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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 01/12/2025, n. 3315 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 3315 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Bologna
- prima sezione civile - composto dai magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente rel., dott.ssa Francesca Neri Giudice, dott.ssa Alessia Zucconi Giudice onorario, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 14782 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2023, promossa da
nata a [...] Parte_1
(Argentina) il 3 ottobre 1972 (c.f. , C.F._1
rappresentata e difesa dall'avv. Silvia Gavioli del Foro di Bologna ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore
- ricorrente contro
nato in [...] il [...] (c.f. Controparte_1
), rappresentato e difeso dall'avv. C.F._2
BE PE del Foro di Bologna ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore - resistente
1 con l'intervento del
Pubblico Ministero - intervenuto avente ad oggetto: “scioglimento del matrimonio”.
Conclusioni della ricorrente: chiede “che l'Ill.mo Tribunale adito voglia, respinte le domande avversarie previe le declaratorie del rito e del caso In via principale a) Confermare l'affidamento condiviso della figlia minore di anni 17, ad entrambi i Persona_1
genitori, con collocazione principale presso l'abitazione della madre. Le decisioni di maggiore interesse per la figlia saranno assunte di comune accordo, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della medesima;
ciascun genitore prenderà le decisioni di ordinaria amministrazione quando ha la figlia presso di sé. b) Prevedere che, salvo diversi accordi fra le parti, nell'arco di un mese, il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia per dodici (12) giorni consecutivi;
starà poi con la madre per altri diciotto (18) Per_1
giorni consecutivi. c) Accertare e dichiarare che il figlio maggiorenne di anni 22, non è economicamente Persona_2
autosufficiente. d) Accertare e dichiarare che la casa coniugale in
Bologna, Via del Borgo di San Pietro 28-32, è assegnata alla sig.ra in forza del disposto di cui all'art 337 sexies c.c, Parte_1
sussistendone i presupposti di legge nell'interesse della prole. e)
Accertare e dichiarare e così confermare che il SI. CP_1
è tenuto a versare entro il giorno 5 di ogni mese per
[...]
2 mantenimento ordinario di ciascun figlio e Per_2 Per_1
la somma di € 1.057,00 cadauno, somma rivalutata al
[...]
31.12.24, suscettibile di rivalutazione annuale ISTAT, oltre alle spese straordinarie per i figli che sono ripartite fra i ricorrenti nella misura del 50% ciascuno e per cui si applica il vigente Protocollo del Tribunale di Bologna, da intendersi integralmente riportato. In via subordinata, alternativa fra loro f) In caso di accoglimento delle domande svolte da controparte in merito alla collocazione principale della minore presso il padre, disporre Persona_1
l'assegnazione della casa coniugale di Via Borgo S. Pietro (BO) civici nn. 28 e 32 alla sig.ra stante la coabitazione Parte_1
con il figlio maggiorenne ma economicamente Persona_2
non autosufficiente e disporre un contributo al mantenimento diretto di a carico dei genitori, ed il Persona_1
mantenimento del figlio a carico di Persona_2 CP_1
per la somma di € 1.057,00, somma rivalutata al
[...]
31.12.24, il tutto, per entrambi i figli, oltre alle spese straordinarie da dividersi fra i genitori nella misura del 50% cadauno e per cui si applica il vigente Protocollo del Tribunale di Bologna, da intendersi integralmente riportato. g) In caso di accoglimento delle domande svolte da controparte in merito alla autosufficienza economica del figlio disporre l'assegnazione Persona_2
della casa coniugale di Via Borgo S. Pietro (BO) civici nn. 28 e 32 alla sig.ra stante la coabitazione con la figlia Parte_1
e il mantenimento della medesima a carico di Persona_1
3 per la somma di € 1.057,00, somma rivalutata al Controparte_1
31.12.24, suscettibile di rivalutazione annuale ISTAT, oltre alle spese straordinarie per la figlia che saranno Persona_1
ripartite fra i genitori nella misura del 50% ciascuno e per cui si applica il vigente Protocollo del Tribunale di Bologna, da intendersi integralmente riportato. In via di estremo subordine h)
In caso di accoglimento integrale delle domande svolte in via principale da per entrambi i figli, e Controparte_1 Per_2
disporre il mantenimento diretto della minore Persona_1
da parte di ciascuno dei genitori, oltre alle spese Per_1
straordinarie da dividersi fra i genitori nella misura del 50% cadauno. In via Istruttoria, si ripropongono le istanze formulate in giudizio in sede di memoria 473 bis c.p.c n. 1 Con richiesta di CTU sulle consistenze immobiliari del sig. sia per gli Controparte_1
immobili uso abitativo che commerciali, con pertinenze e garage e terreni circostanti. Con richiesta di ordine di esibizione ex art 210
c.p.c. dei contratti di locazione commerciale e abitativi in corso ove il sig. sia locatore o conduttore, in tutto o pro quota. CP_1
Con richiesta di prova per testi sui seguenti capitoli, preceduti dalla locuzione “vero che” 1. Quando si è recato a casa del sig. in occasione di più visite all'amico Controparte_1 Per_2
ha conosciuto il sig. PA NG che ivi lavorava
[...]
come collaboratore domestico;
2. abita in via Persona_2
Borgo di S.Pietro 28-32 (Bologna). Si indica a teste Tes_1
(BO). Con ogni più ampia riserva istruttoria. In ogni caso,
[...]
4 con vittoria di spese, competenze ed onorari oltre accessori di legge”.
Conclusioni del resistente:
“Respinte le domande avversarie -previe le declaratorie del rito e del caso, voglia l'Ill.mo Tribunale adito 1) confermare l'affidamento condiviso della figlia minore Persona_1
disponendo che le decisioni di ordinaria
[...]
amministrazione vengano assunte dal genitore che avrà la figlia presso di sé in quel momento e al contempo che le decisioni di maggiore interesse per la medesima vengano, invece, assunte congiuntamente, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della stessa;
2) confermare l'attuale calendarizzazione dei tempi di permanenza della minore con ciascun genitore, anche con riferimento ai periodi di vacanza e alle festività, tenuto conto delle volontà espresse dalla medesima in merito alla suddivisione dei turni in due periodi mensili continuativi pressoché di uguale durata (16 giorni madre, 12 giorni padre), nonché della sua ormai prossima maggiore età; 3) disporre, in via principale, tenuto conto dell'attuale pressoché equivalente ripartizione dei tempi di permanenza della minore presso ciascun genitore delle risultanze dell'accertamento effettuato dall'Agenzia delle Entrate in data 23/08/2024 in merito alle consistenze patrimoniali della medesima, che ciascun genitore provveda direttamente al mantenimento ordinario della figlia durante i rispettivi periodi di permanenza, con suddivisione paritaria (50%)
5 delle spese straordinarie, secondo quanto previsto dal Protocollo del Tribunale di Bologna;
in via subordinata, tenuto conto del mutamento intervenuto, rispetto al momento della separazione, nelle condizioni economiche della SI.ra accertate Parte_2
nella loro reale consistenza- e, contestualmente, della diminuita capacità contributiva del SI. come desumibile dalla CP_1
situazione debitoria provata per tabulas nel presente procedimento, disporre che il padre versi alla madre, a titolo di contributo al mantenimento ordinario della figlia minore, la somma mensile di euro 600,00 (seicento/00), ovvero quella diversa somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia all'esito dell'istruttoria, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo quanto previsto nel citato Protocollo del Tribunale di Bologna;
in via ulteriormente subordinata, confermare integralmente le attuali statuizioni economiche vigenti in materia di mantenimento della minore;
4) disporre, in via principale, la revoca dell'assegno di mantenimento in favore del figlio , nonché della pregressa assegnazione Per_2
della casa familiare in suo favore, a decorrere dalla data di proposizione della presente domanda, non sussistendo più i presupposti di legge per il riconoscimento di tale contribuzione, tenuto conto della raggiunta maggiore età, dell'assenza di documenti attestanti l'effettiva frequenza di percorsi formativi e/o professionali e della mancata dimostrazione della non autosufficienza economica del medesimo da parte della madre
(genitore richiedente l'assegno), su cui incombe l'onere
6 probatorio;
in via subordinata, nell'eventualità in cui l'Ill.mo
Tribunale adito dovesse ritenere che il figlio non abbia Per_2
ancora raggiunto l'autosufficienza economica, disporre che il mantenimento ordinario venga garantito da entrambi i genitori in forma diretta, con ripartizione paritaria (50%) delle spese straordinarie, secondo quanto previsto dal Protocollo del
Tribunale di Bologna;
in via ulteriormente subordinata, sempre nel denegato caso in cui dovesse non essere riconosciuta l'autosufficienza economica del figlio e questo dovesse tornare a vivere a Bologna prevalentemente presso la casa ex familiare, disporre che il padre versi in favore del figlio , mediante Per_2
pagamento diretto allo stesso, un contributo mensile per il suo mantenimento ordinario pari a euro 600,00 (seicento/00), ovvero altra somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia all'esito dell'istruttoria, oltre al 50% delle spese straordinarie individuate nel Protocollo del Tribunale di Bologna;
ciò in considerazione del miglioramento delle condizioni economiche della SI.ra Pt_1
rispetto al momento della separazione;
in via ulteriormente gradata confermare integralmente le attuali statuizioni economiche in materia di mantenimento del figlio;
5) alla luce della Per_2
mancata produzione in atti per alcuni e della tardiva produzione per altri, da parte della SI.ra , della documentazione Pt_1
indicata nell'art. 473 bis.12, c. 3 e 4 c.p.c., dichiarare il comportamento della medesima non è stato collaborativo ma inadempiente e di conseguenza valutarlo ai sensi degli artt. 116,
7 92 c. 1 e 96 c.p.c. con ogni conseguenza di legge;
6) condannare la SI.ra alla refusione di spese, competenze ed onorari Pt_1
del presente giudizio.” * * * In via istruttoria “Il SI. CP_1
insiste perché siano ammesse le prove già dedotte di seguito trascritte:” (comparsa di costituzione A) “disporre CP_1
rogatoria internazionale, avvalendosi della Convenzione sull'assunzione all'estero delle prove in materia civile o commerciale, conclusa all'Aja il 18 marzo 1970, nello Stato dell'Argentina avente ad oggetto - l'assunzione presso il Banco
Comafi, con sede in Città di Buenos Aires, Av. Parte_3
(C.P. 1035AAO), in persona del legale rappresentante pro
[...]
tempore, della documentazione riguardante i rapporti continuativi, le operazioni di natura finanziaria e ogni rapporto di qualsiasi altro genere, anche occasionale, intrattenuto con il suddetto istituto bancario comunque riconducibile alla SI.ra Parte_1
, anche in qualità di delegante o di delegato, anche
[...]
per interposta persona, ciò a far data dal 2010 sino all'emanando ordine;
- l'assunzione presso il Banco Central de la Republica
Argentina, con sede in Buenos Aires, Reconquista 266 C1003ABF in persona del legale rappresentante pro tempore, della documentazione riguardante i rapporti continuativi, le operazioni di natura finanziaria e ogni rapporto di qualsiasi altro genere intrattenuto con il suddetto istituto bancario comunque riconducibile alla SI.ra , anche Parte_1
in qualità di delegante o di delegato, anche per interposta persona,
8 ciò a far data dal 2010 sino all'emanando ordine;
- l'assunzione presso il competente Registro dei beni immobili di documentazione relativa agli immobili di proprietà esclusiva o pro quota o comunque riconducibili alla SI.ra Parte_1
anche in qualità di procuratore e/o gestore;
-
[...]
l'assunzione presso il competente Registro dei beni mobili registrati di documentazione relativa a detti beni di proprietà esclusiva o pro quota o comunque riconducibili alla SI.ra anche in qualità di procuratore Parte_1
e/o gestore;
- l'assunzione presso il competente Registro delle imprese di documentazione relativa alle partecipazioni societarie detenute anche per interposta persona e/o rappresentanti legali e comunque riconducibili alla SI.ra Parte_1
anche in qualità di procuratore e/o gestore;
- l'assunzione
[...]
presso il Ministerio De Economia, Obras y Servicios Publicos delle dichiarazioni dei redditi o delle equivalenti certificazioni dei redditi prodotti in Argentina dalla SI.ra Parte_1
quale persona fisica e quale titolare delle
[...]
partecipazioni societarie come sopra indicate;
B) disporre rogatoria internazionale, avvalendosi della Convenzione sull'assunzione all'estero delle prove in materia civile o commerciale, conclusa all'Aja il 18 marzo 1970, nello Stato della
Svizzera avente ad oggetto l'assunzione presso Banca Nazionale
Svizzera, in persona del rispettivo legale rappresentante pro tempore, della documentazione riguardante i rapporti continuativi,
9 le operazioni di natura finanziaria e ogni rapporto di qualsiasi altro genere, anche occasionale, intrattenuto in tale Paese comunque riconducibile alla SI.ra , anche Parte_1
in qualità di delegante o di delegato, anche per interposta persona, ciò a far data dal 2010 sino all'emanando ordine;
C) disporre indagini a mezzo della polizia tributaria a carico della SI.ra al fine di accertare l'effettivo Parte_1
tenore delle sue condizioni di vita;
accertare la consistenza del patrimonio immobiliare anche se intestato a soggetti diversi;
accertare la misura dei redditi dichiarati dalla medesima ai competenti uffici tributari e delle imposte corrisposte acquisendo i relativi modelli fiscali dall'anno 2019 alla data dell'ordine; accertare la partecipazione da parte della ricorrente ad imprese o a società commerciali ed il volume di affari delle medesime imprese o società, ed in particolare la sussistenza di eventuali cointestazioni di fatto (si accertino, anche, le partecipazioni anche pregresse, ove non più attuali); acquisire informazioni specifiche, attraverso la interrogazione della banca dati dell'Agenzia delle
Entrate – servizio di Anagrafe Tributaria dei rapporti con gli intermediari dell'Agenzia delle Entrate, in merito ai rapporti bancari, postali e finanziari risultanti dalla medesima Anagrafe ed intrattenuti dalla SI.ra , sia personalmente, che quale Pt_1
cointestatario, che quale semplice delegato o legale rappresentante;
acquisire informazioni specifiche in merito alla consistenza dei depositi bancari della ricorrente;
verificare
10 l'eventuale titolarità o la disponibilità materiale di carte di pagamento (bancomat), di carte di credito o di carte di debito eventualmente collegate con conti correnti bancari anche intestati a soggetti terzi, ottenendone la relativa rendicontazione a far data dal 2019. Con espressa facoltà di accedere alle banche dati tramite i gestori ai sensi dell'art.155-quinquies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile;
accedere alle informazioni comunicate all'Agenzia Tributaria;
comunicare direttamente col magistrato per ogni necessità in merito alle attività delegate per il tramite dell'indirizzo email messo a disposizione dal . Con espressa autorizzazione allo CP_2
svolgimento delle attività da questi delegate alla Guardia di
Finanza con facoltà di subdelega. D) Ordinare, ex art. 210 c.p.c., in caso di mancata produzione spontanea da parte della SI.ra
, l'esibizione - degli estratti conto del c.c. acceso presso la Pt_1
Banca BPER Emilia Romagna n. 1868099 intestato a
[...]
relativi ai mesi di gennaio, febbraio e Parte_1
marzo 2021, nonché ottobre, novembre e dicembre 2020; - della documentazione relativa ai possibili depositi titoli esistenti a nome della SI.ra presso riferiti Pt_1 Controparte_3
agli ultimi 3 anni;
- della documentazione relativa agli investimenti esistenti a nome della SI.ra in Svizzera Pt_1
riferiti agli ultimi 3 anni;
- della documentazione bancaria relativa al conto corrente intestato alla SI.ra presso Pt_1 [...]
riferita agli ultimi 3 anni;
- delle dichiarazioni dei CP_4
11 redditi presentate dalla ricorrente in Italia e in Argentina a far data dall'anno 2020 sino all'esecuzione dell'emanando ordine, al fine di dare prova dell'attività lavorativa svolta dalla medesima in detto periodo;
E) Ordinare, ex art. 210 c.p.c., l'esibizione alla SI.ra dei suoi passaporti personali (italiano e argentino); F) Pt_1
Ordinare, ex art. 210 c.p.c., l'esibizione alla SI.ra della Pt_1
documentazione relativa al suo dispositivo Telepass. G) Ordinare, ex art. 210 c.p.c., l'esibizione a Controparte_5
(C.F. – P.IVA ), con
[...] P.IVA_1 P.IVA_2
sede legale in 00144 Roma via Ciro il Grande n. 21, in persona del legale rappresentante pro-tempore, di esibire e produrre in giudizio l'estratto conto contributivo/previdenziale del SI. Per_2
a far data dall'anno 2020 sino all'esecuzione
[...]
dell'emanando ordine, al fine di dare prova dell'attività lavorativa svolta dal medesimo;
H) Ordinare, ex art. 210 c.p.c., l'esibizione ad Agenzia Delle Entrate, con sede Bologna Via Marco Polo, 1,
PEC: in persona del legale Email_1
rappresentante protempore, di esibire e produrre in giudizio copia delle dichiarazioni dei redditi presentate dal SI. Persona_2
a far data dall'anno 2020 sino all'esecuzione dell'emanando ordine, al fine di dare prova dell'attività lavorativa svolta dal medesimo in detto periodo.” (memoria di richiesta estensione indagine GDF all'estero “Poiché, dunque, le informazioni CP_1
reddituali e patrimoniali dell'Avv. Parte_1
contenute nelle memorie ex art. 473 bis.17 c.p.c. non sono
[...]
12 complete (come risulta dalla documentazione versata in giudizio dalla parte convenuta) l'Avv come sopra Controparte_1
rappresentato e difeso chiede che l'incarico alla Guardia di
Finanza già disposto venga integrato con l'autorizzazione ad a tale
Ente ad inoltrare richieste di indagini finanziarie anche alle
Autorità/Amministrazioni fiscali estere e/o Organo Collaterale
Estero dei seguenti Stati: • RR (con particolare riguardo alla città di Birminghan città nella quale la ricorrente è titolare di un immobile in lease;
Stato dal quale la medesima ha ricevuto nell'anno 2022 cospicue somme di danaro) • FL (con particolare riguardo alla contea di Miami-Dade, Stato dal quale il
05.01.2023 la ricorrente ha ricevuto da Spring Financial Fund LLC di Miami un accredito di 138.432,65 CHF e il 22.12.2022 da
Anchor Alternative Fund LLC un accredito di CHF 200.000,00) •
Svizzera (Stato nel quale la ricorrente risulta essere titolare presso la Banca Raiffeisen, filiale di Andermatt di almeno 3 conti correnti in valuta estera come documentato dalla stessa nella prima memoria 473 bis.12 -conto privato in CHF, conto corrente in GBP, conto corrente in USD-, e di ameno 4 depositi titoli anche in valuta estera -deposito vincolato n. 449.680.875.4, deposito vincolato n.
423.097.367.9, deposito vincolato n. 422.333.089, deposito vincolato n. 431.663.856.2- e nel quale svolge attività di lavoro per diversi mesi all'anno anche continuativi) • Irlanda (con particolare riguardo alla città di Dublino in cui la ricorrente risulta aver posto in essere transazioni fiscali e parrebbe avere un conto
13 corrente presso Citybank Dublino -Cfr giroconto del 22.01.2021 sul conto BPER, doc 46 memoria 473 bis. 12 n.1 di parte SPOTA)
• Argentina (Stato nel quale, come sopra visto, la ricorrente risulta essere titolare di conti correnti, depositi titoli anche in valuta estera, partecipazioni societarie ancora intestate ai defunti genitori signori Dott Prof Avv. e Parte_4 Persona_3
e/o ai fratelli germani signori ,
[...] Parte_5 [...]
, e Persona_4 Persona_5 [...]
estendendo l'indagine agli ultimi cinque Persona_6
anni. L'Avv sempre a mezzo e come sopra Controparte_1
chiede altresì che l'incarico alla GDF comprenda la delega ad accertare le attività finanziarie detenute dall'Avv Parte_1
nei citati paesi esteri anche per il tramite
[...] Parte_1
di altri soggetti di qualunque nazionalità, interposti o esterovestiti
(si evidenzia ancora che i beni posti nello stato Argentino appartengono a società o sono ancora intestati ai defunti genitori della attrice signori Dott Prof Avv. e Parte_4
SInora ; che l'Avv Persona_3 Parte_1
riceve diversi bonifici dal SInor col quale la
[...] Pt_6
ricorrente ha intrapreso una relazione affettiva senza alcun rapporto di convivenza per cui non è ipotizzabile che gli accrediti possano essere ricondotti agli ordinari doveri di contribuzione alla vita comune. Si evidenziano le seguenti operazioni sul conto corrente Raiffeisenbank n. rispettivamente in data 26.07.2023 per
CHF 9.902,77, in data 28.07.2023 per CHF 7.776,00 e quello del
14 31.07.2023 per CHF 4.300,00) (doc. 6 presente istanza).” (foglio a far parte integrante del verbale dell'udienza del 24.10.2024
in secondo luogo vista l'ordinanza del 04/04/2024 CP_1
con la quale il P.I. ha disposto unicamente incarico alla guardia di finanza senza pronunciarsi sulla richiesta di rogatorie internazionali tempestivamente dedotte dalla parte convenuta vista l'istanza depositata in data 02/02/2024 portante richiesta di integrazione dell'incarico già disposto alla GDF con l'autorizzazione ad a tale Ente ad inoltrare richieste di indagini finanziarie anche alle Autorità/Amministrazioni fiscali estere e/o
Organo Collaterale Estero dei seguenti Stati RR, FL,
Svizzera, Irlanda, Argentina con precisazione che l'incarico alla
GDF comprenda la delega ad accertare le attività finanziarie detenute dall'Avv nei citati paesi Parte_1
esteri anche per il tramite di altri soggetti di qualunque nazionalità, interposti o esterovestiti (i beni posti nello stato Argentino appartengono a società o sono ancora intestati ai defunti genitori della attrice signori Dott Prof Avv. e Parte_4
SInora , la attrice riceve diversi bonifici dal Persona_3
signor col quale la medesima ha intrapreso una relazione Pt_6
sentimentale), sulla quale il P.I. non si è ancora pronunciato;
letta la relazione depositata dalla GDF dalla quale si evince che l'indagine è stata limitata alle informazioni ritraibili dalle banche Contro dati nazionali;
attese le dichiarazioni rese da che confermano l'esistenza di movimentazioni estere in assenza di indicazioni nei
15 modelli fiscali presentati dalla attrice, non evidenziate nella prefata relazione della GDF, che evidenziano la sussistenza di rapporti finanziari in plurimo paesi esteri In via principale Chiede che l''Ill.mo G.I. voglia disporre: 1) rogatoria internazionale, avvalendosi della Convenzione sull'assunzione all'estero delle prove in materia civile o commerciale, conclusa all'Aja il 18 marzo
1970, nello Stato dell'Argentina avente ad oggetto - l'assunzione presso il Banco Comafi, con sede in Città di Buenos Aires, Av.
(C.P. 1035AAO), in persona del legale Parte_3
rappresentante pro tempore, della documentazione riguardante i rapporti continuativi, le operazioni di natura finanziaria e ogni rapporto di qualsiasi altro genere, anche occasionale, intrattenuto con il suddetto istituto bancario comunque riconducibile alla sig.ra
, anche in qualità di delegante o Parte_1
di delegato, anche per interposta persona, ciò a far data dal 2010 sino all'emanando ordine;
- l'assunzione presso il Banco Central de la Republica Argentina, con sede in Buenos Aires, Reconquista
266 C1003ABF in persona del legale rappresentante pro tempore, della documentazione riguardante i rapporti continuativi, le operazioni di natura finanziaria e ogni rapporto di qualsiasi altro genere intrattenuto con il suddetto istituto bancario comunque riconducibile alla sig.ra , anche in Parte_1
qualità di delegante o di delegato, anche per interposta persona, ciò a far data dal 2010 sino all'emanando ordine;
- l'assunzione presso il competente Registro dei beni immobili di
16 documentazione relativa agli immobili di proprietà esclusiva o pro quota o comunque riconducibili alla SI.ra Parte_1
anche in qualità di procuratore e/o gestore;
-
[...]
l'assunzione presso il competente Registro dei beni mobili registrati di documentazione relativa a detti beni di proprietà esclusiva o pro quota o comunque riconducibili alla SI.ra anche in qualità di procuratore Parte_1
e/o gestore;
- l'assunzione presso il competente Registro delle imprese di documentazione relativa alle partecipazioni societarie detenute anche per interposta persona e/o rappresentanti legali e comunque riconducibili alla SI.ra Parte_1
anche in qualità di procuratore e/o gestore;
- l'assunzione
[...]
presso il Ministerio De Economia, Obras y Servicios Publicos delle dichiarazioni dei redditi o delle equivalenti certificazioni dei redditi prodotti in Argentina dalla SI.ra Parte_1
quale persona fisica e quale titolare delle
[...]
partecipazioni societarie come sopra indicate;
2) rogatoria internazionale, avvalendosi della Convenzione sull'assunzione all'estero delle prove in materia civile o commerciale, conclusa all'Aja il 18 marzo 1970, nello Stato della Svizzera avente ad oggetto l'assunzione presso Banca Nazionale Svizzera e presso
Raiffeisen Svizzera sede legale in (9001) St. Gallen, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, della documentazione riguardante i rapporti continuativi, le operazioni di natura finanziaria e ogni rapporto di qualsiasi altro genere, anche
17 occasionale, intrattenuto in tale Paese comunque riconducibile alla
SI.ra anche in qualità di Parte_1
delegante o di delegato, anche per interposta persona, ciò a far data dal 2010 sino all'emanando ordine;
3) rogatoria internazionale, avvalendosi della Convenzione sull'assunzione all'estero delle prove in materia civile o commerciale, conclusa all'Aja il 18 marzo
1970, negli Stati Uniti di America avente ad oggetto - l'assunzione presso la Federal Reserve Bank, con sede in Città di Washington,
Eccles Building, 20th Street and Constitution Avenue N.W. (DC
20551), in persona del legale rappresentante pro tempore, e attraverso di essa presso le dodici banche centrali regionali, situate nelle principali città degli Stati Uniti (e in particolare della FL) della documentazione riguardante i rapporti continuativi, le operazioni di natura finanziaria e ogni rapporto di qualsiasi altro genere, anche occasionale, intrattenuto con il suddetto istituto bancario comunque riconducibile alla sig.ra Parte_1
, anche in qualità di delegante o di delegato, anche
[...]
per interposta persona, ciò a far data dal 2010 sino all'emanando ordine;
4) rogatoria internazionale, avvalendosi della Convenzione sull'assunzione all'estero delle prove in materia civile o commerciale, conclusa all'Aja il 18 marzo 1970, nel Regno Unito
e Irlanda avente ad oggetto - l'assunzione presso la Bank of
England, con sede in Londra RR, Regno Unito,
Threadneedle Street,. (EC1A 1AA), in persona del legale rappresentante pro tempore, della documentazione riguardante i
18 rapporti continuativi, le operazioni di natura finanziaria e ogni rapporto di qualsiasi altro genere, anche occasionale, intrattenuto con il suddetto istituto bancario comunque riconducibile alla sig.ra
, anche in qualità di delegante o Parte_1
di delegato, anche per interposta persona, ciò a far data dal 2010 sino all'emanando ordine;
- l'assunzione presso il competente
Registro dei beni immobili di documentazione relativa agli immobili di proprietà esclusiva o pro quota o comunque riconducibili alla SI.ra anche in Parte_1
qualità di procuratore e/o gestore;
- l'assunzione presso il competente Registro dei beni mobili registrati di documentazione relativa a detti beni di proprietà esclusiva o pro quota o comunque riconducibili alla SI.ra anche in Parte_1
qualità di procuratore e/o gestore;
- l'assunzione presso il competente Registro delle imprese di documentazione relativa alle partecipazioni societarie detenute anche per interposta persona e/o rappresentanti legali e comunque riconducibili alla SI.ra
[...]
anche in qualità di procuratore e/o gestore;
Parte_1
- l'assunzione presso l' HMRC (HM Revenue e Customs) delle dichiarazioni dei redditi o delle equivalenti certificazioni dei redditi prodotti nel Regno Unito dalla SI.ra Parte_1
quale persona fisica e quale titolare delle
[...]
partecipazioni societarie a lei riferibili. In subordine L'Avv.
come sopra rappresentato e difeso, insiste Controparte_1
19 per l'accoglimento dell'istanza depositata in data 15-04.2024 nell'interesse del convenuto sopra trascritta”.
Conclusioni del Pubblico Ministero:
“Visto, nulla si oppone”; “Visto, si rinuncia all'impugnazione”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con ricorso depositato il 10 novembre 2023,
[...]
esponeva di avere contratto matrimonio Parte_1
con a Buenos Aires (Argentina) il giorno 11 Controparte_1
agosto 1999 e che dal matrimonio erano nati a Bologna i due figli nato il [...] e Persona_2 Persona_1
nata il [...], entrambi economicamente non
[...]
autosufficienti; che i coniugi erano separati CP_1
giudizialmente con sentenza del Tribunale di Bologna n.
1489/2019 pubblicata il 26 giugno 2019, confermata dalla Corte
d'Appello di Bologna con sentenza n. 2886/2020 depositata il 28 ottobre 2020 e passata in giudicato;
che la ricorrente ed i figli vivevano nella casa coniugale assegnata in forza della sentenza di separazione;
che non era Parte_1 Parte_1
occupata, come negli anni passati, fatta eccezione per alcune sporadiche collaborazioni nell'anno 2022; che le condizioni della separazione contenute nella sentenza n.1489/2019 erano state confermate dalla Corte d'Appello di Bologna con la sentenza n.
2886/2020; che fra i coniugi non si era ricostituita né la comunione materiale né quella spirituale ed erano trascorsi 8 anni dall'udienza presidenziale nel giudizio di separazione, tenutasi il 13 ottobre
20 2015; che la moglie non percepiva un assegno di Pt_1
mantenimento ed entrambi i coniugi erano economicamente autosufficienti, mentre il figlio poco più che Persona_2
ventenne, non era occupato e non era economicamente autosufficiente e la figlia sedicenne, Persona_1
studiava al liceo;
che quanto alla figlia minore, la gestione genitoriale era “ormai rodata”, per cui andava formalizzato quanto già stava “avvenendo nell'alternanza padre – madre”, secondo il piano genitoriale allegato al ricorso.
Sulla base di tali premesse, Parte_1
chiedeva che fosse pronunciato lo scioglimento del matrimonio contratto con il convenuto, alle stesse condizioni della sentenza di separazione.
Si costituiva in giudizio aderendo alla Controparte_1
domanda di scioglimento del matrimonio e alla richiesta di affidamento condiviso della figlia minore ai genitori, ma sostenendo che “la rappresentazione dei fatti e della realtà, specie con riferimento all'attualità, svolta nel ricorso introduttivo” era
“assolutamente fuorviante, incompleta e inveritiera” e che pertanto il resistente non poteva aderire alla richiesta avanzata dalla ricorrente di conferma delle ulteriori disposizioni contenute nella sentenza di separazione, la quale, in sintesi, prevedeva “l'addebito della separazione a carico della moglie con conseguente revoca dell'assegno di mantenimento in suo favore, l'affido condiviso tra i genitori dei figli (all'epoca entrambi) minori con collocamento
21 prevalente degli stessi presso la madre, tempi di permanenza dei minori presso ciascun genitore pressocchè equivalenti,
l'assegnazione della casa familiare alla SI.ra l'obbligo di Pt_1
contribuzione da parte del padre al mantenimento dei figli nella misura di euro 900,00 rivalutabile annualmente per ciascuno
(come avvenuto), oltre al 50% delle spese straordinarie per gli stessi”. Il convenuto asseriva che alcune di tali statuizioni non erano più fondate, in quanto la ricorrente godeva attualmente “di una situazione economica assai più florida rispetto a quella esaminata dal Giudice ai tempi della separazione”, mentre la situazione finanziaria del resistente, nel tempo, era progressivamente peggiorata, con la conseguenza che vi era la necessità di una rivalutazione delle condizioni economiche delle parti. sosteneva inoltre che la posizione del figlio Controparte_1
maggiorenne sembrava “oggi essere completamente Per_2
diversa” “rispetto ai provvedimenti disposti al tempo in suo favore”, non abitando più a Bologna nella casa familiare assegnata alla madre, esercitando un'attività remunerativa, sia pure con contratto a tempo determinato, ed avendo maturato al contempo
“una professionalità spendibile nel settore di riferimento” e che la figlia minore, che frequentava entrambi i genitori rimanendo presso ciascuno di essi per diversi giorni consecutivi, non era rimasta con la madre “per lunghi periodi”, attesa la “prolungata presenza all'estero” della ricorrente, circostanze queste che giustificavano il collocamento della figlia presso il padre e la
22 previsione di un contributo economico al suo mantenimento da parte della madre. rassegnava dunque le seguenti Persona_2
conclusioni: “3) Confermare che la figlia minore Persona_1
venga affidata in via condivisa ad entrambi i genitori,
[...]
disponendo che le decisioni di ordinaria amministrazione vengano assunte dal genitore che ha la figlia presso di sé in quel momento e al contempo che le decisioni di maggiore interesse per la medesima vengano, invece, assunte congiuntamente, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della stessa;
4) Disporre il collocamento prevalente della figlia Per_1
presso il padre;
5) Assegnare conseguentemente, in via
[...]
principale, al SI. la casa coniugale costituita da 2 CP_1
appartamenti posti in Bologna, Via Borgo San Pietro n. 28 e n. 32,
e in subordine, assegnare al SI. la casa coniugale CP_1
costituita dall'appartamento posto in Bologna, Via Borgo San
Pietro n. 28 come sopra identificato e contemporaneamente assegnare alla SI.ra quello sito al n. 32 della predetta via, Pt_1
anch'esso come sopra meglio individuato, anche considerato che gli immobili sono giuridicamente indipendenti e dotati di ingressi e impianti separati;
in ulteriore subordine, assegnare alla SI.ra la casa coniugale costituita dall'appartamento posto in Pt_1
Bologna, Via Borgo San Pietro n. 28 come sopra identificato e contemporaneamente assegnare al SI. quello sito al n. CP_1
32 della predetta via, anch'esso come sopra meglio individuato;
6)
23 Prevedere, con riguardo alla frequentazione di con Persona_1
i genitori, tenuto conto del calendario vigente, delle volontà espresse dalla minore in merito alla suddivisione dei turni di visita in 2 periodi mensili continuativi e della rappresentata circostanza secondo cui la SI.ra si assenta frequentemente e per lunghi Pt_1
periodi dal domicilio familiare, in via principale che la figlia stia con il padre 16 giorni al mese e con la madre 12 giorni e sempre se quest'ultima effettivamente si trovi a Bologna, essendo in tal caso il padre disponibile a tenere con sé la figlia anche nel periodo di competenza materna;
in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui l'Ecc.mo Tribunale intestato dovesse diversamente decidere, confermare la calendarizzazione dei tempi di permanenza della minore con ciascun genitore attualmente praticata. In ogni caso, con riferimento ai periodi di vacanza e festivi, confermare la calendarizzazione di tali momenti ed occasioni come già attualmente praticata;
7) Condannare, in ragione delle domande di cui sopra, in via principale la SI.ra a corrispondere, anticipatamente, Parte_1
al SI. mediante bonifico bancario da effettuarsi Controparte_1
entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dal mese di febbraio
2024, a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore, finché convivente con il padre e non economicamente autosufficiente, la somma mensile di Euro 900,00 (Euro novecento/00) in ragione delle condizioni economiche attuali dei genitori o quella diversa somma, maggiore o minore, ritenuta di
24 giustizia e/o che dovesse risultare dovuta in forza dell'espletanda istruttoria, da rivalutarsi annualmente secondo la variazione degli indici ISTAT per la città di Bologna con decorrenza dal mese di febbraio 2025 (indice base gennaio 2024) a valere per i mesi successivi da febbraio in poi, oltre al 50% delle spese ulteriori, di carattere straordinario, che dovessero rendersi indispensabili e/o necessarie per la figlia, per l'identificazione delle quali si richiama integralmente il Protocollo del Tribunale Civile di Bologna cui si rimanda (pubblicato con la circolare COA di Bologna n. 131 del 4 settembre 2017) anche per le modalità di rimborso. Ciascuno dei genitori si accollerà per intero le spese extra sostenute per la figlia nei periodi di soggiorno trascorsi con la medesima fuori dalla città di Bologna in occasione delle ferie estive ed invernali;
in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui l'Ill.mo Tribunale adito dovesse confermare il collocamento della minore presso la madre, disporre, in ragione dei tempi già attualmente pressocchè equivalenti, che ciascun genitore provveda direttamente al mantenimento della figlia nei tempi di permanenza della stessa presso di sé con suddivisione al 50% delle spese straordinarie;
in via ulteriormente subordinata, sempre nel denegato caso di conferma del collocamento della minore presso la madre, disporre, in ragione del mutamento, dal tempo della separazione, delle sue condizioni economiche e tenuto conto di quelle ad oggi effettive della SI.ra ed al contempo in forza della diminuita capacità Pt_1
contributiva del SI. stante la situazione debitoria del CP_1
25 medesimo rappresentata nel presente atto, che il padre versi alla madre, quale contributo al mantenimento ordinario della figlia minore, la somma mensile di euro 600,00 (seicento/00) o quella diversa somma, maggiore o minore, che risulterà dovuta all'esito dell'espletanda istruttoria, oltre il 50% delle spese straordinarie indicate nel Protocollo di Bologna sopra richiamato;
8) Accertare, alla luce degli elementi indicati in narrativa, se il figlio , di Per_2
anni 21, è oggi divenuto economicamente autosufficiente con ogni conseguenza di legge e, in tal caso, revocare l'assegno di mantenimento in favore del medesimo a far data della domanda, non sussistendovene più i presupposti di legge e l'assegnazione della casa familiare in suo favore;
in via subordinata, nel denegato caso in cui l'Ill.mo Tribunale adito dovesse ritenere che il figlio non sia ancora economicamente autosufficiente e per il Per_2
tempo che lo stesso dovesse eventualmente trascorrere presso ciascun genitore, disporre che il padre e la madre provvedano in via diretta al suo mantenimento con suddivisione al 50% delle spese straordinarie;
in via ulteriormente subordinata, sempre nel denegato caso in cui dovesse non essere riconosciuta l'autosufficienza economica del figlio e questo dovesse tornare a vivere a Bologna presso la casa assegnata al padre, disporre, che la SI.ra versi al SI. a titolo di contributo al Pt_1 CP_1
mantenimento del figlio, in ragione delle condizioni economiche attuali dei genitori, la somma mensile di Euro 900,00 (Euro novecento/00) o quella diversa somma, maggiore o minore,
26 ritenuta di giustizia, da rivalutarsi annualmente secondo la variazione degli indici ISTAT per la città di Bologna, oltre il 50% delle spese straordinarie indicate nel Protocollo di Bologna sopra richiamato;
in estremo subordine, sempre nel denegato caso in cui dovesse non essere riconosciuta la piena autosufficienza economica del figlio e questo dovesse tornare a vivere a Bologna presso la casa assegnata alla madre, disporre, in ragione del mutamento, dal tempo della separazione, delle condizioni economiche e tenuto conto di quelle ad oggi effettive della SI.ra ed al contempo in forza della diminuita capacità contributiva Pt_1
del SI. stante la situazione debitoria del medesimo CP_1
rappresentata nel presente atto, che il padre versi in favore di mediante pagamento diretto a quest'ultimo, Persona_2
quale contributo al suo mantenimento ordinario, la somma mensile di euro 600,00 (seicento/00) o quella diversa somma, maggiore o minore, che risulterà dovuta all'esito dell'espletanda istruttoria, oltre il 50% delle spese straordinarie indicate nel Protocollo di
Bologna sopra richiamato;
9) Alla luce della evidente mancata produzione in atti, da parte della SI.ra della Pt_1
documentazione indicata nell'art. 473 bis.12, c. 3 e 4 c.p.c., dichiarare il comportamento della medesima non collaborativo e inadempiente e di conseguenza valutarlo ai sensi degli artt. 116,
92 c. 1 e 96 c.p.c. con ogni conseguenza di legge;
10) condannare la signora alla refusione di spese, competenze ed onorari del Pt_1
presente giudizio”.
27 Il Pubblico Ministero interveniva con atto in data 25 novembre 2023, senza sollevare rilievi.
Depositate dalla ricorrente e dal resistente le memorie di cui all'art. 473 bis.17 c.p.c. e dei documenti, il Giudice relatore e delegato, alla prima udienza del 5 marzo 2024, sentiva i coniugi personalmente e, con ordinanza del 10 marzo 2024, stante la vigenza delle determinazioni della sentenza di separazione personale e l'assenza di “elementi di mutamento della situazione familiare”, non assumeva provvedimenti di modifica temporanei ed urgenti, fissava l'udienza per l'audizione della figlia minore e tratteneva la causa per la decisione sul vincolo.
Con sentenza parziale n. 1029/2024 il Tribunale pronunciava lo scioglimento del matrimonio fra la ricorrente ed il resistente.
Veniva inoltre sentita la figlia minore e con l'ordinanza resa il 4 aprile 2024, all'esito dell'incombente, il Giudice relatore non procedeva alla modifica delle determinazioni di cui alla sentenza di separazione (confermata anche in grado di appello), disponeva indagini, per il tramite della Guardia di Finanza, sull'attività lavorativa, sui redditi, sul patrimonio e sull'effettivo tenore di vita della ricorrente e del convenuto e respingeva le altre istanze istruttorie delle parti. Acquisite le richieste informazioni, prodotti dalle parti ulteriori documenti formatisi in epoca successiva alla scadenza dei termini processuali e respinte nuovamente le residue istanze istruttorie delle parti con l'ordinanza del 28 febbraio 2025,
28 la causa veniva infine rimessa al Collegio per la decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 473 bis.28, co. 1, c.p.c.
Come si è già rilevato, con la sentenza parziale n. 1029/2024
è stato pronunciato lo scioglimento del matrimonio contratto da e e pertanto Parte_1 Controparte_1
devono costituire ora oggetto di esame le sole domande accessorie formulate dalle parti, così come precisate nelle note contenenti la precisazione delle rispettive conclusioni.
Nel corso del giudizio, e più precisamente il 25 ottobre
2025, la figlia delle parti in causa, , è divenuta Persona_1
maggiorenne, anche se pacificamente ancora non economicamente autosufficiente.
La raggiunta maggiore età della figlia comporta che il
Collegio non è più chiamato a decidere circa l'affidamento, il collocamento e le modalità di visita e di permanenza presso i genitori di e che su tali aspetti deve essere emessa Persona_1
una declaratoria di cessazione della materia del contendere.
Restano quindi da definire la domanda relativa alla casa familiare sita in Bologna, via del Borgo di San Pietro n. 28/32, che vorrebbe attribuita a sé stessa, sul Parte_1
presupposto che i due figli, ora entrambi maggiorenni, ma non economicamente indipendenti, vivono con lei nella casa familiare assegnatale in forza della sentenza di separazione e la domanda della ricorrente avente ad oggetto il contributo al mantenimento dei due figli, in quanto, sempre secondo quest'ultima, entrambi
29 non economicamente indipendenti. La ha chiesto, in Pt_1
particolare, la conferma del contributo economico dovuto dal convenuto alla ricorrente in forza della pronuncia di separazione a titolo di contributo al mantenimento dei due figli, pari ad euro
900,00 mensili, oltre alla rivalutazione monetaria, per ciascuno dei due, pur sostenendo che la condizione reddituale e patrimoniale del convenuto è migliorata, mentre la sua è rimasta invariata rispetto all'epoca in cui fu pronunciata la separazione personale dei coniugi (pag. 2 del ricorso). ha sostenuto invece che il figlio maggiore Controparte_1
, oggi ventiduenne, ha cessato “ogni stabile convivenza Per_2
con la madre e ha raggiunto un chiaro grado di autonomia economica”, vivendo e lavorando “stabilmente all'estero (tra la
Svizzera e l'Australia) come maestro di sci”, dopo aver conseguito la relativa abilitazione (v. da ultimo pag. 8 e s. della comparsa conclusionale). Ciò giustifica, secondo il resistente, sia la revoca dell'assegnazione della casa familiare in favore della ricorrente, sia il venir meno dell'obbligo dei genitori di contribuire al mantenimento del figlio maggiorenne ed economicamente indipendente.
Quanto alla figlia, ha sostenuto che Controparte_1
“svolge la propria vita familiare, in modo Persona_1
pressochè equilibrato presso le abitazioni di entrambi i genitori”
(pag. 12 della comparsa conclusionale) e che “stante il collocamento di fatto paritetico con creazione di due centri di
30 interesse e l'assenza di un sostanziale squilibrio tra i redditi delle parti, ciascun genitore può provvedere direttamente al mantenimento della figlia risultando tale forma idonea a soddisfare pienamente le esigenze di in modo proporzionato, equo e Per_1
conforme al suo superiore interesse”, con la conseguenza che anche con riferimento alla figlia è venuto meno il diritto della ricorrente di ottenere l'assegnazione della casa familiare e l'obbligo del padre di versare alla madre un contributo al mantenimento della figlia stessa (pag. 14 e 15 della comparsa conclusionale).
Dagli atti e dai documenti prodotti risulta che Per_2
ventenne allorchè fu introdotta la causa ed oggi
[...]
ventiduenne, essendo nato il [...], risiede anagraficamente presso la casa familiare di Bologna con la madre
(documento n. 2 della ricorrente), ha frequentato il liceo con indirizzo socioeconomico presso un istituto privato ed ha conseguito il diploma il 6 luglio 2022, dopo aver ripetuto due anni scolastici, risultando affetto da “disturbi dell'apprendimento certificati, mediante valutazione neuropsicologica pubblica e privata, che ha decretato l'uso di strumenti compensativi e dispensativi di cui alla legge n.170 del 08/10/2010” (circostanze non contestate ed esposte, da ultimo, a pag. 6 della comparsa conclusionale della ricorrente).
Dopo il conseguimento del diploma, all'esito di un
“percorso scolastico travagliato”, come rilevato dal padre in sede
31 di interrogatorio libero all'udienza del 5 marzo 2024, Per_2
svolse alcuni lavori occasionali e precari (ossia cameriere
[...]
e corriere Amazon), come rilevato sia dal padre che dalla madre, percependo, per l'anno di imposta 2022, un reddito complessivo imponibile di euro 4.896,00 (documenti n. 23 e 24 della ricorrente)
e fu seguito, nel corso del 2022 e del 2023, da uno psicoterapeuta e da un life coach (v. al riguardo il bonifico di euro 602,27, effettuato dal padre il 2 settembre 2022 in pagamento della fattura n. 47 del 26 luglio 2022 emessa da IA De MA per “sedute terapeutiche di , riportato nell'estratto del conto Persona_2
corrente n. 33627 presso la banca Intesa San Paolo, prodotto sub documento n. 9 del resistente;
v. inoltre il prospetto relativo al compenso del life coach, pagato da entrambi i genitori nel luglio
2023, documento n. 31 bis della ricorrente e il bonifico dell'11-12 settembre 2023 riportato nell'estratto dello stesso conto corrente n. 33627 del resistente alla data del 30 settembre 2023, che riporta come causale ”spese extra ragazzi luglio 2023 (e pregresso 'life coach') in attesa di ricevere le relative fatture e quietanze di pagamento”, documento n. 9 del convenuto).
La ricorrente ha sostenuto che dopo la maturità, finiti “i lavoretti precari, pareva avere ben pochi stimoli nel Per_2
contesto cittadino, e voleva rimandare la ripresa degli studi (da entrambi i genitori sempre auspicata, non solo dal padre)”, cosicchè la madre decise, anche su consiglio dello psicoterapeuta, di assecondare il figlio “a mettersi alla prova in quella che doveva
32 essere un'esperienza motivazionale e formativa (per prendere fiducia in sé stesso)” e lo finanziò per fargli conseguire il diploma di maestro di sci (pag. 7 della comparsa conclusionale della ricorrente e documenti n. 54-57 della parte ricorrente).
Risulta inoltre che abbia impartito lezioni di sci ad Per_2
Andermatt, in Svizzera, durante la stagione invernale 2023-2024, ossia dal dicembre 2023 al marzo 2024, percependo, nel dicembre
2023, un compenso di CHF 363,47 e nel gennaio 2024 la somma di CHF 754,99 (documenti n. 25 e 50 della ricorrente). Oltre alla dichiarazione dei redditi relativa all'anno 2022, già menzionata, la ricorrente ha depositato anche la dichiarazione dei redditi del figlio relativa all'anno 2024 (documento n. 85), dalla quale risulta un reddito imponibile complessivo di euro 4.534,00 per l'attività svolta come maestro di sci, compresivi del compenso maturato nel dicembre 2023, ma pagato nel gennaio 2024 (documento n. 25).
Non risulta provato l'assunto del convenuto, secondo il quale il figlio si è “trasferito a vivere in Spagna” “da settembre e novembre 2023” per conseguire l'abilitazione all'insegnamento dello sci, si è “trasferito in Australia per continuare a svolgere la professione di maestro di sci” dal giugno 2024 al dicembre 2024 ed è tornato nuovamente in Svizzera per proseguire la stessa attività dal dicembre 2024 all'aprile 2025, risultando dunque presente a Bologna, durante gli ultimi due anni, solo occasionalmente, per “brevi rientri tra una stagione sciistica e
33 l'altro, per salutare amici e genitori” (pag. 9 della comparsa conclusionale).
Quanto al soggiorno in Spagna, il resistente ha sostenuto che esso è stato indicato, in un proprio scritto difensivo, anche dalla controparte, la quale però ha contestato tale circostanza, che effettivamente non risulta ammessa dalla (v. pag. 9 della Pt_1
comparsa conclusionale del convenuto, ove lo stesso richiama pag.
2, rigo 10 dall'alto della prima memoria ex art. 473 bis.17 c.p.c. della ricorrente, in cui, tuttavia, non vi è alcun cenno ad un soggiorno spagnolo del figlio).
Lo stesso convenuto si duole del fatto che non sono state ammesse le prove dedotte all'udienza del 30 gennaio 2025, che dimostrerebbero i suoi assunti, ossia i frequenti e lunghi soggiorni all'estero del figlio, sebbene si trattasse di fatti successivi alla scadenza dei termini perentori di cui all'art. 473 bis.17, n. 2, c.p.c.
(v. pag. 10 della comparsa conclusionale).
Rileva il Collegio che la richiesta di ammissione delle prove cui ha fatto riferimento costituita da un'istanza Controparte_1
di acquisizione del profilo Facebook del figlio primogenito da un'istanza di ordine a quest'ultimo di Persona_2
esibizione in giudizio di contratti di lavoro (peraltro generiche ed esplorative) e da un'istanza di ammissione di una prova testimoniale (peraltro neppure specificamente capitolata), già respinte dal Presidente relatore con l'ordinanza del 28 febbraio
2025, non sono state reiterate in sede di precisazione delle
34 conclusioni e pertanto non possono costituire oggetto di puntuale e specifico esame da parte del Tribunale.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, “la nozione di convivenza rilevante ai fini dell'assegnazione della casa familiare ex art. 337-sexies c.c. comporta la stabile dimora del figlio maggiorenne presso la stessa, sia pure con eventuali sporadici allontanamenti per brevi periodi e con esclusione, quindi, dell'ipotesi di rarità dei ritorni, ancorché regolari, configurandosi in tal caso, invece, un rapporto di mera ospitalità; deve pertanto sussistere un collegamento stabile con l'abitazione del genitore, caratterizzato da coabitazione che, ancorché non quotidiana, sia compatibile con l'assenza del figlio anche per periodi non brevi per motivi di studio o di lavoro, purché vi faccia ritorno appena possibile e l'effettiva presenza sia temporalmente prevalente in relazione ad una determinata unità di tempo (anno, semestre, mese)” (Cass., sez. I, 30 maggio 2025, n. 14458).
Dalle emergenze istruttorie risulta che fin Persona_2
dall'epoca della separazione, abita nella casa familiare con la madre e i suoi soggiorni all'estero, nei periodi in cui ha conseguito l'abilitazione all'insegnamento dello sci e in cui ha impartito lezioni di sci, non appaiono, di per sé, idonei a far venir meno il collegamento stabile con l'abitazione della madre, presso la quale il giovane risulta peraltro tornato anche nel corso della stagione invernale 2023, durante la quale ha impartito, in Svizzera, le lezioni di sci (v. le fotografie prodotte dalla ricorrente sub
35 documenti n. 49 e 49 bis e pag. 4 della memoria in data 28 febbraio
2024, nella quale la ricorrente ha evidenziato altresì che il 9 dicembre 2023 il figlio era ancora a Bologna, come risulta dall'estratto del conto corrente presso la intestato al CP_3
figlio alla data del 31 dicembre 2023, prodotto sub documento n.
51, dal quale risulta peraltro, secondo quanto evidenziato dalla madre, che tutte le entrate del figlio sono riconducibili ai genitori).
La ricorrente, inoltre, quanto alla stabile residenza in Svizzera del figlio , ha richiamato la normativa svizzera sui visti, Per_2
rilevando, circostanza questa non contestata, che il figlio “non ha alcun visto che gli permetta di stare in Svizzera oltre i 90 giorni continuativi”, per cui il 31 marzo 2024 dovette necessariamente tornare a Bologna (pag. 3 della memoria depositata il 28 febbraio
2024).
Quanto all'eccepita raggiunta indipendenza economica di si osserva che dai documenti prodotti risulta che Persona_2
il figlio delle parti in causa, dopo aver fatto, nel 2023, il test d'ingresso per entrare all'università senza superarlo (circostanza esposta dalla ricorrente nella memoria del 28 febbraio 2024 e non specificamente contestata), si è iscritto, nel 2024, all'Università degli Studi "Guglielmo Marconi", corso di laurea in scienze e tecniche psicologiche (documento n. 62) per poi passare alla facoltà di scienze motorie presso l'Università degli Studi di
ER (v. il documento depositato il 2 ottobre 2025).
36 Secondo la giurisprudenza di legittimità, “il figlio divenuto maggiorenne ha diritto al mantenimento a carico dei genitori soltanto se, ultimato il prescelto percorso formativo scolastico, dimostri, con conseguente onere probatorio a suo carico, di essersi adoperato effettivamente per rendersi autonomo economicamente, impegnandosi attivamente per trovare un'occupazione in base alle opportunità reali offerte dal mercato del lavoro, se del caso ridimensionando le proprie aspirazioni, senza indugiare nell'attesa di una opportunità lavorativa consona alle proprie ambizioni” (cfr., per tutte, Cass., sez. I, ord. 14 agosto 2020, n. 17183; nello stesso senso, v. Cass., sez. I, sent. 13 ottobre 2021, 27904). La Suprema
Corte ha altresì precisato che “la cessazione dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non autosufficienti deve essere fondata su un accertamento di fatto che abbia riguardo all'età, all'effettivo conseguimento di un livello di competenza professionale e tecnica, all'impegno rivolto verso la ricerca di un'occupazione lavorativa nonché, in particolare, alla complessiva condotta personale tenuta, dal raggiungimento della maggiore età, da parte dell'avente diritto” (cfr. Cass., sez. VI-1, ord. 5 marzo
2018, n. 5088).
Nella fattispecie in esame, risulta provato che Per_2
subito dopo il diploma, conseguito nel luglio 2022, ha
[...]
svolto alcune occasionali e temporanee attività lavorative, che non gli hanno consentito tuttavia di raggiungere l'indipendenza economica ed ha poi scelto di proseguire gli studi: dopo un primo
37 tentativo di accesso all'università non andato a buon fine nel 2023, si è infine iscritto, sia pure in corso di causa, alla facoltà di scienze motorie, che appare peraltro coerente con il precedente conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento dello sci.
Quanto all'assunto paterno, secondo il quale il figlio non ha, ad oggi, ancora sostenuto alcun esame universitario, si osserva che l'iscrizione all'Università di ER è recente: solo in seguito sarà possibile verificare se il giovane proseguirà con profitto il corso di studi appena intrapreso ed in caso negativo valutare l'eventuale venir meno dei presupposti che fondano l'obbligo del padre di contribuire al mantenimento del figlio.
Che oggi ventiduenne, non abbia ancora Persona_2
conseguito una piena indipendenza economica è provato non solo dalle dichiarazioni fiscali prodotte dalla ricorrente, ma anche dalla stessa condotta del padre, che, sentito all'udienza del 5 febbraio
2024, ha ammesso che il figlio “al momento” è (solo)
“parzialmente indipendente sul piano economico” ed ha continuato a versargli direttamente somme di denaro quale
“paghetta” mensile (v. da ultimo quanto evidenziato a pag. 11 della comparsa conclusionale della ricorrente e che trova conferma nei documenti prodotti dal resistente sub n. 9, ed in particolare negli estratti del conto corrente n. 33627 aperto presso Intesa San
Paolo, dai quali risultano effettuati da in favore Controparte_1
del figlio , nel corso del 2022 e del 2023, bonifici periodici Per_2
di somme di denaro con le causali “paghetta”, “contributo
38 vacanza”, “paghetta e contributo statale”, “rimborso spese”,
“paghetta del mese e rimborso ”; v. fra gli altri, quanto alla CP_5
sola seconda metà dell'anno 2023: il bonifico del 7- 8 agosto 2023 di euro 122,50 con la causale “paghetta del mese e rimborso
”, il bonifico del 2-3 ottobre 2023 di euro 122,50, con la CP_5
causale “paghetta del mese e rimborso ”, il bonifico del 30 CP_5
novembre 2023 di euro 122,50, con la causale “paghetta del mese”, il bonifico del 29 dicembre 2023 di euro 122,50 con la causale “paghetta del mese”). Tali versamenti, effettuati direttamente al figlio, non costituiscono, contrariamente a quanto sembra sostenere il resistente nella memoria di replica finale, mero adempimento degli obblighi derivanti dalla sentenza di separazione, sia in considerazione del tenore della causale dei bonifici (“paghetta”), sia in considerazione dell'importo, sia soprattutto in considerazione del fatto che l'obbligo del versamento delle somme è previsto dalla sentenza di separazione in favore della ricorrente e non del figlio.
Da quanto premesso, deriva dunque che è possibile ritenere provato che vive attualmente, in via prevalente Persona_2
nel corso dell'anno, con la madre nell'abitazione familiare, così come avveniva all'epoca della separazione e che lo stesso non è economicamente del tutto indipendente, non potendosi quindi ritenere integrato il presupposto previsto dall'art. 337 septies, co.
1, c.p.c. (ossia la piena indipendenza economica), perché possa
39 considerarsi definitivamente venuto meno l'obbligo del padre di contribuire al mantenimento del figlio maggiorenne.
Quanto alla figlia anch'essa Persona_1
anagraficamente convivente con la madre (documento n. 2 della ricorrente), si osserva che la ragazza, sentita ancora minorenne all'udienza del 2 aprile 2024, ha dichiarato, fra l'altro, quanto segue: “Io principalmente sto con mia madre: 18 giorni al mese con mia madre;
12 giorni al mese con mio padre. A volte i 18 giorni con la mamma si sommano ai 18 giorni del mese precedente;
lo stesso quando sono con mio padre: capita quindi che trascorra periodi molto lunghi sia con mia madre che con mio padre. La regolamentazione attuale va bene e la lascerei così.
Quando sono con mia madre lei è sempre presente e non si assenta mai. È capitato che sia andata via in mattinata, ma è sempre rientrata la sera. Non è mai capitato che non rientrasse a casa per più giorni lasciandomi da sola”.
E' possibile quindi ritenere, sulla base delle non contestate dichiarazioni della figlia, che , maggiorenne ma Persona_1
pacificamente non ancora economicamente indipendente, viva
“principalmente” con la madre, nella casa familiare a Bologna.
Alla luce di quanto premesso, alla ricorrente va dunque assegnata la casa familiare.
Passando a questo punto alla determinazione del contributo economico relativo al mantenimento dei figli, si osserva, quanto alla situazione di che dalle indagini effettuate Controparte_1
40 dalla Guardia di Finanza (v. la relazione del 9 maggio 2024) e dai documenti prodotti in giudizio, risulta che il convenuto, che svolge la professione di avvocato, ha percepito, nel triennio d'imposta
2021/2023, un reddito medio annuale imponibile di euro
255.620,33. Lo stesso è proprietario di 12 unità immobiliari e 6 terreni, così come dettagliatamente indicati alle pagine 3 e 4 della relazione della Guardia di Finanza, è proprietario di 5 beni mobili registrati, di cui due autovetture e tre motoveicoli ed è locatore, unitamente ad altri 4 soggetti, di un immobile ad uso diverso dall'abitativo come indicato a pagina 4 della relazione della
Guardia di Finanza. Ha partecipato inoltre all'eredità dei genitori, deceduti nel 2018. risulta gravato altresì dal pagamento di Controparte_1
ratei mensili per finanziamenti “Covid” concessi da Unicredit e da rateizzazioni per debiti tributari, nonchè dal CP_3
finanziamento per l'acquisto di un'autovettura (v. i documenti n.
6, 7 e 8 prodotti dal resistente).
Quanto invece a Parte_1
beneficiaria di un consistente patrimonio ereditario a seguito della morte dei genitori ed il cui padre, come evidenziato dal resistente, era un importante avvocato, professore universitario ed imprenditore argentino (pag. 1 della memoria del 22 febbraio
2024), risulta che la ricorrente nell'anno d'imposta 2022 ha percepito euro 29.080,00 ed euro 375,00 di redditi esenti, erogati
41 dall'INPS, come indicato a pagina 1 della relazione della Guardia di Finanza.
Dalla stessa relazione emerge che la stessa risulta essere proprietaria per 4/5 dell'unità immobiliare ubicata a Bologna, via del Borgo di San Pietro n. 32; quanto ai beni mobili registrati, è proprietaria di un'autovettura ed è altresì titolare di una quota pari al 7,5% del capitale sociale della Rivareno s.p.a.
Dai documenti prodotti emerge tuttavia, a fronte di un reddito imponibile con riferimento al periodo d'imposta 2024 di euro 8.511,00 (v. documento n. 83 della ricorrente), un assai rilevante quadro di operatività bancaria della ricorrente sia in Italia che all'estero, con frequenti operazioni di accredito e di addebito per somme anche consistenti.
Esaminando il documento n. 36 prodotto dalla ricorrente
(“estratto conto Raiffeisen”), si rileva in particolare un accredito in data 22 dicembre 2022 di euro 200.000,00: “22.12.22 (21.12.22)
Pagamento ANCHOR ALTERNATIVE FUND LLC 15051
ROYAL OAKS LN APT 1504 NORTH MIAMI FL US 33181-
2460 Spese di terzi USD 0.00 Spese di terzi USD 0.00 200'000.00”
e un addebito in data 25 gennaio 2023 di euro 200,000,00:
“25.01.23 Apertura, 4.13% Deposito vincolato USD Durata
25.01.2023-25.04.2023 USD 200'000.00, N. di riferimento:
15000359321 200'000.00”, un accredito in data 21 aprile 2023 di euro 200.000,00: “21.04.23 (25.04.23) Pagamento interessi e/o rimborso, 4.13% Deposito vincolato USD Durata 25.01.2023-
42 25.04.2023 USD 200'000.00, N. di riferimento: 15326378132
201'342.25”, un addebito di euro 200.000,00 in data 25 aprile
2023: “25.04.23 Apertura, 4.20% Deposito vincolato USD Durata
25.04.2023-25.07.2023 USD 200'000.00, N. di riferimento:
15341492366 200'000.00”, un contratto di “time deposit” presso la di importo pari a euro 150.000,00 dal 24 Controparte_4
maggio 2023 al 24 maggio 2024 (v. documento n. 35 della ricorrente).
Dalla dichiarazione della ricorrente riguardante l'anno d'imposta 2024 emergono inoltre redditi da immobili all'estero per euro 8.200,00.
Dall'estratto conto della (v. documento Controparte_4
n. 34 della ricorrente) risultano altresì accrediti di cedole e bonifici dall'estero: un bonifico dall'estero con valuta 16 maggio 2023 di euro 182.137,52: “16/05/23 182.137,52 BONIFICI
DALL'ST DATA OP.: 2023-05-12 N.LOG: 00001827
DASODO CAPITAL PARTNERS FUND LLC US 33138-6164
BNY CUST RRN - O/B LL AR (NOP
07501988818NB)”, un bonifico dall'estero con valuta 7 agosto
2023 di euro 12.717,30: “03/08 07/08/23 12.717,30 BONIFICI
DALL'ST DATA OP.: 2023-08-03 N.LOG: 00002741
SOUTHERN CONSULTING LLC DOVER, DE 19901 USA
BNY CUST RRN - O/B INTERAUDI BA (NOP
11616188818NB)”, un bonifico dall'estero con valuta 28 aprile
2023 di euro 13.995,00: “28/04/23 13.995,00 BONIFICI
43 DALL'ST DATA OP.: 2023-04-28 N.LOG: 00001305
3/AR/Capital Federal, AR-C Parte_1
1107 /RFB/Withdrawal (NOP 08438988818NB)”, un accredito in data 1° dicembre 2023 di euro 68.411,26 per vendita titoli: “01/12
01/12/23 68.411,26 VENDITA TITOLI PER CONTANTI DEL
29/11/2023 DOSSIER: 030-00305900 QTA: 70.000 TITOLO:
BTP 10/24 0.35%FOI (NOP 02206188812XKF) G”, accredito di euro 272.454,79 valuta 8 marzo 2023 per pagamento polizza vita
Zurich Investments Life s.p.a.: “08/03 08/03/23 272.454,79
INVESTMENTS Parte_7
LIFE SPA Data Regolamento: 08/03/23 Coord.Ordinante: IT60
3001 6270 0000 1774 007 Ordinante: 05336/12596- C.F._3 CP_4
CRPPIT2P Cro: 0623000165430914260162701627ITFT Note:
PAGAMENTO POLIZZA VITA 1231678 Id.Operazione: 113
(NOP 12434188828BP)”.
La copiosa documentazione bancaria e finanziaria prodotta nel presente giudizio fornisce un quadro della condizione economico-patrimoniale della ricorrente, che ne consente, allo stato, un'adeguata valutazione, di certo più completa rispetto all'epoca della pronuncia della sentenza di separazione.
Rileva, pertanto, il Tribunale che le indagini eseguite dalla
Guardia di Finanza e i numerosi documenti prodotti in giudizio, parte dei quali specificamente sopra indicati, appaiono idonei a fornire un quadro sufficientemente completo delle condizioni reddituali, economiche, patrimoniali e debitorie di entrambe le
44 parti, e che, anche in considerazione del carattere esplorativo di alcune delle istanze del convenuto, non appare necessario, come già ritenuto dal relatore nei provvedimenti resi in corso di causa in data 4 aprile 2024 e in data 28 febbraio 2025, procedere agli incombenti istruttori richiesti da Controparte_1
Tenuto conto, dunque, delle condizioni reddituali, economiche, patrimoniali e debitorie della ricorrente e del resistente, valutate inoltre le contrapposte difese svolte al riguardo dalle parti e contenute, da ultimo, nelle comparse conclusionali e nelle memorie di replica e tenuto conto, in particolare, dei documenti in esse richiamati, considerato che la figlia Per_1
trascorre un tempo quasi uguale con i due genitori, tenuto
[...]
conto della circostanza che il figlio maggiorenne , pur non Per_2
essendo ancora compiutamente autonomo sotto il profilo reddituale, ha comunque iniziato, anche grazie al conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento dello sci, a percepire un proprio sia pure modesto ed occasionale reddito e considerato infine che alla ricorrente viene assegnata la casa coniugale, il contributo dovuto dal padre alla madre, a titolo di mantenimento ordinario dei due figli, può essere determinato nella misura di euro 600,00 mensili, annualmente rivalutabili secondo gli indici ISTAT, per ciascuno di essi, con l'obbligo di entrambi i genitori di contribuire, nella misura della metà per ciascuno, alle spese straordinarie dei figli, secondo quanto previsto dal Protocollo in uso presso questo
Tribunale.
45 In considerazione dell'esito della lite, appare conforme a giustizia compensare integralmente fra le parti le spese processuali.
P. Q. M.
il Tribunale, decidendo definitivamente, così provvede:
A) dichiara cessata la materia del contendere in merito all'affidamento, al collocamento e alle modalità di visita e di permanenza presso i genitori della figlia , essendo Persona_1
quest'ultima divenuta maggiorenne nel corso del giudizio;
B) assegna la casa familiare sita in Bologna, via del Borgo di San
Pietro n. 28/32 alla ricorrente;
C) pone a carico del convenuto l'obbligo di versare alla ricorrente,
a titolo di contributo al mantenimento del figlio , la somma Per_2
di euro 600,00, annualmente rivalutabile secondo gli indici
ISTAT, entro il giorno 5 di ogni mese;
D) pone a carico di l'obbligo di versare alla Controparte_1
ricorrente, a titolo di contributo al mantenimento della figlia la somma di euro 600,00, annualmente Persona_1
rivalutabile secondo gli indici ISTAT, entro il giorno 5 di ogni mese;
E) pone il pagamento delle spese straordinarie relative ai due figli a carico dei genitori nella misura del 50% per ciascuno, secondo quanto indicato nel Protocollo in uso presso questo Tribunale e che di seguito integralmente si riporta: ”I] Spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale
46 nell'interesse dei figli: a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità,
a meno che non intervengano tra i genitori - a causa o dopo lo scioglimento dell'unione - documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico- ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività
(incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature); b) campi scuola estivi, baby sitter, pre-scuola e post-scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, ecc.) non offre tempestive alternative;
c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere
47 d'urgenza. II] Spese straordinarie da concordare preventivamente:
Tutte le altre spese straordinarie vanno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi. III] Rimborso delle spese straordinarie: Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre venti giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata al figlio ai fini della corretta deducibilità della stessa. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dalla Stato e/o da altro ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa quota proporzionale di riparto delle spese straordinarie”);
F) compensa integralmente fra le parti le spese processuali;
G) respinge nel resto.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della prima sezione civile del Tribunale, il giorno 18 novembre 2025.
48 Il Presidente est.
dott. Stefano Giusberti
49
Il Tribunale di Bologna
- prima sezione civile - composto dai magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente rel., dott.ssa Francesca Neri Giudice, dott.ssa Alessia Zucconi Giudice onorario, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 14782 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2023, promossa da
nata a [...] Parte_1
(Argentina) il 3 ottobre 1972 (c.f. , C.F._1
rappresentata e difesa dall'avv. Silvia Gavioli del Foro di Bologna ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore
- ricorrente contro
nato in [...] il [...] (c.f. Controparte_1
), rappresentato e difeso dall'avv. C.F._2
BE PE del Foro di Bologna ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore - resistente
1 con l'intervento del
Pubblico Ministero - intervenuto avente ad oggetto: “scioglimento del matrimonio”.
Conclusioni della ricorrente: chiede “che l'Ill.mo Tribunale adito voglia, respinte le domande avversarie previe le declaratorie del rito e del caso In via principale a) Confermare l'affidamento condiviso della figlia minore di anni 17, ad entrambi i Persona_1
genitori, con collocazione principale presso l'abitazione della madre. Le decisioni di maggiore interesse per la figlia saranno assunte di comune accordo, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della medesima;
ciascun genitore prenderà le decisioni di ordinaria amministrazione quando ha la figlia presso di sé. b) Prevedere che, salvo diversi accordi fra le parti, nell'arco di un mese, il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia per dodici (12) giorni consecutivi;
starà poi con la madre per altri diciotto (18) Per_1
giorni consecutivi. c) Accertare e dichiarare che il figlio maggiorenne di anni 22, non è economicamente Persona_2
autosufficiente. d) Accertare e dichiarare che la casa coniugale in
Bologna, Via del Borgo di San Pietro 28-32, è assegnata alla sig.ra in forza del disposto di cui all'art 337 sexies c.c, Parte_1
sussistendone i presupposti di legge nell'interesse della prole. e)
Accertare e dichiarare e così confermare che il SI. CP_1
è tenuto a versare entro il giorno 5 di ogni mese per
[...]
2 mantenimento ordinario di ciascun figlio e Per_2 Per_1
la somma di € 1.057,00 cadauno, somma rivalutata al
[...]
31.12.24, suscettibile di rivalutazione annuale ISTAT, oltre alle spese straordinarie per i figli che sono ripartite fra i ricorrenti nella misura del 50% ciascuno e per cui si applica il vigente Protocollo del Tribunale di Bologna, da intendersi integralmente riportato. In via subordinata, alternativa fra loro f) In caso di accoglimento delle domande svolte da controparte in merito alla collocazione principale della minore presso il padre, disporre Persona_1
l'assegnazione della casa coniugale di Via Borgo S. Pietro (BO) civici nn. 28 e 32 alla sig.ra stante la coabitazione Parte_1
con il figlio maggiorenne ma economicamente Persona_2
non autosufficiente e disporre un contributo al mantenimento diretto di a carico dei genitori, ed il Persona_1
mantenimento del figlio a carico di Persona_2 CP_1
per la somma di € 1.057,00, somma rivalutata al
[...]
31.12.24, il tutto, per entrambi i figli, oltre alle spese straordinarie da dividersi fra i genitori nella misura del 50% cadauno e per cui si applica il vigente Protocollo del Tribunale di Bologna, da intendersi integralmente riportato. g) In caso di accoglimento delle domande svolte da controparte in merito alla autosufficienza economica del figlio disporre l'assegnazione Persona_2
della casa coniugale di Via Borgo S. Pietro (BO) civici nn. 28 e 32 alla sig.ra stante la coabitazione con la figlia Parte_1
e il mantenimento della medesima a carico di Persona_1
3 per la somma di € 1.057,00, somma rivalutata al Controparte_1
31.12.24, suscettibile di rivalutazione annuale ISTAT, oltre alle spese straordinarie per la figlia che saranno Persona_1
ripartite fra i genitori nella misura del 50% ciascuno e per cui si applica il vigente Protocollo del Tribunale di Bologna, da intendersi integralmente riportato. In via di estremo subordine h)
In caso di accoglimento integrale delle domande svolte in via principale da per entrambi i figli, e Controparte_1 Per_2
disporre il mantenimento diretto della minore Persona_1
da parte di ciascuno dei genitori, oltre alle spese Per_1
straordinarie da dividersi fra i genitori nella misura del 50% cadauno. In via Istruttoria, si ripropongono le istanze formulate in giudizio in sede di memoria 473 bis c.p.c n. 1 Con richiesta di CTU sulle consistenze immobiliari del sig. sia per gli Controparte_1
immobili uso abitativo che commerciali, con pertinenze e garage e terreni circostanti. Con richiesta di ordine di esibizione ex art 210
c.p.c. dei contratti di locazione commerciale e abitativi in corso ove il sig. sia locatore o conduttore, in tutto o pro quota. CP_1
Con richiesta di prova per testi sui seguenti capitoli, preceduti dalla locuzione “vero che” 1. Quando si è recato a casa del sig. in occasione di più visite all'amico Controparte_1 Per_2
ha conosciuto il sig. PA NG che ivi lavorava
[...]
come collaboratore domestico;
2. abita in via Persona_2
Borgo di S.Pietro 28-32 (Bologna). Si indica a teste Tes_1
(BO). Con ogni più ampia riserva istruttoria. In ogni caso,
[...]
4 con vittoria di spese, competenze ed onorari oltre accessori di legge”.
Conclusioni del resistente:
“Respinte le domande avversarie -previe le declaratorie del rito e del caso, voglia l'Ill.mo Tribunale adito 1) confermare l'affidamento condiviso della figlia minore Persona_1
disponendo che le decisioni di ordinaria
[...]
amministrazione vengano assunte dal genitore che avrà la figlia presso di sé in quel momento e al contempo che le decisioni di maggiore interesse per la medesima vengano, invece, assunte congiuntamente, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della stessa;
2) confermare l'attuale calendarizzazione dei tempi di permanenza della minore con ciascun genitore, anche con riferimento ai periodi di vacanza e alle festività, tenuto conto delle volontà espresse dalla medesima in merito alla suddivisione dei turni in due periodi mensili continuativi pressoché di uguale durata (16 giorni madre, 12 giorni padre), nonché della sua ormai prossima maggiore età; 3) disporre, in via principale, tenuto conto dell'attuale pressoché equivalente ripartizione dei tempi di permanenza della minore presso ciascun genitore delle risultanze dell'accertamento effettuato dall'Agenzia delle Entrate in data 23/08/2024 in merito alle consistenze patrimoniali della medesima, che ciascun genitore provveda direttamente al mantenimento ordinario della figlia durante i rispettivi periodi di permanenza, con suddivisione paritaria (50%)
5 delle spese straordinarie, secondo quanto previsto dal Protocollo del Tribunale di Bologna;
in via subordinata, tenuto conto del mutamento intervenuto, rispetto al momento della separazione, nelle condizioni economiche della SI.ra accertate Parte_2
nella loro reale consistenza- e, contestualmente, della diminuita capacità contributiva del SI. come desumibile dalla CP_1
situazione debitoria provata per tabulas nel presente procedimento, disporre che il padre versi alla madre, a titolo di contributo al mantenimento ordinario della figlia minore, la somma mensile di euro 600,00 (seicento/00), ovvero quella diversa somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia all'esito dell'istruttoria, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo quanto previsto nel citato Protocollo del Tribunale di Bologna;
in via ulteriormente subordinata, confermare integralmente le attuali statuizioni economiche vigenti in materia di mantenimento della minore;
4) disporre, in via principale, la revoca dell'assegno di mantenimento in favore del figlio , nonché della pregressa assegnazione Per_2
della casa familiare in suo favore, a decorrere dalla data di proposizione della presente domanda, non sussistendo più i presupposti di legge per il riconoscimento di tale contribuzione, tenuto conto della raggiunta maggiore età, dell'assenza di documenti attestanti l'effettiva frequenza di percorsi formativi e/o professionali e della mancata dimostrazione della non autosufficienza economica del medesimo da parte della madre
(genitore richiedente l'assegno), su cui incombe l'onere
6 probatorio;
in via subordinata, nell'eventualità in cui l'Ill.mo
Tribunale adito dovesse ritenere che il figlio non abbia Per_2
ancora raggiunto l'autosufficienza economica, disporre che il mantenimento ordinario venga garantito da entrambi i genitori in forma diretta, con ripartizione paritaria (50%) delle spese straordinarie, secondo quanto previsto dal Protocollo del
Tribunale di Bologna;
in via ulteriormente subordinata, sempre nel denegato caso in cui dovesse non essere riconosciuta l'autosufficienza economica del figlio e questo dovesse tornare a vivere a Bologna prevalentemente presso la casa ex familiare, disporre che il padre versi in favore del figlio , mediante Per_2
pagamento diretto allo stesso, un contributo mensile per il suo mantenimento ordinario pari a euro 600,00 (seicento/00), ovvero altra somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia all'esito dell'istruttoria, oltre al 50% delle spese straordinarie individuate nel Protocollo del Tribunale di Bologna;
ciò in considerazione del miglioramento delle condizioni economiche della SI.ra Pt_1
rispetto al momento della separazione;
in via ulteriormente gradata confermare integralmente le attuali statuizioni economiche in materia di mantenimento del figlio;
5) alla luce della Per_2
mancata produzione in atti per alcuni e della tardiva produzione per altri, da parte della SI.ra , della documentazione Pt_1
indicata nell'art. 473 bis.12, c. 3 e 4 c.p.c., dichiarare il comportamento della medesima non è stato collaborativo ma inadempiente e di conseguenza valutarlo ai sensi degli artt. 116,
7 92 c. 1 e 96 c.p.c. con ogni conseguenza di legge;
6) condannare la SI.ra alla refusione di spese, competenze ed onorari Pt_1
del presente giudizio.” * * * In via istruttoria “Il SI. CP_1
insiste perché siano ammesse le prove già dedotte di seguito trascritte:” (comparsa di costituzione A) “disporre CP_1
rogatoria internazionale, avvalendosi della Convenzione sull'assunzione all'estero delle prove in materia civile o commerciale, conclusa all'Aja il 18 marzo 1970, nello Stato dell'Argentina avente ad oggetto - l'assunzione presso il Banco
Comafi, con sede in Città di Buenos Aires, Av. Parte_3
(C.P. 1035AAO), in persona del legale rappresentante pro
[...]
tempore, della documentazione riguardante i rapporti continuativi, le operazioni di natura finanziaria e ogni rapporto di qualsiasi altro genere, anche occasionale, intrattenuto con il suddetto istituto bancario comunque riconducibile alla SI.ra Parte_1
, anche in qualità di delegante o di delegato, anche
[...]
per interposta persona, ciò a far data dal 2010 sino all'emanando ordine;
- l'assunzione presso il Banco Central de la Republica
Argentina, con sede in Buenos Aires, Reconquista 266 C1003ABF in persona del legale rappresentante pro tempore, della documentazione riguardante i rapporti continuativi, le operazioni di natura finanziaria e ogni rapporto di qualsiasi altro genere intrattenuto con il suddetto istituto bancario comunque riconducibile alla SI.ra , anche Parte_1
in qualità di delegante o di delegato, anche per interposta persona,
8 ciò a far data dal 2010 sino all'emanando ordine;
- l'assunzione presso il competente Registro dei beni immobili di documentazione relativa agli immobili di proprietà esclusiva o pro quota o comunque riconducibili alla SI.ra Parte_1
anche in qualità di procuratore e/o gestore;
-
[...]
l'assunzione presso il competente Registro dei beni mobili registrati di documentazione relativa a detti beni di proprietà esclusiva o pro quota o comunque riconducibili alla SI.ra anche in qualità di procuratore Parte_1
e/o gestore;
- l'assunzione presso il competente Registro delle imprese di documentazione relativa alle partecipazioni societarie detenute anche per interposta persona e/o rappresentanti legali e comunque riconducibili alla SI.ra Parte_1
anche in qualità di procuratore e/o gestore;
- l'assunzione
[...]
presso il Ministerio De Economia, Obras y Servicios Publicos delle dichiarazioni dei redditi o delle equivalenti certificazioni dei redditi prodotti in Argentina dalla SI.ra Parte_1
quale persona fisica e quale titolare delle
[...]
partecipazioni societarie come sopra indicate;
B) disporre rogatoria internazionale, avvalendosi della Convenzione sull'assunzione all'estero delle prove in materia civile o commerciale, conclusa all'Aja il 18 marzo 1970, nello Stato della
Svizzera avente ad oggetto l'assunzione presso Banca Nazionale
Svizzera, in persona del rispettivo legale rappresentante pro tempore, della documentazione riguardante i rapporti continuativi,
9 le operazioni di natura finanziaria e ogni rapporto di qualsiasi altro genere, anche occasionale, intrattenuto in tale Paese comunque riconducibile alla SI.ra , anche Parte_1
in qualità di delegante o di delegato, anche per interposta persona, ciò a far data dal 2010 sino all'emanando ordine;
C) disporre indagini a mezzo della polizia tributaria a carico della SI.ra al fine di accertare l'effettivo Parte_1
tenore delle sue condizioni di vita;
accertare la consistenza del patrimonio immobiliare anche se intestato a soggetti diversi;
accertare la misura dei redditi dichiarati dalla medesima ai competenti uffici tributari e delle imposte corrisposte acquisendo i relativi modelli fiscali dall'anno 2019 alla data dell'ordine; accertare la partecipazione da parte della ricorrente ad imprese o a società commerciali ed il volume di affari delle medesime imprese o società, ed in particolare la sussistenza di eventuali cointestazioni di fatto (si accertino, anche, le partecipazioni anche pregresse, ove non più attuali); acquisire informazioni specifiche, attraverso la interrogazione della banca dati dell'Agenzia delle
Entrate – servizio di Anagrafe Tributaria dei rapporti con gli intermediari dell'Agenzia delle Entrate, in merito ai rapporti bancari, postali e finanziari risultanti dalla medesima Anagrafe ed intrattenuti dalla SI.ra , sia personalmente, che quale Pt_1
cointestatario, che quale semplice delegato o legale rappresentante;
acquisire informazioni specifiche in merito alla consistenza dei depositi bancari della ricorrente;
verificare
10 l'eventuale titolarità o la disponibilità materiale di carte di pagamento (bancomat), di carte di credito o di carte di debito eventualmente collegate con conti correnti bancari anche intestati a soggetti terzi, ottenendone la relativa rendicontazione a far data dal 2019. Con espressa facoltà di accedere alle banche dati tramite i gestori ai sensi dell'art.155-quinquies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile;
accedere alle informazioni comunicate all'Agenzia Tributaria;
comunicare direttamente col magistrato per ogni necessità in merito alle attività delegate per il tramite dell'indirizzo email messo a disposizione dal . Con espressa autorizzazione allo CP_2
svolgimento delle attività da questi delegate alla Guardia di
Finanza con facoltà di subdelega. D) Ordinare, ex art. 210 c.p.c., in caso di mancata produzione spontanea da parte della SI.ra
, l'esibizione - degli estratti conto del c.c. acceso presso la Pt_1
Banca BPER Emilia Romagna n. 1868099 intestato a
[...]
relativi ai mesi di gennaio, febbraio e Parte_1
marzo 2021, nonché ottobre, novembre e dicembre 2020; - della documentazione relativa ai possibili depositi titoli esistenti a nome della SI.ra presso riferiti Pt_1 Controparte_3
agli ultimi 3 anni;
- della documentazione relativa agli investimenti esistenti a nome della SI.ra in Svizzera Pt_1
riferiti agli ultimi 3 anni;
- della documentazione bancaria relativa al conto corrente intestato alla SI.ra presso Pt_1 [...]
riferita agli ultimi 3 anni;
- delle dichiarazioni dei CP_4
11 redditi presentate dalla ricorrente in Italia e in Argentina a far data dall'anno 2020 sino all'esecuzione dell'emanando ordine, al fine di dare prova dell'attività lavorativa svolta dalla medesima in detto periodo;
E) Ordinare, ex art. 210 c.p.c., l'esibizione alla SI.ra dei suoi passaporti personali (italiano e argentino); F) Pt_1
Ordinare, ex art. 210 c.p.c., l'esibizione alla SI.ra della Pt_1
documentazione relativa al suo dispositivo Telepass. G) Ordinare, ex art. 210 c.p.c., l'esibizione a Controparte_5
(C.F. – P.IVA ), con
[...] P.IVA_1 P.IVA_2
sede legale in 00144 Roma via Ciro il Grande n. 21, in persona del legale rappresentante pro-tempore, di esibire e produrre in giudizio l'estratto conto contributivo/previdenziale del SI. Per_2
a far data dall'anno 2020 sino all'esecuzione
[...]
dell'emanando ordine, al fine di dare prova dell'attività lavorativa svolta dal medesimo;
H) Ordinare, ex art. 210 c.p.c., l'esibizione ad Agenzia Delle Entrate, con sede Bologna Via Marco Polo, 1,
PEC: in persona del legale Email_1
rappresentante protempore, di esibire e produrre in giudizio copia delle dichiarazioni dei redditi presentate dal SI. Persona_2
a far data dall'anno 2020 sino all'esecuzione dell'emanando ordine, al fine di dare prova dell'attività lavorativa svolta dal medesimo in detto periodo.” (memoria di richiesta estensione indagine GDF all'estero “Poiché, dunque, le informazioni CP_1
reddituali e patrimoniali dell'Avv. Parte_1
contenute nelle memorie ex art. 473 bis.17 c.p.c. non sono
[...]
12 complete (come risulta dalla documentazione versata in giudizio dalla parte convenuta) l'Avv come sopra Controparte_1
rappresentato e difeso chiede che l'incarico alla Guardia di
Finanza già disposto venga integrato con l'autorizzazione ad a tale
Ente ad inoltrare richieste di indagini finanziarie anche alle
Autorità/Amministrazioni fiscali estere e/o Organo Collaterale
Estero dei seguenti Stati: • RR (con particolare riguardo alla città di Birminghan città nella quale la ricorrente è titolare di un immobile in lease;
Stato dal quale la medesima ha ricevuto nell'anno 2022 cospicue somme di danaro) • FL (con particolare riguardo alla contea di Miami-Dade, Stato dal quale il
05.01.2023 la ricorrente ha ricevuto da Spring Financial Fund LLC di Miami un accredito di 138.432,65 CHF e il 22.12.2022 da
Anchor Alternative Fund LLC un accredito di CHF 200.000,00) •
Svizzera (Stato nel quale la ricorrente risulta essere titolare presso la Banca Raiffeisen, filiale di Andermatt di almeno 3 conti correnti in valuta estera come documentato dalla stessa nella prima memoria 473 bis.12 -conto privato in CHF, conto corrente in GBP, conto corrente in USD-, e di ameno 4 depositi titoli anche in valuta estera -deposito vincolato n. 449.680.875.4, deposito vincolato n.
423.097.367.9, deposito vincolato n. 422.333.089, deposito vincolato n. 431.663.856.2- e nel quale svolge attività di lavoro per diversi mesi all'anno anche continuativi) • Irlanda (con particolare riguardo alla città di Dublino in cui la ricorrente risulta aver posto in essere transazioni fiscali e parrebbe avere un conto
13 corrente presso Citybank Dublino -Cfr giroconto del 22.01.2021 sul conto BPER, doc 46 memoria 473 bis. 12 n.1 di parte SPOTA)
• Argentina (Stato nel quale, come sopra visto, la ricorrente risulta essere titolare di conti correnti, depositi titoli anche in valuta estera, partecipazioni societarie ancora intestate ai defunti genitori signori Dott Prof Avv. e Parte_4 Persona_3
e/o ai fratelli germani signori ,
[...] Parte_5 [...]
, e Persona_4 Persona_5 [...]
estendendo l'indagine agli ultimi cinque Persona_6
anni. L'Avv sempre a mezzo e come sopra Controparte_1
chiede altresì che l'incarico alla GDF comprenda la delega ad accertare le attività finanziarie detenute dall'Avv Parte_1
nei citati paesi esteri anche per il tramite
[...] Parte_1
di altri soggetti di qualunque nazionalità, interposti o esterovestiti
(si evidenzia ancora che i beni posti nello stato Argentino appartengono a società o sono ancora intestati ai defunti genitori della attrice signori Dott Prof Avv. e Parte_4
SInora ; che l'Avv Persona_3 Parte_1
riceve diversi bonifici dal SInor col quale la
[...] Pt_6
ricorrente ha intrapreso una relazione affettiva senza alcun rapporto di convivenza per cui non è ipotizzabile che gli accrediti possano essere ricondotti agli ordinari doveri di contribuzione alla vita comune. Si evidenziano le seguenti operazioni sul conto corrente Raiffeisenbank n. rispettivamente in data 26.07.2023 per
CHF 9.902,77, in data 28.07.2023 per CHF 7.776,00 e quello del
14 31.07.2023 per CHF 4.300,00) (doc. 6 presente istanza).” (foglio a far parte integrante del verbale dell'udienza del 24.10.2024
in secondo luogo vista l'ordinanza del 04/04/2024 CP_1
con la quale il P.I. ha disposto unicamente incarico alla guardia di finanza senza pronunciarsi sulla richiesta di rogatorie internazionali tempestivamente dedotte dalla parte convenuta vista l'istanza depositata in data 02/02/2024 portante richiesta di integrazione dell'incarico già disposto alla GDF con l'autorizzazione ad a tale Ente ad inoltrare richieste di indagini finanziarie anche alle Autorità/Amministrazioni fiscali estere e/o
Organo Collaterale Estero dei seguenti Stati RR, FL,
Svizzera, Irlanda, Argentina con precisazione che l'incarico alla
GDF comprenda la delega ad accertare le attività finanziarie detenute dall'Avv nei citati paesi Parte_1
esteri anche per il tramite di altri soggetti di qualunque nazionalità, interposti o esterovestiti (i beni posti nello stato Argentino appartengono a società o sono ancora intestati ai defunti genitori della attrice signori Dott Prof Avv. e Parte_4
SInora , la attrice riceve diversi bonifici dal Persona_3
signor col quale la medesima ha intrapreso una relazione Pt_6
sentimentale), sulla quale il P.I. non si è ancora pronunciato;
letta la relazione depositata dalla GDF dalla quale si evince che l'indagine è stata limitata alle informazioni ritraibili dalle banche Contro dati nazionali;
attese le dichiarazioni rese da che confermano l'esistenza di movimentazioni estere in assenza di indicazioni nei
15 modelli fiscali presentati dalla attrice, non evidenziate nella prefata relazione della GDF, che evidenziano la sussistenza di rapporti finanziari in plurimo paesi esteri In via principale Chiede che l''Ill.mo G.I. voglia disporre: 1) rogatoria internazionale, avvalendosi della Convenzione sull'assunzione all'estero delle prove in materia civile o commerciale, conclusa all'Aja il 18 marzo
1970, nello Stato dell'Argentina avente ad oggetto - l'assunzione presso il Banco Comafi, con sede in Città di Buenos Aires, Av.
(C.P. 1035AAO), in persona del legale Parte_3
rappresentante pro tempore, della documentazione riguardante i rapporti continuativi, le operazioni di natura finanziaria e ogni rapporto di qualsiasi altro genere, anche occasionale, intrattenuto con il suddetto istituto bancario comunque riconducibile alla sig.ra
, anche in qualità di delegante o Parte_1
di delegato, anche per interposta persona, ciò a far data dal 2010 sino all'emanando ordine;
- l'assunzione presso il Banco Central de la Republica Argentina, con sede in Buenos Aires, Reconquista
266 C1003ABF in persona del legale rappresentante pro tempore, della documentazione riguardante i rapporti continuativi, le operazioni di natura finanziaria e ogni rapporto di qualsiasi altro genere intrattenuto con il suddetto istituto bancario comunque riconducibile alla sig.ra , anche in Parte_1
qualità di delegante o di delegato, anche per interposta persona, ciò a far data dal 2010 sino all'emanando ordine;
- l'assunzione presso il competente Registro dei beni immobili di
16 documentazione relativa agli immobili di proprietà esclusiva o pro quota o comunque riconducibili alla SI.ra Parte_1
anche in qualità di procuratore e/o gestore;
-
[...]
l'assunzione presso il competente Registro dei beni mobili registrati di documentazione relativa a detti beni di proprietà esclusiva o pro quota o comunque riconducibili alla SI.ra anche in qualità di procuratore Parte_1
e/o gestore;
- l'assunzione presso il competente Registro delle imprese di documentazione relativa alle partecipazioni societarie detenute anche per interposta persona e/o rappresentanti legali e comunque riconducibili alla SI.ra Parte_1
anche in qualità di procuratore e/o gestore;
- l'assunzione
[...]
presso il Ministerio De Economia, Obras y Servicios Publicos delle dichiarazioni dei redditi o delle equivalenti certificazioni dei redditi prodotti in Argentina dalla SI.ra Parte_1
quale persona fisica e quale titolare delle
[...]
partecipazioni societarie come sopra indicate;
2) rogatoria internazionale, avvalendosi della Convenzione sull'assunzione all'estero delle prove in materia civile o commerciale, conclusa all'Aja il 18 marzo 1970, nello Stato della Svizzera avente ad oggetto l'assunzione presso Banca Nazionale Svizzera e presso
Raiffeisen Svizzera sede legale in (9001) St. Gallen, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, della documentazione riguardante i rapporti continuativi, le operazioni di natura finanziaria e ogni rapporto di qualsiasi altro genere, anche
17 occasionale, intrattenuto in tale Paese comunque riconducibile alla
SI.ra anche in qualità di Parte_1
delegante o di delegato, anche per interposta persona, ciò a far data dal 2010 sino all'emanando ordine;
3) rogatoria internazionale, avvalendosi della Convenzione sull'assunzione all'estero delle prove in materia civile o commerciale, conclusa all'Aja il 18 marzo
1970, negli Stati Uniti di America avente ad oggetto - l'assunzione presso la Federal Reserve Bank, con sede in Città di Washington,
Eccles Building, 20th Street and Constitution Avenue N.W. (DC
20551), in persona del legale rappresentante pro tempore, e attraverso di essa presso le dodici banche centrali regionali, situate nelle principali città degli Stati Uniti (e in particolare della FL) della documentazione riguardante i rapporti continuativi, le operazioni di natura finanziaria e ogni rapporto di qualsiasi altro genere, anche occasionale, intrattenuto con il suddetto istituto bancario comunque riconducibile alla sig.ra Parte_1
, anche in qualità di delegante o di delegato, anche
[...]
per interposta persona, ciò a far data dal 2010 sino all'emanando ordine;
4) rogatoria internazionale, avvalendosi della Convenzione sull'assunzione all'estero delle prove in materia civile o commerciale, conclusa all'Aja il 18 marzo 1970, nel Regno Unito
e Irlanda avente ad oggetto - l'assunzione presso la Bank of
England, con sede in Londra RR, Regno Unito,
Threadneedle Street,. (EC1A 1AA), in persona del legale rappresentante pro tempore, della documentazione riguardante i
18 rapporti continuativi, le operazioni di natura finanziaria e ogni rapporto di qualsiasi altro genere, anche occasionale, intrattenuto con il suddetto istituto bancario comunque riconducibile alla sig.ra
, anche in qualità di delegante o Parte_1
di delegato, anche per interposta persona, ciò a far data dal 2010 sino all'emanando ordine;
- l'assunzione presso il competente
Registro dei beni immobili di documentazione relativa agli immobili di proprietà esclusiva o pro quota o comunque riconducibili alla SI.ra anche in Parte_1
qualità di procuratore e/o gestore;
- l'assunzione presso il competente Registro dei beni mobili registrati di documentazione relativa a detti beni di proprietà esclusiva o pro quota o comunque riconducibili alla SI.ra anche in Parte_1
qualità di procuratore e/o gestore;
- l'assunzione presso il competente Registro delle imprese di documentazione relativa alle partecipazioni societarie detenute anche per interposta persona e/o rappresentanti legali e comunque riconducibili alla SI.ra
[...]
anche in qualità di procuratore e/o gestore;
Parte_1
- l'assunzione presso l' HMRC (HM Revenue e Customs) delle dichiarazioni dei redditi o delle equivalenti certificazioni dei redditi prodotti nel Regno Unito dalla SI.ra Parte_1
quale persona fisica e quale titolare delle
[...]
partecipazioni societarie a lei riferibili. In subordine L'Avv.
come sopra rappresentato e difeso, insiste Controparte_1
19 per l'accoglimento dell'istanza depositata in data 15-04.2024 nell'interesse del convenuto sopra trascritta”.
Conclusioni del Pubblico Ministero:
“Visto, nulla si oppone”; “Visto, si rinuncia all'impugnazione”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con ricorso depositato il 10 novembre 2023,
[...]
esponeva di avere contratto matrimonio Parte_1
con a Buenos Aires (Argentina) il giorno 11 Controparte_1
agosto 1999 e che dal matrimonio erano nati a Bologna i due figli nato il [...] e Persona_2 Persona_1
nata il [...], entrambi economicamente non
[...]
autosufficienti; che i coniugi erano separati CP_1
giudizialmente con sentenza del Tribunale di Bologna n.
1489/2019 pubblicata il 26 giugno 2019, confermata dalla Corte
d'Appello di Bologna con sentenza n. 2886/2020 depositata il 28 ottobre 2020 e passata in giudicato;
che la ricorrente ed i figli vivevano nella casa coniugale assegnata in forza della sentenza di separazione;
che non era Parte_1 Parte_1
occupata, come negli anni passati, fatta eccezione per alcune sporadiche collaborazioni nell'anno 2022; che le condizioni della separazione contenute nella sentenza n.1489/2019 erano state confermate dalla Corte d'Appello di Bologna con la sentenza n.
2886/2020; che fra i coniugi non si era ricostituita né la comunione materiale né quella spirituale ed erano trascorsi 8 anni dall'udienza presidenziale nel giudizio di separazione, tenutasi il 13 ottobre
20 2015; che la moglie non percepiva un assegno di Pt_1
mantenimento ed entrambi i coniugi erano economicamente autosufficienti, mentre il figlio poco più che Persona_2
ventenne, non era occupato e non era economicamente autosufficiente e la figlia sedicenne, Persona_1
studiava al liceo;
che quanto alla figlia minore, la gestione genitoriale era “ormai rodata”, per cui andava formalizzato quanto già stava “avvenendo nell'alternanza padre – madre”, secondo il piano genitoriale allegato al ricorso.
Sulla base di tali premesse, Parte_1
chiedeva che fosse pronunciato lo scioglimento del matrimonio contratto con il convenuto, alle stesse condizioni della sentenza di separazione.
Si costituiva in giudizio aderendo alla Controparte_1
domanda di scioglimento del matrimonio e alla richiesta di affidamento condiviso della figlia minore ai genitori, ma sostenendo che “la rappresentazione dei fatti e della realtà, specie con riferimento all'attualità, svolta nel ricorso introduttivo” era
“assolutamente fuorviante, incompleta e inveritiera” e che pertanto il resistente non poteva aderire alla richiesta avanzata dalla ricorrente di conferma delle ulteriori disposizioni contenute nella sentenza di separazione, la quale, in sintesi, prevedeva “l'addebito della separazione a carico della moglie con conseguente revoca dell'assegno di mantenimento in suo favore, l'affido condiviso tra i genitori dei figli (all'epoca entrambi) minori con collocamento
21 prevalente degli stessi presso la madre, tempi di permanenza dei minori presso ciascun genitore pressocchè equivalenti,
l'assegnazione della casa familiare alla SI.ra l'obbligo di Pt_1
contribuzione da parte del padre al mantenimento dei figli nella misura di euro 900,00 rivalutabile annualmente per ciascuno
(come avvenuto), oltre al 50% delle spese straordinarie per gli stessi”. Il convenuto asseriva che alcune di tali statuizioni non erano più fondate, in quanto la ricorrente godeva attualmente “di una situazione economica assai più florida rispetto a quella esaminata dal Giudice ai tempi della separazione”, mentre la situazione finanziaria del resistente, nel tempo, era progressivamente peggiorata, con la conseguenza che vi era la necessità di una rivalutazione delle condizioni economiche delle parti. sosteneva inoltre che la posizione del figlio Controparte_1
maggiorenne sembrava “oggi essere completamente Per_2
diversa” “rispetto ai provvedimenti disposti al tempo in suo favore”, non abitando più a Bologna nella casa familiare assegnata alla madre, esercitando un'attività remunerativa, sia pure con contratto a tempo determinato, ed avendo maturato al contempo
“una professionalità spendibile nel settore di riferimento” e che la figlia minore, che frequentava entrambi i genitori rimanendo presso ciascuno di essi per diversi giorni consecutivi, non era rimasta con la madre “per lunghi periodi”, attesa la “prolungata presenza all'estero” della ricorrente, circostanze queste che giustificavano il collocamento della figlia presso il padre e la
22 previsione di un contributo economico al suo mantenimento da parte della madre. rassegnava dunque le seguenti Persona_2
conclusioni: “3) Confermare che la figlia minore Persona_1
venga affidata in via condivisa ad entrambi i genitori,
[...]
disponendo che le decisioni di ordinaria amministrazione vengano assunte dal genitore che ha la figlia presso di sé in quel momento e al contempo che le decisioni di maggiore interesse per la medesima vengano, invece, assunte congiuntamente, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della stessa;
4) Disporre il collocamento prevalente della figlia Per_1
presso il padre;
5) Assegnare conseguentemente, in via
[...]
principale, al SI. la casa coniugale costituita da 2 CP_1
appartamenti posti in Bologna, Via Borgo San Pietro n. 28 e n. 32,
e in subordine, assegnare al SI. la casa coniugale CP_1
costituita dall'appartamento posto in Bologna, Via Borgo San
Pietro n. 28 come sopra identificato e contemporaneamente assegnare alla SI.ra quello sito al n. 32 della predetta via, Pt_1
anch'esso come sopra meglio individuato, anche considerato che gli immobili sono giuridicamente indipendenti e dotati di ingressi e impianti separati;
in ulteriore subordine, assegnare alla SI.ra la casa coniugale costituita dall'appartamento posto in Pt_1
Bologna, Via Borgo San Pietro n. 28 come sopra identificato e contemporaneamente assegnare al SI. quello sito al n. CP_1
32 della predetta via, anch'esso come sopra meglio individuato;
6)
23 Prevedere, con riguardo alla frequentazione di con Persona_1
i genitori, tenuto conto del calendario vigente, delle volontà espresse dalla minore in merito alla suddivisione dei turni di visita in 2 periodi mensili continuativi e della rappresentata circostanza secondo cui la SI.ra si assenta frequentemente e per lunghi Pt_1
periodi dal domicilio familiare, in via principale che la figlia stia con il padre 16 giorni al mese e con la madre 12 giorni e sempre se quest'ultima effettivamente si trovi a Bologna, essendo in tal caso il padre disponibile a tenere con sé la figlia anche nel periodo di competenza materna;
in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui l'Ecc.mo Tribunale intestato dovesse diversamente decidere, confermare la calendarizzazione dei tempi di permanenza della minore con ciascun genitore attualmente praticata. In ogni caso, con riferimento ai periodi di vacanza e festivi, confermare la calendarizzazione di tali momenti ed occasioni come già attualmente praticata;
7) Condannare, in ragione delle domande di cui sopra, in via principale la SI.ra a corrispondere, anticipatamente, Parte_1
al SI. mediante bonifico bancario da effettuarsi Controparte_1
entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dal mese di febbraio
2024, a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore, finché convivente con il padre e non economicamente autosufficiente, la somma mensile di Euro 900,00 (Euro novecento/00) in ragione delle condizioni economiche attuali dei genitori o quella diversa somma, maggiore o minore, ritenuta di
24 giustizia e/o che dovesse risultare dovuta in forza dell'espletanda istruttoria, da rivalutarsi annualmente secondo la variazione degli indici ISTAT per la città di Bologna con decorrenza dal mese di febbraio 2025 (indice base gennaio 2024) a valere per i mesi successivi da febbraio in poi, oltre al 50% delle spese ulteriori, di carattere straordinario, che dovessero rendersi indispensabili e/o necessarie per la figlia, per l'identificazione delle quali si richiama integralmente il Protocollo del Tribunale Civile di Bologna cui si rimanda (pubblicato con la circolare COA di Bologna n. 131 del 4 settembre 2017) anche per le modalità di rimborso. Ciascuno dei genitori si accollerà per intero le spese extra sostenute per la figlia nei periodi di soggiorno trascorsi con la medesima fuori dalla città di Bologna in occasione delle ferie estive ed invernali;
in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui l'Ill.mo Tribunale adito dovesse confermare il collocamento della minore presso la madre, disporre, in ragione dei tempi già attualmente pressocchè equivalenti, che ciascun genitore provveda direttamente al mantenimento della figlia nei tempi di permanenza della stessa presso di sé con suddivisione al 50% delle spese straordinarie;
in via ulteriormente subordinata, sempre nel denegato caso di conferma del collocamento della minore presso la madre, disporre, in ragione del mutamento, dal tempo della separazione, delle sue condizioni economiche e tenuto conto di quelle ad oggi effettive della SI.ra ed al contempo in forza della diminuita capacità Pt_1
contributiva del SI. stante la situazione debitoria del CP_1
25 medesimo rappresentata nel presente atto, che il padre versi alla madre, quale contributo al mantenimento ordinario della figlia minore, la somma mensile di euro 600,00 (seicento/00) o quella diversa somma, maggiore o minore, che risulterà dovuta all'esito dell'espletanda istruttoria, oltre il 50% delle spese straordinarie indicate nel Protocollo di Bologna sopra richiamato;
8) Accertare, alla luce degli elementi indicati in narrativa, se il figlio , di Per_2
anni 21, è oggi divenuto economicamente autosufficiente con ogni conseguenza di legge e, in tal caso, revocare l'assegno di mantenimento in favore del medesimo a far data della domanda, non sussistendovene più i presupposti di legge e l'assegnazione della casa familiare in suo favore;
in via subordinata, nel denegato caso in cui l'Ill.mo Tribunale adito dovesse ritenere che il figlio non sia ancora economicamente autosufficiente e per il Per_2
tempo che lo stesso dovesse eventualmente trascorrere presso ciascun genitore, disporre che il padre e la madre provvedano in via diretta al suo mantenimento con suddivisione al 50% delle spese straordinarie;
in via ulteriormente subordinata, sempre nel denegato caso in cui dovesse non essere riconosciuta l'autosufficienza economica del figlio e questo dovesse tornare a vivere a Bologna presso la casa assegnata al padre, disporre, che la SI.ra versi al SI. a titolo di contributo al Pt_1 CP_1
mantenimento del figlio, in ragione delle condizioni economiche attuali dei genitori, la somma mensile di Euro 900,00 (Euro novecento/00) o quella diversa somma, maggiore o minore,
26 ritenuta di giustizia, da rivalutarsi annualmente secondo la variazione degli indici ISTAT per la città di Bologna, oltre il 50% delle spese straordinarie indicate nel Protocollo di Bologna sopra richiamato;
in estremo subordine, sempre nel denegato caso in cui dovesse non essere riconosciuta la piena autosufficienza economica del figlio e questo dovesse tornare a vivere a Bologna presso la casa assegnata alla madre, disporre, in ragione del mutamento, dal tempo della separazione, delle condizioni economiche e tenuto conto di quelle ad oggi effettive della SI.ra ed al contempo in forza della diminuita capacità contributiva Pt_1
del SI. stante la situazione debitoria del medesimo CP_1
rappresentata nel presente atto, che il padre versi in favore di mediante pagamento diretto a quest'ultimo, Persona_2
quale contributo al suo mantenimento ordinario, la somma mensile di euro 600,00 (seicento/00) o quella diversa somma, maggiore o minore, che risulterà dovuta all'esito dell'espletanda istruttoria, oltre il 50% delle spese straordinarie indicate nel Protocollo di
Bologna sopra richiamato;
9) Alla luce della evidente mancata produzione in atti, da parte della SI.ra della Pt_1
documentazione indicata nell'art. 473 bis.12, c. 3 e 4 c.p.c., dichiarare il comportamento della medesima non collaborativo e inadempiente e di conseguenza valutarlo ai sensi degli artt. 116,
92 c. 1 e 96 c.p.c. con ogni conseguenza di legge;
10) condannare la signora alla refusione di spese, competenze ed onorari del Pt_1
presente giudizio”.
27 Il Pubblico Ministero interveniva con atto in data 25 novembre 2023, senza sollevare rilievi.
Depositate dalla ricorrente e dal resistente le memorie di cui all'art. 473 bis.17 c.p.c. e dei documenti, il Giudice relatore e delegato, alla prima udienza del 5 marzo 2024, sentiva i coniugi personalmente e, con ordinanza del 10 marzo 2024, stante la vigenza delle determinazioni della sentenza di separazione personale e l'assenza di “elementi di mutamento della situazione familiare”, non assumeva provvedimenti di modifica temporanei ed urgenti, fissava l'udienza per l'audizione della figlia minore e tratteneva la causa per la decisione sul vincolo.
Con sentenza parziale n. 1029/2024 il Tribunale pronunciava lo scioglimento del matrimonio fra la ricorrente ed il resistente.
Veniva inoltre sentita la figlia minore e con l'ordinanza resa il 4 aprile 2024, all'esito dell'incombente, il Giudice relatore non procedeva alla modifica delle determinazioni di cui alla sentenza di separazione (confermata anche in grado di appello), disponeva indagini, per il tramite della Guardia di Finanza, sull'attività lavorativa, sui redditi, sul patrimonio e sull'effettivo tenore di vita della ricorrente e del convenuto e respingeva le altre istanze istruttorie delle parti. Acquisite le richieste informazioni, prodotti dalle parti ulteriori documenti formatisi in epoca successiva alla scadenza dei termini processuali e respinte nuovamente le residue istanze istruttorie delle parti con l'ordinanza del 28 febbraio 2025,
28 la causa veniva infine rimessa al Collegio per la decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 473 bis.28, co. 1, c.p.c.
Come si è già rilevato, con la sentenza parziale n. 1029/2024
è stato pronunciato lo scioglimento del matrimonio contratto da e e pertanto Parte_1 Controparte_1
devono costituire ora oggetto di esame le sole domande accessorie formulate dalle parti, così come precisate nelle note contenenti la precisazione delle rispettive conclusioni.
Nel corso del giudizio, e più precisamente il 25 ottobre
2025, la figlia delle parti in causa, , è divenuta Persona_1
maggiorenne, anche se pacificamente ancora non economicamente autosufficiente.
La raggiunta maggiore età della figlia comporta che il
Collegio non è più chiamato a decidere circa l'affidamento, il collocamento e le modalità di visita e di permanenza presso i genitori di e che su tali aspetti deve essere emessa Persona_1
una declaratoria di cessazione della materia del contendere.
Restano quindi da definire la domanda relativa alla casa familiare sita in Bologna, via del Borgo di San Pietro n. 28/32, che vorrebbe attribuita a sé stessa, sul Parte_1
presupposto che i due figli, ora entrambi maggiorenni, ma non economicamente indipendenti, vivono con lei nella casa familiare assegnatale in forza della sentenza di separazione e la domanda della ricorrente avente ad oggetto il contributo al mantenimento dei due figli, in quanto, sempre secondo quest'ultima, entrambi
29 non economicamente indipendenti. La ha chiesto, in Pt_1
particolare, la conferma del contributo economico dovuto dal convenuto alla ricorrente in forza della pronuncia di separazione a titolo di contributo al mantenimento dei due figli, pari ad euro
900,00 mensili, oltre alla rivalutazione monetaria, per ciascuno dei due, pur sostenendo che la condizione reddituale e patrimoniale del convenuto è migliorata, mentre la sua è rimasta invariata rispetto all'epoca in cui fu pronunciata la separazione personale dei coniugi (pag. 2 del ricorso). ha sostenuto invece che il figlio maggiore Controparte_1
, oggi ventiduenne, ha cessato “ogni stabile convivenza Per_2
con la madre e ha raggiunto un chiaro grado di autonomia economica”, vivendo e lavorando “stabilmente all'estero (tra la
Svizzera e l'Australia) come maestro di sci”, dopo aver conseguito la relativa abilitazione (v. da ultimo pag. 8 e s. della comparsa conclusionale). Ciò giustifica, secondo il resistente, sia la revoca dell'assegnazione della casa familiare in favore della ricorrente, sia il venir meno dell'obbligo dei genitori di contribuire al mantenimento del figlio maggiorenne ed economicamente indipendente.
Quanto alla figlia, ha sostenuto che Controparte_1
“svolge la propria vita familiare, in modo Persona_1
pressochè equilibrato presso le abitazioni di entrambi i genitori”
(pag. 12 della comparsa conclusionale) e che “stante il collocamento di fatto paritetico con creazione di due centri di
30 interesse e l'assenza di un sostanziale squilibrio tra i redditi delle parti, ciascun genitore può provvedere direttamente al mantenimento della figlia risultando tale forma idonea a soddisfare pienamente le esigenze di in modo proporzionato, equo e Per_1
conforme al suo superiore interesse”, con la conseguenza che anche con riferimento alla figlia è venuto meno il diritto della ricorrente di ottenere l'assegnazione della casa familiare e l'obbligo del padre di versare alla madre un contributo al mantenimento della figlia stessa (pag. 14 e 15 della comparsa conclusionale).
Dagli atti e dai documenti prodotti risulta che Per_2
ventenne allorchè fu introdotta la causa ed oggi
[...]
ventiduenne, essendo nato il [...], risiede anagraficamente presso la casa familiare di Bologna con la madre
(documento n. 2 della ricorrente), ha frequentato il liceo con indirizzo socioeconomico presso un istituto privato ed ha conseguito il diploma il 6 luglio 2022, dopo aver ripetuto due anni scolastici, risultando affetto da “disturbi dell'apprendimento certificati, mediante valutazione neuropsicologica pubblica e privata, che ha decretato l'uso di strumenti compensativi e dispensativi di cui alla legge n.170 del 08/10/2010” (circostanze non contestate ed esposte, da ultimo, a pag. 6 della comparsa conclusionale della ricorrente).
Dopo il conseguimento del diploma, all'esito di un
“percorso scolastico travagliato”, come rilevato dal padre in sede
31 di interrogatorio libero all'udienza del 5 marzo 2024, Per_2
svolse alcuni lavori occasionali e precari (ossia cameriere
[...]
e corriere Amazon), come rilevato sia dal padre che dalla madre, percependo, per l'anno di imposta 2022, un reddito complessivo imponibile di euro 4.896,00 (documenti n. 23 e 24 della ricorrente)
e fu seguito, nel corso del 2022 e del 2023, da uno psicoterapeuta e da un life coach (v. al riguardo il bonifico di euro 602,27, effettuato dal padre il 2 settembre 2022 in pagamento della fattura n. 47 del 26 luglio 2022 emessa da IA De MA per “sedute terapeutiche di , riportato nell'estratto del conto Persona_2
corrente n. 33627 presso la banca Intesa San Paolo, prodotto sub documento n. 9 del resistente;
v. inoltre il prospetto relativo al compenso del life coach, pagato da entrambi i genitori nel luglio
2023, documento n. 31 bis della ricorrente e il bonifico dell'11-12 settembre 2023 riportato nell'estratto dello stesso conto corrente n. 33627 del resistente alla data del 30 settembre 2023, che riporta come causale ”spese extra ragazzi luglio 2023 (e pregresso 'life coach') in attesa di ricevere le relative fatture e quietanze di pagamento”, documento n. 9 del convenuto).
La ricorrente ha sostenuto che dopo la maturità, finiti “i lavoretti precari, pareva avere ben pochi stimoli nel Per_2
contesto cittadino, e voleva rimandare la ripresa degli studi (da entrambi i genitori sempre auspicata, non solo dal padre)”, cosicchè la madre decise, anche su consiglio dello psicoterapeuta, di assecondare il figlio “a mettersi alla prova in quella che doveva
32 essere un'esperienza motivazionale e formativa (per prendere fiducia in sé stesso)” e lo finanziò per fargli conseguire il diploma di maestro di sci (pag. 7 della comparsa conclusionale della ricorrente e documenti n. 54-57 della parte ricorrente).
Risulta inoltre che abbia impartito lezioni di sci ad Per_2
Andermatt, in Svizzera, durante la stagione invernale 2023-2024, ossia dal dicembre 2023 al marzo 2024, percependo, nel dicembre
2023, un compenso di CHF 363,47 e nel gennaio 2024 la somma di CHF 754,99 (documenti n. 25 e 50 della ricorrente). Oltre alla dichiarazione dei redditi relativa all'anno 2022, già menzionata, la ricorrente ha depositato anche la dichiarazione dei redditi del figlio relativa all'anno 2024 (documento n. 85), dalla quale risulta un reddito imponibile complessivo di euro 4.534,00 per l'attività svolta come maestro di sci, compresivi del compenso maturato nel dicembre 2023, ma pagato nel gennaio 2024 (documento n. 25).
Non risulta provato l'assunto del convenuto, secondo il quale il figlio si è “trasferito a vivere in Spagna” “da settembre e novembre 2023” per conseguire l'abilitazione all'insegnamento dello sci, si è “trasferito in Australia per continuare a svolgere la professione di maestro di sci” dal giugno 2024 al dicembre 2024 ed è tornato nuovamente in Svizzera per proseguire la stessa attività dal dicembre 2024 all'aprile 2025, risultando dunque presente a Bologna, durante gli ultimi due anni, solo occasionalmente, per “brevi rientri tra una stagione sciistica e
33 l'altro, per salutare amici e genitori” (pag. 9 della comparsa conclusionale).
Quanto al soggiorno in Spagna, il resistente ha sostenuto che esso è stato indicato, in un proprio scritto difensivo, anche dalla controparte, la quale però ha contestato tale circostanza, che effettivamente non risulta ammessa dalla (v. pag. 9 della Pt_1
comparsa conclusionale del convenuto, ove lo stesso richiama pag.
2, rigo 10 dall'alto della prima memoria ex art. 473 bis.17 c.p.c. della ricorrente, in cui, tuttavia, non vi è alcun cenno ad un soggiorno spagnolo del figlio).
Lo stesso convenuto si duole del fatto che non sono state ammesse le prove dedotte all'udienza del 30 gennaio 2025, che dimostrerebbero i suoi assunti, ossia i frequenti e lunghi soggiorni all'estero del figlio, sebbene si trattasse di fatti successivi alla scadenza dei termini perentori di cui all'art. 473 bis.17, n. 2, c.p.c.
(v. pag. 10 della comparsa conclusionale).
Rileva il Collegio che la richiesta di ammissione delle prove cui ha fatto riferimento costituita da un'istanza Controparte_1
di acquisizione del profilo Facebook del figlio primogenito da un'istanza di ordine a quest'ultimo di Persona_2
esibizione in giudizio di contratti di lavoro (peraltro generiche ed esplorative) e da un'istanza di ammissione di una prova testimoniale (peraltro neppure specificamente capitolata), già respinte dal Presidente relatore con l'ordinanza del 28 febbraio
2025, non sono state reiterate in sede di precisazione delle
34 conclusioni e pertanto non possono costituire oggetto di puntuale e specifico esame da parte del Tribunale.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, “la nozione di convivenza rilevante ai fini dell'assegnazione della casa familiare ex art. 337-sexies c.c. comporta la stabile dimora del figlio maggiorenne presso la stessa, sia pure con eventuali sporadici allontanamenti per brevi periodi e con esclusione, quindi, dell'ipotesi di rarità dei ritorni, ancorché regolari, configurandosi in tal caso, invece, un rapporto di mera ospitalità; deve pertanto sussistere un collegamento stabile con l'abitazione del genitore, caratterizzato da coabitazione che, ancorché non quotidiana, sia compatibile con l'assenza del figlio anche per periodi non brevi per motivi di studio o di lavoro, purché vi faccia ritorno appena possibile e l'effettiva presenza sia temporalmente prevalente in relazione ad una determinata unità di tempo (anno, semestre, mese)” (Cass., sez. I, 30 maggio 2025, n. 14458).
Dalle emergenze istruttorie risulta che fin Persona_2
dall'epoca della separazione, abita nella casa familiare con la madre e i suoi soggiorni all'estero, nei periodi in cui ha conseguito l'abilitazione all'insegnamento dello sci e in cui ha impartito lezioni di sci, non appaiono, di per sé, idonei a far venir meno il collegamento stabile con l'abitazione della madre, presso la quale il giovane risulta peraltro tornato anche nel corso della stagione invernale 2023, durante la quale ha impartito, in Svizzera, le lezioni di sci (v. le fotografie prodotte dalla ricorrente sub
35 documenti n. 49 e 49 bis e pag. 4 della memoria in data 28 febbraio
2024, nella quale la ricorrente ha evidenziato altresì che il 9 dicembre 2023 il figlio era ancora a Bologna, come risulta dall'estratto del conto corrente presso la intestato al CP_3
figlio alla data del 31 dicembre 2023, prodotto sub documento n.
51, dal quale risulta peraltro, secondo quanto evidenziato dalla madre, che tutte le entrate del figlio sono riconducibili ai genitori).
La ricorrente, inoltre, quanto alla stabile residenza in Svizzera del figlio , ha richiamato la normativa svizzera sui visti, Per_2
rilevando, circostanza questa non contestata, che il figlio “non ha alcun visto che gli permetta di stare in Svizzera oltre i 90 giorni continuativi”, per cui il 31 marzo 2024 dovette necessariamente tornare a Bologna (pag. 3 della memoria depositata il 28 febbraio
2024).
Quanto all'eccepita raggiunta indipendenza economica di si osserva che dai documenti prodotti risulta che Persona_2
il figlio delle parti in causa, dopo aver fatto, nel 2023, il test d'ingresso per entrare all'università senza superarlo (circostanza esposta dalla ricorrente nella memoria del 28 febbraio 2024 e non specificamente contestata), si è iscritto, nel 2024, all'Università degli Studi "Guglielmo Marconi", corso di laurea in scienze e tecniche psicologiche (documento n. 62) per poi passare alla facoltà di scienze motorie presso l'Università degli Studi di
ER (v. il documento depositato il 2 ottobre 2025).
36 Secondo la giurisprudenza di legittimità, “il figlio divenuto maggiorenne ha diritto al mantenimento a carico dei genitori soltanto se, ultimato il prescelto percorso formativo scolastico, dimostri, con conseguente onere probatorio a suo carico, di essersi adoperato effettivamente per rendersi autonomo economicamente, impegnandosi attivamente per trovare un'occupazione in base alle opportunità reali offerte dal mercato del lavoro, se del caso ridimensionando le proprie aspirazioni, senza indugiare nell'attesa di una opportunità lavorativa consona alle proprie ambizioni” (cfr., per tutte, Cass., sez. I, ord. 14 agosto 2020, n. 17183; nello stesso senso, v. Cass., sez. I, sent. 13 ottobre 2021, 27904). La Suprema
Corte ha altresì precisato che “la cessazione dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non autosufficienti deve essere fondata su un accertamento di fatto che abbia riguardo all'età, all'effettivo conseguimento di un livello di competenza professionale e tecnica, all'impegno rivolto verso la ricerca di un'occupazione lavorativa nonché, in particolare, alla complessiva condotta personale tenuta, dal raggiungimento della maggiore età, da parte dell'avente diritto” (cfr. Cass., sez. VI-1, ord. 5 marzo
2018, n. 5088).
Nella fattispecie in esame, risulta provato che Per_2
subito dopo il diploma, conseguito nel luglio 2022, ha
[...]
svolto alcune occasionali e temporanee attività lavorative, che non gli hanno consentito tuttavia di raggiungere l'indipendenza economica ed ha poi scelto di proseguire gli studi: dopo un primo
37 tentativo di accesso all'università non andato a buon fine nel 2023, si è infine iscritto, sia pure in corso di causa, alla facoltà di scienze motorie, che appare peraltro coerente con il precedente conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento dello sci.
Quanto all'assunto paterno, secondo il quale il figlio non ha, ad oggi, ancora sostenuto alcun esame universitario, si osserva che l'iscrizione all'Università di ER è recente: solo in seguito sarà possibile verificare se il giovane proseguirà con profitto il corso di studi appena intrapreso ed in caso negativo valutare l'eventuale venir meno dei presupposti che fondano l'obbligo del padre di contribuire al mantenimento del figlio.
Che oggi ventiduenne, non abbia ancora Persona_2
conseguito una piena indipendenza economica è provato non solo dalle dichiarazioni fiscali prodotte dalla ricorrente, ma anche dalla stessa condotta del padre, che, sentito all'udienza del 5 febbraio
2024, ha ammesso che il figlio “al momento” è (solo)
“parzialmente indipendente sul piano economico” ed ha continuato a versargli direttamente somme di denaro quale
“paghetta” mensile (v. da ultimo quanto evidenziato a pag. 11 della comparsa conclusionale della ricorrente e che trova conferma nei documenti prodotti dal resistente sub n. 9, ed in particolare negli estratti del conto corrente n. 33627 aperto presso Intesa San
Paolo, dai quali risultano effettuati da in favore Controparte_1
del figlio , nel corso del 2022 e del 2023, bonifici periodici Per_2
di somme di denaro con le causali “paghetta”, “contributo
38 vacanza”, “paghetta e contributo statale”, “rimborso spese”,
“paghetta del mese e rimborso ”; v. fra gli altri, quanto alla CP_5
sola seconda metà dell'anno 2023: il bonifico del 7- 8 agosto 2023 di euro 122,50 con la causale “paghetta del mese e rimborso
”, il bonifico del 2-3 ottobre 2023 di euro 122,50, con la CP_5
causale “paghetta del mese e rimborso ”, il bonifico del 30 CP_5
novembre 2023 di euro 122,50, con la causale “paghetta del mese”, il bonifico del 29 dicembre 2023 di euro 122,50 con la causale “paghetta del mese”). Tali versamenti, effettuati direttamente al figlio, non costituiscono, contrariamente a quanto sembra sostenere il resistente nella memoria di replica finale, mero adempimento degli obblighi derivanti dalla sentenza di separazione, sia in considerazione del tenore della causale dei bonifici (“paghetta”), sia in considerazione dell'importo, sia soprattutto in considerazione del fatto che l'obbligo del versamento delle somme è previsto dalla sentenza di separazione in favore della ricorrente e non del figlio.
Da quanto premesso, deriva dunque che è possibile ritenere provato che vive attualmente, in via prevalente Persona_2
nel corso dell'anno, con la madre nell'abitazione familiare, così come avveniva all'epoca della separazione e che lo stesso non è economicamente del tutto indipendente, non potendosi quindi ritenere integrato il presupposto previsto dall'art. 337 septies, co.
1, c.p.c. (ossia la piena indipendenza economica), perché possa
39 considerarsi definitivamente venuto meno l'obbligo del padre di contribuire al mantenimento del figlio maggiorenne.
Quanto alla figlia anch'essa Persona_1
anagraficamente convivente con la madre (documento n. 2 della ricorrente), si osserva che la ragazza, sentita ancora minorenne all'udienza del 2 aprile 2024, ha dichiarato, fra l'altro, quanto segue: “Io principalmente sto con mia madre: 18 giorni al mese con mia madre;
12 giorni al mese con mio padre. A volte i 18 giorni con la mamma si sommano ai 18 giorni del mese precedente;
lo stesso quando sono con mio padre: capita quindi che trascorra periodi molto lunghi sia con mia madre che con mio padre. La regolamentazione attuale va bene e la lascerei così.
Quando sono con mia madre lei è sempre presente e non si assenta mai. È capitato che sia andata via in mattinata, ma è sempre rientrata la sera. Non è mai capitato che non rientrasse a casa per più giorni lasciandomi da sola”.
E' possibile quindi ritenere, sulla base delle non contestate dichiarazioni della figlia, che , maggiorenne ma Persona_1
pacificamente non ancora economicamente indipendente, viva
“principalmente” con la madre, nella casa familiare a Bologna.
Alla luce di quanto premesso, alla ricorrente va dunque assegnata la casa familiare.
Passando a questo punto alla determinazione del contributo economico relativo al mantenimento dei figli, si osserva, quanto alla situazione di che dalle indagini effettuate Controparte_1
40 dalla Guardia di Finanza (v. la relazione del 9 maggio 2024) e dai documenti prodotti in giudizio, risulta che il convenuto, che svolge la professione di avvocato, ha percepito, nel triennio d'imposta
2021/2023, un reddito medio annuale imponibile di euro
255.620,33. Lo stesso è proprietario di 12 unità immobiliari e 6 terreni, così come dettagliatamente indicati alle pagine 3 e 4 della relazione della Guardia di Finanza, è proprietario di 5 beni mobili registrati, di cui due autovetture e tre motoveicoli ed è locatore, unitamente ad altri 4 soggetti, di un immobile ad uso diverso dall'abitativo come indicato a pagina 4 della relazione della
Guardia di Finanza. Ha partecipato inoltre all'eredità dei genitori, deceduti nel 2018. risulta gravato altresì dal pagamento di Controparte_1
ratei mensili per finanziamenti “Covid” concessi da Unicredit e da rateizzazioni per debiti tributari, nonchè dal CP_3
finanziamento per l'acquisto di un'autovettura (v. i documenti n.
6, 7 e 8 prodotti dal resistente).
Quanto invece a Parte_1
beneficiaria di un consistente patrimonio ereditario a seguito della morte dei genitori ed il cui padre, come evidenziato dal resistente, era un importante avvocato, professore universitario ed imprenditore argentino (pag. 1 della memoria del 22 febbraio
2024), risulta che la ricorrente nell'anno d'imposta 2022 ha percepito euro 29.080,00 ed euro 375,00 di redditi esenti, erogati
41 dall'INPS, come indicato a pagina 1 della relazione della Guardia di Finanza.
Dalla stessa relazione emerge che la stessa risulta essere proprietaria per 4/5 dell'unità immobiliare ubicata a Bologna, via del Borgo di San Pietro n. 32; quanto ai beni mobili registrati, è proprietaria di un'autovettura ed è altresì titolare di una quota pari al 7,5% del capitale sociale della Rivareno s.p.a.
Dai documenti prodotti emerge tuttavia, a fronte di un reddito imponibile con riferimento al periodo d'imposta 2024 di euro 8.511,00 (v. documento n. 83 della ricorrente), un assai rilevante quadro di operatività bancaria della ricorrente sia in Italia che all'estero, con frequenti operazioni di accredito e di addebito per somme anche consistenti.
Esaminando il documento n. 36 prodotto dalla ricorrente
(“estratto conto Raiffeisen”), si rileva in particolare un accredito in data 22 dicembre 2022 di euro 200.000,00: “22.12.22 (21.12.22)
Pagamento ANCHOR ALTERNATIVE FUND LLC 15051
ROYAL OAKS LN APT 1504 NORTH MIAMI FL US 33181-
2460 Spese di terzi USD 0.00 Spese di terzi USD 0.00 200'000.00”
e un addebito in data 25 gennaio 2023 di euro 200,000,00:
“25.01.23 Apertura, 4.13% Deposito vincolato USD Durata
25.01.2023-25.04.2023 USD 200'000.00, N. di riferimento:
15000359321 200'000.00”, un accredito in data 21 aprile 2023 di euro 200.000,00: “21.04.23 (25.04.23) Pagamento interessi e/o rimborso, 4.13% Deposito vincolato USD Durata 25.01.2023-
42 25.04.2023 USD 200'000.00, N. di riferimento: 15326378132
201'342.25”, un addebito di euro 200.000,00 in data 25 aprile
2023: “25.04.23 Apertura, 4.20% Deposito vincolato USD Durata
25.04.2023-25.07.2023 USD 200'000.00, N. di riferimento:
15341492366 200'000.00”, un contratto di “time deposit” presso la di importo pari a euro 150.000,00 dal 24 Controparte_4
maggio 2023 al 24 maggio 2024 (v. documento n. 35 della ricorrente).
Dalla dichiarazione della ricorrente riguardante l'anno d'imposta 2024 emergono inoltre redditi da immobili all'estero per euro 8.200,00.
Dall'estratto conto della (v. documento Controparte_4
n. 34 della ricorrente) risultano altresì accrediti di cedole e bonifici dall'estero: un bonifico dall'estero con valuta 16 maggio 2023 di euro 182.137,52: “16/05/23 182.137,52 BONIFICI
DALL'ST DATA OP.: 2023-05-12 N.LOG: 00001827
DASODO CAPITAL PARTNERS FUND LLC US 33138-6164
BNY CUST RRN - O/B LL AR (NOP
07501988818NB)”, un bonifico dall'estero con valuta 7 agosto
2023 di euro 12.717,30: “03/08 07/08/23 12.717,30 BONIFICI
DALL'ST DATA OP.: 2023-08-03 N.LOG: 00002741
SOUTHERN CONSULTING LLC DOVER, DE 19901 USA
BNY CUST RRN - O/B INTERAUDI BA (NOP
11616188818NB)”, un bonifico dall'estero con valuta 28 aprile
2023 di euro 13.995,00: “28/04/23 13.995,00 BONIFICI
43 DALL'ST DATA OP.: 2023-04-28 N.LOG: 00001305
3/AR/Capital Federal, AR-C Parte_1
1107 /RFB/Withdrawal (NOP 08438988818NB)”, un accredito in data 1° dicembre 2023 di euro 68.411,26 per vendita titoli: “01/12
01/12/23 68.411,26 VENDITA TITOLI PER CONTANTI DEL
29/11/2023 DOSSIER: 030-00305900 QTA: 70.000 TITOLO:
BTP 10/24 0.35%FOI (NOP 02206188812XKF) G”, accredito di euro 272.454,79 valuta 8 marzo 2023 per pagamento polizza vita
Zurich Investments Life s.p.a.: “08/03 08/03/23 272.454,79
INVESTMENTS Parte_7
LIFE SPA Data Regolamento: 08/03/23 Coord.Ordinante: IT60
3001 6270 0000 1774 007 Ordinante: 05336/12596- C.F._3 CP_4
CRPPIT2P Cro: 0623000165430914260162701627ITFT Note:
PAGAMENTO POLIZZA VITA 1231678 Id.Operazione: 113
(NOP 12434188828BP)”.
La copiosa documentazione bancaria e finanziaria prodotta nel presente giudizio fornisce un quadro della condizione economico-patrimoniale della ricorrente, che ne consente, allo stato, un'adeguata valutazione, di certo più completa rispetto all'epoca della pronuncia della sentenza di separazione.
Rileva, pertanto, il Tribunale che le indagini eseguite dalla
Guardia di Finanza e i numerosi documenti prodotti in giudizio, parte dei quali specificamente sopra indicati, appaiono idonei a fornire un quadro sufficientemente completo delle condizioni reddituali, economiche, patrimoniali e debitorie di entrambe le
44 parti, e che, anche in considerazione del carattere esplorativo di alcune delle istanze del convenuto, non appare necessario, come già ritenuto dal relatore nei provvedimenti resi in corso di causa in data 4 aprile 2024 e in data 28 febbraio 2025, procedere agli incombenti istruttori richiesti da Controparte_1
Tenuto conto, dunque, delle condizioni reddituali, economiche, patrimoniali e debitorie della ricorrente e del resistente, valutate inoltre le contrapposte difese svolte al riguardo dalle parti e contenute, da ultimo, nelle comparse conclusionali e nelle memorie di replica e tenuto conto, in particolare, dei documenti in esse richiamati, considerato che la figlia Per_1
trascorre un tempo quasi uguale con i due genitori, tenuto
[...]
conto della circostanza che il figlio maggiorenne , pur non Per_2
essendo ancora compiutamente autonomo sotto il profilo reddituale, ha comunque iniziato, anche grazie al conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento dello sci, a percepire un proprio sia pure modesto ed occasionale reddito e considerato infine che alla ricorrente viene assegnata la casa coniugale, il contributo dovuto dal padre alla madre, a titolo di mantenimento ordinario dei due figli, può essere determinato nella misura di euro 600,00 mensili, annualmente rivalutabili secondo gli indici ISTAT, per ciascuno di essi, con l'obbligo di entrambi i genitori di contribuire, nella misura della metà per ciascuno, alle spese straordinarie dei figli, secondo quanto previsto dal Protocollo in uso presso questo
Tribunale.
45 In considerazione dell'esito della lite, appare conforme a giustizia compensare integralmente fra le parti le spese processuali.
P. Q. M.
il Tribunale, decidendo definitivamente, così provvede:
A) dichiara cessata la materia del contendere in merito all'affidamento, al collocamento e alle modalità di visita e di permanenza presso i genitori della figlia , essendo Persona_1
quest'ultima divenuta maggiorenne nel corso del giudizio;
B) assegna la casa familiare sita in Bologna, via del Borgo di San
Pietro n. 28/32 alla ricorrente;
C) pone a carico del convenuto l'obbligo di versare alla ricorrente,
a titolo di contributo al mantenimento del figlio , la somma Per_2
di euro 600,00, annualmente rivalutabile secondo gli indici
ISTAT, entro il giorno 5 di ogni mese;
D) pone a carico di l'obbligo di versare alla Controparte_1
ricorrente, a titolo di contributo al mantenimento della figlia la somma di euro 600,00, annualmente Persona_1
rivalutabile secondo gli indici ISTAT, entro il giorno 5 di ogni mese;
E) pone il pagamento delle spese straordinarie relative ai due figli a carico dei genitori nella misura del 50% per ciascuno, secondo quanto indicato nel Protocollo in uso presso questo Tribunale e che di seguito integralmente si riporta: ”I] Spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale
46 nell'interesse dei figli: a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità,
a meno che non intervengano tra i genitori - a causa o dopo lo scioglimento dell'unione - documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico- ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività
(incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature); b) campi scuola estivi, baby sitter, pre-scuola e post-scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, ecc.) non offre tempestive alternative;
c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere
47 d'urgenza. II] Spese straordinarie da concordare preventivamente:
Tutte le altre spese straordinarie vanno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi. III] Rimborso delle spese straordinarie: Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre venti giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata al figlio ai fini della corretta deducibilità della stessa. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dalla Stato e/o da altro ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa quota proporzionale di riparto delle spese straordinarie”);
F) compensa integralmente fra le parti le spese processuali;
G) respinge nel resto.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della prima sezione civile del Tribunale, il giorno 18 novembre 2025.
48 Il Presidente est.
dott. Stefano Giusberti
49