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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 17/11/2025, n. 16045 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 16045 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Filomena Albano Giudice
dott.ssa NA SI Giudice relatore riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n.16431 del Ruolo Generale degli
Affari Contenziosi dell'anno 2022 vertente
TRA
, nata in [...] il [...], con il patrocinio dell'Avv. Parte_1
RO LL, giusta procura in atti
Ricorrente
E
1 , nato in [...] il [...], con il patrocinio Controparte_1
dell'Avv. Beniamino Iallonardi, giusta procura in atti
Resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: separazione personale
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta per l'udienza cartolare del 29.5.2025
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 15.3.2022 ritualmente e tempestivamente notificato unitamente al pedissequo decreto di fissazione d'udienza,
[...]
, premesso che in data 30.6.2001 contraeva matrimonio con Pt_1 [...]
che dall'unione erano nate due figlie (la seconda minore al deposito CP_1
del ricorso); che la convivenza tra i coniugi era divenuta intollerabile, per comportamenti contrari ai doveri del matrimonio da parte del marito;
chiedeva dichiararsi la separazione personale dei coniugi con addebito al marito,
l'affidamento condiviso della figlia, con collocamento presso di sé e modalità
di frequentazione paterne, l'assegnazione della casa coniugale, un contributo di mantenimento a carico del marito per la prole di euro 1400,00, oltre al 50% delle spese straordinarie e al pagamento in suo favore della somma di euro
1000,00.
Concesso termine per il rinnovo della notifica al resistente non costituito, alla prima udienza compariva il difensore del resistente (non costituito) che riferiva della volontà di abbandonare la separazione, cui non aderiva la moglie.
Disposto l'ascolto della prole, in data 5.11.23, si costituiva Controparte_1
che aderiva alla domanda di separazione, contestando integralmente le circostanze dedotte dalla moglie, chiedendo l'affidamento condiviso della figlia con modalità di frequentazione paterne, assegnazione alla moglie della casa coniugale e a sé medesimo della cantina e garage, istando per un contributo a proprio carico del marito per la prole di euro 400,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie e reciproca autonomia.
All'udienza presidenziale, il Presidente, esperito senza esito il tentativo di conciliazione, sentite le figlie ed acquisite le valutazioni della psicologa dello del Tribunale, adottava i provvedimenti provvisori (e, Parte_2
segnatamente, autorizzava i coniugi a vivere separati, affidava la prole minore in via condivisa con collocamento presso la madre cui assegnava la casa coniugale ed ordine di allontanamento al marito, disponeva un contributo di mantenimento a carico del marito per la prole di euro 700,00, oltre al 50% delle spese straordinarie e per la moglie di euro 300,00), e rimetteva le parti dinnanzi a sé per il proseguo.
Successivamente, concessi i termini istruttori, rigettata la richiesta delle parti di differimento dei termini ex art.183, VI co. c.p.c., disposta la sospensione del processo su richiesta delle parti con provvedimento del 7.12.23 per un periodo di mesi 3, alla successiva udienza dell'11.4.24 dato atto del fallimento delle trattative di bonario componimento, rigettata la richiesta di remissione in termini della ricorrente, ritenuta la causa matura per la decisione, era rinviata per precisazione delle conclusioni al 29.5.2025.
All'udienza fissata, trattata cartolarmente ex art.127ter c.p.c., sulle conclusioni scritte delle parti la causa era riservata al Collegio per la decisione, con termini ex art.190 c.p.c.
Nel merito, ritiene il Tribunale che ricorrano i presupposti per dichiarare la separazione personale dei coniugi non essendovi dubbio alcuno in ordine all'intollerabilità della convivenza e al venir meno della comunione di vita materiale e spirituale delle parti, come concordemente riferito dai coniugi.
Deve, pertanto, essere dichiarata la separazione personale dei coniugi
[...]
e Pt_1 Controparte_1
Deve ritenersi rinunciata la domanda di addebito svolta dalla ricorrente nell'atto introduttivo, non riproposta in sede di precisazione delle conclusioni,
né invero in alcun modo coltivata nel corso del giudizio.
Ed invero, sebbene la mancata riproposizione in sede di precisazione delle conclusioni di una domanda precedentemente formulata non possa ingenerare una presunzione di rinuncia della stessa, secondo un costante orientamento di legittimità (cfr., in termini, Cassazione civile sez. II, 12/11/2024, n.29172, è
possibile addivenire ad una conclusione di segno opposto se, dalla valutazione complessiva della condotta processuale della parte, si desume inequivocabilmente il venir meno di interesse a coltivarla come è nel caso in esame. La ricorrente, infatti, non ha coltivato la domanda nelle scansioni procedimentali successive a quello introduttivo, insistito sullo status e sulle domande di carattere economico, con ciò restituendo inequivocabilmente il venir meno di interesse in un pronunciamento giudiziale inerente alla suddetta domanda di addebito.
Relativamente alle altre questioni, nessun provvedimento è da assumersi relativamente alle condizioni personali della figlia , nelle more divenuta Per_1
maggiorenne (è nata nell'aprile 2007).
E' incontestata tra le parti l'assegnazione alla moglie della casa coniugale, ove dimora con le figlie, non autonome.
Nessun provvedimento è invece da assumersi relativamente alla reiterata domanda del marito (già svolta e valutata in sede presidenziale) di assegnazione del garage e la cantina acquistati nel medesimo stabile non dichiaratamente pertinenziali alla casa coniugale, e, qualora lo fosse in difetto dei presupposti di legge per l'assegnazione (figli conviventi, minori o maggiorenni non autonomi).
In ordine ai provvedimenti economici, per quanto concerne il contributo per le figlie (la madre ha chiesto il riconoscimento di un assegno mensile di euro
1400,00 ovvero in subordine, nella misura già stabilita in via provvisoria di euro 700,00; il padre proponendo per la sola secondogenita un assegno a suo carco di euro 200,00, sostenendo la raggiunta autonomia della primogenita),
per determinare il contributo da porre a carico dei genitori per il mantenimento dei figli in applicazione dei criteri previsti dall'art. 316-bis c.c., nel quale è
stabilito che entrambi i genitori devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione delle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo, è necessario determinare la condizione reddituale e patrimoniale delle parti. E' inoltre necessario considerare ai sensi dell'art. 337-ter c.c. le attuali esigenze dei figli, il tenore di vita goduto, i tempi di permanenza presso ciascun genitore la valenza economica dei tempi domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
All'esito dell'istruttoria svolta, la capacità economico-patrimoniale delle parti
è stata accertata nei termini di seguito esposti.
in sede presidenziale- ove aveva depositato una dichiarazione Parte_1
sostitutiva di atto notorio estremamente lacunosa, mancante degli elementi conoscitivi di cui al decreto di fissazione di udienza, né aveva ottemperato all'ordine di deposito emesso all'udienza dell'8.11.22 così da doversi valutare tale comportamento ai sensi delll'art.116 c.p.c.- aveva dichiarato di lavorare presso la pizzeria in proprietà del marito con introiti “tra i 400,00 ed i 1000,00
euro” non sempre regolarmente versati (per cui aveva anche avviato un procedimento dinnanzi al Giudice del lavoro), superiori a quanto risultante dai modelli fiscali in atti (relativi agli anni 2017-2018-2019) con reddito annuo di circa 4200,00 euro e così, per 12 mensilità, per euro 350,00; di essere comproprietaria, con il marito, della casa coniugale, su cui gravava un mutuo mensile di circa euro 900,00, pagato, a detta di entrambi i coniugi, con i proventi della pizzeria, oltre che, sempre in comproprietà col marito, di una cantina ed un garage successivamente acquistati mentre già pendeva la separazione;
di essere titolare, unitamente al marito, di un c/c bancario presso
Credit Agricole di cui non aveva riportato i saldi trimestrali dell'ultimo triennio e sul quale, giusto ordine di esibizione dei movimenti ottobre 2019-ottobre
2022, risultava addebitato il mutuo sulla casa coniugale ed ove risultavano versamenti in contanti nell'ultimo anno considerato tra i 700,00 ed i 2000 euro mensili, evidentemente provenienti, come pure dai coniugi riferito, dai proventi della pizzeria ed usati per fare fronte alle spese della famiglia;
di essere titolare in via esclusiva di un c/c in Francia con un saldo all'ottobre 2022 di circa euro
2000,00; di essere delegata di firma del c/c intestato a che gestiva Parte_3
la pizzeria del resistente.
Successivamente, ha omesso il deposito della documentazione reddituale aggiornata richiesta con provvedimento del 17.5.23 (e delle stesse memorie istruttorie ex art.183, VI co. II e III termine c.p.c.), così del pari dovendosi valutare tale comportamento a mente dell'art.116 c.p.c. né risultando meritevole di accoglimento l'istanza di remissione in termine successivamente al fallimento delle trattative che avevano determinato la sospensione facoltativa del processo, nell'insussistenza di ragioni fondanti l'accoglimento della riapertura dell'istruttoria, in disparte la considerazione che i suddetti termini istruttori erano perenti anticipatamente alla richiesta di sospensione del processo.
Risulta del pari omesso il deposito di dichiarazione sostitutiva di atto notorio richiesta con provvedimento dell'11.4.24 per l'udienza di precisazione delle conclusioni del 28.5.25, risultando in atti soltanto una richiesta di appuntamento con il Municipio, priva di data, così da non potersene inferire la tempestività, in tal modo non consentendo una valutazione attualizzata della sua capacità reddituale, anche in considerazione delle allegazioni del marito.
I modelli fiscali depositati restituiscono, nondimeno, per l'anno 2021 un reddito di euro 6965; per il 2022 di euro 8773, per il 2023 di euro 10113; per il
2024 di euro 20043, con incremento rispetto ai provvedimenti presidenziali. Ha inoltre depositato i movimenti del c/c di cui era titolare, unitamente al marito, presso Credit Agricole ove ancora all'attualità è addebitato il mutuo sulla casa coniugale ritualmente onorato per il tramite di versamenti in contanti ovvero, anche di recente, risultano giroconti provenienti dal conto di cui era delegata intestato a che gestiva la pizzeria del marito e di cui non Parte_3
è stato depositato alcun movimento, come del conto in Francia, così restituendo un quadro gravemente lacunoso della complessiva capacità economica.
Il marito – che, tardivamente costituito in data 5.11.22, aveva omesso il deposito della dichiarazione sostitutiva di atto notorio espressamente richiesta nel decreto di fissazione di udienza e nuovamente a verbale di udienza dell'8.11.22, così da valutarsi tale comportamento ai sensi dell'art.116 c.p.c.-
in sede presidenziale aveva dichiarato di gestire a mezzo di una società in accomandita semplice una pizzeria di cui era socio al 45% ed accomandatario,
dichiarando in sede di udienza un reddito mensile netto di euro 1500-1600 euro al mese, non comprovati da dichiarazioni fiscali, mentre quelle relative all'ultimo triennio della società risultavano in perdita per tutto il triennio;
di essere comproprietario della casa familiare su cui gravava mutuo acceso sul c/c cointestato alla moglie e, sempre con la moglie, di una cantina e garage acquistati nel settembre 2022 in contanti (secondo la moglie per euro 20000,00
secondo il marito per euro 6000,00, ma nessuno dei due aveva prodotto l'atto di acquisto); aveva dichiarato di aver donato alle figlie un terreno in Marocco,
cessione non documentata e comunque, come dallo stesso chiarito, inefficace sino a dopo la di lui morte;
di avere la disponibilità di un c/c bancario formalmente intestato alla società in accomandita dai cui movimenti bancari depositati a seguito di ordine di esibizione si evincevano flussi in entrata ed in uscita costanti di rilevante entità, superiori a quanto dichiarato ed incompatibili con quanto evincibile dai modelli fiscali della società, ciò che aveva fatto desumere, unitamente alla capacità di spesa come dimostrata (la rata del mutuo per oltre 900,00 mensili, le acquisizioni immobiliari e l'acquisto della nuova auto – con esborso mensile a detta della moglie di euro 600,00 e del marito tra i 300 ed i 400,00 euro-, la presenza, oltre alla moglie, di personale dipendente retribuito)- ed, in via indiziaria, all'omissivo comportamento in punto di produzione documentale, la sussistenza di una capacità economica sensibilmente superiore al dichiarato.
Successivamente, ha del tutto omesso il deposito della documentazione richiesta con i richiamati provvedimenti del G.D., così non offrendo alcun elemento conoscitivo utile, se non sostenendo (la circostanza è incontestata) di aver ceduto alla moglie nel febbraio 2025 la titolarità dell'azienda che, ancora a marzo di quest'anno (cfr. visura in atti) presentava 3 dipendenti e che a detta della moglie, senza offrire sostegno alcuno a quanto affermato, sarebbe ora in grave difficoltà.
Osserva il Tribunale che il comportamento processuale di ambo le parti, di reiterata inottemperanza al deposito della documentazione reddituale richiesta e da cui pure è dato evincersi la sussistenza di disponibilità economiche notevolmente superiori al dichiarato (cfr. al riguardo, il regolare pagamento del mutuo con rimessa mensile dal conto intestato alla società, ancora all'attualità;
le consistenze patrimoniali;
le dichiarazioni di moglie e figlie sui rilevanti proventi dell'azienda) non consente un'adeguata ricostruzione non soltanto della capacità economico-patrimoniale, ma degli stessi ruoli ricoperti nell'azienda di famiglia (cfr., al riguardo, le dichiarazioni delle parti e delle figlie;
la cessione della società alla moglie pur continuando il marito a prestarvi attività).
Nel prevedere che i genitori forniscano “informazioni di carattere economico”,
l'art. 337 ter c.c., impone alle parti uno specifico comportamento di lealtà
processuale, che giunge sino al dovere di fornire alla controparte elementi contrari al proprio interesse. Questa evidente deroga ai principi che regolano in generale l'attività difensiva, trova fondamento, anche dal punto di vista costituzionale, negli obblighi gravanti sui genitori di mantenimento della prole
(art. 30 Cost). La sanzione processuale di comportamenti che si sottraggono al particolare obbligo di lealtà così individuato non può che essere la valutazione del giudicante (art. 116 c.p.c.) del “contegno” della singola parte nel procedimento di mantenimento dei figli.
In tal senso, ritiene il Tribunale che, relativamente alle figlie, debba trovare conferma il contributo di mantenimento a carico del padre posto in sede presidenziale, non sussistendo sopravvenienze idonee a modificare la misura del provvedimento in precedenza assunto e considerate le esigenze delle figlie rapportate all'età, indubbiamente accresciute secondo massima di comune esperienza e che è indimostrata dal padre l'autonomia economica della primogenita, né la propria inabilità al lavoro, così disponendosi in conformità
come da dispositivo.
Relativamente al contributo di mantenimento per la moglie, provvisoriamente fissato nella misura di euro 300,00 mensili, ritiene il Collegio che lo stesso debba revocarsi, a far data dalla pronuncia e fermi per il passato i provvedimenti vigenti, essendo documentato in atti l'incremento della capacità
reddituale della ricorrente rispetto ai provvedimenti presidenziali per quasi il doppio per il 2022 di euro 8773, per il 2023 di euro 10113; per il 2024 di euro
20043, né essendo stato provato dalla ricorrente, su cui incombeva il relativo onere, anche a seguito dell'assunzione della titolarità dell'azienda, una condizione di squilibrio economico con il marito tale da legittimare, anche attesi gli oneri per le figlie, la sussistenza di uno squilibrio che possa legittimare il mantenimento dell'assegno.
Sussistono giustificati motivi, attesa la natura e l'esito del giudizio, per compensare le spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n.16431 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno
2022 così provvede:
A) dichiara la separazione personale dei coniugi , Parte_1
nata in [...] il [...] e nato in Controparte_1
Marocco il 24.10.1966;
B) ordina all'ufficiale di stato civile del Comune di Roma di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2020, atto n. 00045, parte
2, serie C7A);
C) assegna la casa coniugale alla moglie;
D) dispone che il padre provveda al mantenimento delle figlie, a far data dal provvedimento e fermi per il passato i provvedimenti vigenti, con un assegno mensile di euro
700,00, con rivalutazione annuale secondo i termini di cui alla parte motiva, da versarsi al domicilio materno entro il giorno
5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie come disciplinate dal Protocollo di Intesa del 17.12.14;
E) revoca a far data dalla presente pronuncia il contributo di mantenimento in favore della moglie;
F) compensa le spese.
Così deciso in Roma il 30.10. 2025
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi
Il Giudice estensore
Dott.ssa NA SI
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Filomena Albano Giudice
dott.ssa NA SI Giudice relatore riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n.16431 del Ruolo Generale degli
Affari Contenziosi dell'anno 2022 vertente
TRA
, nata in [...] il [...], con il patrocinio dell'Avv. Parte_1
RO LL, giusta procura in atti
Ricorrente
E
1 , nato in [...] il [...], con il patrocinio Controparte_1
dell'Avv. Beniamino Iallonardi, giusta procura in atti
Resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: separazione personale
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta per l'udienza cartolare del 29.5.2025
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 15.3.2022 ritualmente e tempestivamente notificato unitamente al pedissequo decreto di fissazione d'udienza,
[...]
, premesso che in data 30.6.2001 contraeva matrimonio con Pt_1 [...]
che dall'unione erano nate due figlie (la seconda minore al deposito CP_1
del ricorso); che la convivenza tra i coniugi era divenuta intollerabile, per comportamenti contrari ai doveri del matrimonio da parte del marito;
chiedeva dichiararsi la separazione personale dei coniugi con addebito al marito,
l'affidamento condiviso della figlia, con collocamento presso di sé e modalità
di frequentazione paterne, l'assegnazione della casa coniugale, un contributo di mantenimento a carico del marito per la prole di euro 1400,00, oltre al 50% delle spese straordinarie e al pagamento in suo favore della somma di euro
1000,00.
Concesso termine per il rinnovo della notifica al resistente non costituito, alla prima udienza compariva il difensore del resistente (non costituito) che riferiva della volontà di abbandonare la separazione, cui non aderiva la moglie.
Disposto l'ascolto della prole, in data 5.11.23, si costituiva Controparte_1
che aderiva alla domanda di separazione, contestando integralmente le circostanze dedotte dalla moglie, chiedendo l'affidamento condiviso della figlia con modalità di frequentazione paterne, assegnazione alla moglie della casa coniugale e a sé medesimo della cantina e garage, istando per un contributo a proprio carico del marito per la prole di euro 400,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie e reciproca autonomia.
All'udienza presidenziale, il Presidente, esperito senza esito il tentativo di conciliazione, sentite le figlie ed acquisite le valutazioni della psicologa dello del Tribunale, adottava i provvedimenti provvisori (e, Parte_2
segnatamente, autorizzava i coniugi a vivere separati, affidava la prole minore in via condivisa con collocamento presso la madre cui assegnava la casa coniugale ed ordine di allontanamento al marito, disponeva un contributo di mantenimento a carico del marito per la prole di euro 700,00, oltre al 50% delle spese straordinarie e per la moglie di euro 300,00), e rimetteva le parti dinnanzi a sé per il proseguo.
Successivamente, concessi i termini istruttori, rigettata la richiesta delle parti di differimento dei termini ex art.183, VI co. c.p.c., disposta la sospensione del processo su richiesta delle parti con provvedimento del 7.12.23 per un periodo di mesi 3, alla successiva udienza dell'11.4.24 dato atto del fallimento delle trattative di bonario componimento, rigettata la richiesta di remissione in termini della ricorrente, ritenuta la causa matura per la decisione, era rinviata per precisazione delle conclusioni al 29.5.2025.
All'udienza fissata, trattata cartolarmente ex art.127ter c.p.c., sulle conclusioni scritte delle parti la causa era riservata al Collegio per la decisione, con termini ex art.190 c.p.c.
Nel merito, ritiene il Tribunale che ricorrano i presupposti per dichiarare la separazione personale dei coniugi non essendovi dubbio alcuno in ordine all'intollerabilità della convivenza e al venir meno della comunione di vita materiale e spirituale delle parti, come concordemente riferito dai coniugi.
Deve, pertanto, essere dichiarata la separazione personale dei coniugi
[...]
e Pt_1 Controparte_1
Deve ritenersi rinunciata la domanda di addebito svolta dalla ricorrente nell'atto introduttivo, non riproposta in sede di precisazione delle conclusioni,
né invero in alcun modo coltivata nel corso del giudizio.
Ed invero, sebbene la mancata riproposizione in sede di precisazione delle conclusioni di una domanda precedentemente formulata non possa ingenerare una presunzione di rinuncia della stessa, secondo un costante orientamento di legittimità (cfr., in termini, Cassazione civile sez. II, 12/11/2024, n.29172, è
possibile addivenire ad una conclusione di segno opposto se, dalla valutazione complessiva della condotta processuale della parte, si desume inequivocabilmente il venir meno di interesse a coltivarla come è nel caso in esame. La ricorrente, infatti, non ha coltivato la domanda nelle scansioni procedimentali successive a quello introduttivo, insistito sullo status e sulle domande di carattere economico, con ciò restituendo inequivocabilmente il venir meno di interesse in un pronunciamento giudiziale inerente alla suddetta domanda di addebito.
Relativamente alle altre questioni, nessun provvedimento è da assumersi relativamente alle condizioni personali della figlia , nelle more divenuta Per_1
maggiorenne (è nata nell'aprile 2007).
E' incontestata tra le parti l'assegnazione alla moglie della casa coniugale, ove dimora con le figlie, non autonome.
Nessun provvedimento è invece da assumersi relativamente alla reiterata domanda del marito (già svolta e valutata in sede presidenziale) di assegnazione del garage e la cantina acquistati nel medesimo stabile non dichiaratamente pertinenziali alla casa coniugale, e, qualora lo fosse in difetto dei presupposti di legge per l'assegnazione (figli conviventi, minori o maggiorenni non autonomi).
In ordine ai provvedimenti economici, per quanto concerne il contributo per le figlie (la madre ha chiesto il riconoscimento di un assegno mensile di euro
1400,00 ovvero in subordine, nella misura già stabilita in via provvisoria di euro 700,00; il padre proponendo per la sola secondogenita un assegno a suo carco di euro 200,00, sostenendo la raggiunta autonomia della primogenita),
per determinare il contributo da porre a carico dei genitori per il mantenimento dei figli in applicazione dei criteri previsti dall'art. 316-bis c.c., nel quale è
stabilito che entrambi i genitori devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione delle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo, è necessario determinare la condizione reddituale e patrimoniale delle parti. E' inoltre necessario considerare ai sensi dell'art. 337-ter c.c. le attuali esigenze dei figli, il tenore di vita goduto, i tempi di permanenza presso ciascun genitore la valenza economica dei tempi domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
All'esito dell'istruttoria svolta, la capacità economico-patrimoniale delle parti
è stata accertata nei termini di seguito esposti.
in sede presidenziale- ove aveva depositato una dichiarazione Parte_1
sostitutiva di atto notorio estremamente lacunosa, mancante degli elementi conoscitivi di cui al decreto di fissazione di udienza, né aveva ottemperato all'ordine di deposito emesso all'udienza dell'8.11.22 così da doversi valutare tale comportamento ai sensi delll'art.116 c.p.c.- aveva dichiarato di lavorare presso la pizzeria in proprietà del marito con introiti “tra i 400,00 ed i 1000,00
euro” non sempre regolarmente versati (per cui aveva anche avviato un procedimento dinnanzi al Giudice del lavoro), superiori a quanto risultante dai modelli fiscali in atti (relativi agli anni 2017-2018-2019) con reddito annuo di circa 4200,00 euro e così, per 12 mensilità, per euro 350,00; di essere comproprietaria, con il marito, della casa coniugale, su cui gravava un mutuo mensile di circa euro 900,00, pagato, a detta di entrambi i coniugi, con i proventi della pizzeria, oltre che, sempre in comproprietà col marito, di una cantina ed un garage successivamente acquistati mentre già pendeva la separazione;
di essere titolare, unitamente al marito, di un c/c bancario presso
Credit Agricole di cui non aveva riportato i saldi trimestrali dell'ultimo triennio e sul quale, giusto ordine di esibizione dei movimenti ottobre 2019-ottobre
2022, risultava addebitato il mutuo sulla casa coniugale ed ove risultavano versamenti in contanti nell'ultimo anno considerato tra i 700,00 ed i 2000 euro mensili, evidentemente provenienti, come pure dai coniugi riferito, dai proventi della pizzeria ed usati per fare fronte alle spese della famiglia;
di essere titolare in via esclusiva di un c/c in Francia con un saldo all'ottobre 2022 di circa euro
2000,00; di essere delegata di firma del c/c intestato a che gestiva Parte_3
la pizzeria del resistente.
Successivamente, ha omesso il deposito della documentazione reddituale aggiornata richiesta con provvedimento del 17.5.23 (e delle stesse memorie istruttorie ex art.183, VI co. II e III termine c.p.c.), così del pari dovendosi valutare tale comportamento a mente dell'art.116 c.p.c. né risultando meritevole di accoglimento l'istanza di remissione in termine successivamente al fallimento delle trattative che avevano determinato la sospensione facoltativa del processo, nell'insussistenza di ragioni fondanti l'accoglimento della riapertura dell'istruttoria, in disparte la considerazione che i suddetti termini istruttori erano perenti anticipatamente alla richiesta di sospensione del processo.
Risulta del pari omesso il deposito di dichiarazione sostitutiva di atto notorio richiesta con provvedimento dell'11.4.24 per l'udienza di precisazione delle conclusioni del 28.5.25, risultando in atti soltanto una richiesta di appuntamento con il Municipio, priva di data, così da non potersene inferire la tempestività, in tal modo non consentendo una valutazione attualizzata della sua capacità reddituale, anche in considerazione delle allegazioni del marito.
I modelli fiscali depositati restituiscono, nondimeno, per l'anno 2021 un reddito di euro 6965; per il 2022 di euro 8773, per il 2023 di euro 10113; per il
2024 di euro 20043, con incremento rispetto ai provvedimenti presidenziali. Ha inoltre depositato i movimenti del c/c di cui era titolare, unitamente al marito, presso Credit Agricole ove ancora all'attualità è addebitato il mutuo sulla casa coniugale ritualmente onorato per il tramite di versamenti in contanti ovvero, anche di recente, risultano giroconti provenienti dal conto di cui era delegata intestato a che gestiva la pizzeria del marito e di cui non Parte_3
è stato depositato alcun movimento, come del conto in Francia, così restituendo un quadro gravemente lacunoso della complessiva capacità economica.
Il marito – che, tardivamente costituito in data 5.11.22, aveva omesso il deposito della dichiarazione sostitutiva di atto notorio espressamente richiesta nel decreto di fissazione di udienza e nuovamente a verbale di udienza dell'8.11.22, così da valutarsi tale comportamento ai sensi dell'art.116 c.p.c.-
in sede presidenziale aveva dichiarato di gestire a mezzo di una società in accomandita semplice una pizzeria di cui era socio al 45% ed accomandatario,
dichiarando in sede di udienza un reddito mensile netto di euro 1500-1600 euro al mese, non comprovati da dichiarazioni fiscali, mentre quelle relative all'ultimo triennio della società risultavano in perdita per tutto il triennio;
di essere comproprietario della casa familiare su cui gravava mutuo acceso sul c/c cointestato alla moglie e, sempre con la moglie, di una cantina e garage acquistati nel settembre 2022 in contanti (secondo la moglie per euro 20000,00
secondo il marito per euro 6000,00, ma nessuno dei due aveva prodotto l'atto di acquisto); aveva dichiarato di aver donato alle figlie un terreno in Marocco,
cessione non documentata e comunque, come dallo stesso chiarito, inefficace sino a dopo la di lui morte;
di avere la disponibilità di un c/c bancario formalmente intestato alla società in accomandita dai cui movimenti bancari depositati a seguito di ordine di esibizione si evincevano flussi in entrata ed in uscita costanti di rilevante entità, superiori a quanto dichiarato ed incompatibili con quanto evincibile dai modelli fiscali della società, ciò che aveva fatto desumere, unitamente alla capacità di spesa come dimostrata (la rata del mutuo per oltre 900,00 mensili, le acquisizioni immobiliari e l'acquisto della nuova auto – con esborso mensile a detta della moglie di euro 600,00 e del marito tra i 300 ed i 400,00 euro-, la presenza, oltre alla moglie, di personale dipendente retribuito)- ed, in via indiziaria, all'omissivo comportamento in punto di produzione documentale, la sussistenza di una capacità economica sensibilmente superiore al dichiarato.
Successivamente, ha del tutto omesso il deposito della documentazione richiesta con i richiamati provvedimenti del G.D., così non offrendo alcun elemento conoscitivo utile, se non sostenendo (la circostanza è incontestata) di aver ceduto alla moglie nel febbraio 2025 la titolarità dell'azienda che, ancora a marzo di quest'anno (cfr. visura in atti) presentava 3 dipendenti e che a detta della moglie, senza offrire sostegno alcuno a quanto affermato, sarebbe ora in grave difficoltà.
Osserva il Tribunale che il comportamento processuale di ambo le parti, di reiterata inottemperanza al deposito della documentazione reddituale richiesta e da cui pure è dato evincersi la sussistenza di disponibilità economiche notevolmente superiori al dichiarato (cfr. al riguardo, il regolare pagamento del mutuo con rimessa mensile dal conto intestato alla società, ancora all'attualità;
le consistenze patrimoniali;
le dichiarazioni di moglie e figlie sui rilevanti proventi dell'azienda) non consente un'adeguata ricostruzione non soltanto della capacità economico-patrimoniale, ma degli stessi ruoli ricoperti nell'azienda di famiglia (cfr., al riguardo, le dichiarazioni delle parti e delle figlie;
la cessione della società alla moglie pur continuando il marito a prestarvi attività).
Nel prevedere che i genitori forniscano “informazioni di carattere economico”,
l'art. 337 ter c.c., impone alle parti uno specifico comportamento di lealtà
processuale, che giunge sino al dovere di fornire alla controparte elementi contrari al proprio interesse. Questa evidente deroga ai principi che regolano in generale l'attività difensiva, trova fondamento, anche dal punto di vista costituzionale, negli obblighi gravanti sui genitori di mantenimento della prole
(art. 30 Cost). La sanzione processuale di comportamenti che si sottraggono al particolare obbligo di lealtà così individuato non può che essere la valutazione del giudicante (art. 116 c.p.c.) del “contegno” della singola parte nel procedimento di mantenimento dei figli.
In tal senso, ritiene il Tribunale che, relativamente alle figlie, debba trovare conferma il contributo di mantenimento a carico del padre posto in sede presidenziale, non sussistendo sopravvenienze idonee a modificare la misura del provvedimento in precedenza assunto e considerate le esigenze delle figlie rapportate all'età, indubbiamente accresciute secondo massima di comune esperienza e che è indimostrata dal padre l'autonomia economica della primogenita, né la propria inabilità al lavoro, così disponendosi in conformità
come da dispositivo.
Relativamente al contributo di mantenimento per la moglie, provvisoriamente fissato nella misura di euro 300,00 mensili, ritiene il Collegio che lo stesso debba revocarsi, a far data dalla pronuncia e fermi per il passato i provvedimenti vigenti, essendo documentato in atti l'incremento della capacità
reddituale della ricorrente rispetto ai provvedimenti presidenziali per quasi il doppio per il 2022 di euro 8773, per il 2023 di euro 10113; per il 2024 di euro
20043, né essendo stato provato dalla ricorrente, su cui incombeva il relativo onere, anche a seguito dell'assunzione della titolarità dell'azienda, una condizione di squilibrio economico con il marito tale da legittimare, anche attesi gli oneri per le figlie, la sussistenza di uno squilibrio che possa legittimare il mantenimento dell'assegno.
Sussistono giustificati motivi, attesa la natura e l'esito del giudizio, per compensare le spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n.16431 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno
2022 così provvede:
A) dichiara la separazione personale dei coniugi , Parte_1
nata in [...] il [...] e nato in Controparte_1
Marocco il 24.10.1966;
B) ordina all'ufficiale di stato civile del Comune di Roma di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2020, atto n. 00045, parte
2, serie C7A);
C) assegna la casa coniugale alla moglie;
D) dispone che il padre provveda al mantenimento delle figlie, a far data dal provvedimento e fermi per il passato i provvedimenti vigenti, con un assegno mensile di euro
700,00, con rivalutazione annuale secondo i termini di cui alla parte motiva, da versarsi al domicilio materno entro il giorno
5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie come disciplinate dal Protocollo di Intesa del 17.12.14;
E) revoca a far data dalla presente pronuncia il contributo di mantenimento in favore della moglie;
F) compensa le spese.
Così deciso in Roma il 30.10. 2025
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi
Il Giudice estensore
Dott.ssa NA SI