Ordinanza cautelare 27 novembre 2025
Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 20/01/2026, n. 90 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 90 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00090/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01183/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1183 del 2025, proposto da
Ecoplast S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , in relazione alla procedura CIG B86CE1F8C5, rappresentata e difesa dagli avvocati Riccardo Rotigliano, Giuseppe Acierno, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Accordo Consortile Unione Terre d’Oriente, in persona del legale rappresentante pro tempore , Comune di Otranto, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituiti in giudizio;
Terra d’Otranto S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Leonardo Maruotti, Francesco Romano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Bunder Company S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Roberto Carbone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- del verbale di gara n. 1 del 21/08/2025, nel quale il seggio di gara, preso atto della carenza all'interno dell'offerta della Bunder Company S.r.l. della “ documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui al punto 9.3.2 requisiti di capacità tecnica e professionale ”, ha attivato il soccorso istruttorio;
- del verbale di gara n. 2 del 01/09/2025, nel quale il seggio di gara, a seguito della valutazione dei documenti trasmessi dalla Bunder Company S.r.l. in riscontro al soccorso istruttorio, ha proposto l'aggiudicazione della gara a favore della predetta Società;
- della determinazione n. 1352 del 08/10/2025, con la quale il Comune di Otranto ha aggiudicato il lotto 1 alla Bunder Company S.r.l.;
- di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, conseguente o connesso, di data ed estremi sconosciuti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Terra D’Otranto S.p.a. e di Bunder Company S.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 gennaio 2026 il dott. EL AR e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La ricorrente ha partecipato alla procedura di gara in tre lotti indetta dal Comune di Otranto, per conto della società in house Terra d’Otranto S.p.a., con determina n. 1016 dell’1 agosto 2025, presentando domanda con riferimento al lotto n. 1, relativo alla “ Fornitura di attrezzature e materiali di consumo per la raccolta dei rifiuti RSU ”.
1.2. Ad esito della fase di valutazione delle offerte, la commissione di gara formulava proposta di aggiudicazione in favore della Bunder Company S.r.l., la quale partecipava per tutti e tre i lotti, risultando prima classificata sia con riferimento al lotto n. 1 che per il lotto n. 2.
1.3. La ricorrente, quindi, venuta a conoscenza della proposta di aggiudicazione, con nota del 4 settembre 2025, segnalava alla stazione appaltante che la Bunder Company S.r.l. doveva ritenersi priva del requisito di partecipazione di cui all’art. 9.3.1 del disciplinare di gara (relativo al possesso di un fatturato medio annuo, maturato negli ultimi dieci anni rispetto alla data di pubblicazione del bando, pari almeno alla somma del valore dei lotti per i quali veniva presentata domanda di partecipazione), chiedendone, pertanto, l’esclusione ad esito della verifica di tale circostanza.
1.4. L’amministrazione, tuttavia, pur a fronte della suddetta segnalazione, con determinazione n. 1352 dell’8 ottobre 2025, disponeva l’aggiudicazione del lotto n. 1 in favore della Bunder Company S.r.l.
2. Conseguentemente, con atto notificato in data 7 novembre 2025 e depositato in data 11 novembre 2025, la ricorrente ha impugnato innanzi a questo TAR il provvedimento di aggiudicazione, unitamente agli atti connessi, chiedendone l’annullamento e formulando le consequenziali domande, come meglio specificate in epigrafe, di aggiudicazione, di declaratoria di inefficacia dell’eventuale contratto medio tempore stipulato e di subentro. A sostegno del ricorso, ha proposto le seguenti ragioni di censura:
“ VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 100 DEL D.LGS N. 36/2023 -VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 95, CO. 1, LETT. E), DEL D.LGS. N.36/2023 – VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 9.3.1 DEL DISCIPLINARE DI GARA – ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA E TRAVISAMENTO DEI FATTI ”.
Con il primo motivo di ricorso è dedotta l’illegittimità dell’aggiudicazione, in quanto la Bunder Company S.r.l. avrebbe dovuto essere esclusa dalla procedura, non possedendo un fatturato corrispondente a quanto richiesto dall’art. 9.3.1 del disciplinare di gara. Nell’ambito del medesimo motivo la ricorrente ha evidenziato, inoltre, che, pur richiedendo il disciplinare la presentazione della dichiarazione sul fatturato da parte dell’organo di controllo dell’ente, l’aggiudicataria avrebbe provveduto a mezzo del proprio legale rappresentante, ragione per cui la dichiarazione dovrebbe ritenersi sotto tale profilo irregolare.
“ VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 100 DEL D.LGS N. 36/2023 – VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 101 DEL D.LGS N. 36/2023 -VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 9.3.2 DEL DISCIPLINARE DI GARA – ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA E TRAVISAMENTO DEI FATTI ”.
Con il secondo motivo di ricorso è contestata la mancata esclusione dell’aggiudicataria per violazione del requisito di capacità tecnica e professionale di cui all’art. 9.3.2. del disciplinare di gara, per non aver prodotto, in sede di presentazione della domanda di partecipazione, la documentazione attestante lo svolgimento di forniture analoghe a quella oggetto dell’appalto nel decennio precedente la data di indizione della procedura. A tale proposito, la ricorrente ha rilevato, inoltre, l’illegittimità del soccorso istruttorio attivato dalla stazione appaltante al fine di consentire all’aggiudicataria il deposito della suddetta documentazione e, in ogni caso, l’inidoneità di quanto prodotto ai fini della verifica del rispetto del requisito.
“ VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 16.2 DEL DISCIPLINARE DI GARA – ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA ”.
Con il terzo motivo di ricorso è contestata la mancata esclusione dalla gara dell’aggiudicataria, essendo questa incorsa nella violazione dell’art. 16.2, lett. a, del disciplinare per aver indicato, nell’offerta economica, un costo della manodopera pari a zero.
2.1. La Terra d’Otranto S.p.a. si è costituita in giudizio in data 20 novembre 2025 e, in data 24 novembre 2025, ha depositato una memoria difensiva, con la quale, premesso di non aver direttamente adottato gli atti impugnati (trattandosi di gara curata da parte del Comune), ha in ogni caso dedotto l’infondatezza del ricorso. Quanto al primo motivo, in particolare, ha contestato le modalità di calcolo del fatturato applicate dalla ricorrente, evidenziando, quindi, il rispetto del requisito da parte dell’aggiudicataria e, in ogni caso, l’irrilevanza delle contestazioni formulate, in quanto, anche applicando il calcolo proposto dalla ricorrente, l’aggiudicataria avrebbe comunque maturato un fatturato idoneo a consentirle di partecipare per due lotti su tre, sicché l’esclusione potrebbe concernere al più il solo terzo lotto, il quale, tuttavia, risulta estraneo all’oggetto del giudizio. Con riferimento al secondo motivo, la società ha dedotto la piena ammissibilità del soccorso istruttorio, trattandosi di omissione meramente formale di un requisito di partecipazione il cui possesso era stato dichiarato dall’aggiudicataria e non afferente a profili di interesse per l’offerta tecnica ed economica e, altresì, l’idoneità della documentazione prodotta ai fini della sua prova. Infine, quanto al terzo motivo, la società ha rilevato la legittimità della mancata indicazione dei costi della manodopera, essendo precisato nel disciplinare che “ per le forniture in oggetto non sono previste oneri per manodopera e costi sicurezza ” e trattandosi di appalto di mera fornitura senza prestazioni di posa in opera o di servizi che comportino l’impiego di manodopera, ipotesi per la quale l’art. 108, co. 9, d.lgs. 36/2023 espressamente consente di non indicare i costi della manodopera. La società, inoltre, ha evidenziato che, anche a voler riconoscere la contraddittorietà delle previsioni del disciplinare in ordine alla necessità o meno di indicare i costi della manodopera, dovrebbe comunque prevalere la disposizione più rispettosa del principio del favor partecipationis e conforme a quanto direttamente stabilito dal codice dei contratti pubblici.
2.2. La Bunder Company S.r.l. si è costituita in giudizio in data 24 novembre 2025, depositando una memoria difensiva con la quale ha replicato ai motivi di ricorso. Anche la controinteressata, in particolare, ha dedotto l’insussistenza delle cause di esclusione prospettate dalla ricorrente, sia con riferimento al requisito del fatturato, che per quanto concerne la piena ammissibilità del soccorso istruttorio disposto dall’amministrazione e l’idoneità della documentazione prodotta. Con specifico riferimento ai rilievi della ricorrente in ordine alla mancata presentazione della dichiarazione sul fatturato da parte dell’organo di controllo, l’aggiudicataria ha precisato di non essere munita di tale organo (avendo forma di società a responsabilità limitata) e che il disciplinare specifica che la dichiarazione debba essere resa dall’organo di controllo solo ove presente. L’aggiudicataria, inoltre, ha evidenziato la legittimità della mancata indicazione dei costi della manodopera, in quanto consentito delle previsioni del bando e trattandosi di appalto di mera fornitura per il quale è direttamente il codice dei contratti ad escludere l’obbligatorietà di tale indicazione.
2.3. Ad esito della camera di consiglio del 26 novembre 2025, questo TAR, con ordinanza n. 548 del 27 novembre 2025, ha accolto l’istanza cautelare proposta dalla ricorrente, disponendo la sospensione degli effetti dell’aggiudicazione.
2.4. In data 18 dicembre 2025 l’aggiudicataria ha depositato una memoria difensiva, con la quale ha insistito e ulteriormente argomento in ordine alle difese formulate a sostegno dell’infondatezza del ricorso.
2.5. La Terra d’Otranto S.p.a., in data 28 dicembre 2025, ha depositato una memoria, con la quale ha riepilogato e ribadito le precedenti posizioni difensive.
2.6. In data 29 dicembre 2025 la ricorrente ha depositato una memoria, con la quale ha ribadito le proprie difese e replicato alle deduzioni delle altre parti costituite. Quanto alle censure di cui al terzo motivo di ricorso, ha evidenziato, in particolare, che l’appalto in esame non potrebbe ricondursi al genus della fornitura senza posa in opera, in quanto l’art. 6, lett. c e d, del capitolato speciale di appalto imporrebbe a carico dell’aggiudicatario delle lavorazioni ulteriori rispetto alla mera consegna dei beni di cui alla fornitura. La ricorrente, inoltre, ha sostenuto che nel caso di specie non vi sarebbe alcuna contraddittorietà del bando in ordine all’obbligo di indicazione dei costi della manodopera in misura superiore allo zero e che, in ogni caso, l’aggiudicataria non avrebbe impugnato il disciplinare di gara nella parte in cui prevede tale obbligo.
2.7. In data 30 dicembre 2025 l’aggiudicataria ha depositato una memoria di replica, con la quale ha ulteriormente argomentato in ordine alla ritenuta infondatezza del ricorso e ha precisato, altresì, che non poteva ritenersi tenuta ad impugnare le previsioni del disciplinare, essendo risultata destinataria dell’aggiudicazione e, quindi, non avendo subito alcuna lesione.
2.8. La ricorrente ha depositato una memoria di replica in data 31 dicembre 2025 con la quale ha ribadito le precedenti difese.
2.9. In data 3 gennaio 2026 la Terra d’Otranto S.p.a. ha depositato una memoria difensiva, con la quale ha insistito nelle proprie posizioni.
2.10. Il Comune di Otranto e l’Accordo Consortile Unione Terre d’Oriente, regolarmente intimati, non si sono costituiti in giudizio.
2.11. Ad esito dell’udienza pubblica del 14 gennaio 2026 il Collegio ha trattenuto la causa in decisione.
3. Il ricorso è infondato e deve, pertanto, essere rigettato.
4. A mezzo del primo motivo di ricorso è censurata la mancata esclusione dalla gara della prima classificata per violazione dell’art. 9.3.1 del disciplinare, in quanto il fatturato medio degli ultimi dieci anni della società sarebbe inferiore rispetto a quanto richiesto ai fini della partecipazione alla procedura. Inoltre, la dichiarazione sul fatturato prodotta dall’aggiudicataria non potrebbe ritenersi regolare, in quanto resa dal legale rappresentante dell’ente e non anche da parte dell’organo di controllo.
4.1. La censura è infondata.
4.2. L’art. 9.3.1 del disciplinare di gara stabilisce che, ai fini della partecipazione alla procedura selettiva, l’operatore economico interessato debba possedere “ un fatturato medio, relativamente alla fornitura di Attrezzature e Materiali di consumo per Servizio di Raccolta RSU, maturato nell’ultimo decennio a quello di indizione della procedura, almeno pari a quanto indicato nella tabella che segue per ciascun Lotto >”, precisando, altresì, che “ Qualora l’operatore economico intenda partecipare a più Lotti, dovrà essere in possesso di un fatturato medio … almeno pari alla somma degli importi dei Lotti cui l’operatore economico intende partecipare ”.
4.3. Avendo l’aggiudicataria partecipato alla gara con riferimento a tutti e tre i lotti avrebbe dovuto possedere, quindi, un fatturato medio annuo almeno pari ad € 2.774.770,94. Tuttavia, pur avendo detta società dichiarato la sussistenza del requisito, secondo la ricorrente, dall’analisi della documentazione economico-finanziaria della Bunder Company, risulterebbe un dato inferiore rispetto al minimo richiesto. Tale impostazione è, tuttavia, contestata dalla controinteressata, la quale sostiene, invece, di aver prodotto un fatturato medio pari a € 2.786.420,70 e, quindi, sufficiente a garantire il possesso del requisito di partecipazione.
4.4. Ciò posto, la prospettazione di parte ricorrente trova fondamento, in primo luogo, nelle modalità proposte per il calcolo del fatturato medio per gli anni 2015 e 2025. In particolare, nel ricorso è dedotto che il fatturato del 2015 dovrebbe essere computato solo per cinque dodicesimi e non anche per l’intero, in quanto il requisito è da valutarsi con riferimento all’ultimo decennio dalla data di indizione della procedura (agosto 2025) e, quindi, per l’anno 2015 solo a partire dal mese di agosto. Quando al fatturato del 2025, invece, la ricorrente ne ha proposto la quantificazione come media degli ultimi tre esercizi, non risultando l’approvazione del bilancio per tale annualità. Applicando tali criteri, pertanto, il fatturato medio dell’aggiudicataria risulterebbe pari ad € 2.643.858,48 e, quindi, inferiore a quanto richiesto dal disciplinare.
4.5. Siffatte modalità di calcolo non possono ritenersi corrette.
4.6. In primo luogo, conformemente a quanto evidenziato dalle difese dell’amministrazione e della controinteressata, il Collegio ritiene che il calcolo del fatturato per l’anno 2015 debba essere svolto mediante computo integrale delle somme risultanti dal bilancio della Bunder Company S.r.l., in quanto l’aggiudicataria veniva costituita nel corso del 2015 e, come risulta dalle fatture allegate in atti, ha iniziato a produrre il suo fatturato solo successivamente all’agosto di detto anno, ragione per cui non vi è motivo di limitare il computo ai soli cinque dodicesimi del totale. Quanto, invece, all’anno 2025, deve rilevarsi come il criterio di calcolo proposto dalla ricorrente (ossia il computo della media degli ultimi tre anni), non trovi alcun supporto nel disciplinare di gara, il quale, peraltro, non richiede nemmeno che i dati del fatturato debbano essere tratti esclusivamente dalle risultanze dei bilanci approvati. Per tale ragione deve ritenersi corretta la diversa quantificazione proposta dall’aggiudicataria, la quale, per il periodo dall’1 gennaio al 2 agosto 2025, in ragione della mancata approvazione dell’ultimo bilancio (trattandosi di esercizio non ancora concluso), ha computato il fatturato tenendo conto delle risultanze dell’estratto IVA autenticato e del bilancio provvisorio, dovendosi, peraltro, rilevare l’assenza di contestazioni sulla correttezza e affidabilità dei risultati economici ivi riportati.
4.7. La ricorrente, in secondo luogo, ha evidenziato che, ai fini del calcolo del fatturato medio dell’aggiudicataria, dovrebbero essere esclusi i proventi derivanti da alcune forniture svolte da detta società (aventi ad oggetto, in particolare, la consegna di macchine spazzatrici, veicoli attrezzati per la raccolta di rifiuti e macchine operatrici), in quanto aventi natura e caratteristiche diverse rispetto a quelle dell’oggetto di gara e, pertanto, non computabili ai fini dell’art. 9.3.1 del disciplinare.
4.8. Anche tale prospettazione non può ritenersi corretta, in quanto la summenzionata norma non riferisce il calcolo del fatturato medio alle sole forniture identiche a quelle oggetto di appalto, richiedendo, in termini generici e senza operare ulteriori specificazioni, che si tratti di “ fornitura di Attrezzature e Materiali di consumo per Servizio di Raccolta RSU ”.
4.9. Per tale ragione, alla luce della formulazione della norma, da leggersi in base ai principi di accesso al mercato e di massima partecipazione di cui agli artt. 3 e 10 d.lgs. 36/2023, deve ritenersi che, ai fini dell’integrazione del requisito, possa tenersi conto di tutto il fatturato afferente a forniture di attrezzature e materiali di consumo genericamente impiegabili per i servizi di raccolta dei rifiuti solidi urbani, anche ove di carattere non precisamente corrispondente a quanto oggetto di gara. Ciò anche in applicazione del consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui “ il concetto di analogia tra prestazioni - eseguita e da eseguire - si concretizza nell'apprezzamento degli elementi simili che le caratterizzano e non nella verifica di identità delle stesse … in quanto si deve ritenere, alla luce del favor partecipationis, che una prestazione possa essere considerata analoga a quella oggetto della gara se rientrante nel medesimo settore imprenditoriale o professionale cui afferisce l'appalto, cosicché possa ritenersi che grazie ad essa il concorrente abbia maturato la capacità di svolgere quest'ultimo ” (Cons. Stato, Sez. VII, sent. n. 961 del 7 febbraio 2025).
4.10. Conseguentemente, diversamente da quanto sostenuto dalla ricorrente, non vi è motivo di escludere dal calcolo del fatturato i proventi ottenuti dall’aggiudicataria mediante la fornitura dei veicoli e macchinari sopra indicati, in quanto riconducibili alla categoria delle attrezzature destinate al servizio di raccolta rifiuti e, quindi, di natura analoga alla fornitura oggetto di gara.
4.11. Per quanto detto, pertanto, le censure in ordine al computo del fatturato sono infondate, dovendosi ritenere corretta la quantificazione proposta da parte della controinteressata, la quale ha dimostrato il possesso del requisito di cui all’art. 9.3.1 del disciplinare.
4.12. Infine, quanto ai rilievi in ordine alla presentazione della dichiarazione sul fatturato ex art. 47 d.P.R. 445/2000 da parte del legale rappresentante dell’aggiudicataria e non dall’organo di controllo è sufficiente rilevare che l’art. 9.3.1 precisa che l’autocertificazione in questione debba essere resa dall’organo di controllo “ ove presente ” e che per le società a responsabilità limitata la nomina dell’organo di controllo è obbligatoria solo nei casi previsti dall’art. 2477 cod. civ.
4.13. Ciò posto, la Bunder Company S.r.l., a seguito delle determinazioni assunte dall’assemblea straordinaria del 30 dicembre 2022 (il cui relativo verbale è allegato in atti), risulta allo stato priva dell’organo di controllo e, per tale ragione, la formulazione della dichiarazione sul fatturato da parte del legale rappresentante deve ritenersi legittima.
5. Con il secondo motivo di ricorso è dedotta la violazione da parte dell’aggiudicataria del requisito di capacità tecnica e professionale previsto dall’art. 9.3.2 del disciplinare di gara, non avendo questa prodotto, all’atto di partecipazione alla gara, la documentazione attestante lo svolgimento di forniture analoghe a quella oggetto dell’appalto e, altresì, in ragione sia dell’inammissibilità del soccorso istruttorio azionato dalla stazione appaltante ai fini della trasmissione di detta documentazione e, dall’altra, dell’inidoneità di quanto prodotto dall’aggiudicataria a seguito del soccorso istruttorio.
5.1. Il motivo di ricorso è infondato.
5.2. L’art. 9.3.2 del disciplinare prescrive, quale requisito di partecipazione alla gara, che l’operatore economico abbia “ eseguito nell’ultimo decennio dalla data di indizione della procedura di gara, Forniture analoghe a quelle dell’appalto per committenti pubblici o privati ”, richiedendo, ai fini della prova di tale circostanza, la produzione di “ certificati rilasciati dall’amministrazione/ente contraente, con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione ” o alternativamente di “ contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche/ente contraente, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse ”.
5.3. Nel caso di specie, la società aggiudicataria, nella domanda di partecipazione (allegata al deposito della Bunder Company S.r.l. del 24 novembre 2025), dichiarava espressamente il possesso del requisito, precisando di “ aver eseguito nel precedente decennio dalla data di indizione della procedura di gara, Forniture analoghe a quelle dell’appalto per committenti pubblici o privati ”, come analiticamente specificate a mezzo di un’apposita tabella (pagg. 3 e 4), ma non provvedeva, tuttavia, ad allegare la documentazione comprovante tale dichiarazione, ragione per cui la stazione appaltante attivava il soccorso istruttorio, chiedendone la trasmissione.
5.4. Ciò premesso, il Collegio ritiene, in primo luogo, che la scelta del Comune di Otranto di procedere all’attivazione del soccorso istruttorio debba ritenersi legittima.
5.5. L’art. 101 d.lgs. 36/2023 consente, infatti, l’utilizzo del soccorso istruttorio al fine di “ a) integrare di ogni elemento mancante la documentazione trasmessa alla stazione appaltante nel termine per la presentazione delle offerte con la domanda di partecipazione alla procedura di gara o con il documento di gara unico europeo, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica … b) sanare ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione, del documento di gara unico europeo e di ogni altro documento richiesto dalla stazione appaltante per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica ”. Coerentemente anche l’art. 19 del disciplinare di gara consente di “ sanare ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione integrata con il DGUE e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l’offerta economica. In particolare, sono sanabili: - l’omessa, incompleta o irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione… ”.
5.6. Le richiamate disposizioni, pertanto, consentono l’integrazione di qualsiasi mancanza o difetto nella documentazione richiesta ai fini della partecipazione (facendo espresso riferimento, con termini onnicomprensivi, a “ ogni omissione, inesattezza o irregolarità ”), purché non si tratti di elementi afferenti all’offerta tecnica o economica, ipotesi evidentemente non riconducibile al caso di specie ove è in questione la documentazione attestante il possesso di un requisito di partecipazione relativo ad attività svolte in passato dall’operatore economico. Né può ritenersi, come eccepito dalla ricorrente, che il soccorso istruttorio non avrebbe potuto essere ammesso, non avendo l’aggiudicataria dichiarato il possesso del requisito nel Documento di Gara Unico Europeo (DGUE), dovendosi rilevare, da una parte, che nel DGUE non risultava prevista un’apposita voce al riguardo e, dall’altra, che, come già evidenziato, la Bunder Company S.r.l. dichiarava specificamente il possesso del requisito nella propria domanda di partecipazione.
5.7. Da ultimo, infondate sono anche le ulteriori deduzioni con le quali la ricorrente ha eccepito l’inidoneità ai fini della dimostrazione del possesso del requisito della documentazione prodotta dall’aggiudicataria a seguito del soccorso istruttorio e consistente, in particolare, della deliberazione del Comune di Taranto n. 9265 del 24 novembre 2023 di esecuzione anticipata di un appalto di fornitura (unitamente alle relative fatture e ricevute di pagamento) e di due certificati di regolare esecuzione rilasciati in data 26 agosto 2025 da parte di due imprese aggiudicatarie e attestanti le forniture rese a queste ultime da parte della Bunder Company S.r.l.
5.8. Quanto al primo documento, la ricorrente sostiene, in particolare, che lo stesso non sarebbe conforme all’art. 9.3.2 del disciplinare, trattandosi non di un contratto di fornitura, come indicato dalla norma, ma di una determinazione di esecuzione anticipata.
5.11. Tale contestazione non può ritenersi fondata, dovendosi, invece, ritenere che, in ragione del principio di massima partecipazione e della conseguente necessità di evitare interpretazioni della lex specialis di carattere meramente formalistico, sia ammessa la prova del requisito anche a mezzo di documentazione di tipologia non perfettamente coincidente a quella indicata dalla richiamata disposizione, ma sostanzialmente analoga.
5.12. Nel caso di specie è in considerazione, infatti, un atto provvedimentale del Comune di Taranto, avente ad oggetto l’esecuzione da parte dell’aggiudicataria di una fornitura di oggetto analogo a quella di cui alla gara in esame (nella determina è, infatti, specificato che si tratta di “ attrezzature per la raccolta di rifiuti di imballaggi in vetro ”) e ricompresa tra quelle espressamente indicate nella tabella presente nella domanda di partecipazione. Come richiesto dall’art. 9.3.2 del disciplinare, inoltre, nella determina risulta specificato l’importo e il periodo di esecuzione della fornitura e sono state allegate anche le fatture emesse e le ricevute dei pagamenti ricevuti dall’amministrazione. Pur non trattandosi, quindi, di un contratto, ma di un provvedimento autoritativo dell’amministrazione, trattasi di documentazione evidentemente sufficiente alla comprova del requisito, risultando attestata l’esecuzione di una fornitura analoga a quella di gara, il suo importo, la durata e i pagamenti ricevuti.
5.13. Quanto agli ulteriori due certificati prodotti dall’aggiudicataria a seguito del soccorso istruttorio, la ricorrente ne ha dedotto, invece, l’inutilizzabilità, in quanto documenti di formazione successiva alla partecipazione alla gara.
5.14. Il Collegio ritiene, tuttavia, anche tali certificati valutabili, in quanto l’art. 101 d.lgs. 32/2023 non prevede preclusioni in ordine alla data di formazione del documento, mentre, al contempo, il requisito da attestare non è costituito dai certificati in questione, trattandosi piuttosto di mezzi di prova volti unicamente a dimostrare le attività precedentemente svolta dalla ricorrente. La sussistenza del requisito di partecipazione, quindi, prescinde del tutto dalla data di formazione del certificato, ragione per cui il fatto che le dichiarazioni in questione siano state rese successivamente alla partecipazione alla gara non può ritenersi circostanza idonea ad escluderne l’utilizzabilità ai fini della verifica del requisito.
6. A mezzo dell’ultimo motivo di ricorso la ricorrente ha dedotto l’illegittimità della mancata esclusione dell’aggiudicataria per aver indicato, in violazione dell’art. 16.2 del disciplinare, costi della manodopera pari a zero.
6.1. Anche l’ultimo motivo di censura è infondato.
6.2. La Bunder Company S.r.l., nell’offerta economica relativa lotto n. 1, ha effettivamente indicato costi della manodopera pari a zero, quantificando, invece, gli oneri di sicurezza aziendale in € 6.140,00.
6.3. Ciò posto, deve rilevarsi l’evidente contraddittorietà del disciplinare di gara in ordine all’indicazione dei costi della manodopera. Se, infatti, l’art. 4.1 prevede che “ per le forniture in oggetto non sono previste oneri per Manodopera e Costi sicurezza ”, richiamando poi l’art. 108, co. 9, d.lgs. 36/2023 (disposizione che consente di non indicare i costi della manodopera in caso di forniture senza posa in opera), al contempo, l’art. 16.2 richiede, invece, di specificare “ a pena di esclusione, ai sensi dell’articolo 108, co. 9, del Codice dei Contratti, l’importo dei “COSTI DELLA MANODOPERA”, che non potrà essere pari a “0” ricompresi nel PREZZO unitario offerto per la fornitura ”.
6.4. A fronte della discordanza delle suddette previsioni, il Collegio ritiene debba concludersi per la non obbligatorietà dell’indicazione, in primo luogo in applicazione del consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui “ a fronte di una clausola dal contenuto non univoco, ma alla quale si riconnette una portata escludente, l'interprete deve privilegiare il criterio del favor partecipationis, assecondando l'applicazione della disposizione che consenta la massima partecipazione possibile alla procedura (ex plurimis, v. Cons. Stato, sez. III, n. 10932/2022), nel rispetto dei principi di proporzionalità, ragionevolezza e non estraneità rispetto all'oggetto di gara (v. Cons. Stato, sez. VI, n. 6826/2023; sez. V, n. 7649/2023) ” (Cons. Stato, Sez. III, sent. n. 5294 del 17.6.2025).
6.5. In secondo luogo, tale impostazione discende anche dalla necessità di leggere e interpretare le previsioni di gara in conformità alle disposizioni di rango primario del codice dei contratti, rilevando, in particolare, per il caso di specie l’art. 108, co. 9, d.lgs. 36/2023 (peraltro espressamente richiamato anche dallo stesso art. 16.2 del disciplinare), il quale prevede che l’obbligo di indicare i costi della manodopera non si applica “ nelle forniture senza posa in opera ”, categoria – come si specificherà più approfonditamente nel prosieguo – cui è riconducibile l’appalto in esame.
6.6. Diversamente ragionando, peraltro, la previsione dell’art. 16.2 del disciplinare, in quanto contra legem , dovrebbe comunque ritenersi nulla e, quindi, da considerarsi non apposta (cfr. sul punto Cons. Stato, Ad. Pl. n. 22 del 16.10.2022). Né la Bunder Company S.r.l. doveva ritenersi onerata all’impugnazione della previsione del bando in questione, non avendo subito alcuna lesione, avendo l’amministrazione disposto l’aggiudicazione in suo favore secondo una lettura della disposizione conforme al richiamato art. 108, co. 9, d.lgs. 36/2023.
6.7. Infine, il Collegio non ritiene condivisibili le osservazioni della ricorrente, la quale ha sostenuto che nel caso di specie non verrebbe in considerazione un appalto di mera fornitura, ma di fornitura con posa in opera, con conseguente obbligatorietà dell’indicazione del costo della manodopera.
6.8. In ordine alla distinzione tra fornitura con e senza posa in opera, deve darsi continuità all’orientamento secondo cui “ … il criterio discretivo per stabilire se si tratta di fornitura con o senza posa in opera deve essere individuato nella fruibilità o meno, da parte del destinatario, dei beni oggetto della fornitura, "nel senso che laddove si rendano necessarie attività ulteriori - strumentali, accessorie e secondarie per loro natura - rispetto alla mera consegna del bene, l'appalto si configura come posa in opera" (Consiglio di Stato, III, 19 marzo 2020, n. 1974; 9 gennaio 2020, n. 170) ” (TAR Lombardia - Milano, Sez. II, sent. n. 2471 del 10 dicembre 2020).
6.9. Ciò premesso, quanto al caso di specie, trattasi chiaramente di fornitura senza posa in opera, dato che il disciplinare di gara, nell’individuare la prestazione dovuta (pag. 2), prevede unicamente che l’operatore economico contraente debba provvedere alla “ fornitura e trasporto in sede operativa ” dei beni indicati, i quali, per quanto concerne il lotto 1, consistono in “ attrezzatture per la raccolta differenziata domiciliare ”.
6.10. A carico del fornitore, quindi, non è previsto alcun obbligo diverso dalla semplice consegna dei beni. Né lo svolgimento di prestazioni ulteriori (quali ad esempio di installazione o di messa in funzione) risulta di per sé implicato dall’oggetto dell’appalto, trattandosi, in sintesi, della fornitura di strumenti per la raccolta differenziata domestica (quali contenitori e imballaggi) di carattere immediatamente utilizzabile.
6.11. Inoltre, diversamente da quanto sostenuto dalla ricorrente, non può nemmeno ritenersi che delle prestazioni ulteriori a carico del fornitore siano previste dell’art. 6, lett. c e d, del capitolato speciale di appalto, secondo cui “ c. I beni oggetto dell’appalto dovranno essere consegnati perfettamente funzionanti, completi degli accessori d’uso e di tutti i documenti previsti dalle vigenti leggi per la loro utilizzazione. d. Sono a carico della Ditta Aggiudicataria tutte le spese nessuna esclusa, oneri e formalità inerenti LA VERIFICA DI CONFORMITÀ, IL TRASPORTO, LA CONSEGNA, IL MONTAGGIO E/O L’ASSEMBLAGGIO, i materiali di consumo per le prove di funzionamento e, in ogni caso, quant’altro necessario per l’effettuazione della fornitura a perfetta regola d’arte e funzionante ”.
6.12. Come correttamente rilevato dalla difesa del Comune, tali disposizioni non prevedono a carico del fornitore alcun effettivo obbligo ulteriore rispetto a quello di consegna dei beni, non imponendo specifiche attività o lavorazioni da effettuarsi necessariamente ai fini dell’esecuzione della fornitura e tali, quindi, da integrarne l’oggetto. Trattasi, piuttosto, di una disposizione di chiusura, volta semplicemente a chiarire che i beni dovranno essere consegnati pronti all’uso e senza che possa essere addebitati ulteriori costi alla stazione appaltante.
6.13. Conseguentemente, trattandosi di appalto di fornitura senza posa in opera e alla luce di una lettura complessiva delle previsioni del disciplinare di gara in coerenza con quanto direttamente previsto dall’art. 108, co. 9, d.lgs. 36/2023, deve ritenersi legittima l’indicazione di costi della manodopera pari a zero nell’offerta economica dell’aggiudicataria.
7. Per quanto detto, tutti i motivi di censura formulati dalla ricorrente sono infondati, dovendosi, pertanto, concludere per il rigetto del ricorso.
8. Sussistono giuste ragioni per l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti, tenuto conto della complessità e peculiarità delle vicende di causa e, altresì, della contraddittorietà delle previsioni del bando di gara in ragione delle quali è stato proposto il ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
AN AS, Presidente
Silvio Giancaspro, Primo Referendario
EL AR, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| EL AR | AN AS |
IL SEGRETARIO