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Sentenza 28 aprile 2025
Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 28/04/2025, n. 314 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 314 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA
Il Tribunale di Nola, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Paola Del Giudice Presidente estensore
Federica Girfatti Giudice Federica Peluso Giudice, riunito in camera di conSIlio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile ex art. 4, comma 16, della legge dell'1.12.1970 n. 898 iscritta al n. 413 del Ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2025, posta in deliberazione a seguito di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., proposta con ricorso congiunto
DA
, nata a [...] il [...], parte rappresentata e difesa Parte_1 dall'avv. SAGGESE LUCA, come da procura in atti;
e
, nato a [...] il [...], parte rappresentata Parte_2 e difesa dall'avv. IORIO ALESSIA, come da procura in atti;
ricorrenti
NONCHÉ
P.M. in sede, interventore per legge
OGGETTO: domanda congiunta di separazione coniugale consensuale.
CONCLUSIONI Le parti hanno congiuntamente richiesto l'omologa della separazione consensuale alle condizioni indicate in ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi e , con ricorso ex art. 473 Parte_1 Parte_2 bis 51 c.p.c., anche da loro sottoscritto, in data 17/02/2025, hanno proposto domanda di separazione consensuale in relazione al matrimonio contratto in data 03/06/2006, regolarmente trascritto nei registri di stato civile del Comune di OL (NA) (al N. 39,
Parte II, Serie A, Sezione T, Anno 2006). Hanno dichiarato che la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c. Per_ Premesso che dal matrimonio sono nati due figli ( nata a [...] il [...] e nato a San Giorgio a [...] il [...]), le parti hanno indicato Per_2 compiutamente nel ricorso le intese raggiunte per addivenire alla separazione consensuale. Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, ed hanno dichiarato di non volersi riconciliare. Con le successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate. Il Pubblico Ministero con visto del 09/04/2025 nulla ha opposto.
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta, sussistendo le condizioni di legge.
Le parti, in particolare, hanno congiuntamente richiesto l'omologa delle condizioni che di seguito si riportano testualmente:
“a) i coniugi vivranno separati, con l'obbligo del mutuo reciproco rispetto;
b) la casa familiare, sita in Casalnuovo di OL (NA) alla via Ravello n. 5 Sc. A, int. 17, nell'immobile condotto in fitto dal SI. , viene assegnata a essa Parte_2 ricorrente, SI.ra , con ogni arredo e pertinenza necessari per consentire Parte_1 alla prole di vivere dignitosamente;
pertanto, la SI.ra conserva la Parte_1 propria residenza nella casa coniugale, impegnandosi a comunicare qualsiasi variazione della stessa al coniuge separato;
c) il SI. fissa la propria residenza altrove, impegnandosi a Parte_2 comunicare la nuova residenza, nonché qualsiasi variazione della stessa al coniuge separato;
d) il canone di locazione della casa familiare, incluso nell'ADI, percepito dal SI.
, continuerà a essere corrisposto dallo stesso sino all'omologa della presente Parte_2 separazione, momento dal quale la SI.ra , assegnataria della casa Parte_1 coniugale, subentrerà ex lege al marito nel suddetto contratto di locazione per cui potrà presentare autonoma domanda di sussidio per il canone di locazione medesimo;
e) i coniugi danno atto di essere economicamente indipendenti e di non svolgere alcuna reciproca domanda di contribuzione, di avere definito ogni reciproco rapporto di ordine economico/patrimoniale non avendo perciò nulla a pretendere l'uno dall'altra; f) il figlio minore, , e la figlia maggiorenne, ma non economicamente Per_2 Per_ autosufficiente, , avranno residenza abituale presso la casa familiare, con collocamento prevalente con la SI.ra ; Parte_1
g) il figlio minore, , resta affidato in modo condiviso a entrambi i Persona_3 genitori i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, assumendo di comune accordo le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio. Le decisioni di ordinaria amministrazione verranno assunte singolarmente da quel genitore con il quale il figlio di volta in volta si troverà al momento dell'assunzione della decisione. Ogni genitore prenderà le decisioni di emergenza quando è compromessa la salute o la sicurezza del minore ed informerà immediatamente l'altro genitore;
h) il padre potrà tenere con sé il figlio il lunedì ed il mercoledì, dalle ore 17:00 Per_2 alle ore 20:00; inoltre, il bambino trascorrerà un weekend (dal venerdì sera alla domenica sera) con il padre, ogni 15 giorni, con pernottamento;
i) nel periodo Natalizio, il figlio trascorrerà i giorni 24, 25 e 26 dicembre con uno dei genitori, il 30 e il 31 dicembre ed il primo gennaio con l'altro genitore ad anni alterni e così anche per la festività del 6 gennaio. Nel periodo Pasquale, trascorrerà le Per_2 festività (venerdì, sabato, domenica di Pasqua e lunedì in Albis) con uno dei due genitori ad anni alterni. Il minore passerà con ciascuno dei genitori le ulteriori festività (25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 1° novembre e 8 dicembre) ad anni alterni;
ogni anno il bambino trascorrerà con il padre il giorno dell'onomastico e del compleanno di quest'ultimo, nonché la Festa del Papà (19 marzo) e con la madre l'onomastico ed il compleanno della stessa, nonché la festa della mamma. Inoltre, il minore festeggerà con l'uno o l'altro genitore le ricorrenze (onomastici, compleanni ecc.) che interessano rispettivamente la famiglia dell'uno e dell'altro. Resta inteso che laddove tali ricorrenze ricorrano nel fine settimana spettante all'altro genitore, prevarrà la ricorrenza ed il fine settimana sarà spostato a quello successivo. Inoltre, il figlio, previo accordo tra i genitori, trascorrerà il giorno del suo compleanno e del suo onomastico con entrambi i genitori. In caso di mancato accordo tra i genitori, troverà applicazione il criterio dell'alternanza, quindi un anno col padre ed un anno con la madre;
l) nel periodo estivo, il padre terrà con sé il minore per giorni quindici nel mese di luglio o agosto, accordandosi con la madre relativamente al periodo dallo stesso prescelto entro il 31 maggio dello stesso anno;
m) qualora nei giorni e nei periodi sopra indicati uno dei due coniugi sia fuori sede per lavoro o sopraggiunti impegni personali non prorogabili, il giorno di visita ed il fine settimana potranno essere modificati sempre previo accordo di entrambi i genitori;
n) il SI. contribuirà al mantenimento del figlio minore, Parte_2 [...]
, e della figlia maggiorenne, ma non economicamente autosufficiente, Per_3 [...]
, mediante versamento alla SI.ra , nella sua qualità di Per_4 Parte_1 genitore collocatario prevalente, dell'importo mensile di € 150,00 (euro centocinquanta/00) per ciascuno dei figli, fino al raggiungimento dell'autonomia economica di ciascuno di essi, per un totale di € 300,00 (euro trecentocinquanta/00) mensili (per 12 mensilità), da versarsi in via anticipata entro il giorno 25 di ogni mese. L'importo è soggetto a rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat purché l'indice sia positivo;
o) il SI. provvederà al pagamento del 50% di tutte le spese Parte_2 straordinarie, ossia delle spese mediche non coperte dal SNN, dentistiche, scolastiche, sportive e ricreative sostenute nell'interesse della prole, previo accordo ed esibizione dei giustificativi di spesa e nel rispetto e secondo le modalità indicate nel Protocollo per le spese straordinarie vigente presso il Tribunale di Nola;
p) il SI. presta consenso affinché il contributo unico e universale Parte_2 erogato dall' alle famiglie, attribuito per ogni figlio a carico fino al compimento dei CP_1 ventuno (21) anni, attualmente pari all'importo complessivo di € 295,70 (€ 199,70 per il Per_ figlio e € 96,00 per la figlia maggiorenne ), venga erogato, in misura intera, Per_2 al coniuge collocatario dei figli, SI.ra , rinunciando alla sua quota;
Parte_1
q) Le parti esprimono reciproco assenso per il rilascio e/o rinnovo dei documenti validi per l'espatrio, per se stessi e per i figli.” Il Tribunale, dunque, preso atto delle intese raggiunte dalle parti, sopra testualmente riportate, ritiene che non vi siano motivi ostativi all'omologa della separazione. Il pieno accordo delle parti in ordine alla separazione alle condizioni accessorie giustifica, altresì, l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, definitivamente decidendo in primo grado nella causa civile iscritta al R.G. n. 413 /2025, così provvede:
1. Dichiara la separazione dei coniugi;
2. omologa le condizioni concordate dalle parti riportate in motivazione, qui da intendersi integralmente trascritte;
3. ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di OL (NA) (al N. 39, Parte II,
Serie A, Sezione T, Anno 2006) di procedere all'annotazione della sentenza e le ulteriori incombenze di legge;
4. compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla cancelleria per la trasmissione di copia autentica della sentenza all'ufficiale dello stato civile del Comune di OL per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 49, lett. g), e 69, lett. d), del D.P.R. 3.11. 2000 n. 396, in conformità a quanto previsto dall'art. 10 della legge dell'1.12.1970 n. 898 e tenuto conto del dettato dell'art. 110 del citato D.P.R. Nola, 17/04/2025
Il Presidente estensore
Paola Del Giudice