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Sentenza 12 maggio 2025
Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 12/05/2025, n. 2264 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2264 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 19213/2021
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Quarta Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice Sergio Pochettino ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 19213/2021 promossa da:
, nata a [...] il [...] e residente a [...], rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Giuseppe Pagliuca, (C.F. ) del Foro di Avellino, elettivamente C.F._1 domiciliata presso lo studio del predetto avvocato sito in (AV) alla via Monastero n. 10 (Tel. e Fax 0825/ 977130 ), giusta procura speciale in calce e su foglio separato all'atto di citazione
ATTRICE. contro
(C.F. ), con sede in , Via Palazzo di Controparte_1 P.IVA_1 CP_1
Città n. 1, in persona del Sindaco , elettivamente domiciliato in Persona_1
, Via S. Antonio da Padova n. 12, presso lo studio dell'Avv. Carlo FACELLO CP_1
(C.F. ) che lo rappresenta e difende per procura IN ATTI ed C.F._2 in virtù di decreto sindacale in eguale data,
(C.F. ), in persona del Controparte_2 P.IVA_2 legale rappresentante, prof. , Rettore pro tempore, rappresentata e CP_3 difesa anche disgiuntamente dalle avvocate Marina Lombardo (CF
) e Germana Gastaldi (C.F. ), giusta C.F._3 C.F._4 procura speciale a rogito Notaio di del 20.02.2013 repertorio Persona_2 CP_1
n. 26711, atti n. 17625, registrata a il 21.02.2013 n. 3414 serie IT, in servizio CP_1 presso l'Avvocatura di Ateneo e domiciliate per la carica in via Verdi n. 8, 10124
, CP_1
CONVENUTI pagina 1 di 16 E NEI CONFRONTI DI
P.I.: , con sede in Milano, C.so Como n. 17, in Controparte_4 P.IVA_3 persona del procuratore speciale, dr. rappresentata e difesa dall'avv. CP_5
Carlo Vaira (C.F.: FAX: 011.5171177; PEC: C.F._5
) presso il cui studio in , Via Bertola Email_1 CP_1
n. 59, è eletto domicilio come per procura alle liti in atti
TERZA CHIAMATA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte attrice : Parte_1
“Accertare e dichiarare la responsabilità dei convenuti ai sensi dell'art. 2051 c.c. per i fatti di causa. IN VIA SUBORDINATA Accertare e dichiarare la responsabilità dei convenuti ai sensi dell'art. 2043 c.c. E PER L'EFFETTO Condannare i convenuti, in solido o separatamente, al risarcimento dei danni non patrimoniali subiti dall'attrice, da liquidarsi nella misura che sarà ritenuta di Giustizia, anche in via equitativa ai sensi degli artt. 1226 c.c. e 2056 c.c., tenuto conto delle risultanze della CTU medico-legale che ha accertato :
- un'invalidità temporanea complessiva di giorni 60 (sessanta), di cui 30 (trenta) al 50% e 30 (trenta) giorni al 25%;
- un danno biologico permanente nella misura del 5% (cinque per cento) di riduzione della validità psico-fisica complessiva. IN OGNI CASO Condannare i convenuti, ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., al pagamento di una somma equitativamente determinata in favore dell'attrice, in considerazione della loro ingiustificata mancata partecipazione al procedimento di negoziazione assistita, unita al loro comportamento processuale di reciproco scaricabarile sulla questione della custodia.
Per il convenuto : Controparte_1
In via Preliminare:
Accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva del e/o la Controparte_1 carenza di titolarità passiva dell'azione del Controparte_6
:
[...]
Rigettare, in quanto infondata in fatto ed in diritto, ogni attorea domanda presentata nei confronti del , mandandone, conseguentemente, la qui difesa parte Controparte_1 convenuta Integralmente assolta. In ogni caso:
Accertare e dichiarare il diritto del ad essere manlevato, garantito e/o Controparte_1
Comunque tenuto indenne da ogni attorea domanda da parte dell' Controparte_2
.
[...]
pagina 2 di 16 Con il pieno favore delle spese e degli onorari di lite, oltre I.V.A. e C.P.A., e rimborso forfettario nella misura del 15%.
Con spese di eventuali e denegate C.T.U. e C.T.P. a carico della parte attrice.
Per la convenuta : Controparte_2
In via preliminare, che venga dichiarato il difetto di legittimazione passiva dell' Controparte_2
ovvero estromissione dal giudizio;
[...]
• In via subordinata nel merito respingere ogni e qualsiasi domanda attorea nei confronti dell' convenuta in quanto infondata in fatto e in diritto per i motivi e le Controparte_2 causali di cui in atti;
• In via di ulteriore subordine, nella denegata ipotesi in cui venga accertata una qualsivoglia responsabilità dell' , che venga condannata la società assicuratrice Controparte_2
a tenere indenne e a manlevare la stessa dal pagamento di quanto risulterà Controparte_7 di sua spettanza.
• In ogni caso con vittoria delle spese di lite e dei compensi professionali, oltre accessori di legge. Sul punto precisa che i compensi professionali eventualmente dovuti dovranno essere gravati degli
“oneri riflessi” in luogo di IVA e CPA, trattandosi di patrocinio reso dall'Avvocatura interna dell'Università e dunque da avvocati iscritti all'elenco speciale ai sensi dell'art. 23 della legge 31 dicembre 2012, n. 247.
Sul punto si veda ex multis Corte d'Appello di Torino, 16 marzo 2010, n. 259; TAR Piemonte, 11 luglio 2017, n. 1104.
Per la terza chiamata Controparte_7
In via pregiudiziale Dato atto dell'omessa integrazione della domanda ai sensi dell'art. 164, V comma, c.p.c. Dichiarare l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 307, III comma, c.p.c. Ovvero Dichiarare la nullità, siccome non sanata, dell'atto di citazione. Nel merito, In via preliminare Accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva di Controparte_8
e per l'effetto
[...] Respingere le domande attoree tutte, siccome infondate in fatto e in diritto, con assoluzione di
[...] da ogni avversaria pretesa CP_4 In via principale Respingere le domande attoree tutte verso l' siccome Controparte_8 infondate in fatto e in diritto e, per l'effetto Assolvere da ogni avversaria pretesa Controparte_4 Respingere, in ogni caso, le eccezioni e domande tutte del verso l' Controparte_1 [...]
siccome infondate in fatto e in diritto e, per l'effetto Controparte_8 Assolvere da ogni avversaria pretesa Controparte_4 In via subordinata Nella denegata ipotesi di rigetto delle conclusioni che precedono e di accertamento di una qualche responsabilità a carico di Controparte_8 Contenere l'eventuale condanna in garanzia di entro i limiti della quota di Controparte_4 responsabilità che fosse ascritta all' , dedotta la Controparte_8 responsabilità concorrente sia del che di ai sensi dell'art. Controparte_1 Parte_1 1227, I comma, c.c., comunque entrambe prevalenti, nonché nei limiti del danno giusto e concretamente provato oltre che nei limiti di operatività della polizza assicurativa pagina 3 di 16
FATTO E DIRITTO
La signora ha evocato in giudizio il e l Parte_1 Controparte_1 [...]
indicandoli come corresponsabile delle lesioni riportate in Controparte_2 data 20.9.2019 allorchè - mentre era intenta a percorrere il marciapiede nei portici di Via Po - inciampava in una sconnessione costituente dislivello tra le mattonelle che rivestivano il marciapiede e cadeva al suolo, riportando “lussazione scapolo omerale sinistra”, secondo quanto diagnosticato nel certificato di Pronto Soccorso dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Città della Salute ove veniva trasportata da ambulanza del 118. Parte attrice ha riferito che il , cui era stato richiesto in via Controparte_1 stragiudiziale il risarcimento, aveva indicato nella l'Ente Controparte_2 responsabile per la manutenzione della pavimentazione dei portici antistante l'edificio ove il ha la sua sede, e che tuttavia anche la successiva richiesta CP_9 rivolta all era stata da detto Ente declinata per carenza di competenze CP_2 dell'Ateneo in ordine alla manutenzione dei marciapiedi. Con l'atto introduttivo del giudizio la difesa attorea ha dedotto la responsabilità alternativa del e/o della nella causazione del sinistro, CP_1 Controparte_2 secondo le rispettive competenze, per omessa o insufficiente manutenzione del marciapiede ed ha chiesto condannarsi i predetti convenuti al risarcimento del danno non patrimoniale da quantificarsi in corso di causa. Costituendosi in giudizio la difesa del ha eccepito la nullità della citazione CP_1 per indeterminatezza. Con provvedimento a verbale di udienza 13.4.22 è stata ordinata a parte attrice l'integrazione della domanda, adempimento cui la difesa attorea ha proceduto con memoria 31.5.2022, ed all'udienza 21.9.2022 – verificata la regolarità dell'integrazione del contraddittorio – sono stati assegnati alle parti i termini ex art. 183 c.p.c. per le rispettive memorie. Il convenuto ha eccepito il difetto di prova delle circostanze e cause CP_1 dell'evento dedotto in citazione, invocando sul punto il pieno dispiegamento degli oneri probatori a carico di parte attrice. Insistendo altresì nella eccezione di difetto di propria legittimazione passiva, in subordine ha eccepito nel merito la responsabilità esclusiva a carico della medesima danneggiata, ed ha concluso per il rigetto della pretesa azionata nei propri confronti. Si è costituita anche l' , eccependo a sua volta la carenza di Controparte_2 legittimazione passiva per essere i marciapiedi in ambito urbano secondo il Codice della Strada soggetti ed affidati alla manutenzione del relativo CP_1
La fase istruttoria si è estrinsecata nell'assunzione della prova orale dedotta dalle parti su quelli tra le circostanze indicate ritenute non superflue e rilevanti, e quindi nell'espletamento di CTU medico-legale; ad avvenuto deposito della relazione pagina 4 di 16 peritale, nei termini assegnati con ordinanza 8.2.25 le parti hanno depositato i rispettivi scritti difensivi conclusionali e la causa è stata quindi trattenuta per la decisione
* * *
1. La responsabilità della P.A. da custodia dei tracciati stradali
Ad una compiuta valutazione circa le specifiche responsabilità per le lesioni lamentate dall'attrice pare opportuno premettere – anche in relazione alle contestazioni svolte sul punto dalle difese delle parti convenute - un conciso richiamo dell'evoluzione giurisprudenziale intervenuta nell'interpretazione delle norme invocate come applicabili al caso di specie. Il tema della responsabilità civile gravante sulla Pubblica Amministrazione per danni originatisi dall'uso di beni demaniali è stato affrontato, dalla giurisprudenza di legittimità, con riferimento all'applicabilità o meno a tali ipotesi della responsabilità da custodia disciplinato, soprattutto quanto alla ripartizione degli oneri probatori, dall'art. 2051 c.c. Per quanto concerne in particolare l'ipotesi di danno derivante da beni pubblici adibiti ad uso generale e diretto - che per loro estensione rendono difficilmente attuabile una attività di controllo continuo ed efficace volto ad impedire l'insorgere di cause di pericolo per la generalità degli utenti (frequentemente le fattispecie hanno riguardato proprio strade che per scarsa o difettosa manutenzione venivano indicate, come quella per cui è causa, foriere di insidie) - in passato è stato (come noto) ritenuto di dover escludere l'applicabilità della norma disciplinante la responsabilità da custodia a tali situazioni, sul rilievo che l'oggettiva impossibilità della custodia rendesse inapplicabile l'art. 2051 c.c. La tutela risarcitoria del danneggiato, per tale motivo, sarebbe stata da affidarsi alla disciplina di cui all'art. 2043 c.c. con conseguente applicazione dei relativi oneri probatori posti in via generale a carico del danneggiato, e con specificazione che tra gli elementi del fatto da provare – secondo un orientamento restrittivo della responsabilità della P.A. - vi fosse anche l'onere di fornire prova che le condizioni di (inadeguata) manutenzione del bene demaniale - indicate dal danneggiato come fattore causale dell'evento dannoso - fossero tali da costituire per l'utente stesso una situazione di pericolo occulto: presentassero cioè quei caratteri di non visibilità e di imprevedibilità che, riassunti nella (tralaticia) terminologia di
“trabocchetto o insidia”, erano divenuti la chiave per accedere al risarcimento in tali fattispecie (in questo senso ancora Cass. n. 22592 del 1.12.04; Cass. n 10654 del 4.6.04). La superiore impostazione teorica è stata fatta oggetto di rivisitazione in occasione di pronunce del Giudice di legittimità intervenute in epoca più recente sull'argomento. Per un verso, è stato ritenuto che “in caso di incidente avvenuto su strada statale, il danneggiato che domanda il risarcimento del pregiudizio sofferto in conseguenza dell'omessa o insufficiente manutenzione delle strade o di sue pertinenze - pagina 5 di 16 invocando la responsabilità della P.A. - è tenuto, secondo le regole generali in tema di responsabilità civile, a dare la prova che i danni subiti derivano dalla cosa, in relazione alle circostanze del caso concreto e del suo rapporto di causalità con la cosa in custodia, anche con presunzioni”, sulla considerazione che
“la prova del danno è di per sé indice della sussistenza di un risultato "anomalo” (così Cass. sez. 3, Sentenza n. 3651 del 20/02/2006). Inoltre, con l'intento di equiparare la posizioni del danneggiato nelle (analoghe) ipotesi di danno provocato da cose in proprietà di privati e da beni di proprietà pubblica, la Cassazione ha evidenziato come debba ritenersi ormai superata la precedente teorica ancorata alla necessità che il danneggiato provasse la non visibilità e non prevedibilità del pericolo, sottolineando a tal proposito come “la responsabilità della p.a. per danni conseguenti all'utilizzo di bene demaniale da parte del soggetto danneggiato non può essere limitata ai soli casi di insidia o trabocchetto, in quanto sebbene questi siano elementi sintomatici della responsabilità della p.a. non è escluso che possa individuarsi nella singola fattispecie anche un diverso comportamento colposo della p.a.” (in tale senso Cass.
6.7.06 n. 15383, con richiami a Cass. 14.3.2006, n. 5445).
* * * A fronte di una siffatta perimetrazione dell'onere probatorio gravante sul danneggiato, conseguenza dell'applicazione anche agli Enti pubblici e senza ulteriori specificazioni del generale paradigma della responsabilità disciplinato dalla norma sopra richiamata, emerge per altro (dall'esame delle numerose fattispecie portate all'attenzione della Corte di legittimità) come un siffatto giudizio di responsabilità vada effettuato valorizzando vieppiù tutti gli elementi del fatto storico, e tra essi prioritariamente l'eventuale incidenza che la condotta del danneggiato possa aver avuto nella verificazione dell'evento, con particolare riferimento alla mancata osservanza delle regole di cautela a salvaguardia anche della propria personale incolumità. La pronuncia già sopra richiamata, ad esempio, ha ritenuto di dover evidenziare che
“l'esistenza di un comportamento colposo dell'utente danneggiato esclude la responsabilità della P.A., qualora si tratti di un comportamento idoneo ad interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno ed il danno stesso, o comunque può integrare un concorso di colpa ai sensi dell'art. 1227, primo comma, cod. civ., con conseguente diminuzione della responsabilità del danneggiante (e, quindi, della P.A.) in proporzione all'incidenza causale del comportamento stesso” (così in motivazione Cass. n. 15383/06 cit.). Principio che nella coeva pronuncia già sopra richiamata la Suprema Corte ha sostanzialmente ribadito – facendo leva sul richiamo dell'art. 1227 c.c. operato nell'ambito della responsabilità civile dall'art. 2056 c.c. - evidenziando come il custode (in quel caso, con riferimento alle strade pubbliche statali, l CP_10 presunto responsabile per i danni cagionati dalla cosa ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., oltre al fortuito previsto dal secondo comma di detto articolo, può dedurre e pagina 6 di 16 provare il concorso di colpa del danneggiato in presenza di condotte di quest'ultimo che valgano ad integrare la fattispecie di cui all'art. 1227, primo comma, c.c.
“espressione (quest'ultima) del principio per il quale il danno deve essere sopportato dal suo autore, con conseguente diminuzione della responsabilità del danneggiante in proporzione alla gravità della colpa e all'entità delle conseguenze che ne sono derivate” (così Cass. n. 3651/06 citata). Ne è stato fatto derivare che “graverà sul danneggiato l'onere della prova dell'anomalia del bene demaniale (e segnatamente della strada), fatto di per sè idoneo - in linea di principio - a configurare il comportamento colposo della P.A.”; gravando invece su quest'ultima “l'onere di invocare fatti impeditivi della propria responsabilità, quali la possibilità in cui l'utente si sia trovato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la suddetta anomalia" – vale a dire l'eventuale comportamento colposo del danneggiato - ed altresì la misura in cui siffatta condotta imprudente, negligente o imperita possa aver concorso causalmente alla verificazione dell'evento dannoso incidendo in tale modo sul nesso causale. Accertata la presenza dell'anomalia nella pavimentazione ed il rapporto eziologico tra la stessa e l'evento “il comportamento sopravvenuto dello stesso danneggiato può porsi (quindi) come interruttivo del nesso di causalità quando il fatto di costui si ponga come unica ed esclusiva causa dell'evento di danno, sì da privare dell'efficienza causale e da rendere giuridicamente irrilevante il precedente comportamento dell'autore dell'illecito (per un'interpretazione del concorso di colpa del danneggiato disciplinato all'art. 1227 c.c. in termini oggettivi incidenti sul nesso causale, richiami a Cass. 8.7.1998, n. 6640; Cass. 7 aprile 1988, n. 2737). La valorizzazione dell'apporto causale del danneggiato ai fini della decisione sull'an e sul quantum della pretesa risarcitoria si pone del resto in linea con l'insegnamento del Giudice delle leggi, che nel ritenere infondata la questione di legittimità costituzionale degli articoli 2043, 2051 e 1227 c.c., comma 1, in rapporto agli artt. 3, 24 e 97 Cost. ha richiamato il principio di autoresponsabilità a carico degli utenti "gravati di un onere di particolare attenzione nell'esercizio dell'uso ordinario diretto del bene demaniale per salvaguardare appunto la propria incolumità" (così Corte Costituzionale 10/5/1999 n. 156), In sede di legittimità molte pronunce hanno ricondotto il comportamento del danneggiato al caso fortuito, valorizzando l'ultimo inciso della predetta norma, nel senso che tale fattore può assumere rilievo non solo per escludere ma anche per limitare quantitativamente la responsabilità dell'Ente pubblico. In una di esse, che in motivazione ripercorre anche gli sviluppi giurisprudenziali dell'antecedente decennio - dopo aver ribadito a tal proposito che “la responsabilità da cosa in custodia presuppone che il soggetto, al quale la si imputa, abbia con la cosa o sia comunque sia in grado di esplicare riguardo un potere di sorveglianza e di modificarne lo stato, e che per le strade aperte al traffico, è certo che l'ente proprietario si trova in questa situazione” - i Supremi Giudici hanno per un verso ribadito che “quando l'evento di danno sia da ascrivere esclusivamente pagina 7 di 16 alla condotta del danneggiato, la quale abbia interrotto il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, si verifica un'ipotesi di caso fortuito che libera il custode dalla responsabilità di cui all'art. 2051 c.c..”, e non hanno mancato di evidenziare inoltre (per quanto qui rileva) che il fortuito costituisce criterio anche per graduare le responsabilità, perchè “il giudizio sull'autonoma idoneità causale del fattore esterno ed estraneo deve essere adeguato alla natura ed alla pericolosità della cosa;
con la conseguenza che, quanto meno essa è intrinsecamente pericolosa e quanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino ad interrompere il nesso eziologico tra cosa e danno e ad escludere, pertanto, la responsabilità del custode” (così Cass Sez. 3, n. 24419 del 19/11/2009). A conferma di un sempre più rigoroso richiamo ad atteggiamenti di autoresponsabilità pare sufficiente menzionare tra le decisioni da ultimo assunte in materia di sconnessioni su marciapiedi Cass. 14225 del 23.5.2023, ove si evidenzia come “lievi sconnessioni che siano pienamente visibili ed evitabili - avuto riguardo, da un lato, alla circostanza che la caduta si era verificata in ora diurna e, dall'altro, alla ulteriore circostanza che esse si trovavano su una parte circoscritta del tracciato – sono agevolmente scorte, altrettanto agevolmente visibili e evitabili, continuando la marcia dopo essersi spostato in altra parte dello stesso sedime” Con l'ulteriore precisazione, ribadita dalle pronunce di legittimità più recenti, che
“per ritenere l'incidenza causale (concorrente o esclusiva) del comportamento del danneggiato è sufficiente la sua natura colposa, non richiedendosi anche che detta condotta sia anche abnorme, eccezionale, imprevedibile e inevitabile” (Cass. Sez. 3 n. 2376 del 24/01/2024) Applicazioni del predetto orientamento – che valorizza l'evitabilità da parte del danneggiato di eventi conseguenti a possibili anche lievi sue negligenze - si rinvengono frequentemente nella giurisprudenza di merito, che in molte vicende analoghe a quella in oggetto ha valorizzato la funzione dell'art. 1227 c.c. per ponderare la misura dell'apporto causale da riconoscersi alla condotta colposa del danneggiato in ordine alla determinazione dell'evento, riducendo proporzionalmente la misura del risarcimento.
Sebbene occorre anche rilevarsi – al fine di escludere un totale esonero di responsabilità da parte del custode - come ancora secondo una recente pronuncia analogo evento, vale a dire una “caduta del pedone in corrispondenza di una sconnessione del marciapiede, non può ritenersi evento imprevedibile (rientrando nel notorio che la sconnessione possa determinare la caduta del passante) e quindi imprevenibile (sussistendo, di norma, la possibilità di rimuovere il dislivello o, almeno, di segnalarlo adeguatamente). Argomentazione sulla base della quale la Suprema Corte è pervenuta alla conclusione che in tali casi “il mero rilievo di una condotta colposa del danneggiato non sia idoneo a interrompere (del tutto) il nesso pagina 8 di 16 causale (così Cass. 4035/2021) L'accertamento di possibile condotta colposa del danneggiato - deve infine evidenziarsi - può essere oggetto di esame anche di ufficio, non integrando tale fattore causale, al pari degli altri che nel caso concreto possono escludere o attenuare la responsabilità della amministrazione proprietaria del bene demaniale, un'eccezione in senso proprio, bensì “una semplice difesa, che deve essere esaminata e verificata dal giudice attraverso le opportune indagini sull'eventuale sussistenza della colpa del danneggiato e sulla quantificazione dell'incidenza causale dell'accertata negligenza nella produzione dell'evento dannoso, indipendentemente dalle argomentazioni e richieste della parte” (da ultimo Cass Sez. 3, n. 18544 del 20/08/2009; anche Cass. 2.4.2001, n. 4799), e ciò sulla base della considerazione che siffatta indagine è intrinseca alla ricostruzione del fatto storico. Si verte in particolare in quell'accertamento del nesso di causalità che nell'ambito della responsabilità aquiliana deve essere condotto in base al criterio della c.d. causalità giuridica dettato dagli artt. 1223 c.c. (richiamato dall'art. 2056 comma 1) - secondo cui il risarcimento è dovuto per i soli danni che siano conseguenza immediata e diretta dell'illecito - giudizio per cui viene in rilievo il rapporto agente-evento volto a rinvenire il nesso che deve sussistere tra condotta ed evento
- legame eziologico che è a norma del primo comma dell'art. 1227 c.c. è escluso da quei fattori causali riconducibili al fatto del danneggiato creditore. Accertamento distinto dall'altro, riguardante invece il successivo momento di verifica dell'estensione della responsabilità (e dunque la delimitazione dell'area delle conseguenze risarcibili), che per quanto previsto dal capoverso dell'art. 1227 c.c. si fonda, invece, su un giudizio formulato in termini ipotetici, dove l'esigenza è piuttosto quella di verificare in che modo il fatto del creditore possa aver influito, a valle, sul diverso rapporto evento-danno, con la possibilità che divengano non (più) risarcibili talune delle conseguenze ancorchè immediate e dirette dell'evento, nonostante sia già stata accertata la piena responsabilità del danneggiante. (sull'argomento si veda diffusamente Cassazione civile , sez. I, 15 ottobre 1999, n. 11629). La valutazione del grado di inosservanza del modello di comportamento diligente (ovvero la gravità della colpa) e dell'entità delle conseguenze ascrivibili al contegno del danneggiato – viene affermato – “rientra poi nell'insindacabile giudizio del giudice del merito , quest'ultimo potendo quindi configurarsi come apporto causale concorrente (cosicché vi sarà una percentuale di danno comunque ascrivibile al fatto della cosa, e perciò imputabile al custode di essa), oppure come causa assorbente del danno, in guisa da escluderne del tutto la derivazione dalla cosa” (così Cass. n. 12943 del 13.5.2024)
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2. Legittimazione passiva del Controparte_1
Quanto sopra premesso e richiamato in ordine sistematico, prima questione controversa sorta dalle difese e prospettazioni delle parti è l'individuazione del soggetto che, in quanto gravato degli obblighi di custodia e di manutenzione del tracciato, deve in via generale - e fatto salvo quanto più oltre evidenziato in punto concorso di colpa della danneggiata – essere individuato in tutto o in parte come responsabile dell'evento dannoso. La difesa del ha sul punto invocato l'operatività della previsione Controparte_1 di normazione secondaria contenuta all'art. 49 III comma del Regolamento Edilizio della - laddove si specifica che "I lavori di manutenzione di portici e CP_11 percorsi coperti aperti al pubblico passaggio per quanto attiene pavimentazioni, pareti, pilastri, volte sono a carico del proprietario dell'immobile” – ed indicato l' proprietaria dell'edificio antistante il marciapiede Controparte_2 porticato quale Ente responsabile tenuto al risarcimento. La predetta prospettazione difensiva si rivela tuttavia infondata. Principio più volte ribadito in giurisprudenza è quello secondo cui “gli obblighi di manutenzione dell'ente pubblico proprietario di una strada aperta al pubblico transito, al fine di evitare l'esistenza di pericoli occulti, si estendono ai marciapiedi laterali, i quali fanno parte della struttura della strada, essendo destinati al transito dei pedoni. Ne consegue che del danno cagionato da buche sussistenti sul marciapiede non risponde il dell'antistante stabile, il quale non è CP_12 pertanto passivamente legittimato nel giudizio promosso ai fini del relativo risarcimento” (Cass., sez. III;
3.08.2005, n. 16226) La fonte da cui deriva l'obbligo di manutenzione a carico dell'Ente pubblico territoriale – richiamato anche dal combinato disposto degli artt. 3 e 14 del Codice della Strada (legge 285/92) – si rinviene nella normazione legislativa nazionale ed in particolare agli artt. 16 legge n. 2248 del 1865, all. F;
art. 28 legge n. 2248 del 1865, all. F;
per i Comuni, art. 5 r.d. 15 novembre 1923, n. 2506, norme che in quanto di rango primario non possono ritenersi inapplicabili per effetto di previsioni derogatorie contenute in regolamenti comunali, di rango subordinato La prevalenza e persistenza dell'obbligo di manutenzione a carico dei Comuni non solo della sede stradale ma anche dei marciapiedi e delle altre aree poste ai limiti ed a margine delle strade interne ad un centro abitato è collegata “ad esigenze di sicurezza e prevenzione analoghe a quelle che valgono per la carreggiata”; obblighi di custodia che si estendono dunque all'intera larghezza del tracciato urbano con conseguente responsabilità dei predetti Enti territoriali per i danni che siano derivati da omessa o inadeguati interventi manutentivi (in argomento Cass. Sez. 3, n. 5445 del 14/03/2006 Può conseguentemente concludersi per una responsabilità a carico del CP_1 convenuto, quale proprietario e tenuto a norma di legge alla manutenzione della pavimentazione stradale e latistante marciapiede nell'area urbana, e per l'esclusione pagina 10 di 16 di qualsivoglia responsabilità per l'evento per cui è causa a carico della
[...]
, con rigetto della domanda svolta dall'attrice nei suoi Controparte_2 confronti ed assorbimento in tale pronuncia anche della domanda di garanzia nei confronti della terza chiamata.
3. Le responsabilità dell'evento lesivo nella vicenda in esame
Venendo allora a riferire i principi e gli obblighi in materia sopra richiamati alla vicenda in esame, all'esito dell'attività istruttoria può in primo luogo ritenersi provato il fatto storico nei termini prospettati in citazione, ed in particolare che la signora ebbe effettivamente a riportare le lesioni descritte nei Parte_1 documenti allegati alla citazione in seguito a caduta verificatasi alla data e con le modalità indicate nella memoria integrativa dell'atto di citazione 31.5.2022, vale a dire inciampando nel lieve dislivello riportato nella documentazione fotografica allegata alla predetta memoria, Le modalità e cause dell'evento dannoso sono state riferite in modo circostanziato anche dalla figlia dell'attrice presente al fatto - la signora Controparte_13
– la quale sentita come teste ha confermato che madre inciampò
[...] perché “è andata a finire con un piede in una buca per una parte mancante della pavimentazione” . La predetta deposizione testimoniale può reputarsi intrinsecamente attendibile, non ravvisandosi elementi per dubitarne, e va valutata unitamente alle altre risultanze istruttorie - in particolare con la documentazione ospedaliera prodotta in atti che è del tutto compatibile per eziologia delle lesioni riferite al momento dell'accettazione, per diagnosi e per cronologia con la narrativa attorea confermata dalla teste - che si reputano nel loro complesso idonee a far ritenere che la caduta e le conseguenti lesioni dedotti in giudizio siano in effetti casualmente connesse (anche) alla presenza della modesta anomalia nella superficie del tracciato, che secondo quanto emergerebbe dalla documentazione prodotta risulterebbe peraltro essere stata fatta oggetto di successivo intervento di manutenzione ad opera del medesimo (vedi memoria difensiva Controparte_1
31.5.2024 della convenuta ). Controparte_2
Sulla base dei predetti elementi possono dunque ritenersi provato in causa il fatto storico, vale a dire la riconducibilità delle lesioni ad un evento traumatico, il luogo in cui esso si è verificato in relazione al soggetto (ente pubblico) evocato in giudizio quale responsabile, ed altresì la sussistenza di nesso eziologico tra condizioni del fondo stradale e le lesioni patite dall'appellante.
* * * Si tratta ora di verificare la validità del criterio di integrale ascrivibilità (sostenuta CP_1 in citazione) dei danni lamentati alla responsabilità dell convenuto qui individuato come custode, o se non siano piuttosto ravvisabili – come espressamente anche eccepito dalla difesa del sin dal primo atto del CP_1 giudizio - fattori causali concorrenti rispetto alla mera presenza pagina 11 di 16 dell'irregolarità nella pavimentazione sopra indicata. Si tratta in particolare di verificare se nella situazione dedotta siano effettivamente prospettabili e sussistenti anche profili di colpa ascrivibili alla condotta della danneggiata, elementi causali questi che - come sopra evidenziato - al pari di ogni altro fattore ravvisabile in concreto - escludono o attenuano la responsabilità della amministrazione custode del bene demaniale e la cui rilevanza forma oggetto di disamina anche di ufficio, non concretando tali concause un'eccezione in senso proprio (sul punto Cass. 2.4.2001, n. 4799; Cass. 3.12.1999, n. 13460). Accanto ad una responsabilità colposa omissiva dell'Ente per inadeguata manutenzione del luogo – desumibile, come detto, sulla base della documentazione fotografica prodotta dalla medesima parte attrice e dalla convenuta
- si ritiene invero ravvisabile e che assuma incidenza Controparte_2 causale della caduta, in via concorrente ed invero preponderante, anche la condotta colposa della danneggiata, che prestando la dovuta attenzione ordinariamente richiesta nell'incedere si ritiene ben avrebbe potuto accorgersi dell'irregolarità del fondo evitando così di inciamparvi, modulando andatura e direzione del passo. La signora risulta(va) invero dalla documentazione in atti essere Parte_1 persona normodotata, “in buone condizioni generali” (secondo i sanitari del CTO di che hanno redatto l'atto di accesso al Pronto Soccorso), di età apparente CP_1 coerente con quella anagrafica;
con passaggi posturali e deambulazione autonomi (secondo quanto riferito dalla CTU) e che dunque per condizioni personali e di età (57 anni all'epoca del fatto) deve ritenersi fosse del tutto in grado di deambulare con appropriatezza e disinvoltura.
Dalle fotografie prodotte, per altro verso, non pare che lo stato dei luoghi fosse tale da rappresentare un'insormontabile fonte di pericolo per i passanti, giacché la
“buca” - o meglio sarebbe dire il dislivello che si vede rappresentato nelle foto già sopra menzionate - si presenta poco profonda, di dimensioni modeste rispetto alla larghezza del marciapiede porticato, facilmente visibile da chi vi si approssima (con quel minimo di attenzione al percorso richiesto a chi incede) e dunque aggirabile. Stanti le condizioni personali ed ambientali sopra delineate deve ritenersi che l'odierna attrice fosse nella condizione di potersi anche avvedere ed evitare senza soverchia difficoltà la presenza dell'asperità del tracciato dedotta come causa della caduta, imperfezione la cui sempre possibile presenza anche in luoghi destinati al transito pedonale è comunque ampiamente prevedibile nonchè - anche per la rilevante estensione delle aree incluse nel perimetro cittadino e per la correlata (nota ed invero persistente) insufficienza delle risorse pubbliche destinate a tale servizio – spesso non immediatamente o completamente eliminabile a cura dell'Ente che ne ha la custodia Deve allora ritenersi che la caduta sia derivata ed abbia trovato causa anche, e soprattutto, nella mancata osservanza di quei doveri di diligenza gravanti sull'utilizzatore del bene pubblico delineati in giurisprudenza (di cui subito oltre), pagina 12 di 16 e concludersi che senza il concorso di una temporanea disattenzione della danneggiata l'evento non si sarebbe verificato o avrebbe potuto avere conseguenze dannose assai minori. L'omissione di normali cautele adottabili nel caso di specie secondo l'ordinaria diligenza rileva in particolare sotto quel profilo di autoresponsabilità che il Giudice delle leggi ha avuto modo di evidenziare ed indicato come criterio per delimitare l'area della responsabilità ravvisabile a carico della P.A., laddove in particolare ha osservato come “nell'accertamento in concreto di questa, non si può ignorare il particolare rapporto che hanno con la strada pubblica, oltre all'ente proprietario ....anche gli utenti, i quali, in coerenza con il principio di autoresponsabilità, sono indubbiamente gravati d'un onere di particolare attenzione nell'esercizio dell'uso ordinario diretto del bene demaniale, per salvaguardare appunto la propria incolumità” (così Corte Costituzionale 156/99). La condotta imprudente della signora conclusivamente, è elemento Parte_1 integrante concorso causale colposo valutabile ai sensi dell'art. 1227 comma 1 cod. civ., che come detto si ritiene abbia avuto per il verificarsi dell'evento incidenza causale prevalente rispetto all'irregolarità della pavimentazione e che pare equo e congruo valutare nel 70%, ragione per la quale grava sul CP_1
obbligazione risarcitoria del danno limitatamente e proporzionalmente alla
[...] restante misura del 30% di responsabilità a carico di detto Ente.
4. La liquidazione del danno
Ciò posto per quanto concerne il giudizio di responsabilità, si tratta di liquidare i danni patrimoniali e non patrimoniali subìti e provati da parte attrice. Quanto al danno non patrimoniale, in assenza all'epoca del fatto di criteri normativi quali quelli introdotti per le cd. micropermanenti conseguenti a sinistro stradale può procedersi alla sua liquidazione tenendo qui (ancora) conto della lunga elaborazione giurisprudenziale intervenuta sulla materia con l'obiettivo, da un canto, di individuare la tipologia dei danni indennizzabili in relazione alla funzione del risarcimento per equivalente, e dall'altro di dar conto di parametri adottati per la loro quantificazione e liquidazione, con particolare riferimento alla necessità di dare concreta attuazione al generale criterio equitativo fissato all'art. 1223 c.c. (richiamato dall'art. 2056 c.c.), mediante modalità di predeterminazione e standardizzazione del danno alla persona di tipo “tabellare”. Paiono sufficienti in questa sede, sul punto, richiami alle pronunce della Suprema Corte a Sezioni Unite nn. 8827/03 e 8828/03, così come ribaditi nelle motivazioni della nota pronuncia a Sezioni Unite n. 26973 dell'11.11.08; nonché
- con particolare riferimento all'adozione di criteri uniformi ai fini della valutazione equitativa ex art. 1226 cod. civ. ed all'individuazione nelle Tabelle predisposte dal Tribunale di Milano del parametro valido “per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione all'integrità psico-fisica", ed all'utilizzo di quelle vigenti all'epoca della decisione (nel caso di specie quelle pubblicate per pagina 13 di 16 l'anno in corso) - alla pronunce di legittimità n. 14402 del 30.6.11 e 7272 dell' 11 maggio 2012.. Tenendo conto della entità delle conseguenze dannose in concreto verificatesi, rilevate ed esposte nella relazione di CTU medico-legale espletata, possono dunque valutarsi e liquidarsi i danni all'integrità psicofisica della persona come segue:
- invalidità temporanea parziale al 50 % protrattasi per giorni 30, risarcibili con
Euro 80,00 pro die e quindi in complessivi Euro 2.400,00;
- invalidità temporanea parziale minima protrattasi per ulteriori giorni 30, risarcibili con Euro 40,00 pro die e quindi in complessivi Euro 1.200,00;
- postumi di natura permanente, stimabili in misura pari al 5 % che, tenendo conto dell'età della danneggiata alla data del fatto, in base ai parametri della tabella richiamata è liquidato per danno biologico in Euro 6.226,00 e per danno da sofferenza morale in Euro 1.556,00 e quindi nella misura complessiva di Euro
7.782,00. Il danno non patrimoniale complessivamente derivato all'attrice può dunque essere stimato nella somma di Euro 11.382,00; quantificazione tabellare che - come recentemente anche evidenziato dalla Corte di legittimità – nella normalità dei casi, e salvo assolvimento di specifici oneri probatori relativamente a profili di danno ulteriori, deve intendersi “comprensiva anche della componente prettamente soggettiva data dalla sofferenza morale conseguente alla lesione della salute, sia pure in una dimensione, per così dire, standardizzata, come risulta essere stato fatto con le tabelle elaborate dal Tribunale di Milano, alla stregua delle esplicazioni fornite in occasione della loro diffusione”. (così Cass. civile , sez. III, 06.03.2014 n°
5243). Nel caso di specie il risarcimento nella misura tabellarmente determinata di cui sopra può ritenersi comprensivo e satisfattivo tutti i profili anche soggettivi del danno non patrimoniale conseguente alla caduta, valutata anche la modesta gravità dell'invalidità permanente residuata. L'ammontare del danno come sopra complessivamente liquidato in Euro 11.382,00 comporta l'insorgere di obbligazione risarcitorie a carico del in Controparte_1 misura proporzionale alla quota di responsabilità di del 30% ritenuta in capo al medesimo Ente, e quindi per l'importo di Euro 3.414,00 Il predetto importo, individuato con riferimento ai parametri di liquidazione attualmente vigenti (Cass. civile sez. III 11 maggio 2012 n. 7272) - previa sua devalutazione alla data del fatto (20.9.2019) in Euro 2.883,00 - trattandosi di obbligazione risarcitoria deve essere maggiorato degli interessi legali calcolati sugli importi annualmente rivalutati per il medesimo predetto periodo, pari ad Euro 318,00 con determinazione finale pari all'attualità a complessivi Euro 3.732,00, importo a sua volta da maggiorarsi degli interessi legali dalla data odierna al soddisfo.
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4. La regolamentazione delle spese stragiudiziali e di lite
Il regolamento delle spese di lite segue anche nella presente controversia il criterio della soccombenza, regola fissata all'art. 91 cpc e dalla quale non si ravvisano ragioni per discostarsi. Il convenuto va condannato a rimborsare all'attrice l'importo Controparte_1 che - facendo riferimento per la sua determinazione all'entità del credito risarcitorio riconosciuto, in applicazione del criterio c.d. del decisum (Cass. S.U. 19014/07), e tenuto conto della tariffa professionale vigente – viene liquidato come in dispositivo Vanno altresì definitivamente poste a carico del le spese di CTU, Controparte_1 resasi comunque necessaria per l'accertamento dell'entità complessiva delle lesioni riportate dalla danneggiata nell'evento per cui è causa, nella misura che è stata liquidata in corso di causa. L'incertezza nella individuazione del soggetto passivo dell'obbligazione risarcitoria ingenerato dalle contrastanti difese svolte ante causam dalle odierne parti convenute costituisce ragione per compensare integralmente le spese di lite in relazione ai rapporti processuali instauratisi tra parte attrice e convenuta Università degli studi di , e tra detto Ente universitario e la terza chiamata . CP_1 Controparte_7
La concorsuale preponderante responsabilità dell'evento lesivo attribuita alla danneggiata esclude che siano ravvisabili nella fattispecie presente processuale profili di responsabilità aggravata invocati dalla difesa attorea.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, rigettata ogni contraria istanza, deduzione, difesa o eccezione, definitivamente pronunciando,
1. dichiara che il sinistro per cui è causa si è verificato per concorrente responsabilità dell'attrice e del convenuta , nella Parte_1 Controparte_1 misura rispettivamente del 70% e del 30 %, e per l'effetto
2. condanna il predetta convenuto al pagamento in favore Controparte_15 dell'attrice della somma di Euro Euro 3.732,00 oltre interessi calcolati al tasso legale dalla data della sentenza al saldo;
3. condanna inoltre parte convenuta a corrispondere ai sensi dell'art. 93 cpc all'avvocato Antonio Giuseppe Pagliuca, difensore antistatario dell'attrice, le spese di lite per importo che – con riferimento ai criteri sopra indicati, alla difficoltà della causa ed all'attività difensiva espletata - liquida in Euro 2.552,00 per compenso professionale – di cui Euro 425,00 ciascuna per le fasi di studio ed introduttiva, ed Euro 851,00 ciascuna per le fasi istruttoria e della decisione - ed Euro 764,00 per esposti – di cui Euro 500,00 per spese CTP - oltre al rimborso per spese generali, IVA e CPA come per legge;
pagina 15 di 16 4. compensa integralmente tra parte attrice e convenuta Controparte_2
, e tra detto e la terza chiamata le
[...] Controparte_16 Controparte_7 spese di giudizio;
5. pone infine definitivamente a carico della parte convenuta Controparte_1 le spese di CTU nella misura liquidata in corso di causa. Così deciso In Torino, il 9.5.2025 Il Giudice
Sergio Pochettino
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Quarta Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice Sergio Pochettino ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 19213/2021 promossa da:
, nata a [...] il [...] e residente a [...], rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Giuseppe Pagliuca, (C.F. ) del Foro di Avellino, elettivamente C.F._1 domiciliata presso lo studio del predetto avvocato sito in (AV) alla via Monastero n. 10 (Tel. e Fax 0825/ 977130 ), giusta procura speciale in calce e su foglio separato all'atto di citazione
ATTRICE. contro
(C.F. ), con sede in , Via Palazzo di Controparte_1 P.IVA_1 CP_1
Città n. 1, in persona del Sindaco , elettivamente domiciliato in Persona_1
, Via S. Antonio da Padova n. 12, presso lo studio dell'Avv. Carlo FACELLO CP_1
(C.F. ) che lo rappresenta e difende per procura IN ATTI ed C.F._2 in virtù di decreto sindacale in eguale data,
(C.F. ), in persona del Controparte_2 P.IVA_2 legale rappresentante, prof. , Rettore pro tempore, rappresentata e CP_3 difesa anche disgiuntamente dalle avvocate Marina Lombardo (CF
) e Germana Gastaldi (C.F. ), giusta C.F._3 C.F._4 procura speciale a rogito Notaio di del 20.02.2013 repertorio Persona_2 CP_1
n. 26711, atti n. 17625, registrata a il 21.02.2013 n. 3414 serie IT, in servizio CP_1 presso l'Avvocatura di Ateneo e domiciliate per la carica in via Verdi n. 8, 10124
, CP_1
CONVENUTI pagina 1 di 16 E NEI CONFRONTI DI
P.I.: , con sede in Milano, C.so Como n. 17, in Controparte_4 P.IVA_3 persona del procuratore speciale, dr. rappresentata e difesa dall'avv. CP_5
Carlo Vaira (C.F.: FAX: 011.5171177; PEC: C.F._5
) presso il cui studio in , Via Bertola Email_1 CP_1
n. 59, è eletto domicilio come per procura alle liti in atti
TERZA CHIAMATA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte attrice : Parte_1
“Accertare e dichiarare la responsabilità dei convenuti ai sensi dell'art. 2051 c.c. per i fatti di causa. IN VIA SUBORDINATA Accertare e dichiarare la responsabilità dei convenuti ai sensi dell'art. 2043 c.c. E PER L'EFFETTO Condannare i convenuti, in solido o separatamente, al risarcimento dei danni non patrimoniali subiti dall'attrice, da liquidarsi nella misura che sarà ritenuta di Giustizia, anche in via equitativa ai sensi degli artt. 1226 c.c. e 2056 c.c., tenuto conto delle risultanze della CTU medico-legale che ha accertato :
- un'invalidità temporanea complessiva di giorni 60 (sessanta), di cui 30 (trenta) al 50% e 30 (trenta) giorni al 25%;
- un danno biologico permanente nella misura del 5% (cinque per cento) di riduzione della validità psico-fisica complessiva. IN OGNI CASO Condannare i convenuti, ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., al pagamento di una somma equitativamente determinata in favore dell'attrice, in considerazione della loro ingiustificata mancata partecipazione al procedimento di negoziazione assistita, unita al loro comportamento processuale di reciproco scaricabarile sulla questione della custodia.
Per il convenuto : Controparte_1
In via Preliminare:
Accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva del e/o la Controparte_1 carenza di titolarità passiva dell'azione del Controparte_6
:
[...]
Rigettare, in quanto infondata in fatto ed in diritto, ogni attorea domanda presentata nei confronti del , mandandone, conseguentemente, la qui difesa parte Controparte_1 convenuta Integralmente assolta. In ogni caso:
Accertare e dichiarare il diritto del ad essere manlevato, garantito e/o Controparte_1
Comunque tenuto indenne da ogni attorea domanda da parte dell' Controparte_2
.
[...]
pagina 2 di 16 Con il pieno favore delle spese e degli onorari di lite, oltre I.V.A. e C.P.A., e rimborso forfettario nella misura del 15%.
Con spese di eventuali e denegate C.T.U. e C.T.P. a carico della parte attrice.
Per la convenuta : Controparte_2
In via preliminare, che venga dichiarato il difetto di legittimazione passiva dell' Controparte_2
ovvero estromissione dal giudizio;
[...]
• In via subordinata nel merito respingere ogni e qualsiasi domanda attorea nei confronti dell' convenuta in quanto infondata in fatto e in diritto per i motivi e le Controparte_2 causali di cui in atti;
• In via di ulteriore subordine, nella denegata ipotesi in cui venga accertata una qualsivoglia responsabilità dell' , che venga condannata la società assicuratrice Controparte_2
a tenere indenne e a manlevare la stessa dal pagamento di quanto risulterà Controparte_7 di sua spettanza.
• In ogni caso con vittoria delle spese di lite e dei compensi professionali, oltre accessori di legge. Sul punto precisa che i compensi professionali eventualmente dovuti dovranno essere gravati degli
“oneri riflessi” in luogo di IVA e CPA, trattandosi di patrocinio reso dall'Avvocatura interna dell'Università e dunque da avvocati iscritti all'elenco speciale ai sensi dell'art. 23 della legge 31 dicembre 2012, n. 247.
Sul punto si veda ex multis Corte d'Appello di Torino, 16 marzo 2010, n. 259; TAR Piemonte, 11 luglio 2017, n. 1104.
Per la terza chiamata Controparte_7
In via pregiudiziale Dato atto dell'omessa integrazione della domanda ai sensi dell'art. 164, V comma, c.p.c. Dichiarare l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 307, III comma, c.p.c. Ovvero Dichiarare la nullità, siccome non sanata, dell'atto di citazione. Nel merito, In via preliminare Accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva di Controparte_8
e per l'effetto
[...] Respingere le domande attoree tutte, siccome infondate in fatto e in diritto, con assoluzione di
[...] da ogni avversaria pretesa CP_4 In via principale Respingere le domande attoree tutte verso l' siccome Controparte_8 infondate in fatto e in diritto e, per l'effetto Assolvere da ogni avversaria pretesa Controparte_4 Respingere, in ogni caso, le eccezioni e domande tutte del verso l' Controparte_1 [...]
siccome infondate in fatto e in diritto e, per l'effetto Controparte_8 Assolvere da ogni avversaria pretesa Controparte_4 In via subordinata Nella denegata ipotesi di rigetto delle conclusioni che precedono e di accertamento di una qualche responsabilità a carico di Controparte_8 Contenere l'eventuale condanna in garanzia di entro i limiti della quota di Controparte_4 responsabilità che fosse ascritta all' , dedotta la Controparte_8 responsabilità concorrente sia del che di ai sensi dell'art. Controparte_1 Parte_1 1227, I comma, c.c., comunque entrambe prevalenti, nonché nei limiti del danno giusto e concretamente provato oltre che nei limiti di operatività della polizza assicurativa pagina 3 di 16
FATTO E DIRITTO
La signora ha evocato in giudizio il e l Parte_1 Controparte_1 [...]
indicandoli come corresponsabile delle lesioni riportate in Controparte_2 data 20.9.2019 allorchè - mentre era intenta a percorrere il marciapiede nei portici di Via Po - inciampava in una sconnessione costituente dislivello tra le mattonelle che rivestivano il marciapiede e cadeva al suolo, riportando “lussazione scapolo omerale sinistra”, secondo quanto diagnosticato nel certificato di Pronto Soccorso dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Città della Salute ove veniva trasportata da ambulanza del 118. Parte attrice ha riferito che il , cui era stato richiesto in via Controparte_1 stragiudiziale il risarcimento, aveva indicato nella l'Ente Controparte_2 responsabile per la manutenzione della pavimentazione dei portici antistante l'edificio ove il ha la sua sede, e che tuttavia anche la successiva richiesta CP_9 rivolta all era stata da detto Ente declinata per carenza di competenze CP_2 dell'Ateneo in ordine alla manutenzione dei marciapiedi. Con l'atto introduttivo del giudizio la difesa attorea ha dedotto la responsabilità alternativa del e/o della nella causazione del sinistro, CP_1 Controparte_2 secondo le rispettive competenze, per omessa o insufficiente manutenzione del marciapiede ed ha chiesto condannarsi i predetti convenuti al risarcimento del danno non patrimoniale da quantificarsi in corso di causa. Costituendosi in giudizio la difesa del ha eccepito la nullità della citazione CP_1 per indeterminatezza. Con provvedimento a verbale di udienza 13.4.22 è stata ordinata a parte attrice l'integrazione della domanda, adempimento cui la difesa attorea ha proceduto con memoria 31.5.2022, ed all'udienza 21.9.2022 – verificata la regolarità dell'integrazione del contraddittorio – sono stati assegnati alle parti i termini ex art. 183 c.p.c. per le rispettive memorie. Il convenuto ha eccepito il difetto di prova delle circostanze e cause CP_1 dell'evento dedotto in citazione, invocando sul punto il pieno dispiegamento degli oneri probatori a carico di parte attrice. Insistendo altresì nella eccezione di difetto di propria legittimazione passiva, in subordine ha eccepito nel merito la responsabilità esclusiva a carico della medesima danneggiata, ed ha concluso per il rigetto della pretesa azionata nei propri confronti. Si è costituita anche l' , eccependo a sua volta la carenza di Controparte_2 legittimazione passiva per essere i marciapiedi in ambito urbano secondo il Codice della Strada soggetti ed affidati alla manutenzione del relativo CP_1
La fase istruttoria si è estrinsecata nell'assunzione della prova orale dedotta dalle parti su quelli tra le circostanze indicate ritenute non superflue e rilevanti, e quindi nell'espletamento di CTU medico-legale; ad avvenuto deposito della relazione pagina 4 di 16 peritale, nei termini assegnati con ordinanza 8.2.25 le parti hanno depositato i rispettivi scritti difensivi conclusionali e la causa è stata quindi trattenuta per la decisione
* * *
1. La responsabilità della P.A. da custodia dei tracciati stradali
Ad una compiuta valutazione circa le specifiche responsabilità per le lesioni lamentate dall'attrice pare opportuno premettere – anche in relazione alle contestazioni svolte sul punto dalle difese delle parti convenute - un conciso richiamo dell'evoluzione giurisprudenziale intervenuta nell'interpretazione delle norme invocate come applicabili al caso di specie. Il tema della responsabilità civile gravante sulla Pubblica Amministrazione per danni originatisi dall'uso di beni demaniali è stato affrontato, dalla giurisprudenza di legittimità, con riferimento all'applicabilità o meno a tali ipotesi della responsabilità da custodia disciplinato, soprattutto quanto alla ripartizione degli oneri probatori, dall'art. 2051 c.c. Per quanto concerne in particolare l'ipotesi di danno derivante da beni pubblici adibiti ad uso generale e diretto - che per loro estensione rendono difficilmente attuabile una attività di controllo continuo ed efficace volto ad impedire l'insorgere di cause di pericolo per la generalità degli utenti (frequentemente le fattispecie hanno riguardato proprio strade che per scarsa o difettosa manutenzione venivano indicate, come quella per cui è causa, foriere di insidie) - in passato è stato (come noto) ritenuto di dover escludere l'applicabilità della norma disciplinante la responsabilità da custodia a tali situazioni, sul rilievo che l'oggettiva impossibilità della custodia rendesse inapplicabile l'art. 2051 c.c. La tutela risarcitoria del danneggiato, per tale motivo, sarebbe stata da affidarsi alla disciplina di cui all'art. 2043 c.c. con conseguente applicazione dei relativi oneri probatori posti in via generale a carico del danneggiato, e con specificazione che tra gli elementi del fatto da provare – secondo un orientamento restrittivo della responsabilità della P.A. - vi fosse anche l'onere di fornire prova che le condizioni di (inadeguata) manutenzione del bene demaniale - indicate dal danneggiato come fattore causale dell'evento dannoso - fossero tali da costituire per l'utente stesso una situazione di pericolo occulto: presentassero cioè quei caratteri di non visibilità e di imprevedibilità che, riassunti nella (tralaticia) terminologia di
“trabocchetto o insidia”, erano divenuti la chiave per accedere al risarcimento in tali fattispecie (in questo senso ancora Cass. n. 22592 del 1.12.04; Cass. n 10654 del 4.6.04). La superiore impostazione teorica è stata fatta oggetto di rivisitazione in occasione di pronunce del Giudice di legittimità intervenute in epoca più recente sull'argomento. Per un verso, è stato ritenuto che “in caso di incidente avvenuto su strada statale, il danneggiato che domanda il risarcimento del pregiudizio sofferto in conseguenza dell'omessa o insufficiente manutenzione delle strade o di sue pertinenze - pagina 5 di 16 invocando la responsabilità della P.A. - è tenuto, secondo le regole generali in tema di responsabilità civile, a dare la prova che i danni subiti derivano dalla cosa, in relazione alle circostanze del caso concreto e del suo rapporto di causalità con la cosa in custodia, anche con presunzioni”, sulla considerazione che
“la prova del danno è di per sé indice della sussistenza di un risultato "anomalo” (così Cass. sez. 3, Sentenza n. 3651 del 20/02/2006). Inoltre, con l'intento di equiparare la posizioni del danneggiato nelle (analoghe) ipotesi di danno provocato da cose in proprietà di privati e da beni di proprietà pubblica, la Cassazione ha evidenziato come debba ritenersi ormai superata la precedente teorica ancorata alla necessità che il danneggiato provasse la non visibilità e non prevedibilità del pericolo, sottolineando a tal proposito come “la responsabilità della p.a. per danni conseguenti all'utilizzo di bene demaniale da parte del soggetto danneggiato non può essere limitata ai soli casi di insidia o trabocchetto, in quanto sebbene questi siano elementi sintomatici della responsabilità della p.a. non è escluso che possa individuarsi nella singola fattispecie anche un diverso comportamento colposo della p.a.” (in tale senso Cass.
6.7.06 n. 15383, con richiami a Cass. 14.3.2006, n. 5445).
* * * A fronte di una siffatta perimetrazione dell'onere probatorio gravante sul danneggiato, conseguenza dell'applicazione anche agli Enti pubblici e senza ulteriori specificazioni del generale paradigma della responsabilità disciplinato dalla norma sopra richiamata, emerge per altro (dall'esame delle numerose fattispecie portate all'attenzione della Corte di legittimità) come un siffatto giudizio di responsabilità vada effettuato valorizzando vieppiù tutti gli elementi del fatto storico, e tra essi prioritariamente l'eventuale incidenza che la condotta del danneggiato possa aver avuto nella verificazione dell'evento, con particolare riferimento alla mancata osservanza delle regole di cautela a salvaguardia anche della propria personale incolumità. La pronuncia già sopra richiamata, ad esempio, ha ritenuto di dover evidenziare che
“l'esistenza di un comportamento colposo dell'utente danneggiato esclude la responsabilità della P.A., qualora si tratti di un comportamento idoneo ad interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno ed il danno stesso, o comunque può integrare un concorso di colpa ai sensi dell'art. 1227, primo comma, cod. civ., con conseguente diminuzione della responsabilità del danneggiante (e, quindi, della P.A.) in proporzione all'incidenza causale del comportamento stesso” (così in motivazione Cass. n. 15383/06 cit.). Principio che nella coeva pronuncia già sopra richiamata la Suprema Corte ha sostanzialmente ribadito – facendo leva sul richiamo dell'art. 1227 c.c. operato nell'ambito della responsabilità civile dall'art. 2056 c.c. - evidenziando come il custode (in quel caso, con riferimento alle strade pubbliche statali, l CP_10 presunto responsabile per i danni cagionati dalla cosa ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., oltre al fortuito previsto dal secondo comma di detto articolo, può dedurre e pagina 6 di 16 provare il concorso di colpa del danneggiato in presenza di condotte di quest'ultimo che valgano ad integrare la fattispecie di cui all'art. 1227, primo comma, c.c.
“espressione (quest'ultima) del principio per il quale il danno deve essere sopportato dal suo autore, con conseguente diminuzione della responsabilità del danneggiante in proporzione alla gravità della colpa e all'entità delle conseguenze che ne sono derivate” (così Cass. n. 3651/06 citata). Ne è stato fatto derivare che “graverà sul danneggiato l'onere della prova dell'anomalia del bene demaniale (e segnatamente della strada), fatto di per sè idoneo - in linea di principio - a configurare il comportamento colposo della P.A.”; gravando invece su quest'ultima “l'onere di invocare fatti impeditivi della propria responsabilità, quali la possibilità in cui l'utente si sia trovato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la suddetta anomalia" – vale a dire l'eventuale comportamento colposo del danneggiato - ed altresì la misura in cui siffatta condotta imprudente, negligente o imperita possa aver concorso causalmente alla verificazione dell'evento dannoso incidendo in tale modo sul nesso causale. Accertata la presenza dell'anomalia nella pavimentazione ed il rapporto eziologico tra la stessa e l'evento “il comportamento sopravvenuto dello stesso danneggiato può porsi (quindi) come interruttivo del nesso di causalità quando il fatto di costui si ponga come unica ed esclusiva causa dell'evento di danno, sì da privare dell'efficienza causale e da rendere giuridicamente irrilevante il precedente comportamento dell'autore dell'illecito (per un'interpretazione del concorso di colpa del danneggiato disciplinato all'art. 1227 c.c. in termini oggettivi incidenti sul nesso causale, richiami a Cass. 8.7.1998, n. 6640; Cass. 7 aprile 1988, n. 2737). La valorizzazione dell'apporto causale del danneggiato ai fini della decisione sull'an e sul quantum della pretesa risarcitoria si pone del resto in linea con l'insegnamento del Giudice delle leggi, che nel ritenere infondata la questione di legittimità costituzionale degli articoli 2043, 2051 e 1227 c.c., comma 1, in rapporto agli artt. 3, 24 e 97 Cost. ha richiamato il principio di autoresponsabilità a carico degli utenti "gravati di un onere di particolare attenzione nell'esercizio dell'uso ordinario diretto del bene demaniale per salvaguardare appunto la propria incolumità" (così Corte Costituzionale 10/5/1999 n. 156), In sede di legittimità molte pronunce hanno ricondotto il comportamento del danneggiato al caso fortuito, valorizzando l'ultimo inciso della predetta norma, nel senso che tale fattore può assumere rilievo non solo per escludere ma anche per limitare quantitativamente la responsabilità dell'Ente pubblico. In una di esse, che in motivazione ripercorre anche gli sviluppi giurisprudenziali dell'antecedente decennio - dopo aver ribadito a tal proposito che “la responsabilità da cosa in custodia presuppone che il soggetto, al quale la si imputa, abbia con la cosa o sia comunque sia in grado di esplicare riguardo un potere di sorveglianza e di modificarne lo stato, e che per le strade aperte al traffico, è certo che l'ente proprietario si trova in questa situazione” - i Supremi Giudici hanno per un verso ribadito che “quando l'evento di danno sia da ascrivere esclusivamente pagina 7 di 16 alla condotta del danneggiato, la quale abbia interrotto il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, si verifica un'ipotesi di caso fortuito che libera il custode dalla responsabilità di cui all'art. 2051 c.c..”, e non hanno mancato di evidenziare inoltre (per quanto qui rileva) che il fortuito costituisce criterio anche per graduare le responsabilità, perchè “il giudizio sull'autonoma idoneità causale del fattore esterno ed estraneo deve essere adeguato alla natura ed alla pericolosità della cosa;
con la conseguenza che, quanto meno essa è intrinsecamente pericolosa e quanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino ad interrompere il nesso eziologico tra cosa e danno e ad escludere, pertanto, la responsabilità del custode” (così Cass Sez. 3, n. 24419 del 19/11/2009). A conferma di un sempre più rigoroso richiamo ad atteggiamenti di autoresponsabilità pare sufficiente menzionare tra le decisioni da ultimo assunte in materia di sconnessioni su marciapiedi Cass. 14225 del 23.5.2023, ove si evidenzia come “lievi sconnessioni che siano pienamente visibili ed evitabili - avuto riguardo, da un lato, alla circostanza che la caduta si era verificata in ora diurna e, dall'altro, alla ulteriore circostanza che esse si trovavano su una parte circoscritta del tracciato – sono agevolmente scorte, altrettanto agevolmente visibili e evitabili, continuando la marcia dopo essersi spostato in altra parte dello stesso sedime” Con l'ulteriore precisazione, ribadita dalle pronunce di legittimità più recenti, che
“per ritenere l'incidenza causale (concorrente o esclusiva) del comportamento del danneggiato è sufficiente la sua natura colposa, non richiedendosi anche che detta condotta sia anche abnorme, eccezionale, imprevedibile e inevitabile” (Cass. Sez. 3 n. 2376 del 24/01/2024) Applicazioni del predetto orientamento – che valorizza l'evitabilità da parte del danneggiato di eventi conseguenti a possibili anche lievi sue negligenze - si rinvengono frequentemente nella giurisprudenza di merito, che in molte vicende analoghe a quella in oggetto ha valorizzato la funzione dell'art. 1227 c.c. per ponderare la misura dell'apporto causale da riconoscersi alla condotta colposa del danneggiato in ordine alla determinazione dell'evento, riducendo proporzionalmente la misura del risarcimento.
Sebbene occorre anche rilevarsi – al fine di escludere un totale esonero di responsabilità da parte del custode - come ancora secondo una recente pronuncia analogo evento, vale a dire una “caduta del pedone in corrispondenza di una sconnessione del marciapiede, non può ritenersi evento imprevedibile (rientrando nel notorio che la sconnessione possa determinare la caduta del passante) e quindi imprevenibile (sussistendo, di norma, la possibilità di rimuovere il dislivello o, almeno, di segnalarlo adeguatamente). Argomentazione sulla base della quale la Suprema Corte è pervenuta alla conclusione che in tali casi “il mero rilievo di una condotta colposa del danneggiato non sia idoneo a interrompere (del tutto) il nesso pagina 8 di 16 causale (così Cass. 4035/2021) L'accertamento di possibile condotta colposa del danneggiato - deve infine evidenziarsi - può essere oggetto di esame anche di ufficio, non integrando tale fattore causale, al pari degli altri che nel caso concreto possono escludere o attenuare la responsabilità della amministrazione proprietaria del bene demaniale, un'eccezione in senso proprio, bensì “una semplice difesa, che deve essere esaminata e verificata dal giudice attraverso le opportune indagini sull'eventuale sussistenza della colpa del danneggiato e sulla quantificazione dell'incidenza causale dell'accertata negligenza nella produzione dell'evento dannoso, indipendentemente dalle argomentazioni e richieste della parte” (da ultimo Cass Sez. 3, n. 18544 del 20/08/2009; anche Cass. 2.4.2001, n. 4799), e ciò sulla base della considerazione che siffatta indagine è intrinseca alla ricostruzione del fatto storico. Si verte in particolare in quell'accertamento del nesso di causalità che nell'ambito della responsabilità aquiliana deve essere condotto in base al criterio della c.d. causalità giuridica dettato dagli artt. 1223 c.c. (richiamato dall'art. 2056 comma 1) - secondo cui il risarcimento è dovuto per i soli danni che siano conseguenza immediata e diretta dell'illecito - giudizio per cui viene in rilievo il rapporto agente-evento volto a rinvenire il nesso che deve sussistere tra condotta ed evento
- legame eziologico che è a norma del primo comma dell'art. 1227 c.c. è escluso da quei fattori causali riconducibili al fatto del danneggiato creditore. Accertamento distinto dall'altro, riguardante invece il successivo momento di verifica dell'estensione della responsabilità (e dunque la delimitazione dell'area delle conseguenze risarcibili), che per quanto previsto dal capoverso dell'art. 1227 c.c. si fonda, invece, su un giudizio formulato in termini ipotetici, dove l'esigenza è piuttosto quella di verificare in che modo il fatto del creditore possa aver influito, a valle, sul diverso rapporto evento-danno, con la possibilità che divengano non (più) risarcibili talune delle conseguenze ancorchè immediate e dirette dell'evento, nonostante sia già stata accertata la piena responsabilità del danneggiante. (sull'argomento si veda diffusamente Cassazione civile , sez. I, 15 ottobre 1999, n. 11629). La valutazione del grado di inosservanza del modello di comportamento diligente (ovvero la gravità della colpa) e dell'entità delle conseguenze ascrivibili al contegno del danneggiato – viene affermato – “rientra poi nell'insindacabile giudizio del giudice del merito , quest'ultimo potendo quindi configurarsi come apporto causale concorrente (cosicché vi sarà una percentuale di danno comunque ascrivibile al fatto della cosa, e perciò imputabile al custode di essa), oppure come causa assorbente del danno, in guisa da escluderne del tutto la derivazione dalla cosa” (così Cass. n. 12943 del 13.5.2024)
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2. Legittimazione passiva del Controparte_1
Quanto sopra premesso e richiamato in ordine sistematico, prima questione controversa sorta dalle difese e prospettazioni delle parti è l'individuazione del soggetto che, in quanto gravato degli obblighi di custodia e di manutenzione del tracciato, deve in via generale - e fatto salvo quanto più oltre evidenziato in punto concorso di colpa della danneggiata – essere individuato in tutto o in parte come responsabile dell'evento dannoso. La difesa del ha sul punto invocato l'operatività della previsione Controparte_1 di normazione secondaria contenuta all'art. 49 III comma del Regolamento Edilizio della - laddove si specifica che "I lavori di manutenzione di portici e CP_11 percorsi coperti aperti al pubblico passaggio per quanto attiene pavimentazioni, pareti, pilastri, volte sono a carico del proprietario dell'immobile” – ed indicato l' proprietaria dell'edificio antistante il marciapiede Controparte_2 porticato quale Ente responsabile tenuto al risarcimento. La predetta prospettazione difensiva si rivela tuttavia infondata. Principio più volte ribadito in giurisprudenza è quello secondo cui “gli obblighi di manutenzione dell'ente pubblico proprietario di una strada aperta al pubblico transito, al fine di evitare l'esistenza di pericoli occulti, si estendono ai marciapiedi laterali, i quali fanno parte della struttura della strada, essendo destinati al transito dei pedoni. Ne consegue che del danno cagionato da buche sussistenti sul marciapiede non risponde il dell'antistante stabile, il quale non è CP_12 pertanto passivamente legittimato nel giudizio promosso ai fini del relativo risarcimento” (Cass., sez. III;
3.08.2005, n. 16226) La fonte da cui deriva l'obbligo di manutenzione a carico dell'Ente pubblico territoriale – richiamato anche dal combinato disposto degli artt. 3 e 14 del Codice della Strada (legge 285/92) – si rinviene nella normazione legislativa nazionale ed in particolare agli artt. 16 legge n. 2248 del 1865, all. F;
art. 28 legge n. 2248 del 1865, all. F;
per i Comuni, art. 5 r.d. 15 novembre 1923, n. 2506, norme che in quanto di rango primario non possono ritenersi inapplicabili per effetto di previsioni derogatorie contenute in regolamenti comunali, di rango subordinato La prevalenza e persistenza dell'obbligo di manutenzione a carico dei Comuni non solo della sede stradale ma anche dei marciapiedi e delle altre aree poste ai limiti ed a margine delle strade interne ad un centro abitato è collegata “ad esigenze di sicurezza e prevenzione analoghe a quelle che valgono per la carreggiata”; obblighi di custodia che si estendono dunque all'intera larghezza del tracciato urbano con conseguente responsabilità dei predetti Enti territoriali per i danni che siano derivati da omessa o inadeguati interventi manutentivi (in argomento Cass. Sez. 3, n. 5445 del 14/03/2006 Può conseguentemente concludersi per una responsabilità a carico del CP_1 convenuto, quale proprietario e tenuto a norma di legge alla manutenzione della pavimentazione stradale e latistante marciapiede nell'area urbana, e per l'esclusione pagina 10 di 16 di qualsivoglia responsabilità per l'evento per cui è causa a carico della
[...]
, con rigetto della domanda svolta dall'attrice nei suoi Controparte_2 confronti ed assorbimento in tale pronuncia anche della domanda di garanzia nei confronti della terza chiamata.
3. Le responsabilità dell'evento lesivo nella vicenda in esame
Venendo allora a riferire i principi e gli obblighi in materia sopra richiamati alla vicenda in esame, all'esito dell'attività istruttoria può in primo luogo ritenersi provato il fatto storico nei termini prospettati in citazione, ed in particolare che la signora ebbe effettivamente a riportare le lesioni descritte nei Parte_1 documenti allegati alla citazione in seguito a caduta verificatasi alla data e con le modalità indicate nella memoria integrativa dell'atto di citazione 31.5.2022, vale a dire inciampando nel lieve dislivello riportato nella documentazione fotografica allegata alla predetta memoria, Le modalità e cause dell'evento dannoso sono state riferite in modo circostanziato anche dalla figlia dell'attrice presente al fatto - la signora Controparte_13
– la quale sentita come teste ha confermato che madre inciampò
[...] perché “è andata a finire con un piede in una buca per una parte mancante della pavimentazione” . La predetta deposizione testimoniale può reputarsi intrinsecamente attendibile, non ravvisandosi elementi per dubitarne, e va valutata unitamente alle altre risultanze istruttorie - in particolare con la documentazione ospedaliera prodotta in atti che è del tutto compatibile per eziologia delle lesioni riferite al momento dell'accettazione, per diagnosi e per cronologia con la narrativa attorea confermata dalla teste - che si reputano nel loro complesso idonee a far ritenere che la caduta e le conseguenti lesioni dedotti in giudizio siano in effetti casualmente connesse (anche) alla presenza della modesta anomalia nella superficie del tracciato, che secondo quanto emergerebbe dalla documentazione prodotta risulterebbe peraltro essere stata fatta oggetto di successivo intervento di manutenzione ad opera del medesimo (vedi memoria difensiva Controparte_1
31.5.2024 della convenuta ). Controparte_2
Sulla base dei predetti elementi possono dunque ritenersi provato in causa il fatto storico, vale a dire la riconducibilità delle lesioni ad un evento traumatico, il luogo in cui esso si è verificato in relazione al soggetto (ente pubblico) evocato in giudizio quale responsabile, ed altresì la sussistenza di nesso eziologico tra condizioni del fondo stradale e le lesioni patite dall'appellante.
* * * Si tratta ora di verificare la validità del criterio di integrale ascrivibilità (sostenuta CP_1 in citazione) dei danni lamentati alla responsabilità dell convenuto qui individuato come custode, o se non siano piuttosto ravvisabili – come espressamente anche eccepito dalla difesa del sin dal primo atto del CP_1 giudizio - fattori causali concorrenti rispetto alla mera presenza pagina 11 di 16 dell'irregolarità nella pavimentazione sopra indicata. Si tratta in particolare di verificare se nella situazione dedotta siano effettivamente prospettabili e sussistenti anche profili di colpa ascrivibili alla condotta della danneggiata, elementi causali questi che - come sopra evidenziato - al pari di ogni altro fattore ravvisabile in concreto - escludono o attenuano la responsabilità della amministrazione custode del bene demaniale e la cui rilevanza forma oggetto di disamina anche di ufficio, non concretando tali concause un'eccezione in senso proprio (sul punto Cass. 2.4.2001, n. 4799; Cass. 3.12.1999, n. 13460). Accanto ad una responsabilità colposa omissiva dell'Ente per inadeguata manutenzione del luogo – desumibile, come detto, sulla base della documentazione fotografica prodotta dalla medesima parte attrice e dalla convenuta
- si ritiene invero ravvisabile e che assuma incidenza Controparte_2 causale della caduta, in via concorrente ed invero preponderante, anche la condotta colposa della danneggiata, che prestando la dovuta attenzione ordinariamente richiesta nell'incedere si ritiene ben avrebbe potuto accorgersi dell'irregolarità del fondo evitando così di inciamparvi, modulando andatura e direzione del passo. La signora risulta(va) invero dalla documentazione in atti essere Parte_1 persona normodotata, “in buone condizioni generali” (secondo i sanitari del CTO di che hanno redatto l'atto di accesso al Pronto Soccorso), di età apparente CP_1 coerente con quella anagrafica;
con passaggi posturali e deambulazione autonomi (secondo quanto riferito dalla CTU) e che dunque per condizioni personali e di età (57 anni all'epoca del fatto) deve ritenersi fosse del tutto in grado di deambulare con appropriatezza e disinvoltura.
Dalle fotografie prodotte, per altro verso, non pare che lo stato dei luoghi fosse tale da rappresentare un'insormontabile fonte di pericolo per i passanti, giacché la
“buca” - o meglio sarebbe dire il dislivello che si vede rappresentato nelle foto già sopra menzionate - si presenta poco profonda, di dimensioni modeste rispetto alla larghezza del marciapiede porticato, facilmente visibile da chi vi si approssima (con quel minimo di attenzione al percorso richiesto a chi incede) e dunque aggirabile. Stanti le condizioni personali ed ambientali sopra delineate deve ritenersi che l'odierna attrice fosse nella condizione di potersi anche avvedere ed evitare senza soverchia difficoltà la presenza dell'asperità del tracciato dedotta come causa della caduta, imperfezione la cui sempre possibile presenza anche in luoghi destinati al transito pedonale è comunque ampiamente prevedibile nonchè - anche per la rilevante estensione delle aree incluse nel perimetro cittadino e per la correlata (nota ed invero persistente) insufficienza delle risorse pubbliche destinate a tale servizio – spesso non immediatamente o completamente eliminabile a cura dell'Ente che ne ha la custodia Deve allora ritenersi che la caduta sia derivata ed abbia trovato causa anche, e soprattutto, nella mancata osservanza di quei doveri di diligenza gravanti sull'utilizzatore del bene pubblico delineati in giurisprudenza (di cui subito oltre), pagina 12 di 16 e concludersi che senza il concorso di una temporanea disattenzione della danneggiata l'evento non si sarebbe verificato o avrebbe potuto avere conseguenze dannose assai minori. L'omissione di normali cautele adottabili nel caso di specie secondo l'ordinaria diligenza rileva in particolare sotto quel profilo di autoresponsabilità che il Giudice delle leggi ha avuto modo di evidenziare ed indicato come criterio per delimitare l'area della responsabilità ravvisabile a carico della P.A., laddove in particolare ha osservato come “nell'accertamento in concreto di questa, non si può ignorare il particolare rapporto che hanno con la strada pubblica, oltre all'ente proprietario ....anche gli utenti, i quali, in coerenza con il principio di autoresponsabilità, sono indubbiamente gravati d'un onere di particolare attenzione nell'esercizio dell'uso ordinario diretto del bene demaniale, per salvaguardare appunto la propria incolumità” (così Corte Costituzionale 156/99). La condotta imprudente della signora conclusivamente, è elemento Parte_1 integrante concorso causale colposo valutabile ai sensi dell'art. 1227 comma 1 cod. civ., che come detto si ritiene abbia avuto per il verificarsi dell'evento incidenza causale prevalente rispetto all'irregolarità della pavimentazione e che pare equo e congruo valutare nel 70%, ragione per la quale grava sul CP_1
obbligazione risarcitoria del danno limitatamente e proporzionalmente alla
[...] restante misura del 30% di responsabilità a carico di detto Ente.
4. La liquidazione del danno
Ciò posto per quanto concerne il giudizio di responsabilità, si tratta di liquidare i danni patrimoniali e non patrimoniali subìti e provati da parte attrice. Quanto al danno non patrimoniale, in assenza all'epoca del fatto di criteri normativi quali quelli introdotti per le cd. micropermanenti conseguenti a sinistro stradale può procedersi alla sua liquidazione tenendo qui (ancora) conto della lunga elaborazione giurisprudenziale intervenuta sulla materia con l'obiettivo, da un canto, di individuare la tipologia dei danni indennizzabili in relazione alla funzione del risarcimento per equivalente, e dall'altro di dar conto di parametri adottati per la loro quantificazione e liquidazione, con particolare riferimento alla necessità di dare concreta attuazione al generale criterio equitativo fissato all'art. 1223 c.c. (richiamato dall'art. 2056 c.c.), mediante modalità di predeterminazione e standardizzazione del danno alla persona di tipo “tabellare”. Paiono sufficienti in questa sede, sul punto, richiami alle pronunce della Suprema Corte a Sezioni Unite nn. 8827/03 e 8828/03, così come ribaditi nelle motivazioni della nota pronuncia a Sezioni Unite n. 26973 dell'11.11.08; nonché
- con particolare riferimento all'adozione di criteri uniformi ai fini della valutazione equitativa ex art. 1226 cod. civ. ed all'individuazione nelle Tabelle predisposte dal Tribunale di Milano del parametro valido “per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione all'integrità psico-fisica", ed all'utilizzo di quelle vigenti all'epoca della decisione (nel caso di specie quelle pubblicate per pagina 13 di 16 l'anno in corso) - alla pronunce di legittimità n. 14402 del 30.6.11 e 7272 dell' 11 maggio 2012.. Tenendo conto della entità delle conseguenze dannose in concreto verificatesi, rilevate ed esposte nella relazione di CTU medico-legale espletata, possono dunque valutarsi e liquidarsi i danni all'integrità psicofisica della persona come segue:
- invalidità temporanea parziale al 50 % protrattasi per giorni 30, risarcibili con
Euro 80,00 pro die e quindi in complessivi Euro 2.400,00;
- invalidità temporanea parziale minima protrattasi per ulteriori giorni 30, risarcibili con Euro 40,00 pro die e quindi in complessivi Euro 1.200,00;
- postumi di natura permanente, stimabili in misura pari al 5 % che, tenendo conto dell'età della danneggiata alla data del fatto, in base ai parametri della tabella richiamata è liquidato per danno biologico in Euro 6.226,00 e per danno da sofferenza morale in Euro 1.556,00 e quindi nella misura complessiva di Euro
7.782,00. Il danno non patrimoniale complessivamente derivato all'attrice può dunque essere stimato nella somma di Euro 11.382,00; quantificazione tabellare che - come recentemente anche evidenziato dalla Corte di legittimità – nella normalità dei casi, e salvo assolvimento di specifici oneri probatori relativamente a profili di danno ulteriori, deve intendersi “comprensiva anche della componente prettamente soggettiva data dalla sofferenza morale conseguente alla lesione della salute, sia pure in una dimensione, per così dire, standardizzata, come risulta essere stato fatto con le tabelle elaborate dal Tribunale di Milano, alla stregua delle esplicazioni fornite in occasione della loro diffusione”. (così Cass. civile , sez. III, 06.03.2014 n°
5243). Nel caso di specie il risarcimento nella misura tabellarmente determinata di cui sopra può ritenersi comprensivo e satisfattivo tutti i profili anche soggettivi del danno non patrimoniale conseguente alla caduta, valutata anche la modesta gravità dell'invalidità permanente residuata. L'ammontare del danno come sopra complessivamente liquidato in Euro 11.382,00 comporta l'insorgere di obbligazione risarcitorie a carico del in Controparte_1 misura proporzionale alla quota di responsabilità di del 30% ritenuta in capo al medesimo Ente, e quindi per l'importo di Euro 3.414,00 Il predetto importo, individuato con riferimento ai parametri di liquidazione attualmente vigenti (Cass. civile sez. III 11 maggio 2012 n. 7272) - previa sua devalutazione alla data del fatto (20.9.2019) in Euro 2.883,00 - trattandosi di obbligazione risarcitoria deve essere maggiorato degli interessi legali calcolati sugli importi annualmente rivalutati per il medesimo predetto periodo, pari ad Euro 318,00 con determinazione finale pari all'attualità a complessivi Euro 3.732,00, importo a sua volta da maggiorarsi degli interessi legali dalla data odierna al soddisfo.
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4. La regolamentazione delle spese stragiudiziali e di lite
Il regolamento delle spese di lite segue anche nella presente controversia il criterio della soccombenza, regola fissata all'art. 91 cpc e dalla quale non si ravvisano ragioni per discostarsi. Il convenuto va condannato a rimborsare all'attrice l'importo Controparte_1 che - facendo riferimento per la sua determinazione all'entità del credito risarcitorio riconosciuto, in applicazione del criterio c.d. del decisum (Cass. S.U. 19014/07), e tenuto conto della tariffa professionale vigente – viene liquidato come in dispositivo Vanno altresì definitivamente poste a carico del le spese di CTU, Controparte_1 resasi comunque necessaria per l'accertamento dell'entità complessiva delle lesioni riportate dalla danneggiata nell'evento per cui è causa, nella misura che è stata liquidata in corso di causa. L'incertezza nella individuazione del soggetto passivo dell'obbligazione risarcitoria ingenerato dalle contrastanti difese svolte ante causam dalle odierne parti convenute costituisce ragione per compensare integralmente le spese di lite in relazione ai rapporti processuali instauratisi tra parte attrice e convenuta Università degli studi di , e tra detto Ente universitario e la terza chiamata . CP_1 Controparte_7
La concorsuale preponderante responsabilità dell'evento lesivo attribuita alla danneggiata esclude che siano ravvisabili nella fattispecie presente processuale profili di responsabilità aggravata invocati dalla difesa attorea.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, rigettata ogni contraria istanza, deduzione, difesa o eccezione, definitivamente pronunciando,
1. dichiara che il sinistro per cui è causa si è verificato per concorrente responsabilità dell'attrice e del convenuta , nella Parte_1 Controparte_1 misura rispettivamente del 70% e del 30 %, e per l'effetto
2. condanna il predetta convenuto al pagamento in favore Controparte_15 dell'attrice della somma di Euro Euro 3.732,00 oltre interessi calcolati al tasso legale dalla data della sentenza al saldo;
3. condanna inoltre parte convenuta a corrispondere ai sensi dell'art. 93 cpc all'avvocato Antonio Giuseppe Pagliuca, difensore antistatario dell'attrice, le spese di lite per importo che – con riferimento ai criteri sopra indicati, alla difficoltà della causa ed all'attività difensiva espletata - liquida in Euro 2.552,00 per compenso professionale – di cui Euro 425,00 ciascuna per le fasi di studio ed introduttiva, ed Euro 851,00 ciascuna per le fasi istruttoria e della decisione - ed Euro 764,00 per esposti – di cui Euro 500,00 per spese CTP - oltre al rimborso per spese generali, IVA e CPA come per legge;
pagina 15 di 16 4. compensa integralmente tra parte attrice e convenuta Controparte_2
, e tra detto e la terza chiamata le
[...] Controparte_16 Controparte_7 spese di giudizio;
5. pone infine definitivamente a carico della parte convenuta Controparte_1 le spese di CTU nella misura liquidata in corso di causa. Così deciso In Torino, il 9.5.2025 Il Giudice
Sergio Pochettino
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