CA
Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 10/11/2025, n. 968 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 968 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
composta dai Magistrati:
Dott.ssa Graziella Parisi Presidente
Dott.ssa Maria Rosaria Carlà Consigliere rel.
Dott.ssa Viviana Urso Consigliere
Ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 8/2023 R.G. promossa
DA
( , rappresentata e difesa, Parte_1 C.F._1
giusta procura in atti, dall'avv. Angelo Nicosia;
Appellante
CONTRO
Controparte_1
( P.IVA_1
Appellato contumace
OGGETTO: Ripetizione di indebito
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti precisate
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 2889/2022, pubblicata il 09.09.2022, il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, rigettava la domanda presentata da Parte_1
di accertamento dell'insussistenza a suo carico di un obbligo restitutorio in
[...]
favore dell della somma di € 3535,48, asseritamente percepita in misura CP_1
1 superiore al dovuto dall'1.7.2009 al 31.12.2011 sulla prestazione cat. VR n.
300351148, e di condanna dell'ente previdenziale alla corresponsione delle somme già trattenute sulle prestazioni pensionistiche in godimento della stessa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria sino al soddisfo. Compensava tra le parti le spese di lite.
In particolare il giudice di prime cure, premesso che la ricorrente era titolare di pensione cat. VR N. 30035148 integrata al trattamento minimo e di pensione di reversibilità cat. SOCOM n. 38035565 (con decorrenza da maggio 2009), rilevava che l con nota del 30.5.2016 comunicava all'interessata che per il periodo CP_1
dall'1.7.2009 al 31.12.2011 era stato versato l'importo di € 3535,48 in più sulla pensione cat. VR n. 30035148, in virtù della corresponsione di maggiorazione sociale o aumento sociale della pensione non spettante a causa del possesso di redditi di importo superiore ai limiti stabiliti dalla legge, e che avrebbe provveduto al recupero con trattenuta di n. 60 rate sulla pensione in godimento a partire dal mese di giugno
2016.
Prospettando un dubbio sull'attualità dell'interesse ad agire della ricorrente in considerazione del tempo trascorso dalla data di comunicazione dell'indebito e dell'integrale recupero dell'indebito da parte dell , osservava che la ricorrente CP_1
non aveva contestato di essere titolare di pensione diretta cat. VR n. 30035148 (dec.
3/2004), integrata al trattamento minimo, nonché di pensione di reversibilità cat.
SOCOM n. 38035565 (dec. maggio 2009), né di godere di redditi da beni immobili tali da farle superare i limiti reddituali previsti dalla legge per continuare a beneficiare della prestazione per gli anni 2009-2011.
Riteneva altresì infondata l'eccezione relativa alla mancata tempestività della contestazione alla luce dell'orientamento della Suprema Corte.
Avverso la sentenza proponeva appello EL , con atto depositato Parte_1
il 03.01.2023.
L , benché ritualmente citato, rimaneva contumace. CP_1
pag. 2/12 La causa veniva decisa all'esito dell'udienza del 9 ottobre 2025, fissata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati per il deposito di note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di gravame l'appellante censura la sentenza impugnata per erronea interpretazione dell'art. 13, comma 2, della L. n. 412/1991, laddove il
Giudice di prime cure ha ritenuto infondata l'eccezione relativa “alla mancata tempestività della contestazione, alla luce della più recente giurisprudenza della
Suprema Corte”.
Sostiene sul punto che l'indebito pensionistico , alla stregua del combinato CP_1
disposto dell'art. 52, comma 2, L. n. 88/89 e dell'art. 13, comma 2, L. n. 412/91, è ripetibile se deriva da errore imputabile all'Ente o se il percettore sia in dolo o abbia omesso la trasmissione di comunicazioni dovute rispetto a dati non noti all . CP_1
Rileva inoltre di avere presentato regolarmente per gli anni 2009, 2010 e 2011 le dichiarazioni reddituali all'Amministrazione finanziaria, complete dei dati relativi ai trattamenti pensionistici percepiti e agli ulteriori redditi da beni immobili, e che pertanto, in virtù del sistema semplificato previsto dagli artt. 35 D.L. 207/2008, 15 co. 1 D.L. 78/2009 e 13 D.L. 78/2010, l'ente previdenziale era perfettamente in grado di conoscere i dati in esse contenuti.
Evidenzia che l non ha offerto prova dell'esistenza di ulteriori beni immobili CP_1
o di redditi di altra natura non regolarmente dichiarati e che i due diversi trattamenti pensionistici in godimento, oltre ad essere regolarmente dichiarati all'Amministrazione finanziaria, erano inseriti nel “Casellario centrale pensionati”.
Ritiene quindi non credibile la difesa dell'Ente nella parte in cui ricollega la legittimità del proprio operato ad una scoperta successiva di redditi dell'interessata presuntivamente non dichiarati, avendo la stessa regolarmente comunicato i propri redditi all'Amministrazione finanziaria per gli anni in questione.
Osserva quindi che l'Ente appellato, considerata la trasmissione delle dichiarazioni reddituali, avrebbe dovuto procedere al recupero delle somme indebitamente erogate entro il 31.12.2011 per la situazione reddituale del 2009, entro il 31.12.2012 per la pag. 3/12 situazione reddituale del 2010, entro il 31.12.2013 per la situazione reddituale del
2011, mentre la notifica dell'indebito è avvenuta in data 14.06.2016, quando il termine di decadenza di cui all'art. 13, comma 2, della L. n. 412/1991 era ormai spirato.
Contesta pertanto che nel suo caso possa configurarsi dolo o violazione degli obblighi di comunicazione di dati non conoscibili dall . CP_1
2. Con il secondo motivo censura la pronuncia impugnata nella parte in cui il primo giudice, ancorché con affermazioni vaghe e non costituenti autonomo capo di sentenza, dubita dell'attualità dell'interesse ad agire in capo alla stessa poiché
l'indebito risale al 2016, mentre l'azione giudiziaria è stata introdotta dopo oltre cinque anni, quando detto indebito era già stato recuperato dall . CP_1
Rileva in proposito che il termine di prescrizione per l'indebito previdenziale o assistenziale è quello decennale, che non è previsto alcun termine decadenziale per la contestazione della richiesta dell di restituzione di indebito e che le trattenute CP_1
per il recupero del presunto indebito sono state operate nei suoi confronti senza alcun pagamento spontaneo, sicché permane in capo alla stessa l'interesse ad agire al fine di ottenere la restituzione di quanto illegittimamente trattenuto.
3. Il primo motivo di appello è fondato.
3.1. L'art. 52 L. 88 del 9.3.1989, in tema di prestazioni indebite, dispone:
“1. Le pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, delle gestioni obbligatorie sostitutive o, comunque, integrative della medesima, della gestione speciale minatori, delle gestioni speciali per i commercianti, gli artigiani, i coltivatori diretti, mezzadri
e coloni nonché la pensione sociale, di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969,
n. 153, possono essere in ogni momento rettificate dagli enti o fondi erogatori, in caso di errore di qualsiasi natura commesso in sede di attribuzione, erogazione o riliquidazione della prestazione.
2. Nel caso in cui, in conseguenza del provvedimento modificato, siano state riscosse rate di pensione risultanti non dovute, non si fa luogo a recupero delle somme pag. 4/12 corrisposte, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. Il mancato recupero delle somme predette può essere addebitato al funzionario responsabile soltanto in caso di dolo o colpa grave”.
Il successivo art. 13 L. 30.12.1991 n. 412, contenente norma di interpretazione autentica dell'art. 52 cit., dispone:
1. Le disposizioni di cui all'articolo 52, comma 2, della L. 9 marzo 1989, n. 88, si interpretano nel senso che la sanatoria ivi prevista opera in relazione alle somme corrisposte in base a formale, definitivo provvedimento del quale sia data espressa comunicazione all'interessato e che risulti viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. L'omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall'ente competente, consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite.
2. L' procede annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei pensionati CP_1
incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro
l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza”.
Come osservato dalla giurisprudenza di legittimità (v. in particolare Cass. Sez. L. n.
10337 del 18.4.2023), l'art. 52 L. 88/1989, ritenuto “disciplina e principio di settore dell'indebito pensionistico”, a seguito dell'abrogazione per incompatibilità del previgente art. 80 R.D. n. 1422 del 1924, “ha eliminato ogni distinguo derivante dall'epoca o dal motivo dell'intervento rettificatorio dell'ente previdenziale e ha fatto del dolo dell'accipiens la categoria cardine, diversificando, in modo accentuato,
l'indebito pensionistico dalla disciplina codicistica, in coerenza con i precetti costituzionali (Corte Cost. n. 383 del 1990).
Tale disposizione, come osservato dalla S.C., “nella sua formulazione iniziale prevedeva, al comma due, l'impossibilità del recupero dei ratei di pensione (e di pensione sociale) erogati per errore - e quindi indebitamente riscossi - (a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei pag. 5/12 lavoratori dipendenti, delle gestioni obbligatorie sostitutive o, comunque, integrative della medesima, della gestione speciale minatori, delle gestioni speciali per i commercianti, gli artigiani, i coltivatori diretti, i mezzadri e coloni), salva
l'imputabilità dell'indebita percezione al dolo dell'interessato”.
La successiva legge n. 412 del 1991, art. 13, subordina l'irripetibilità a quattro condizioni: “a) il pagamento delle somme in base a formale, definitivo provvedimento;
b) la comunicazione del provvedimento all'interessato; c) l'errore, di qualsiasi natura, imputabile all'ente erogatore;
d) la insussistenza del dolo dell'interessato, cui è parificata, quoad effectum, la omessa o incompleta segnalazione di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione che non siano già conosciuti dall'ente competente (v. Cass. n. 17417 del 2016 e, in continuità, fra le tante, Cass. nn. 5984 del 2022, 10627 del 2021, 14517 del 2020)”.
Osserva in proposito la Suprema Corte: “Dalla combinazione delle predette disposizioni deriva la disciplina speciale dell'indebito pensionistico CP_1
imperniata sull'irripetibilità della prestazione pensionistica indebita subordinata alle quattro condizioni dianzi richiamate, la mancanza di una (qualunque) delle quali esclude la irripetibilità dell'indebito e non già la mera riconducibilità della fattispecie alla speciale disciplina di settore per attrarre l'obbligazione restitutoria nella regola civilistica della ripetibilità, di cui all'art. 2033 c.c., come ritenuto da Cass. nn. 5984 del 2022, 10627 del 2021, 14517 del 2020 che richiama Cass. n.
17417 del 2016 cit.” (Cass. Sez. L. sent. n. 10337 del 18.4.2023).
Ai fini della individuazione del dolo dell'assicurato, ad esso sono ascritti “le dichiarazioni non conformi al vero, i fatti e comportamenti dell'interessato positivamente indirizzati ad indurre in errore l'ente erogatore”, quali comportamenti che “ingenerano una rappresentazione alterata della realtà, tale da incidere sulla determinazione volitiva di esso e, quindi, sull'attribuzione della prestazione, e integrano gli elementi costitutivi del dolo causam dans, elemento soggettivo che rileva, nelle varie norme limitative della ripetibilità, ad escluderne l'applicazione e a consentire, per l'effetto, l'incondizionato recupero delle somme indebitamente pag. 6/12 erogate (Cass. n. 22081 del 2021)”. Si è altresì affermato sul punto che “lo stesso
Giudice delle leggi, nel riconoscere la conformità a Costituzione dell'anzidetta interpretazione della disciplina concernente il dolo, costituente ormai diritto vivente, ne ha ricostruito il significato nei termini di un principio di settore che riguarda il tema dell'indebito ed implica, sia pure in termini bisognosi di specificazione in rapporto alle varie ipotesi di prestazioni, che, diversamente dalla regola generale di incondizionata ripetibilità dell'indebito posta dall'art. 2033 c.c., trovi applicazione la diversa regola, propria di tale sottosistema normativo, che esclude la ripetizione in presenza di una situazione di fatto avente come minimo comun denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta (cfr. in tal senso Corte
Cost. nn. 431 del 1993 e 166 del 1996)”. Pertanto, si è precisato che la portata innovativa della L. n. 412 del 1991, art. 13, comma 1, verte sulla imposizione al pensionato di un più ampio “obbligo di collaborazione nella segnalazione di "fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall'ente competente", da ricondurre al generale dovere di correttezza nell'attuazione del rapporto obbligatorio di cui all'art. 1175 c.c. (Cass. nn. 1919 del
2018 e 8731 del 2019)” (Cass. Sez. L. 10337/2023 cit.).
3.2. In merito al termine per il recupero dell'indebito – questione che viene in rilievo nel caso di specie – si è osservato che la norma ha introdotto un termine per il recupero delle somme indebite per ragioni reddituali del pensionato, fissato nell'anno successivo al pagamento (L. n. 412-1991, art. 13, comma 2), il cui rigore è stato attenuato con l'introduzione all'art. 13 - con D.L. n. 5 del 2012, art. 16 comma 8 (c.d. decreto semplificazioni) - del comma 2 bis, norma che prevede la possibilità, con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, della individuazione delle fattispecie e dei termini entro i quali, su proposta del Presidente dell' motivata da obiettive ragioni di CP_1
carattere organizzativo e funzionale anche relative alla tempistica di acquisizione delle necessarie informazioni da parte dell' Amministrazione finanziaria, il termine pag. 7/12 del recupero di cui al comma 2 è prorogato, in ogni caso, non oltre il secondo anno successivo a quello della verifica.
Tale termine, secondo l'orientamento ormai consolidato della Suprema Corte, si interpreta nel senso che l deve procedere alla verifica nell'anno civile in cui ha CP_1
avuto conoscibilità dei redditi maturati dal percettore di una data prestazione e che, entro l'anno civile successivo a quello destinato alla verifica, deve procedere, a pena di decadenza, al recupero dell'eventuale indebito (Cass. Sez. L. sent. n. 3802 dell'8.2.2019; conf. Cass. Sez. L. ord. n. 29689 del 19.11.2024).
3.3. In tema di comunicazioni del titolare di prestazioni collegate al reddito, l'art. 35
D.L. 30.12.2008 n. 207, conv. con modificazioni in L. 27.2.2009 n. 14, al co. 10 bis dispone: “Ai fini della razionalizzazione degli adempimenti di cui all' articolo 13 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, i titolari di prestazioni collegate al reddito, di cui al precedente comma 8, che non comunicano integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli Enti previdenziali che erogano la prestazione. In caso di mancata comunicazione nei tempi e nelle modalità stabilite dagli Enti stessi, si procede alla sospensione delle prestazioni collegate al reddito nel corso dell'anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Qualora entro 60 giorni dalla sospensione non sia pervenuta la suddetta comunicazione, si procede alla revoca in via definitiva delle prestazioni collegate al reddito e al recupero di tutte le somme erogate a tale titolo nel corso dell'anno in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Nel caso in cui la comunicazione dei redditi sia presentata entro il suddetto termine di 60 giorni, gli Enti procedono al ripristino della prestazione sospesa dal mese successivo alla comunicazione, previo accertamento del relativo diritto anche per l'anno in corso”.
Inoltre, l'art. 15 D.L. 1° luglio 2009 n. 78, convertito, con modificazioni, in legge 3 agosto 2009, n. 102, rubricato “potenziamento della riscossione”, recita: “
1. A decorrere dal 1° gennaio 2010, al fine di semplificare le attività di verifica sulle pag. 8/12 situazioni reddituali di cui all'articolo 13 della legge 30 dicembre 1991, n. 412,
l'Amministrazione finanziaria e ogni altra Amministrazione pubblica, che detengono informazioni utili a determinare l'importo delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito dei beneficiari, sono tenute a fornire all' e agli CP_1
altri enti di previdenza e assistenza obbligatoria, in via telematica e in forma disaggregata per singola tipologia di redditi, nonché nel rispetto della normativa in materia di dati personali, le predette informazioni presenti in tutte le banche dati a loro disposizione, relative a titolari, e rispettivi coniugi e familiari, di prestazioni pensionistiche o assistenziali residenti in Italia....”.
Orbene, nel caso dell'appellante, alla luce del sistema semplificato di comunicazione dei dati reddituali previsto dalle disposizioni suindicate, la comunicazione dei dati reddituali deve intendersi avvenuta con la trasmissione telematica del modello Unico persone fisiche 2010, 2011 e 2012, effettuata rispettivamente per i periodi d'imposta
2009, 2010 e 2011 in data 29.9.2010, 25.9.2011 e 19.9.2012.
Né l , costituitosi in primo grado, ha offerto elementi in ordine ad una presunta CP_1
conoscibilità dei dati reddituali in epoca diversa da quella suindicata o alla rilevanza, ai fini dell'indebito, di redditi non riportati nelle dichiarazioni reddituali trasmesse dall'interessata all'Amministrazione finanziaria, essendosi limitato ad affermare che l'indebito è insorto a seguito della ricostituzione d'ufficio della pensione diretta cat.
VR n. 30035148, con la quale è stata revocata la maggiorazione sociale prevista dall'art. 38 L. 448/2001, che in sede di ricostituzione è stata inserita la condizione di bititolarità della pensione suindicata con la pensione di reversibilità cat. SOCOM n.
38035565, non integrata al t.m., di cui la è titolare dal maggio 2009, che Parte_1
nel biennio 2010-2011 la stessa ha percepito anche redditi di terreni e fabbricati, e, per concludere, che “tale indebito n. 12769321 è stato notificato in data 14.6.2016 entro l'anno solare successivo al momento della sua scoperta, a controparte ed è stato interamente recuperato sulla pensione di cat. VR in 60 rate mensili”, senza ulteriori precisazioni sul punto.
pag. 9/12 Poiché il provvedimento dell di riliquidazione del trattamento pensionistico CP_1
Cat. VR n. 30035148, goduta dall'appellante, fa riferimento al ricalcolo della suddetta pensione per rideterminazione dell'integrazione al trattamento minimo, revoca della maggiorazione sociale e revoca della maggiorazione prevista dall'art. 38
L. 448/2001, finanziaria 2002 (c.d. aumento al milione), nonché alla previsione del pagamento unificato della pensione , categoria SOCOM n. 38035565, e poiché, CP_1
con successiva comunicazione del 30.5.2016, l'ente previdenziale ha reso noto all'interessata che per il periodo da 1/7/2009 al 31/12/2011 sono stati pagati 3535,48 euro in più sulla pensione cat. VR n. 30035148 per la corresponsione della maggiorazione sociale o dell'aumento sociale della pensione “non spettante a causa del possesso di redditi di importo superiore ai limiti stabiliti dalla legge”, la trasmissione da parte della alle date suindicate - successive all'entrata in Parte_1
vigore dell'art. 15 D.L. 78/2009 cit. - delle dichiarazioni reddituali all'Amministrazione finanziaria soddisfa la condizione di conoscibilità da parte dell'ente previdenziale dei dati reddituali relativi agli anni interessati dal pagamento di somme non dovute a titolo pensionistico, per un importo totale di € 3535,48.
Inoltre, in ordine all'erogazione delle pensioni cat. VR e SOCOM, entrambe a carico dell , la disponibilità dei dati dei suddetti trattamenti pensionistici in capo CP_1
all'ente previdenziale è assicurata dalla istituzione presso l' Controparte_1
con D.P.R. 31 dicembre 1971 n. 1388 del casellario centrale per la
[...]
raccolta, la conservazione e la gestione dei dati e degli elementi relativi ai titolari di trattamenti pensionistici a carico: a) dell'assicurazione generale obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti;
b) di regimi obbligatori di previdenza sostitutivi di detta assicurazione o che ne abbiano comunque comportato la esclusione o l'esonero; c) di regimi obbligatori per l'erogazione di pensioni a favore dei liberi professionisti;
d) di qualunque altro regime previdenziale pensionistico a carattere obbligatorio;
e) di qualunque altra forma di previdenza integrativa e complementare.
pag. 10/12 3.4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il recupero delle somme indebitamente erogate all'appellante è stato avviato dall solo nel 2016 e, CP_1
dunque, ben oltre il termine decadenziale previsto per il recupero dell'indebito a decorrere dalla conoscibilità dei dati reddituali assicurata dalla trasmissione all'Amministrazione finanziaria del modello Unico per le annualità 2009, 2010 e
2011; né si ravvisano i presupposti del dolo dell'interessato.
4. Del pari è fondato il secondo motivo di gravame, dovendosi sul punto osservare che l'integrale recupero delle somme indebitamente versate, trattenute dall CP_1
sulla pensione in godimento (come pure allegato dall'ente previdenziale), come anche il tempo trascorso per l'esercizio dell'azione giudiziale non rilevano ai fini dell'interesse dell'appellante alla domanda volta ad ottenere l'affermazione della irripetibilità dell'indebito e, a maggior ragione, la condanna dell alla CP_1
restituzione delle somme trattenute per il recupero dell'indebito pensionistico.
5. Per le ragioni che precedono, l'appello proposto da merita Parte_1
accoglimento. Per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, va dichiarata l'irripetibilità della somma di € 3535,48 erogata dall sulla prestazione cat. VR CP_1
n. 30035148. L va quindi condannato alla restituzione delle somme trattenute a CP_1
tale titolo sulla prestazioni in godimento dell'appellante, oltre interessi al tasso legale fino al soddisfo.
Ex art. 91 c.p.c., l'ente appellato va condannato al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio, liquidate come in dispositivo alla stregua dei parametri di cui al
D.M. 13/8/2022 n. 147 ed in base al valore della causa, con pagamento da effettuarsi a favore dell'Erario ai sensi dell'art. 133 D.P.R. 115/2002, in ragione dell'ammissione dell'appellante al patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente decidendo, accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, dichiara l'irripetibilità della somma di € 3535,48 erogata dall sulla prestazione cat. VR n. 30035148; condanna l alla restituzione CP_1 CP_1
pag. 11/12 all'appellante delle somme trattenute a tale titolo sulla prestazioni in godimento della stessa, oltre interessi al tasso legale fino al soddisfo.
Condanna infine l al pagamento delle spese di lite di entrambi i gradi di CP_1
giudizio, liquidate in complessivi € 1800,00 per il giudizio di primo grado ed €
1900,00 per il giudizio di appello, con pagamento a favore dell'Erario ai sensi dell'art. 133 D.P.R. 115/2002.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza del 9 ottobre 2025.
Il consigliere est. Il Presidente
Dott.ssa Maria Rosaria Carlà Dott.ssa Graziella Parisi
pag. 12/12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
composta dai Magistrati:
Dott.ssa Graziella Parisi Presidente
Dott.ssa Maria Rosaria Carlà Consigliere rel.
Dott.ssa Viviana Urso Consigliere
Ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 8/2023 R.G. promossa
DA
( , rappresentata e difesa, Parte_1 C.F._1
giusta procura in atti, dall'avv. Angelo Nicosia;
Appellante
CONTRO
Controparte_1
( P.IVA_1
Appellato contumace
OGGETTO: Ripetizione di indebito
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti precisate
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 2889/2022, pubblicata il 09.09.2022, il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, rigettava la domanda presentata da Parte_1
di accertamento dell'insussistenza a suo carico di un obbligo restitutorio in
[...]
favore dell della somma di € 3535,48, asseritamente percepita in misura CP_1
1 superiore al dovuto dall'1.7.2009 al 31.12.2011 sulla prestazione cat. VR n.
300351148, e di condanna dell'ente previdenziale alla corresponsione delle somme già trattenute sulle prestazioni pensionistiche in godimento della stessa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria sino al soddisfo. Compensava tra le parti le spese di lite.
In particolare il giudice di prime cure, premesso che la ricorrente era titolare di pensione cat. VR N. 30035148 integrata al trattamento minimo e di pensione di reversibilità cat. SOCOM n. 38035565 (con decorrenza da maggio 2009), rilevava che l con nota del 30.5.2016 comunicava all'interessata che per il periodo CP_1
dall'1.7.2009 al 31.12.2011 era stato versato l'importo di € 3535,48 in più sulla pensione cat. VR n. 30035148, in virtù della corresponsione di maggiorazione sociale o aumento sociale della pensione non spettante a causa del possesso di redditi di importo superiore ai limiti stabiliti dalla legge, e che avrebbe provveduto al recupero con trattenuta di n. 60 rate sulla pensione in godimento a partire dal mese di giugno
2016.
Prospettando un dubbio sull'attualità dell'interesse ad agire della ricorrente in considerazione del tempo trascorso dalla data di comunicazione dell'indebito e dell'integrale recupero dell'indebito da parte dell , osservava che la ricorrente CP_1
non aveva contestato di essere titolare di pensione diretta cat. VR n. 30035148 (dec.
3/2004), integrata al trattamento minimo, nonché di pensione di reversibilità cat.
SOCOM n. 38035565 (dec. maggio 2009), né di godere di redditi da beni immobili tali da farle superare i limiti reddituali previsti dalla legge per continuare a beneficiare della prestazione per gli anni 2009-2011.
Riteneva altresì infondata l'eccezione relativa alla mancata tempestività della contestazione alla luce dell'orientamento della Suprema Corte.
Avverso la sentenza proponeva appello EL , con atto depositato Parte_1
il 03.01.2023.
L , benché ritualmente citato, rimaneva contumace. CP_1
pag. 2/12 La causa veniva decisa all'esito dell'udienza del 9 ottobre 2025, fissata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati per il deposito di note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di gravame l'appellante censura la sentenza impugnata per erronea interpretazione dell'art. 13, comma 2, della L. n. 412/1991, laddove il
Giudice di prime cure ha ritenuto infondata l'eccezione relativa “alla mancata tempestività della contestazione, alla luce della più recente giurisprudenza della
Suprema Corte”.
Sostiene sul punto che l'indebito pensionistico , alla stregua del combinato CP_1
disposto dell'art. 52, comma 2, L. n. 88/89 e dell'art. 13, comma 2, L. n. 412/91, è ripetibile se deriva da errore imputabile all'Ente o se il percettore sia in dolo o abbia omesso la trasmissione di comunicazioni dovute rispetto a dati non noti all . CP_1
Rileva inoltre di avere presentato regolarmente per gli anni 2009, 2010 e 2011 le dichiarazioni reddituali all'Amministrazione finanziaria, complete dei dati relativi ai trattamenti pensionistici percepiti e agli ulteriori redditi da beni immobili, e che pertanto, in virtù del sistema semplificato previsto dagli artt. 35 D.L. 207/2008, 15 co. 1 D.L. 78/2009 e 13 D.L. 78/2010, l'ente previdenziale era perfettamente in grado di conoscere i dati in esse contenuti.
Evidenzia che l non ha offerto prova dell'esistenza di ulteriori beni immobili CP_1
o di redditi di altra natura non regolarmente dichiarati e che i due diversi trattamenti pensionistici in godimento, oltre ad essere regolarmente dichiarati all'Amministrazione finanziaria, erano inseriti nel “Casellario centrale pensionati”.
Ritiene quindi non credibile la difesa dell'Ente nella parte in cui ricollega la legittimità del proprio operato ad una scoperta successiva di redditi dell'interessata presuntivamente non dichiarati, avendo la stessa regolarmente comunicato i propri redditi all'Amministrazione finanziaria per gli anni in questione.
Osserva quindi che l'Ente appellato, considerata la trasmissione delle dichiarazioni reddituali, avrebbe dovuto procedere al recupero delle somme indebitamente erogate entro il 31.12.2011 per la situazione reddituale del 2009, entro il 31.12.2012 per la pag. 3/12 situazione reddituale del 2010, entro il 31.12.2013 per la situazione reddituale del
2011, mentre la notifica dell'indebito è avvenuta in data 14.06.2016, quando il termine di decadenza di cui all'art. 13, comma 2, della L. n. 412/1991 era ormai spirato.
Contesta pertanto che nel suo caso possa configurarsi dolo o violazione degli obblighi di comunicazione di dati non conoscibili dall . CP_1
2. Con il secondo motivo censura la pronuncia impugnata nella parte in cui il primo giudice, ancorché con affermazioni vaghe e non costituenti autonomo capo di sentenza, dubita dell'attualità dell'interesse ad agire in capo alla stessa poiché
l'indebito risale al 2016, mentre l'azione giudiziaria è stata introdotta dopo oltre cinque anni, quando detto indebito era già stato recuperato dall . CP_1
Rileva in proposito che il termine di prescrizione per l'indebito previdenziale o assistenziale è quello decennale, che non è previsto alcun termine decadenziale per la contestazione della richiesta dell di restituzione di indebito e che le trattenute CP_1
per il recupero del presunto indebito sono state operate nei suoi confronti senza alcun pagamento spontaneo, sicché permane in capo alla stessa l'interesse ad agire al fine di ottenere la restituzione di quanto illegittimamente trattenuto.
3. Il primo motivo di appello è fondato.
3.1. L'art. 52 L. 88 del 9.3.1989, in tema di prestazioni indebite, dispone:
“1. Le pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, delle gestioni obbligatorie sostitutive o, comunque, integrative della medesima, della gestione speciale minatori, delle gestioni speciali per i commercianti, gli artigiani, i coltivatori diretti, mezzadri
e coloni nonché la pensione sociale, di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969,
n. 153, possono essere in ogni momento rettificate dagli enti o fondi erogatori, in caso di errore di qualsiasi natura commesso in sede di attribuzione, erogazione o riliquidazione della prestazione.
2. Nel caso in cui, in conseguenza del provvedimento modificato, siano state riscosse rate di pensione risultanti non dovute, non si fa luogo a recupero delle somme pag. 4/12 corrisposte, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. Il mancato recupero delle somme predette può essere addebitato al funzionario responsabile soltanto in caso di dolo o colpa grave”.
Il successivo art. 13 L. 30.12.1991 n. 412, contenente norma di interpretazione autentica dell'art. 52 cit., dispone:
1. Le disposizioni di cui all'articolo 52, comma 2, della L. 9 marzo 1989, n. 88, si interpretano nel senso che la sanatoria ivi prevista opera in relazione alle somme corrisposte in base a formale, definitivo provvedimento del quale sia data espressa comunicazione all'interessato e che risulti viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. L'omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall'ente competente, consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite.
2. L' procede annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei pensionati CP_1
incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro
l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza”.
Come osservato dalla giurisprudenza di legittimità (v. in particolare Cass. Sez. L. n.
10337 del 18.4.2023), l'art. 52 L. 88/1989, ritenuto “disciplina e principio di settore dell'indebito pensionistico”, a seguito dell'abrogazione per incompatibilità del previgente art. 80 R.D. n. 1422 del 1924, “ha eliminato ogni distinguo derivante dall'epoca o dal motivo dell'intervento rettificatorio dell'ente previdenziale e ha fatto del dolo dell'accipiens la categoria cardine, diversificando, in modo accentuato,
l'indebito pensionistico dalla disciplina codicistica, in coerenza con i precetti costituzionali (Corte Cost. n. 383 del 1990).
Tale disposizione, come osservato dalla S.C., “nella sua formulazione iniziale prevedeva, al comma due, l'impossibilità del recupero dei ratei di pensione (e di pensione sociale) erogati per errore - e quindi indebitamente riscossi - (a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei pag. 5/12 lavoratori dipendenti, delle gestioni obbligatorie sostitutive o, comunque, integrative della medesima, della gestione speciale minatori, delle gestioni speciali per i commercianti, gli artigiani, i coltivatori diretti, i mezzadri e coloni), salva
l'imputabilità dell'indebita percezione al dolo dell'interessato”.
La successiva legge n. 412 del 1991, art. 13, subordina l'irripetibilità a quattro condizioni: “a) il pagamento delle somme in base a formale, definitivo provvedimento;
b) la comunicazione del provvedimento all'interessato; c) l'errore, di qualsiasi natura, imputabile all'ente erogatore;
d) la insussistenza del dolo dell'interessato, cui è parificata, quoad effectum, la omessa o incompleta segnalazione di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione che non siano già conosciuti dall'ente competente (v. Cass. n. 17417 del 2016 e, in continuità, fra le tante, Cass. nn. 5984 del 2022, 10627 del 2021, 14517 del 2020)”.
Osserva in proposito la Suprema Corte: “Dalla combinazione delle predette disposizioni deriva la disciplina speciale dell'indebito pensionistico CP_1
imperniata sull'irripetibilità della prestazione pensionistica indebita subordinata alle quattro condizioni dianzi richiamate, la mancanza di una (qualunque) delle quali esclude la irripetibilità dell'indebito e non già la mera riconducibilità della fattispecie alla speciale disciplina di settore per attrarre l'obbligazione restitutoria nella regola civilistica della ripetibilità, di cui all'art. 2033 c.c., come ritenuto da Cass. nn. 5984 del 2022, 10627 del 2021, 14517 del 2020 che richiama Cass. n.
17417 del 2016 cit.” (Cass. Sez. L. sent. n. 10337 del 18.4.2023).
Ai fini della individuazione del dolo dell'assicurato, ad esso sono ascritti “le dichiarazioni non conformi al vero, i fatti e comportamenti dell'interessato positivamente indirizzati ad indurre in errore l'ente erogatore”, quali comportamenti che “ingenerano una rappresentazione alterata della realtà, tale da incidere sulla determinazione volitiva di esso e, quindi, sull'attribuzione della prestazione, e integrano gli elementi costitutivi del dolo causam dans, elemento soggettivo che rileva, nelle varie norme limitative della ripetibilità, ad escluderne l'applicazione e a consentire, per l'effetto, l'incondizionato recupero delle somme indebitamente pag. 6/12 erogate (Cass. n. 22081 del 2021)”. Si è altresì affermato sul punto che “lo stesso
Giudice delle leggi, nel riconoscere la conformità a Costituzione dell'anzidetta interpretazione della disciplina concernente il dolo, costituente ormai diritto vivente, ne ha ricostruito il significato nei termini di un principio di settore che riguarda il tema dell'indebito ed implica, sia pure in termini bisognosi di specificazione in rapporto alle varie ipotesi di prestazioni, che, diversamente dalla regola generale di incondizionata ripetibilità dell'indebito posta dall'art. 2033 c.c., trovi applicazione la diversa regola, propria di tale sottosistema normativo, che esclude la ripetizione in presenza di una situazione di fatto avente come minimo comun denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta (cfr. in tal senso Corte
Cost. nn. 431 del 1993 e 166 del 1996)”. Pertanto, si è precisato che la portata innovativa della L. n. 412 del 1991, art. 13, comma 1, verte sulla imposizione al pensionato di un più ampio “obbligo di collaborazione nella segnalazione di "fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall'ente competente", da ricondurre al generale dovere di correttezza nell'attuazione del rapporto obbligatorio di cui all'art. 1175 c.c. (Cass. nn. 1919 del
2018 e 8731 del 2019)” (Cass. Sez. L. 10337/2023 cit.).
3.2. In merito al termine per il recupero dell'indebito – questione che viene in rilievo nel caso di specie – si è osservato che la norma ha introdotto un termine per il recupero delle somme indebite per ragioni reddituali del pensionato, fissato nell'anno successivo al pagamento (L. n. 412-1991, art. 13, comma 2), il cui rigore è stato attenuato con l'introduzione all'art. 13 - con D.L. n. 5 del 2012, art. 16 comma 8 (c.d. decreto semplificazioni) - del comma 2 bis, norma che prevede la possibilità, con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, della individuazione delle fattispecie e dei termini entro i quali, su proposta del Presidente dell' motivata da obiettive ragioni di CP_1
carattere organizzativo e funzionale anche relative alla tempistica di acquisizione delle necessarie informazioni da parte dell' Amministrazione finanziaria, il termine pag. 7/12 del recupero di cui al comma 2 è prorogato, in ogni caso, non oltre il secondo anno successivo a quello della verifica.
Tale termine, secondo l'orientamento ormai consolidato della Suprema Corte, si interpreta nel senso che l deve procedere alla verifica nell'anno civile in cui ha CP_1
avuto conoscibilità dei redditi maturati dal percettore di una data prestazione e che, entro l'anno civile successivo a quello destinato alla verifica, deve procedere, a pena di decadenza, al recupero dell'eventuale indebito (Cass. Sez. L. sent. n. 3802 dell'8.2.2019; conf. Cass. Sez. L. ord. n. 29689 del 19.11.2024).
3.3. In tema di comunicazioni del titolare di prestazioni collegate al reddito, l'art. 35
D.L. 30.12.2008 n. 207, conv. con modificazioni in L. 27.2.2009 n. 14, al co. 10 bis dispone: “Ai fini della razionalizzazione degli adempimenti di cui all' articolo 13 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, i titolari di prestazioni collegate al reddito, di cui al precedente comma 8, che non comunicano integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli Enti previdenziali che erogano la prestazione. In caso di mancata comunicazione nei tempi e nelle modalità stabilite dagli Enti stessi, si procede alla sospensione delle prestazioni collegate al reddito nel corso dell'anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Qualora entro 60 giorni dalla sospensione non sia pervenuta la suddetta comunicazione, si procede alla revoca in via definitiva delle prestazioni collegate al reddito e al recupero di tutte le somme erogate a tale titolo nel corso dell'anno in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Nel caso in cui la comunicazione dei redditi sia presentata entro il suddetto termine di 60 giorni, gli Enti procedono al ripristino della prestazione sospesa dal mese successivo alla comunicazione, previo accertamento del relativo diritto anche per l'anno in corso”.
Inoltre, l'art. 15 D.L. 1° luglio 2009 n. 78, convertito, con modificazioni, in legge 3 agosto 2009, n. 102, rubricato “potenziamento della riscossione”, recita: “
1. A decorrere dal 1° gennaio 2010, al fine di semplificare le attività di verifica sulle pag. 8/12 situazioni reddituali di cui all'articolo 13 della legge 30 dicembre 1991, n. 412,
l'Amministrazione finanziaria e ogni altra Amministrazione pubblica, che detengono informazioni utili a determinare l'importo delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito dei beneficiari, sono tenute a fornire all' e agli CP_1
altri enti di previdenza e assistenza obbligatoria, in via telematica e in forma disaggregata per singola tipologia di redditi, nonché nel rispetto della normativa in materia di dati personali, le predette informazioni presenti in tutte le banche dati a loro disposizione, relative a titolari, e rispettivi coniugi e familiari, di prestazioni pensionistiche o assistenziali residenti in Italia....”.
Orbene, nel caso dell'appellante, alla luce del sistema semplificato di comunicazione dei dati reddituali previsto dalle disposizioni suindicate, la comunicazione dei dati reddituali deve intendersi avvenuta con la trasmissione telematica del modello Unico persone fisiche 2010, 2011 e 2012, effettuata rispettivamente per i periodi d'imposta
2009, 2010 e 2011 in data 29.9.2010, 25.9.2011 e 19.9.2012.
Né l , costituitosi in primo grado, ha offerto elementi in ordine ad una presunta CP_1
conoscibilità dei dati reddituali in epoca diversa da quella suindicata o alla rilevanza, ai fini dell'indebito, di redditi non riportati nelle dichiarazioni reddituali trasmesse dall'interessata all'Amministrazione finanziaria, essendosi limitato ad affermare che l'indebito è insorto a seguito della ricostituzione d'ufficio della pensione diretta cat.
VR n. 30035148, con la quale è stata revocata la maggiorazione sociale prevista dall'art. 38 L. 448/2001, che in sede di ricostituzione è stata inserita la condizione di bititolarità della pensione suindicata con la pensione di reversibilità cat. SOCOM n.
38035565, non integrata al t.m., di cui la è titolare dal maggio 2009, che Parte_1
nel biennio 2010-2011 la stessa ha percepito anche redditi di terreni e fabbricati, e, per concludere, che “tale indebito n. 12769321 è stato notificato in data 14.6.2016 entro l'anno solare successivo al momento della sua scoperta, a controparte ed è stato interamente recuperato sulla pensione di cat. VR in 60 rate mensili”, senza ulteriori precisazioni sul punto.
pag. 9/12 Poiché il provvedimento dell di riliquidazione del trattamento pensionistico CP_1
Cat. VR n. 30035148, goduta dall'appellante, fa riferimento al ricalcolo della suddetta pensione per rideterminazione dell'integrazione al trattamento minimo, revoca della maggiorazione sociale e revoca della maggiorazione prevista dall'art. 38
L. 448/2001, finanziaria 2002 (c.d. aumento al milione), nonché alla previsione del pagamento unificato della pensione , categoria SOCOM n. 38035565, e poiché, CP_1
con successiva comunicazione del 30.5.2016, l'ente previdenziale ha reso noto all'interessata che per il periodo da 1/7/2009 al 31/12/2011 sono stati pagati 3535,48 euro in più sulla pensione cat. VR n. 30035148 per la corresponsione della maggiorazione sociale o dell'aumento sociale della pensione “non spettante a causa del possesso di redditi di importo superiore ai limiti stabiliti dalla legge”, la trasmissione da parte della alle date suindicate - successive all'entrata in Parte_1
vigore dell'art. 15 D.L. 78/2009 cit. - delle dichiarazioni reddituali all'Amministrazione finanziaria soddisfa la condizione di conoscibilità da parte dell'ente previdenziale dei dati reddituali relativi agli anni interessati dal pagamento di somme non dovute a titolo pensionistico, per un importo totale di € 3535,48.
Inoltre, in ordine all'erogazione delle pensioni cat. VR e SOCOM, entrambe a carico dell , la disponibilità dei dati dei suddetti trattamenti pensionistici in capo CP_1
all'ente previdenziale è assicurata dalla istituzione presso l' Controparte_1
con D.P.R. 31 dicembre 1971 n. 1388 del casellario centrale per la
[...]
raccolta, la conservazione e la gestione dei dati e degli elementi relativi ai titolari di trattamenti pensionistici a carico: a) dell'assicurazione generale obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti;
b) di regimi obbligatori di previdenza sostitutivi di detta assicurazione o che ne abbiano comunque comportato la esclusione o l'esonero; c) di regimi obbligatori per l'erogazione di pensioni a favore dei liberi professionisti;
d) di qualunque altro regime previdenziale pensionistico a carattere obbligatorio;
e) di qualunque altra forma di previdenza integrativa e complementare.
pag. 10/12 3.4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il recupero delle somme indebitamente erogate all'appellante è stato avviato dall solo nel 2016 e, CP_1
dunque, ben oltre il termine decadenziale previsto per il recupero dell'indebito a decorrere dalla conoscibilità dei dati reddituali assicurata dalla trasmissione all'Amministrazione finanziaria del modello Unico per le annualità 2009, 2010 e
2011; né si ravvisano i presupposti del dolo dell'interessato.
4. Del pari è fondato il secondo motivo di gravame, dovendosi sul punto osservare che l'integrale recupero delle somme indebitamente versate, trattenute dall CP_1
sulla pensione in godimento (come pure allegato dall'ente previdenziale), come anche il tempo trascorso per l'esercizio dell'azione giudiziale non rilevano ai fini dell'interesse dell'appellante alla domanda volta ad ottenere l'affermazione della irripetibilità dell'indebito e, a maggior ragione, la condanna dell alla CP_1
restituzione delle somme trattenute per il recupero dell'indebito pensionistico.
5. Per le ragioni che precedono, l'appello proposto da merita Parte_1
accoglimento. Per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, va dichiarata l'irripetibilità della somma di € 3535,48 erogata dall sulla prestazione cat. VR CP_1
n. 30035148. L va quindi condannato alla restituzione delle somme trattenute a CP_1
tale titolo sulla prestazioni in godimento dell'appellante, oltre interessi al tasso legale fino al soddisfo.
Ex art. 91 c.p.c., l'ente appellato va condannato al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio, liquidate come in dispositivo alla stregua dei parametri di cui al
D.M. 13/8/2022 n. 147 ed in base al valore della causa, con pagamento da effettuarsi a favore dell'Erario ai sensi dell'art. 133 D.P.R. 115/2002, in ragione dell'ammissione dell'appellante al patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente decidendo, accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, dichiara l'irripetibilità della somma di € 3535,48 erogata dall sulla prestazione cat. VR n. 30035148; condanna l alla restituzione CP_1 CP_1
pag. 11/12 all'appellante delle somme trattenute a tale titolo sulla prestazioni in godimento della stessa, oltre interessi al tasso legale fino al soddisfo.
Condanna infine l al pagamento delle spese di lite di entrambi i gradi di CP_1
giudizio, liquidate in complessivi € 1800,00 per il giudizio di primo grado ed €
1900,00 per il giudizio di appello, con pagamento a favore dell'Erario ai sensi dell'art. 133 D.P.R. 115/2002.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza del 9 ottobre 2025.
Il consigliere est. Il Presidente
Dott.ssa Maria Rosaria Carlà Dott.ssa Graziella Parisi
pag. 12/12