Art. 1.
I funzionari dei ruoli dipendenti dall'Amministrazione dei lavori pubblici possono essere collocati fuori ruolo per prestare servizio presso i seguenti Enti:
Azienda nazionale autonoma delle strade statali;
Consorzio autonomo del porto di Genova;
Consorzio edifici universitari in Bologna;
Consorzio di navigazione Milano-Cremona in Milano;
Consorzio novarolo per la bonifica cremonese mantovana in Casalmaggiore;
Consorzio di bonifica in destra del Tirso in Oristano;
Istituti autonomi per le case popolari;
Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato;
Ente autonomo per l'Acquedotto Pugliese;
Ente Acquedotti Siciliani;
Ente edilizio di Reggio Calabria;
Opera nazionale combattenti.
I funzionari stessi possono inoltre essere collocati fuori ruolo per prestare servizio presso:
il Magistrato alle acque con sede a Venezia;
i Provveditorati alle opere pubbliche con sede a Palermo e a Cagliari;
i Provveditorati regionali alle opere pubbliche.
I funzionari dei ruoli dipendenti dall'Amministrazione dei lavori pubblici possono essere collocati fuori ruolo per prestare servizio presso i seguenti Enti:
Azienda nazionale autonoma delle strade statali;
Consorzio autonomo del porto di Genova;
Consorzio edifici universitari in Bologna;
Consorzio di navigazione Milano-Cremona in Milano;
Consorzio novarolo per la bonifica cremonese mantovana in Casalmaggiore;
Consorzio di bonifica in destra del Tirso in Oristano;
Istituti autonomi per le case popolari;
Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato;
Ente autonomo per l'Acquedotto Pugliese;
Ente Acquedotti Siciliani;
Ente edilizio di Reggio Calabria;
Opera nazionale combattenti.
I funzionari stessi possono inoltre essere collocati fuori ruolo per prestare servizio presso:
il Magistrato alle acque con sede a Venezia;
i Provveditorati alle opere pubbliche con sede a Palermo e a Cagliari;
i Provveditorati regionali alle opere pubbliche.