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Sentenza 19 aprile 2025
Sentenza 19 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 19/04/2025, n. 1457 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1457 |
| Data del deposito : | 19 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Nocera Inferiore - Prima Sezione Civile - così composto: dott.ssa Enrica De Sire presidente dott. Simone Iannone giudice dott.ssa Jone Galasso giudice relatore riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al 187 del Ruolo Generale Affari Civili Contenziosi dell'anno 2023, rimessa al Collegio per la decisione all'udienza del 10.04.2025
TRA
, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Francesco Cozzolino e Davide Parte_1
Zito;
- parte attrice -
E
, rappresentato e difeso dall'avv. Rosario Puglia;
Controparte_1
- parte convenuta -
E
, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Loredana Del Sorbo e Barbara Controparte_2
Vicedomini;
- parte convenuta -
E
AVV. , quale curatore speciale della minore;
CP_3 Per_1
- parte intervenuta -
E
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede.
CONCLUSIONI
All'udienza del 10.04.2025 (celebrata mediante lo scambio delle note ai sensi dell'art.127 ter
c.p.c.), le parti concludevano riportandosi ai propri scritti difensivi.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione in riassunzione ritualmente notificato, conveniva Parte_1 in giudizio, dinanzi all'intestato Tribunale, e per Controparte_1 Controparte_2 ivi sentire accertare e dichiarare che quest'ultimo non era il padre biologico della minore
, nata a [...] in data [...] e, per l'effetto, accertarsi la paternità di Per_1 [...]
. CP_1
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 19.05.2021, si Controparte_1 costituiva in giudizio e si associava alla domanda di accertamento giudiziale della paternità.
Con memoria di costituzione e risposta depositata in data 25.05.2021, si CP_3 costituiva in giudizio nella qualità di curatore della minore e non si opponeva alle Per_1 domande formulate da parte attrice.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 25.05.2021, Controparte_2 si costituiva in giudizio e non si opponeva alle domande formulate da parte attrice;
tuttavia, chiedeva che parte attrice fosse condannata al risarcimento dei danni morali subiti per non aver saputo la verità sulla paternità della minore . Per_1
Acquisita la documentazione prodotta dalle parti ed, in particolare, acquisita la documentazione attestante l'esito delle indagini genetiche, la causa è stata rimessa al collegio per la decisione ai sensi dell'art. 190 c.p.c.
La domanda attorea è fondata e meritevole di accoglimento.
A seguito della consulenza tecnica d'ufficio espletata in corso di causa, è emerso che la minore non è stata generata da con una probabilità del 100% (v. Per_1 Controparte_2 relazione depositata in data 20.06.2024).
Nello specifico, dall'analisi genetica eseguita dal c.t.u., è emersa “l'esclusione della paternità biologica di (padre legale) nei confronti di con una Controparte_2 Persona_2 probabilità del 100%”. Atteso che tali conclusioni sono fondate su dati e accertamenti scientifici obiettivi, il Tribunale fa propri i relativi risultati.
Per tale ragione, deve essere accertato e dichiarato che non è il padre Controparte_2 biologico della minore . Per_1
Quanto invece alla domanda di accertamento giudiziale della paternità proposta dal
, occorre richiamare i principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità secondo CP_1 cui “tra l'azione di disconoscimento della paternità e quella di dichiarazione giudiziale di altra paternità sussiste un nesso di pregiudizialità in senso tecnico-giuridico, con conseguente possibilità di sospensione, ex art. 295 c.p.c.” (Cass. ord. n. 17392 del 2018).
Ciò perché, ai sensi dell'art. 253 c.c., presupposto perché possa essere esperita l'azione di accertamento giudiziale di paternità è l'assenza di uno stato di figlio formalmente accertato.
La soluzione della sospensione ex art. 295 c.p.c. è stata più di recedente ribadita dalla giurisprudenza di legittimità che, sul punto, ha affermato che “il giudizio di disconoscimento di paternità è pregiudiziale rispetto a quello in cui viene richiesto l'accertamento di altra paternità così che, nel caso della loro contemporanea pendenza, si applica l'istituto della sospensione per pregiudizialità ex art. 295 c.c." (Cass. SS.UU. N. 8268/2023).
A tale conclusione la giurisprudenza di legittimità è pervenuta sul presupposto secondo cui ove non si consentisse tale sospensione e si propendesse per una declaratoria di inammissibilità dell'azione di riconoscimento della paternità, si correrebbe il rischio di violare il principio della ragionevole durata del processo nonché di realizzare un ostacolo all'esercizio del diritto - garantito dalla Cost., artt. 6 Cedu e 24 - di agire a tutela del diritto fondamentale allo status e all'identità biologica, protetto anche ai sensi dell'art. 8 Cedu.
Ne consegue che, in applicazione di tali principi, la domanda di disconoscimento giudiziale va accolta mentre va rimessa la causa sul ruolo per quanto riguarda la domanda di dichiarazione giudiziale di paternità.
Non va accolta invece la domanda di risarcimento dei danni proposta dall' , in CP_2 quanto è generica nei presupposti oltre a non esservi prova dei pregiudizi subiti e del nesso di causalità.
La regolamentazione delle spese di lite è differita all'esito della pronuncia definitiva.
P. Q. M.
Il Tribunale, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così decide:
1. accerta e dichiara che non è il padre biologico di Controparte_2 [...]
; Per_2
2. manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito e all'ufficiale di Stato Civile di procedere alle annotazioni e trascrizioni di legge;
3. rigetta la domanda risarcitoria formulata da;
Controparte_2
4. rimette la causa sul ruolo del giudice istruttore come da separata ordinanza.
Così deciso in Nocera Inferiore nella camera di consiglio del 17.04.2025
Il Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Jone Galasso dott.ssa Enrica De Sire