Decreto cautelare 23 giugno 2014
Ordinanza cautelare 11 luglio 2014
Sentenza 6 febbraio 2015
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. III, ordinanza cautelare 11/07/2014, n. 1159 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 1159 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2014 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01159/2014 REG.PROV.CAU.
N. 03296/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 3296 del 2014, proposto da:
SC NA, RO NA, NZ NA, rappresentati e difesi dall'avv. Letizia Perna, con domicilio eletto presso Letizia Perna in Napoli, Centro Direzionale Is.F/12;
contro
Comune di Portici, rappresentato e difeso dall'avv. Irene Coppola, con domicilio eletto presso Irene Coppola in Napoli, Segreteria T.A.R.;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
dell'ordinanza dirigenziale n. 559 prot. 26330 del 9.10.2012 avente ad oggetto revoca autorizzazione alla istallazione di paletti parapedonali.nel piazzale all'incrocio tra la via g.poli ed il viale l.da vinci area antistante il civico 43 di via poli portici.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Portici;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 luglio 2014 il dott. Sabato Guadagno e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
- ritenuta l’istanza cautelare meritevole di accoglimento, considerato che l’Ufficio tecnico -come risulta dalla nota del 28 aprile 2003 dell’Amministrazione comunale di Portici (doc. 10 di produzione documentale)- riconosceva la presenza in loco di paletti preesistenti;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Terza)
Accoglie la suindicata domanda incidentale e per l'effetto sospende il provvedimento impugnato.
Fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 18 dicembre 2014.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 10 luglio 2014 con l'intervento dei magistrati:
Sabato Guadagno, Presidente, Estensore
Ida Raiola, Consigliere
Giuseppe Esposito, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 11/07/2014
IL SEGRETARIO