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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 04/11/2025, n. 3687 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3687 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di Lavoro e di Previdenza ed Assistenza composta dai magistrati: dr.ssa Anna Carla Catalano Presidente dr.ssa Maristella Agostinacchio Consigliere rel. dr.ssa Francesca Romana Amarelli Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 13 ottobre
2025 la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 368/2024 R.G. sezione lavoro, vertente
TRA
, nata il [...] a [...], c.f.: Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa, giusta separata procura alle liti depositata all'interno del fascicolo telematico, dall'avv. Raffaele Ferrara, C.F.: presso il cui studio elettivamente CodiceFiscale_2 domicilia in Aversa (CE), Via S. D'Acquisto N. 200. Per comunicazioni: fax: 0815032498; PEC:
Email_1
PARTE APPELLANTE
E
C.F. - Controparte_1 P.IVA_1
P.I. , in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma alla P.IVA_2 via Ciro Il Grande 21, elettivamente domiciliato in Napoli alla via de Gasperi 55 (Sede ), CP_1 presso l'avv. Roberto Maisto ( ) che lo rappresenta e difende giusta procura C.F._3 generale alle liti per notar del 22.03.2024(rep.37875/7313), PEC: Persona_1
t Email_2
PARTE APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli Nord n. 3528/2023 pubblicata il giorno 11.09.2023
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 20 febbraio 2024 ha proposto appello avverso la sentenza Parte_1 indicata in epigrafe con la quale il Tribunale di Napoli Nord in funzione di giudice del lavoro, aveva rigettato la domanda proposta da essa ricorrente, intesa ad ottenere la condanna dell' quale CP_2 gestore del Fondo di Garanzia – al pagamento della somma di €.3.152,06 di cui €.2.881,73 a titolo di ultime due mensilità non percepite ed €. 270,33 a titolo di rateo 13^ mensilità, oltre interessi e rivalutazione come per legge, vinte le spese di lite, maturate in relazione al rapporto di lavoro intercorso con il specificando che le stesse rientravano nell'anno coperto Controparte_3 dalla garanzia del Fondo, in quanto la sig.ra aveva cessato di lavorare in data 28.01.2017 e Pt_1 in data 25.09.2017, quindi nell'anno dalla cessazione del rapporto di lavoro, aveva depositato ricorso ex art. 414 c.p.c. n. R.G. 12370/2017, notificato il 05.01.2018 presso il Tribunale di Napoli
Nord-Sezione lavoro-, avente ad oggetto la richiesta delle spettanze lavorative, comprensive anche delle ultime mensilità
Il primo giudice respinse la domanda ritenendo l'intempestività dell'istanza.
L'appellante ha lamentato l'erroneità dell'interpretazione del primo giudice ed ha chiesto che in riforma della sentenza sia disposto l'integrale accoglimento della domanda con condanna della parte appellata al pagamento delle spese del doppio grado CP_ L' nel costituirsi in giudizio ha eccepito di aver provveduto, dopo la proposizione del gravame, al pagamento dell'importo di euro 2373,78 ed ha quindi chiesto che la Corte -prendendo atto di tale circostanza sopravvenuta- dichiari la cessazione della materia del contendere.
Nelle more del procedimento è stata disposta la trattazione cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con sostituzione dell'udienza del 13.10.2025.
Con le note di trattazione, depositate il 2.10.2025, ha aderito alla richiesta di Parte_1 declaratoria di cessazione della materia del contendere, insistendo unicamente per la liquidazione delle spese del doppio grado di giudizio.
All'esito della camera di consiglio, infine, la controversia è stata decisa nei termini di seguito esposti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Occorre rilevare che l'appellante ha dichiarato di avere ottenuto il riconoscimento della pretesa, oggetto di domanda giudiziale, in epoca successiva alla presentazione del gravame concordando con la richiesta di declaratoria della cessazione della materia del contendere avanzata dall' nelle conclusioni della memoria depositata in sede di gravame. CP_1
A ciò consegue la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, che può definirsi come quella situazione obiettiva determinata dal sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicchè viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia.
Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti
(rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione). La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali.
Ciò posto, alla Corte non rimane che prendere atto del venire meno della “res litigiosa”.
In applicazione del principio della soccombenza virtuale, tenuto conto del riconoscimento quasi integrale della pretesa, la Corte condanna l' al pagamento delle spese del doppio grado CP_1 di giudizio liquidate come da dispositivo in ragione del valore del procedimento, con applicazione dei minimi tariffari.
P.Q.M.
la Corte così provvede: 1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) condanna l' al CP_1 pagamento delle spese del doppio grado di giudizio che liquida in complessivi euro 886,00 per il primo grado ed euro 962,00 per il grado di appello, oltre VA e CPA come per legge e rimborso forfettario delle spese generali, con distrazione.
Napoli, 13 ottobre 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dr.ssa Maristella Agostinacchio Dr.ssa Anna Carla Catalano
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di Lavoro e di Previdenza ed Assistenza composta dai magistrati: dr.ssa Anna Carla Catalano Presidente dr.ssa Maristella Agostinacchio Consigliere rel. dr.ssa Francesca Romana Amarelli Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 13 ottobre
2025 la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 368/2024 R.G. sezione lavoro, vertente
TRA
, nata il [...] a [...], c.f.: Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa, giusta separata procura alle liti depositata all'interno del fascicolo telematico, dall'avv. Raffaele Ferrara, C.F.: presso il cui studio elettivamente CodiceFiscale_2 domicilia in Aversa (CE), Via S. D'Acquisto N. 200. Per comunicazioni: fax: 0815032498; PEC:
Email_1
PARTE APPELLANTE
E
C.F. - Controparte_1 P.IVA_1
P.I. , in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma alla P.IVA_2 via Ciro Il Grande 21, elettivamente domiciliato in Napoli alla via de Gasperi 55 (Sede ), CP_1 presso l'avv. Roberto Maisto ( ) che lo rappresenta e difende giusta procura C.F._3 generale alle liti per notar del 22.03.2024(rep.37875/7313), PEC: Persona_1
t Email_2
PARTE APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli Nord n. 3528/2023 pubblicata il giorno 11.09.2023
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 20 febbraio 2024 ha proposto appello avverso la sentenza Parte_1 indicata in epigrafe con la quale il Tribunale di Napoli Nord in funzione di giudice del lavoro, aveva rigettato la domanda proposta da essa ricorrente, intesa ad ottenere la condanna dell' quale CP_2 gestore del Fondo di Garanzia – al pagamento della somma di €.3.152,06 di cui €.2.881,73 a titolo di ultime due mensilità non percepite ed €. 270,33 a titolo di rateo 13^ mensilità, oltre interessi e rivalutazione come per legge, vinte le spese di lite, maturate in relazione al rapporto di lavoro intercorso con il specificando che le stesse rientravano nell'anno coperto Controparte_3 dalla garanzia del Fondo, in quanto la sig.ra aveva cessato di lavorare in data 28.01.2017 e Pt_1 in data 25.09.2017, quindi nell'anno dalla cessazione del rapporto di lavoro, aveva depositato ricorso ex art. 414 c.p.c. n. R.G. 12370/2017, notificato il 05.01.2018 presso il Tribunale di Napoli
Nord-Sezione lavoro-, avente ad oggetto la richiesta delle spettanze lavorative, comprensive anche delle ultime mensilità
Il primo giudice respinse la domanda ritenendo l'intempestività dell'istanza.
L'appellante ha lamentato l'erroneità dell'interpretazione del primo giudice ed ha chiesto che in riforma della sentenza sia disposto l'integrale accoglimento della domanda con condanna della parte appellata al pagamento delle spese del doppio grado CP_ L' nel costituirsi in giudizio ha eccepito di aver provveduto, dopo la proposizione del gravame, al pagamento dell'importo di euro 2373,78 ed ha quindi chiesto che la Corte -prendendo atto di tale circostanza sopravvenuta- dichiari la cessazione della materia del contendere.
Nelle more del procedimento è stata disposta la trattazione cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con sostituzione dell'udienza del 13.10.2025.
Con le note di trattazione, depositate il 2.10.2025, ha aderito alla richiesta di Parte_1 declaratoria di cessazione della materia del contendere, insistendo unicamente per la liquidazione delle spese del doppio grado di giudizio.
All'esito della camera di consiglio, infine, la controversia è stata decisa nei termini di seguito esposti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Occorre rilevare che l'appellante ha dichiarato di avere ottenuto il riconoscimento della pretesa, oggetto di domanda giudiziale, in epoca successiva alla presentazione del gravame concordando con la richiesta di declaratoria della cessazione della materia del contendere avanzata dall' nelle conclusioni della memoria depositata in sede di gravame. CP_1
A ciò consegue la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, che può definirsi come quella situazione obiettiva determinata dal sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicchè viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia.
Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti
(rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione). La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali.
Ciò posto, alla Corte non rimane che prendere atto del venire meno della “res litigiosa”.
In applicazione del principio della soccombenza virtuale, tenuto conto del riconoscimento quasi integrale della pretesa, la Corte condanna l' al pagamento delle spese del doppio grado CP_1 di giudizio liquidate come da dispositivo in ragione del valore del procedimento, con applicazione dei minimi tariffari.
P.Q.M.
la Corte così provvede: 1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) condanna l' al CP_1 pagamento delle spese del doppio grado di giudizio che liquida in complessivi euro 886,00 per il primo grado ed euro 962,00 per il grado di appello, oltre VA e CPA come per legge e rimborso forfettario delle spese generali, con distrazione.
Napoli, 13 ottobre 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dr.ssa Maristella Agostinacchio Dr.ssa Anna Carla Catalano