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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 24/07/2025, n. 2639 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 2639 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 564/2025 CC
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Collegio, composto dai seguenti magistrati: dott.ssa Rita Rigoni Presidente dott.ssa Barbara Gallo Consigliera Relatrice dott.ssa Silvia Franzoso Consigliera ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado [v. Appello avverso la Sentenza N° 419/2025, pubblicata il 23.02.2025, del Tribunale di Verona] iscritta al n. r.g. 564/2025 CC da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
GIULIANO DALFINI e dell'avv. MARCELLA GATTI del Foro di Verona, giusta procura in atti;
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GABRIELLA DE Controparte_1 C.F._2
STROBEL e dell'avv. LORENZO PICOTTI del Foro di Verona, giusta procura in atti;
PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA DI VENEZIA, a cui la Cancelleria ha trasmesso gli atti il 02.07.2025.
CONCLUSIONI
Per Parte_1
1 “In via principale nel merito:
Revocare il provvedimento di assegnazione dell'assegno di divorzio in euro 700,00 e disporsi che il ricorrente nulla deve alla signora a titolo di contributo per il suo mantenimento. Controparte_1
Con vittoria di spese ed onorari di lite di entrambi i gradi. in via meramente subordinata nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda principale, preso atto della situazione di attuale e delle reciproche mutate condizioni, il tutto come verrà meglio esplicitato negli scritti conclusionali, ridursi il contributo al mantenimento in misura non superiore ad € 200,00 mensili, somma commisurata alla reale possibilità economica, anche se meramente ipotetica, del sig.
[...]
Parte_1
Con vittoria di spese ed onorari di lite di entrambi i gradi”;
per CP_1
“In via principale:
1) Respingersi l'appello per i motivi in fatto ed in diritto esposti
2) Confermarsi la sentenza di I grado del Tribunale di Verona n. n.419/2025 pubblicata il 23.2.2025
R.G. 1106/2024 n. cronol. 963/2025 del 23.2.2025
In ogni caso
3) Con vittoria di spese di lite di entrambi i giudizi.
In via istruttoria
Si chiede che Codesta Ecc.ma Corte Voglia, ai sensi dell'art. 345 comma 3 c.p.c. essendo tale circostanza sopravvenuta rispetto all'istruttoria di primo grado, ammettere prova per interrogatorio formale del sig. nonché l'escussione della teste sig.ra Controparte_2 Testimone_1 affinché vengano sentiti sui seguenti capitoli di prova:
1) Vero che in data 7.2.2025 ha inviato una e-mail a sua figlia nella quale affermava di essersi Controparte_3 riconciliato con la sig.ra ? Pt_2
2) Vero che il sig, in uno scambio di e-mail di data 7.2.2025 le confermava di essersi riconciliato con la Parte_1 sig.ra ?”; Pt_2
per la Procura Generale:
Nulla.
2 RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 473 bis 29 c.p.c. depositato il 13.02.2024 innanzi al Tribunale di Verona,
[...] ha chiesto la revoca dell'assegno divorzile di £. 3.800.000 a favore di Parte_1 CP_1 disposto con la Sentenza di divorzio N° 1858 del 1998, essendosi nelle more profondamente
[...] modificata la sua condizione personale, professionale e patrimoniale.
Ha dedotto che nel 2017 ha preteso la modifica giudiziale delle condizioni di divorzio, accolta nel 2018 limitatamente alla revoca dell'assegno di mantenimento per i figli maggiorenni ed indipendenti;
che nel
2019, su istanza sua e della seconda moglie [con la quale si è unito in matrimonio nel Controparte_4
1999 e ha avuto nel 1993 la figlia , è stato aperto un procedimento concorsuale di liquidazione Per_1 del patrimonio per fare fronte agli elevati debiti contratti;
che tutti i suoi beni sono stati appresi dalla procedura, inclusa la pensione (ad eccezione di quanto necessario per vivere indicato dal Giudice
Delegato in € 1.200,00 al mese); che egli ha dovuto cessare l'attività lavorativa di avvocato in quanto affetto da gravissime patologie;
che non ha potuto cancellarsi dall'Albo degli Avvocati di Roma a causa della pendenza di taluni procedimenti disciplinari;
che nelle more si è anche separato dalla seconda moglie a cui favore deve versare l'assegno di mantenimento di € 600,00 al mese;
che è privo di beni immobili e vive in affitto versando un canone mensile di € 800,00.
Ha evidenziato che la resistente ha rifiutato negli anni occasioni di lavoro stabile;
ha avviato un'attività commerciale di abbigliamento ed oggettistica;
si è dedicata e si dedica alla vendita nei mercatini dell'antiquariato; ha percepito, a copertura dei crediti pregressi insinuati nella procedura di liquidazione a suo carico, la somma di € 119.205,13 trasferita [su conto cointestato] alla figlia Controparte_3
[...]
2. si è costituita in giudizio rilevando che il ricorrente da otto anni [v. 2016] omette il Controparte_1 versamento dell'assegno divorzile e ciò l'ha costretta a notificare due atti di precetto ed una querela, all'esito della quale l'ex marito è stato condannato in sede penale [I e II Grado]; che l'importo ricevuto dalla procedura di esdebitazione di € 119.205,13 non “copre “il diritto di credito da lei vantato per ulteriori € 154.047,88; che non dispone di redditi adeguati al mantenimento personale;
che ha rinunciato alle proprie aspettative professionali per occuparsi dei figli e per consentire al marito di dedicarsi alla carriera;
che lavora come venditrice non professionale gestendo una bancarella presso alcuni mercatini dell'antiquariato da cui ricava cifre che non le garantiscono di vivere, come da certificazione ISEE;
che sostiene un affitto di € 330,00 al mese;
che non dispone dell'autovettura a causa di un fermo amministrativo generato dalle inadempienze del ricorrente;
che non ha maturato i contributi per la pensione ed è sempre aiutata dalla figlia CP_3
3 3. All'udienza di prima comparizione sono state sentite le parti ed è stato esperito senza successo il tentativo di conciliazione;
in via provvisoria ed urgente, l'assegno divorzile è stato ridotto ad € 900,00 al mese e sono stati fissati i termini per la precisazione delle conclusioni ed il deposito di note finali e repliche.
4. Con provvedimento del l9.12.2024, la causa è stata posta in decisione davanti al Collegio.
5. Con Sentenza N° 419/2025, pubblicata il 23.02.2025, il Tribunale di Verona ha stabilito:
“riduce, a decorrere dalla data di presentazione del ricorso, l'assegno di divorzio ad € 700 con rivalutazione ISTAT annuale;
compensa le spese di lite”.
6. Il Tribunale ha osservato: per [nato il [...]] Parte_1 nell'anno d'imposto 2016 ha dichiarato redditi per € 56.000,00 e nell'anno precedente per € 70.000,00; quanto all'esposizione debitoria, per diverso tempo è stata “bilanciata” dal consistente patrimonio immobiliare;
all'età di 76 anni, non esercita più la professione di avvocato;
è affetto da svariate patologie con accertate “difficoltà persistenti a svolgere le funzioni e i compiti propri della sua età.
Grave 100% a decorrere dal 20.12.2022”, come da certificazione INPS in atti;
nel 2019, unitamente alla seconda moglie, ha chiesto la liquidazione del patrimonio, ma l'attivo della procedura non ha estinto la totalità dei debiti ammessi al passivo [a fronte di un passivo € 5.844,486,44, è stata ripartita la somma complessiva di € 1.488.689,44]; terminata la procedura di liquidazione, percepisce per intero la pensione di circa nette € 3.000,00 al mese ed è onerato del canone di locazione di € 800,00 e dell'assegno di mantenimento della seconda moglie di € 600,00 al mese;
per [nata il [...]] Controparte_1 ha 71 anni;
ha percepito il reddito di cittadinanza per circa € 730,00 al mese fino al superamento della soglia di reddito minimo, dovuto alle somme di denaro ricevute a seguito della procedura di liquidazione del patrimonio nei confronti di e della sua seconda moglie;
svolge attività Parte_1 non professionale di vendita in mercatini dell'antiquariato che non produce un reddito certo né elevato;
deve sostenere un canone di locazione di € 330,00 al mese.
7. Avverso detta pronuncia, ha proposto Appello sostenendo che la Parte_1 stessa si fonda sull'erroneo presupposto della disparità fra le risorse finanziarie degli ex coniugi ed insistendo nella propria grave indigenza a causa di elevate uscite mensili e dell'esposizione debitoria che ancora lo affligge.
4 8. si è costituita in II Grado eccependo - preliminarmente - l'inammissibilità Controparte_1 dell'Appello ex art. 342 c.p.c. ed opponendosi - nel merito - alle richieste avversarie in quanto prive di fondamento.
9. Giova rammentare - in linea di principio - che è inammissibile il gravame solo quando le doglianze proposte dall'appellante “non dialogano” con la pronuncia di I Grado, perché le deduzioni sono del tutto inconferenti rispetto al decisum e poiché non sono pertinenti alle soluzioni accolte dal primo
Giudice (v. Cass. n. 21824/2019).
Non è questa la situazione che ci interessa, in quanto le censure mosse da sono pur Parte_1 sempre “ancorate” al contenuto della decisione impugnata.
Va aggiunto, a proposito della portata dell'art. 342 c.p.c., che non si deve esigere dall'appellante alcun progetto alternativo di Sentenza;
non serve che vi sia una trascrizione integrale o parziale della pronuncia appellata o di parti di essa;
d'altro canto, la nullità di un atto processuale non può mai essere dichiarata se questo ha raggiunto lo scopo a cui è destinato (v. art. 156, comma 3, c.p.c.); pertanto, anche quando si deve valutare l'ammissibilità di un'impugnazione, occorre privilegiare non il rispetto di clausole astratte e di formule di stile, bensì la sostanza ed il contenuto effettivo dell'atto (v. Cass. n.
1892/2023).
In tale senso, il ricorso in Appello di pare immune da vizi. Parte_1
10. L'impugnazione proposta è infondata e deve essere respinta.
A. In tema di revisione dell'assegno divorzile, il Giudice - a fronte della prova di circostanze sopravvenute sugli equilibri economici della ex coppia - non può procedere ad una nuova ed autonoma valutazione dei presupposti o dell'entità dell'assegno, sulla base di una diversa ponderazione delle condizioni economiche delle parti già compiuta in sede di Sentenza divorzile, bensì - alla luce dei principi affermati dalle Sezioni Unite nella Sentenza n. 18287 del 2018 - deve verificare “se” ed “in che misura” le circostanze, sopravvenute e provate dalle parti, abbiano alterato gli equilibri sanciti dall'assetto economico patrimoniale dato dalla statuizione di divorzio (v. Cass. n. 5857/2025; Cass. n.
3761/2024; Cass. n. 16725/2022).
La revisione dell'assegno divorzile richiede la presenza di "giustificati motivi" ed impone la verifica di una sopraggiunta, effettiva e significativa modifica delle condizioni economiche degli ex coniugi (di uno solo e/o di entrambi), in relazione ad una valutazione comparativa delle rispettive situazioni reddituali e patrimoniali.
L'onere di provare siffatte nuove circostanze è totalmente a carico del richiedente la modifica delle condizioni di divorzio (v. Cass. n. 16579/2024).
5 Laddove - pertanto - le ragioni invocate per la revisione siano astrattamente tali da giustificare la revoca o la riduzione dell'assegno divorzile, è indispensabile accertare con rigore l'effettività dei cambiamenti e verificare l'esistenza del nesso di causalità fra gli stessi e la differente situazione economica instauratasi (v. Cass. n. 7029/2024; Cass. n. 1119/2020).
B. L'odierno appellante, per censurare la decisione del Tribunale di Verona, avrebbe dovuto allegare un'errata valutazione delle prove documentali offerte a supporto della propria tesi difensiva circa l'impossibilità materiale - e tutt'altro che transitoria - di fare fronte all'assegno divorzile per CP_1
ciò in assoluto oppure nella misura fissata dal Giudice di prime cure.
[...]
Se è incontestato che percepisca una pensione netta di circa € 3.000,00 al Parte_1 mese, non è dato sapere - tuttavia - quali siano gli esborsi che effettivamente sostiene ogni mese;
difatti, addurre delle voci di debito fisse, come l'assegno di mantenimento per la seconda moglie, il canone di locazione, la rata leasing per l'auto, le spese mediche, non basta a comprovare che egli faccia effettivamente fronte a questi oneri e - soprattutto - nella misura indicata.
C. Viene spontaneo osservare che, dal momento che - pacificamente - non ha più Parte_1 pagato l'assegno divorzile alla prima moglie dal 2016, si è attivato senza successo per la revoca/riduzione giudiziale di tale emolumento soltanto nel 2018, ha subito - perciò - condanna penale confermata in II Grado, è ben possibile che egli anche oggi non onori in tutto od in parte [pur avendo circa nette € 3.000,00 al mese di pensione] i debiti da cui sarebbe gravato e dei quali - peraltro - non esistono sufficienti riscontri documentali.
In particolare, non è stato rinvenuto alcun estratto conto che attesti entrate ed uscite periodiche riguardanti l'odierno appellante, il quale si è limitato ad “elencare” le seguenti uscite mensili:
• 800,00= canone di locazione [per il quale vi è solo il contratto sottoscritto il 04.08.2023 e registrato il
20.09.2023]
• 428,00= canone mensile leasing autovettura [per il quale non esiste alcun tipo di riscontro]
• 163,00= pagamento debito Agenzia delle Entrate per una cartella esattoriale dell'importo complessivo di € 10.000,00= [per il quale non esiste alcun tipo di riscontro]
• 600,00= pagamento assegno provvisorio di mantenimento seconda moglie [che Controparte_4 risulta giudizialmente fissato, ma potrebbe non venire corrisposto]
• 700,00= pagamento assegno di mantenimento prima moglie [qui contestato] Controparte_1
• 600,00= spese vitto ed utenze “che, notoriamente, vanno di mese in mese aumentando” [per le quali non esiste alcun tipo di riscontro]
6 • 300,00 visite mediche necessitate dai tempi di attesa “nell'ordine di 3-4 al mese e svolte in libera professione nell'ambito diabetologico, neurologico, oculistico e nefrologico” [per le quali non esiste alcun tipo di riscontro].
D. Non si può non condividere le repliche mirate di parte appellata, secondo la quale:
- il canone d'affitto mensile di € 800,00 è incompatibile con uno stato di totale indigenza economica e fisica dell'ex coniuge che vivrebbe da solo e che potrebbe accontentarsi di una sistemazione più modesta ed a minore prezzo;
- il canone di leasing dell'autovettura da € 428,00 mensili è segno che l'appellante deve avere scelto una macchina di pregio, altrimenti il costo sarebbe meno consistente;
- pare oltremodo inverosimile che un uomo che vive da solo possa arrivare a pagare € 600,00 al mese per vitto ed utenze, senza produrre alcun tipo di pezza giustificativa;
- la stessa considerazione vale per le spese sanitarie mensili addirittura pari ad € 300,00 al mese;
- il provvedimento dell'11.10.2022 reso nel giudizio di separazione ha Controparte_5 previsto un assegno di mantenimento mensile per la di € 600,00 che l'obbligato non avrebbe Pt_2 puntualmente ed interamente versato, avendo ricevuto la notifica di precetto a marzo 2025 per €
7.400,00 oltre spese.
E. ha ora 71 anni;
non percepisce alcun tipo di pensione o di sussidio statale;
da quasi Controparte_1
9 anni non vede corrisposto l'assegno divorzile da parte dell'ex marito odierno appellante;
ha entrate limitate ed occasionali quando effettua i mercatini dell'antiquariato e del collezionismo che si svolgono in Veneto;
deve pagare un affitto che inizialmente era di € 330,00 al mese e che oggi sarebbe superiore ad € 400,00 al mese;
vive con l'aiuto esclusivo della figlia che provvede da tempo a sostenere CP_3 per la madre il canone di locazione e tutte le spese per le utenze, il vitto e le necessità primarie.
Pare essere proprio questa la ragione per cui la somma di € 119.205,13 ottenuta dalla all'esito CP_1 della procedura liquidatoria del patrimonio di è confluita in un conto cointestato a Parte_1 madre e figlia.
11. Non resta che confermare la decisione impugnata, poiché non ha Parte_1 dimostrato di essere impossibilitato a versare ad l'assegno divorzile Controparte_1 rideterminato in lorde € 700,00 al mese (sottoposte a tassazione per l'avente diritto ed a detrazione fiscale per l'obbligato)
12. Le spese del gravame seguono la soccombenza dell'appellante e si liquidano in dispositivo applicando i parametri medi di cui al D.M. n. 55/2014 e successive modifiche ed integrazioni.
P.Q.M.
7 Il Collegio, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa od assorbita, così dispone:
1- RIGETTA l'Appello e CONFERMA la Sentenza impugnata.
2- CONDANNA l'appellante a rifondere all'appellata le spese del , liquidate in € Pt_3
5.200,00, oltre iva-cpa-spese generali come per legge.
3- DÀ ATTO, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR 115/2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante soccombente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Venezia, 21.07.2025.
La Relatrice
Dott.ssa Barbara Gallo
La Presidente
Dott.ssa Rita Rigoni
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