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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 16/06/2025, n. 475 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 475 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RIMINI
in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa IS AI HE, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2324 del ruolo generale degli affari civili contenziosi per l'anno 2022, promossa da c.f. , Parte_1 C.F._1 con l'avv. ROMANO CLAUDIA;
ATTORE contro
, c.f. Controparte_1 P.IVA_1 con l'avv. FLAMIGNI NICOLETTA:
CONVENUTO
***
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
proponeva appello avverso la sentenza con la quale il Giudice di Pace di Rimini Parte_1 la condannava al pagamento in favore del della somma di euro 1.052,00, a titolo di Controparte_1 risarcimento del danno derivante dall'imbrattamento di un manifesto affisso lungo una strada comunale.
Si affidava la a plurimi motivi di gravame, di cui due genericamente volti a censurare il Parte_2 ragionamento del primo giudice che aveva accolto la domanda, pur in difetto di prova dei pregiudizi patiti dall'Ente e del nesso di causalità giuridica con la condotta, comunque di modesta entità; uno volto a contestare la mancata ammissione delle prove formulate da essa appellante e l'ultimo volto a contestare la liquidazione delle spese di lite.
A suo dire, la domanda del doveva essere rigettata, in quanto la sua condotta era di ridottissima CP_1 entità, essendosi essa appellante limitata a sbarrare la scritta 2020 sul manifesto e a correggerla con la scritta
2021; che era scriminata dal diritto di critica, risolvendosi la correzione in una modalità per sottolineare l'incuria dell'Amministrazione che lasciava appesi i manifesti dell'anno precedente e che, in ogni caso, mancava la prova del danno.
Ritualmente costituitosi, il chiedeva il rigetto dell'appello. CP_1
Infondato è il primo motivo di appello relativo alla mancata ammissione delle prove, non essendo neppure dedotto quali prove avrebbe dovuto ammettere il primo giudice e non essendo dato neppure comprendere in che modo rileverebbero ai fini della decisione, considerato che la condotta di imbrattamento è pacifica;
che all'evidenza le condizioni di degrado in cui verserebbe la città, quand'anche confermate, non varrebbero a scriminare un atto vandalico e che il risarcimento del danno patito dal va commisurato al valore del CP_1 bene pubblico danneggiato, restando irrilevante il costo di un manifesto in generale, senza alcuna attinenza a quello oggetto di danneggiamento.
Parzialmente fondato è invece l'ulteriore motivo di appello, che attiene alla liquidazione del danno.
Il danneggiamento del bene pubblico del implica che l'ente proprietario abbia subito il danno CP_1 corrispondente al valore del bene stesso, senza che sia necessaria, come vorrebbe l'appellante, la prova di un pregiudizio consequenziale ulteriore e diverso. E tuttavia, quel danno non può essere semplicemente parametrato ai costi per la progettazione e l'affissione del manifesto decorativo, pari a euro 1.052,00, dovendosi invece tenere conto del fatto che l'Ente ha fruito del bene integro per il periodo di almeno un anno, prima che la lo danneggiasse. Il danno deve essere equitativamente rideterminato in Parte_1 euro 500,00.
Ne consegue anche la rideterminazione, sulla base dell'effettivo valore della causa, delle spese di lite del primo grado, che vanno liquidate in complessivi euro 346,00.
L'accoglimento solo parziale dell'appello e la natura bagatellare della causa, originata comunque da una condotta illecita dell'appellante giustifica l'integrale compensazione delle spese del grado.
P.Q.M.
In parziale accoglimento dell'appello; riduce il risarcimento del danno dovuto al a euro 500,00; Controparte_1 riduce le spese del giudizio di primo grado a euro 346,00, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15% iva e cpa;
compensa le spese del grado.
Rimini, 16/06/2025
Il Giudice
Dr.ssa IS AI HE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RIMINI
in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa IS AI HE, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2324 del ruolo generale degli affari civili contenziosi per l'anno 2022, promossa da c.f. , Parte_1 C.F._1 con l'avv. ROMANO CLAUDIA;
ATTORE contro
, c.f. Controparte_1 P.IVA_1 con l'avv. FLAMIGNI NICOLETTA:
CONVENUTO
***
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
proponeva appello avverso la sentenza con la quale il Giudice di Pace di Rimini Parte_1 la condannava al pagamento in favore del della somma di euro 1.052,00, a titolo di Controparte_1 risarcimento del danno derivante dall'imbrattamento di un manifesto affisso lungo una strada comunale.
Si affidava la a plurimi motivi di gravame, di cui due genericamente volti a censurare il Parte_2 ragionamento del primo giudice che aveva accolto la domanda, pur in difetto di prova dei pregiudizi patiti dall'Ente e del nesso di causalità giuridica con la condotta, comunque di modesta entità; uno volto a contestare la mancata ammissione delle prove formulate da essa appellante e l'ultimo volto a contestare la liquidazione delle spese di lite.
A suo dire, la domanda del doveva essere rigettata, in quanto la sua condotta era di ridottissima CP_1 entità, essendosi essa appellante limitata a sbarrare la scritta 2020 sul manifesto e a correggerla con la scritta
2021; che era scriminata dal diritto di critica, risolvendosi la correzione in una modalità per sottolineare l'incuria dell'Amministrazione che lasciava appesi i manifesti dell'anno precedente e che, in ogni caso, mancava la prova del danno.
Ritualmente costituitosi, il chiedeva il rigetto dell'appello. CP_1
Infondato è il primo motivo di appello relativo alla mancata ammissione delle prove, non essendo neppure dedotto quali prove avrebbe dovuto ammettere il primo giudice e non essendo dato neppure comprendere in che modo rileverebbero ai fini della decisione, considerato che la condotta di imbrattamento è pacifica;
che all'evidenza le condizioni di degrado in cui verserebbe la città, quand'anche confermate, non varrebbero a scriminare un atto vandalico e che il risarcimento del danno patito dal va commisurato al valore del CP_1 bene pubblico danneggiato, restando irrilevante il costo di un manifesto in generale, senza alcuna attinenza a quello oggetto di danneggiamento.
Parzialmente fondato è invece l'ulteriore motivo di appello, che attiene alla liquidazione del danno.
Il danneggiamento del bene pubblico del implica che l'ente proprietario abbia subito il danno CP_1 corrispondente al valore del bene stesso, senza che sia necessaria, come vorrebbe l'appellante, la prova di un pregiudizio consequenziale ulteriore e diverso. E tuttavia, quel danno non può essere semplicemente parametrato ai costi per la progettazione e l'affissione del manifesto decorativo, pari a euro 1.052,00, dovendosi invece tenere conto del fatto che l'Ente ha fruito del bene integro per il periodo di almeno un anno, prima che la lo danneggiasse. Il danno deve essere equitativamente rideterminato in Parte_1 euro 500,00.
Ne consegue anche la rideterminazione, sulla base dell'effettivo valore della causa, delle spese di lite del primo grado, che vanno liquidate in complessivi euro 346,00.
L'accoglimento solo parziale dell'appello e la natura bagatellare della causa, originata comunque da una condotta illecita dell'appellante giustifica l'integrale compensazione delle spese del grado.
P.Q.M.
In parziale accoglimento dell'appello; riduce il risarcimento del danno dovuto al a euro 500,00; Controparte_1 riduce le spese del giudizio di primo grado a euro 346,00, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15% iva e cpa;
compensa le spese del grado.
Rimini, 16/06/2025
Il Giudice
Dr.ssa IS AI HE