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Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 24/06/2025, n. 3150 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 3150 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
- SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE - nel procedimento iscritto al n. R.G. 10757/2023, promosso con ricorso depositato in data
26 luglio 2023
da
Parte_1
nato il [...] nella città di São Bernardo do Campo – SP – Brasile, residente in [...].
Presidente Kennedy, 3320, Condomínio K Home, appto. 91B, Bairro Boa Vista, São
Caetano do Sul/SP, CAP: 0957-015;
Parte_2
nato il [...] nella città di São Bernardo do Campo – SP – Brasile, residente in [...].
Presidente Kennedy, 3320, Condomínio K Home, appto. 91B, Bairro Boa Vista, São
Caetano do Sul/SP, CAP: 0957-015;
Parte_3
nato il [...] nella città di São Bernardo do Campo – SP – Brasile, residente in [...].
Presidente Kennedy, 3320, Condomínio K Home, appto. 91B, Bairro Boa Vista, São
Caetano do Sul/SP, CAP: 0957-015;
Tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Giuseppe Pinelli del Foro di Roma
- r i c o r r e n t i - C O N T R O
, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex Controparte_1
lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia (C.F. – p.e.c. P.IVA_1
e domiciliato sempre ex lege presso gli uffici di Email_1
quest'ultima ubicati in (30124) Venezia Piazza San Marco n.63,
contumace
resistente
nonché con
PUBBLICO MINISTERO
Intervenuto
In punto: DIRITTI DI CITTADINANZA
Il Giudice, dott.ssa Sabina Rubini, all'esito dell'udienza in data 24 marzo 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., i ricorrenti hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, assumendo di essere discendenti, in linea retta, del cittadino italiano , nato il 29/09/1865 nel Comune di Castagnaro in provincia RS
di Verona. Ad integrazione della domanda, i ricorrenti precisavano che si RS
univa in matrimonio con e che successivamente i coniugi emigravano in CP_2
Brasile, ove il 13/12/1893 nasceva il figlio deducevano, inoltre, che anche Persona_2
si sposava e aveva figli proseguendo nella linea di discendenza Persona_2
esplicitata nel ricorso e rappresentata graficamente nel doc. 1.
Esplicitata la linea di discendenza i ricorrenti evidenziavano che era RS
deceduto in Brasile, senza mai acquisire la cittadinanza brasiliana e senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana e che, pertanto, mantenendo la cittadinanza d'origine l'ha trasmessa, iure sanguinis, senza soluzione di continuità, ai propri discendenti fino agli odierni ricorrenti, anche se vi era stata un'interruzione della trasmissione, in quanto, secondo le leggi dell'epoca, nipote di non aveva potuto Persona_3 _1
trasmettere la cittadinanza al figlio nato nel 1956. Sul punto i ricorrenti Persona_4
sottolineavano che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 30 del 1983 ha dichiarato l'illegittimità dell'articolo n. 1 della legge n. 555 del 1912, nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina e con sentenza n. 87 del
1975 l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma terzo, della L. 13 giugno 1912, n. 555, nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana per la donna che si sposava con cittadino straniero, indipendentemente da una sua espressa dichiarazione di volontà.
Il resistente non si è costituito in giudizio e va dichiarato contumace. CP_1
Gli atti sono stati regolarmente comunicati al P.M., che per l'udienza non ha concluso.
Circa la competenza del Tribunale di Venezia, va premesso che la Legge Delega n.
206/2021 prevede al comma n. 36 la seguente modifica: “All'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile
2017, n. 46, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani»”. Il comma n. 37 della cit. Legge prevede che “Le disposizioni dei commi da 27 a 36 del presente articolo si applicano ai procedimenti instaurati a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge”. Nel caso di specie l'avo era nato in [...], da cui deriva la competenza di questo Tribunale, nella sezione specializzata in materia di immigrazione.
l riconoscimento della cittadinanza italiana è oggi disciplinato dalla Legge n. 91/1992, e relativi regolamenti di esecuzione, che all'art. 1 stabilisce che è cittadino italiano per nascita il figlio di padre o madre cittadini. Si osserva, peraltro, che il principio del riconoscimento della cittadinanza italiana per derivazione paterna al figlio del cittadino,
a prescindere dal luogo di nascita, era sancito già dal Codice civile del Regno d'Italia del 1865, che all'art. 4, disponeva che “è cittadino il figlio di padre italiano”, a prescindere dal luogo di nascita, principio che veniva confermato anche dalla Legge 555/1912, che, inoltre, intendendo garantire ai figli dei nostri emigrati il mantenimento del legame con il
Paese di origine degli ascendenti, all'art. 7 stabiliva che il figlio di italiano nato in [...] estero, che gli aveva attribuito la propria cittadinanza secondo il principio dello ius soli, poteva conservare la cittadinanza italiana acquisita alla nascita, introducendo un'importante eccezione al principio dell'unicità della cittadinanza. Si ricorda, che la legge 555/1912 ha subito delle modifiche per effetto delle pronunce della Corte
Costituzionale n. 30/1983, che ha determinato il venir meno del criterio di trasmissione unicamente maschile e n. 151/1975, che ha dichiarato contrario ai dettami costituzionali la disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero. Nel recepire detta modifica operata dalla Corte
Costituzionale, il legislatore, con la Legge n. 123 del 21.04.1983, all'art. 5, aveva previsto che: “E' cittadino italiano il figlio minorenne, anche adottivo, di padre cittadino o di madre cittadina” ed ha abrogato le norme con essa incompatibili. Da ultimo, è intervenuta la Legge n. 91 del 05.02.1992, che all'art. 1 n. 1 lett. a) ha ribadito che è cittadino per nascita il figlio di padre o madre cittadini.
Alla luce della citata normativa, depurata delle norme dichiarate incostituzionali, ne consegue che, per essere riconosciuti cittadini italiani per discendenza, è necessario dimostrare con certificati di registro civile la linea diretta con l'antenato italiano nato in
Italia fino al richiedente.
Ciò premesso, si rileva che è stato prodotto (doc. 1) il certificato di Battesimo di _1
, che si ritiene possa sostituire la “certificazione” di nascita risultante dai registri di
[...]
stato civile per le nascite che hanno avuto luogo prima dell'attivazione del servizio di stato civile “comunale”, divenuta obbligatoria solo nel 1871, il che deve valere nel caso di specie essendo l'avo nato prima dell'inizio del servizio. Si osserva, inoltre, che RS
è nato prima della unificazione del Regno D'Italia, ma tale circostanza non ha impedito che lo stesso abbia acquistato la cittadinanza italiana, anche se successivamente emigrata all'estero, in base al riconoscimento della cittadinanza italiana a tutti i
“regnicoli” a cui si riferivano l'art. 24 dello Statuto Albertino e le norme sulla cittadinanza di cui al Capo I del Codice Civile del 1865. Si richiamano in proposito le leggi n. 23/1901 e n.
271/1907, in forza delle quali coloro che erano nati prima dell'unificazione dell'Italia furono considerati cittadini italiani, anche se emigrati, a condizione che, al momento in cui lo Stato preunitario di provenienza era entrato a far parte del Regno d'Italia – nel caso del Veneto il riferimento è all'ottobre 1866 - non fossero deceduti o avessero acquisito cittadinanza straniera. Nel caso di specie, alla luce della documentazione in atti, non vi è dubbio che abbia acquisito la cittadinanza italiana in seguito all'annessione RS
del Veneto al Regno d'Italia, essendo deceduta successivamente all'anno 1866.
Ciò premesso si osserva che, secondo quanto emerge dalla documentazione prodotta dai ricorrenti, debitamente tradotta e munita di apostille, la linea di discendenza corrisponde a quella rappresentata nel ricorso;
si evidenzia che non sono di ostacolo alla ricostruzione dell'albero genealogico alcune differenze nei nomi e cognomi, che si ritengono dovuti ad errori di trascrizioni e adattamenti alla lingua portoghese, considerando altresì, che in tempi meno recenti, i dichiaranti potevano essere analfabeti, circostanza che, comunque, non impedisce il chiaro riconoscimento della linea di discendenza, attesa l'evidente coincidenza del nome dei genitori e dei nonni.
Risulta, inoltre, dal doc. 2, che è deceduto senza acquisire la cittadinanza RS
brasiliana e senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana. Tanto premesso, richiamata la normativa citata, ne consegue che ha trasmesso la cittadinanza italiana al RS
figlio che a sua volta l'ha trasmessa alla figlia , che a sua volta l'ha Per_2 Per_3
trasmessa al figlio e quest'ultimo ai propri figli, gli odierni ricorrenti. I ricorrenti, Persona_4
quindi, in virtù della sopra descritta discendenza, sono cittadini italiani iure sanguinis, anche se hanno acquisito, al pari dei loro ascendenti, anche la cittadinanza brasiliana, quale conseguenza involontaria del fatto di essere nati in un paese che applica il principio dello ius soli. Quanto alla possibilità che un'eventuale rinuncia alla cittadinanza italiana possa essere stata fatta dai discendenti dell'avo originario, si osserva che la Suprema Corte (Cass.
25318/2022) ha avuto modo di precisare che ove la cittadinanza sia rivendicata da un discendente, spetta a quest'ultimo solo la prova di essere discendente di un cittadino italiano, mentre incombe alla controparte, ossia al che ne abbia fatto CP_1
eccezione, la prova dell'evento interruttivo della linea di trasmissione.
Tanto premesso deve essere accolta la domanda dichiarando i ricorrenti in epigrafe cittadini italiani, disponendo l'adozione da parte del dei Controparte_1
provvedimenti conseguenti.
Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite, considerata la mancata costituzione del e la circostanza che la necessità di ricorrere all'autorità CP_1
giudiziaria non è riconducibile al fatto della resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, in composizione monocratica, così decide:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti indicati in epigrafe sono cittadini italiani;
- ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_1
procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- dichiara le spese di lite integralmente compensate tra le parti.
Così deciso in Venezia, il 20 giugno 2025.
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Sabina Rubini