Articolo 24 della Legge 3 aprile 1958, n. 460
Articolo 23Articolo 25
Versione
23 maggio 1958
Art. 24.
Al sottufficiale sospeso dall'impiego compete soltanto la meta' dello stipendio e degli altri assegni di carattere fisso e continuativo.
Agli effetti della pensione, il tempo trascorso dal sottufficiale in sospensione dall'impiego e' computato per meta'.
Entrata in vigore il 23 maggio 1958