Articolo 33 della Legge 27 novembre 1960, n. 1397
Articolo 32Articolo 34
Versione
1 dicembre 1960
Art. 33.
Qualora il numero degli assistibili della Provincia risulti inferiore alle ottomila unita', a richiesta della maggioranza dell'assemblea della Cassa mutua provinciale, puo' essere disposta la fusione della Cassa stessa con altra Cassa mutua degli esercenti attivita' commerciali di Provincia confinante.
La costituzione della Cassa mutua interprovinciale e' disposta con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, su proposta del Consiglio centrale della Federazione nazionale delle Casse mutue, previo parere favorevole della maggioranza dell'assemblea della Cassa mutua provinciale, con la quale, ai sensi del primo comma, e' stata richiesta la fusione.
Entrata in vigore il 1 dicembre 1960