CASS
Sentenza 9 febbraio 2023
Sentenza 9 febbraio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 09/02/2023, n. 4045 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4045 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso 19457-2020 proposto da: COMUNE DI MURO LUCANO, in persona del Sindaco, legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Via San Tommaso D'Aquino 83, presso lo studio dell'Avvocato LO MOSSUCCA, rappresentato e difeso dall'Avvocato AL PA;
- ricorrente -
contro USANTI SA, USANTI MA GERARDA, LOMBARDI CO, ME LV, CE NA, IE CE, SER.FIN. SRL, ora FALLIMENTO GEMA SPA;
- intimati -
1 Civile Sent. Sez. 3 Num. 4045 Anno 2023 Presidente: DE STEFANO FRANCO Relatore: GUIZZI STEFANO GIAIME Data pubblicazione: 09/02/2023 avverso la sentenza n. 311/2020 del TRIBUNALE di POTENZA, depositata il 28/03/2020; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 9/11/2022 da! consigliere Dott. Stefano Glaime GUIZZI. FATTI DI CAUSA 1. Il Comune di Muro Lucano ricorre, sulla base di tre motivi, per la cassazione della sentenza n. 311/20, del 28 marzo 2020, del Tribunale di Potenza, che - pronunciandosi sul gravame esperito, in via di principalità, dalla società R- S.r.l. (già Censum S.r.l., poi divenuta GEMA S.r.l., peraltro dichiarata fallita nel corso del giudizio di appello), nonché, in via incidentale, dal medesimo Comune, avverso la sentenza n. 130/08, del 20 ottobre 2008, del Giudice dì pace di Bella - ha dichiarato gli appelli inammissibili, qualificando come opposizione all'esecuzione l'azione esperita, con distinti ricorsi poi riuniti, da OS AN, MA RA AN, DO DI, AL UC, US ER e IN BA. 2. Riferisce, in punto di fatto, l'odierno ricorrente che, su iniziativa dei soggetti testé menzionati, l'adito Giudice di pace annullò taluni avvisi di pagamento di canoni enfiteutici emessi, a loro carico, dalla società R- (alla quale ebbe a succedere, in corso di causa, la società GEMA e poi la Curatela fallimentare di quest'ultima), per conto del Comune di Muro Lucano. Il Tribunale di Potenza, investito dai gravami proposti dalla R-, in via di principalità, e dal Comune, in via incidentale, dichiarò entrambi inammissibili. A tale esito esso perveniva sul rilievo che il primo giudice non avesse espressamente qualificato "l'opposizione proposta dagli attori contro gli avvisi dì pagamento emessi nei loro confronti, non potendosi trarre, dalla lettura della 2 sentenza impugnata, elementi decisivi effettivamente qualificanti della natura della domanda attrice", con la conseguenza, pertanto, che di quel potere di qualificazione - dato il mancato esercizio da parte del giudice "a quo" - doveva avvalersi il giudice "ad quem", anche al fine di verificare l'ammissibilità dell'impugnazione. Sul presupposto, quindi, che gli attori avessero contestato l'esistenza di un titolo esecutivo, idoneo a giustificare la riscossione mediante ruolo (dato che la pretesa del Comune, nascente da un "rapporto paritetico iure privatorum", non consentiva, a loro dire, siffatta pretesa di riscossione, dovendo essa avere a presupposto l'esistenza di un titolo avente efficacia esecutiva), il giudice di seconde cure riteneva che la domanda andasse qualificata quale opposizione all'esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ., donde l'inammissibilità del duplice gravame, atteso che, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. civ., nel testo applicabile "ratione temporis" al presente giudizio, avverso le decisioni rese all'esito di opposizione all'esecuzione era esperibile il solo ricorso per cassazione. 3. Avverso la pronuncia del Tribunale potentino ha proposto ricorso per cassazione il Comune di Muro Lucano, sulla base - come detto - di tre motivi. 3.1. Il primo motivo denuncia - ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. - "omessa decisione e/o vizio di motivazione dell'attività interpretativa in violazione o falsa applicazione degli articoli 615 e 616 cod. proc. civ. in relazione all'art. 949, comma 1, cod. civ., nonché dell'art. 112 cod. proc. civ.". Si evidenzia che, con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, le parti private avevano contestato la fondatezza della "pretesa del Comune al pagamento di un canone o di una prestazione pecuniaria", con contestuale "richiesta di 3 disapplicazione dell'atto amministrativo presupposto di quello impugnato". Nel qualificare, pertanto, l'iniziativa assunta da ciascuno degli attori come opposizione esecutiva, il Tribunale non avrebbe "tenuto conto del contenuto sostanziale della pretesa, desumibile dalla situazione dedotta (...) limitando la sua pronuncia alla sola prospettazione letterale", senza tenere conto, in particolare, che esso Comune - per il tramite di R- - "si affermava titolare di un diritto su bene altrui, la cui proprietà, invece, l'opponente riteneva piena". Inoltre, l'avviso di pagamento per il titolo oggetto di causa non prevedeva la formazione del ruolo e l'atto comunicato era "l'avviso di una ingiunzione fiscale di cui al RD 639/1910, che non presuppone la formazione di un ruolo esattoriale", Di conseguenza, l'atto impugnato davanti al Giudice di pace non poteva qualificarsi ordinanza-ingiunzione, avendo natura di avviso di accertamento d'una obbligazione non tributaria, che gli opponenti chiedevano dichiararsi, con accertamento negativo, infondata. 3.2. Il secondo motivo denuncia - sempre ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. - "ultra o extra petizione in violazione e falsa applicazione degli artt. 615 e 616 cod. proc. civ. e dell'art. 949, comma 1, cod. civ., nonché dell'art. 112 cod. proc. civ.". Si assume che il Tribunale potentino, qualificando l'azione esperita come opposizione all'esecuzione, avrebbe sostituito d'ufficio una domanda non esperita, abusando del potere interpretativo, sino a ricostruire una domanda radicalmente difforme da quella proposta. 4 3.3. Il terzo motivo denuncia - ex art. 360, comma 1, n. 4), cod. proc. civ. - "motivazione apparente, in violazione e falsa applicazione dell'art. 132, comma 2, n. 4), cod. proc. civ.". Il ricorrente evidenzia come il Tribunale potentino abbia affermato che la questione "sottoposta dagli attori all'attenzione del giudicante" riguardasse la "legittimità dell'asserita iscrizione al ruolo da parte dell'ente locale e della R- della somma pretesa in assenza di un titolo esecutivo", così, dunque, motivando - con asserzione qui censurata come apodittica - la qualificazione dell'iniziativa come "opposizione disciplinata dall'art. 615 cod. proc. civ., comma 1". 4. Sono rimasti solo intimati la curatela fallimentare della società GEMA, nonché le AN, il DI, il UC, la ER e il BA. 5. Il Procuratore Generale presso questa Corte, in persona di un suo Sostituto, ha fatto pervenire conclusioni scritte, nel senso dell'inammissibilità del ricorso. 6. Il ricorrente ha depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 7. Il ricorso è inammissibile. 7.1. Infatti, in violazione dell'art. 366, comma 1, n. 6), cod. proc. civ., risulta omessa la trascrizione - o quanto meno la dettagliata descrizione dello specifico contenuto - dell'atto che ha dato luogo all'instaurazione della lite e, segnatamente, dell'asserita richiesta formale di pagamento nei cui confronti hanno introdotto il giudizio OS AN e gli altri destinatari degli avvisi di pagamento dei supposti canoni enfiteutici. Inoltre, tale atto - sempre in violazione della summenzionata norma del codice di rito civile - non è indicato nell'elenco dei documenti in calce al ricorso, né vi è specifica indicazione in ordine al suo ingresso nel processo e di come, all'interno del medesimo, lo stesso sia reperibile. Ciò detto, poiché le censure pongono, fondamentalmente, una questione di qualificazione giuridica della richiesta di pagamento e dell'azione proposta, in mancanza dell'essenziale assolvimento dell'onere processuale di cui all'art. 366, comma 1, n. 6), cod. proc. civ., le censure non sono scrutinabili. Va, pertanto, dato seguito al principio secondo cui "sono inammissibili le censure fondate su atti e documenti del giudizio di merito qualora il ricorrente si limiti a richiamare tali atti e documenti, senza riprodurli nel ricorso ovvero, laddove riprodotti, senza fornire puntuali indicazioni necessarie alla loro individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte di cassazione, al fine di renderne possibile l'esame, ovvero ancora senza precisarne la collocazione nel fascicolo di ufficio o in quello di parte e la loro acquisizione o produzione in sede di giudizio di legittimità" (Cass. Sez. Un., sent. 27 dicembre 2019, n. 34469, Rv. 656488-01). Il ricorso, pertanto, va dichiarato inammissibile. 8. Nulla va disposto in relazione alle spese dei presente giudizio, essendo rimasteb solo intimati la curatela fallimentare della società GEMA, nonché le AN, il DI, il UC, la ER e il BA. 9. In ragione della declaratoria di inammissibilità del ricorso, sussiste, a carico del ricorrente, l'obbligo di versare, se dovuto secondo un accertamento spettante all'amministrazione giudiziaria (Cass. Sez. Un., sent. 20 febbraio 2020, n. 4315, Rv. 657198-01), l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, se dovuto, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari, in ipotesi, a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13. Così deciso in Roma, all'esito di pubblica udienza della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, svoltasi - in forma camerale,
- ricorrente -
contro USANTI SA, USANTI MA GERARDA, LOMBARDI CO, ME LV, CE NA, IE CE, SER.FIN. SRL, ora FALLIMENTO GEMA SPA;
- intimati -
1 Civile Sent. Sez. 3 Num. 4045 Anno 2023 Presidente: DE STEFANO FRANCO Relatore: GUIZZI STEFANO GIAIME Data pubblicazione: 09/02/2023 avverso la sentenza n. 311/2020 del TRIBUNALE di POTENZA, depositata il 28/03/2020; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 9/11/2022 da! consigliere Dott. Stefano Glaime GUIZZI. FATTI DI CAUSA 1. Il Comune di Muro Lucano ricorre, sulla base di tre motivi, per la cassazione della sentenza n. 311/20, del 28 marzo 2020, del Tribunale di Potenza, che - pronunciandosi sul gravame esperito, in via di principalità, dalla società R- S.r.l. (già Censum S.r.l., poi divenuta GEMA S.r.l., peraltro dichiarata fallita nel corso del giudizio di appello), nonché, in via incidentale, dal medesimo Comune, avverso la sentenza n. 130/08, del 20 ottobre 2008, del Giudice dì pace di Bella - ha dichiarato gli appelli inammissibili, qualificando come opposizione all'esecuzione l'azione esperita, con distinti ricorsi poi riuniti, da OS AN, MA RA AN, DO DI, AL UC, US ER e IN BA. 2. Riferisce, in punto di fatto, l'odierno ricorrente che, su iniziativa dei soggetti testé menzionati, l'adito Giudice di pace annullò taluni avvisi di pagamento di canoni enfiteutici emessi, a loro carico, dalla società R- (alla quale ebbe a succedere, in corso di causa, la società GEMA e poi la Curatela fallimentare di quest'ultima), per conto del Comune di Muro Lucano. Il Tribunale di Potenza, investito dai gravami proposti dalla R-, in via di principalità, e dal Comune, in via incidentale, dichiarò entrambi inammissibili. A tale esito esso perveniva sul rilievo che il primo giudice non avesse espressamente qualificato "l'opposizione proposta dagli attori contro gli avvisi dì pagamento emessi nei loro confronti, non potendosi trarre, dalla lettura della 2 sentenza impugnata, elementi decisivi effettivamente qualificanti della natura della domanda attrice", con la conseguenza, pertanto, che di quel potere di qualificazione - dato il mancato esercizio da parte del giudice "a quo" - doveva avvalersi il giudice "ad quem", anche al fine di verificare l'ammissibilità dell'impugnazione. Sul presupposto, quindi, che gli attori avessero contestato l'esistenza di un titolo esecutivo, idoneo a giustificare la riscossione mediante ruolo (dato che la pretesa del Comune, nascente da un "rapporto paritetico iure privatorum", non consentiva, a loro dire, siffatta pretesa di riscossione, dovendo essa avere a presupposto l'esistenza di un titolo avente efficacia esecutiva), il giudice di seconde cure riteneva che la domanda andasse qualificata quale opposizione all'esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ., donde l'inammissibilità del duplice gravame, atteso che, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. civ., nel testo applicabile "ratione temporis" al presente giudizio, avverso le decisioni rese all'esito di opposizione all'esecuzione era esperibile il solo ricorso per cassazione. 3. Avverso la pronuncia del Tribunale potentino ha proposto ricorso per cassazione il Comune di Muro Lucano, sulla base - come detto - di tre motivi. 3.1. Il primo motivo denuncia - ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. - "omessa decisione e/o vizio di motivazione dell'attività interpretativa in violazione o falsa applicazione degli articoli 615 e 616 cod. proc. civ. in relazione all'art. 949, comma 1, cod. civ., nonché dell'art. 112 cod. proc. civ.". Si evidenzia che, con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, le parti private avevano contestato la fondatezza della "pretesa del Comune al pagamento di un canone o di una prestazione pecuniaria", con contestuale "richiesta di 3 disapplicazione dell'atto amministrativo presupposto di quello impugnato". Nel qualificare, pertanto, l'iniziativa assunta da ciascuno degli attori come opposizione esecutiva, il Tribunale non avrebbe "tenuto conto del contenuto sostanziale della pretesa, desumibile dalla situazione dedotta (...) limitando la sua pronuncia alla sola prospettazione letterale", senza tenere conto, in particolare, che esso Comune - per il tramite di R- - "si affermava titolare di un diritto su bene altrui, la cui proprietà, invece, l'opponente riteneva piena". Inoltre, l'avviso di pagamento per il titolo oggetto di causa non prevedeva la formazione del ruolo e l'atto comunicato era "l'avviso di una ingiunzione fiscale di cui al RD 639/1910, che non presuppone la formazione di un ruolo esattoriale", Di conseguenza, l'atto impugnato davanti al Giudice di pace non poteva qualificarsi ordinanza-ingiunzione, avendo natura di avviso di accertamento d'una obbligazione non tributaria, che gli opponenti chiedevano dichiararsi, con accertamento negativo, infondata. 3.2. Il secondo motivo denuncia - sempre ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. - "ultra o extra petizione in violazione e falsa applicazione degli artt. 615 e 616 cod. proc. civ. e dell'art. 949, comma 1, cod. civ., nonché dell'art. 112 cod. proc. civ.". Si assume che il Tribunale potentino, qualificando l'azione esperita come opposizione all'esecuzione, avrebbe sostituito d'ufficio una domanda non esperita, abusando del potere interpretativo, sino a ricostruire una domanda radicalmente difforme da quella proposta. 4 3.3. Il terzo motivo denuncia - ex art. 360, comma 1, n. 4), cod. proc. civ. - "motivazione apparente, in violazione e falsa applicazione dell'art. 132, comma 2, n. 4), cod. proc. civ.". Il ricorrente evidenzia come il Tribunale potentino abbia affermato che la questione "sottoposta dagli attori all'attenzione del giudicante" riguardasse la "legittimità dell'asserita iscrizione al ruolo da parte dell'ente locale e della R- della somma pretesa in assenza di un titolo esecutivo", così, dunque, motivando - con asserzione qui censurata come apodittica - la qualificazione dell'iniziativa come "opposizione disciplinata dall'art. 615 cod. proc. civ., comma 1". 4. Sono rimasti solo intimati la curatela fallimentare della società GEMA, nonché le AN, il DI, il UC, la ER e il BA. 5. Il Procuratore Generale presso questa Corte, in persona di un suo Sostituto, ha fatto pervenire conclusioni scritte, nel senso dell'inammissibilità del ricorso. 6. Il ricorrente ha depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 7. Il ricorso è inammissibile. 7.1. Infatti, in violazione dell'art. 366, comma 1, n. 6), cod. proc. civ., risulta omessa la trascrizione - o quanto meno la dettagliata descrizione dello specifico contenuto - dell'atto che ha dato luogo all'instaurazione della lite e, segnatamente, dell'asserita richiesta formale di pagamento nei cui confronti hanno introdotto il giudizio OS AN e gli altri destinatari degli avvisi di pagamento dei supposti canoni enfiteutici. Inoltre, tale atto - sempre in violazione della summenzionata norma del codice di rito civile - non è indicato nell'elenco dei documenti in calce al ricorso, né vi è specifica indicazione in ordine al suo ingresso nel processo e di come, all'interno del medesimo, lo stesso sia reperibile. Ciò detto, poiché le censure pongono, fondamentalmente, una questione di qualificazione giuridica della richiesta di pagamento e dell'azione proposta, in mancanza dell'essenziale assolvimento dell'onere processuale di cui all'art. 366, comma 1, n. 6), cod. proc. civ., le censure non sono scrutinabili. Va, pertanto, dato seguito al principio secondo cui "sono inammissibili le censure fondate su atti e documenti del giudizio di merito qualora il ricorrente si limiti a richiamare tali atti e documenti, senza riprodurli nel ricorso ovvero, laddove riprodotti, senza fornire puntuali indicazioni necessarie alla loro individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte di cassazione, al fine di renderne possibile l'esame, ovvero ancora senza precisarne la collocazione nel fascicolo di ufficio o in quello di parte e la loro acquisizione o produzione in sede di giudizio di legittimità" (Cass. Sez. Un., sent. 27 dicembre 2019, n. 34469, Rv. 656488-01). Il ricorso, pertanto, va dichiarato inammissibile. 8. Nulla va disposto in relazione alle spese dei presente giudizio, essendo rimasteb solo intimati la curatela fallimentare della società GEMA, nonché le AN, il DI, il UC, la ER e il BA. 9. In ragione della declaratoria di inammissibilità del ricorso, sussiste, a carico del ricorrente, l'obbligo di versare, se dovuto secondo un accertamento spettante all'amministrazione giudiziaria (Cass. Sez. Un., sent. 20 febbraio 2020, n. 4315, Rv. 657198-01), l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, se dovuto, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari, in ipotesi, a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13. Così deciso in Roma, all'esito di pubblica udienza della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, svoltasi - in forma camerale,