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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 13/11/2025, n. 4541 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4541 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE SECONDA CIVILE
In composizione monocratica, in persona della dott.ssa RA LE, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1201 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili del 2024,
vertente tra
, elettivamente domiciliata in Palermo, Via Lascaris n. 11, Parte_1
presso lo studio dall'Avv. Davide Orlando, che la rappresenta e la difende giusta procura in atti;
attrice
contro
, elettivamente domiciliata in Palermo, Via Marconi n. 10, Controparte_1
presso lo studio dall'Avv. Pietro Zito, che la rappresenta e la difende giusta procura in atti;
convenuta
e
(c.f. ), deceduto Controparte_2 C.F._1
convenuti contumaci
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha evocato in giudizio Parte_1 CP_1
e , al fine di sentire revocare e per l'effetto dichiarare
[...] Controparte_2 inefficace nei propri confronti, ai sensi dell'art. 2901 c.c., l'atto di costituzione di ipoteca volontaria in favore di del 4.7.2022, ai rogiti del Notar dott. Controparte_1 Persona_1
(rep. N. 1498 – racc. n. 1054), iscritto presso l'Agenzia delle Entrate di Palermo in
[...]
data 5.7.2022 ai nn. 33259/3582 – registrato il 5.7.2022 ai nn. 23102 serie 1t, avente ad oggetto i seguenti beni immobili di proprietà di (nato a [...] il Controparte_2
27.3.1937):
1) piena proprietà dell'immobile ubicato nel Comune di Capaci (PA), in via degli Oleandri
n. 9, piano S1, contraddistinto al NCEU al foglio 2, p.lla 783, sub. 26 (R.C. euro 298,25, cat.
A/2, classe 1, cons. 5,5 – superficie 140 mq);
2) piena proprietà dell'immobile ubicato nel Comune di Capaci (PA), in via degli Oleandri
n. 11, piano S1, contraddistinto al NCEU al foglio 2, p.lla 783, sub. 25 (R.C. euro 271,09, cat.
C/2, classe 5, cons. 181 mq);
3) piena proprietà dell'immobile ubicato nel Comune di Capaci (PA), in via degli Oleandri
n. 11, piano S1, interno 9, contraddistinto al NCEU al foglio 2, p.lla 783, sub. 24 (R.C. euro
128,80, cat. C/2, classe 5, cons. 86 mq).
A fondamento della propria domanda parte attrice ha dedotto:
- che con sentenza n. 3802 del 20.11.2020 (prodotta in atti), emessa a conclusione del giudizio R.G. n. 2842/2018, il Tribunale di Palermo aveva condannato Controparte_2
, in proprio e quale rappresentante dell'omonima ditta individuale, a corrispondere
[...]
in favore dell'odierna attrice la somma di € 68.450,00 (oltre interessi);
- che in data 18.2.2022 il suddetto provvedimento munito di formula esecutiva era stato notificato al debitore, unitamente all'atto di precetto;
- che in assenza di pagamento, in data 12-18.12.2022 era stata promossa la procedura espropriativa immobiliare (R.G.E. n. 28/2023) nei confronti dei beni del debitore;
- che in seguito ad accertamenti eseguiti nell'ambito della procedura espropriativa l'odierna attrice si è avveduta della sussistenza, sui cespiti del debitore, di una iscrizione volontaria di ipoteca in favore di , in forza di un “atto di ricognizione di Controparte_1
debito e concessione di ipoteca volontaria” (Rep. N. 1498 Racc. 1054 iscritta in data
5.7.2022 ai nn. 33259/3582), - che il credito garantito dall'ipoteca risaliva al 2009 ed ammontava ad € 145.000,00;
- che tra i due convenuti, debitore e terza beneficiaria, sussiste uno stretto rapporto di parentela trattandosi di suocero e nuora (essendo quest'ultima sposata con il figlio del primo, ). Controparte_3
Sulla base delle esposte circostanze parte attrice, quindi, ha dedotto l'esistenza e la titolarità del credito (accertato nella sentenza n. 3802 del 20.11.2020, emessa dall'intestato
Tribunale), la sussistenza dell'eventus damni (rappresentato dalla grave diminuzione della garanzia patrimoniale derivante dalla sottrazione dal patrimonio del debitore dei beni immobili in parola), il carattere gratuito dell'atto oggetto della odierna revocatoria – per essere stata l'ipoteca concessa non contestualmente bensì in epoca successiva al sorgere del credito garantito – e, in ogni caso, la sussistenza altresì dell'elemento soggettivo in capo al terzo contraente, considerato lo stretto rapporto di parentela tra il e la CP_2 CP_1
Si è costituita in giudizio la convenuta , la quale ha chiesto il rigetto della Controparte_1
domanda attorea, eccependo in particolare:
- che il credito in ragione del quale il aveva concesso ipoteca volontaria in CP_2
suo favore scaturiva da un contratto preliminare di compravendita immobiliare sottoscritto tra il e la in data 13.10.2008, al quale non era poi mai seguita CP_2 CP_1
la costruzione del relativo immobile, facendo così sorgere il debito restitutorio da parte del dell'importo di € 182.500,00, che la aveva nel frattempo versato a titolo CP_2 CP_1
di acconto sul prezzo pattuito;
- che con scrittura privata del 9.9.2013 pertanto il suocero e promittente venditore aveva riconosciuto l'esistenza del suddetto credito impegnandosi a restituire alla CP_2
nuora le somme versate;
- che a causa della crisi economica che ha interessato la società del suocero (dovuta anche alla mancata realizzazione del complesso edilizio di cui avrebbe dovuto far parte l'immobile oggetto del preliminare) il debito non era stato mai saldato e pertanto, in data
5.7.2022, la aveva provveduto ad iscrivere la formalità di cui è causa sui beni del CP_1
a tutela di parte del credito vantato, in virtù dell'atto di ricognizione di debito e CP_2 concessione di ipoteca volontaria che in data 4.7.2022 è stato sottoscritto innanzi al Notaio
(rep. 1498 – racc. 1054). Per_1
Interrotto il giudizio per l'intervenuto decesso del lo stesso è stato riassunto CP_2
dall'attrice con ricorso notificato, unitamente la decreto di fissazione udienza, ai sensi dell'art. 303, secondo comma, c.p.c., impersonalmente e collettivamente presso l'ultimo domicilio del de cuius.
Assegnato il procedimento a questo giudice soltanto in data 15.1.2025, senza alcuna istruttoria e previo scambio delle memorie conclusionali ex art. 189 c.p.c., all'udienza del
14.10.2025 la causa è stata posta in decisione.
***
Preliminarmente deve dichiararsi la contumacia degli eredi del defunto Controparte_2
cui, in data 6.9.2024, il ricorso in riassunzione è stato notificato ai sensi dell'art. 303,
secondo comma, c.p.c., impersonalmente e collettivamente, presso l'ultimo domicilio del
de cuius (ricevuto a mani di figlio del convenuto deceduto). Controparte_4
La domanda attorea è fondata e merita di essere accolta.
Occorre osservare che il creditore che esperisce l'azione revocatoria prevista dall'art. 2901
c.c. ha l'onere di provare gli elementi costitutivi di tale azione.
Anzitutto l'art. 2901 c.c. richiede testualmente nell'istante la qualità di creditore, in quanto l'esistenza del credito costituisce la premessa della pronunzia sulla domanda revocatoria.
La qualità di creditore è intesa in senso ampio, come titolare di un credito già esistente,
anche soggetto a termine o condizione, dilatandosi così la tutela alla semplice aspettativa e ad una «ragione di credito anche eventuale», non assumendo rilevanza i requisiti della certezza, liquidità ed esigibilità del credito stesso (si vedano sul punto Cass. n. 3981/2003,
Cass. n. 1050/1996 secondo cui “per l'esercizio dell'azione revocatoria ordinaria, per atti
successivi al sorgere del credito, è sufficiente una ragione di credito anche eventuale ed il requisito
dell'anteriorità del credito rispetto all'atto impugnato va determinato in base al momento in cui il
credito sorge non a quello del suo accertamento giudiziario”).
Costituisce, altresì, insegnamento consolidato della giurisprudenza di legittimità che nella nozione di credito eventuale deve farsi rientrare anche il credito litigioso, cioè in contestazione (sul punto Cass. n. 1893/2012; Cass. n. 9440/2004), ciò che, vista anche la natura meramente cautelare dell'azione revocatoria, esime il Giudice dall'accertamento dell'importo preciso del credito che, comunque, nel caso di specie è già stato oggetto di accertamento giudiziale in virtù della sentenza del Tribunale di Palermo emessa in data
20.11.2020, n. 3802.
La parte che agisce in revocatoria ha poi l'onere di provare gli altri presupposti e cioè,
quello oggettivo, costituito dall'esistenza di un atto dispositivo a titolo gratuito od oneroso, compiuto dal debitore, in pregiudizio delle sue ragioni creditorie (eventus damni),
e quello soggettivo, costituito, nel caso di atto a titolo gratuito, dalla consapevolezza in capo al debitore del pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore, e, nel caso di atto a titolo oneroso, dalla consapevolezza del predetto pregiudizio anche in capo al terzo
(scientia damni).
Con riguardo alla posizione del terzo, quindi, la gratuità o onerosità dell'atto impugnato rilevano sul piano dei limiti soggettivi entro cui l'accertamento dell'atteggiamento psicologico deve essere condotto.
Nell'ipotesi di atto a titolo gratuito il consilium fraudis deve sussistere soltanto in capo al debitore, in quanto il conflitto tra creditore che tende ad evitare un danno ed il terzo che comunque consegue un vantaggio senza un corrispondente sacrificio si risolve in favore del primo.
Nel caso di specie l'atto dispositivo oggetto di azione revocatoria deve considerarsi un atto a titolo gratuito.
Invero, come correttamente sottolineato da parte attrice, costituisce consolidata opinione della giurisprudenza di legittimità che, in tema di azione revocatoria ordinaria, “la
costituzione di ipoteca successiva al sorgere del credito garantito ha natura di atto a titolo gratuito,
con conseguente indifferenza dello stato soggettivo del terzo, senza che abbia rilievo la contestuale
pattuizione di una dilazione di pagamento del debito, da ritenersi inerente non alla causa
dell'accordo di garanzia, ma ad un motivo di esso” (Cass. n. 28802/2018; nello stesso senso anche Cass. n. 21535/2018: “In sostanza, in fattispecie di concessione di ipoteca a fronte di
dilazione di pagamento, il negozio, quand'anche apparentemente oneroso quanto al motivo, è da considerare gratuito quanto alla causa, unico aspetto rilevante ai fini dello stato soggettivo del
terzo”; si v. anche Cass. civile n.1153/2022; Cass. civile n.7740/2020; Cass. civile n.
28802/2018; Cass. n. 9987/14, nonché con riguardo alla revocatoria fallimentare, sulla base di un eguale ragionamento, Cass. n. 11093/2004 e Cass. n. 2325/2006: “Va, al riguardo,
anzitutto posto in evidenza che la valutazione di gratuità od onerosità del negozio non può che
essere compiuta con riguardo alla causa, e non già ai motivi dello stesso, con la conseguenza che
deve escludersi che atti a titolo gratuito siano quelli, e solo quelli, posti in essere per spirito di
liberalità”).
Partendo dalla considerazione invero che lo spirito di liberalità, necessariamente richiesto per gli atti di donazione (ai sensi dell'art. 769 c.c.), non risulta indispensabile negli altri contratti a titolo gratuito - quali quelli in cui una sola parte riceve e l'altra, sola, sopporta un sacrificio, unica essendo l'attribuzione patrimoniale - la giurisprudenza giunge a ritenere che, in tema di revocatoria di concessione di garanzia (ipotecaria, nella fattispecie)
per un debito scaduto, posto che la distinzione tra negozi a titolo oneroso e negozi a titolo gratuito si basa sulla causa e non sui motivi, la circostanza che il concedente riceva un qualche vantaggio patrimoniale o compenso dall'operazione non è sufficiente per qualificare la concessione della garanzia come negozio a titolo oneroso, essendo necessario che il vantaggio patrimoniale o compenso assurga a causa del negozio e non resti, invece,
a livello di motivo. Dunque, il negozio, che potrebbe apparire oneroso quanto al motivo,
deve considerarsi gratuito quanto alla causa, che è il solo profilo che conta (in tal senso, ex
multis, Cass. civile n. 11093/2004).
Alla stregua degli esposti criteri, nel caso di specie l'atto di costituzione di ipoteca volontaria stipulato a quattordici anni di distanza dal sorgere del debito ormai scaduto risalente al 2008, nonché a dieci anni di distanza dalla lettera di riconoscimento di debito sottoscritta dal debitore il 9.9.2013, deve certamente considerarsi un atto a titolo gratuito.
L'atto impugnato deve quindi essere dichiarato inefficace nei confronti dell'attrice.
Nel caso in esame invero, da un lato è stata sufficientemente provata la titolarità del credito in capo alla che agisce in revocatoria – la relativa pretesa creditoria h Pt_1
addirittura formato oggetto di accertamento giudiziale ad opera della già citata sentenza n. 3802/2020 del Tribunale di Palermo – e, dall'altro lato, è pacifica l'anteriorità de credito dell'attrice rispetto all'atto dispositivo impugnato, integrato nel caso di specie dall'atto di costituzione di ipoteca volontaria del 5.7.2022, successiva addirittura alla sentenza di condanna e alla notifica dell'atto di precetto.
Sussiste altresì il secondo presupposto oggettivo, rappresentato dal pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore (eventus damni) per effetto dell'atto di disposizione a titolo gratuito posto in essere dagli odierni convenuti, giovando al riguardo osservare che,
secondo la giurisprudenza di legittimità, perché possa ravvisarsi l'eventus damni è
sufficiente che in conseguenza dell'atto dispositivo del debitore si profili il pericolo concreto che l'azione esecutiva intentata nei suoi confronti si riveli infruttuosa o maggiormente difficoltosa e dispendiosa (Cass. n. 7452/2000, Cass. n. 2971/99).
In particolare, avendo l'actio pauliana la funzione di ricostituire la garanzia generica fornita dal patrimonio del debitore, è sufficiente a determinare l'eventus damni anche la mera variazione qualitativa del patrimonio (così Cass. n. 966/2007).
Per la giurisprudenza di legittimità inoltre “a fondamento dell'azione revocatoria ordinaria non
è richiesta la totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore, ma soltanto il
compimento di un atto che renda più incerto o difficile il soddisfacimento del credito, che può
consistere non solo in una variazione quantitativa del patrimonio del debitore, ma anche in una
modificazione qualitativa di esso” (Cass. civ. n. 1896/2012, Cass. civ. n. 3676/2011), precisando che “una volta che il creditore abbia provato l'atto di disposizione patrimoniale a lui
quantitativamente e qualitativamente pregiudizievole, è il convenuto che voglia sottrarsi agli effetti
di tale azione a dover fornire la prova della sufficiente capienza patrimoniale residua del debitore”
(così Cass. sent. n. 9987/2014; cfr. ex multis Cass. civ. n. 7767/2007, Cass. civ. n. 19207/2018).
Alla stregua di tali criteri, non vi è dubbio che l'atto dispositivo in favore della convenuta abbia comportato una modifica, sia quantitativa che qualitativa, della situazione CP_1
patrimoniale del debitore in quanto esso è venuto ad incidere sulla concreta possibilità per la di soddisfarsi sul patrimonio del proprio debitore , essendo Pt_1 Controparte_2
stati sottoposti a garanzia ipotecaria tutti e tre i cespiti immobiliari di proprietà del medesimo convenuto. Il si è invero spogliato della proprietà di tutti gli immobili ricadenti nel suo CP_2
patrimonio e ciò ha indubbiamente pregiudicato la garanzia patrimoniale della , Pt_1
avendo certamente determinato una significativa variazione quantitativa e qualitativa in
peius del patrimonio e conseguentemente profilato un pericolo di infruttuosità della azione esecutiva già pendente.
Né, del resto, appare raggiunta la prova della capienza del patrimonio residuo del debitore e della sua idoneità a soddisfare ampiamente le ragioni creditorie dell'attrice, in quanto, pur incombendo sui convenuti la relativa prova, nel caso di specie essa non è stata fornita;
si rammenta infatti che “quando poi l'atto da revocare consista nella concessione
d'ipoteca, che è negozio di disposizione patrimoniale anch'esso suscettibile di determinare una
diminuzione della garanzia patrimoniale generica del debitore ex art. 2740 c.c., incombe al
beneficiario della garanzia dedurre e provare che il patrimonio residuo del debitore è di dimensioni
tali, in rapporto all'entità della sua complessiva debitoria, da non esporre ad apprezzabile rischio il
soddisfacimento dei crediti chirografari” (Cass. n. 19963 del 14/10/2005, si v. la già citata Cass.
civ. n. 9987/2014).
Nessuna prova è stata fornita nel caso di specie della capienza del patrimonio residuo del
CP_2
Appare infine ricorrente altresì il requisito della scientia damni.
Come si è detto, l'atto oggetto dell'odierna revocatoria è un atto di disposizione patrimoniale a titolo gratuito compiuto dal debitore successivamente al sorgere del credito per cui, ai fini del menzionato presupposto soggettivo, non è necessaria la dimostrazione dell'intenzione di nuocere alla creditrice, essendo sufficiente la consapevolezza da parte del debitore, e non anche del terzo, del pregiudizio che, mediante l'atto di disposizione, sia in concreto arrecato alle ragioni della creditrice, consapevolezza la cui prova può essere fornita anche mediante presunzioni (v. Cass. n. 17867/2007).
Nel caso di specie, l'atto dispositivo oggetto di revocatoria si colloca in epoca successiva alla sentenza di condanna del 2020 nella quale era già, non solo emersa, ma anche accertata giudizialmente l'esposizione debitoria nei confronti dell'odierna attrice. È quindi certo che il avesse, al momento della stipula dell'atto notarile e della CP_2
successiva iscrizione di ipoteca volontaria (avvenuta in data 5.7.2022), piena consapevolezza delle ragioni creditorie dell'attrice, avendo egli già ricevuto a tale data la notifica della sentenza e del pedissequo atto di precetto.
Sussistono pertanto gravi, precisi e concordanti elementi indiziari circa la consapevolezza,
da parte del convenuto del pregiudizio che l'atto dallo stesso posto in essere CP_2
arrecava alle ragioni della . Pt_1
Nessun rilievo assumono poi le difese spiegate dalla convenuta relativamente alle CP_1
ragioni sottese alla stipula dell'atto impugnato (legate, appunto, al debito che il CP_2
avrebbe riconosciuto di avere nei confronti della nuora) posto che nel giudizio di revocatoria la volontarietà del pregiudizio alle garanzie creditorie non è elemento necessario.
Tra i presupposti dell'azione revocatoria ex art. 2901 c.c., invero, non è prevista la mala fede del debitore: se per un verso quest'ultimo può certamente disporre dei propri beni in conformità alle proprie esigenze ed interessi, per altro verso, però, la sua buona fede non conduce di per sé ad escludere la consapevolezza di compiere un atto che incide negativamente sul proprio patrimonio, come avvenuto, certamente, nel caso di specie.
Aldilà della sospetta tempistica con cui è avvenuta l'iscrizione di ipoteca volontaria in data
5.7.2022 – cioè dopo la notificazione della citata sentenza di condanna (18.2.2022) e dell'atto di precetto e dopo molti anni dall'insorgenza del presunto credito nei confronti della nuora – è in ogni caso incontestabile che l'atto revocando sia successivo non solo al sorgere del credito oggi rivendicato dall'attrice, ma anche al suo accertamento giudiziale;
circostanze di cui il per le ragioni esposte, era pienamente a conoscenza e che, CP_2
quindi, non poteva non considerare nel momento in cui ha deciso di vincolare, a titolo gratuito, i beni immobili del proprio patrimonio al soddisfacimento di un debito scaduto in favore della nuora.
A tal ultimo riguardo preme precisare che se da un lato è vero che ai sensi dell'art. 2901,
terzo comma, c.c. è fatto divieto di revocare i pagamenti di debiti scaduti è altresì vero che la medesima disposizione non si applica ad atti diversi dai pagamenti come – per il caso di specie – l'iscrizione di ipoteca.
Si veda, sul punto, la giurisprudenza della Suprema Corte che espressamente distingue le due ipotesi: “L'adempimento di un debito scaduto, pur comportando una diminuzione della
garanzia patrimoniale generale, non è soggetto a revoca, ai sensi dell'articolo 2901, comma 3, del cc,
perché, una volta che si siano verificati gli effetti della mora, costituisce atto dovuto. Tale ultima
disposizione, invece, non si applica, né in via di interpretazione estensiva né per analogia, nel caso
di concessione di ipoteca per debito già scaduto, atteso che si tratta di un negozio di disposizione
patrimoniale che, essendo fondato sulla libera determinazione del debitore, è aggredibile con
azione revocatoria ex articoli 2901 e 2902 del cc.”(così Cass. ord. n. 1414 /2020 ed anche Cass.
ord. n.1153 /2022 e Cass. sent. n. 16570/2002).
In altri termini, “deve ritenersi soggetto ad azione revocatoria (art. 2901 c.c.), ove concorrano le
altre condizioni previste dalla legge, l'atto di concessione della garanzia ipotecaria a fronte di un
debito scaduto, atteso che la costituzione della garanzia non ha il connotato della doverosità proprio
dell'adempimento (c.d. atto dovuto o atto giuridico in senso stretto) – che giustifica l'esclusione
della revocatoria, ai sensi del cit. art., comma 3 – ma si fonda sulla libera determinazione del
debitore, il quale, attraverso la prestazione della garanzia, dà luogo alla modifica dei suo patrimonio,
con rischio di compromissione delle pregresse ragioni degli altri creditori” (Cass. sent. n.
6321/2010).
In conclusione, l'azione revocatoria proposta dalla odierna attrice deve essere accolta e l'atto di concessione di ipoteca volontaria in favore di del 4.7.2022 deve Controparte_1
essere revocato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo,
tenuto conto della natura del giudizio, del valore della controversia, dell'attività
processuale svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Palermo, in composizione monocratica, respinta ogni diversa domanda,
eccezione e difesa: - dichiara inefficace e per l'effetto revoca ai sensi dell'art. 2901 c.c., nei confronti di
[...]
l'atto di concessione di ipoteca volontaria in favore di del Parte_1 Controparte_1
4.7.2022, ai rogiti del Notar dott. (rep. N. 1498 – racc. n. 1054), iscritto presso Per_1
l'Agenzia delle Entrate di Palermo in data 5.7.2022 ai nn. 33259/3582 – registrato il 5.7.2022
ai nn. 23102 serie 1t, avente ad oggetto i seguenti beni immobili di proprietà di
[...]
(nato a [...] il [...]): 1) piena proprietà dell'immobile ubicato nel CP_2
Comune di Capaci (PA), in via degli Oleandri n. 9, piano S1, contraddistinto al NCEU al foglio 2, p.lla 783, sub. 26 (R.C. euro 298,25, cat. A/2, classe 1, cons. 5,5 – superficie 140 mq);
2) piena proprietà dell'immobile ubicato nel Comune di Capaci (PA), in via degli Oleandri
n. 11, piano S1, contraddistinto al NCEU al foglio 2, p.lla 783, sub. 25 (R.C. euro 271,09, cat.
C/2, classe 5, cons. 181 mq); 3) piena proprietà dell'immobile ubicato nel Comune di
Capaci (PA), in via degli Oleandri n. 11, piano S1, interno 9, contraddistinto al NCEU al foglio 2, p.lla 783, sub. 24 (R.C. euro 128,80, cat. C/2, classe 5, cons. 86 mq);
- condanna i convenuti, e gli eredi del defunto Controparte_1 Controparte_2
, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite in favore dell'attrice che liquida in
[...]
€ 7.052,00 oltre IVA, CPA e rimborso forfettario del 15% come per legge.
Così deciso in Palermo il 13 novembre 2025
Il Giudice
RA LE