Art. 19.
Per l'applicazione del decreto legislativo luogotenenziale 7 gennaio 1946, n. 1 , e della presente legge, fino a che non saranno pubblicati i risultati ufficiali del prossimo censimento generale demografico, si fara' riferimento ai dati ufficiali dell'Istituto centrale di statistica relativi alla popolazione residente, calcolata ai 31 dicembre 1947.
Per l'applicazione del decreto legislativo luogotenenziale 7 gennaio 1946, n. 1 , e della presente legge, fino a che non saranno pubblicati i risultati ufficiali del prossimo censimento generale demografico, si fara' riferimento ai dati ufficiali dell'Istituto centrale di statistica relativi alla popolazione residente, calcolata ai 31 dicembre 1947.