Sentenza 10 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VI, sentenza 10/03/2026, n. 1659 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 1659 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01659/2026 REG.PROV.COLL.
N. 06673/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6673 del 2025, proposto da
IA LL, rappresentata e difesa dagli avvocati Giovanni Rinaldi, Nicola Zampieri, Fabio Ganci, Walter Miceli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l’esecuzione del giudicato
formatosi sulla sentenza n. 477/2025 del Tribunale di Torre Annunziata, Sezione Lavoro, pubblicata in data 06.03.2025.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 febbraio 2026 la dott.ssa AR UZ e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il presente ricorso, notificato il 27 novembre 2025 e depositato il 1° dicembre 2025, la ricorrente espone che: - con sentenza n. 477/2025 pubblicata il 06/03/2025, il Tribunale di Torre Annunziata, sul ricorso da lei proposto, ha così deciso “a) accoglie il ricorso e, per l’effetto, dichiara il diritto della parte ricorrente ad usufruire della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, ai sensi dell’art. 1 commi 121-124 legge 107/2015, relativamente agli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024; b) condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito all’erogazione in suo favore di un buono elettronico, di importo di € 500,00 per le citate annualità; c) condanna l’Amministrazione resistente al pagamento in favore della ricorrente della somma di € 276,45, oltre accessori come per legge dalla maturazione all’effettivo soddisfo…”; - in data 19.03.2025 la sentenza veniva notificata al Ministero in forma esecutiva; - la sentenza è passata in giudicato come da attestazione in atti; - è ampiamente decorso il termine dilatorio di centoventi giorni per la proposizione di azioni esecutive nei confronti della P.A. di cui all’art. 14 D.L. n. 669 del 1996 e succ. modif.; - l’amministrazione resistente non ha ancora provveduto all’esecuzione della sentenza.
Di qui la proposizione del presente ricorso con cui la ricorrente agisce per l’ottemperanza della predetta sentenza. La ricorrente chiede, inoltre, fin d’ora la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inottemperanza.
Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Istruzione e del Merito con memoria solo formale.
Il ricorso va accolto considerato che:
- la sentenza del giudice civile ha un immediato valore conformativo-ordinatorio nei confronti dell’Amministrazione intimata, che è dunque tenuta a conformarsi al decisum del giudice, precisandosi che il contenuto dell’obbligo consiste proprio nel far conseguire concretamente l’utilità o il bene della vita già riconosciuti dal giudice civile;
- la sentenza è passata in giudicato, come da attestazione in atti, ed è stata notificata in forma esecutiva presso la sede reale dell’Amministrazione;
- è decorso il termine di cui all’art. 14, comma 1, D.L. 669/96 e ss. modificazioni;
- non risulta che l’Amministrazione intimata, che si è costituita solo formalmente nel presente ricorso, abbia dato esecuzione al giudicato.
Va, quindi, ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare esecuzione al giudicato in favore della ricorrente di cui alla sentenza in epigrafe, entro sessanta giorni dalla comunicazione della presente sentenza o dalla notifica di parte se anteriore, provvedendo al pagamento di quanto dovuto sulla base della predetta sentenza.
Nel caso di eventuale inerzia dell’Amministrazione oltre il termine di cui sopra, si nomina fin d’ora quale commissario ad acta il direttore della direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di Istruzione del Ministero dell'Istruzione e del Merito, con facoltà di delega ad altro dirigente dell'ufficio, il quale su istanza della ricorrente si insedierà assicurando nei successivi sessanta giorni l’esecuzione del giudicato.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, ordina al Ministero intimato di dare esecuzione alla sentenza azionata entro sessanta giorni dalla comunicazione della presente pronuncia o dalla notifica di parte se anteriore.
In caso di ulteriore inottemperanza, nomina commissario ad acta il direttore della direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione del Ministero dell'Istruzione e del Merito con facoltà di delega, secondo quanto indicato in motivazione.
Condanna il Ministero intimato al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in euro 1.000,00 oltre accessori di legge, con distrazione a favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 4 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
TI SC, Presidente
Angela Fontana, Consigliere
AR UZ, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AR UZ | TI SC |
IL SEGRETARIO