Articolo 37 della Legge 26 luglio 1975, n. 354
Articolo 25 bisArticolo 30 ter
Versione
24 agosto 1975
Art. 37. Ricompense

Le ricompense costituiscono il riconoscimento del senso di responsabilita' dimostrato nella condotta personale e nelle attivita' organizzate negli istituti.
Le ricompense e gli organi competenti a concederle sono previsti dal regolamento.
Entrata in vigore il 24 agosto 1975
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