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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 09/10/2025, n. 113 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 113 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO EM
Sezione procedure concorsuali riunito in camera di consiglio e così composto: dott.ssa ST LÒ Presidente dott.ssa Simona Boiardi giudice rel dott. Niccolò Stanzani Maserati giudice ha pronunciato, a scioglimento di riserva, la seguente
S E N T E N Z A letto il ricorso n. 104 -1/2025 proposto da Parte_1 nato a [...] in data [...], residente in [...], C.F.
e , nato a [...] C.F._1 Parte_2 in data 30.04.1978, residente in [...], Viale P.
Togliatti n. 16/A, C.F. , tutti C.F._2 elettivamente domiciliati in Reggio Emilia, Via Ferrari
Bonini n. 3, nello studio e presso la persona dell'Avv.
PA OZ e diretto ad ottenere la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale della società
(C.F. , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro-tempore, con sede legale in Campagnola
Emilia (RE), Via Vettigano n. 8/C. esaminati gli atti ed i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite;
sentito il giudice relatore in camera di consiglio;
verificata la rituale notifica di ricorso e decreto di fissazione d'udienza; ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art. 27 CCII, in considerazione dell'ubicazione nel circondario di Reggio Emilia della sede legale della resistente;
rilevato che il creditore che agisce per ottenere la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale deve dimostrare che la controparte rientra tra gli enti soggetti alla procedura concorsuale e versa in stato di insolvenza e che sussiste il presupposto previsto dall'art. 49 comma 5
CCII; incombe sul soggetto nei cui confronti è proposta la domanda, per converso, l'onere della prova circa il possesso congiunto dei requisiti di esclusione sanciti dall'art. 2 comma 1 lett. d) CCII;
rilevato, in questa prospettiva, che la società CP_1
, è soggetta alle disposizioni del CCII (art. 1),
[...] essendo organizzata in forma di società a responsabilità limitata e svolgendo attività di vendita di beni immobili;
è tuttora iscritta nel Registro d elle Imprese, sicché non risulta trascorso il termine stabilito dall'art. 33 CCII;
considerato che
i ricorrenti sono creditori complessivamente per euro 25769,90 (in forza dei decreti ingiuntivi n.154/2025 e n.173/2025 emessi dal Tribunale di
Reggio Emilia Sezione Lavoro) nei confronti della società resistente;
considerato che
l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria è complessivamente superiore alla soglia di euro 30 mila stabilita dall'art. 49 comma 5 CCII (tenut o conto, peraltro, che dall'informativa dell'Agenzia delle entrate emergono debiti per euro 340.669,91;
ritenuto che
la resistente versi in stato di insolvenza, non essendo più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni, come desumibile tra l'altro dall'entità dei debiti e dall'esito negativo del pignoramento tentato;
ritenuto, pertanto, che ricorra la fattispecie prevista per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
ritenuto che
, per la particolare complessità della procedura, l'udienza per la verifica dello stato passivo può essere fissata oltre il termine minimo di legge;
considerato, infine, che in ipotesi di dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale gli oneri processuali spettanti alla parte ricorrente devono essere accertati nelle forme previste per l'approvazione del passivo quali spese di giustizia munite di privilegio ex artt. 2755, 2770
e 2777 del codice civile;
p.q.m.
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121
CCII, così provvede:
I. dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della società (C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1 in persona del legale rappresentante pro -tempore, con sede legale in Campagnola Emilia (RE), Via Vettigano n. 8/C;
II. nomina giudice delegato la dott.ssa Simona Boiardi;
III. nomina curatore la dott.ssa ; Persona_1
IV. ordina al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligat orie (in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 -bis codice civile), i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCII;
V. stabilisce il giorno 3 febbraio 2026 ore 9,30 per l'adunanza in cui si procederà all'esame dello stato passivo che avrà luogo innanzi al giudice delegato;
VI. assegna ai credito ri ed ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore il termine perentorio di trenta giorni prima della data dell'adunanza di cui al numero precedente per la presentazione delle domande di insinuazione con le modalità di cui all'art. 201
CCII, mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
VII. autorizza il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disp. att. del codice di procedura civile:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del decreto -legge 31/05/2010 n. 78, convertito dalla legge 30/07/2010 n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contab ile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
VIII. dichiara che la presente sentenza è provvisoriamente esecutiva;
IX. ordina la comunicazione e pubblicazione della presente sentenza ai sensi dell'art. 49 comma 4 CCII.
Così deciso in Reggio Emilia l'8 ottobre 2025 nella camera di consiglio della sezione Procedure C oncorsuali.
Il giudice relatore
Simona Boiardi il Presidente
ST LÒ
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO EM
Sezione procedure concorsuali riunito in camera di consiglio e così composto: dott.ssa ST LÒ Presidente dott.ssa Simona Boiardi giudice rel dott. Niccolò Stanzani Maserati giudice ha pronunciato, a scioglimento di riserva, la seguente
S E N T E N Z A letto il ricorso n. 104 -1/2025 proposto da Parte_1 nato a [...] in data [...], residente in [...], C.F.
e , nato a [...] C.F._1 Parte_2 in data 30.04.1978, residente in [...], Viale P.
Togliatti n. 16/A, C.F. , tutti C.F._2 elettivamente domiciliati in Reggio Emilia, Via Ferrari
Bonini n. 3, nello studio e presso la persona dell'Avv.
PA OZ e diretto ad ottenere la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale della società
(C.F. , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro-tempore, con sede legale in Campagnola
Emilia (RE), Via Vettigano n. 8/C. esaminati gli atti ed i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite;
sentito il giudice relatore in camera di consiglio;
verificata la rituale notifica di ricorso e decreto di fissazione d'udienza; ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art. 27 CCII, in considerazione dell'ubicazione nel circondario di Reggio Emilia della sede legale della resistente;
rilevato che il creditore che agisce per ottenere la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale deve dimostrare che la controparte rientra tra gli enti soggetti alla procedura concorsuale e versa in stato di insolvenza e che sussiste il presupposto previsto dall'art. 49 comma 5
CCII; incombe sul soggetto nei cui confronti è proposta la domanda, per converso, l'onere della prova circa il possesso congiunto dei requisiti di esclusione sanciti dall'art. 2 comma 1 lett. d) CCII;
rilevato, in questa prospettiva, che la società CP_1
, è soggetta alle disposizioni del CCII (art. 1),
[...] essendo organizzata in forma di società a responsabilità limitata e svolgendo attività di vendita di beni immobili;
è tuttora iscritta nel Registro d elle Imprese, sicché non risulta trascorso il termine stabilito dall'art. 33 CCII;
considerato che
i ricorrenti sono creditori complessivamente per euro 25769,90 (in forza dei decreti ingiuntivi n.154/2025 e n.173/2025 emessi dal Tribunale di
Reggio Emilia Sezione Lavoro) nei confronti della società resistente;
considerato che
l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria è complessivamente superiore alla soglia di euro 30 mila stabilita dall'art. 49 comma 5 CCII (tenut o conto, peraltro, che dall'informativa dell'Agenzia delle entrate emergono debiti per euro 340.669,91;
ritenuto che
la resistente versi in stato di insolvenza, non essendo più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni, come desumibile tra l'altro dall'entità dei debiti e dall'esito negativo del pignoramento tentato;
ritenuto, pertanto, che ricorra la fattispecie prevista per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
ritenuto che
, per la particolare complessità della procedura, l'udienza per la verifica dello stato passivo può essere fissata oltre il termine minimo di legge;
considerato, infine, che in ipotesi di dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale gli oneri processuali spettanti alla parte ricorrente devono essere accertati nelle forme previste per l'approvazione del passivo quali spese di giustizia munite di privilegio ex artt. 2755, 2770
e 2777 del codice civile;
p.q.m.
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121
CCII, così provvede:
I. dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della società (C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1 in persona del legale rappresentante pro -tempore, con sede legale in Campagnola Emilia (RE), Via Vettigano n. 8/C;
II. nomina giudice delegato la dott.ssa Simona Boiardi;
III. nomina curatore la dott.ssa ; Persona_1
IV. ordina al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligat orie (in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 -bis codice civile), i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCII;
V. stabilisce il giorno 3 febbraio 2026 ore 9,30 per l'adunanza in cui si procederà all'esame dello stato passivo che avrà luogo innanzi al giudice delegato;
VI. assegna ai credito ri ed ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore il termine perentorio di trenta giorni prima della data dell'adunanza di cui al numero precedente per la presentazione delle domande di insinuazione con le modalità di cui all'art. 201
CCII, mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
VII. autorizza il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disp. att. del codice di procedura civile:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del decreto -legge 31/05/2010 n. 78, convertito dalla legge 30/07/2010 n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contab ile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
VIII. dichiara che la presente sentenza è provvisoriamente esecutiva;
IX. ordina la comunicazione e pubblicazione della presente sentenza ai sensi dell'art. 49 comma 4 CCII.
Così deciso in Reggio Emilia l'8 ottobre 2025 nella camera di consiglio della sezione Procedure C oncorsuali.
Il giudice relatore
Simona Boiardi il Presidente
ST LÒ