Art. 12.
Per l'anno scolastico 1945-46 al personale incaricato supplente che fruisca di un trattamento economico complessivo, ragguagliato ad anno, superiore a quello spettante in applicazione dei precedenti articoli, e' concesso limitatamente allo stesso anno scolastico un assegno ad personam pari alla differenza degli importi dei due trattamenti suddetti.
Peraltro, nei confronti di coloro ai quali, durante vacanze estive, non spetta, ai sensi del precedente art. 7, alcun trattamento economico, l'assegno ad personam di cui sopra, sara' pari alla differenza tra il trattamento economico complessivo mensile di cui risultano provvisti e quello mensile spettante in applicazione del presente decreto.
Ai fini del raffronto di cui ai comma precedenti non vanno computate le somme corrisposte a titolo di anticipazione sui miglioramenti economici previsti dal decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722 .
Per l'anno scolastico 1945-46 al personale incaricato supplente che fruisca di un trattamento economico complessivo, ragguagliato ad anno, superiore a quello spettante in applicazione dei precedenti articoli, e' concesso limitatamente allo stesso anno scolastico un assegno ad personam pari alla differenza degli importi dei due trattamenti suddetti.
Peraltro, nei confronti di coloro ai quali, durante vacanze estive, non spetta, ai sensi del precedente art. 7, alcun trattamento economico, l'assegno ad personam di cui sopra, sara' pari alla differenza tra il trattamento economico complessivo mensile di cui risultano provvisti e quello mensile spettante in applicazione del presente decreto.
Ai fini del raffronto di cui ai comma precedenti non vanno computate le somme corrisposte a titolo di anticipazione sui miglioramenti economici previsti dal decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722 .