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Sentenza 8 maggio 2025
Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 08/05/2025, n. 545 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 545 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PERUGIA
VERBALE D'UDIENZA in VIDEOCONFERENZA
MICROSOFT Pt_1
(ex art. 281 sexies c.p.c.)
Oggi 14 maggio 2025 ore 10.00 innanzi al got Vincenzo Massimiliano Di Fiore sono comparsi:
Per l'attrice è presente l'avv.
Per i convenuti nessuno è comparso.
Il difensore dell'attore precisa le conclusioni integralmente riformulando le richieste di cui al libello introduttivo.
Discute la causa e chiede di essere dispensato dal comparire nuovamente da remoto all'esito della camera di consiglio ai fini della riserva per la lettura del dispositivo.
Il got
-tenuto conto della ordinanza comunicata per l'odierno adempimento processuale;
preso atto delle formulate conclusioni, accolte le richieste di cui all'odierno verbale preso atto della discussione della causa-
Dà lettura del dispositivo e della parte motiva della odierna decisione:
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PERUGIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale nella persona del giudice onorario Vincenzo Massimiliano Di Fiore ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 281 SEXIES C.P.C. nella causa civile di I° Grado iscritta al N. 922/2023 R.G.
promossa da
(C.F. , in persona del Ministro pro tempore, con il Parte_2 P.IVA_1 patrocinio dell'AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO elettivamente domiciliato ex lege in Perugia via Degli Offici, 14
ATTORE
contro
(C.F. ) CP_1 C.F._1
CONVENUTO contumace
Oggetto: responsabilità extracontrattuale.
CONCLUSIONI
Il ha precisato le conclusioni come da verbale in premessa. Controparte_2
Il convenuto ha disertato l'intero processo.
2 CONCISA ESPOSIZIONE
DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
(Omissis ex art. 58, co. 2 L. 69/2009 e art. 132 c.p.c. novellato)
Si rinvia agli atti processuali e ai verbali delle udienze in base alla modificazione dell'art. 132 n. 4 c.p.c..
Il presente giudizio ha preso le mosse dall'atto di citazione in rinnovazione notificato ai sensi dell'art. 143, c. 2 c.p.c. in data 30.10.23 con cui il di Controparte_3
datore di lavoro- ha chiesto il risarcimento dei danni per assenza forzata dal servizio del dipendente per complessivi € 41.557,20 (doc. CP_4 Controparte_5
3 citazione) in conseguenza dell'aggressione da parte dell'autore delle lesioni inferte nato in [...] il [...]. CP_1
Il Ministero ha circostanziato il fatto-reato occorso il 19.11.19.
Quel dì l'Ass. e l' -dipendenti CP_4 Controparte_5 Parte_3
del reparto volanti della Questura di Terni- si erano recati in Terni via Del Raggio
Vecchio su richiesta di a seguito di segnalazione al 113. Parte_4
Il richiedente riferiva agli agenti di essere stato aggredito da un ragazzo alto, probabilmente tunisino per motivi a lui non conosciuti e mentre riferiva i fatti indicava l'uomo che si stava allontanando. I predetti agenti chiedevano a quest'ultimo di mostrare i documenti o declinare le sue generalità, ma lo stesso rifiutava iniziando anche a gesticolare e alzando le braccia in modo minaccioso.
Gli agenti decidevano di accompagnarlo negli uffici della Questura per giungere alla sua esatta identificazione anche in ragione del suo perdurante atteggiamento aggressivo (successivamente identificato in nato in [...] il CP_1
19.10.1986).
Giunto nel cortile della e fatto scendere dal mezzo costui si rifiutava però di CP_6
collaborare e di entrare negli uffici e per evitare ciò si aggrappava alle porte di ingresso. Una volta all'interno dell'ufficio volanti si divincolava riuscendo a liberare
3 un braccio ed afferrava per il collo l'Ass. c.c. spingendolo contro gli CP_5
arredi dell'ufficio e facendogli sbattere violentemente la spalla destra contro un armadio. Nasceva una colluttazione al termine della quale l'uomo veniva immobilizzato a terra e per evitare che continuasse con il suo comportamento gli venivano applicate le manette di sicurezza in dotazione (doc. n. 1).
Il predetto straniero ha subito processo per direttissima il successivo 20 Novembre e, previo accertamento dei fatti come sopra descritti, l' è stato riconosciuto Pt_5
colpevole dei reati ascrittigli ed è stato condannato con sentenza definitiva n. 1383/19 del TRIBUNALE PENALE DI TERNI afferente al reato previsto e punito per resistenza a pubblico ufficiale e per lesioni con applicazione della pena detentiva della reclusione per 6 mesi (doc. n. 2).
L'Avvocatura dello Stato si è avvalsa della sentenza penale di condanna ai fini dell'accoglimento della domanda.
Il convenuto ha disertato l'intero processo.
Breve cenno merita il fatto processuale della contumacia del convenuto.
Il contumace gode di una prerogativa che, ad avviso di questo Tribunale, è compiutamente espressa dal principio di “ficta contestatio”.
In base all'art. 115 c.p.c., l'onere di contestazione specifica compete unicamente alla parte che si è costituita in giudizio, giammai al contumace.
Il nostro Legislatore ha, infatti, prescelto il regime della ficta litiscontestatio per il contumace non già la c.d. ficta confessio.
In sostanza, l'art. 115, co. 1 c.p.c. dà luogo ad una finzione giuridica in forza della quale, in caso di contumacia, i fatti affermati dalla controparte debbono ritenersi contestati non già ammessi dal contumace. E' esclusa dall'Ordinamento la ficta confessio del contumace (v. Cass. SS.UU. 761/2002 e Cass. 22461/15). Con sentenza n. 340/07 la Corte Costituzionale ha ribadito che la ficta litiscontestatio del contumace
è un principio della “tradizione del diritto processuale italiano”.
La domanda attorea è fondata e va, pertanto, accolta per quanto di ragione.
Nella prospettiva di una soluzione questo giudice onorario ha ritenuto prioritario inquadrare la domanda attorea nel novero della fattispecie ex art. 2043 c.c. afferente alla tutela aquiliana del diritto di credito vantato dal nei confronti del Parte_2
responsabile del danno.
4 Il Ministero ha chiesto il risarcimento dei danni immediati e diretti con specifico riferimento agli oneri contributivi e retributivi che, in qualità di datore di lavoro, ha versato al dipendente assente a seguito della summenzionata aggressione (Cass.,
S.U., 12 novembre 1988, n. 6132; Cass., Sez. III, 22 settembre 1986, n. 5699).
La documentazione versata in atti dal è stata raffrontata anche con il Parte_2
riscontro fattuale desumibile dalla sentenza penale di condanna (v. doc. 2 citazione).
Tale riscontro dà rilevanza anche alla efficacia probatoria che, ai sensi dell'art. 651
c.p.p., deve essere attribuita alla sentenza penale dibattimentale pronunciata dal
Tribunale di Terni 1893/19 nei confronti dell'imputato odierno CP_1
convenuto, (cfr. doc. 2 citazione) con la quale il prevenuto è stato condannato a sei mesi di reclusione per il reato previsto e punito dagli artt. 337 e 582 c.p. aggravato dalle circostanze di cui all'art. 576 c. 1 c.p..
La concatenazione dei fatti contenuti nella predetta sentenza penale ha reso pienamente fondata la domanda di danno avanzata dal con il predetto libello Parte_2
introduttivo.
L'amministrazione, in conseguenza delle lesioni inferte dal convenuto, ha dovuto subire l'assenza dal lavoro dell'agente -vittima dell'autore del reato- con CP_7 esborso a carico dell'Ente per l'importo preteso a titolo di stipendi e contributi.
Il Ministero ha specificato ed allegato che il fu costretto a recarsi presso CP_5
il locale pronto Soccorso dove dopo le cure veniva dimesso con una prognosi di 15 giorni s.c. che poi veniva prorogata per le difficoltà di recupero della piena funzionalità conseguente all'importante trauma all'arto superiore sinistro: "lesione completa del tratto preinserzinale del tendine del sovraspinoso, distensione dette porse SAD e sottocoracoidea da trauma della spalta sx, trarma contusivo-distorsivo
20 dito mano sx". Il dipendente della Polizia rientrò in servizio soltanto in data
15.09.20 (doc. n. 4).
La documentazione allegata dal all'odierno fascicolo ha consentito a questo Parte_2
giudice onorario di ritenere sussistenti i requisiti costitutivi della domanda formulata in atti del processo in epigrafe: la condotta illecita del convenuto, l'ingiustizia del danno in quanto produttivo dei
5 suddetti pregiudizi a carico del , l'imputabilità del fatto colposo in capo al Parte_2
convenuto, l'inadeguatezza del comportamento e, dunque, l'imprudenza e la negligenza del convenuto e, infine, il nesso di causalità materiale (tra fatto-danno) e di causalità giuridica (tra danno-conseguenza). Gli elementi costitutivi che precedono hanno trovato pieno riscontro negli allegati documentali offerti dalla parte attrice e, in particolare, sulla base dei contenuti esplicativi della sentenza penale di condanna pronunciata nell'anno 2019 dal Tribunale di Terni nei confronti dell'imputato (odierno convenuto).
Sul punto, questo giudice onorario, ha condiviso l'orientamento della giurisprudenza di legittimità alla stregua del quale la sentenza penale dibattimentale spiega effetti probatori anche nell'odierno processo civile ai sensi dell'art. 651 c.p. sia in riferimento alla sussistenza del fatto, alla sua illiceità. alla imputabilità al soggetto evocato in giudizio e al nesso materiale (Cass. civ. 12901/24).
L'incontestato coacervo istruttorio acquisito agli atti del fascicolo in epigrafe ha consentito a questo giudice onorario di ritenere sussistenti i requisiti costitutivi della domanda formulata dal : Parte_2 la condotta illecita del convenuto, l'ingiustizia del danno in quanto produttivo dei suddetti pregiudizi a carico del , l'imputabilità del fatto colposo in capo al Parte_2 convenuto, la inadeguatezza del comportamento e, dunque, l'imprudenza e la negligenza del convenuto e, infine, il nesso di causalità materiale (condotta/danno) e di causalità giuridica (danno/conseguenza).
Un appunto particolare merita, invece, il nesso materiale che in rango civile dà luogo ad un evidente distinguo.
Il nesso materiale non consiste in una vera e propria prova in quanto discende e si ricava direttamente da una mera relazione logica.
Come evidenziato dalla condivisibile giurisprudenza di legittimità, l'esistenza del nesso causale può essere ricavata anche dal fatto noto ex art. 2729 c.c..
Ciò, tuttavia, non implica che la presunzione debba essere ammessa solo se il fatto ignorato sia l'unica conseguenza possibile del fatto noto essendo, infatti, sufficiente un rapporto di probabilità logica tra i due fatti secondo un criterio di normalità alla stregua dell'id quod plerumque accidit cioè sulla base di regole di esperienza (fra multis, Cass. 5 febbraio 2014 n. 2632 e Cass. 10 aprile 2013 n. 22898). Nel caso in
6 scrutinio, i contenuti della sentenza penale di condanna hanno reso evidente la sussistenza del nesso eziologico (v. Cass. 12901/24).
La relazione logica è stata incentrata sul criterio della “preponderanza delle evidenze” in base al concetto del “più probabile che non” sufficiente ai fini della sussistente prova del fatto costitutivo emergente dalla sovrapposizione tra fatto e danno dedotto in citazione per i reati scrutinati nella predetta sentenza penale emessa dal Tribunale di
Terni nell'anno 2019.
In base ai condivisibili orientamenti della Cassazione, la documentazione medica versata in atti è di per sé risultata scevra da vizi logico-formali o da devianti nozioni della scienza medica o da constatazioni illogiche o scientificamente errate (Cass. n.
25236/2009; 3519/2001; 10552/2003; 11054/2003; 17324/2005 e 8654/2008).
Il , pertanto, ha pieno diritto di pretendere il ristoro dei pregiudizi posti in Parte_2 essere dall'autore dell'aggressione nei limiti della domanda di danno così come calcolata in ragione dell'assenza dell'agente di Polizia sulla base, altresì, della condivisibile giurisprudenza di legittimità di seguito riportata:
L'ammontare del risarcimento del danno cui ha diritto, ex art. 2043 c.c., il datore di lavoro deve comprendere «l'ammontare delle retribuzioni corrisposte, per legge o per contratto, nel periodo di assenza del dipendente, con gli interessi e la rivalutazione monetaria dalla data del verificarsi di tale assenza e della correlativa retribuzione a vuoto, atteso che tale erogazione retributiva, a differenza di quella per contributi previdenziali ed assicurativi (privi di funzione corrispettiva della prestazione lavorativa e dovuti per il solo fatto della esistenza del rapporto di lavoro), si traduce, in difetto dell'attività lavorativa dell'infortunato, in una perdita patrimoniale legata da rapporto di causalità con il fatto del terzo» (Cass., Sez. III, 30 ottobre 1984, n. 5562).
Il quantitativo delle somme erogate dal non esprime in modo diretto la Parte_2
perdita economica subita, ma rappresenta unicamente «un indice indiziario per la liquidazione patrimoniale del danno» in ordine alla quale questo giudice onorario ha provveduto ai sensi dell'art. 1226 c.c. (Cass., Sez. III, 22 settembre 1986, n. 5699).
I predetti insegnamenti giurisprudenziali, in uno alle prove documentali, hanno reso evidente l'ingiustizia del danno da cui promana la conseguente fondatezza della domanda di risarcimento avanzata dal anche in ordine al quantum così come Parte_2
7 calcolato dalla parte attrice.
Le suesposte argomentazioni sono state coniugate con le risultanze documentali versate in atti il cui complessivo contenuto ha avvalorato il convincimento di questo giudice onorario circa la fondatezza dell'azione promossa dal . Parte_2
La contumacia ha annullato la statuizione sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale in persona del giudice onorario Vincenzo Massimiliano Di Fiore ogni altra istanza disattesa, rigettata o assorbita, così provvede:
ACCOGLIE la domanda attorea e, per l'effetto,
CONDANNA il convenuto al risarcimento del danno in favore CP_1 del per complessivi € 41.557,20 oltre interessi di pieno Parte_2
diritto e rivalutazione monetaria a decorrere dalla data del fatto illecito fino all'effettivo soddisfo;
NULLA per spese.
SENTENZA OPE LEGIS PROVVISORIAMENTE ESECUTIVA.
Così deciso in Perugia, il dì 8.5.2025
Il giudice onorario
Vincenzo Massimiliano Di Fiore
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