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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 18/02/2025, n. 479 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 479 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana
in nome del popolo italiano
Il tribunale di Taranto, sezione del lavoro, in composizione monocratica nella persona del dottor Lorenzo De Napoli, ha emesso la seguente
sentenza
nella controversia di lavoro in primo grado iscritta al n. 11237/2023 r.g.,
decisa nell'udienza del 18.2.2025, promossa da
, con gli avv.ti Maria Pistone e Rocco Vincenzo Pistone;
Parte_1
ricorrente
contro
, con l'avv. Giuseppe Misserini;
Controparte_1
convenuto
avente ad oggetto: sanzione disciplinare e progressione verticale.
Conclusioni delle parti
Con ricorso depositato il 18.12.2023, , premesso di Parte_1
lavorare alle dipendenze del quale sovrintendente capo Controparte_1
della polizia locale, chiedeva annullarsi la sanzione disciplinare del rimprovero scritto comminatale il 15.7.2021 e per l'effetto condannarsi il detto Comune a inserirla nella graduatoria del concorso per progressione verticale approvata con determina dirigenziale n. 463/2023.
1 Costituendosi in giudizio, il chiedeva rigettarsi la Controparte_1
domanda.
All'odierna udienza la causa veniva oralmente discussa e decisa con la presente sentenza, letta in udienza.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
In relazione alla domanda di inserimento nella graduatoria della procedura selettiva per progressione verticale – da cui l'istante è stata esclusa perché
attinta dal provvedimento disciplinare qui impugnato – deve dichiararsi il difetto di giurisdizione dell'adito giudice ordinario – eccepito dal convenuto e comunque rilevabile di ufficio in ogni stato e grado del processo ex art. 37 co. 1 c.p.c. – in favore del giudice amministrativo.
L'art. 63 co. 4 d.l.vo 30.3.2001 n. 165 dispone infatti che “restano devolute
alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie in materia di
procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti delle pubbliche
amministrazioni”.
Per insegnamento della giurisprudenza di legittimità, per “procedure
concorsuali per l'assunzione” – attribuite dalla citata norma alla giurisdizione del giudice amministrativo perché ascritte al diritto pubblico ed all'attività autoritativa dell'amministrazione – devono intendersi non soltanto quelle preordinate alla costituzione ex novo dei rapporti di lavoro,
ma anche i procedimenti concorsuali interni destinati a consentire l'inquadramento dei dipendenti in aree funzionali più elevate, con novazione oggettiva dei rapporti di lavoro (c.d. progressioni verticali): cfr.
2 Cass. Sez. Un. 11.4.2018 n. 8985, 20.12.2016 n. 26270, 26.3.2014 n. 7171,
9.4.2010 nn. 8424 e 8425.
Proprio quest'ultima ipotesi ricorre nel caso in esame, atteso che la procedura selettiva da cui l'istante è stata esclusa è finalizzata al passaggio dall'area C, in cui ella è attualmente inquadrata, alla superiore area D.
Deve pertanto dichiararsi, in relazione alla domanda ora in esame, il difetto di giurisdizione di questo tribunale, essendo riservata la cognizione di tale domanda al TAR Puglia – sezione di Lecce, innanzi al quale peraltro,
come attestato dalla documentazione in atti, risulta promosso altro giudizio avente ad oggetto lo stesso concorso.
La statuizione che precede riveste natura assorbente rispetto alle ulteriori eccezioni sollevate dal convenuto in relazione alla stessa domanda, ovvero di inammissibilità per difetto della c.d. prova di resistenza e di non integrità del contraddittorio nei confronti del vincitore del concorso e dell'altro concorrente.
E' invece infondata l'eccezione, pure sollevata dal convenuto, di inammissibilità della impugnativa della sanzione disciplinare per difetto di interesse ad agire in capo all'istante, avendo ella proposto la detta impugnativa all'esclusivo fine di conseguire l'inserimento nella graduatoria concorsuale.
Deve infatti al riguardo evidenziarsi che in ricorso si indica tale ragione di impugnativa come “fondamentale” ma non esclusiva, adducendosi al contrario in ricorso (cfr. pagina 11, ultimo cpv.) anche la “afflittività del
3 provvedimento disciplinare (che pur ha un suo peso specifico nei confronti
di chi, in trent'anni di servizio, può senza timore di smentita vantare una
carriera specchiata)”, in relazione alla quale resta pertanto configurabile un interesse concreto e attuale dell'istante, ex art. 100 c.p.c., ad agire per l'accertamento della illegittimità della sanzione.
L'impugnativa della sanzione disciplinare è comunque nel merito infondata.
Il rimprovero scritto è stata comminato all'istante per avere ella, il giorno
12.2.2021, durante il servizio di controllo della sosta tariffata in piazza
Nusco, fotografato le autovetture parcheggiate in modo irregolare e compilato solo successivamente i preavvisi di accertamento di violazione al codice della strada, invece di redigerli nell'immediato e di apporne copia sul parabrezza, disattendendo così le istruzioni ricevute, in violazione dell'art. 59 co. 3 ccnl enti locali.
Sotto un primo profilo di natura formale l'istante deduce la nullità del provvedimento disciplinare del 15.7.2021 per violazione del diritto di difesa, avendovi l'ufficio procedente menzionato, quale prova della veridicità dell'illecito contestato, una nota in data 8.6.2021, di cui l'istante non ha mai avuto conoscenza e sulla quale non ha avuto modo di interloquire.
L'obiezione è infondata, in quanto la detta nota è stata citata, nel provvedimento disciplinare, soltanto a conferma della veridicità della segnalazione della comandante della polizia locale in data 22.2.2021,
posta a fondamento della contestazione di addebito del 24.3.2021, e sulla
4 quale è stato pacificamente instaurato il pieno contraddittorio con la dipendente interessata;
deve al riguardo evidenziarsi che la contestazione dell'addebito disciplinare non comporta la necessità di specificare le relative prove.
Per insegnamento della S.C., peraltro, il contraddittorio sul contenuto dell'addebito mosso al lavoratore è violato solo quando vi sia stata una sostanziale immutazione del fatto addebitato, ossia quando il quadro di riferimento sia talmente diverso da menomare concretamente il diritto di difesa (cfr. Cass. 16.10.2024 n. 26836) e non invece qualora, contestati atti idonei ad integrare un'astratta previsione legale, il datore di lavoro alleghi,
nel corso del procedimento disciplinare, circostanze confermative o ulteriori prove, in relazione alle quali il lavoratore possa agevolmente controdedurre: cfr. Cass. 16.10.2024 n. 26836, Cass. 25.3.2019 n. 8293,
Cass. 17.7.2018 n. 19023, Cass. 10.3.2010 n. 6091.
Costituisce del resto principio pacifico in giurisprudenza quello secondo cui il datore di lavoro ben può fornire o integrare la prova dell'illecito anche in sede giudiziale;
se così è, a maggior ragione deve ammettersi tale facoltà nell'ambito del procedimento disciplinare.
Sotto un secondo profilo di natura formale, l'istante deduce la genericità
della contestazione disciplinare per omessa indicazione delle singole autovetture per le quali non sarebbe stato compilato nella immediatezza il preavviso di violazione.
L'obiezione è infondata, in quanto il requisito di specificità della contestazione disciplinare è soddisfatto dall'esposizione puntuale delle
5 circostanze essenziali del fatto ascritto al lavoratore, che nella specie è
sicuramente riscontrabile, ma non richiede anche la indicazione di ogni ulteriore dettaglio.
Per insegnamento della giurisprudenza di legittimità, peraltro, il requisito della contestazione disciplinare è finalizzato unicamente a consentire al lavoratore di comprendere l'addebito che gli viene mosso e di potersi difendere in modo completo (Cass. 18.4.2018 n. 9590), ed a tal fine si richiede che la contestazione individui i fatti addebitati con sufficiente precisione, anche se sinteticamente (Cass. 6889/2018, Cass. 29235/2017,
Cass. 2021/2015); ne deriva altresì che spetta al lavoratore che si dolga della genericità della contestazione chiarire in che modo ne sia risultato leso il suo diritto di difesa: cfr. Cass. 16.10.2024 n. 26836, Cass. 14.10.2022
n. 30271, Cass. 18.4.2018 n. 9590.
Ebbene, nel caso in esame l'istante nulla ha precisato al riguardo.
Sotto un primo profilo sostanziale, l'istante deduce la insussistenza dell'addebito per non avere mai ricevuto l'ordine di redigere immediatamente il preavviso di violazione, costituente peraltro un mero
“atto di cortesia”, in quanto non previsto dal codice della strada.
L'obiezione è infondata, in quanto la teste , all'epoca dei Testimone_1
fatti comandante della polizia locale nel comune di , ha riferito di CP_1
avere personalmente richiamato l'istante, nell'ottobre 2020, per il fatto che, come segnalato dagli utenti, la stessa usava fotografare le targhe delle autovetture e andare via, e di avere altresì invitato l'istante, così
6 come gli altri agenti che si comportavano allo stesso modo, ad elevare nella immediatezza il preavviso di violazione e di apporlo sul parabrezza.
Tale deposizione non può ritenersi smentita dalle altre raccolte nella istruttoria processuale, e in particolare da quelle rese dagli agenti e , avendo entrambi riferito di seguire il Testimone_2 Testimone_3
corretto modus operandi, sicché ben si spiega il fatto che essi – come da loro riferito – non abbiano ricevuto analoghi richiami e inviti da parte del comandante.
Né vale a escludere la preesistenza di disposizioni verbali in tal senso l'ordine di servizio del 15.2.2021 in atti, ove “si ribadisce l'obbligo di
apporre copia del preavviso sull'auto per le violazioni in assenza del
conducente”; viceversa, proprio la dicitura “si ribadisce l'obbligo …” rende evidente la volontà del comandante firmatario di formalizzare per iscritto un ordine già in precedenza impartito verbalmente.
La teste ha confermato infatti di avere adottato Testimone_1
quell'ordine di servizio proprio in conseguenza della reiterata violazione,
da parte dell'istante, delle precedenti disposizioni verbali impartitele nell'ottobre 2020.
E' semmai significativa, in senso contrario alla fondatezza della obiezione dell'istante ora in esame, la circostanza che essa sia stata introdotta per la prima volta soltanto nel ricorso giudiziale, laddove nel procedimento disciplinare l'istante non solo non la aveva sollevata, ma aveva svolto difese sostanzialmente incompatibili, adducendo a propria discolpa un'asserita “difficoltà nel reperimento dei bollettari”: si veda, in tal senso,
7 quanto affermato a pagina 5, punto 2) della memoria di difesa presentata all'ufficio procedimenti disciplinari il 24.4.2021.
Sotto un secondo profilo sostanziale, l'istante deduce l'insussistenza dell'addebito per avere ella, nella circostanza per cui è causa, elevato immediatamente il preavviso di accertamento di violazione, apponendolo sul parabrezza delle autovetture.
L'obiezione è infondata, in quanto la teste ha riferito di Testimone_1
essersi recata alle ore 13,00 circa del giorno 12.2.2021 in piazza Nusco, di avere verificato che nessuna delle autovetture ivi parcheggiate aveva esposta sul parabrezza copia del preavviso di violazione, di avere fotografato le autovetture in questione, di avere poi ricevuto dall'istante,
il giorno 15.2.2021, i preavvisi di violazione, e di avere constatato che alcuni di essi riguardavano le stesse autovetture fotografate dalla teste, le quali risultavano sprovviste delle relative copie.
Tale deposizione non solo non è stata smentita da alcun'altra di segno contrario, ma è pienamente compatibile con quella resa dal teste Tes_4
, all'epoca dei fatti assessore del Comune di con delega alla
[...] CP_1
polizia locale, il quale ha riferito di essersi trovato il 12.2.2021, alle ore
12,00 circa, in un bar ubicato in piazza Nusco, di avervi raccolto le lamentele di diversi cittadini perché l'istante aveva fotografato le autovetture in sosta, di avere constatato personalmente che nessuna di esse aveva apposto il preavviso di violazione sul parabrezza e di avere contattato telefonicamente il comandante esponendole Testimone_1
l'accaduto.
8 Né la deposizione resa da quest'ultima può ritenersi contraddetta da quella resa dalla teste , avendo costei riferito un episodio Testimone_5
privo di ogni riferimento temporale, il quale pertanto ben potrebbe essere accaduto in una data diversa da quella in cui si assume commesso l'illecito disciplinare per cui è causa.
Sotto un ultimo – e subordinato – profilo, l'istante deduce la illegittimità
della sanzione per difetto di proporzionalità, essendo l'illecito, ove provato, punibile semmai con il rimprovero verbale.
L'obiezione è infondata.
L'art. 59 co. 3 del ccnl enti locali prevede infatti, nelle ipotesi (configurabili nella specie) di “inosservanza delle disposizioni di servizio”, (lettera a), di
“condotta non conforme a principi di correttezza verso superiori o altri
dipendenti o nei confronti degli utenti o terzi”, (lettera b) e di “negligenza
nell'esecuzione dei compiti assegnati”, (lettera c), che si applica la
“sanzione disciplinare dal minimo del rimprovero verbale o scritto al
massimo della multa di importo pari a quattro ore di retribuzione”,
“graduando l'entità delle sanzioni in relazione ai criteri di cui al co. 1”,
ovvero: “a) intenzionalità del comportamento, grado di negligenza,
imprudenza o imperizia dimostrate, tenuto conto anche della prevedibilità
dell'evento; b) rilevanza degli obblighi violati;
c) responsabilità connesse
alla posizione di lavoro occupata dal dipendente;
d) grado di danno o di
pericolo causato all'amministrazione, agli utenti o a terzi ovvero al
disservizio determinatosi;
e) sussistenza di circostanze aggravanti o
attenuanti, con particolare riguardo al comportamento del lavoratore, ai
9 precedenti disciplinari nell'ambito del biennio previsto dalla legge, al
comportamento verso gli utenti;
f) concorso nella violazione di più
lavoratori in accordo tra loro”.
Ebbene, nel caso in esame la modulazione della entità della sanzione da applicare in concreto è stata correttamente operata dal convenuto sulla base dei detti criteri, risultando espressamente valutate, nella motivazione del provvedimento disciplinare, anche circostanze in favore dell'istante,
con specifico riferimento “alla asserita difficoltà di reperimento dei
bollettari, all'aver svolto da sola molteplici attività nella giornata del
12.2.2021 e all'assenza di precedenti disciplinari a suo carico”; tenuto conto degli altri criteri di valutazione, ivi compresi l'intenzionalità della condotta e la responsabilità connessa alla posizione di lavoro dell'istante,
l'irrogazione del rimprovero scritto, sanzione intermedia tra quelle (pure in astratto applicabili) del rimprovero verbale e della multa, si rivela in definitiva pienamente conforme al principio generale di proporzionalità
della sanzione applicata rispetto alla gravità della condotta contestata.
Conclusivamente, la domanda ora in esame deve essere disattesa.
Le spese di causa seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e si liquidano come da dispositivo.
P.q.m.
dichiara il parziale difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo e rigetta nel resto la domanda;
condanna
10 l'istante a rifondere al resistente le spese di causa, liquidate in euro
2.750,00 per compensi professionali oltre r.s.f. 15%, iva e cap.
Taranto, 18.2.2025.
Il giudice
dott. Lorenzo De Napoli
11
in nome del popolo italiano
Il tribunale di Taranto, sezione del lavoro, in composizione monocratica nella persona del dottor Lorenzo De Napoli, ha emesso la seguente
sentenza
nella controversia di lavoro in primo grado iscritta al n. 11237/2023 r.g.,
decisa nell'udienza del 18.2.2025, promossa da
, con gli avv.ti Maria Pistone e Rocco Vincenzo Pistone;
Parte_1
ricorrente
contro
, con l'avv. Giuseppe Misserini;
Controparte_1
convenuto
avente ad oggetto: sanzione disciplinare e progressione verticale.
Conclusioni delle parti
Con ricorso depositato il 18.12.2023, , premesso di Parte_1
lavorare alle dipendenze del quale sovrintendente capo Controparte_1
della polizia locale, chiedeva annullarsi la sanzione disciplinare del rimprovero scritto comminatale il 15.7.2021 e per l'effetto condannarsi il detto Comune a inserirla nella graduatoria del concorso per progressione verticale approvata con determina dirigenziale n. 463/2023.
1 Costituendosi in giudizio, il chiedeva rigettarsi la Controparte_1
domanda.
All'odierna udienza la causa veniva oralmente discussa e decisa con la presente sentenza, letta in udienza.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
In relazione alla domanda di inserimento nella graduatoria della procedura selettiva per progressione verticale – da cui l'istante è stata esclusa perché
attinta dal provvedimento disciplinare qui impugnato – deve dichiararsi il difetto di giurisdizione dell'adito giudice ordinario – eccepito dal convenuto e comunque rilevabile di ufficio in ogni stato e grado del processo ex art. 37 co. 1 c.p.c. – in favore del giudice amministrativo.
L'art. 63 co. 4 d.l.vo 30.3.2001 n. 165 dispone infatti che “restano devolute
alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie in materia di
procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti delle pubbliche
amministrazioni”.
Per insegnamento della giurisprudenza di legittimità, per “procedure
concorsuali per l'assunzione” – attribuite dalla citata norma alla giurisdizione del giudice amministrativo perché ascritte al diritto pubblico ed all'attività autoritativa dell'amministrazione – devono intendersi non soltanto quelle preordinate alla costituzione ex novo dei rapporti di lavoro,
ma anche i procedimenti concorsuali interni destinati a consentire l'inquadramento dei dipendenti in aree funzionali più elevate, con novazione oggettiva dei rapporti di lavoro (c.d. progressioni verticali): cfr.
2 Cass. Sez. Un. 11.4.2018 n. 8985, 20.12.2016 n. 26270, 26.3.2014 n. 7171,
9.4.2010 nn. 8424 e 8425.
Proprio quest'ultima ipotesi ricorre nel caso in esame, atteso che la procedura selettiva da cui l'istante è stata esclusa è finalizzata al passaggio dall'area C, in cui ella è attualmente inquadrata, alla superiore area D.
Deve pertanto dichiararsi, in relazione alla domanda ora in esame, il difetto di giurisdizione di questo tribunale, essendo riservata la cognizione di tale domanda al TAR Puglia – sezione di Lecce, innanzi al quale peraltro,
come attestato dalla documentazione in atti, risulta promosso altro giudizio avente ad oggetto lo stesso concorso.
La statuizione che precede riveste natura assorbente rispetto alle ulteriori eccezioni sollevate dal convenuto in relazione alla stessa domanda, ovvero di inammissibilità per difetto della c.d. prova di resistenza e di non integrità del contraddittorio nei confronti del vincitore del concorso e dell'altro concorrente.
E' invece infondata l'eccezione, pure sollevata dal convenuto, di inammissibilità della impugnativa della sanzione disciplinare per difetto di interesse ad agire in capo all'istante, avendo ella proposto la detta impugnativa all'esclusivo fine di conseguire l'inserimento nella graduatoria concorsuale.
Deve infatti al riguardo evidenziarsi che in ricorso si indica tale ragione di impugnativa come “fondamentale” ma non esclusiva, adducendosi al contrario in ricorso (cfr. pagina 11, ultimo cpv.) anche la “afflittività del
3 provvedimento disciplinare (che pur ha un suo peso specifico nei confronti
di chi, in trent'anni di servizio, può senza timore di smentita vantare una
carriera specchiata)”, in relazione alla quale resta pertanto configurabile un interesse concreto e attuale dell'istante, ex art. 100 c.p.c., ad agire per l'accertamento della illegittimità della sanzione.
L'impugnativa della sanzione disciplinare è comunque nel merito infondata.
Il rimprovero scritto è stata comminato all'istante per avere ella, il giorno
12.2.2021, durante il servizio di controllo della sosta tariffata in piazza
Nusco, fotografato le autovetture parcheggiate in modo irregolare e compilato solo successivamente i preavvisi di accertamento di violazione al codice della strada, invece di redigerli nell'immediato e di apporne copia sul parabrezza, disattendendo così le istruzioni ricevute, in violazione dell'art. 59 co. 3 ccnl enti locali.
Sotto un primo profilo di natura formale l'istante deduce la nullità del provvedimento disciplinare del 15.7.2021 per violazione del diritto di difesa, avendovi l'ufficio procedente menzionato, quale prova della veridicità dell'illecito contestato, una nota in data 8.6.2021, di cui l'istante non ha mai avuto conoscenza e sulla quale non ha avuto modo di interloquire.
L'obiezione è infondata, in quanto la detta nota è stata citata, nel provvedimento disciplinare, soltanto a conferma della veridicità della segnalazione della comandante della polizia locale in data 22.2.2021,
posta a fondamento della contestazione di addebito del 24.3.2021, e sulla
4 quale è stato pacificamente instaurato il pieno contraddittorio con la dipendente interessata;
deve al riguardo evidenziarsi che la contestazione dell'addebito disciplinare non comporta la necessità di specificare le relative prove.
Per insegnamento della S.C., peraltro, il contraddittorio sul contenuto dell'addebito mosso al lavoratore è violato solo quando vi sia stata una sostanziale immutazione del fatto addebitato, ossia quando il quadro di riferimento sia talmente diverso da menomare concretamente il diritto di difesa (cfr. Cass. 16.10.2024 n. 26836) e non invece qualora, contestati atti idonei ad integrare un'astratta previsione legale, il datore di lavoro alleghi,
nel corso del procedimento disciplinare, circostanze confermative o ulteriori prove, in relazione alle quali il lavoratore possa agevolmente controdedurre: cfr. Cass. 16.10.2024 n. 26836, Cass. 25.3.2019 n. 8293,
Cass. 17.7.2018 n. 19023, Cass. 10.3.2010 n. 6091.
Costituisce del resto principio pacifico in giurisprudenza quello secondo cui il datore di lavoro ben può fornire o integrare la prova dell'illecito anche in sede giudiziale;
se così è, a maggior ragione deve ammettersi tale facoltà nell'ambito del procedimento disciplinare.
Sotto un secondo profilo di natura formale, l'istante deduce la genericità
della contestazione disciplinare per omessa indicazione delle singole autovetture per le quali non sarebbe stato compilato nella immediatezza il preavviso di violazione.
L'obiezione è infondata, in quanto il requisito di specificità della contestazione disciplinare è soddisfatto dall'esposizione puntuale delle
5 circostanze essenziali del fatto ascritto al lavoratore, che nella specie è
sicuramente riscontrabile, ma non richiede anche la indicazione di ogni ulteriore dettaglio.
Per insegnamento della giurisprudenza di legittimità, peraltro, il requisito della contestazione disciplinare è finalizzato unicamente a consentire al lavoratore di comprendere l'addebito che gli viene mosso e di potersi difendere in modo completo (Cass. 18.4.2018 n. 9590), ed a tal fine si richiede che la contestazione individui i fatti addebitati con sufficiente precisione, anche se sinteticamente (Cass. 6889/2018, Cass. 29235/2017,
Cass. 2021/2015); ne deriva altresì che spetta al lavoratore che si dolga della genericità della contestazione chiarire in che modo ne sia risultato leso il suo diritto di difesa: cfr. Cass. 16.10.2024 n. 26836, Cass. 14.10.2022
n. 30271, Cass. 18.4.2018 n. 9590.
Ebbene, nel caso in esame l'istante nulla ha precisato al riguardo.
Sotto un primo profilo sostanziale, l'istante deduce la insussistenza dell'addebito per non avere mai ricevuto l'ordine di redigere immediatamente il preavviso di violazione, costituente peraltro un mero
“atto di cortesia”, in quanto non previsto dal codice della strada.
L'obiezione è infondata, in quanto la teste , all'epoca dei Testimone_1
fatti comandante della polizia locale nel comune di , ha riferito di CP_1
avere personalmente richiamato l'istante, nell'ottobre 2020, per il fatto che, come segnalato dagli utenti, la stessa usava fotografare le targhe delle autovetture e andare via, e di avere altresì invitato l'istante, così
6 come gli altri agenti che si comportavano allo stesso modo, ad elevare nella immediatezza il preavviso di violazione e di apporlo sul parabrezza.
Tale deposizione non può ritenersi smentita dalle altre raccolte nella istruttoria processuale, e in particolare da quelle rese dagli agenti e , avendo entrambi riferito di seguire il Testimone_2 Testimone_3
corretto modus operandi, sicché ben si spiega il fatto che essi – come da loro riferito – non abbiano ricevuto analoghi richiami e inviti da parte del comandante.
Né vale a escludere la preesistenza di disposizioni verbali in tal senso l'ordine di servizio del 15.2.2021 in atti, ove “si ribadisce l'obbligo di
apporre copia del preavviso sull'auto per le violazioni in assenza del
conducente”; viceversa, proprio la dicitura “si ribadisce l'obbligo …” rende evidente la volontà del comandante firmatario di formalizzare per iscritto un ordine già in precedenza impartito verbalmente.
La teste ha confermato infatti di avere adottato Testimone_1
quell'ordine di servizio proprio in conseguenza della reiterata violazione,
da parte dell'istante, delle precedenti disposizioni verbali impartitele nell'ottobre 2020.
E' semmai significativa, in senso contrario alla fondatezza della obiezione dell'istante ora in esame, la circostanza che essa sia stata introdotta per la prima volta soltanto nel ricorso giudiziale, laddove nel procedimento disciplinare l'istante non solo non la aveva sollevata, ma aveva svolto difese sostanzialmente incompatibili, adducendo a propria discolpa un'asserita “difficoltà nel reperimento dei bollettari”: si veda, in tal senso,
7 quanto affermato a pagina 5, punto 2) della memoria di difesa presentata all'ufficio procedimenti disciplinari il 24.4.2021.
Sotto un secondo profilo sostanziale, l'istante deduce l'insussistenza dell'addebito per avere ella, nella circostanza per cui è causa, elevato immediatamente il preavviso di accertamento di violazione, apponendolo sul parabrezza delle autovetture.
L'obiezione è infondata, in quanto la teste ha riferito di Testimone_1
essersi recata alle ore 13,00 circa del giorno 12.2.2021 in piazza Nusco, di avere verificato che nessuna delle autovetture ivi parcheggiate aveva esposta sul parabrezza copia del preavviso di violazione, di avere fotografato le autovetture in questione, di avere poi ricevuto dall'istante,
il giorno 15.2.2021, i preavvisi di violazione, e di avere constatato che alcuni di essi riguardavano le stesse autovetture fotografate dalla teste, le quali risultavano sprovviste delle relative copie.
Tale deposizione non solo non è stata smentita da alcun'altra di segno contrario, ma è pienamente compatibile con quella resa dal teste Tes_4
, all'epoca dei fatti assessore del Comune di con delega alla
[...] CP_1
polizia locale, il quale ha riferito di essersi trovato il 12.2.2021, alle ore
12,00 circa, in un bar ubicato in piazza Nusco, di avervi raccolto le lamentele di diversi cittadini perché l'istante aveva fotografato le autovetture in sosta, di avere constatato personalmente che nessuna di esse aveva apposto il preavviso di violazione sul parabrezza e di avere contattato telefonicamente il comandante esponendole Testimone_1
l'accaduto.
8 Né la deposizione resa da quest'ultima può ritenersi contraddetta da quella resa dalla teste , avendo costei riferito un episodio Testimone_5
privo di ogni riferimento temporale, il quale pertanto ben potrebbe essere accaduto in una data diversa da quella in cui si assume commesso l'illecito disciplinare per cui è causa.
Sotto un ultimo – e subordinato – profilo, l'istante deduce la illegittimità
della sanzione per difetto di proporzionalità, essendo l'illecito, ove provato, punibile semmai con il rimprovero verbale.
L'obiezione è infondata.
L'art. 59 co. 3 del ccnl enti locali prevede infatti, nelle ipotesi (configurabili nella specie) di “inosservanza delle disposizioni di servizio”, (lettera a), di
“condotta non conforme a principi di correttezza verso superiori o altri
dipendenti o nei confronti degli utenti o terzi”, (lettera b) e di “negligenza
nell'esecuzione dei compiti assegnati”, (lettera c), che si applica la
“sanzione disciplinare dal minimo del rimprovero verbale o scritto al
massimo della multa di importo pari a quattro ore di retribuzione”,
“graduando l'entità delle sanzioni in relazione ai criteri di cui al co. 1”,
ovvero: “a) intenzionalità del comportamento, grado di negligenza,
imprudenza o imperizia dimostrate, tenuto conto anche della prevedibilità
dell'evento; b) rilevanza degli obblighi violati;
c) responsabilità connesse
alla posizione di lavoro occupata dal dipendente;
d) grado di danno o di
pericolo causato all'amministrazione, agli utenti o a terzi ovvero al
disservizio determinatosi;
e) sussistenza di circostanze aggravanti o
attenuanti, con particolare riguardo al comportamento del lavoratore, ai
9 precedenti disciplinari nell'ambito del biennio previsto dalla legge, al
comportamento verso gli utenti;
f) concorso nella violazione di più
lavoratori in accordo tra loro”.
Ebbene, nel caso in esame la modulazione della entità della sanzione da applicare in concreto è stata correttamente operata dal convenuto sulla base dei detti criteri, risultando espressamente valutate, nella motivazione del provvedimento disciplinare, anche circostanze in favore dell'istante,
con specifico riferimento “alla asserita difficoltà di reperimento dei
bollettari, all'aver svolto da sola molteplici attività nella giornata del
12.2.2021 e all'assenza di precedenti disciplinari a suo carico”; tenuto conto degli altri criteri di valutazione, ivi compresi l'intenzionalità della condotta e la responsabilità connessa alla posizione di lavoro dell'istante,
l'irrogazione del rimprovero scritto, sanzione intermedia tra quelle (pure in astratto applicabili) del rimprovero verbale e della multa, si rivela in definitiva pienamente conforme al principio generale di proporzionalità
della sanzione applicata rispetto alla gravità della condotta contestata.
Conclusivamente, la domanda ora in esame deve essere disattesa.
Le spese di causa seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e si liquidano come da dispositivo.
P.q.m.
dichiara il parziale difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo e rigetta nel resto la domanda;
condanna
10 l'istante a rifondere al resistente le spese di causa, liquidate in euro
2.750,00 per compensi professionali oltre r.s.f. 15%, iva e cap.
Taranto, 18.2.2025.
Il giudice
dott. Lorenzo De Napoli
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