Trib. Palermo, sentenza 13/11/2025, n. 4541
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Sentenza 13 novembre 2025

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Il Tribunale di Palermo, Sezione Seconda Civile, in composizione monocratica, ha pronunciato sentenza nella causa promossa da una società attrice nei confronti di una persona fisica convenuta e degli eredi di un altro soggetto deceduto, anch'egli convenuto in contumacia. L'attrice ha agito al fine di ottenere la revoca e la dichiarazione di inefficacia, ai sensi dell'art. 2901 c.c., dell'atto di costituzione di ipoteca volontaria del 4 luglio 2022, rogato da un notaio, iscritto in data 5 luglio 2022, avente ad oggetto tre immobili di proprietà del debitore deceduto. A fondamento della domanda, l'attrice ha dedotto l'esistenza di un proprio credito, accertato con sentenza del Tribunale di Palermo del 20 novembre 2020, per un importo di € 68.450,00, notificato al debitore unitamente all'atto di precetto e seguito dall'avvio di una procedura espropriativa immobiliare. L'attrice ha evidenziato che l'ipoteca in questione, iscritta in favore della convenuta, garantiva un credito risalente al 2009 per € 145.000,00, e ha sottolineato lo stretto rapporto di parentela tra il debitore e la beneficiaria dell'ipoteca (suocero e nuora). La convenuta si è costituita chiedendo il rigetto della domanda, eccependo che il credito garantito dall'ipoteca derivava da un contratto preliminare di compravendita immobiliare del 2008, per il quale aveva versato un acconto, e che con scrittura privata del 2013 il suocero aveva riconosciuto il debito restitutorio. Ha altresì allegato che, a causa della crisi economica, il debito non era stato saldato e l'ipoteca era stata iscritta a tutela di parte del credito vantato. Il giudizio è stato interrotto per il decesso di uno dei convenuti e successivamente riassunto.

Il Tribunale di Palermo ha dichiarato la contumacia degli eredi del defunto convenuto e, nel merito, ha accolto la domanda attorea, dichiarando l'inefficacia e revocando l'atto di concessione di ipoteca volontaria nei confronti dell'attrice. Il giudice ha preliminarmente affermato che, ai fini dell'azione revocatoria, è sufficiente la titolarità di un credito, anche eventuale o litigioso, e che l'anteriorità del credito rispetto all'atto impugnato va determinata al momento del suo sorgere, non del suo accertamento giudiziale. Ha poi analizzato i presupposti dell'azione: l'esistenza di un atto dispositivo, l'eventus damni e il consilium fraudis (o scientia damni). Riguardo alla natura dell'atto, il Tribunale ha qualificato la costituzione dell'ipoteca come atto a titolo gratuito, in quanto successiva al sorgere del credito e al suo riconoscimento, e ha richiamato la giurisprudenza di legittimità secondo cui la concessione di ipoteca a fronte di un debito scaduto, sebbene possa avere un motivo apparente oneroso, è gratuita quanto alla causa, rilevante ai fini della revocatoria. Ha ritenuto sussistente l'eventus damni, poiché l'ipoteca ha inciso sulla garanzia patrimoniale del debitore, rendendo più incerto o difficile il soddisfacimento del credito, e ha sottolineato che, in assenza di prova della capienza del patrimonio residuo, spetta al beneficiario della garanzia dimostrare che tale patrimonio sia sufficiente a non esporre a rischio i creditori chirografari. Quanto alla scientia damni, il giudice ha ritenuto provata la consapevolezza del debitore del pregiudizio arrecato alle ragioni creditorie dell'attrice, data la successione temporale tra la sentenza di condanna, la notifica del precetto e l'iscrizione dell'ipoteca. Infine, ha precisato che, a differenza del pagamento di debiti scaduti, la concessione di ipoteca per debito scaduto non rientra nel divieto di revoca di cui all'art. 2901, terzo comma, c.c., in quanto atto di libera determinazione del debitore e non atto dovuto. Le spese di lite sono state poste a carico dei convenuti, in solido tra loro.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Palermo, sentenza 13/11/2025, n. 4541
    Giurisdizione : Trib. Palermo
    Numero : 4541
    Data del deposito : 13 novembre 2025

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