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Sentenza 28 aprile 2025
Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 28/04/2025, n. 1739 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1739 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8845/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
V SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Angelica Castellani ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 8845/2022 promossa da:
(C.F. , (C.F. Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
), (C.F. ), con il patrocinio C.F._1 Parte_3 C.F._2
dell'avv. Massimo Marchisio attori - opponenti contro
(C.F. ), con il patrocinio degli avv.ti Augusto Azzini e Andrea Controparte_1 P.IVA_2
Zaglio convenuta - opposta
CONCLUSIONI
Per gli attori - opponenti:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria eccezione, deduzione e pretesa nel merito: revocare, sia nei confronti della che nei confronti dei signori Parte_1 [...]
e il decreto ingiuntivo n. 2352/2022 - R.G. n. 5378/2022, emesso Parte_2 Parte_3
dal Tribunale di Brescia in data 10/06/2022, notificato in data 14/06/2022, per essere la pretesa creditoria ivi vantata dalla destituita di fondamento. Controparte_1
Con vittoria di spese e compensi, oltre C.P.A., I.V.A. e spese generali come per legge”.
Per la convenuta - opposta:
“in via principale: respingere le eccezioni e domande formulate da controparte, in quanto infondate in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto.
In ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali. Con ogni più ampia riserva di produrre e capitolare”.
pagina 1 di 6 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
società veicolo cessionaria ai sensi e per gli effetti degli artt. 1 e 4 della l. n. 130/1999 Controparte_1
e dell'art. 58 t.u.b. (come da avviso pubblicato nella G.U. n. 78 del 4.7.2019) dei crediti già vantati da
(incorporante la in relazione ai contratti di leasing oggetto CP_2 Controparte_3
dell'operazione di cartolarizzazione del 13.12.2018 (avente effetto dal 1.7.2019), ha chiesto e ottenuto dal Tribunale di Brescia l'emissione in data 10.6.2022 del decreto ingiuntivo n. 2352/2022 nei confronti della debitrice principale e dei fideiussori e Parte_1 Parte_2
per il pagamento solidale dell'importo di € 36.450,11, oltre interessi come da Parte_3
domanda e spese di procedura, di cui € 23.339,09 dovuti a titolo di mancato pagamento di canoni di locazione maturati nei mesi da settembre 2018 a marzo 2019, comprensivi di quanto dovuto per spese di incasso, di insoluto e dei relativi interessi di mora, ed € 13.111,02 per canoni a scadere in linea capitale maggiorati dell'opzione di acquisto (per complessivi € 178.111,02), già decurtato il valore di mercato dell'immobile, stimato in € 165.000,00 in base a perizia asseverata del 24.2.2022.
Avverso tale decreto hanno proposto opposizione gli ingiunti con atto di citazione notificato alla società opposta in data 22.7.2022, chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo.
Si è costituita in giudizio con comparsa del 22.11.2022, chiedendo, in via preliminare, Controparte_1
la concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo e, nel merito, il rigetto dell'opposizione e la conferma del provvedimento monitorio.
Con ordinanza resa a scioglimento della riserva assunta in data 15.12.2022 il g.i. ha accolto l'istanza ex art. 648 c.p.c. di parte opposta e assegnato i termini richiesti ex art. 183, sesto comma, c.p.c.
A seguito della notifica di titolo esecutivo e precetto, gli opponenti hanno provveduto al pagamento della somma da esso portata di € 38.641,13.
Depositate le memorie ex art. 183, sesto comma, c.p.c., la causa è stata ulteriormente istruita a mezzo di consulenza tecnica d'ufficio onde accertare l'effettivo valore di mercato dell'immobile.
All'esito del deposito della c.t.u., concessi alcuni rinvii in pendenza di trattative, stante il mancato raggiungimento di un accordo tra le parti, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e ivi trattenuta in decisione, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Preliminarmente deve rilevarsi che in sede di comparsa conclusionale la difesa opponente ha sostenuto essere “cessata la materia del contendere” sul rilievo dell'avvenuto pagamento “di quanto richiesto oltre interessi e spese dopo la notifica dell'atto di precetto, per un totale complessivo di € 38.641,13”
(cfr. comparsa conclusionale, pag. 3).
Il rilievo non è condivisibile, avendo gli opponenti in sede di conclusioni da ultimo precisate (e pagina 2 di 6 confermate negli scritti difensivi finali) richiesto “nel merito” di “revocare sia nei confronti della
che nei confronti dei signori e Parte_1 Parte_2 Pt_3
il decreto ingiuntivo n. 2352/2022 - R.G. n. 5378/2022, emesso dal Tribunale di Brescia in
[...]
data 10/06/2022, notificato in data 14/06/2022, per essere la pretesa creditoria ivi vantata dalla destituita di fondamento. Con vittoria di spese e compensi, oltre C.P.A., I.V.A. e spese Controparte_1 generali come per legge”.
Il mero pagamento volto ad evitare l'esecuzione preannunciata dal creditore con l'atto di precetto notificato al debitore non comporta, all'evidenza, cessazione della materia del contendere inerente la pretesa economica consacrata nel titolo esecutivo, laddove - come nella specie - non vengano meno le ragioni di contrasto fra le parti.
Al riguardo, ancora in sede di comparsa conclusionale, gli opponenti hanno sostenuto l'insussistenza del credito ex adverso vantato, invocando il diritto alla restituzione (quanto meno) della somma di €
9.700,00, asseritamente pagata in eccesso rispetto alle risultanze della c.t.u., domanda di cui la controparte ha contestato la fondatezza in sede di memoria di replica.
La pronuncia di cessazione della materia del contendere postula, come noto, che sopravvengano nel corso del giudizio fatti tali da determinare la totale eliminazione delle ragioni di contrasto tra le parti e, con ciò, venga meno l'interesse ad agire e a contraddire e la conseguente necessità di una pronuncia del giudice sull'oggetto della controversia, fattispecie che non si realizza per effetto del mero pagamento dell'importo precettato in forza di decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo.
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, “non si verifica la cessazione della materia del contendere (che, presupponendo il venir meno delle ragioni di contrasto fra le parti, esclude la necessità della pronuncia del giudice) nell'opposizione ex art. 615, comma 1, c.p.c. con cui
l'opponente abbia dedotto di aver interamente pagato, prima della notifica dell'atto di intimazione,
l'importo dovuto, qualora l'obbligato non rinunci alla domanda di accertamento dell'inesistenza del diritto di agire "in executivis" del creditore intimante. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza che aveva dichiarato cessata la materia del contendere nell'opposizione all'esecuzione - minacciata per spese giudiziali pretese sulla base di una sentenza provvisoriamente esecutiva e poi riformata - anche se l'opponente non aveva rinunciato all'accertamento)” (Cass. n. 4855/2021; conf. a Cass. n.
26005/2010).
Nel merito, l'opposizione è infondata e va respinta.
Non è in contestazione l'inadempimento della società utilizzatrice al pagamento dei canoni di leasing nell'importo esposto dalla convenuta.
Gli stessi opponenti, a pag. 2 dell'atto di citazione, hanno allegato che “i pagamenti sono stati regolari
pagina 3 di 6 dal 2010 fino a settembre del 2018, quando, per uno stato di crisi dell'impresa a seguito della crisi dell'intero mercato edilizio (la si occupa di ponteggi per l'edilizia), non è stato più possibile Pt_1 effettuare i pagamenti”, confermando l'inizio della morosità a settembre 2018 e la risoluzione contrattuale comunicata dalla concedente a seguito di tale inadempimento.
Allegata, quindi, l'intervenuta riconsegna del bene in data 24.2.2022 (cfr. atto di citazione, pag. 3), gli opponenti hanno altresì affermato la validità della clausola contrattuale che, a seguito della risoluzione del contratto per inadempimento dell'utilizzatore, consenta al concedente di trattenere le rate scadute e future, purché sia detratto il valore di mercato del bene oggetto del contratto (c.d. “patto di deduzione”); hanno nondimeno eccepito l'arbitrarietà e inattendibilità della perizia di stima ex adverso prodotta, depositando a propria volta “perizia di stima dell'immobile (doc. 3) effettuata da professionista incaricato dell'odierna opponente che arriva ad un valore finale dell'immobile pari ad €
214.341,60, anche alla luce della valutazione di immobili comparabili” (cfr. atto di citazione, pag. 5).
Sulla scorta di tale maggior stima, gli opponenti hanno argomentato l'insussistenza del credito residuo ex adverso vantato, ritenendo sussistere “addirittura un credito a favore della pari ad € Pt_1
12.891,49” (cfr. atto di citazione, pag. 6), con conseguente necessaria revoca del decreto ingiuntivo.
Gli opponenti hanno, infine, eccepito che, sommando l'importo versato dall'utilizzatrice nel corso del rapporto (pari a € 225.842,16), quello portato dal decreto ingiuntivo (pari a € 36.450,11) e quello oggetto di stima (€ 214.341,60), “la arriverebbe a corrisponde la somma complessiva di € Pt_1
476.633,87 … di molto superiore all'intera operazione di leasing e, quindi, alla corretta esecuzione del contratto, che, in base al contratto è di complessivi € 381.191,00 (oltre eventuali € 30.000,00 per il riscatto)”, con conseguente “manifesta” eccessività della penale da cui hanno fatto derivare l'ulteriore motivo di revoca del decreto ingiuntivo.
I rilievi di parte attrice-opponente, alla luce dell'istruttoria esperita, non meritano accoglimento.
Come visto, la somma oggetto di ingiunzione si compone dei canoni scaduti e dei canoni a scadere maggiorati del prezzo di riscatto - importi non oggetto di contestazione - decurtato il valore di mercato dell'immobile così come stimato dalla perizia asseverata prodotta dalla convenuta già in fase monitoria ex art. 1, commi 138 e 139, l. n. 124/2017.
La procedura seguita da e illustrata nella raccomandata di comunicazione della CP_2
risoluzione del 17.4.2019 per la stima del bene risulta conforme al dettato del comma 139 della l. n.
124/2017, avendo, in particolare, la concedente provveduto: i) ad assegnare congruo termine alla controparte (giorni venti) per individuare di comune accordo il perito al quale affidare la stima del bene;
ii) a indicare, per l'ipotesi di mancato accordo, i nominativi di tre periti tra cui la controparte avrebbe potuto scegliere (nell'ulteriore termine di dieci giorni) quello da incaricare;
iii) stante la -
pagina 4 di 6 pacifica - mancata espressione di preferenza da parte dell'utilizzatrice nel termine assegnato, ad affidare l'incarico a uno dei suddetti esperti, il quale ha redatto la perizia asseverata prodotta in giudizio da CP_1
La suddetta procedura e il conteggio operato dalla cessionaria del credito della concedente risultano, inoltre, conformi a quanto previsto nella clausola penale contrattuale, interpretata alla luce della più recente giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. S.U. n. 2061/2021 e Cass. n. 28022/2021).
Come riconosciuto da entrambe le parti, i più recenti arresti giurisprudenziali in materia ammettono che la società di leasing possa agire per il pagamento della penale contrattuale anche ove il bene già concesso in locazione finanziaria non sia stato ancora ricollocato sul mercato, ricorrendo, al fine di individuarne il valore di mercato, a una perizia di parte.
Gli stessi opponenti hanno, pertanto, riconosciuto il diritto della concedente a ottenere il pagamento della penale contrattualmente prevista anteriormente alla rivendita del bene, limitandosi a contestare la valutazione indicata dal perito di parte opposta pari a € 165.000,00 (cfr. relativo doc. 8) a defalco del residuo credito vantato e asserendo che il valore del bene fosse da quantificare nel superiore importo di
€ 214.341,60, con conseguente (pretesa) insussistenza della differenza a credito della società opposta.
Sulla scorta delle suddette deduzioni ed eccezioni, questo g.i. ha ritenuto di demandare a una consulenza tecnica d'ufficio la stima dell'effettivo valore dell'immobile oggetto di contratto, onde verificare che quello indicato da a defalco del maggior credito vantato nei confronti di CP_1
fosse congruo rispetto al valore di mercato del bene al tempo della restituzione Parte_1 dell'immobile nonché al tempo della domanda.
Orbene, il c.t.u. incaricato, all'esito delle ispezioni e dei rilievi svolti, sulla base una precisa valutazione scevra da apparenti vizi logici o procedurali, ha ritenuto congruo un valore a corpo dell'immobile alla data del 24.2.2022 pari a € 187.646,00 cui detrarre € 1.024,80 per le spese tecniche ed € 11.921,50 per gli oneri necessari per regolarizzare la non conformità edilizia al 24.2.2022, giungendo quindi a una valutazione finale di € 174.700,00.
Trattasi di stima che si discosta in misura non rilevante da quella, di € 165.000,00, contenuta nella perizia asseverata prodotta da parte opposta sub doc. 8, la quale deve, pertanto, ritenersi attendibile.
A quanto sopra si aggiunga che, nelle more del giudizio, ha ricevuto una proposta d'acquisto CP_1
datata 19.4.2023, dell'importo di € 150.000,00, della quale il g.i. ha autorizzato la produzione ex art. 153, secondo comma, c.c., stante la formazione successiva al maturare delle preclusioni assertive e istruttorie.
In virtù delle risultanze della c.t.u. e di quest'ultimo elemento offerto dalla convenuta, il valore di mercato del bene all'epoca indicato da parte opposta - di poco inferiore al valore attribuito dal c.t.u. al pagina 5 di 6 termine delle ispezioni e dei sopralluoghi, e superiore all'importo della concreta proposta d'acquisto prodotta in atti dalla difesa opposta - va ritenuto congruo, e, di conseguenza, corretto il conteggio degli importi richiesti da parte opposta con il decreto ingiuntivo.
I suesposti rilievi conducono altresì a rigettare l'eccezione di eccessività della penale.
A tal proposito è sufficiente considerare che la penale è stata determinata secondo il disposto dell'art. 1, commi 138 e 139, l. n. 124/2017, deducendo dalla somma dei canoni scaduti e a scadere maggiorati del prezzo di riscatto, il tutto in linea capitale, il giusto valore di mercato del bene.
In mancanza di ulteriori contestazioni il decreto ingiuntivo va confermato tanto nei confronti dell'obbligata principale, quanto dei fideiussori che non hanno contestato il titolo fatto valere nei propri confronti.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da nota spesa prodotta da parte convenuta, che espone valori in linea con i parametri medi previsti dal d.m. n. 55/2014 e s.m.i. (da ultimo d.m. n.
147/2022), relativamente alle quattro fasi giudiziali ivi contemplate.
Anche le spese di c.t.u., coma liquidate in corso di causa, seguono la soccombenza e vanno definitivamente poste a carico degli opponenti nei rapporti interni, ferma la solidarietà delle parti nei confronti del c.t.u.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: rigetta l'opposizione proposta da e Parte_1 Parte_2 Parte_3
nei confronti di avverso il decreto ingiuntivo esecutivo n. 2352/2022, emesso dal Controparte_1
Tribunale di Brescia in data 10.6.2022, che conferma;
condanna gli opponenti a rifondere all'opposta le spese di lite che liquida in € 5.077,00 a titolo di compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge;
pone le spese di c.t.u., come liquidate in corso di causa, definitivamente a carico di parte opponente, ferma la solidarietà delle parti nei confronti del c.t.u.
Brescia, 27 aprile 2025
Il Giudice
dott. Angelica Castellani
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
V SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Angelica Castellani ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 8845/2022 promossa da:
(C.F. , (C.F. Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
), (C.F. ), con il patrocinio C.F._1 Parte_3 C.F._2
dell'avv. Massimo Marchisio attori - opponenti contro
(C.F. ), con il patrocinio degli avv.ti Augusto Azzini e Andrea Controparte_1 P.IVA_2
Zaglio convenuta - opposta
CONCLUSIONI
Per gli attori - opponenti:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria eccezione, deduzione e pretesa nel merito: revocare, sia nei confronti della che nei confronti dei signori Parte_1 [...]
e il decreto ingiuntivo n. 2352/2022 - R.G. n. 5378/2022, emesso Parte_2 Parte_3
dal Tribunale di Brescia in data 10/06/2022, notificato in data 14/06/2022, per essere la pretesa creditoria ivi vantata dalla destituita di fondamento. Controparte_1
Con vittoria di spese e compensi, oltre C.P.A., I.V.A. e spese generali come per legge”.
Per la convenuta - opposta:
“in via principale: respingere le eccezioni e domande formulate da controparte, in quanto infondate in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto.
In ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali. Con ogni più ampia riserva di produrre e capitolare”.
pagina 1 di 6 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
società veicolo cessionaria ai sensi e per gli effetti degli artt. 1 e 4 della l. n. 130/1999 Controparte_1
e dell'art. 58 t.u.b. (come da avviso pubblicato nella G.U. n. 78 del 4.7.2019) dei crediti già vantati da
(incorporante la in relazione ai contratti di leasing oggetto CP_2 Controparte_3
dell'operazione di cartolarizzazione del 13.12.2018 (avente effetto dal 1.7.2019), ha chiesto e ottenuto dal Tribunale di Brescia l'emissione in data 10.6.2022 del decreto ingiuntivo n. 2352/2022 nei confronti della debitrice principale e dei fideiussori e Parte_1 Parte_2
per il pagamento solidale dell'importo di € 36.450,11, oltre interessi come da Parte_3
domanda e spese di procedura, di cui € 23.339,09 dovuti a titolo di mancato pagamento di canoni di locazione maturati nei mesi da settembre 2018 a marzo 2019, comprensivi di quanto dovuto per spese di incasso, di insoluto e dei relativi interessi di mora, ed € 13.111,02 per canoni a scadere in linea capitale maggiorati dell'opzione di acquisto (per complessivi € 178.111,02), già decurtato il valore di mercato dell'immobile, stimato in € 165.000,00 in base a perizia asseverata del 24.2.2022.
Avverso tale decreto hanno proposto opposizione gli ingiunti con atto di citazione notificato alla società opposta in data 22.7.2022, chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo.
Si è costituita in giudizio con comparsa del 22.11.2022, chiedendo, in via preliminare, Controparte_1
la concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo e, nel merito, il rigetto dell'opposizione e la conferma del provvedimento monitorio.
Con ordinanza resa a scioglimento della riserva assunta in data 15.12.2022 il g.i. ha accolto l'istanza ex art. 648 c.p.c. di parte opposta e assegnato i termini richiesti ex art. 183, sesto comma, c.p.c.
A seguito della notifica di titolo esecutivo e precetto, gli opponenti hanno provveduto al pagamento della somma da esso portata di € 38.641,13.
Depositate le memorie ex art. 183, sesto comma, c.p.c., la causa è stata ulteriormente istruita a mezzo di consulenza tecnica d'ufficio onde accertare l'effettivo valore di mercato dell'immobile.
All'esito del deposito della c.t.u., concessi alcuni rinvii in pendenza di trattative, stante il mancato raggiungimento di un accordo tra le parti, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e ivi trattenuta in decisione, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Preliminarmente deve rilevarsi che in sede di comparsa conclusionale la difesa opponente ha sostenuto essere “cessata la materia del contendere” sul rilievo dell'avvenuto pagamento “di quanto richiesto oltre interessi e spese dopo la notifica dell'atto di precetto, per un totale complessivo di € 38.641,13”
(cfr. comparsa conclusionale, pag. 3).
Il rilievo non è condivisibile, avendo gli opponenti in sede di conclusioni da ultimo precisate (e pagina 2 di 6 confermate negli scritti difensivi finali) richiesto “nel merito” di “revocare sia nei confronti della
che nei confronti dei signori e Parte_1 Parte_2 Pt_3
il decreto ingiuntivo n. 2352/2022 - R.G. n. 5378/2022, emesso dal Tribunale di Brescia in
[...]
data 10/06/2022, notificato in data 14/06/2022, per essere la pretesa creditoria ivi vantata dalla destituita di fondamento. Con vittoria di spese e compensi, oltre C.P.A., I.V.A. e spese Controparte_1 generali come per legge”.
Il mero pagamento volto ad evitare l'esecuzione preannunciata dal creditore con l'atto di precetto notificato al debitore non comporta, all'evidenza, cessazione della materia del contendere inerente la pretesa economica consacrata nel titolo esecutivo, laddove - come nella specie - non vengano meno le ragioni di contrasto fra le parti.
Al riguardo, ancora in sede di comparsa conclusionale, gli opponenti hanno sostenuto l'insussistenza del credito ex adverso vantato, invocando il diritto alla restituzione (quanto meno) della somma di €
9.700,00, asseritamente pagata in eccesso rispetto alle risultanze della c.t.u., domanda di cui la controparte ha contestato la fondatezza in sede di memoria di replica.
La pronuncia di cessazione della materia del contendere postula, come noto, che sopravvengano nel corso del giudizio fatti tali da determinare la totale eliminazione delle ragioni di contrasto tra le parti e, con ciò, venga meno l'interesse ad agire e a contraddire e la conseguente necessità di una pronuncia del giudice sull'oggetto della controversia, fattispecie che non si realizza per effetto del mero pagamento dell'importo precettato in forza di decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo.
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, “non si verifica la cessazione della materia del contendere (che, presupponendo il venir meno delle ragioni di contrasto fra le parti, esclude la necessità della pronuncia del giudice) nell'opposizione ex art. 615, comma 1, c.p.c. con cui
l'opponente abbia dedotto di aver interamente pagato, prima della notifica dell'atto di intimazione,
l'importo dovuto, qualora l'obbligato non rinunci alla domanda di accertamento dell'inesistenza del diritto di agire "in executivis" del creditore intimante. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza che aveva dichiarato cessata la materia del contendere nell'opposizione all'esecuzione - minacciata per spese giudiziali pretese sulla base di una sentenza provvisoriamente esecutiva e poi riformata - anche se l'opponente non aveva rinunciato all'accertamento)” (Cass. n. 4855/2021; conf. a Cass. n.
26005/2010).
Nel merito, l'opposizione è infondata e va respinta.
Non è in contestazione l'inadempimento della società utilizzatrice al pagamento dei canoni di leasing nell'importo esposto dalla convenuta.
Gli stessi opponenti, a pag. 2 dell'atto di citazione, hanno allegato che “i pagamenti sono stati regolari
pagina 3 di 6 dal 2010 fino a settembre del 2018, quando, per uno stato di crisi dell'impresa a seguito della crisi dell'intero mercato edilizio (la si occupa di ponteggi per l'edilizia), non è stato più possibile Pt_1 effettuare i pagamenti”, confermando l'inizio della morosità a settembre 2018 e la risoluzione contrattuale comunicata dalla concedente a seguito di tale inadempimento.
Allegata, quindi, l'intervenuta riconsegna del bene in data 24.2.2022 (cfr. atto di citazione, pag. 3), gli opponenti hanno altresì affermato la validità della clausola contrattuale che, a seguito della risoluzione del contratto per inadempimento dell'utilizzatore, consenta al concedente di trattenere le rate scadute e future, purché sia detratto il valore di mercato del bene oggetto del contratto (c.d. “patto di deduzione”); hanno nondimeno eccepito l'arbitrarietà e inattendibilità della perizia di stima ex adverso prodotta, depositando a propria volta “perizia di stima dell'immobile (doc. 3) effettuata da professionista incaricato dell'odierna opponente che arriva ad un valore finale dell'immobile pari ad €
214.341,60, anche alla luce della valutazione di immobili comparabili” (cfr. atto di citazione, pag. 5).
Sulla scorta di tale maggior stima, gli opponenti hanno argomentato l'insussistenza del credito residuo ex adverso vantato, ritenendo sussistere “addirittura un credito a favore della pari ad € Pt_1
12.891,49” (cfr. atto di citazione, pag. 6), con conseguente necessaria revoca del decreto ingiuntivo.
Gli opponenti hanno, infine, eccepito che, sommando l'importo versato dall'utilizzatrice nel corso del rapporto (pari a € 225.842,16), quello portato dal decreto ingiuntivo (pari a € 36.450,11) e quello oggetto di stima (€ 214.341,60), “la arriverebbe a corrisponde la somma complessiva di € Pt_1
476.633,87 … di molto superiore all'intera operazione di leasing e, quindi, alla corretta esecuzione del contratto, che, in base al contratto è di complessivi € 381.191,00 (oltre eventuali € 30.000,00 per il riscatto)”, con conseguente “manifesta” eccessività della penale da cui hanno fatto derivare l'ulteriore motivo di revoca del decreto ingiuntivo.
I rilievi di parte attrice-opponente, alla luce dell'istruttoria esperita, non meritano accoglimento.
Come visto, la somma oggetto di ingiunzione si compone dei canoni scaduti e dei canoni a scadere maggiorati del prezzo di riscatto - importi non oggetto di contestazione - decurtato il valore di mercato dell'immobile così come stimato dalla perizia asseverata prodotta dalla convenuta già in fase monitoria ex art. 1, commi 138 e 139, l. n. 124/2017.
La procedura seguita da e illustrata nella raccomandata di comunicazione della CP_2
risoluzione del 17.4.2019 per la stima del bene risulta conforme al dettato del comma 139 della l. n.
124/2017, avendo, in particolare, la concedente provveduto: i) ad assegnare congruo termine alla controparte (giorni venti) per individuare di comune accordo il perito al quale affidare la stima del bene;
ii) a indicare, per l'ipotesi di mancato accordo, i nominativi di tre periti tra cui la controparte avrebbe potuto scegliere (nell'ulteriore termine di dieci giorni) quello da incaricare;
iii) stante la -
pagina 4 di 6 pacifica - mancata espressione di preferenza da parte dell'utilizzatrice nel termine assegnato, ad affidare l'incarico a uno dei suddetti esperti, il quale ha redatto la perizia asseverata prodotta in giudizio da CP_1
La suddetta procedura e il conteggio operato dalla cessionaria del credito della concedente risultano, inoltre, conformi a quanto previsto nella clausola penale contrattuale, interpretata alla luce della più recente giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. S.U. n. 2061/2021 e Cass. n. 28022/2021).
Come riconosciuto da entrambe le parti, i più recenti arresti giurisprudenziali in materia ammettono che la società di leasing possa agire per il pagamento della penale contrattuale anche ove il bene già concesso in locazione finanziaria non sia stato ancora ricollocato sul mercato, ricorrendo, al fine di individuarne il valore di mercato, a una perizia di parte.
Gli stessi opponenti hanno, pertanto, riconosciuto il diritto della concedente a ottenere il pagamento della penale contrattualmente prevista anteriormente alla rivendita del bene, limitandosi a contestare la valutazione indicata dal perito di parte opposta pari a € 165.000,00 (cfr. relativo doc. 8) a defalco del residuo credito vantato e asserendo che il valore del bene fosse da quantificare nel superiore importo di
€ 214.341,60, con conseguente (pretesa) insussistenza della differenza a credito della società opposta.
Sulla scorta delle suddette deduzioni ed eccezioni, questo g.i. ha ritenuto di demandare a una consulenza tecnica d'ufficio la stima dell'effettivo valore dell'immobile oggetto di contratto, onde verificare che quello indicato da a defalco del maggior credito vantato nei confronti di CP_1
fosse congruo rispetto al valore di mercato del bene al tempo della restituzione Parte_1 dell'immobile nonché al tempo della domanda.
Orbene, il c.t.u. incaricato, all'esito delle ispezioni e dei rilievi svolti, sulla base una precisa valutazione scevra da apparenti vizi logici o procedurali, ha ritenuto congruo un valore a corpo dell'immobile alla data del 24.2.2022 pari a € 187.646,00 cui detrarre € 1.024,80 per le spese tecniche ed € 11.921,50 per gli oneri necessari per regolarizzare la non conformità edilizia al 24.2.2022, giungendo quindi a una valutazione finale di € 174.700,00.
Trattasi di stima che si discosta in misura non rilevante da quella, di € 165.000,00, contenuta nella perizia asseverata prodotta da parte opposta sub doc. 8, la quale deve, pertanto, ritenersi attendibile.
A quanto sopra si aggiunga che, nelle more del giudizio, ha ricevuto una proposta d'acquisto CP_1
datata 19.4.2023, dell'importo di € 150.000,00, della quale il g.i. ha autorizzato la produzione ex art. 153, secondo comma, c.c., stante la formazione successiva al maturare delle preclusioni assertive e istruttorie.
In virtù delle risultanze della c.t.u. e di quest'ultimo elemento offerto dalla convenuta, il valore di mercato del bene all'epoca indicato da parte opposta - di poco inferiore al valore attribuito dal c.t.u. al pagina 5 di 6 termine delle ispezioni e dei sopralluoghi, e superiore all'importo della concreta proposta d'acquisto prodotta in atti dalla difesa opposta - va ritenuto congruo, e, di conseguenza, corretto il conteggio degli importi richiesti da parte opposta con il decreto ingiuntivo.
I suesposti rilievi conducono altresì a rigettare l'eccezione di eccessività della penale.
A tal proposito è sufficiente considerare che la penale è stata determinata secondo il disposto dell'art. 1, commi 138 e 139, l. n. 124/2017, deducendo dalla somma dei canoni scaduti e a scadere maggiorati del prezzo di riscatto, il tutto in linea capitale, il giusto valore di mercato del bene.
In mancanza di ulteriori contestazioni il decreto ingiuntivo va confermato tanto nei confronti dell'obbligata principale, quanto dei fideiussori che non hanno contestato il titolo fatto valere nei propri confronti.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da nota spesa prodotta da parte convenuta, che espone valori in linea con i parametri medi previsti dal d.m. n. 55/2014 e s.m.i. (da ultimo d.m. n.
147/2022), relativamente alle quattro fasi giudiziali ivi contemplate.
Anche le spese di c.t.u., coma liquidate in corso di causa, seguono la soccombenza e vanno definitivamente poste a carico degli opponenti nei rapporti interni, ferma la solidarietà delle parti nei confronti del c.t.u.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: rigetta l'opposizione proposta da e Parte_1 Parte_2 Parte_3
nei confronti di avverso il decreto ingiuntivo esecutivo n. 2352/2022, emesso dal Controparte_1
Tribunale di Brescia in data 10.6.2022, che conferma;
condanna gli opponenti a rifondere all'opposta le spese di lite che liquida in € 5.077,00 a titolo di compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge;
pone le spese di c.t.u., come liquidate in corso di causa, definitivamente a carico di parte opponente, ferma la solidarietà delle parti nei confronti del c.t.u.
Brescia, 27 aprile 2025
Il Giudice
dott. Angelica Castellani
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