TRIB
Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 17/07/2025, n. 1654 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1654 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA SEZIONE LAVORO Il giudice, dott.ssa Marianna Molinario, quale giudice del lavoro, letto l'art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella controversia individuale di previdenza iscritta al n.2103 del 2025 del R.G. Lavoro e Previdenza: opposizione ad ATP
TRA
nato a [...] il [...]ed ivi residente a[...] Schifati n. 37, C.F. , elett.te dom.to in Caserta, alla Via Daniele, 30, C.F._1 presso e nello studio dell'Avv. Alfonsina Pagano C.F: , PEC. C.F._2
. , dal quale è rapp.to e difeso, Email_1 P.IVA_1 P.IVA_2 giusta mandato a margine del ricorso
RICORRENTE
CONTRO
rappresentato e difeso, come in atti CP_1 RESISTENTE
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 13.4.2025, l' istante in epigrafe, premesso di aver presentato domanda per il riconoscimento dell'assegno mensile di assistenza ed evidenziava che a seguito della pregressa fase (R.G. 2469 del 2024 ) il beneficio era stato riconosciuto solo da giugno 2023 e non dalla data della domanda amministrativa (29.05.2021). Tanto premesso, dedotta la illegittimità della decorrenza attribuita dal ctu, adiva questo Tribunale chiedendo, previa nomina di nuovo consulente, la retrodatazione del predetto beneficio, sin dalla domanda. All'esito della notifica del ricorso, si costituiva l' . CP_1 Il giudice, acquisita la documentazione prodotta ed il fascicolo relativo al procedimento per atp, ritenuta la superfluità di qualsiasi ulteriore istruttoria, all' odierna udienza, lette le note di udienza ex art, 83.7 lettera h del dl 18/2020, decideva la causa, ai sensi del novellato art. 429 c.p.c..
********** L'opposizione deve essere respinta. Invero, la parte ricorrente ha impugnato l'accertamento sanitario svolto nella pregressa fase solo limitatamente alla decorrenza;
il ctu ha riconosciuto il ricorrente invalido al 76% a partire da giugno 2023 e non dalla domanda amministrativa (29.05.2021). Le censure mosse alla perizia non denunciano carenze o deficienze diagnostiche, ovvero affermazioni illogiche o scientificamente errate, sicché non si ravvisano i presupposti per la sua rinnovazione (Cass. lav., n. 2151/2004). Inoltre, parte istante non ha addotto alcun elemento documentale a sostegno della
1 rivendicata retrodatazione del beneficio, né ha dedotto alcuna plausibile motivazione al riguardo, limitandosi apoditticamente ad invocare la retrodatazione. La richiesta, pertanto, appare del tutto immotivata e non corroborata di significativi spunti di indagine. L'analisi operata dall'esperto incaricato si presenta immune da censure logiche che ne possano inficiare l'esito conclusivo e può, pertanto, essere idonea a supportare il convincimento del Tribunale. Il ctu ha adeguatamente motivato in ordine alla decorrenza: “Il ricorrente è portatore dalla nascita di piede cavo torto congenito co dismetria di 3 cm all'arto inferiore sn . La deambulazione è autonoma, claudicante di grado moderato per appoggio sul lato esterno del piede, i passaggi posturali avvengono in maniera autonoma. La percentuale di invalidità da attribuire per la menomazione funzionale corrisponde al 15%. Per la patologia cardiologica , dalla storia clinica non si evince che faccia uso di farmaci antipertensivi;
è riportato che assume terapia anticolesterolo . La certificazione cardiologica presente nella documentazione evidenzia una lieve ipertrofia del ventricolo sn, in ritmo sinusale e con FE valida ( 55% ) Alla visita la pressione arteriosa risulta nel range di normalità, non riferisce dispnea da sforzo e/o a riposo, non vi sono edemi declivi né rantoli al torace. La percentuale di invalidità da attribuire è pari al 21% Dalla storia clinica e dalla documentazione emerge che il ricorrente soffre di sindrome ansiosa -depressiva che nel corso degli anni ha avuto un peggioramento diventando un disturbo depressivo maggiore di grado moderato accompagnato ad ansia come refertato nella certificazione del DSM di Giugno 2023. Il ricorrente è in terapia con LO ed EC con discreto compenso farmacologico. Pertanto, applicando il calcolo riduzionistico sec Balthazard per le patologie concomitanti si ottiene una percentuale di invalidità pari al 76 % a partire da Giugno 2023, quando è stata diagnosticato la presenza di un disturbo depressivo maggiore di grado moderato”. Si verte, insomma nell'ipotesi di cd. mero dissenso diagnostico. Se è vero che la giurisprudenza relativa a tale ipotesi (da ultimo Cass. sez. 6 – L n. 1652/12 e sez. lav. n. 569/11) si è sviluppata in materia di appelli o ricorso in cassazione nei confronti di sentenza di rigetto che avevano recepito le conclusioni peritali, tuttavia, non vi è motivo per non utilizzare il medesimo criterio al fine di valutare se è necessario disporre chiarimenti, supplementi o rinnovi peritali In definitiva, non emergendo, dalle motivazioni dell'opposizione, alcuna verificabile indicazione che induca a discostarsi dalle valutazioni ed argomentazioni svolte in sede di accertamento tecnico preventivo e dall'elaborato redatto nella pregressa fase (cui integralmente si rinvia) si perviene alla conclusione che le risultanze del medesimo accertamento devono essere confermate. L'opposizione deve essere rigettata e, per l'effetto, deve essere omologato l'accertamento svolto nella pregressa fase, ovvero deve ritenersi accertata la condizione sanitaria per fruire dell'assegno mensile di assistenza dal mese di giugno 2023. Letto l'art. 152 disp att. c.p.c., nulla per le spese.
P. Q. M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede: rigetta l' opposizione e, per l'effetto, omologa l'accertamento sanitario come da perizia depositata nel giudizio n. R.G. 2469 del 2024; nulla per le spese. Torre Annunziata, 17.7.2025 Il Giudice
dott.ssa Marianna Molinario
2