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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XVI, sentenza 16/02/2026, n. 2393 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2393 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2393/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di IZ Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 16, riunita in udienza il 06/02/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
IN VINCENZO, Giudice monocratico in data 06/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 10275/2025 depositato il 06/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
QU IZ S.p.a. - 09982061005
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 2025EQGGCG00002086236 3312025 CONTRIBUTO UNIFICATO CIVILE
2021
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Richiesta annullamento avviso impugnato. Con vittoria di spese.
Resistente/Appellato: Non costituita in giuidizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il 06.06.2025 il sig. Ricorrente_1 (CF_Ricorrente_1) residente in [...], rappresentato e difeso dall' Avv. Difensore_2 (CF_Difensore_2), email: Email_3
, p.e.c.: Email_3 ) congiuntamente e disgiuntamente all' Avv.
Difensore_1 (CF_Difensore_1, p.e.c.: Email_1), ed elettivamente domiciliato presso lo studio legale del primo in Indirizzo_2 giusta procura allegata al presente atto presentava ricorso QU IZ S.p.A. in persona l.r.p.t., ( 09982061005),
Sede legale Viale di Tor Marancia n. 4 - 00147 Roma,
p.e.c.: Email_2 avverso l'invito n. 2025_EQG_GCG_00002086236 – Num.
Registro Recupero Crediti 000331/2025 ricevuto in data 14.03.2025 in oggetto dell'importo complessivo di
Euro 91,50 per un presunto omesso pagamento del Contributo Unificato relativo alla causa R.G. 52819/21 presso il Tribunale Civile di Roma.
Eccepiva parte ricorrente che l'importo richiesto non era dovuto essendo lo stesso già pagato in data
30.08.2021 giusta ricevuta di pagamento allegata. Pertanto l'atto era da ritenere illegittimo e da annullare.
Chiedeva quindi all'Ill.ma Corte di IZ Tributaria adita, contrariis reiectis, previa sospensione dell'esecuzione, stanti i gravi motivi sopra descritti e sussistendone tutti i presupposti di legge:
a) annullare l'atto impugnato INVITO n. 2025_EQG_GCG_00002086236 – Num. Registro Recupero Crediti
000331/2025 in quanto palesemente illegittimo per i motivi sopra descritti;
b) condannare, altresì, la resistente QU IZ Spa al risarcimento in favore del ricorrente del DANNO per responsabilità processuale aggravata / lite temeraria ex art. 15 co. 2bis D.Lgs n. 546/1992 e Art. 96 c.
p.c. sussistendone tutti i presupposti di legge per i motivi sopra descritti.
In data 27.01.2026 presentava ulteriori memorie con le quali riportava che il 27.6.2025 QU IZ
S.p.A, riconosciuta la fondatezza delle ragioni del ricorrente, comunicava “l'avvenuto annullamento dell'impugnata partita di credito n. 000331/2025 del Tribunale di Roma” di cui alla causa in oggetto. Tuttavia, il ricorrente faceva presente che la suddetta comunicazione della resistente QU IZ è stata inviata soltanto il 27.6.2025, successivamente all'iscrizione al ruolo della presente causa avvenuta il 06.06.2025 stante il termine decadenziale ex art. 68 D. Lgs. 175/24 del 8.6.2025 (ricorso notificato il 9.5.2025). Da ultimo evidenziava che la resistente avrebbe potuto rispondere alla p.e.c. inviata il 17.3.2025, con la quale la ricorrente diffidava la resistente a procedere immediatamente allo sgravio.
Per questo oltre a dichiarare la cessata materia del contendere insisteva sulla condanna di parte resistente alla refusione delle spese di lite da distrarsi a favore dei suddetti difensori dichiaratisi antistatari.
QU IZ S.p.a. non si costituiva in giudizio
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di IZ Tributaria di Roma sez. 16, in seduta Monocratica, letti gli atti di giudizio dichiara cessata la materia del contendere a seguito dell'annullamento dell'avviso di pagamento impugnato effettuato da parte di QU IZ s.p.a. successivamente alla presentazione del ricorso di parte ricorrente.
Condanna QU IZ s.p.a. alla refusione delle spese di giudizio
P.Q.M.
La Corte dichiara la cessata materia del contendere. Condanna parte resistente alle spese di lite che liquida in eruo 200,00 oltre accessori come per legge.
Così deciso in Roma li, 06.02.2026
Il Giudice Monocratico
dr. Vincenzo Sarcina
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di IZ Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 16, riunita in udienza il 06/02/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
IN VINCENZO, Giudice monocratico in data 06/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 10275/2025 depositato il 06/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
QU IZ S.p.a. - 09982061005
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 2025EQGGCG00002086236 3312025 CONTRIBUTO UNIFICATO CIVILE
2021
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Richiesta annullamento avviso impugnato. Con vittoria di spese.
Resistente/Appellato: Non costituita in giuidizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il 06.06.2025 il sig. Ricorrente_1 (CF_Ricorrente_1) residente in [...], rappresentato e difeso dall' Avv. Difensore_2 (CF_Difensore_2), email: Email_3
, p.e.c.: Email_3 ) congiuntamente e disgiuntamente all' Avv.
Difensore_1 (CF_Difensore_1, p.e.c.: Email_1), ed elettivamente domiciliato presso lo studio legale del primo in Indirizzo_2 giusta procura allegata al presente atto presentava ricorso QU IZ S.p.A. in persona l.r.p.t., ( 09982061005),
Sede legale Viale di Tor Marancia n. 4 - 00147 Roma,
p.e.c.: Email_2 avverso l'invito n. 2025_EQG_GCG_00002086236 – Num.
Registro Recupero Crediti 000331/2025 ricevuto in data 14.03.2025 in oggetto dell'importo complessivo di
Euro 91,50 per un presunto omesso pagamento del Contributo Unificato relativo alla causa R.G. 52819/21 presso il Tribunale Civile di Roma.
Eccepiva parte ricorrente che l'importo richiesto non era dovuto essendo lo stesso già pagato in data
30.08.2021 giusta ricevuta di pagamento allegata. Pertanto l'atto era da ritenere illegittimo e da annullare.
Chiedeva quindi all'Ill.ma Corte di IZ Tributaria adita, contrariis reiectis, previa sospensione dell'esecuzione, stanti i gravi motivi sopra descritti e sussistendone tutti i presupposti di legge:
a) annullare l'atto impugnato INVITO n. 2025_EQG_GCG_00002086236 – Num. Registro Recupero Crediti
000331/2025 in quanto palesemente illegittimo per i motivi sopra descritti;
b) condannare, altresì, la resistente QU IZ Spa al risarcimento in favore del ricorrente del DANNO per responsabilità processuale aggravata / lite temeraria ex art. 15 co. 2bis D.Lgs n. 546/1992 e Art. 96 c.
p.c. sussistendone tutti i presupposti di legge per i motivi sopra descritti.
In data 27.01.2026 presentava ulteriori memorie con le quali riportava che il 27.6.2025 QU IZ
S.p.A, riconosciuta la fondatezza delle ragioni del ricorrente, comunicava “l'avvenuto annullamento dell'impugnata partita di credito n. 000331/2025 del Tribunale di Roma” di cui alla causa in oggetto. Tuttavia, il ricorrente faceva presente che la suddetta comunicazione della resistente QU IZ è stata inviata soltanto il 27.6.2025, successivamente all'iscrizione al ruolo della presente causa avvenuta il 06.06.2025 stante il termine decadenziale ex art. 68 D. Lgs. 175/24 del 8.6.2025 (ricorso notificato il 9.5.2025). Da ultimo evidenziava che la resistente avrebbe potuto rispondere alla p.e.c. inviata il 17.3.2025, con la quale la ricorrente diffidava la resistente a procedere immediatamente allo sgravio.
Per questo oltre a dichiarare la cessata materia del contendere insisteva sulla condanna di parte resistente alla refusione delle spese di lite da distrarsi a favore dei suddetti difensori dichiaratisi antistatari.
QU IZ S.p.a. non si costituiva in giudizio
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di IZ Tributaria di Roma sez. 16, in seduta Monocratica, letti gli atti di giudizio dichiara cessata la materia del contendere a seguito dell'annullamento dell'avviso di pagamento impugnato effettuato da parte di QU IZ s.p.a. successivamente alla presentazione del ricorso di parte ricorrente.
Condanna QU IZ s.p.a. alla refusione delle spese di giudizio
P.Q.M.
La Corte dichiara la cessata materia del contendere. Condanna parte resistente alle spese di lite che liquida in eruo 200,00 oltre accessori come per legge.
Così deciso in Roma li, 06.02.2026
Il Giudice Monocratico
dr. Vincenzo Sarcina