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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 06/10/2025, n. 5630 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5630 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Riunita in camera di consiglio e così composta dr.ssa Antonella Izzo presidente dr.ssa Claudia De Martin consigliere rel. dr. Marco Emilio Luigi Cirillo consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 1328 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2025, trattenuta in decisione ai sensi del terzo comma dell'art. 281-sexies c.p.c. all'udienza del giorno
03/10/2025 e vertente
TRA
(c.f. e P. IVA ), in Parte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante p.t., r rappresentato e difeso in virtù di procura rilasciata su foglio separato allegato all'atto di appello dagli avv.ti
IO NZ e LO LA ed elettivamente domiciliati presso lo studio dei predetti difensori in Roma, Piazzale delle Belle Arti n. 6;
APPELLANTE
E
1 Controparte_1
APPELLATA- CONTUMACE
OGGETTO: appello contro la sentenza del Tribunale di Roma n. 16395/2024 pubblicata in data 29/10/2024
FATTO E DIRITTO
§ 1. – (di seguito ABS) ha agito nei confronti Parte_1 Parte_1
Contro della (di seguito esponendo di essere Controparte_1
un'acciaieria italiana, specializzata nel settore minerario e metallurgico, nata nel 1988 dalla fusione societaria tra le e , soggetta alla Controparte_3 Pt_1
direzione e al coordinamento della Società Danieli & C. – Officine Contro Meccaniche S.p.A.; al contempo ha precisato che è una società specializzata nella fornitura di energia elettrica a final consumer, quali privati, imprese e, come la odierna appellante, operatori del settore secondario;
che essa ABS, per soddisfare le esigenze di impresa, aveva concluso, per l'anno 2010 e per l'anno 2011, due contratti per la fornitura di energia elettrica con la Società Modula s.r.l. (successivamente denominata
Green Network Luce & Gas s.r.l.), soggetta alla direzione e al coordinamento di;
che Modula s.r.l. è stata fusa, per incorporazione, Controparte_1
con a fare data dal 4 agosto 2015; che entrambi i Controparte_1
contratti avevano ad oggetto il fabbisogno di energia elettrica nel sito operativo di RG (UD), per fornire il punto di prelievo dell'elettricità
(d'ora innanzi “POD”) IT001E000479871; che analoghi contratti di fornitura, con riferimento al fabbisogno energetico per gli anni 2010 e 2011, sono stati sottoscritti dalla (per il Parte_2
POD IT001E0048111) nonché dalla (per il POD Pt_1 Controparte_4
IT001E00215787) e che sia sia Parte_2 CP_4
sono state fuse per incorporazione nella , che è succeduta,
[...] CP_5
ex lege, in tutti i diritti e gli obblighi delle altre;
evidenziava che nelle fatture,
2 Contro emesse a cadenza mensile da per la fornitura di energia elettrica negli anni 2010 e 2011, è stata addebitata, alle tre società, in via autonoma a ciascuna di esse per ogni singolo POD, la imposta addizionale provinciale, pari ad € 2.272,00 che figura quale autonoma voce di pagamento (in atti le fatture emesse, da gennaio 2010 a dicembre 2011, nei confronti di ABS, con riferimento al POD IT001E00047987 sub doc. n. 6; le fatture emesse, sempre da gennaio 2010 a dicembre 2011, nei confronti della
[...]
con riferimento al POD IT001E0048111 sub Parte_2
doc. n. 7; nonché quelle emesse, per il medesimo arco temporale, nei confronti della con riferimento al POD IT001E00215787 Controparte_4
sub doc. n. 8: che per facilità consultiva le fatture erano state ordinate e nominate dalla 1/2010 alla 12/2011, ed in ciascuna di esse veniva evidenziata, in rosso, la voce di pagamento denominata «imposte provinciali»); che imposta risultava, all'epoca, dovuta in forza della direttiva comunitaria n. 96 del 2003, che ha sottoposto l'energia elettrica all'accisa armonizzata, secondo quanto stabilito, a sua volta, dalla direttiva n. 12 del
1992; che principi posti dal quadro normativo comunitario sono stati attuati dal legislatore interno con l'art. 5 del d.lgs. n. 26 del 2005 che ha istituito, in favore dello Stato e delle Provincie, le imposte addizionali provinciali, stabilendo che andassero «liquidate e riscosse con le stesse modalità dell'accisa sull'energia elettrica», e dunque versate dal fornitore di energia elettrica in qualità di sostituto di imposta (ai sensi dell'art. 51 co. 1 lett. a del
Testo Unico Accise); che parimenti, i contratti di fornitura elettrica prevedevano, in attuazione della normativa vigente, che «tutti i corrispettivi previsti dal contratto ed inerenti la fornitura sono da considerarsi al netto di qualsiasi diritto, tributo, imposta e relative addizionali presenti e future i cui oneri sono a carico del cliente, salvo che non siano espressamente posti, dalla legge o dal contratto a carico del fornitore e senza facoltà di rivalsa.>>; che ciascuna delle tre società (fuse per incorporazione nella appellante ABS) ha
3 Contro corrisposto a a titolo di imposta addizionale provinciale dal 2010 a tutto il 2011, la somma di € 54.528,00 (ABS); € 54.528,00 ( Pt_2
ed € 54.299,832 ( , il tutto, per un Parte_2 Controparte_4
importo complessivo di € 163.355,83; che essa ABS con comunicazione del
18 febbraio 2020 – e – con atto di pari data antecedente alla Controparte_4
Contro fusione – avevano richiesto a il rimborso della addizionale provinciale, corrisposta a seguito dei pagamenti delle fatture menzionate, per un importo complessivo di € 163.584,00 [rectius € 163.355,83] Rassegnava le seguenti conclusioni: < imposta addizionale provinciale sulla energia elettrica (ex art. 5 del d.lgs. n.
26 del 2007) ai principi eurounitari posti dalla direttiva n. 118 del 2008, per come interpretata dal suo Giudice naturale, secondo il conforme orientamento di Cass. civ., sez. trib., 23 ottobre 2019, n. 27101, Pres.
Manzon, Rel. Nonno, in De Jure 2020, e per l'effetto dichiarare la non applicazione delle disposizioni istitutive della medesima imposta;
B) In via principale. Accertare e dichiarare l'avvenuto pagamento – da parte di ABS a Contro
– di € 163.355,83 a titolo di imposta provinciale addizionale sulla energia elettrica, e per l'effetto condannare la resistente alla ripetizione della predetta somma, oltre interessi e rivalutazione monetaria, come per legge, dal giorno di proposizione della domanda fino all'effettivo soddisfo. Con vittoria di spese, oneri e competenze.
§ 1.2 – si costituiva per chiedere il rigetto del ricorso. Controparte_1
Eccepiva la prescrizione degli importi richiesti ex adverso;
sosteneva che la disciplina nazionale aveva inteso adeguarsi al contenuto della Direttiva
2008/118/CE abrogando la disciplina nazionale con essa in contrasto solo nel 2012, senza tuttavia invalidare (al contrario di quanto pretestuosamente ritenuto da controparte) le Addizionali precedentemente versate dai soggetti passivi, ovvero i fornitori di energia (e non anche gli utenti finali). Ha richiamato il principio enunciato da Cass. n. 10226/2020 :<il soggetto
4 passivo del rapporto tributario è solo il fornitore di energia, tenuto verso
l'Erario al pagamento dell'accisa come anche della relativa addizionale, avendo il legislatore inteso concentrare l'imposizione e il relativo controllo su pochi soggetti, ossia i produttori o gli importatori dei prodotti” rilevante avendo individuato i seguenti principi: << i) “il rapporto tra utente finale e fornitore/produttore è di natura privatistica e autonomo rispetto a quello di natura tributaria tra fornitore/produttore e Amministrazione Fiscale” (doc.
1, p. 7); ii) “è stato riconosciuto ai privati la possibilità di far valere contro lo Stato membro gli obblighi che la direttiva pone in capo allo Stato stesso”
(doc. 1, p. 8); iii) “poiché le direttive, ai sensi dell'art. 288 TFUE vincolano solo gli Stati membri – che ne sono peraltro gli unici destinatari – «non
[possono] di per sé creare obblighi a carico di un singolo» (C. giust. CEE,
26 febbraio 1986, C-152/84, EU:C:1986:84, punto 48)” (doc. 1, Per_1
p. 9); iv) “basandosi sul solo diritto nazionale, l'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica è legittima e parimenti legittimo è l'esercizio del diritto di rivalsa del fornitore sull'utente finale;
conseguentemente, il fornitore, sulla base del solo diritto nazionale, non deve restituire alcunché all'utente finale”. Nella denegata ipotesi di accoglimento del ricorso chiedeva di essere autorizzata a chiamare in causa l' Controparte_6
per esserne manlevata. Rassegnava le seguenti conclusioni:<< a) in via preliminare, disporre la conversione del rito sommario ex art. 702 ter co. 3
c.p.c. e ss. in favore del rito ordinario fissando l'udienza di cui all'art. 183
c.p.c. in considerazione della elevata complessità della vicenda e dell'impossibilità di deciderla con un'istruttoria sommaria;
b) sempre in via preliminare, accertare l'intervenuta prescrizione del credito vantato da c) sempre in via preliminare, autorizzare Parte_1 Parte_1
a chiamare in giudizio la Controparte_1 Controparte_7
in persona del Direttore Generale e legale rappresentante pro
[...]
tempore per le ragioni esposte in narrativa, previo differimento della prima
5 udienza ex art. 269 c. 2 c.p.c. per consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini di cui all'articolo 163 bis c.p.c.; d) nel merito in via principale rigettare la domanda di in quanto infondata Parte_1 Parte_1
per le ragioni esposte in narrativa;
e) in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande di controparte, quantificare nel pieno contraddittorio tra le parti, anche nei confronti della Controparte_7
gli importi oggetto dell'obbligo di restituzione gravante su
[...] [...]
in favore di e, per l'effetto, CP_1 Parte_1 Parte_1
accertare e dichiarare che ha diritto ad ottenere dalla Controparte_1
ex art. 14 T.U.A., il rimborso di quanto Controparte_7
eventualmente restituito in favore di f) in Parte_1 Parte_1
ogni caso, con vittoria di spese, competenze e onorari del giudizio. >>
§ 1.3 – Il Tribunale disponeva il mutamento del rito ed il differimento dell'udienza, autorizzando la chiamata in causa di Controparte_7
he si costituiva per eccepire il difetto di giurisdizione del giudice
[...]
ordinario a conoscere della domanda proposta nei confronti di essa CP_7
essendo la giurisdizione riservata al giudice tributario. La causa solo documentalmente istruita veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190
c.p.c.
§ 2. – Il Tribunale di Roma con la sentenza n. 16395/2024 così statuiva: <<1) dichiara la carenza di giurisdizione ordinaria sulla domanda svolta nei confronti della chiamata in causa per Controparte_8
appartenere la cognizione alla giurisdizione tributaria, innanzi alla quale la parte interessata potrà riassumere nelle forme e nei termini di legge;
2) rigetta la domanda principale introdotta dalla verso Parte_1 Parte_1
la 3) compensa integralmente le spese processuali fra Controparte_1
tutte le parti. >>
6 § 3. – Il tribunale a sostegno della decisione osservava:< preliminarmente, deve essere rilevata la carenza della giurisdizione ordinaria in favore della giurisdizione tributaria sulla domanda di manleva rivolta nei confronti dell Invero la domanda svolta dalla Controparte_8
involge pienamente il rapporto tributario presupponendo Controparte_1
l'accertamento diretto della corretta utilizzazione del potere impositivo e, pertanto, appartiene alla cognizione della giurisdizione tributaria. Nel merito la domanda principale, introdotta dalla verso la Parte_1 Parte_1
è risultata infondata e deve essere rigettata. Controparte_1
Preliminarmente, deve essere rilevata la sussistenza della passiva legittimazione della quale incorporante l'incorporante, Controparte_1
della originaria fornitrice di elettricità della dante causa dell'attrice. Invero
l'addizionale provinciale sull'energia elettrica è stata introdotta con l'art. 6 del d.l. 511 del 1988, ove era disposto che "le addizionali di cui al comma 2 sono liquidate e riscosse con le stesse modalità dell'imposta erariale di consumo sull'energia elettrica e sono versate direttamente ai comuni e alle province nell'ambito del cui territorio sono ubicate le utenze, con esclusione di quelle sui consumi relativi a forniture con potenza impegnata superiore ai 200 chilowatt" e le modalità di riscossione previste, facevano ritenere che il soggetto obbligato al versamento dell'addizionale in favore dell'Erario, dovesse individuarsi nel fornitore dell'energia elettrica, che avrebbe dovuto operare il prelievo sull'utente finale. La direttiva 2008/118/CE del 16 dicembre 2008 regolando in via generale le accise, fra l'altro, gravanti su energie e combustibili, ha disposto all'articolo 1, paragrafo 2, che: "gli Stati membri possono applicare ai prodotti sottoposti ad accisa altre imposte indirette aventi finalità specifiche, purché tali imposte siano conformi alle norme fiscali comunitarie applicabili per le accise e per l'imposta sul valore aggiunto in materia di determinazione della base imponibile, calcolo, esigibilità e controllo dell'imposta; sono escluse da tali norme le disposizioni
7 relative alle esenzioni" e ha imposto agli Stati l'obbligo di adeguare i propri ordinamenti entro il 1° gennaio 2010 con decorrenza dal 1° aprile 2010.
L'Italia ha adempiuto in ritardo, eliminando il tributo a decorrere dal 1° gennaio 2012 e il tardivo adeguamento impone di ricostruire il diritto applicabile nel tempo corrente fra il termine fissato per il recepimento della direttiva e il recepimento stesso e pone due ulteriori questioni ovvero se le norme interne in tema di addizionale sull'energia elettrica fossero in contrasto con l'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva e se dal contrasto eventuale derivasse la possibilità di disapplicare le norme interne, causando il venir meno del titolo del prelievo operato sull'utente finale, nel periodo di interesse. Secondo l'attrice la disciplina interna dell'addizionale osterebbe alla direttiva europea poiché, ancorché retta dalle stesse norme sulle accise, mirerebbe, soltanto, a perseguire l'equilibrio di bilancio e non la "specifica finalità" che ne consentirebbe la previsione. Il rilevato contrasto qualificherebbe come "indebiti" i prelievi eseguiti sugli utenti, e i riversamenti in favore dell'erario, imponendo di disapplicare la normativa interna. La Corte di Giustizia UE intende la strumentalità, al perseguimento di specifiche finalità, del tributo indiretto diverso dalle accise, ove " ...il gettito di tale imposta deve obbligatoriamente essere utilizzato al fine di ridurre i costi ambientali specificamente connessi al consumo di energia elettrica su cui grava l'imposta in parola nonché di promuovere la coesione territoriale e sociale, di modo che sussista un nesso diretto tra l'uso del gettito derivante dall'imposta e la finalità dell'imposizione in questione (sent.
25 luglio 2018, Messer France SAS, C-103/17, EU:C:2018:587; sent. 27 febbraio 2014, Transportes Jordi Besora, C-82/12, EU:C:2014:108; sent. 5 marzo 2015, Statoil Fuel & Retail, C-553/13, EU:C:2015:149). L'articolo 6 del d.l. 511 del 1988 non offriva indicazioni sulle specifiche finalità perseguite con l'addizionale e per contro le premesse al decreto con il riferimento alla "straordinaria necessità ed urgenza di assicurare le
8 necessarie risorse agli enti della finanza regionale e locale, al fine di garantire l'assolvimento dei compiti istituzionali" esprimevano chiaramente la generale necessità di acquisire risorse. In ragione del perseguimento di generiche finalità di riequilibrio del bilancio, la norma contenuta nell'articolo
6 del d.l. 511 del 1988 non risulta conforme alla direttiva in esame (Cass. civ. 15198/2019) ma dal contrasto della norma interna con la norma europea non può derivare l'automatica disapplicazione della prima poiché tale istituto, di regola, opera se la norma europea è contenuta in un atto direttamente applicabile negli ordinamenti interni (Corte Cost. 170/1984).
Nella vicenda in esame, il diritto europeo che si assume violato è espresso in una direttiva ovvero in un atto normativo diretto a costituire obblighi nei confronti degli Stati membri e non ad attribuire diritti in favore dei singoli.
Secondo la consolidata giurisprudenza della Corte di Giustizia UE, la direttiva può spiegare efficacia diretta nell'ordinamento nazionale ricorrendo alcuni indispensabili requisiti ovvero che la direttiva stessa sia stata attuata in modo inadeguato o sia rimasta del tutto inattuata, decorso il termine previsto per il recepimento. Inoltre, la direttiva deve attribuire ai singoli, in modo incondizionato, diritti il cui contenuto sia determinato con sufficiente precisione (sent. 4 dicembre 1974, C - 41/74) e la direttiva deve Per_2
poter essere invocata unicamente in rapporti "verticali" ovvero vertenti fra privati e lo Stato membro, da intendere in significato estensivo (sent. 26 febbraio 1986, C - 152/84; sent. 5 aprile 1979, C - 148/78; Per_1 Per_3
sent. 14 luglio 1994, C - 91/92). Nella vicenda in esame, pur Persona_4
essendo incontestato il tardivo recepimento della direttiva, difettano il secondo e il terzo dei presupposti richiamati poiché la disposizione, invocata dall'attrice (e contenuta nell'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva) indicando soltanto un termine entro cui, gli Stati, dovevano introdurre forme di imposizione indiretta affiancate alle accise, non pare abbia attribuito ai cittadini dei singoli Stati un diritto dal contenuto chiaro e incondizionato.
9 L'esigenza dell'intervento statuale per la definizione del diritto attribuito ai singoli preclude l'immediata applicazione della direttiva da parte dei giudici nazionali e, peraltro, essendo stata la direttiva invocata in una lite tra privati ovvero in un rapporto "orizzontale", la disapplicazione della norma interna produrrebbe un obbligo in capo al fornitore di energia eludendo, nei confronti dello Stato inadempiente, la funzione sanzionatoria espressa con l'attribuzione dell'efficacia diretta alla direttiva stessa. In contrario, non può richiamarsi la giurisprudenza della Corte di Giustizia UE in punto di effetti
"triangolari" delle direttive poiché in simili ipotesi si determinano, in capo al privato, mere ripercussioni negative (sent. 7 gennaio 2004, C - Per_5
201/02) ma non si creano obblighi in senso proprio. Il rispetto dei principi che regolano i rapporti fra l'ordinamento europeo e gli ordinamenti interni non consente di attribuire, alla direttiva in esame, effetti diretti nel rapporto fra le attrici e la convenuta e non consente di ritenere i pagamenti eseguiti dalle prime in favore della seconda privi di giustificazione. Neppure può condividersi la tesi, seguita da parte della giurisprudenza, secondo cui, prescindendo dalla natura self executing o meno della direttiva, la disapplicazione da parte del giudice nazionale della norma interna contrastante con il diritto dell'Unione Europea sarebbe comunque dovuta in ragione dell'effetto vincolante delle sentenze della Corte di Giustizia quali fonti del diritto europeo. Tale tesi, pur sostenuta da giurisprudenza nazionale e sovranazionale, non soddisfa poiché, ferma la vincolatività delle decisioni della Corte di Giustizia UE e la necessità di applicare il diritto eurounitario secondo l'interpretazione espressa dalla stessa Corte, la disapplicazione deve contenersi alle sole ipotesi in cui la norma europea (ancorché nell'interpretazione della Corte UE) abbia effetti diretti;
in senso conforme si pongono la sentenza della Corte Costituzionale 170/1984 "La conseguenza ora precisata [disapplicazione della norma interna] opera però, nei confronti della fonte statuale, solo se e fino a quando il potere trasferito alla Comunità
10 si estrinseca con una normazione compiuta e immediatamente applicabile dal giudice interno. Fuori dall'ambito materiale, e dai limiti temporali, in cui vige la disciplina comunitaria così configurata, la regola nazionale serba intatto il proprio valore e spiega la sua efficacia", la sentenza della
Corte di cassazione 3458/1996 "La direttiva e l'interpretazione che, con le citate sentenze, ne ha dato la Corte di giustizia delle Comunità europee hanno carattere vincolante per il giudice nazionale italiano e comportano non l'abrogazione, ma la mera disapplicazione diretta ed immediata della norma difforme di diritto interno. In ordine ai rapporti tra diritto comunitario e legge nazionale, va richiamata la giurisprudenza dei giudici della legge (sentenze 168/1991 e 17071984 della Corte Costituzionale), secondo la quale la normativa comunitaria - costituita alla disciplina prodotta dagli organi della Cee mediante regolamento e dalle statuizioni risultanti dalle sentenze interpretative della Corte di Giustizia - tutte le volte che essa soddisfa il requisito della immediata applicabilità, entra e permane in vigore, nel nostro territorio, senza che i suoi effetti siano intaccati dalla legge ordinaria dello Stato" e la sentenza della Corte di Giustizia UE 16 gennaio 2018, nelle cause riunite C 128/07 e 131/07, che ha consentito al giudice nazionale di disapplicare le norme interne in contrasto con le sentenze interpretative della Corte di Giustizia UE di norme europee di diretta e immediata applicazione. La Corte di Giustizia UE, nella sentenza
24 giugno 2019 nella causa C-573/17, ha precisato che "l'obbligo, per un giudice nazionale, di disapplicare una disposizione del suo diritto interno contraria a una disposizione del diritto dell'Unione, pur se derivante dal primato riconosciuto a quest'ultima disposizione, è tuttavia condizionato dall'effetto diretto della suddetta disposizione nella controversia di cui detto giudice è investito. Pertanto, un giudice nazionale non è tenuto, sulla sola base del diritto dell'Unione, a disapplicare una disposizione del suo diritto nazionale contraria a una disposizione del diritto
11 dell'Unione, qualora quest'ultima disposizione sia priva di effetto diretto".
L'ordinamento UE prevede la disapplicazione della norma interna contraria alla norma europea ove la seconda sia direttamente efficace e prevede, altresì, la procedura di infrazione e l'obbligo dello Stato membro di adottare le misure necessarie ove la norma interna si ponga in contrasto con una norma europea che, invece, di efficacia diretta non sia provvista. In ogni caso, il privato leso dal mancato tempestivo recepimento della direttiva e che non sia nella condizione di invocarne l'efficacia diretta può agire nei confronti dello Stato membro per il risarcimento dei danni eventualmente subiti per effetto del ritardo. I contrasti interpretativi sulla questione controversa integrano le "altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni" considerate dalla Corte Costituzionale nella sentenza 77 del 19 aprile 2018 ai fini dell'integrale compensazione delle spese processuali fra le parti. >>
§ 4. – Ha proposto appello con atto notificato Parte_1
il 3 marzo 2025 formulando un articolato motivo di gravame, di seguito illustrato. Rassegnava le seguenti conclusioni:< di Appello di Roma adita, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e deduzione, previa ogni più ampia declaratoria in fatto e in diritto, in accoglimento del presente appello annullare e/o riformare la sentenza di primo grado emessa dal Tribunale civile ordinario di Roma n. 16395/2024 e per l'effetto condannare alla corresponsione Controparte_1
dell'importo di Euro 163.355,83 a titolo di indebito oggettivo a favore di ovvero alla minor o maggiore somma che Parte_1
riterrà conforme a giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria, come per legge, dal giorno di proposizione della domanda fino all'effettivo soddisfo. Con vittoria di spese e onorari del doppio grado di giudizio.>>
§ 4.1 – non costituiva in giudizio. Controparte_1
§ 4.2 – All'udienza di prima comparizione del 13 giugno 2025 la Corte dichiarava la contumacia di e rinviava la causa Controparte_1
12 all'udienza del 3 ottobre 2025 per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c. con assegnazione del termine di giorni trenta prima dell'udienza per il deposito di note.
§ 4.3 – Il difensore di parte appellante ha depositato note nelle quali richiamava gli effetti, nel caso di specie, della pronuncia della Corte costituzionale sentenza n. 43/2025 ed all'odierna udienza precisava le conclusioni come da verbale;
la causa veniva discussa oralmente e trattenuta in decisione ai sensi del terzo comma dell'art. 281-sexies c.p.c. (aggiunto dall'art. 3 d.lgs. n. 149/2022 e reso applicabile ai processi in corso dall'art. 7 comma 3 d.lgs. n.164/2024).
§ 5. – il motivo di gravame
§ 5.1 – Con il motivo titolato: << Erroneità del capo della sentenza nella parte in cui ha ritenuto “non disapplicabile” l'art. 6 del d.l. n. 511 del 1988 per violazione della Direttiva eurounitaria 2008/118/CE poiché quest'ultima acquisterebbe efficacia orizzontale. Violazione dei principi posti da Cass. civ., sez. trib., 23 ottobre 2019, n. 27101 e Cass. civ., sez. trib., 23 ottobre
2019, n. 27099. Violazione e falsa applicazione dell'art. 2033 c.c.>> impugnava il passo motivazionale nel quale il tribunale aveva statuito che
< un atto normativo diretto a costituire obblighi nei confronti degli Stati membri e non ad attribuire diritti in favore dei singoli. (..) la direttiva deve poter essere invocata unicamente in rapporti verticali ovvero vertenti fra privati e lo Stato membro… il che preclude l'immediata applicazione della direttiva”, ritenendosi necessario un intervento del legislatore >> Sosteneva che tale passo motivazionale costituiva, nell'impianto della sentenza, l'unico limite che impediva il riconoscimento del diritto di essa appellante a ripetere gli importi versati a titolo di addizionale provinciale sulle accise. Ricostruiva normativamente l'istituzione dell'imposta e l'evoluzione giurisprudenziale in
13 punto di possibilità di procedere alla disapplicazione della norma interna contrastante con il diritto eurounitario. Richiamava il decreto 10 maggio 2023 della Corte di Cassazione: <nel caso di un giudizio di ripetizione di somme indebitamente versate come imposta addizionale provinciale sulle accise per
l'energia elettrica, il Tribunale ha deciso di deferire alla Corte di cassazione una questione di diritto pregiudiziale. La questione riguarda la possibilità per il giudice, in una controversia tra privati, di disapplicare una norma nazionale che istituisce l'addizionale provinciale sull'accisa dell'energia elettrica, nonostante il contrasto con una successiva direttiva dell'Unione
Europea. Precisava che la Corte di cassazione aveva affermato che le addizionali provinciali sul consumo di energia elettrica devono rispettare i principi stabiliti dalla Direttiva dell'Unione Europea e ha quindi
DISAPPLICATO l'articolo 6 comma 2 del decreto legge nazionale n. 511 del
1988” – poiché l'accisa provinciale non risponde a nessun fine contemplato dalla direttiva eurounitaria. Denunciava l'erroneità della sentenza perché il
Tribunale si era discostato dal principio secondo il quale ciò che è stato corrisposto negli anni 2010-2011, trovando fondamento giuridico su una disposizione valida, ma inefficace (il che la rende viziata ex tunc, e cioè, come sul dirsi, “ora per allora”) va ripetuto secondo la regola dell'indebito oggettivo ex art. 2033 c.c. Sottolineava che la possibilità di disapplicare la fonte interna (l'art. 6 del d.l. n. 511 del 1988) anche in assenza della previa attuazione della direttiva eurounitaria non veniva escluso neppure dalla Corte di Giustizia;
con la sentenza dell'11 aprile 2024, nella causa C-316/22, ( resa a seguito di un rinvio pregiudiziale sollevato dal Tribunale di Como e afferente proprio alla possibilità di condannare il fornitore energetico alla restituzione dell'imposta addizionale provinciale sull'energia elettrica per contrasto dell'art. 6 del d.l. n. 511 del 1988 con la direttiva n. 118 del 2008), risolvendo il primo quesito di rinvio pregiudiziale, afferente al potere del giudice comune di “non applicare” il diritto interno – aveva osservato che:
14 <<“se, sulla base del diritto dell'Unione, una direttiva non può, di per sé, creare obblighi a carico di un singolo e dunque essere invocata, in quanto tale, nei confronti di quest'ultimo dinanzi ad un giudice nazionale, uno Stato membro può tuttavia conferire ai giudici nazionali il potere di disapplicare, sulla base del suo diritto interno, qualsiasi disposizione del diritto nazionale contraria a una disposizione del diritto dell'Unione priva di effetto diretto”
(§. 24); - “malgrado l'assenza di effetto diretto orizzontale di una direttiva, un giudice nazionale può permettere ad un singolo di far valere l'illegittimità di un'imposta che sia stata indebitamente ripercossa su di lui da un venditore, conformemente ad una facoltà riconosciutagli dalla normativa nazionale, al fine di ottenere la neutralizzazione dell'onere economico supplementare che esso ha, in definitiva, dovuto sopportare, qualora tale possibilità sia prevista dalla normativa nazionale, aspetto questo che spetta al giudice del rinvio verificare nella controversia di cui ai procedimenti principali” (§. 25); - “la
Corte ha ammesso che disposizioni incondizionate e sufficientemente precise di una direttiva possono essere invocate dai singoli non soltanto nei confronti di uno Stato membro e di tutti gli organi della sua amministrazione, ma anche nei confronti di organismi o enti soggetti all'autorità o al controllo dello
Stato o che dispongono di poteri esorbitanti rispetto a quelli risultanti dalle norme applicabili ai rapporti tra privati” (§. 26).>>
Con ulteriore profilo evidenziava che la conseguenza della “non applicazione” della norma interna era data dalla applicazione diretta delle regole dell'indebito oggettivo e richiamava ampia giurisprudenza di legittimità e di merito.
§ 6 –L'analisi del motivo
Esso afferisce all'accertamento del diritto alla restituzione delle somme a suo tempo versate dall'appellante all'appellata a titolo di addizionale sulle accise.
15 Giova premettere che, nelle more del presente giudizio di gravame, successivamente alla notifica dell'atto di appello, è intervenuta la sentenza n. 43/2025 della Corte Costituzionale pubblicata il 15 aprile 2025, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 6, commi 1, lettera c), e 2, del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511 (Disposizioni urgenti in materia di finanza regionale e locale), convertito, con modificazioni, nella legge 27 gennaio 1989, n. 20, come sostituito dall'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26 (Attuazione della direttiva 2003/96/CE che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità), per violazione degli artt. 11 e 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 1, paragrafo 2, della direttiva 2008/118/CE.
La Corte di Giustizia dell'Unione Europea con la pronuncia 11 aprile 2024 causa C-316/22 ha così statuito: << 1) L'articolo 288, terzo comma, TFUE deve essere interpretato nel senso che esso osta a che un giudice nazionale disapplichi, in una controversia tra privati, una norma nazionale che istituisce un'imposta indiretta contraria ad una disposizione chiara, precisa e incondizionata di una direttiva non trasposta o non correttamente trasposta, salvo che il diritto interno disponga diversamente o che l'ente nei confronti del quale venga fatta valere la contrarietà di detta imposta sia soggetto all'autorità o al controllo dello Stato o disponga di poteri esorbitanti rispetto a quelli risultanti dalle norme applicabili ai rapporti tra privati. 2) Il principio di effettività deve essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa nazionale che non permette al consumatore finale di chiedere direttamente allo Stato membro il rimborso dell'onere economico supplementare sopportato a causa della ripercussione operata da un fornitore, in base ad una facoltà riconosciutagli dalla normativa nazionale, di un'imposta che tale fornitore aveva indebitamente versato, consentendogli unicamente di intentare un'azione civilistica per la ripetizione dell'indebito contro detto fornitore, qualora il carattere indebito di tale versamento sia la
16 conseguenza della contrarietà dell'imposta in parola ad una disposizione chiara, precisa e incondizionata di una direttiva non trasposta o non correttamente trasposta e tale motivo di illegittimità non possa essere validamente invocato nell'ambito di tale azione, in ragione dell'impossibilità di invocare in quanto tale una direttiva in una controversia tra privati>>.
Osserva il Collegio che la Corte di Cassazione, sezione tributaria, ha affermato che tale arresto costituisce un'importante innovazione del diritto dell'Unione e impone una rilettura del perimetro di esplicazione della legittimazione straordinaria del consumatore finale nei confronti dello Stato in tema di rimborso di addizionali provinciali di cui all'art. 6, comma 2, d.l.
n. 511/1988, applicate in contrasto con la direttiva 2008/118/CE, nei seguenti termini: in caso di addebito, da parte del fornitore di energia al consumatore finale, dell'addizionale provinciale di cui all'art. 6, comma 2, del d.l. n. 511 del 1988, conv. con modif. dalla l. n. 20 del 1989, in contrasto con l'art. 48 della direttiva n. 2008/118/CE, l'impossibilità per il consumatore finale di far valere l'azione di indebito oggettivo nei confronti del fornitore costituisce presupposto per formulare la stessa domanda nei confronti dell
[...]
(Cass. sez. trib. ord. 29.7.2024 n. 21154; Cass. Controparte_8
1.8.2024 n. 21749; Cass. ord. 11.9.2024 n. 24373).
La Corte Costituzionale, intervenuta con la recentissima pronuncia n.
43/2025 nel valutare la rilevanza della questione sollevata dal Tribunale di
Udine a seguito della pronuncia della Corte di giustizia, ha premesso che, solo in caso di accoglimento della questione, il giudice a quo avrebbe potuto condannare il fornitore (che, a sua volta, potrà rivalersi nei confronti dello
Stato) al pagamento dell'indebito, dato l'effetto ex tunc, salvo per i rapporti esauriti, della sentenza che dichiari costituzionalmente illegittima l'addizionale in questione.
Ha affermato quindi la fondatezza della questione.
17 Questa Corte con le pronunce n. 3209/2025 e n. 3216/2025 pubblicate il 22 maggio 2025 ha già affrontato la disamina della ricaduta della pronuncia di legittimità nei giudizi in corso, motivazione a cui può farsi integrale riferimento ai sensi dell'art. 118 disp. Att. C.p.c.: << (…) In particolare, dopo avere ripercorso l'iter normativo e richiamato la citata sentenza della Corte di giustizia del 2024, ha chiarito che, affinché gli Stati membri possano introdurre, sul consumo di energia elettrica, imposte indirette ulteriori rispetto alle accise occorrono due condizioni, applicabili cumulativamente:
1) le imposte addizionali devono avere una finalità specifica;
2) le imposte addizionali devono rispettare le regole di imposizione dell'Unione applicabili ai fini delle accise o dell'IVA per la determinazione della base imponibile, il calcolo, l'esigibilità e il controllo dell'imposta. Ha evidenziato inoltre che, come precisato dalla Corte di giustizia, la finalità specifica è una finalità che non può essere puramente di bilancio e che un'assegnazione predeterminata del gettito di una tassa rientrante in una semplice modalità di organizzazione interna del bilancio di uno Stato membro, non può, in quanto tale, costituire una condizione sufficiente a siffatto riguardo, poiché ogni
Stato membro può decidere di imporre, a prescindere dalla finalità perseguita, l'assegnazione del gettito di un'imposta al finanziamento di determinate spese;
che si può ritenere che un'imposta supplementare gravante sui prodotti sottoposti ad accisa, il cui gettito non è oggetto di una destinazione predeterminata, persegua una finalità specifica, ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2008/118, solo se tale imposta è concepita, per quanto riguarda la sua struttura, in particolare la materia imponibile o l'aliquota d'imposta, in modo tale da influenzare il comportamento dei contribuenti in un senso che consenta la realizzazione della finalità specifica invocata, ad esempio tassando fortemente i prodotti interessati al fine di scoraggiarne il consumo. Ha escluso, quindi, alla luce degli esposti criteri ermeneutici, che l'addizionale provinciale alle accise
18 sull'energia elettrica rispetti il requisito della finalità specifica, dal momento che il citato art. 6, al comma 1, lettera c), prevede solo una generica destinazione del gettito dell'addizionale provinciale «in favore delle province», che trova conferma nel preambolo del d.l. n. 511 del 1988, nella quale si afferma che le misure impositive in esso previste sono rivolte ad
«assicurare le necessarie risorse agli enti della finanza regionale e locale, al fine di garantire l'assolvimento dei compiti istituzionali.>>
Osserva, inoltre, il Collegio che la questione della ricaduta della sentenza della Corte Costituzionale nei giudizi in corso è stata esaminata anche dalla
Suprema Corte che con le pronunce n. 13740/2025 e n. 13742/2025 del 22 maggio 2025 con le quali la Cassazione ha enunciato il seguente principio di diritto: << sull'energia elettrica, il consumatore finale, che ha corrisposto al fornitore di energia, a titolo di rivalsa, tale imposta, poi dichiarata in contrasto con il diritto eurounitario, può agire nei confronti del detto fornitore mediante l'azione di ripetizione di indebito oggettivo ex art. 2033 c.c., in considerazione del carattere indebito di tale imposta, stante la illegittimità costituzionale dell'art. 6, commi 1, lett. c), e 2, d.l. n. 511 del 1988, come convertito e sostituito>>.
In motivazione la Suprema Corte ha osservato, dopo un'ampia ricostruzione del quadro normativo, che: <
2.2. Occorre aggiungere che l'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica, per cui è ricorso, è stata introdotta dall'art. 5 del d.lgs. n. 26 del 2007 (sostitutivo dell'art. 6 del d.l.
n. 511 del 1988, come convertito, con modificazioni, nella legge n. 20/1989) al fine di recepire le indicazioni di cui alla direttiva 2003/96/CE del 27 ottobre 2003, che, come sopra rilevato, aveva ricompreso tra i prodotti energetici soggetti al regime comunitario relativo alle accise, anche l'energia elettrica. Nel 2011 la Commissione Europea ha avviato una procedura nei confronti dell'Italia, ritenendo che l'addizionale provinciale per cui è ricorso
19 fosse illegittima per contrasto proprio con la richiamata direttiva
2008/118/CE (che, come sopra rilevato, vieta di applicare sui prodotti sottoposti ad accisa delle ulteriori imposte indirette, quale si ipotizzava appunto fosse l'addizionale, prive di “finalità specifica”). Al fine di evitare la prosecuzione di tale procedura a proprio carico, il legislatore nazionale è intervenuto nel 2012, abrogando l'addizionale provinciale: dapprima, nelle
Regioni a statuto ordinario, in forza del combinato disposto degli artt. 2, comma 6, del d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23 e 18, comma 5, del d.lgs. 6 maggio
2011, n. 68; e, successivamente, nelle Regioni a statuto speciale ad opera dell'art. 4, comma 10, del d.l. 2 marzo 2012, n. 16. Tale intervento abrogativo, se ha risolto il problema della illegittimità della addizionale per il futuro, lo ha lasciato tuttavia aperto per le annualità precedenti.
2.3. Anche detto problema deve intendersi risolto alla luce del fatto che l'art. 5 del d.lgs.
n. 26 del 2007 (sostitutivo dell'art. 6 del d.l. n. 511 del 1988, come convertito, con modificazioni, nella legge n. 20/1989) - già abrogato, si ribadisce, dal legislatore italiano nel 2012 - è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla Corte costituzionale con la recentissima sentenza n. 43/2025 dello scorso 15 aprile 2025.>> per continuare:
<
l'efficacia orizzontale delle direttive eurounitarie non autoesecutive,
l'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica non rispetta il requisito della finalità specifica richiesto dal diritto dell'Unione europea, dal momento che la norma istitutiva ne prevede soltanto una generica destinazione del gettito «in favore delle province». A seguito della caducazione (per effetto della ritenuta illegittimità costituzionale) della norma istitutiva della suddetta addizionale - in considerazione dell'effetto ex tunc, salvo per i rapporti esauriti, della pronuncia di illegittimità della Corte costituzionale - i clienti dei fornitori di energia elettrica possono esercitare l'azione di ripetizione dell'indebito direttamente nei confronti di questi
20 ultimi (che potranno, a loro volta, rivalersi nei confronti dello Stato), nel rispetto dell'ordinario termine decennale di prescrizione.
3. In definitiva e in estrema sintesi, la dichiarata illegittimità costituzionale della norma interna per contrarietà al diritto UE fa venire meno, nei rapporti tra Erario e fornitore, la causa giustificatrice del prelievo erariale. Una volta rilevata l'incostituzionalità della norma interna (per contrasto con il diritto UE) con effetti (verticali) nei rapporti tra Amministrazione finanziaria e fornitore di energia elettrica, da ciò non può che conseguire la non debenza dei pagamenti effettuati sine titulo dall'utente, consumatore finale. (…)>>
Va osservato che la declaratoria di illegittimità costituzionale della sopra indicata norma spiega i suoi effetti anche nel caso in esame, non essendo il rapporto per cui è causa esaurito (art. 136 Cost. e art. 30 l. n. 87 del 1953), in quanto oggetto del contendere è proprio l'accertamento del diritto alla restituzione delle somme a suo tempo versate dall'appellante all'appellata a titolo di addizionale alle accise.
Va osservato, inoltre, che la domanda di ripetizione dell'indebito risulta proposta anche per il trimestre anteriore al 1° aprile 2010.
A tal proposito occorre sottolineare che nella motivazione della sentenza della Corte costituzionale si legge che: “La Corte di giustizia, settima sezione, ordinanza 9 novembre 2021, in causa C-255/20, Agenzia delle dogane e dei monopoli - Ufficio delle dogane di Gaeta, ha, infatti, precisato che «dalla formulazione dell'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva
2008/118 e dell'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 92/12 risulta che il tenore di tali disposizioni non è sostanzialmente diverso. Se ne deve dedurre che la giurisprudenza della Corte relativa a quest'ultima disposizione resta applicabile per quanto attiene all'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva
2008/118 (sentenza del 5 marzo 2015, Statoil Fuel & Retail, C-553/13,
EU:C:2015:149, punto 34)». 10.- La verifica del rispetto da parte della disposizione nazionale della direttiva 92/12/CEE e, poi, della direttiva
21 2008/118/CE, richiede di precisare quali condizioni sono richieste ai legislatori degli Stati membri al fine di introdurre nei propri ordinamenti interni imposizioni fiscali aggiuntive all'accisa sull'energia elettrica”.
Pertanto, al fine di individuare il limite temporale alla retroattività della pronuncia di incostituzionalità in relazione alla data di entrata in vigore delle norme europee prese a parametro, occorre fare riferimento anche alla direttiva 1992/12/CE, il cui art.3 paragrafo 2 - come affermato dalla stessa
Corte costituzionale nel motivare la pronuncia di accoglimento - ha un contenuto corrispondente a quello dell'art.1 paragrafo 2 della direttiva
2008/118/CE indicata dal giudice a quo e che costituisce, quindi, anch'esso parametro del giudizio di illegittimità costituzionale per violazione degli artt.11 e 117 I comma Cost..
Ne discende che, come detto, non essendo il rapporto per cui è causa esaurito, la declaratoria di illegittimità costituzionale della norma in esame, avente efficacia ex tunc è risalente fino alla data di entrata in vigore della direttiva
1992/12/CE - di cui la direttiva 2008/118/CE costituisce una replica - rendendo perciò indebito anche per detto trimestre il pagamento effettuato a tale titolo.
In integrale accoglimento del gravame l'appellata va condannata al pagamento di favore dell'appellante dell'importo, mai contestato, di €
163.355,83, a titolo di indebito, oltre interessi dalla domanda al saldo.
§ 9 – Le spese di lite
Osserva la Corte che la domanda dell'utente finale risulta, all'esito del doppio grado, interamente accolta sicché in capo all'appellata si determina una situazione di soccombenza integrale.
Occorre valutare, tuttavia, se ricorrano i presupposti di cui all'art. 92 co. 2
c.p.c. tra cui figurano il mutamento della giurisprudenza rispetto alle
22 questioni dirimenti e/o la presenza di altre gravi ed eccezionali ragioni, da indicare esplicitamente nella motivazione.
Indubbiamente le questioni di diritto trattate, seppure seriali - avendo interessato un vasto contenzioso protrattosi per oltre un decennio - possono qualificarsi “complesse” in quanto la giurisprudenza di merito già all'epoca dell'introduzione del giudizio era contrastante;
inoltre, va evidenziato che nel corso del giudizio di appello, l'intervento della CEDU con la sentenza 11 aprile 2024, causa C-316/2022 aveva comportato un ulteriore mutamento di giurisprudenza, come da questo stesso Collegio argomentato < un'opzione interpretativa diffusa e consolidata, formatasi alla luce degli insegnamenti della stessa Corte sull'effettività della tutela di origine unionale e sull'obbligo degli organi nazionali di interpretare le norme dell'ordinamento interno in conformità con la lettera e lo scopo delle direttive, onde uniformarvi il diritto interno nello spirito dell'art. 288 terzo comma T.F.U.E>>. indici tutti della rilevante complessità della materia e dell'incertezza interpretativa dei dati normativi.
Anche il quadro normativo di riferimento è ora mutato per effetto dell'intervento, dirimente, della Corte Costituzionale che, annullando la norma, ha reso indebito il pagamento.
Ricorrono quindi a giudizio della Corte i presupposti per la compensazione integrale delle spese del doppio grado di giudizio.
PQM
La Corte definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da nei confronti di Parte_1 CP_1
avverso la sentenza resa tra le parti dal Tribunale di Roma
[...]
n. 16395/2024 pubblicata in data 29/10/2024, così provvede:
23 1. Accoglie l'appello e, per l'effetto, in integrale riforma dell'impugnata sentenza condanna Controparte_1
al pagamento in favore di Parte_1
dell'importo di € 163.355,83, oltre interessi dalla domanda al saldo;
2. Compensa tra le parti le spese del doppio grado di giudizio;
Così deciso in Roma il giorno 03/10/2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
dott.ssa Claudia De Martin dott.ssa Antonella Izzo
24
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Riunita in camera di consiglio e così composta dr.ssa Antonella Izzo presidente dr.ssa Claudia De Martin consigliere rel. dr. Marco Emilio Luigi Cirillo consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 1328 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2025, trattenuta in decisione ai sensi del terzo comma dell'art. 281-sexies c.p.c. all'udienza del giorno
03/10/2025 e vertente
TRA
(c.f. e P. IVA ), in Parte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante p.t., r rappresentato e difeso in virtù di procura rilasciata su foglio separato allegato all'atto di appello dagli avv.ti
IO NZ e LO LA ed elettivamente domiciliati presso lo studio dei predetti difensori in Roma, Piazzale delle Belle Arti n. 6;
APPELLANTE
E
1 Controparte_1
APPELLATA- CONTUMACE
OGGETTO: appello contro la sentenza del Tribunale di Roma n. 16395/2024 pubblicata in data 29/10/2024
FATTO E DIRITTO
§ 1. – (di seguito ABS) ha agito nei confronti Parte_1 Parte_1
Contro della (di seguito esponendo di essere Controparte_1
un'acciaieria italiana, specializzata nel settore minerario e metallurgico, nata nel 1988 dalla fusione societaria tra le e , soggetta alla Controparte_3 Pt_1
direzione e al coordinamento della Società Danieli & C. – Officine Contro Meccaniche S.p.A.; al contempo ha precisato che è una società specializzata nella fornitura di energia elettrica a final consumer, quali privati, imprese e, come la odierna appellante, operatori del settore secondario;
che essa ABS, per soddisfare le esigenze di impresa, aveva concluso, per l'anno 2010 e per l'anno 2011, due contratti per la fornitura di energia elettrica con la Società Modula s.r.l. (successivamente denominata
Green Network Luce & Gas s.r.l.), soggetta alla direzione e al coordinamento di;
che Modula s.r.l. è stata fusa, per incorporazione, Controparte_1
con a fare data dal 4 agosto 2015; che entrambi i Controparte_1
contratti avevano ad oggetto il fabbisogno di energia elettrica nel sito operativo di RG (UD), per fornire il punto di prelievo dell'elettricità
(d'ora innanzi “POD”) IT001E000479871; che analoghi contratti di fornitura, con riferimento al fabbisogno energetico per gli anni 2010 e 2011, sono stati sottoscritti dalla (per il Parte_2
POD IT001E0048111) nonché dalla (per il POD Pt_1 Controparte_4
IT001E00215787) e che sia sia Parte_2 CP_4
sono state fuse per incorporazione nella , che è succeduta,
[...] CP_5
ex lege, in tutti i diritti e gli obblighi delle altre;
evidenziava che nelle fatture,
2 Contro emesse a cadenza mensile da per la fornitura di energia elettrica negli anni 2010 e 2011, è stata addebitata, alle tre società, in via autonoma a ciascuna di esse per ogni singolo POD, la imposta addizionale provinciale, pari ad € 2.272,00 che figura quale autonoma voce di pagamento (in atti le fatture emesse, da gennaio 2010 a dicembre 2011, nei confronti di ABS, con riferimento al POD IT001E00047987 sub doc. n. 6; le fatture emesse, sempre da gennaio 2010 a dicembre 2011, nei confronti della
[...]
con riferimento al POD IT001E0048111 sub Parte_2
doc. n. 7; nonché quelle emesse, per il medesimo arco temporale, nei confronti della con riferimento al POD IT001E00215787 Controparte_4
sub doc. n. 8: che per facilità consultiva le fatture erano state ordinate e nominate dalla 1/2010 alla 12/2011, ed in ciascuna di esse veniva evidenziata, in rosso, la voce di pagamento denominata «imposte provinciali»); che imposta risultava, all'epoca, dovuta in forza della direttiva comunitaria n. 96 del 2003, che ha sottoposto l'energia elettrica all'accisa armonizzata, secondo quanto stabilito, a sua volta, dalla direttiva n. 12 del
1992; che principi posti dal quadro normativo comunitario sono stati attuati dal legislatore interno con l'art. 5 del d.lgs. n. 26 del 2005 che ha istituito, in favore dello Stato e delle Provincie, le imposte addizionali provinciali, stabilendo che andassero «liquidate e riscosse con le stesse modalità dell'accisa sull'energia elettrica», e dunque versate dal fornitore di energia elettrica in qualità di sostituto di imposta (ai sensi dell'art. 51 co. 1 lett. a del
Testo Unico Accise); che parimenti, i contratti di fornitura elettrica prevedevano, in attuazione della normativa vigente, che «tutti i corrispettivi previsti dal contratto ed inerenti la fornitura sono da considerarsi al netto di qualsiasi diritto, tributo, imposta e relative addizionali presenti e future i cui oneri sono a carico del cliente, salvo che non siano espressamente posti, dalla legge o dal contratto a carico del fornitore e senza facoltà di rivalsa.>>; che ciascuna delle tre società (fuse per incorporazione nella appellante ABS) ha
3 Contro corrisposto a a titolo di imposta addizionale provinciale dal 2010 a tutto il 2011, la somma di € 54.528,00 (ABS); € 54.528,00 ( Pt_2
ed € 54.299,832 ( , il tutto, per un Parte_2 Controparte_4
importo complessivo di € 163.355,83; che essa ABS con comunicazione del
18 febbraio 2020 – e – con atto di pari data antecedente alla Controparte_4
Contro fusione – avevano richiesto a il rimborso della addizionale provinciale, corrisposta a seguito dei pagamenti delle fatture menzionate, per un importo complessivo di € 163.584,00 [rectius € 163.355,83] Rassegnava le seguenti conclusioni: < imposta addizionale provinciale sulla energia elettrica (ex art. 5 del d.lgs. n.
26 del 2007) ai principi eurounitari posti dalla direttiva n. 118 del 2008, per come interpretata dal suo Giudice naturale, secondo il conforme orientamento di Cass. civ., sez. trib., 23 ottobre 2019, n. 27101, Pres.
Manzon, Rel. Nonno, in De Jure 2020, e per l'effetto dichiarare la non applicazione delle disposizioni istitutive della medesima imposta;
B) In via principale. Accertare e dichiarare l'avvenuto pagamento – da parte di ABS a Contro
– di € 163.355,83 a titolo di imposta provinciale addizionale sulla energia elettrica, e per l'effetto condannare la resistente alla ripetizione della predetta somma, oltre interessi e rivalutazione monetaria, come per legge, dal giorno di proposizione della domanda fino all'effettivo soddisfo. Con vittoria di spese, oneri e competenze.
§ 1.2 – si costituiva per chiedere il rigetto del ricorso. Controparte_1
Eccepiva la prescrizione degli importi richiesti ex adverso;
sosteneva che la disciplina nazionale aveva inteso adeguarsi al contenuto della Direttiva
2008/118/CE abrogando la disciplina nazionale con essa in contrasto solo nel 2012, senza tuttavia invalidare (al contrario di quanto pretestuosamente ritenuto da controparte) le Addizionali precedentemente versate dai soggetti passivi, ovvero i fornitori di energia (e non anche gli utenti finali). Ha richiamato il principio enunciato da Cass. n. 10226/2020 :<il soggetto
4 passivo del rapporto tributario è solo il fornitore di energia, tenuto verso
l'Erario al pagamento dell'accisa come anche della relativa addizionale, avendo il legislatore inteso concentrare l'imposizione e il relativo controllo su pochi soggetti, ossia i produttori o gli importatori dei prodotti” rilevante avendo individuato i seguenti principi: << i) “il rapporto tra utente finale e fornitore/produttore è di natura privatistica e autonomo rispetto a quello di natura tributaria tra fornitore/produttore e Amministrazione Fiscale” (doc.
1, p. 7); ii) “è stato riconosciuto ai privati la possibilità di far valere contro lo Stato membro gli obblighi che la direttiva pone in capo allo Stato stesso”
(doc. 1, p. 8); iii) “poiché le direttive, ai sensi dell'art. 288 TFUE vincolano solo gli Stati membri – che ne sono peraltro gli unici destinatari – «non
[possono] di per sé creare obblighi a carico di un singolo» (C. giust. CEE,
26 febbraio 1986, C-152/84, EU:C:1986:84, punto 48)” (doc. 1, Per_1
p. 9); iv) “basandosi sul solo diritto nazionale, l'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica è legittima e parimenti legittimo è l'esercizio del diritto di rivalsa del fornitore sull'utente finale;
conseguentemente, il fornitore, sulla base del solo diritto nazionale, non deve restituire alcunché all'utente finale”. Nella denegata ipotesi di accoglimento del ricorso chiedeva di essere autorizzata a chiamare in causa l' Controparte_6
per esserne manlevata. Rassegnava le seguenti conclusioni:<< a) in via preliminare, disporre la conversione del rito sommario ex art. 702 ter co. 3
c.p.c. e ss. in favore del rito ordinario fissando l'udienza di cui all'art. 183
c.p.c. in considerazione della elevata complessità della vicenda e dell'impossibilità di deciderla con un'istruttoria sommaria;
b) sempre in via preliminare, accertare l'intervenuta prescrizione del credito vantato da c) sempre in via preliminare, autorizzare Parte_1 Parte_1
a chiamare in giudizio la Controparte_1 Controparte_7
in persona del Direttore Generale e legale rappresentante pro
[...]
tempore per le ragioni esposte in narrativa, previo differimento della prima
5 udienza ex art. 269 c. 2 c.p.c. per consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini di cui all'articolo 163 bis c.p.c.; d) nel merito in via principale rigettare la domanda di in quanto infondata Parte_1 Parte_1
per le ragioni esposte in narrativa;
e) in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande di controparte, quantificare nel pieno contraddittorio tra le parti, anche nei confronti della Controparte_7
gli importi oggetto dell'obbligo di restituzione gravante su
[...] [...]
in favore di e, per l'effetto, CP_1 Parte_1 Parte_1
accertare e dichiarare che ha diritto ad ottenere dalla Controparte_1
ex art. 14 T.U.A., il rimborso di quanto Controparte_7
eventualmente restituito in favore di f) in Parte_1 Parte_1
ogni caso, con vittoria di spese, competenze e onorari del giudizio. >>
§ 1.3 – Il Tribunale disponeva il mutamento del rito ed il differimento dell'udienza, autorizzando la chiamata in causa di Controparte_7
he si costituiva per eccepire il difetto di giurisdizione del giudice
[...]
ordinario a conoscere della domanda proposta nei confronti di essa CP_7
essendo la giurisdizione riservata al giudice tributario. La causa solo documentalmente istruita veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190
c.p.c.
§ 2. – Il Tribunale di Roma con la sentenza n. 16395/2024 così statuiva: <<1) dichiara la carenza di giurisdizione ordinaria sulla domanda svolta nei confronti della chiamata in causa per Controparte_8
appartenere la cognizione alla giurisdizione tributaria, innanzi alla quale la parte interessata potrà riassumere nelle forme e nei termini di legge;
2) rigetta la domanda principale introdotta dalla verso Parte_1 Parte_1
la 3) compensa integralmente le spese processuali fra Controparte_1
tutte le parti. >>
6 § 3. – Il tribunale a sostegno della decisione osservava:< preliminarmente, deve essere rilevata la carenza della giurisdizione ordinaria in favore della giurisdizione tributaria sulla domanda di manleva rivolta nei confronti dell Invero la domanda svolta dalla Controparte_8
involge pienamente il rapporto tributario presupponendo Controparte_1
l'accertamento diretto della corretta utilizzazione del potere impositivo e, pertanto, appartiene alla cognizione della giurisdizione tributaria. Nel merito la domanda principale, introdotta dalla verso la Parte_1 Parte_1
è risultata infondata e deve essere rigettata. Controparte_1
Preliminarmente, deve essere rilevata la sussistenza della passiva legittimazione della quale incorporante l'incorporante, Controparte_1
della originaria fornitrice di elettricità della dante causa dell'attrice. Invero
l'addizionale provinciale sull'energia elettrica è stata introdotta con l'art. 6 del d.l. 511 del 1988, ove era disposto che "le addizionali di cui al comma 2 sono liquidate e riscosse con le stesse modalità dell'imposta erariale di consumo sull'energia elettrica e sono versate direttamente ai comuni e alle province nell'ambito del cui territorio sono ubicate le utenze, con esclusione di quelle sui consumi relativi a forniture con potenza impegnata superiore ai 200 chilowatt" e le modalità di riscossione previste, facevano ritenere che il soggetto obbligato al versamento dell'addizionale in favore dell'Erario, dovesse individuarsi nel fornitore dell'energia elettrica, che avrebbe dovuto operare il prelievo sull'utente finale. La direttiva 2008/118/CE del 16 dicembre 2008 regolando in via generale le accise, fra l'altro, gravanti su energie e combustibili, ha disposto all'articolo 1, paragrafo 2, che: "gli Stati membri possono applicare ai prodotti sottoposti ad accisa altre imposte indirette aventi finalità specifiche, purché tali imposte siano conformi alle norme fiscali comunitarie applicabili per le accise e per l'imposta sul valore aggiunto in materia di determinazione della base imponibile, calcolo, esigibilità e controllo dell'imposta; sono escluse da tali norme le disposizioni
7 relative alle esenzioni" e ha imposto agli Stati l'obbligo di adeguare i propri ordinamenti entro il 1° gennaio 2010 con decorrenza dal 1° aprile 2010.
L'Italia ha adempiuto in ritardo, eliminando il tributo a decorrere dal 1° gennaio 2012 e il tardivo adeguamento impone di ricostruire il diritto applicabile nel tempo corrente fra il termine fissato per il recepimento della direttiva e il recepimento stesso e pone due ulteriori questioni ovvero se le norme interne in tema di addizionale sull'energia elettrica fossero in contrasto con l'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva e se dal contrasto eventuale derivasse la possibilità di disapplicare le norme interne, causando il venir meno del titolo del prelievo operato sull'utente finale, nel periodo di interesse. Secondo l'attrice la disciplina interna dell'addizionale osterebbe alla direttiva europea poiché, ancorché retta dalle stesse norme sulle accise, mirerebbe, soltanto, a perseguire l'equilibrio di bilancio e non la "specifica finalità" che ne consentirebbe la previsione. Il rilevato contrasto qualificherebbe come "indebiti" i prelievi eseguiti sugli utenti, e i riversamenti in favore dell'erario, imponendo di disapplicare la normativa interna. La Corte di Giustizia UE intende la strumentalità, al perseguimento di specifiche finalità, del tributo indiretto diverso dalle accise, ove " ...il gettito di tale imposta deve obbligatoriamente essere utilizzato al fine di ridurre i costi ambientali specificamente connessi al consumo di energia elettrica su cui grava l'imposta in parola nonché di promuovere la coesione territoriale e sociale, di modo che sussista un nesso diretto tra l'uso del gettito derivante dall'imposta e la finalità dell'imposizione in questione (sent.
25 luglio 2018, Messer France SAS, C-103/17, EU:C:2018:587; sent. 27 febbraio 2014, Transportes Jordi Besora, C-82/12, EU:C:2014:108; sent. 5 marzo 2015, Statoil Fuel & Retail, C-553/13, EU:C:2015:149). L'articolo 6 del d.l. 511 del 1988 non offriva indicazioni sulle specifiche finalità perseguite con l'addizionale e per contro le premesse al decreto con il riferimento alla "straordinaria necessità ed urgenza di assicurare le
8 necessarie risorse agli enti della finanza regionale e locale, al fine di garantire l'assolvimento dei compiti istituzionali" esprimevano chiaramente la generale necessità di acquisire risorse. In ragione del perseguimento di generiche finalità di riequilibrio del bilancio, la norma contenuta nell'articolo
6 del d.l. 511 del 1988 non risulta conforme alla direttiva in esame (Cass. civ. 15198/2019) ma dal contrasto della norma interna con la norma europea non può derivare l'automatica disapplicazione della prima poiché tale istituto, di regola, opera se la norma europea è contenuta in un atto direttamente applicabile negli ordinamenti interni (Corte Cost. 170/1984).
Nella vicenda in esame, il diritto europeo che si assume violato è espresso in una direttiva ovvero in un atto normativo diretto a costituire obblighi nei confronti degli Stati membri e non ad attribuire diritti in favore dei singoli.
Secondo la consolidata giurisprudenza della Corte di Giustizia UE, la direttiva può spiegare efficacia diretta nell'ordinamento nazionale ricorrendo alcuni indispensabili requisiti ovvero che la direttiva stessa sia stata attuata in modo inadeguato o sia rimasta del tutto inattuata, decorso il termine previsto per il recepimento. Inoltre, la direttiva deve attribuire ai singoli, in modo incondizionato, diritti il cui contenuto sia determinato con sufficiente precisione (sent. 4 dicembre 1974, C - 41/74) e la direttiva deve Per_2
poter essere invocata unicamente in rapporti "verticali" ovvero vertenti fra privati e lo Stato membro, da intendere in significato estensivo (sent. 26 febbraio 1986, C - 152/84; sent. 5 aprile 1979, C - 148/78; Per_1 Per_3
sent. 14 luglio 1994, C - 91/92). Nella vicenda in esame, pur Persona_4
essendo incontestato il tardivo recepimento della direttiva, difettano il secondo e il terzo dei presupposti richiamati poiché la disposizione, invocata dall'attrice (e contenuta nell'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva) indicando soltanto un termine entro cui, gli Stati, dovevano introdurre forme di imposizione indiretta affiancate alle accise, non pare abbia attribuito ai cittadini dei singoli Stati un diritto dal contenuto chiaro e incondizionato.
9 L'esigenza dell'intervento statuale per la definizione del diritto attribuito ai singoli preclude l'immediata applicazione della direttiva da parte dei giudici nazionali e, peraltro, essendo stata la direttiva invocata in una lite tra privati ovvero in un rapporto "orizzontale", la disapplicazione della norma interna produrrebbe un obbligo in capo al fornitore di energia eludendo, nei confronti dello Stato inadempiente, la funzione sanzionatoria espressa con l'attribuzione dell'efficacia diretta alla direttiva stessa. In contrario, non può richiamarsi la giurisprudenza della Corte di Giustizia UE in punto di effetti
"triangolari" delle direttive poiché in simili ipotesi si determinano, in capo al privato, mere ripercussioni negative (sent. 7 gennaio 2004, C - Per_5
201/02) ma non si creano obblighi in senso proprio. Il rispetto dei principi che regolano i rapporti fra l'ordinamento europeo e gli ordinamenti interni non consente di attribuire, alla direttiva in esame, effetti diretti nel rapporto fra le attrici e la convenuta e non consente di ritenere i pagamenti eseguiti dalle prime in favore della seconda privi di giustificazione. Neppure può condividersi la tesi, seguita da parte della giurisprudenza, secondo cui, prescindendo dalla natura self executing o meno della direttiva, la disapplicazione da parte del giudice nazionale della norma interna contrastante con il diritto dell'Unione Europea sarebbe comunque dovuta in ragione dell'effetto vincolante delle sentenze della Corte di Giustizia quali fonti del diritto europeo. Tale tesi, pur sostenuta da giurisprudenza nazionale e sovranazionale, non soddisfa poiché, ferma la vincolatività delle decisioni della Corte di Giustizia UE e la necessità di applicare il diritto eurounitario secondo l'interpretazione espressa dalla stessa Corte, la disapplicazione deve contenersi alle sole ipotesi in cui la norma europea (ancorché nell'interpretazione della Corte UE) abbia effetti diretti;
in senso conforme si pongono la sentenza della Corte Costituzionale 170/1984 "La conseguenza ora precisata [disapplicazione della norma interna] opera però, nei confronti della fonte statuale, solo se e fino a quando il potere trasferito alla Comunità
10 si estrinseca con una normazione compiuta e immediatamente applicabile dal giudice interno. Fuori dall'ambito materiale, e dai limiti temporali, in cui vige la disciplina comunitaria così configurata, la regola nazionale serba intatto il proprio valore e spiega la sua efficacia", la sentenza della
Corte di cassazione 3458/1996 "La direttiva e l'interpretazione che, con le citate sentenze, ne ha dato la Corte di giustizia delle Comunità europee hanno carattere vincolante per il giudice nazionale italiano e comportano non l'abrogazione, ma la mera disapplicazione diretta ed immediata della norma difforme di diritto interno. In ordine ai rapporti tra diritto comunitario e legge nazionale, va richiamata la giurisprudenza dei giudici della legge (sentenze 168/1991 e 17071984 della Corte Costituzionale), secondo la quale la normativa comunitaria - costituita alla disciplina prodotta dagli organi della Cee mediante regolamento e dalle statuizioni risultanti dalle sentenze interpretative della Corte di Giustizia - tutte le volte che essa soddisfa il requisito della immediata applicabilità, entra e permane in vigore, nel nostro territorio, senza che i suoi effetti siano intaccati dalla legge ordinaria dello Stato" e la sentenza della Corte di Giustizia UE 16 gennaio 2018, nelle cause riunite C 128/07 e 131/07, che ha consentito al giudice nazionale di disapplicare le norme interne in contrasto con le sentenze interpretative della Corte di Giustizia UE di norme europee di diretta e immediata applicazione. La Corte di Giustizia UE, nella sentenza
24 giugno 2019 nella causa C-573/17, ha precisato che "l'obbligo, per un giudice nazionale, di disapplicare una disposizione del suo diritto interno contraria a una disposizione del diritto dell'Unione, pur se derivante dal primato riconosciuto a quest'ultima disposizione, è tuttavia condizionato dall'effetto diretto della suddetta disposizione nella controversia di cui detto giudice è investito. Pertanto, un giudice nazionale non è tenuto, sulla sola base del diritto dell'Unione, a disapplicare una disposizione del suo diritto nazionale contraria a una disposizione del diritto
11 dell'Unione, qualora quest'ultima disposizione sia priva di effetto diretto".
L'ordinamento UE prevede la disapplicazione della norma interna contraria alla norma europea ove la seconda sia direttamente efficace e prevede, altresì, la procedura di infrazione e l'obbligo dello Stato membro di adottare le misure necessarie ove la norma interna si ponga in contrasto con una norma europea che, invece, di efficacia diretta non sia provvista. In ogni caso, il privato leso dal mancato tempestivo recepimento della direttiva e che non sia nella condizione di invocarne l'efficacia diretta può agire nei confronti dello Stato membro per il risarcimento dei danni eventualmente subiti per effetto del ritardo. I contrasti interpretativi sulla questione controversa integrano le "altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni" considerate dalla Corte Costituzionale nella sentenza 77 del 19 aprile 2018 ai fini dell'integrale compensazione delle spese processuali fra le parti. >>
§ 4. – Ha proposto appello con atto notificato Parte_1
il 3 marzo 2025 formulando un articolato motivo di gravame, di seguito illustrato. Rassegnava le seguenti conclusioni:< di Appello di Roma adita, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e deduzione, previa ogni più ampia declaratoria in fatto e in diritto, in accoglimento del presente appello annullare e/o riformare la sentenza di primo grado emessa dal Tribunale civile ordinario di Roma n. 16395/2024 e per l'effetto condannare alla corresponsione Controparte_1
dell'importo di Euro 163.355,83 a titolo di indebito oggettivo a favore di ovvero alla minor o maggiore somma che Parte_1
riterrà conforme a giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria, come per legge, dal giorno di proposizione della domanda fino all'effettivo soddisfo. Con vittoria di spese e onorari del doppio grado di giudizio.>>
§ 4.1 – non costituiva in giudizio. Controparte_1
§ 4.2 – All'udienza di prima comparizione del 13 giugno 2025 la Corte dichiarava la contumacia di e rinviava la causa Controparte_1
12 all'udienza del 3 ottobre 2025 per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c. con assegnazione del termine di giorni trenta prima dell'udienza per il deposito di note.
§ 4.3 – Il difensore di parte appellante ha depositato note nelle quali richiamava gli effetti, nel caso di specie, della pronuncia della Corte costituzionale sentenza n. 43/2025 ed all'odierna udienza precisava le conclusioni come da verbale;
la causa veniva discussa oralmente e trattenuta in decisione ai sensi del terzo comma dell'art. 281-sexies c.p.c. (aggiunto dall'art. 3 d.lgs. n. 149/2022 e reso applicabile ai processi in corso dall'art. 7 comma 3 d.lgs. n.164/2024).
§ 5. – il motivo di gravame
§ 5.1 – Con il motivo titolato: << Erroneità del capo della sentenza nella parte in cui ha ritenuto “non disapplicabile” l'art. 6 del d.l. n. 511 del 1988 per violazione della Direttiva eurounitaria 2008/118/CE poiché quest'ultima acquisterebbe efficacia orizzontale. Violazione dei principi posti da Cass. civ., sez. trib., 23 ottobre 2019, n. 27101 e Cass. civ., sez. trib., 23 ottobre
2019, n. 27099. Violazione e falsa applicazione dell'art. 2033 c.c.>> impugnava il passo motivazionale nel quale il tribunale aveva statuito che
< un atto normativo diretto a costituire obblighi nei confronti degli Stati membri e non ad attribuire diritti in favore dei singoli. (..) la direttiva deve poter essere invocata unicamente in rapporti verticali ovvero vertenti fra privati e lo Stato membro… il che preclude l'immediata applicazione della direttiva”, ritenendosi necessario un intervento del legislatore >> Sosteneva che tale passo motivazionale costituiva, nell'impianto della sentenza, l'unico limite che impediva il riconoscimento del diritto di essa appellante a ripetere gli importi versati a titolo di addizionale provinciale sulle accise. Ricostruiva normativamente l'istituzione dell'imposta e l'evoluzione giurisprudenziale in
13 punto di possibilità di procedere alla disapplicazione della norma interna contrastante con il diritto eurounitario. Richiamava il decreto 10 maggio 2023 della Corte di Cassazione: <nel caso di un giudizio di ripetizione di somme indebitamente versate come imposta addizionale provinciale sulle accise per
l'energia elettrica, il Tribunale ha deciso di deferire alla Corte di cassazione una questione di diritto pregiudiziale. La questione riguarda la possibilità per il giudice, in una controversia tra privati, di disapplicare una norma nazionale che istituisce l'addizionale provinciale sull'accisa dell'energia elettrica, nonostante il contrasto con una successiva direttiva dell'Unione
Europea. Precisava che la Corte di cassazione aveva affermato che le addizionali provinciali sul consumo di energia elettrica devono rispettare i principi stabiliti dalla Direttiva dell'Unione Europea e ha quindi
DISAPPLICATO l'articolo 6 comma 2 del decreto legge nazionale n. 511 del
1988” – poiché l'accisa provinciale non risponde a nessun fine contemplato dalla direttiva eurounitaria. Denunciava l'erroneità della sentenza perché il
Tribunale si era discostato dal principio secondo il quale ciò che è stato corrisposto negli anni 2010-2011, trovando fondamento giuridico su una disposizione valida, ma inefficace (il che la rende viziata ex tunc, e cioè, come sul dirsi, “ora per allora”) va ripetuto secondo la regola dell'indebito oggettivo ex art. 2033 c.c. Sottolineava che la possibilità di disapplicare la fonte interna (l'art. 6 del d.l. n. 511 del 1988) anche in assenza della previa attuazione della direttiva eurounitaria non veniva escluso neppure dalla Corte di Giustizia;
con la sentenza dell'11 aprile 2024, nella causa C-316/22, ( resa a seguito di un rinvio pregiudiziale sollevato dal Tribunale di Como e afferente proprio alla possibilità di condannare il fornitore energetico alla restituzione dell'imposta addizionale provinciale sull'energia elettrica per contrasto dell'art. 6 del d.l. n. 511 del 1988 con la direttiva n. 118 del 2008), risolvendo il primo quesito di rinvio pregiudiziale, afferente al potere del giudice comune di “non applicare” il diritto interno – aveva osservato che:
14 <<“se, sulla base del diritto dell'Unione, una direttiva non può, di per sé, creare obblighi a carico di un singolo e dunque essere invocata, in quanto tale, nei confronti di quest'ultimo dinanzi ad un giudice nazionale, uno Stato membro può tuttavia conferire ai giudici nazionali il potere di disapplicare, sulla base del suo diritto interno, qualsiasi disposizione del diritto nazionale contraria a una disposizione del diritto dell'Unione priva di effetto diretto”
(§. 24); - “malgrado l'assenza di effetto diretto orizzontale di una direttiva, un giudice nazionale può permettere ad un singolo di far valere l'illegittimità di un'imposta che sia stata indebitamente ripercossa su di lui da un venditore, conformemente ad una facoltà riconosciutagli dalla normativa nazionale, al fine di ottenere la neutralizzazione dell'onere economico supplementare che esso ha, in definitiva, dovuto sopportare, qualora tale possibilità sia prevista dalla normativa nazionale, aspetto questo che spetta al giudice del rinvio verificare nella controversia di cui ai procedimenti principali” (§. 25); - “la
Corte ha ammesso che disposizioni incondizionate e sufficientemente precise di una direttiva possono essere invocate dai singoli non soltanto nei confronti di uno Stato membro e di tutti gli organi della sua amministrazione, ma anche nei confronti di organismi o enti soggetti all'autorità o al controllo dello
Stato o che dispongono di poteri esorbitanti rispetto a quelli risultanti dalle norme applicabili ai rapporti tra privati” (§. 26).>>
Con ulteriore profilo evidenziava che la conseguenza della “non applicazione” della norma interna era data dalla applicazione diretta delle regole dell'indebito oggettivo e richiamava ampia giurisprudenza di legittimità e di merito.
§ 6 –L'analisi del motivo
Esso afferisce all'accertamento del diritto alla restituzione delle somme a suo tempo versate dall'appellante all'appellata a titolo di addizionale sulle accise.
15 Giova premettere che, nelle more del presente giudizio di gravame, successivamente alla notifica dell'atto di appello, è intervenuta la sentenza n. 43/2025 della Corte Costituzionale pubblicata il 15 aprile 2025, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 6, commi 1, lettera c), e 2, del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511 (Disposizioni urgenti in materia di finanza regionale e locale), convertito, con modificazioni, nella legge 27 gennaio 1989, n. 20, come sostituito dall'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26 (Attuazione della direttiva 2003/96/CE che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità), per violazione degli artt. 11 e 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 1, paragrafo 2, della direttiva 2008/118/CE.
La Corte di Giustizia dell'Unione Europea con la pronuncia 11 aprile 2024 causa C-316/22 ha così statuito: << 1) L'articolo 288, terzo comma, TFUE deve essere interpretato nel senso che esso osta a che un giudice nazionale disapplichi, in una controversia tra privati, una norma nazionale che istituisce un'imposta indiretta contraria ad una disposizione chiara, precisa e incondizionata di una direttiva non trasposta o non correttamente trasposta, salvo che il diritto interno disponga diversamente o che l'ente nei confronti del quale venga fatta valere la contrarietà di detta imposta sia soggetto all'autorità o al controllo dello Stato o disponga di poteri esorbitanti rispetto a quelli risultanti dalle norme applicabili ai rapporti tra privati. 2) Il principio di effettività deve essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa nazionale che non permette al consumatore finale di chiedere direttamente allo Stato membro il rimborso dell'onere economico supplementare sopportato a causa della ripercussione operata da un fornitore, in base ad una facoltà riconosciutagli dalla normativa nazionale, di un'imposta che tale fornitore aveva indebitamente versato, consentendogli unicamente di intentare un'azione civilistica per la ripetizione dell'indebito contro detto fornitore, qualora il carattere indebito di tale versamento sia la
16 conseguenza della contrarietà dell'imposta in parola ad una disposizione chiara, precisa e incondizionata di una direttiva non trasposta o non correttamente trasposta e tale motivo di illegittimità non possa essere validamente invocato nell'ambito di tale azione, in ragione dell'impossibilità di invocare in quanto tale una direttiva in una controversia tra privati>>.
Osserva il Collegio che la Corte di Cassazione, sezione tributaria, ha affermato che tale arresto costituisce un'importante innovazione del diritto dell'Unione e impone una rilettura del perimetro di esplicazione della legittimazione straordinaria del consumatore finale nei confronti dello Stato in tema di rimborso di addizionali provinciali di cui all'art. 6, comma 2, d.l.
n. 511/1988, applicate in contrasto con la direttiva 2008/118/CE, nei seguenti termini: in caso di addebito, da parte del fornitore di energia al consumatore finale, dell'addizionale provinciale di cui all'art. 6, comma 2, del d.l. n. 511 del 1988, conv. con modif. dalla l. n. 20 del 1989, in contrasto con l'art. 48 della direttiva n. 2008/118/CE, l'impossibilità per il consumatore finale di far valere l'azione di indebito oggettivo nei confronti del fornitore costituisce presupposto per formulare la stessa domanda nei confronti dell
[...]
(Cass. sez. trib. ord. 29.7.2024 n. 21154; Cass. Controparte_8
1.8.2024 n. 21749; Cass. ord. 11.9.2024 n. 24373).
La Corte Costituzionale, intervenuta con la recentissima pronuncia n.
43/2025 nel valutare la rilevanza della questione sollevata dal Tribunale di
Udine a seguito della pronuncia della Corte di giustizia, ha premesso che, solo in caso di accoglimento della questione, il giudice a quo avrebbe potuto condannare il fornitore (che, a sua volta, potrà rivalersi nei confronti dello
Stato) al pagamento dell'indebito, dato l'effetto ex tunc, salvo per i rapporti esauriti, della sentenza che dichiari costituzionalmente illegittima l'addizionale in questione.
Ha affermato quindi la fondatezza della questione.
17 Questa Corte con le pronunce n. 3209/2025 e n. 3216/2025 pubblicate il 22 maggio 2025 ha già affrontato la disamina della ricaduta della pronuncia di legittimità nei giudizi in corso, motivazione a cui può farsi integrale riferimento ai sensi dell'art. 118 disp. Att. C.p.c.: << (…) In particolare, dopo avere ripercorso l'iter normativo e richiamato la citata sentenza della Corte di giustizia del 2024, ha chiarito che, affinché gli Stati membri possano introdurre, sul consumo di energia elettrica, imposte indirette ulteriori rispetto alle accise occorrono due condizioni, applicabili cumulativamente:
1) le imposte addizionali devono avere una finalità specifica;
2) le imposte addizionali devono rispettare le regole di imposizione dell'Unione applicabili ai fini delle accise o dell'IVA per la determinazione della base imponibile, il calcolo, l'esigibilità e il controllo dell'imposta. Ha evidenziato inoltre che, come precisato dalla Corte di giustizia, la finalità specifica è una finalità che non può essere puramente di bilancio e che un'assegnazione predeterminata del gettito di una tassa rientrante in una semplice modalità di organizzazione interna del bilancio di uno Stato membro, non può, in quanto tale, costituire una condizione sufficiente a siffatto riguardo, poiché ogni
Stato membro può decidere di imporre, a prescindere dalla finalità perseguita, l'assegnazione del gettito di un'imposta al finanziamento di determinate spese;
che si può ritenere che un'imposta supplementare gravante sui prodotti sottoposti ad accisa, il cui gettito non è oggetto di una destinazione predeterminata, persegua una finalità specifica, ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2008/118, solo se tale imposta è concepita, per quanto riguarda la sua struttura, in particolare la materia imponibile o l'aliquota d'imposta, in modo tale da influenzare il comportamento dei contribuenti in un senso che consenta la realizzazione della finalità specifica invocata, ad esempio tassando fortemente i prodotti interessati al fine di scoraggiarne il consumo. Ha escluso, quindi, alla luce degli esposti criteri ermeneutici, che l'addizionale provinciale alle accise
18 sull'energia elettrica rispetti il requisito della finalità specifica, dal momento che il citato art. 6, al comma 1, lettera c), prevede solo una generica destinazione del gettito dell'addizionale provinciale «in favore delle province», che trova conferma nel preambolo del d.l. n. 511 del 1988, nella quale si afferma che le misure impositive in esso previste sono rivolte ad
«assicurare le necessarie risorse agli enti della finanza regionale e locale, al fine di garantire l'assolvimento dei compiti istituzionali.>>
Osserva, inoltre, il Collegio che la questione della ricaduta della sentenza della Corte Costituzionale nei giudizi in corso è stata esaminata anche dalla
Suprema Corte che con le pronunce n. 13740/2025 e n. 13742/2025 del 22 maggio 2025 con le quali la Cassazione ha enunciato il seguente principio di diritto: << sull'energia elettrica, il consumatore finale, che ha corrisposto al fornitore di energia, a titolo di rivalsa, tale imposta, poi dichiarata in contrasto con il diritto eurounitario, può agire nei confronti del detto fornitore mediante l'azione di ripetizione di indebito oggettivo ex art. 2033 c.c., in considerazione del carattere indebito di tale imposta, stante la illegittimità costituzionale dell'art. 6, commi 1, lett. c), e 2, d.l. n. 511 del 1988, come convertito e sostituito>>.
In motivazione la Suprema Corte ha osservato, dopo un'ampia ricostruzione del quadro normativo, che: <
2.2. Occorre aggiungere che l'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica, per cui è ricorso, è stata introdotta dall'art. 5 del d.lgs. n. 26 del 2007 (sostitutivo dell'art. 6 del d.l.
n. 511 del 1988, come convertito, con modificazioni, nella legge n. 20/1989) al fine di recepire le indicazioni di cui alla direttiva 2003/96/CE del 27 ottobre 2003, che, come sopra rilevato, aveva ricompreso tra i prodotti energetici soggetti al regime comunitario relativo alle accise, anche l'energia elettrica. Nel 2011 la Commissione Europea ha avviato una procedura nei confronti dell'Italia, ritenendo che l'addizionale provinciale per cui è ricorso
19 fosse illegittima per contrasto proprio con la richiamata direttiva
2008/118/CE (che, come sopra rilevato, vieta di applicare sui prodotti sottoposti ad accisa delle ulteriori imposte indirette, quale si ipotizzava appunto fosse l'addizionale, prive di “finalità specifica”). Al fine di evitare la prosecuzione di tale procedura a proprio carico, il legislatore nazionale è intervenuto nel 2012, abrogando l'addizionale provinciale: dapprima, nelle
Regioni a statuto ordinario, in forza del combinato disposto degli artt. 2, comma 6, del d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23 e 18, comma 5, del d.lgs. 6 maggio
2011, n. 68; e, successivamente, nelle Regioni a statuto speciale ad opera dell'art. 4, comma 10, del d.l. 2 marzo 2012, n. 16. Tale intervento abrogativo, se ha risolto il problema della illegittimità della addizionale per il futuro, lo ha lasciato tuttavia aperto per le annualità precedenti.
2.3. Anche detto problema deve intendersi risolto alla luce del fatto che l'art. 5 del d.lgs.
n. 26 del 2007 (sostitutivo dell'art. 6 del d.l. n. 511 del 1988, come convertito, con modificazioni, nella legge n. 20/1989) - già abrogato, si ribadisce, dal legislatore italiano nel 2012 - è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla Corte costituzionale con la recentissima sentenza n. 43/2025 dello scorso 15 aprile 2025.>> per continuare:
<
l'efficacia orizzontale delle direttive eurounitarie non autoesecutive,
l'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica non rispetta il requisito della finalità specifica richiesto dal diritto dell'Unione europea, dal momento che la norma istitutiva ne prevede soltanto una generica destinazione del gettito «in favore delle province». A seguito della caducazione (per effetto della ritenuta illegittimità costituzionale) della norma istitutiva della suddetta addizionale - in considerazione dell'effetto ex tunc, salvo per i rapporti esauriti, della pronuncia di illegittimità della Corte costituzionale - i clienti dei fornitori di energia elettrica possono esercitare l'azione di ripetizione dell'indebito direttamente nei confronti di questi
20 ultimi (che potranno, a loro volta, rivalersi nei confronti dello Stato), nel rispetto dell'ordinario termine decennale di prescrizione.
3. In definitiva e in estrema sintesi, la dichiarata illegittimità costituzionale della norma interna per contrarietà al diritto UE fa venire meno, nei rapporti tra Erario e fornitore, la causa giustificatrice del prelievo erariale. Una volta rilevata l'incostituzionalità della norma interna (per contrasto con il diritto UE) con effetti (verticali) nei rapporti tra Amministrazione finanziaria e fornitore di energia elettrica, da ciò non può che conseguire la non debenza dei pagamenti effettuati sine titulo dall'utente, consumatore finale. (…)>>
Va osservato che la declaratoria di illegittimità costituzionale della sopra indicata norma spiega i suoi effetti anche nel caso in esame, non essendo il rapporto per cui è causa esaurito (art. 136 Cost. e art. 30 l. n. 87 del 1953), in quanto oggetto del contendere è proprio l'accertamento del diritto alla restituzione delle somme a suo tempo versate dall'appellante all'appellata a titolo di addizionale alle accise.
Va osservato, inoltre, che la domanda di ripetizione dell'indebito risulta proposta anche per il trimestre anteriore al 1° aprile 2010.
A tal proposito occorre sottolineare che nella motivazione della sentenza della Corte costituzionale si legge che: “La Corte di giustizia, settima sezione, ordinanza 9 novembre 2021, in causa C-255/20, Agenzia delle dogane e dei monopoli - Ufficio delle dogane di Gaeta, ha, infatti, precisato che «dalla formulazione dell'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva
2008/118 e dell'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 92/12 risulta che il tenore di tali disposizioni non è sostanzialmente diverso. Se ne deve dedurre che la giurisprudenza della Corte relativa a quest'ultima disposizione resta applicabile per quanto attiene all'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva
2008/118 (sentenza del 5 marzo 2015, Statoil Fuel & Retail, C-553/13,
EU:C:2015:149, punto 34)». 10.- La verifica del rispetto da parte della disposizione nazionale della direttiva 92/12/CEE e, poi, della direttiva
21 2008/118/CE, richiede di precisare quali condizioni sono richieste ai legislatori degli Stati membri al fine di introdurre nei propri ordinamenti interni imposizioni fiscali aggiuntive all'accisa sull'energia elettrica”.
Pertanto, al fine di individuare il limite temporale alla retroattività della pronuncia di incostituzionalità in relazione alla data di entrata in vigore delle norme europee prese a parametro, occorre fare riferimento anche alla direttiva 1992/12/CE, il cui art.3 paragrafo 2 - come affermato dalla stessa
Corte costituzionale nel motivare la pronuncia di accoglimento - ha un contenuto corrispondente a quello dell'art.1 paragrafo 2 della direttiva
2008/118/CE indicata dal giudice a quo e che costituisce, quindi, anch'esso parametro del giudizio di illegittimità costituzionale per violazione degli artt.11 e 117 I comma Cost..
Ne discende che, come detto, non essendo il rapporto per cui è causa esaurito, la declaratoria di illegittimità costituzionale della norma in esame, avente efficacia ex tunc è risalente fino alla data di entrata in vigore della direttiva
1992/12/CE - di cui la direttiva 2008/118/CE costituisce una replica - rendendo perciò indebito anche per detto trimestre il pagamento effettuato a tale titolo.
In integrale accoglimento del gravame l'appellata va condannata al pagamento di favore dell'appellante dell'importo, mai contestato, di €
163.355,83, a titolo di indebito, oltre interessi dalla domanda al saldo.
§ 9 – Le spese di lite
Osserva la Corte che la domanda dell'utente finale risulta, all'esito del doppio grado, interamente accolta sicché in capo all'appellata si determina una situazione di soccombenza integrale.
Occorre valutare, tuttavia, se ricorrano i presupposti di cui all'art. 92 co. 2
c.p.c. tra cui figurano il mutamento della giurisprudenza rispetto alle
22 questioni dirimenti e/o la presenza di altre gravi ed eccezionali ragioni, da indicare esplicitamente nella motivazione.
Indubbiamente le questioni di diritto trattate, seppure seriali - avendo interessato un vasto contenzioso protrattosi per oltre un decennio - possono qualificarsi “complesse” in quanto la giurisprudenza di merito già all'epoca dell'introduzione del giudizio era contrastante;
inoltre, va evidenziato che nel corso del giudizio di appello, l'intervento della CEDU con la sentenza 11 aprile 2024, causa C-316/2022 aveva comportato un ulteriore mutamento di giurisprudenza, come da questo stesso Collegio argomentato < un'opzione interpretativa diffusa e consolidata, formatasi alla luce degli insegnamenti della stessa Corte sull'effettività della tutela di origine unionale e sull'obbligo degli organi nazionali di interpretare le norme dell'ordinamento interno in conformità con la lettera e lo scopo delle direttive, onde uniformarvi il diritto interno nello spirito dell'art. 288 terzo comma T.F.U.E>>. indici tutti della rilevante complessità della materia e dell'incertezza interpretativa dei dati normativi.
Anche il quadro normativo di riferimento è ora mutato per effetto dell'intervento, dirimente, della Corte Costituzionale che, annullando la norma, ha reso indebito il pagamento.
Ricorrono quindi a giudizio della Corte i presupposti per la compensazione integrale delle spese del doppio grado di giudizio.
PQM
La Corte definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da nei confronti di Parte_1 CP_1
avverso la sentenza resa tra le parti dal Tribunale di Roma
[...]
n. 16395/2024 pubblicata in data 29/10/2024, così provvede:
23 1. Accoglie l'appello e, per l'effetto, in integrale riforma dell'impugnata sentenza condanna Controparte_1
al pagamento in favore di Parte_1
dell'importo di € 163.355,83, oltre interessi dalla domanda al saldo;
2. Compensa tra le parti le spese del doppio grado di giudizio;
Così deciso in Roma il giorno 03/10/2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
dott.ssa Claudia De Martin dott.ssa Antonella Izzo
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