara di voler ricevere gli avvisi e le comunicazioni di cui all'art. 136 C.P.C. ed all'art. 2) comma 3, lett. a), b) e c) d. lgs. 35/2005 (come convertito in L. 80/2005 e successive modifiche ed integrazioni) al numero di fax 0585/091242, nonché all'indirizzo di posta elettronica pe Email_2
resistente
di Bologna, Via Stalingrado 45, C.F. , P. IVA Controparte_3 P.IVA_2
, in persona del suo procuratore ad negotia Sig. , terza P.IVA_3 Controparte_4 chiamata, Rappresentata e difesa da: Avv. Francesco GIORGINI, Via G. Torti 38/2 sc. B, 16143
Genova, C.F. C.F._5 terzo chiamato
pagina 1 di 14 CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione;
previe le declaratorie del caso ed occorrenti;
a) accertarsi e dichiararsi la responsabilità della C.F./P.IVA: Controparte_1 P.IVA_4
– Gruppo IVA: ), con sede in Carrara (MS), Via Filippo Turati n. 17, in persona del suo P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, per i motivi espressi in atti e per l'effetto dirsi tenuta e condannarsi la medesima al risarcimento di tutti i danni patiti da sia patrimoniali che Parte_1 non patrimoniali, da liquidarsi anche in via equitativa, come sopra determinati e quantificati, per un totale di € 16.839,37= (o altra somma maggiore o minore ritenuta di giustizia), oltre personalizzazione/danno morale da liquidarsi anche in via equitativa, dedotto l'importo ricevuto di € 6.161,94=, oltre rivalutazione monetaria ex art. 1124 c.c. ed interessi legali;
b) dichiarare tenuta e condannare la (C.F./P.IVA: – Gruppo Controparte_1 P.IVA_4
IVA: ), con sede in Carrara (MS), Via Filippo Turati n. 17, in persona del suo legale P.IVA_1 rappresentante pro tempore, alla rifusione dei compensi del difensore in relazione alla fase di ATP, da liquidarsi come indicato in atti e comunque in applicazione dei vigenti parametri, nonché al rimborso degli onorari di C.T.U., così come liquidati nella fase di istruzione preventiva, pari a € 3.090,03=, nonché al rimborso dei compensi del C.T.P. da quantificarsi nella misura di € 2.562,00=. Con vittoria di spese e compensi della presente fase di merito “.
Per Controparte_1
“Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis:
IN VIA PRELIMINARE: In accoglimento dell'istanza di autorizzazione all'estensione del contraddittorio nei confronti di e dei medici e , disporre CP_3 Controparte_5 CP_6 autorizzazione alla chiamata in causa di con sede in Bologna, Via Stalingrado n. 45, in CP_3 persona del legale rappresentante pro tempore, e dei medici n.to a Bologna il Controparte_7
14.5.1989, res.te in V.Piero Paolo Molinelli, 13, 40141 Bologna PEC. CodiceFiscale_6 nonché , n.ta a Genova il 08/10/1985, re.ste Email_3 Parte_2 in Genova, Via Fabio Filzi, 1/6, Genova , PEC. CodiceFiscale_7 Email_4 per le ragioni di cui in parte motiva, con conseguente differimento dell'udienza di prima comparizione;
tel: 0585/091521 - fax: 0585/091242 mail: tania!gmail.com pec: tania!pec.it Email_5 Email_5
NEL MERITO: IN VIA PRINCIPALE: Respingere tutte le domande, cautelari e di merito, formulate nei Cont confronti di , in quanto infondate in fatto e in diritto;
IN VIA SUBORDINATA: Nel caso in cui venisse accertata una qualunque responsabilità dei sanitari nella causazione dei danni dedotti da parte ricorrente, accertata altresì che tale conseguenza dannosa
è causalmente collegata a fatto e colpa esclusiva e straordinaria dei medici Dott. e/o CP_5
, mandare esente la clinica odontoiatrica da ogni colpa e CP_6 Controparte_1 conseguentemente dichiarare tenuto esclusivamente il medico al risarcimento dei danni;
IN VIA ESTREMAMENTE GRADATA: qualora dovesse riconoscersi la responsabilità di CP_1
accertare l'operatività della polizza assicurativa di cui al contratto di assicurazione stipulato da
[...] Cont
con e di cui all'apertura del sinistro 1-8101-2023-0007515, del 14.7.2021 e pertanto CP_3 Cont dichiarare tenuta a manlevare da ogni e qualsiasi conseguenza pregiudizievole CP_9 derivante dalla pretesa risarcitoria azionata dal ricorrente. Con vittoria di spese e competenze di lite,
pagina 2 di 14 ivi comprese quelle di CTU. Con espressa riserva di ulteriormente dedurre e produrre all'esito della disamina delle difese avversarie”.
Per : Controparte_10
“Si chiede che il Giudice, contrariis rejectis, ribadendo le istanze anche istruttorie già formulate:
a) Preliminarmente ordini ex art. 210 c.p.c. a se ritenuto, di produrre in giudizio le CP_1 dichiarazioni IVA relative agli anni 2020, 2021 e 2022 per conferma e verifica del dato relativo al fatturato dichiarato, da comparare con il dato comunicato ad giugno 2022. CP_3
b) Conseguentemente, verificato in primo luogo che la polizza stipulata nel 2021 non garantiva ed assicurava la responsabilità civile derivante dall'attività svolta presso la clinica odontoiatrica di
Genova, Via XII Ottobre 108R, respinga ogni domanda di manleva formulata nei confronti di vinte le spese ed onorari di giudizio. Liquidazione giudiziale compenso avvocati in CP_3 ambito Civile Artt. 1 - 11 D.M. 55/2014 Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022) Competenza: giudizi di cognizione innanzi al tribunale Valore della causa: da € 5.201 a € 26.000 Fase Compenso Fase di studio della controversia, valore medio: € 919,00 Fase introduttiva del giudizio, valore medio:
€ 777,00 Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 1.680,00 Fase decisionale, valore medio: € 1.701,00 Compenso tabellare (valori medi) € 5.077,00 PROSPETTO FINALE Compenso tabellare € 5.077,00 Spese generali ( 15% sul compenso totale ) € 761,55 Cassa Avvocati ( 4% ) € 233,54 Totale imponibile € 6.072,09 IVA 22% su Imponibile € 1.335,86 IPOTESI DI COMPENSO LIQUIDABILE € 7.407,95;
c) In subordine, verificato che il dato comunicato da ad in sede di CP_1 CP_3 regolazione del premio e relativo al fatturato era intenzionalmente o gravemente colposamente errato in difetto, dichiari decaduta dal diritto all'indennizzo assicurativo per grave CP_1 inadempimento e violazione delle norme di cui agli artt. 18892 e 1893 c.c. o meglio viste, in subordine riduca la manleva dell'assicuratore alla sola quota proporzionale fra fatturato dichiarato e fatturato effettivo, vinte le spese ed onorari di giudizio.
d) In estremo subordine limiti comunque la manleva e garanzia in base alle condizioni tutte della polizza e delle CGA prodotte, incluse le esclusioni, le limitazioni, le franchigie, scoperti e massimali ivi richiamati. e) Respinga comunque le richieste formulate dal ricorrente, perché infondate, in fatto ed in diritto, vinte le spese ed onorari di giudizio. f) Ammetta le prove per interpello del legale rappresentate pro tempore della sui capitoli 9, 10 ed 11 della comparsa, premesse le parole "è CP_1 vero che", nella sola ipotesi in cui il Giudice non ritenesse provate documentalmente le circostanze dedotte in base ai bilanci prodotti ed all'acquisenda ex art. 210 c.p.c. documentazione fiscale”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Parte ricorrente ha introdotto il presente procedimento allegando che:
▪ in data 14/07/2021 il sig. si recava per la prima volta presso il centro Parte_1 in Genova, Via XII Ottobre n. 108/R, per ripristinare il proprio cavo Controparte_1 orale, che presentava in allora mobilità della protesi in essere nell'emiarcata superiore di destra e mobilità degli incisivi inferiori. In tale sede veniva eseguita una O.P.T. e consegnato all'attrice il preventivo n. 441 sempre del 14/07/2021 (DOC. 1), recante un importo di spesa di
€ 8.967,50;
▪ detta somma veniva versata per intero, a mezzo di un primo acconto di € 200,00 in data 15/07/2021 ed un successivo bonifico a saldo di € 8.767,50 in data 19/07/2021, come da fattura pagina 3 di 14 n. 417 del 15/07/2021 (DOC. 2) e da fattura n. 427 del Controparte_1 Controparte_1
21/07/2021 (DOC. 3);
▪ in data 29/07/2021 venivano eseguite alcune prestazioni. A fine Agosto 2021 veniva comunicato al sig. che i denti delle protesi definitive superiori ed inferiori sarebbero Parte_1 stati eseguiti non in composito bensì in zirconio, con richiesta di versamento dell'ulteriore somma di € 1.145,85, dal sig. prontamente corrisposta il 31/08/2021 e per cui veniva Parte_1 emessa la fattura n. 559 del 31/08/2021 (DOC. 4); Controparte_1
▪ in data 22/09/2021 veniva posizionato il ponte provvisorio superiore esteso dal dente 13 al dente 15. Il 25/10/2021 avveniva la scopertura degli impianti dell'arcata inferiore. Il 23/12/2021 veniva posizionata la protesi definitiva implantosupportata nell'arcata inferiore, estesa dal dente 33 al dente 43 (DOC. 5);
▪ il sig. presentava fin da subito dolore nell'arcata inferiore sotto il ponte tra 33 e 43, Parte_1 oltre che difficoltà masticatoria in corrispondenza del ponte provvisorio tra 15 e 13, per cui si recava in più occasioni presso la struttura di in Genova. Ivi, in data Controparte_1
22/02/2022 veniva eseguita una nuova O.P.T.;
▪ nel marzo 2022 veniva sostituita la protesi inferiore, oggetto di precoce rottura, e veniva posizionata la protesi superiore definitiva tra 15 e 13. Contestualmente, in data 09/11/2021, veniva consegnato al sig. il nuovo preventivo n. 974 per il ripristino dell'emiarcata Parte_1 inferiore di sinistra e per l'esecuzione di una corona sul dente 44, per un importo complessivo di € 2.417,70= (DOC. 6);
▪ anche detto importo veniva immediatamente saldato, con conseguente emissione della fattura n. 846 del 15/11/2021 (DOC. 7); Controparte_1
▪ le terapie oggetto del preventivo n. 974, anche se interamente pagate, non venivano tuttavia eseguite;
nonostante gli integrali pagamenti per un totale complessivo di € 12.531,05, la non forniva al proprio paziente, contestualmente agli interventi eseguiti, le Controparte_1 dichiarazioni di conformità e le schede tecniche dei dispositivi protesici impiantati, che, dopo svariate richieste anche formali, venivano rispettivamente inviate a mezzo mail allo scrivente solo in data 17/02/2022 e 12/05/2022 (DOC.TI 9 – 10);
▪ persistendo numerose problematiche in relazione ai trattamenti sanitari effettuati dalla società convenuta, in data 28/04/2022 il sig. si sottoponeva a visita medico legale Parte_1 specialistica ad opera del Dott. (DOC. 12) e per mezzo del legale di fiducia Persona_2 formulava richiesta di risarcimento danni e restituzione di quanto pagato (DOC. 13);
▪ vani erano risultati i tentativi di definizione stragiudiziale della vertenza sicchè, continuando a sussistere in capo al sig. dolori, abrasioni e diffuse problematiche masticatorie, il Parte_1 medesimo depositava Ricorso per Accertamento Tecnico Preventivo ex art. 696 bis c.p.c. e art. 8 L. 24/2017, per cui si apriva il procedimento R.G.N. 10232/2022, nell'ambito del quale veniva nominata CTU la Dott.ssa Quest'ultima depositava relazione di Persona_3 consulenza tecnica medico – legale del 28/06/2023 e proposta conciliativa del 7/05/2022
(DOC.TI 13 – 14);
▪ risultato vano anche tale tentativo conciliativo, il signor ha depositato il 25/09/2023 il Parte_1 presente ricorso ex art. 281 – undecies c.p.c. per ottenere il risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali patiti, quantificati per un totale di € 17.838,05 (cfr. pagg. 9 e 10 ricorso introduttivo) oltre interessi, rivalutazione e spese legali:
si è costituita ed ha eccepito che: Controparte_1
▪ la prestazione era conforme alle leges artis e che, ove non ritenuta tale, era collegata a fatto e colpa esclusiva e straordinaria dei medici Dott. e/o , di cui si chiedeva la CP_5 CP_6 chiamata in causa al fine di sentir dichiarare la loro esclusiva responsabilità. Chiedeva altresì
pagina 4 di 14 l'autorizzazione alla chiamata in causa di per essere tenuta indenne da eventuale CP_3 soccombenza in forza di polizza assicurativa per la responsabilità civile.
Con ordinanza del 26/02/2024 si autorizzava la sola chiamata in causa dell'istituto assicurativo, fissando nuova udienza al 09/04/2024.
si è costituita con comparsa depositata il 29/03/2024 e, richiamando il contenuto della CP_3 polizza sottoscritta, ha eccepito che:
▪ non vi era garanzia assicurativa per tutte le pretese del ricorrente che riguardassero la restituzione degli importi versati a titolo di onorari e compensi professionali per i servizi prestati (o non prestati);
▪ quanto invece agli asseriti danni fisici, temporanei e permanenti, che si assumeva essere derivati dagli asseritamente errati trattamenti medici, essi non sarebbero nuovamente stati compresi in polizza, poiché la descrizione del rischio, per come risultante dalla polizza, non comprendeva la sede di Genova, Via XII Ottobre 108R ove erano stati eseguiti i trattamenti su parte ricorrente. L'inserimento di ulteriori sedi locali avrebbe comportato necessariamente l'aggiornamento della polizza, dato che il rischio veniva modificato sensibilmente. In assenza di specifica comunicazione all'assicuratore e di opportuna modifica della polizza e del premio nessuna garanzia specifica per altri studi, oltre quello indicato in polizza, poteva essere fornita;
▪ si contestava inoltre l'operatività della polizza in conseguenza della violazione dell'obbligo di comunicare i dati relativi al fatturato annuo al fine della regolazione premio.
Il 09/04/2024 nessuno compariva per parte convenuta e la causa veniva rinviata al 9/05/2024.
All'udienza del 9/05/2024 la società resistente esprimeva la volontà di corrispondere al signor l'importo di € 6.508,00 per la restituzione del compenso percepito, come indicato in sede di Parte_1 proposta conciliativa dalla CTU Dott.ssa Il Giudice disponeva che detto importo venisse Per_3 versato entro la successiva udienza del 17/06/2024. Entro detta data nulla veniva corrisposto.
Con provvedimento del 22/06/2024 il Giudice assegnava a nuovo termine al Controparte_1 31/07/2024 per il pagamento della somma di € 6.508,00, fissando successiva udienza al 22/10/2024.
La società convenuta provvedeva a corrispondere al signor i seguenti importi a mezzo Parte_1 bonifici bancari: € 2.415,70 in data 31/07/2024; € 3.746,24= in data 01/08/2024, per un totale di € 6.161,94 importo inferiore rispetto a quello proposto, con una differenza di € 346,06 (€ 6.508,00 - € 6.161,94).
Con Pec 24/10/2024 la difesa di parte ricorrente comunicava alla resistente ed alla terza chiamata il mancato pagamento della predetta somma di € 346,06 e presentava conteggi aggiornati delle proprie domande (anche sulla base delle Tabelle Micropermanenti aprile 2024 ).
Sempre all'udienza del 22/10/2024 dichiarava la propria disponibilità a partecipare alla CP_3 transazione mediante versamento di € 2.500,00, netto franchigia, e la causa veniva rinviata al 14/11/2024.
In tale ultima data l'Istituto assicurativo ritirava l'offerta di € 2.500,00, netto franchigia, in quanto subordinata ad una co-partecipazione di Controparte_1
pagina 5 di 14 La causa veniva pertanto ritenuta matura per la decisione, con fissazione di udienza di discussione al 23/01/2025 ed assegnazione di termine per il deposito di note conclusive.
La domanda di parte attrice è fondata nei limiti che seguono.
La prestazione di cui è causa è stata eseguita dopo l'introduzione della legge Gelli Bianco che, quanto alla responsabilità di strutture sanitarie pubbliche o private, nulla ha innovato rispetto al passato.
L'art. 7 della legge n. 24/2017 chiarisce infatti che: “ (i) la struttura sanitaria pubblica o Parte_3 privata che, nell'adempimento della propria obbligazione, si avvalga dell'opera di esercenti la professione sanitaria, anche se scelti dal paziente e ancorché non dipendenti della struttura stessa, risponde, ai sensi degli articoli 1218 e 1228 c.c., delle loro condotte dolose o colpose. “.
Tale struttura risponde, dunque, verso il paziente a titolo di responsabilità contrattuale, ai sensi dell'articolo 1218 c.c. per l'inadempimento delle obbligazioni direttamente a proprio carico (anche per prestazioni accessorie concordate con il paziente quali le medicazioni, l'assistenza infermieristica o l'utilizzo della sala operatoria) ed in virtù dell'articolo 1228 c.c. per l'inadempimento della prestazione medico-professionale svolta direttamente dal sanitario in prima persona quale ausiliario necessario, pur in assenza di un rapporto di lavoro subordinato.
La qualificazione della responsabilità civile della struttura sanitaria come contrattuale comporta conseguentemente che sul paziente incomba esclusivamente l'onere probatorio relativo: - alla sussistenza di un contratto tra le parti ed al proprio credito;
- all'evento dannoso - danno di cui si richiede il risarcimento;
- all'esistenza del nesso di causalità tra l'inadempimento contrattuale e il danno subito.
Come già chiarito, anche in sede di atp, il paziente può scegliere di agire per il risarcimento dei danni nei confronti della struttura sanitaria e/o nei confronti dei medici intervenuti, quali obbligati in solido (e non sorge quindi alcun obbligo per il paziente di chiamarlo in causa né per il giudice di estendere il contraddittorio).
Parimenti, l'art. 9 L. n. 24/2017 afferma che, qualora l'esercente la professione sanitaria non sia stato parte del giudizio o della procedura stragiudiziale di risarcimento del danno come nel caso di specie, l'azione di rivalsa della struttura nei confronti del sanitario medesimo avverrà semplicemente ad avvenuto risarcimento del danno.
Detto ciò, ed appurato quindi che la struttura sanitaria non può comunque mai sottrarsi, nei confronti del paziente, agli obblighi risarcitori che discendono dal contratto di cura, quand'anche l'atto terapeutico fosse connotato da dolo o colpa grave del sanitario, l'esistenza di un vincolo contrattuale tra il signor e la è pacifico ed emerge dalla documentazione prodotta (cfr in Parte_1 Controparte_1 primis preventivi e fatture emesse dalla clinica).
La natura degli interventi eseguiti è stata compiutamente ricostruita in sede di ctu: dalla disamina delle
Rx e della cartella clinica risultano essere stati eseguiti dai sanitari del centro i Controparte_1 seguenti interventi:
▪ a carico dell'arcata superiore: estrazione di 13-14-15-17, intervento di grande rialzo del seno mascellare, inserimento di n. 2 impianti, realizzazione di manufatto protesico provvisorio e definitivo di 3 elementi esteso da 13 a 15;
pagina 6 di 14 ▪ a carico dell'arcata inferiore: estrazione dei denti naturali 31-32-33-41-42-43; inserimento di n. 2 impianti in sede 32 e 43; realizzazione di manufatto protesico provvisorio e definitivo di 6 elementi apposti sui 2 impianti esteso da canino dx a canino sx.
L'assoluta inadeguatezza delle cure prestate e l'insorgenza di un danno ed esse correlate sono fatti altrettanto dimostrati: la CTU espletata nell'ambito del procedimento ex art. 696 bis c.p.c. ha evidenziato l'inadempimento posto in essere dalla struttura (“si ritiene che le prestazioni professionali dei sanitari del non siano state eseguite conformemente alle regole della Controparte_11 buona pratica sia nella fase diagnostica sia nell'esecuzione tecnica laddove si ravvisano elementi di colpa professionale concretizzatisi nella errata ed inutile estrazione dei canini inferiori 33-43 in assenza di indicazione clinico-radiografica, nella realizzazione del manufatto protesico superiore dx non corrispondente alle caratteristiche di una riabilitazione funzionalmente ed esteticamente valida, nella inadeguata morfologia, in particolare della modellazione della flangia gengivale, della protesi inferiore”) e l'evento di danno causalmente connesso alle cure prestate (“Dopo l'esecuzione delle prestazioni odontoiatriche erogate presso il lo stato dell'apparato Controparte_11 stomatognatico del Pz ha subito un aggravamento rispetto allo stato anteriore per errata estrazione di due canini, 33 e 43, in assenza di indicazione clinico-radiografica e pertanto validi, per persistente infiammazione gengivale per incongruità dei presidi protesici, difficoltà masticatorie per incongrua occlusione delle corone protesiche”).
In sostanza vi è stato un inadempimento alle obbligazioni di cura:
vuoi perché sono stati posti in essere atti terapeutici del tutto inutili (errata estrazione di due elementi dentari, canini inferiori); vuoi perché sono stati posti in essere atti terapeutici incongrui (manufatto protesico superiore dx non corrispondente alle caratteristiche di una riabilitazione funzionalmente ed esteticamente valida e inadeguata morfologia, in particolare della modellazione della flangia gengivale, della protesi inferiore); vuoi perché non sono stati eseguiti interventi programmati per i quali è stato pagato interamente il corrispettivo (dall'analisi delle voci di terapia riportate nei preventivi n. 441 del 14/07/2021, n. 974 del
09/11/2021 e nella fattura n. 559 del 31/08/2021 non risultano essere state eseguite tutte le terapie riportate nel preventivo del 9/11/2021 per un importo di € 2.417,70, fattura n° 846 del 15/11/2021).
Esaminate, quindi, le voci di “danno” pretese occorre tenere conto che:
parte attrice ha inserito, fin dal ricorso introduttivo del giudizio, tra le somme dovute a titoli di danno patrimoniale gli esborsi già corrisposti per:
a) estrazione di 33-43 e relative corone protesiche per un importo pari a € 2.114,00
b) trattamenti non eseguiti per € 2.417,70 (fattura n° 846 del 15/11/2021) c) manufatto protesico superiore di € 2.293,35
nonché i costi da sostenersi per:
d) terapie di ripristino: - terapia parodontale causale al fine di risolvere lo stato infiammatorio gengivale (€ 200,00); - rimozione del ponte protesico superiore 13-14-15 (€ 100,00); - realizzazione di ponte provvisorio 13-14-15 (€ 240,00-300,00); - realizzazione di ponte protesico definitivo in zirconia 13-14-15 (€ 2.400,00- 3.000,00); - rimozione del manufatto protesico inferiore per rimodellazione della flangia gengivale (€ 300,00-500,00); - per l'errata pagina 7 di 14 estrazione dei denti 33 e 43 sostituzione degli impianti esistenti ed inserimento di n.2 impianti completi di relativo moncone e corona protesica (€ 3.700,00-4.000,00). “.
Parte ricorrente ha poi indicato a titolo di danno non patrimoniale (“tenuto conto dell'attuale situazione clinica del Pz, del fatto che in conseguenza delle incongrue terapie eseguite dai sanitari
lo stesso ha subito perdita di 2 elementi dentali validi, si può ritenere che le Controparte_11 attuali condizioni del p. configurino la sussistenza di un danno biologico del 2% della totale. Si ritiene inoltre congruo riconoscere un periodo di inabilità temporanea parziale al 50% di gg 3 (tre) ed un periodo di inabilità temporanea parziale al 25% di gg. 30 (trenta) corrispondente al periodo delle inadeguate ed inefficaci terapie ricevute ovvero corrispondente al periodo di tempo necessario per sottoporsi ad un ulteriore ciclo di cure odontoiatriche di ripristino per una adeguata funzione masticatoria”):
Danno Biologico 2% anni 74 € 1.618,00 Personalizzazione € 404,00
Inabilità temporanea parziale al 50% gg 3 x € 49,50 = € 148,50 Inabilità temporanea parziale al 25% gg. 30 x € 24,75 = € 742,50
Ora, per quanto riguarda le somme indicate per compensi già corrisposti (a fronte del maggior importo versato pari ad euro 12.531,05, di cui alle fatture: - n° 417-2021/SV del 15/07/2021 di € 200,00, Doc. 2; - n° 427-2021/SV del 21/07/2021 di € 8.767,50 Doc. 3; - n° 559-2021/SV del 31/08/2021 di €
1.145,85 Doc. 4; - n° 846-2021/SV del 15/11/2021 di € 2.417,70 Doc. 7) si ricorda che di regola la restituzione del corrispettivo presuppone l'accertamento e la dichiarazione di risoluzione del contratto di prestazione d'opera professionale intercorso tra le parti per inadempimento.
Secondo prevalente orientamento giurisprudenziale (Cass. n.19513/2020; Cass. n.24947/2017; Cass.
n.21113/2013; Cass. n.21230/2009) non è tuttavia necessario che la volontà di risolvere un contratto per inadempimento risulti da una domanda espressamente proposta (assente nel caso di specie) ben potendo implicitamente essere contenuta in un'altra domanda, eccezione o richiesta, sia pure di diverso contenuto, che presupponga una domanda di risoluzione, quale potrebbe essere la “restituzione” del corrispettivo.
Dalla lettura complessiva dell'atto introduttivo emerge pacificamente, anche tramite espresso rimando alla ctu che in tal senso si è espressa, la volontà di ottenere la “restituzione” del compenso (che è appunto annoverato tra gli esborsi sostenuti e da considerarsi “da restituire”, cfr. pag. 8 del ricorso).
Occorrerà tuttavia fare attenzione ad evitare duplicazioni risarcitorie, rispetto a quanto espressamente preteso per costi di rispristino (esborsi da sostenere), al fine di evitare che il paziente ottenga sostanzialmente, al netto dei danni alla salute patiti, il beneficio di un trattamento curativo a costo zero, che rappresenterebbe una locupletazione indebita.
Dunque:
l'importo di cui alla lettera a) va pacificamente restituito da che l'ha incassata a titolo CP_1 di corrispettivo perché ha eseguito interventi del tutto inutili e non necessari al piano di cura;
l'importo di cui alla lettera b) va pacificamente restituito da che l'ha incassata a titolo CP_1 di corrispettivo perché non ha eseguito gli interventi ivi descritti;
pagina 8 di 14 l'importo di cui alla lettera c) va pacificamente restituito da che l'ha incassata a titolo CP_1 di corrispettivo perché ha eseguito intervento incongrui e dannosi, tali da alterare il sinallagma contrattuale in quanto la cura si è rivelata non corrispondente alle caratteristiche di una riabilitazione funzionalmente ed esteticamente valida.
Per un totale complessivo di euro 6.825,05. Con i soli interessi legali dalla domanda al saldo (Cass. Civ., Sez. I, sentenza 11 aprile 2018, n. 9004 “l'obbligo restitutorio relativo all'originaria prestazione pecuniaria, anche in favore della parte non inadempiente, ha natura di debito di valuta, come tale non soggetto a rivalutazione monetaria, se non nei termini del maggior danno - da provarsi dal creditore - rispetto a quello soddisfatto dagli interessi legali, ai sensi dell'art. 1224 cod. civ. (conf. Cass. civ., Sez.
III, 12/03/2014, n. 5639; cfr. Cass. civ., Sez. II, 07/06/2006, n. 13339), ferma la premessa che il creditore di una obbligazione di valuta, il quale intenda ottenere il ristoro del pregiudizio da svalutazione monetaria, ha l'onere di domandare il risarcimento del "maggior danno" ai sensi dell'art.
1224 c.c., comma 2, e non può limitarsi a domandare semplicemente la condanna del debitore al pagamento del capitale e della rivalutazione, non essendo quest'ultima una conseguenza automatica del ritardato adempimento delle obbligazioni di valuta (conf. Cass. civ., Sez. U. 29/12/2016, n. 27454; Sez. U. 23/03/2015, n. 5743; sulla decorrenza cfr da ultimo, Cassazione civile n. n. 17572/2023).
La restituzione in corso di giudizio da parte di a parte ricorrente di euro 6.161,94 CP_1 riduce proporzionalmente il credito restitutorio e legittima la condanna per la differenza.
Gli importi di cui alla lettera d) vanno invece riconosciuti, quale danno patrimoniale futuro di carattere strettamente risarcitorio, limitatamente:
▪ ai trattamenti necessari per ovviare all'errata estrazione dei denti 33 e 43 (sostituzione degli impianti esistenti ed inserimento di n.2 impianti completi di relativo moncone e corona protesica € 3.850,00 (media tra € 3.700,00 ed € 4.000,00 indicati dal ctu) perché il paziente non avrebbe mai dovuto sostenere tale esborso in caso di approccio terapeutico corretto;
▪ al trattamento necessario alla rimozione del manufatto protesico inferiore per rimodellazione della flangia gengivale per € 400,00 (media tra € 300,00 ed € 500,00 indicati dal ctu) perché il paziente non avrebbe mai dovuto sostenere tale esborso in caso di approccio terapeutico corretto;
▪ ai trattamenti necessari per risolvere lo stato infiammatorio gengivale dell'arcata superiore (€ 200,00) perché il paziente non avrebbe mai dovuto sostenere tale esborso in caso di approccio terapeutico corretto.
Per un totale di euro 4.450,00.
Non si ritiene invece possa essere “risarcito” il costo per la rimozione del ponte protesico superiore 13- 14-15 (€ 100,00); - realizzazione di ponte provvisorio 13-14-15 (€ 240,00-300,00); - realizzazione di ponte protesico definitivo in zirconia 13-14-15 (€ 2.400,00- 3.000,00) perché trattasi di interventi necessari per risolvere le problematiche dalle quali era in origine affetto il paziente (che presentava in allora mobilità della protesi in essere nell'emiarcata superiore di destra). Trattasi, infatti, di interventi necessari per curare la patologia di base del paziente. Una volta restituito il compenso per il manufatto protesico superiore (importo di cui alla lettera c), per l'erroneità del trattamento eseguito, il costo di esecuzione ex novo del trattamento non può ulteriormente gravare sulla struttura, perché in caso contrario il paziente si troverebbe in una situazione migliorativa di quella di partenza (per aver ottenuto la cura senza costi).
pagina 9 di 14 Sugli importi riconosciuti per spese future vanno parimenti riconosciuti rivalutazione monetaria dalla stima del ctu fino all'odierna liquidazione ed interessi, secondo identica metodica di calcolo, giacchè (Cassazione civile n. 9985/2019) “anche chi causa un danno futuro è in mora dal giorno del fatto illecito, ai sensi dell'art. 1219 c.c., per il pagamento del relativo risarcimento;
tale mora andrà calcolata sul credito risarcitorio scontato e reso attuale, ma andrà pur sempre calcolata con decorrenza dalla data dell'illecito” (così, in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. 21 luglio 2017, n. 18049).
Si tratta, infatti, pur sempre di un credito di “valore” soggetto – come tale – a “cumulo” di rivalutazione ed interessi, attesa la loro diversa funzione economica, prima ancora che giuridica, essendo
“reintegratoria”, quella della prima, e “risaricitoria” (del danno da ritardo nella percezione di quanto dovuto a titolo di risarcimento) quella assicurata dai secondi (in tal senso già Cass. Sez. Un., sent. 17 febbraio 1995, n. 1712).
Ancora di recente, infatti, è stato ribadito che ai fini “dell'integrale risarcimento del danno conseguente a fatto illecito sono dovuti sia la rivalutazione della somma liquidata ai valori attuali, al fine di rendere effettiva la reintegrazione patrimoniale del danneggiato, che deve essere adeguata al mutato valore del denaro nel momento in cui è emanata la pronuncia giudiziale finale, sia gli interessi compensativi sulla predetta somma, che sono rivolti a compensare il pregiudizio derivante al creditore dal ritardato conseguimento dell'equivalente pecuniario del danno subito” (“ex multis”, da ultimo, Cass. Sez. 3, sent. 10 giugno 2016, n. 11899, Rv. 640204-01).
Resta poi da risarcire il danno differenziale alla salute (danno non patrimoniale) da porsi in stretta relazione con il fatto che il paziente si è trovato privato di due elementi dentari sani senza motivo.
Tenuto conto delle conclusioni rassegnate dal ctu ed applicate, per la liquidazione del danno non patrimoniale da micropermenti, le tabelle elaborate in base agli artt. 138 e 139 del CAD, si arriva alla seguente liquidazione:
Tabella di riferimento 2024-2025
Età del danneggiato alla data del sinistro 74 anni
Percentuale di invalidità permanente 2% Punto base danno permanente € 947,30
Giorni di invalidità temporanea totale 0
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 0
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 3
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 30
Indennità giornaliera € 55,24
CALCOLO del RISARCIMENTO:
Danno biologico permanente € 1.417,16
Invalidità temporanea parziale al 50% € 82,86 Invalidità temporanea parziale al 25% € 414,30 Totale danno biologico temporaneo € 497,16 pagina 10 di 14 TOTALE GENERALE: € 1.914,32
Nulla può essere riconosciuto a titolo di danno morale.
Il danno morale strettamente inteso non è conseguenza “necessaria” del danno biologico subito (ma può occasionalmente esserlo) e perché esso esprime una sofferenza interiore dell'animo e non una sofferenza fisica in senso stretto.
Secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza della Suprema Corte (ancora di recente ribadito da Cassazione civile n. 6443/2023), in tema di risarcimento del danno non patrimoniale conseguente alla lesione di interessi costituzionalmente protetti, il giudice di merito, dopo aver identificato la situazione soggettiva protetta a livello costituzionale, deve rigorosamente valutare, sul piano della prova, tanto l'aspetto interiore del danno (c.d. danno morale), quanto il suo impatto modificativo in peius con la vita quotidiana (il danno c.d. esistenziale, o danno alla vita di relazione, da intendersi quale danno dinamico-relazionale), atteso che oggetto dell'accertamento e della quantificazione del danno risarcibile - alla luce dell'insegnamento della Corte costituzionale (sent. n.
235 del 2014) e del recente intervento del legislatore (artt. 138 e 139 del codice delle assicurazioni private, come modificati dalla legge annuale per il Mercato e la Concorrenza del 4 agosto 2017 n. 124)
- è la sofferenza umana conseguente alla lesione di un diritto costituzionalmente protetto, la quale, nella sua realtà naturalistica, si può connotare in concreto di entrambi tali aspetti essenziali, costituenti danni diversi e, perciò, autonomamente risarcibili, ma solo se provati caso per caso con tutti i mezzi di prova normativamente previsti (cfr., ex plurimis, Sez. 3, Sentenza n. 901 del 17/01/2018, Rv. 647125 - 02).
Sul giudice del merito, pertanto, incombe l'obbligo di tener conto, a fini risarcitori, di tutte le conseguenze in peius derivanti dall'evento di danno, nessuna esclusa, e con il concorrente limite di evitare duplicazioni attribuendo nomi diversi a pregiudizi identici.
Ne deriva che, a fini liquidatori, si deve procedere a una compiuta istruttoria finalizzata all'accertamento concreto e non astratto del danno, dando ingresso a tutti i necessari mezzi di prova, ivi compresi il fatto notorio, le massime di esperienza e le presunzioni, valutando distintamente, in sede di quantificazione del danno non patrimoniale alla salute, le conseguenze subite dal danneggiato nella sua sfera interiore (c.d. danno morale, sub specie del dolore, della vergogna, della disistima di sé, della paura, della disperazione) rispetto agli effetti incidenti sul piano dinamico-relazionale (che si dipanano nell'ambito delle relazioni di vita esterne), autonomamente risarcibili (Sez. 3, Ordinanza n. 23469 del
28/09/2018, Rv. 650858 - 01).
La lesione del bene salute può avere, ma non necessariamente ha, ricadute differenti: il danno morale descrive le ripercussioni c.d. interne, del dolore o sofferenza della persona nel suo rapporto con sé stesso;
le ripercussioni esterne, d'indole dinamico-relazionale, sono invece quelle che attengono al sé aperto alle dinamiche della vita quotidiana e alla relazione con l'altro da sé.
Le conseguenze che derivano dall'aggressione temporanea o permanente all'integrità psicofisica della persona (suscettibili di accertamento medico-legale), nella misura in cui esplicano un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato
(indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla capacità di produrre reddito, per riprendere testualmente la definizione fornita dall'art. 138 del codice delle assicurazioni private), altro non fanno che tradursi o riflettersi (mediate dall'accertamento medico-legale che le esprime come limitazioni pagina 11 di 14 funzionali della diade psiche/corpo) nei termini propri della 'sofferenzà e, dunque del dolore che di regola (comunemente) tali limitazioni producono a carico del danneggiato (al di là del dolore fisico come sensazione più o meno spiacevole o fastidiosa) a cagione della forzata rinuncia alla coltivazione delle proprie abitudini quotidiane, o dell'imposto abbandono (temporaneo o meno) dell'ambito delle relazioni personali più significative, secondo le scansioni, i termini o la qualità delle consuetudini di vita sino ad allora conservate.
Dunque, l'eventuale riconoscimento di un coesistente danno morale dovrà ritenersi tanto più limitato quanto più ridotta, in termini quantitativi, si sia manifestata l'entità dell'invalidità riscontrata, attesa la ragionevole e intuibile idoneità di fatti lesivi di significativa ed elevata gravità a provocare forme di sconvolgimento o di debordante devastazione della vita psicologica individuale (ragionevolmente tali da legittimare il riconoscimento dalla compresenza di un danno morale accanto a un danno biologico), rispetto alla corrispettiva idoneità delle conseguenze limitate a un danno biologico di lieve entità ad assorbire, secondo un criterio di normalità, tutte le conseguenze riscontrabili sul piano psicologico, ivi comprese quelle misurabili sul terreno del c.d. danno morale.
Da tanto segue la ragionevole affermazione del principio declinabile sul piano probatorio secondo cui, al riconoscimento di danni biologici di lieve entità, corrisponderà un maggior rigore nell'allegazione e nella prova delle conseguenze dannose concretamente rivendicate, dovendo ritenersi normalmente assorbite, nel riscontrato danno biologico di lieve entità (salva la rigorosa prova contraria), anche le conseguenze astrattamente considerabili sul piano del c.d. danno morale.
Nel caso di specie, parte attrice non ha né allegato con sufficiente grado di precisione né provato tale danno.
Identiche considerazioni valgono sul piano della personalizzazione del danno dinamico relazionale.
La Cassazione ha ribadito, sul punto, con la recente sentenza n. 28988/2019, che "in presenza di un danno permanente alla salute, costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione di una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico, e l'attribuzione di una ulteriore somma
a titolo di risarcimento dei pregiudizi di cui è già espressione il grado percentuale di invalidità permanente (quali i pregiudizi alle attività quotidiane, personali e relazionali, indefettibilmente dipendenti dalla perdita anatomica o funzionale: ovvero il danno dinamico-relazionale). Questa Corte ha già stabilito che soltanto in presenza di circostanze 'specifiche ed eccezionali', tempestivamente allegate dal danneggiato, le quali rendano il danno concreto più grave, sotto gli aspetti indicati, rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età, è consentito al giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, incrementare le somme dovute a titolo risarcitorio in sede di personalizzazione della liquidazione
(Cass. n. 23778/2014; Cass. n. 24471/2014)".
Il danno non patrimoniale come sopra liquidato non deve essere, dunque, né aumentato né corretto.
Sugli importi liquidati a titolo di danno non patrimoniale (già rivalutati al 2024 secondo la tabella in uso) deve essere riconosciuta ulteriore rivalutazione monetaria (che va effettuata applicando sulle somme gli indici della rivalutazione monetaria ricavati dalle pubblicazioni ufficiali dell'Istituto
Nazionale di Statistica. Gli indici presi in considerazione sono quelli del c.d. costo della vita, ovverossia del paniere utilizzato dall' ISTAT per determinare la perdita di capacità di acquisto con riferimento alla tipologie dei consumi delle famiglie di operai ed impiegati, indice F.O.I.) fino all'odierna liquidazione nonché gli interessi di natura compensativa al tasso legale previa devalutazione pagina 12 di 14 fino alla data del sinistro e rivalutazione di anno in anno (Cassazione civile n. 1712/1995); con l'ulteriore precisazione che l'importo per l'invalidità temporanea dovrà essere inizialmente devalutato a far data dal giorno del sinistro mentre l'importo per l'invalidità permanente dovrà essere inizialmente devalutato a far data dalla guarigione clinica, che occorrerà allo spirare del termine d'invalidità temporanea come accertata in sede di ctu (cfr. ex multis Cassazione civile n. 10303/2012 e Cassazione civile n. 3806/2004).
Quanto all'azione di garanzia svolta nei confronti di si osserva Controparte_3 quanto segue.
Nulla quaestio sul fatto che non esiste alcun obbligo indennitario da parte di rispetto alla CP_3 restituzione del compenso (incamerato da . CP_1
La restituzione dell'onorario per colpa professionale non rientra, infatti, nella garanzia assicurativa a meno che ciò non venga espressamente pattuito nel contratto di assicurazione, cfr. ex pluribus, nei termini appena descritti, Corte d'Appello Roma, sez. II, 9 ottobre 2008 “con il contratto di assicurazione la società si obbliga a tenere indenne l'assicurato di quanto questo sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile, ai sensi di legge, a titolo di danni involontariamente cagionati a terzi tra i quali non può annoverarsi la restituzione dell'onorario professionale, riconducibile ai normali effetti restitutori della risoluzione per inadempimento”.
Il rischio assicurato dalla polizza sottoscritta è solo quello legato alla responsabilità civile e all'obbligo risarcitorio conseguente (cfr Art. 14 Oggetto Assicurazione).
Quanto poi alle somme dovute a titolo risarcitorio, è meritevole di accoglimento l'eccezione di inoperatività della polizza svolta dalla compagnia, ai sensi dell'art. 13, in quanto nella descrizione del rischio assicurato rientra la responsabilità civile per l'esercizio del poliambulatorio sito in Carrara via Filippo Turati 17 (mentre le cure di cui è causa sono state eseguite nei locali siti in Genova, Via XII
Ottobre n. 108/R).
In questo modo le parti hanno delimitato consensualmente il rischio garantito in relazione al luogo di accadimento del fatto e tali limitazioni rientrano nell'oggetto della copertura liberamente determinabile dalle parti.
La garanzia non può dunque operare neppure per gli importi liquidati a titolo risarcitorio.
Le spese di lite seguono la soccombenza. Pertanto:
è tenuta a rifondere a parte ricorrente: Controparte_1
▪ per la fase di atp, scaglione da euro 5.200,00 ad euro 26.000,00, importi medi per studio, introduttiva ed istruttoria, per un totale di euro 2.337,00 oltre 15% per rimborso spese generali, iva e cpa;
▪ per la fase di merito, scaglione da euro 5.200,00 ad euro 26.000,00, importi medi per studio, introduttiva, decisionale, minimi per la fase istruttoria, per un totale di euro 4.237,00 oltre 15% per rimborso spese generali, iva e cpa;
▪ oneri di ctu già liquidati nella fase di atp, complessivamente euro 3.090,03
▪ oneri di ctp, cfr doc 15, euro 2.562,00
pagina 13 di 14 è poi tenuta a rifondere alla terza chiamata le spese di lite indicate per la sola fase di Controparte_1 merito, cfr. note conclusive:
▪ per la fase di merito: scaglione da euro 5.200,00 ad euro 26.000,00, importi medi per studio, introduttiva, decisionale, minimi per la fase istruttoria, per un totale di euro 4.237,00 oltre 15% per rimborso spese generali, iva e cpa;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
in accoglimento della domanda proposta da parte ricorrente, accertata la responsabilità di CP_1
[... in ordine ai fatti di cui è causa la dichiara tenuta e condanna:
a restituire a parte ricorrente l'importo di euro 6.825,05 con interessi di cui in parte motiva, sotto espressa deduzione di quanto versato in corso di causa pari ad euro 6.161,94;
a corrispondere a parte ricorrente, a titolo di risarcimento: euro 4.450,00 per danno patrimoniale futuro, con rivalutazione ed interessi di cui in parte motiva;
euro 1.914,32 per danno non patrimoniale, con rivalutazione ed interessi di cui in parte motiva;
rigetta ogni altra e diversa domanda;
condanna altresì a rifondere a parte ricorrente: Controparte_1
▪ per la fase di atp, euro 2.337,00 oltre 15% per rimborso spese generali, iva e cpa;
▪ per la fase di merito, euro 4.237,00 oltre 15% per rimborso spese generali, iva e cpa;
▪ oneri di ctu già liquidati nella fase di atp, complessivamente euro 3.090,03
▪ oneri di ctp, cfr doc 15, euro 2.562,00
nonché condanna a rifondere alla terza chiamata le spese di lite del presente giudizio, Controparte_1 liquidate in euro 4.237,00 oltre 15% per rimborso spese generali, iva e cpa.
Genova, 27/01/2025
Il Giudice dott. Stefania Polichetti
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