CASS
Sentenza 22 gennaio 2024
Sentenza 22 gennaio 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 22/01/2024, n. 2581 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2581 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: LO PO PP nato a [...] il [...] MA NI nato a [...] il [...] DI PP SA AR nato a [...] il [...] IN GI nato a [...] il [...] ES IA nato a [...] il [...] TA PI nato a [...] il [...] NO GI nato a [...] il [...] DI AT PP CH nato a [...]( GERMANIA) il 05/07/1970 AL AS nato a [...] il [...] D'IC PI nato a [...] il [...] LO CO AE nato a [...] il [...] NO TO nato a [...] il [...] IL GI nato a [...] il [...] LE AU nato a [...] il [...] TE RA PA nato a [...] il [...] MA RA PA nato a [...] il [...] OR AL nato a [...] il [...] avverso la sentenza DE 27/01/2022 DEla CORTE APPELLO di MO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
Penale Sent. Sez. 2 Num. 2581 Anno 2024 Presidente: VERGA GIOVANNA Relatore: PARDO IGNAZIO Data Udienza: 21/11/2023 udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;
udito il Pubblico Ministero, in persona DE Sostituto Procuratore Pasquale Serrao D'Aquino che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibili i ricorsi. Uditi i difensori DEle parti civili Avv.to Fausto Maria Amato anche in sostituzione DEl'Avv.to Lo Re e DEl'Avv.to Lanfranca il quale conclude come da comparse conclusionali e note spese che deposita. L'Avv.to Felicia D'IC in sostituzione DEl'Avv.to galasso che conclude come da comparsa e nota spese;
l'Avv.to Ilaria LI in sostituzione DEl'avv.to Caradonna che conclude come da comparsa e nota spese;
l'Avv.to Valerio D'Antoni, anche in sostituzione DEl'Avv.to Barcellona, deposita comparsa e nota spese sulle quali insiste Uditi i difensori degli imputati avv.to Flavio Sinatra il quale insiste nei motivi di ricorso;
avv.to Angelo Barone che insiste nel ricorso e ne chiede l'accoglimento; avv.to Piazza ET che chiede l'accoglimento DE ricorso;
avv.to Bonsignore Raffaele che insiste nei motivi;
avv.to Fabrizia Giunta che chiede l'accoglimento DE ricorso;
avv.to Bellotta Riccardo, anche in sostituzione DEl'avv.to Trinceri e DEl'avv.to Gargano, il quale insiste in tutti i ricorsi per i rispettivi assistiti;
avv.to Antonio Turrisi il quale chiede l'accoglimento dei motivi. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di Appello di Palermo, con sentenza in data 27 gennaio 2022, in parziale riforma DEla pronuncia DE G.U.P. DE Tribunale di Palermo DE 14 febbraio 2020, riduceva le pene inflitte a D'IC ET, AN RO, LO OV, ed a TE GI, riconosciuta la continuazione con altre precedenti' condanne;
confermava poi le condanne alle pene di legge già inflitte all'esito DE giudizio di primo grado nei confronti di Lo PO GI, Di GI TO CA, NC OV, TA ET, AN OV, Di TT GI LO, AL MA, Lo CO GA, LE MA, NT CE PA, AL CE PA e RL OS in ordine ai reati loro rispettivamente ascrittigli. Infine, assolto RI AN dal reato di cui al capo 27, rideterminava la pena allo stesso inflitta in anni 7 mesi 11 e giorni 10 di reclusione. In motivazione il giudice di appello ricostruiva le condotte di direzione e partecipazione all'associazione mafiosa Cosa Nostra ed in particolare alle famiglie di Corso dei LL-BR DE territorio di Palermo, nonché una molteplicità di DEitti fine costituiti da varie estorsioni a commercianti ed imprenditori di quel territorio. Inoltre nello stesso procedimento veniva dato atto DEle attività di un'associazione parallela finalizzata alla consumazione di una serie di DEitti in tema di emissione ed utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti. 2. Avverso detta sentenza proponevano ricorso per cassazione gli imputati tramite i rispettivi difensori: AL MA, con ricorso DEl'avv.to Bellotta, lamentava con unico motivo 2 violazione DEl'art. 606 lett. e) cod.proc.pen in relazione all'art. 133 cod.pen. quanto alla determiZIne DEla pena. 3. L'avv.to DA CH per D'IC ET lamentava, con unico motivo, violazione DEl'art. 606 lett. e) cod.proc.pen. quanto alla mancata esclusione DEla recidiva;
in particolare deduceva non avere la corte di appello effettuato alcuna valutazione DEla gravità DEl'illecito commesso e DEla sua capacità dimostrativa di maggior pericolosità. 4. Gli avv.ti Bonsignore e Turrisi nell'interesse di RL OS deducevano, con un unico motivo qui riassunto ex art. 173 disp.att.cod.proc.pen., violazione DEl'art. 606 b) ed e) cod.proc.pen. in relazione all'affermazione di responsabilità DEla ricorrente per il DEitto di cui all'art. 2 d.lgs. 74/2000; in particolare si lamentava che la sentenza impugnata aveva affermato l'inesistenza oggettiva DEle operazioni compiute dalla RL quale amministratrice DEla Sicil Pallets s.r.l. benché non fosse emerso che la stessa operasse quale società "cartiera" né erano emersi elementi giustificativi la pronuncia di condNN. Le operazioni di cessione alla società dovevano ritenersi effettive e non inesistenti stante il sistema commerciale che prevedeva il recupero DE materiale di imballaggio di seconda mano e non più utilizzabile. L'effettività risultava anche dall'analisi dei bonifici per centinaia di migliaia di euro all'anno così che sul punto la motivazione doveva ritenersi insufficiente. Inoltre, aveva errato il giudice di appello nel ritenere la sussistenza DE dolo specifico richiesto per l'affermazione di colpevolezza, fondato in motivazione su una mera culpa in vigilando rispetto al ruolo di amministratore di fatto DE marito, NT CE PA, imponendosi invece la consapevolezza DEl'artificiosità DEla dichiarazione presentata. 4.1 Con un secondo ricorso gli stessi difensori deducevano con distinti motivi riassunti ex art. 173 disp.att.cod.proc.pen: violazione DEl'art. 606 lett. c) cod.proc.pen. per nullità DEl'ordinanza che aveva disposto l'ammissione al rito abbreviato pronunciato da un giudice nei cui confronti era stata accolta la richiesta di ricusazione avanzata dal difensore;
al proposito doveva farsi applicazione DE principio stabilito dalle Sezioni Unite con la pronuncia 37207/2020 posto che l'ordinanza emessa dal GUP ricusato doveva ritenersi affetta da nullità assoluta tale da travolgere gli atti successivi ed anche la sentenza impugnata;
violazione DEl'art. 606 lett. b), c), ed e), cod.proc.pen. contraddittorietà e manifesta illogicità DEla motivazione in relazione al capo n. 43 DEl'imputazione; invero il giudice di primo grado aveva assolto l'imputata dal DEitto associativo di cui al capo 2 rilevando l'assenza di prove di un contributo concreto alla condotta associativa e, poi, contraddittoriamente affermato la responsabilità per il reato di cui al capo 43; al proposito la corte di appello aveva omesso di rispondere adeguatamente ai rilievi difensivi e non aveva segnalato gli elementi sulla base dei quali affermare la sussistenza DE dolo specifico;
inoltre non poteva ritenersi accertato che fossero state 3 emesse fatture per operazioni inesistenti con lo scopo di permetterne ad altri l'utilizzazione; violazione DEl'art. 606 lett. b), c) ed e) cod.proc.pen per mancanza assoluta di motivazione quanto alla confisca DEle società e dei beni patrimoniali DEle stesse;
violazione DEl'art. 606 lett. b), c) ed e) cod.proc.pen con riferimento all'omessa concessione DEle attenuanti generiche ed alla determiZIne DEla pena. 5. L'avv.to Barbaro Giampino nell'interesse di AN RO deduceva, con distinti motivi qui riassunti ex art. 173 disp.att.cod.proc.pen.: - violazione DEl'art. 606 lett. b) cod.proc.pen. in relazione all'aggravante di cui all'art. 416bis1 cod.pen. contestata al capo n. 26 stante l'assoluta estraneità DE ricorrente all'associazione mafiosa;
tutti i collaboratori di giustizia avevano escluso detta appartenenza nonché escluso altresì che lo stesso avesse rivestito ruoli di collegamento;
la corte di appello aveva affermato che il AN aveva agito in nome e per conto DEl'associazione mafiosa in forma apodittica e non riscontrata da alcun elemento probatorio, mentre, l'unico soggetto indicato dalla persona offesa era il coimputato Di TT con il quale non aveva intrattenuto alcuna relazione;
mancava altresì qualsiasi dimostrazione DE dolo specifico richiesto per il riconoscimento DEl'aggravante; - violazione DEl'art. 606 lett. b) ed e) cod.proc.pen. quanto alla omessa concessione DEle attenuanti generiche con giudizio di equivalenza sulle aggravanti ed in relazione alla determiZIne DEla pena. 6. LO OV, con ricorso DEl'avv.to ET Piazza, deduceva con distinti motivi qui riassunti ex art. 173 disp.att.cod.proc.pen: violazione DEl'art. 606 lett. e) cod.proc.pen. per mancanza ed illogicità manifesta DEla motivazione circa l'individuazione DEl'imputato e il contenuto DE messaggio estorsivo che lo stesso si assumeva avere trasmesso alla p.o.; l'impugnata sentenza aveva ritenuto, sulla base di una conversazione intercettata fra terzi e DE servizio di osservazione, che l'imputato avesse formulato la richiesta estorsiva nei confronti DEla persona offesa AG;
tuttavia era mancata la valutazione completa DE brano intercettato in cui il Di GI aveva fatto riferimento ad un soggetto residente in un'area, via Cipressi, diversa da quella di dimora DE ricorrente;
quanto al riscontro costituito dal servizio di osservazione, la corte di appello non aveva adeguatamente risposto alla doglianza difensiva circa la compatibilità DEl'orario DEl'incontro con il Di GI, che ancora alle 16:14 doveva tenersi, con quello successivo con il AG avvenuto alle 16:30 e quindi in un momento in cui non avrebbe potuto consegnare alcun messaggio estorsivo;
peraltro erano state anche travisate le dichiarazioni DEla persona offesa che aveva escluso di avere ricevuto richieste estorsive pur ammettendo di conoscere l'imputato; violazione DEl'art. 606 lett. b) cod.proc.pen per inosservanza ed erronea applicazione DEl'aggravante di mafia sotto il profilo DEl'agevolazione, non potendo ritenersi sufficiente il mero contesto ambientale, dovendo farsi concreto riferimento alle modalità DEla richiesta che nel caso di specie non apparivano assolutamente idonee ad integrare l'aggravante; difatti, l'imputato si era recato all'incontro col AG da solo e mancava qualsiasi potere intimidatorio DEla condotta. 7. L'avv.to Domenico Trinceri nell'interesse di Lo PO GI deduceva con distinti motivi qui riassunti ex art. 173 disp.att.cod.proc.pen.: - violazione DEl'art. 606 b) ed e) cod.proc.pen. in relazione all'affermazione di responsabilità per il DEitto di cui all'art. 416 bis cod.pen. avendo il giudice di appello omesso di prendere in esame le molteplici ed articolate deduzioni difensive sul punto DEla estraneità DE Lo PO all'associazione mafiosa;
in particolare veniva riportato il contenuto DEle note conclusive depositate in fase di appello e sottolineato come il collaboratore Romeo, escusso in sede di rinnovazione istruttoria, non aveva riconosciuto l'imputato né gli aveva attribuito alcun ruolo;
la conversazione con il coimputato Di AM DE 27 settembre 2013 aveva natura chiaramente millantatoria ed alcuno dei collaboratori di giustizia aveva mai fatto riferimento al ricorrente ed ai suoi rapporti con TA ET;
aveva errato la corte di appello nell'affermare che le dazioni di danaro DE Lo PO al Lo Nigro fossero forme di sostentamento mafioso trattandosi invece di pagamenti leciti collegati alla fornitura di beni alimentari come risultava anche dalla annotazione di P.G. richiamata. Ancora errata era la valutazione dei rapporti e DEle consegne di danaro tra il ricorrente e Di IO MI, come si era già osservato nei motivi di appello stante che la ricostruzione difensiva risultava anche confermata dalla figlia DE Di IO e dalla prove documentali che attestavano la sussistenza di un contratto di comodato tra il Di IO e la famiglia TA, osservazioni queste sulle quali era mancata qualsiasi considerazione DE giudice di appello;
quanto alle conversazioni DE 4 e 5 giugno 2014, esse manifestavano il disinteresse rispetto ai rapporti economici con familiari di GR NE;
analogamente doveva ritenersi quanto alle conversazioni DE 21 marzo 2014 rispetto alle quali erano stati formulati pertinenti rilievi difensivi sicché doveva ritenersi che gli elementi probatori dimostravano soltanto un mero rapporto di amicizia con TA ET DE tutto lecito;
- violazione DEl'art. 606 lett. b) ed e) cod.proc.pen. in relazione all'art 416 bis comma 6 cod.pen.; DE tutto immotivato doveva ritenersi il riconoscimento DEl'aggravante fondata su una mera presunzione riferita a foglio 384 DEla impugnata sentenza circa la notorietà DE reimpiego dei profitti illeciti da parte DE sodalizio mafioso;
si era fatto riferimento, in violazione dei principi giurisprudenziali di legittimità, al concetto DE notorio violando anche il disposto DEla pronuncia 34615/2021 DEla Corte di Cassazione secondo la quale è necessaria la dimostrazione che l'apporto di capitale corrisponda ad un reinvestimento DEle utilità procurate dalle azioni criminose;
né poteva rilevare il controllo di attività economiche, necessitando verificare anche una cospicua dimensione strutturale DE reinvestimento dei proventi mafiosi in economia;
e sul punto doveva escludersi la decisività DEla gestione di attività imprenditoriali riferibili ad alcuni affiliati come il NT ed il Di GI. 8. L'avv.to Velio Sprio difensore di AN OV deduceva con distinti motivi qui riassunti ex art. 173 disp.att.cod.proc.pen.: - violazione DEl'art. 606 lett. b) cod.proc.pen. in relazione all'affermazione di responsabilità per il DEitto di cui all'art. 416 bis cod.pen.; aveva errato la corte nel ritenere che la colpevolezza DE AN potesse fondarsi sulle dichiarazioni dei collaboratori DE, LI e TI ritenute riscontrate reciprocamente;
- violazione DEl'art. 606 lett. b) cod.proc.pen. con riferimento all'aggravante di cui al sesto comma DEl'art. 416 bis cod.pen. mancando sia la particolare dimensione DEl'attività economica sia il reinvestimento dei profitti illeciti nella ricostruzione DEla corte d'appello; - violazione DEl'art. 606 lett. b) cod.proc.pen. quanto al riconoscimento DEla recidiva in assenza di motivazione. 9. Con ricorso DEl'avv.to Bellotta nell'interesse di NC OV si deduceva con distinti motivi qui riassunti ex art. 173 disp.att.cod.proc.pen.: - violazione DEl'art. 606 lett. c) cod.proc.pen. in relazione all'art. 178 lett. a) cod.proc.pen. per nullità DE provvedimento di ammissione al rito abbreviato emesso dal giudice successivamente ricusato;
al proposito doveva farsi applicazione DE principio stabilito dalle Sezioni Unite con la pronuncia 37207 DE 2020 sulla nullità DE decreto che dispone il giudizio, principio che doveva estendersi anche all'ordinanza di ammissione al rito abbreviato emessa dal GIP successivamente ricusato;
- violazione DEl'art. 606 lett. b) ed e) cod.proc.pen. in relazione all'art. 416 bis cod.pen. quanto alla ritenuta responsabilità DEl'imputato per il reato di partecipazione ad associazione mafiosa;
in particolare: il giudice di appello aveva omesso di valutare la doglianza difensiva circa l'assenza di indicazioni da parte dei collaboratori di giustizia, le dichiarazioni DE collaboratore DE dovevano ritenersi assolutamente generiche e non avevano ad oggetto condotte penalmente rilevanti, quanto alle intercettazioni si trattava di conversazioni tra terzi alle quali il NC aveva assistito senza però prendere parte attiva alla organizzazione DEle attività illecite così che si era posto a carico DE ricorrente una condotta illecita di altri soggetti, il GI e il Di GI, soggetti attivi nel settore DEl'estorsione mai correi DE ricorrente;
ancora si sottolineava come le conversazioni riguardavano un limitato lasso temporale tra marzo e maggio DE 2014 pur a fronte di una attività di indagine protratta diversi anni;
quanto alla valutazione DEla partecipazione ai reati fine si trattava di condotta saltuaria ed episodica incompatibile con lo stabile inserimento;
- violazione DEl'art. 606 lett. b) ed e) cod.proc.pen. in relazione agli artt. 612, 635 cod.pen. quanto ai capi 12 e 13 relativi all'episodio DEittuoso DE 25 marzo 2014; la responsabilità per tale condotta derivava dalla interpretazione DEla conversazione DE 19 aprile 2014 in cui si faceva riferimento ad un soggetto diverso dall'imputato e le dichiarazioni DEla persona offesa non potevano valere quale elemento di riscontro;
6 - violazione DEl'art. 606 lett. b) ed e) cod.proc.pen. in relazione alle circostanze aggravanti di cui ai commi 4 e 6 DEl'art. 416 bis cod.pen.; quanto alla natura armata DEl'associazione la sentenza impugnata aveva fatto riferimento al possesso di armi da parte di taluno degli associati senza che vi fosse dimostrazione DEla messa a disposizione DE gruppo ed, inoltre, alcun sequestro aveva riguardato il ricorrente;
quanto all'aggravante di cui al comma 6°, ritenuta provata dalla corte di appello in considerazione DEla imposizione DEle imprese mafiose alle persone offese, la motivazione doveva ritenersi carente rispetto al necessario presupposto DE reinvestimento nelle attività economiche dei profitti illeciti;
inoltre mancava la particolare dimensione DEl'attività economica, la corrispondenza DEl'apporto di capitale e le utilità procurate dalle azioni criminose;
la suddetta aggravante risultava esclusa all'esito di un procedimento stralciato da parte DE GUP DE Tribunale di Palermo. 9.1 Con un secondo ricorso DEl'avv.to Vincenzo Zummo nell'interesse di NC OV si deduceva con distinti motivi qui riassunti ex art. 173 disp.att.cod.proc.pen.: - nullità DEla sentenza impugnata ex art. 178 cod.proc.pen. perché la richiesta di rito abbreviato semplice era stata ammessa dal GUP poi riconosciuto incompatibile;
al proposito si rappresentava che nel separato procedimento dinanzi la corte di appello era stata dichiarata la nullità DE decreto che dispone il giudizio e che tale principio doveva valere anche per l'ordinanza di ammissione al rito abbreviato;
né il provvedimento poteva essere sanato dal giudice subentrato che avrebbe dovuto riaprire la fase procedimentale dall'udienza preliminare;
- violazione DEl'art. 606 lett. e) cod.proc.pen. in relazione all'affermazione di responsabilità per il DEitto di associazione mafiosa aggravata per contraddittorietà, illogicità e mancanza DEla motivazione;
l'affermazione di responsabilità si fondava sull'analisi di conversazioni intercettate tra marzo e giugno DE 2014 che avevano fatto ritenere l'operatività DE ricorrente all'interno DEl'associazione sulla base di affermazioni DE Di GI e DE GI e tuttavia: nella conversazione DE 27 maggio 2014 erano i predetti ad interloquire di eventuali episodi illeciti senza che NC avesse partecipato in alcun modo al progetto criminoso così che la semplice presenza passiva non poteva dimostrare una partecipazione punibile;
ugualmente doveva ritenersi per la conversazione tra GI e Di GI DE 6 giugno 2014 nel corso DEla quale gli stessi facevano riferimento allo spaccio di stupefacenti ovvero alla vicenda raccontata da GI avvenuta il 27 dicembre 2012 relativa ad una perquisizione personale dallo stesso subita anche essa non idonea a ritenere NC partecipe;
illogica doveva ritenersi la conclusione DEla corte di appello circa la riferibilità a NC dei commenti DE Di GI nella conversazione DE 24 dicembre 2014; la sentenza impugnata non aveva valutato le dichiarazioni favorevoli DE collaboratore DE che ne aveva escluso la partecipazione così che errate erano le conclusioni DEla corte di appello poiché la semplice conoscenza di determinate dinamiche non poteva provare una partecipazione attiva e punibile;
analogamente la 7 mera frequentazione di soggetti affiliati non poteva valere quale elemento sintomatico DEl'inserimento organico;
l'impugnata pronuncia illogicamente aveva svalutato l'elemento desumibile dalla conversazione DE 19/04/2014 in cui GI e Di GI criticando aspramente il ricorrente escludevano che lo stesso avesse una posizione analoga alla loro;
- violazione DEl'art. 606 lett. e) cod.proc.pen. in relazione alla sussistenza DEl'aggravante di cui al comma 6° DEl'art. 416 bis cod.pen. non avendo la sentenza impugnata specificato quali fossero gli impieghi in settori determinati DEl'economia lecita dei proventi mafiosi;
si era fatto generico riferimento a dati notori non idonei alla ricostruzione DE fatto, integrando, quindi, anche errata applicazione DEla legge penale;
- violazione DEl'art. 606 lett. e) cod.proc.pen. in relazione al capo 12 DEl'imputazione (danneggiamento aggravato) fondato sull'interpretazione di una conversazione DE 19 aprile 2014 sulla base DEla quale si era ricostruito il fatto avvenuto in danno DE panificio Zarcone senza però che vi fosse certezza DEl'identificazione DE ricorrente tra uno dei due autori stante l'elevata distanza temporale tra i due spezzoni di frasi ritenuti decisivi;
- violazione DEl'art. 606 lett. e) cod.proc.pen. in relazione al reato di minaccia aggravata fondato anch'esso sulla sola intercettazione ambientale e per il quale valevano analoghe doglianze;
- violazione DEl'art. 606 lett. e) cod.proc.pen. in relazione al capo 21 di cui all'art. 424 cod.pen. non potendo affermarsi la sussistenza DEl'aggravante di cui all'art. 416bisl cod.pen. in assenza di indicazioni circa le motivazioni DEl'azione poste in essere. 10. Con un primo ricorso DEl'avvv.to Sinatra nell'interesse di NT CE PA si deduceva violazione di legge e difetto di motivazione ex art. 606 lett. c) ed e) cod.proc.pen. in relazione agli artt. 178, 125 cod.proc.pen. per nullità DE provvedimento di rigetto DEla richiesta di giudizio abbreviato condizionato e di ammissione DE giudizio abbreviato semplice emesso dal GUP di Palermo, dott. IC, in seguito ricusato e quindi anche DEla sentenza di appello;
la corte di merito aveva respinto l'eccezione ritenendo la diversità DEla questione rispetto a quanto deciso dalle Sezioni Unite con la sentenza DE 16 luglio 2020 nonché la decisività DEla rinnovata valutazione di ammissione al giudizio abbreviato effettuata dal nuovo GUP, dott. Pilato, subentrato a quello precedentemente ricusato;
ricostruito dettagliatamente lo svolgimento DE procedimento e rilevato che la corte di cassazione con le sentenze DE 28 novembre 2018 aveva annullato senza rinvio le ordinanze DEla corte di appello, ritenendo la sussistenza DEla incompatibilità DE GUP dott. IC dipendente dalla precedente adozione di provvedimenti di proroga DEle intercettazioni, si osservava che la conseguenza DEl'annullamento doveva valere per tutti i coimputati, anche per quelli che non avevano sollevato la relativa questione, e riverberarsi su tutti gli atti compiuti;
valeva infatti l'interesse DEla parte che non ha 8 \ proposto la ricusazione alla verifica di imparzialità e terzietà DE giudice e la decisione DEle Sezioni Unite n. 37207/2020 che aveva dichiarato la nullità DE decreto che dispone il giudizio emesso dal GUP successivamente ricusato, doveva determinare la declaratoria di nullità DE decreto 12 luglio 2018, trattandosi di nullità assoluta, insanabile e rilevabile d'ufficio in ogni stato DE procedimento;
la nullità doveva travolgere anche il diniego DE giudizio abbreviato condizionato pronunciato dallo stesso giudice posto che, con l'annullamento senza rinvio da parte DEla corte di cassazione, non era stata dichiarata l'efficacia degli atti compiuti dal giudice ricusato né tale efficacia poteva essere dichiarata dal giudice successivamente intervenuto;
pertanto il procedimento non poteva riprendere dall'apertura DEla discussione essendosi limitato il nuovo GUP a sanare il precedente provvedimento emesso dal giudice ricusato. 10.1 Con altro ricorso DEl'avv.to Cianferoni nell'interesse di NT CE PA si deduceva, con distinti motivi di ricorso qui riassunti ex art. 173 disp.att.cod.proc.pen.: - violazione DEl'art. 416 bis cod.pen. posto che per il NT non potevano valere precedenti condanne stante che lo stesso non era in precedenza mai stato ritenuto responsabile DE reato associativo;
aveva errato la corte nel ritenere che la cointeressenza ed i rapporti col TA fossero significativi di partecipazione punibile trattandosi di mero rapporto amicale non bastevole a dimostrare l'inserimento organico;
aveva ancora errato la corte nel ritenere la posizione subordinata DE NT non rinvenendosi occasioni dalle quali risultasse che questi prendeva ordini dal TA;
ugualmente travisati erano i rapporti con i coimputati Lo PO e D'AM che non erano idonei a dimostrare la fattispecie tipica così come ricostruita dalla recente pronuncia DEle Sezioni Unite DEla Corte di cassazione OD;
la corte di appello aveva svalorizzato le incongruenze DEle dichiarazioni DE IM tali da non potere qualificare le accuse quali chiamata in correità avendo lo stesso riferito di una riunione alla quale NT era rimasto estraneo;
infine, non poteva attribuirsi valore decisivo alle mere frequentazioni;
- violazione di legge in relazione alla affermazione di responsabilità per il capo n. 2 essendo mancata l'individuazione DEl'arco temporale di operatività DE sodalizio, la definizione dei ruoli, la dimostrazione di una struttura stabile condivisa tra più persone;
violazione di legge anche in relazione al ritenuto ruolo direttivo DE ricorrente per il capo 2 e stesso vizio anche con riguardo alla ritenuta sussistenza DEl'aggravante di cui all'art. 416bis1 cod.pen. esclusa nel giudizio svoltosi con rito ordinario ed affermata automaticamente;
- violazione DEl'art. 606 lett. b) cod.proc.pen. circa l'affermazione di responsabilità per il DEitto di violenza privata aggravata di cui al capo n. 3 in relazione all'aggressione eseguita in danno di Lo ON OV, trattandosi di scontro tra soggetti attivi nel mondo DE lavoro, comunque consistito in una sola minaccia senza alcuna costrizione a fare alcunché; mancava la coartazione DEla libertà di determiZIne DEl'offeso e l'art. 610 cod.pen. non poteva configurarsi quando gli 9 atti di violenza e di minaccia integrano essi stessi l'evento DE reato;
- violazione DEl'art. 606 lett. b) cod.proc.pen. in relazione alla riconosciuta aggravante di cui all'art. 416bisl cod.pen. per il capo n. 3 DEla rubrica;
si era proceduto ad una applicazione automatica DEla aggravante in assenza di metodo mafioso;
analogo vizio anche in relazione DEla ritenuta sussistenza DEl'agevolazione mafiosa per lo stesso capo n.3 non potendo lo stesso fondarsi sulla mera contiguità e mancando il dolo specifico;
- violazione DEl'art. 606 lett. b) cod.proc.pen. con riferimento al capo n. 34 (art. 512bis cod.pen.); ricostruita l'operazione di intestazione DEla ditta ad AN si deduceva non sussistere il reato di intestazione fraudolenta di valori mancando l'investimento di risorse DE soggetto interponente e cioè DE ricorrente;
né poteva ritenersi che il denaro investito fosse di provenienza illecita non essendo stato compiuto alcun accertamento specifico;
non sussistevano poi elementi per affermare che NT operasse come dominus;
peraltro mancava la dimostrazione che il soggetto interposto avesse agito al fine di permettere l'elusione DEle disposizioni in materia di confisca;
- violazione DEl'art. 606 lett. b) cod.proc.pen. quanto alla ritenuta aggravante di cui all'art. 416bis1 cod.pen. in relazione al capo n. 34 non essendo stata dimostrata la volontà di favorire l'associazione; - violazione DEl'art. 606 lett. b) cod.proc.pen. in relazione alla mancata declaratoria di prescrizione dei reati di cui ai capi 3 e 34 previa esclusione DEl'aggravante di cui all'art. 416bis1; - violazione DEl'art. 606 lett. b) cod.proc.pen. in relazione alla ritenuta sussistenza DEla associazione mafiosa armata posto che la suddetta aggravante deve essere esclusa in assenza di consapevolezza DE possesso di armi non derivante da colpa;
si eccepiva che non rilevava la disponibilità di pistole in capo a taluno dei coimputati;
- violazione DEl'art. 606 lett. e) cod.proc.pen. quanto alla stessa aggravante di cui al comma 4 DEl'art. 416 bis cod.pen. non avendo il giudice di appello risposto alle censure difensive mosse alla sentenza di primo grado;
- violazione DEl'art. 606 lett. b) cod.proc.pen. quanto alla aggravante di cui all'art. 416bis comma 6 cod.pen. ritenuta fondata su un dato notorio in contrasto con l'esclusione all'esito DE giudizio ordinario ed anche all'esito DE nuovo giudizio di primo grado per alcuni imputati svolto con rito abbreviato;
la sentenza impugnata aveva fondato il riconoscimento su un ragionamento meramente presuntivo e sul dato notorio senza che vi fosse dimostrazione degli elementi essenziali costituiti da una particolare dimensione DEl'attività economica e da un apporto di capitale corrispondente ad un reinvestimento DEle utilità procurate dalle azioni criminose;
difatti, le attività di impresa criminale, devono avere dimensioni rilevanti e comportare un giovamento economico per i membri DEl'associazione; non vi era prova alcuna che le attività DE NT rientrassero nell'orbita DE sodalizio mafioso e ne avessero permesso il finanziamento e l'affermazione di sussistenza DEl'aggravante era in contrasto con numerose altre pronunce citate;
10 - violazione DEl'art. 606 lett. e) cod.proc.pen. in relazione all'aggravante di cui all'art. 416bis comma 6 cod.pen. a fronte DEle specifiche doglianze contenute nell'appello non essendo stata dimostrata la provenienza dal sodalizio dei proventi investiti nelle attività economiche DE NT;
- violazione DEl'art. 606 lett. b) cod.proc.pen. quanto al riconoscimento DEla recidiva non essendosi tenuto conto DEl'arco temporale intercorso tra le due condanne;
- violazione DEl'art. 606 lett. b) cod.proc.pen. in relazione alla omessa concessione DEle circostante attenuanti generiche, alla mancata motivazione dei singoli aumenti per continuazione ed alla determiZIne DEla pena. Con motivi nuovi DEl'avv.to Cianferoni si deduceva ancora: - contrasto con i procedimenti nei riguardi dei coimputati nei quali era stata esclusa l'aggravante DE sesto comma DEl'art. 416 bis cod.pen. con statuizione definitiva;
- difetto di motivazione quanto alla pena inflitta ed alla negazione DEle attenuanti generiche. 11. L'avv.to Fabrizia Giunta, nell'interesse di LE MA, deduceva con distinti motivi qui riassunti ex art. 173 disp.att.cod.proc.pen.: - violazione DEl'art. 606 lett. b) ed e) cod.proc.pen. con riguardo all'affermazione di responsabilità per il DEitto di cui all'art. 416 cod.pen. di cui al capo n. 5 DEla rubrica quale organizzatore di un'associazione a DEinquere finalizzata alle scommesse clandestine aggravata dalla agevolazione mafiosa;
in primo luogo si eccepiva che le emergenze probatorie avevano dimostrato la determinatezza e specificità DE programma criminoso perseguito dal ricorrente e dai complici e ciò a dispetto DEla indeterminatezza e stabilità necessaria per la sussistenza necessaria DE vincolo associativo;
inconferenti dovevano ritenersi le dichiarazioni DE collaboratore UV, riferite a fatti DE lontano 2001 peraltro mai riscontrate quanto alla fonte di conoscenza;
in alcuno dei dialoghi intercettati emergeva la prova DE ruolo contestato all'imputato di asserito organizzatore e la condotta DE ricorrente si era concretizzata attraverso un programma criminoso determinato costituito dall'esercizio DE lotto clandestino non idoneo ad integrare l'ipotesi DEl'art. 416 cod.pen.; - violazione DEl'art. 606 lett. b) ed e) cod.proc.pen. in relazione al rapporto di specialità sussistente tra l'art. 416 cod.pen. e l'art. 4 I. 401/1989 che prevede tra i suoi elementi costitutivi un'attività organizzata e cioè un complesso di persone e di mezzi utilizzati per l'esercizio abusivo DEl'attività di scommessa;
ed invero le intercettazioni ambientali dimostravano l'esistenza di una condotta orientata all'organizzazione DEle scommesse rientrante al più nella fattispecie di legge speciale;
- violazione DEl'art. 606 lett. b) ed e) cod.proc.pen. in relazione all'aggravante DEl'agevolazione mafiosa ritenuta provata sulla base DEla cointeressenza nel gioco clandestino DE coimputato ET TA che partecipava alla ripartizione dei proventi e DEle perdite;
tale circostanza non poteva ritenersi sufficiente ai fini DE dolo specifico di agevolazione e le intercettazioni provavano anzi che profitti e perdite erano distribuiti esclusivamente tra i quattro soggetti coinvolti così che la finalità 11 agevolatrice era stata basata su un travisamento DEla prova;
la sola presenza DE TA nel gruppo non poteva ritenersi elemento sufficiente ai fini DEl'art. 416bis1 cod.pen.; - violazione DEl'art. 606 lett. b) ed e) cod.proc.pen. con riferimento alla omessa concessione DEle circostanze attenuanti generiche. 12. Gli avv.ti Bellotta e Gargano, nell'interesse di Di TT GI LO, condNNto per i capi 1, 25 e 26, deducevano con distinti motivi di ricorso qui riassunti ex art. 173 disp.att.cod.proc.pen.: - violazione DEl'art. 606 lett. c) cod.proc.pen. in relazione all'art. 178 lett. a) cod.proc.pen. per nullità DE provvedimento di ammissione al rito abbreviato emesso dal giudice successivamente ricusato;
al proposito doveva farsi applicazione DE principio stabilito dalle Sezioni Unite con la pronuncia n.37207 DE 2020 sulla nullità DE decreto che dispone il giudizio, principio che doveva estendersi anche all'ordinanza di ammissione al rito abbreviato emessa dal GIP successivamente ricusato;
- violazione DEl'art. 606 lett. b) ed e) cod.proc.pen. in relazione all'affermazione di responsabilità per il DEitto di cui all'art. 416 bis cod.pen.; la corte di appello aveva travisato le dichiarazioni DE collaboratore TI e valutato erroneamente quelle di DE e IM;
richiamata la giurisprudenza di legittimità si deduceva che il TI nel corso DEl'interrogatorio DE 17 aprile 2019 non aveva riconosciuto in fotografia il ricorrente;
quanto alle dichiarazioni DE DE si sottolineava come il ricorrente non avesse partecipato ad alcuno degli incontri monitorati da febbraio 2012; inoltre lo stesso DE nulla aveva riferito circa il contenuto di tali asseriti incontri tra Di TT e BR;
in relazione alle dichiarazioni di IM, lo stesso aveva accusato il ricorrente di alcune richieste estorsive per le quali non era stata elevata alcuna contestazione anzi avendo, le presunte persone offese, smentito qualsiasi condotta DEittuosa;
la difesa aveva eccepito, in forza di una sentenza nei confronti DE coimputato La Rosa, l'inattendibilità DE IM le cui dichiarazioni erano anche in contrasto con quelle DEle persone offese;
in ogni caso le dichiarazioni dei due collaboratori non potevano reciprocamente riscontrarsi non facendo riferimento a fatti omogenei, attenendo a diversi settori illeciti;
- violazione DEl'art. 606 lett. b) ed e) cod.proc.pen. in relazione all'affermazione di responsabilità per il DEitto di estorsione aggravata di cui al capo n. 25 DEla rubrica;
il riconoscimento da parte DEla persona offesa IN DE ricorrente quale soggetto che unitamente al GI avrebbe avanzato la richiesta estorsiva, era stata da sola ritenuta elemento sufficiente ai fini DEl'affermazione DEla responsabilità; tuttavia Di TT avrebbe agito in un quartiere estraneo a quello DEla propria famiglia mafiosa ed il riconoscimento era avvenuto in forza di una progressione accusatoria da parte DE IN che in un primo momento aveva riferito di non conoscere il soggetto di nome GI;
- violazione DEl'art. 606 lett. b) ed e) cod.proc.pen. in relazione alla condotta estorsiva di cui al capo 26 ai danni di tale Lo IA;
i giudici di appello avevano 12 fondato il concorso DE Di TT nel DEitto sulla base di un mero contatto con la persona offesa senza che lo stesso avesse fornito alcun contributo punibile;
- violazione DEl'art. 606 lett. b) ed e) cod.proc.pen. in relazione alle circostanze aggravanti di cui ai commi 4 e 6 DEl'art. 416 bis cod.pen.; quanto alla natura armata, la sentenza impugnata aveva fatto riferimento al possesso di armi da parte di taluno degli associati senza che vi fosse dimostrazione DEla messa a disposizione DE gruppo ed alcun sequestro aveva riguardato il ricorrente;
quanto all'aggravante di cui al comma 6°, ritenuta provata dalla corte di appello in considerazione DEla imposizione DEle imprese mafiose alle persone offese, la motivazione doveva ritenersi carente rispetto al necessario presupposto DE reinvestimento nelle attività economiche dei profitti illeciti;
inoltre mancava la particolare dimensione DEl'attività economica, la corrispondenza DEl'apporto di capitale e le utilità procurate dalle azioni criminose;
peraltro, la suddetta aggravante risultava esclusa all'esito DE procedimento stralciato da parte DE GUP DE Tribunale di Palermo;
- violazione DEl'art. 606 lett. e) cod.proc.pen. in relazione al trattamento sanzionatorio ed all'aumento per continuazione. 13. L'avv.to Bellotta nell'interesse di Di GI TO CA deduceva con distinti motivi di ricorso qui riassunti ex art. 173 disp.att.cod.proc.pen.: - violazione DEl'art. 606 lett. c) cod.proc.pen. in relazione all'art. 178 lett. a) cod.proc.pen. per nullità DE provvedimento di rigetto DEla richiesta di ammissione al rito abbreviato condizionato emesso dal giudice successivamente ricusato;
al proposito doveva farsi applicazione DE principio stabilito dalle Sezioni Unite con la pronuncia n. 37207 DE 2020 sulla nullità DE decreto che dispone il giudizio, principio che doveva estendersi anche all'ordinanza di rigetto DEla richiesta DE rito abbreviato condizionato emessa dal GIP successivamente ricusato;
- violazione DEl'art. 606 lett. b) ed e) cod.proc.pen. in relazione all'art. 416 bis cod.pen. con riferimento alla ritenuta responsabilità DE Di GI quale componente DEla famiglia mafiosa di BR e soggetto dedito alla consumazione di attività illecite;
si deduceva che a carico DE ricorrente erano stati richiamati elementi di mera valenza indiziaria non idonei a dimostrare alcun apporto DE ricorrente alla famiglia mafiosa, mancava la materialità DEla condotta tipica così come l'affectio societatis;
gli episodi estorsivi nei quali il Di GI era coinvolto, dovevano ritenersi episodici e non dimostrativi DEla stabile partecipazione e l'estraneità all'organizzazione era dimostrata dalla mancata indicazione nelle dichiarazioni di altri collaboratori di giustizia;
- violazione DEl'art. 606 lett. b) ed e) cod.proc.pen.in relazione all'affermazione di responsabilità per il DEitto di partecipazione all'associazione a DEinquere di cui al capo n. 2 DEla rubrica, attinente l'emissione di fatture false per gli anni 2009, 2010, 2011; l'affermazione di responsabilità si fondava sul contenuto di alcune conversazioni e sull'analisi di numerosi prelievi in contanti effettuati dall'imputato e sulla emissione di fatture per oltre 17 milioni di euro in favore di altre società; tuttavia non era stato 13 effettuato alcun autonomo accertamento per verificare la reale esistenza DEla ditta individuale e la colpevolezza non poteva fondarsi esclusivamente sull'analisi dei movimenti in contante;
oltretutto la condotta doveva ritenersi assorbita nella contestazione di associazione mafiosa di cui al capo n.1, rappresentandone una concreta manifestazione;
errata era anche la ritenuta sussistenza DEl'aggravante di cui all'art. 416bis1 cod.pen. esclusa all'esito DE giudizio ordinario;
- violazione DEl'art. 606 lett. b) ed e) cod.proc.pen. in relazione al DEitto di tentata estorsione aggravata di cui al capo n.7 quanto all'intervento DEl'imputato finalizzato al recupero di una somma di cui la persona offesa era debitrice nei confronti di tale TA CE;
il capo di imputazione aveva circoscritto il dato temporale al settembre DE 2013 ed avevano errato sul punto i giudici di appello anche nell'escludere la più lieve ipotesi di cui all'art. 635 cod.pen. non essendo stati evidenziati gli elementi sulla base dei quali ritenere che la somma richiesta non fosse effettivamente dovuta trattandosi di credito reale vantato dal predetto TA;
in ogni caso l'imputato non aveva agito per le finalità di cosa nostra;
- violazione DEl'art. 606 lett. b) ed e) cod.proc.pen. in relazione al DEitto di tentata estorsione aggravata nei confronti di RE, posto che i giudici di appello nulla avevano riferito circa la reale ragione DEl'incontro tra il ricorrente e la presunta p.o.; - violazione DEl'art. 606 lett. b) ed e) cod.proc.pen. in relazione al reato di cui al capo n.9 DEla rubrica di violenza privata aggravata in danno di EL Natale;
difatti, Di GI era intervenuto solamente per sanare un dissidio tra due venditori ambulanti;
- violazione DEl'art. 606 lett. b) ed e) cod.proc.pen. in relazione alla tentata estorsione aggravata di cui al capo n.16 ai danni di AG MA posto che da nessun atto di indagine risultava che al AG fosse stata impedita l'attivazione di un ulteriore esercizio commerciale;
peraltro, il colloquio tra il LO ed il AG era incompatibile per la sua limitata durata, con tale ricostruzione;
- violazione DEl'art. 606 lett. b) ed e) cod.proc.pen. in relazione alla tentata estorsione aggravata in danno di RA AN quanto alla legittimità DEla richiesta avanzata dal Di GI ricavabile dalle sommarie informazioni rese da LL GI marito DEla p.o.; - violazione DEl'art. 606 lett. b) ed e) cod.proc.pen. in relazione alla estorsione aggravata di cui al capo 19 DEla rubrica quanto alla estorsione in danno DEla p.o. Calabria;
il contenuto DEla conversazione valorizzata non poteva per la sua genericità permetterne il riferimento a pagamenti effettuati dal Calabria e, quanto ammesso dallo stesso, riguardava pagamenti spontanei non frutto di imposizioni estorsive;
- violazione DEl'art. 606 lett. b) ed e) cod.proc.pen. in relazione alla estorsione aggravata di cui al capo n.22 ai danni di Martorana;
i giudici di appello avevano qualificato la condotta DE ricorrente in termini di condotta punibile senza che si fosse tenuto conto DEla circostanza per cui i pagamenti DEla p.o. al GI erano avvenuti in epoca assai successiva alla presunta attivazione DE Di GI;
- violazione DEl'art. 606 lett. b) ed e) cod.proc.pen. in relazione alla estorsione 14 aggravata di cui al capo n.23 in danno di tale Monti;
dalle conversazioni valorizzate tra il ricorrente e la p.o. emergeva soltanto che in passato quest'ultima aveva effettuato pagamenti a titolo di pizzo senza però che da alcun elemento risultasse la riferibilità DEla condotta al Di GI;
- violazione DEl'art. 606 lett. b) ed e) cod.proc.pen. in relazione al capo n.24 DEla rubrica (artt.629, 635 cod.pen.) posto che l'intervento DE ricorrente si era limitato al danneggiamento DEl'autovettura DEla persona offesa OL il quale, peraltro, aveva riconosciuto di essere debitore di una rilevante somma;
oltretutto la società era sottoposta ad amministrazione giudiziaria;
- violazione DEl'art. 606 lett. b) ed e) cod.proc.pen. in relazione all'affermazione di responsabilità di cui all'art. 73 dpr 309/1990; i giudici di appello avevano ricostruito la condotta in forza dei dialoghi intercettati tra il ricorrente ed il D'IC ma non era mai stato effettuato alcun sequestro né i collaboratori di giustizia avevano riferito alcunché, in ogni caso i fatti dovevano riqualificarsi ex art. 75 comma 5 DEl'art. 73 cit.; - violazione DEl'art. 606 lett. b) ed e) cod.proc.pen. in relazione alle circostanze aggravanti di cui ai commi 4 e 6 DEl'art. 416 bis cod.pen.; quanto alla natura armata la sentenza impugnata aveva fatto riferimento al possesso di armi da parte di taluno degli associati senza che vi fosse dimostrazione DEla messa a disposizione DE gruppo ed, inoltre, alcun sequestro aveva riguardato il ricorrente;
quanto all'aggravante di cui al comma 6° ritenuta provata dalla corte di appello in considerazione DEla imposizione DEle imprese mafiose alle persone offese, la motivazione doveva ritenersi carente rispetto al necessario presupposto DE reinvestimento nelle attività economiche dei profitti illeciti;
inoltre, mancava la particolare dimensione DEl'attività economica, la corrispondenza DEl'apporto di capitale e le utilità procurate dalle azioni criminose;
peraltro, la suddetta aggravante risultava esclusa all'esito di un procedimento stralciato da parte DE GUP DE Tribunale DI Palermo. 14. L'avv.to Bellotta nell'interesse di Lo CO GA deduceva con distinti motivi qui riassunti ex art. 173 disp.att.cod.proc.pen.: - violazione DEl'art. 606 lett. b) ed e) cod.proc.pen. in relazione all'affermazione di responsabilità per il concorso nell'associazione a DEinquere di cui al capo 2 con ruolo direttivo;
l'affermata ripartizione tra ditte effettivamente operative e ditte cartiere che avrebbero emesso fatture di vendita false si basava su una mera congettura degli operatori di P.G. non essendo mai state effettuate verifiche effettive circa la cessione dei pallets;
non era stato effettuato alcun servizio di osservazione né accertata la sussistenza dei pallets e non si era considerato che gli acquisti venivano effettuati presso piccole imprese che vendevano in nero pallets di seconda o terza mano;
in ogni caso mancava la dimostrazione DEla sussistenza DE vincolo associativo essendo stati ricostruiti meri rapporti tra differenti ditte operanti nel medesimo settore commerciale come dimostrato dalle numerose assoluzioni di coimputati;
inoltre, lacunosa ed insufficiente era la motivazione circa la partecipazione DE Lo CO 15 all'organizzazione mancando qualsiasi intercettazione tra lo stesso ed i coimputati così che il presunto ruolo di corriere anche fuori dalla Sicilia non risultava riscontrato da alcun servizio di controllo e sequestro;
ancora DE tutto assertiva doveva ritenersi la motivazione sul ruolo organizzativo;
- violazione DEl'art. 606 lett. b) cod.proc.pen. in relazione all'aggravante di cui all'art. 416bis 1 cod.pen. sotto il profilo DEl'agevolazione DEl'associazione mafiosa di Corso dei LL di Palermo;
ed invero, ai sensi DEla giurisprudenza DEla Sezioni Unite, per il riconoscimento DEla suddetta aggravante, è richiesta la sussistenza di elementi di fatto idonei a dimostrare che l'intento DEl'agente sia stato riconosciuto dal concorrente dovendosi escludere qualsiasi profilo di responsabilità oggettiva;
nel caso di specie, viceversa, l'aggravante era stata ritenuta in forza DE mero coinvolgimento nei fatti DE capofamiglia TA;
e tuttavia dalle dichiarazioni DE IM non risultava alcun interesse DElo stesso TA nella vendita dei pallets, mancava qualsiasi riferimento a detto soggetto nelle conversazioni intercettate, in altro procedimento era stata anche esclusa l'aggravante DE comma 6 DEl'art. 416 bis cod.pen., altri coimputati erano stati assolti e per i coimputati all'esito DE separato giudizio la detta aggravante era stata esclusa;
- violazione DEl'art. 606 lett. b) ed e) cod.proc.pen. in ordine alla dosimetria DEla pena ed alla omessa concessione DEle circostanze attenuanti generiche. 15. Gli avv.ti Turrisi e Barone nell'interesse di TA ET deducevano con distinti motivi qui riassunti ex art. 173 disp.att.cod.proc.pen.: - violazione DEl'art. 606 lett. c) cod.proc.pen. in relazione all'art. 178 lett. a) cod.proc.pen. per nullità DE provvedimento di rigetto DEla richiesta di ammissione al rito abbreviato condizionato emesso dal giudice successivamente ricusato;
al proposito doveva farsi applicazione DE principio stabilito dalle Sezioni Unite con la pronuncia n.37207 DE 2020 sulla nullità DE decreto che dispone il giudizio, principio che doveva estendersi anche all'ordinanza di rigetto DEla richiesta DE rito abbreviato condizionato emessa dal GIP successivamente ricusato;
difatti, anche l'ordinanza che decide sulla richiesta di rito abbreviato condizionato chiude una fase DE procedimento;
- violazione DEl'art. 606 lett. b) ed e) cod.proc.pen. in relazione all'art. 416 bis comma 2 cod.pen. posto che la corte di appello non aveva spiegato in che misura la supposta attività direttiva poteva concordare con la mancata elevazione di contestazioni per una serie di vicende estorsive, così come il controllo DE traffico degli stupefacenti non era compatibile con l'assenza di elementi per i reati di cui ai capi da 27 a 30; ancora mancava qualsiasi contestazione specifica in materia di frodi fiscali e di lotto clandestino e l'assistenza economica alle famiglie dei detenuti non era riscontrata da elementi specifici;
risultava, poi, che il ruolo apicale nel mandamento di BR era coperto da soggetto diverso e peraltro sin dal 2013 il mandamento era stato spostato da BR a AC;
i colloqui tra i fratelli Di GI erano stati valorizzati in maniera selettiva e parziale e doveva essere evidenziato come nel 2014 16 fosse intervenuto un procedimento di archiviazione in assenza di concrete condotte attribuibili all'indagato; peraltro il TA era stato arrestato nel 2015 così che non poteva aver coperto la funzione dirigenziale sino al luglio 2017; così che le risultanze fino al 2014 erano coperte dal provvedimento di archiviazione ed i fatti successivi al 2015 non erano riferibili al ricorrente perché detenuto;
le dichiarazioni DE IM dovevano ritenersi inattendibili e smentite dal NT GI mentre quelle DE DE riferivano una opinione soggettiva;
- violazione DEl'art. 606 lett. b) ed e) cod.proc.pen. in relazione all'aggravante di cui al comma 6° DEl'art. 416 bis cod.pen.; innanzitutto si evidenziava come la predetta aggravante era stata esclusa nei procedimento avente ad oggetto altre famiglie DElo stesso mandamento;
in ogni caso mancava la motivazione tendente a dimostrare il reinvestimento dei profitti illeciti in strutture produttive dirette a prevalere sulle altre imprese operanti nello stesso territorio, senza che potesse rilevare la gestione di singoli esercizi ovvero supposti dati notori, dovendosi escludere il riconoscimento automatico DEl'aggravante; inoltre non si era tenuto conto che l'attività finanziata con il provento di DEitti, il commercio degli imballaggi, si reggeva su un meccanismo organizzato di emissione ed utilizzazione di fatture inesistenti e quindi era, essa stessa, formalmente e sostanzialmente illecita così da essere estranea all'ambito applicativo DEl'aggravante; - violazione DEl'art. 606 lett. b) ed e) cod.proc.pen. in relazione all'aggravante di cui al comma 4° DEl'art. 416 bis quanto alla natura armata DEl'associazione non potendo la stessa basarsi sul dato storico e sulla natura oggettiva DEla circostanza;
nel procedimento in oggetto era mancata la contestazione DEl'uso di armi nella consumazione di condotte estorsive;
- violazione DEl'art. 606 lett. b) ed e) cod.proc.pen. in ordine alla recidiva specifica posto che la condotta contestata nel presente processo, posta in essere dal febbraio 2005, era intervenuta prima DEl'unica condNN risalente al 2007 e divenuta irrevocabile nel 2009; peraltro, l'aumento a titolo di recidiva, era stato applicato nel massimo con motivazione contraddittoria;
in ogni caso la decisione doveva censurarsi quanto al riconoscimento DEla recidiva in relazione a due segmenti di partecipazione al medesimo sodalizio stante che la seconda condNN attiene ad un nuovo segmento DE medesimo DEitto già giudicato in precedenza. Con motivi nuovi a firma di entrambi i difensori, si rappresentava che per i coimputati separatamente giudicati la circostanza aggravante di cui al comma sesto DEl'art. 416 bis cod.pen. era stata definitivamente esclusa. Inoltre, in sede di conclusioni di altro procedimento connesso, il procuratore generale aveva chiesto l'esclusione DEla recidiva;
al proposito si lamentava che la data iniziale di contestazione DE DEitto associativo nel presente procedimento (2005) rimontava a quattro anni prima la sentenza definitiva (2009). 16. L'avv.to Bonsignore nell'interesse di TE GI deduceva con distinti motivi qui riassunti ex art. 173 disp.att.cod.proc.pen.: 17 - violazione DEl'art. 606 lett. c) cod.proc.pen. in relazione all'art. 178 lett. a) cod.proc.pen. per nullità DE provvedimento di ammissione al rito abbreviato emesso dal giudice successivamente ricusato;
al proposito doveva farsi applicazione DE principio stabilito dalle Sezioni Unite con la pronuncia n.37207 DE 2020 sulla nullità DE decreto che dispone il giudizio, principio che doveva estendersi anche all'ordinanza di ammissione al rito abbreviato emessa dal GIP successivamente ricusato;
- violazione DEl'art. 606 lett. b) ed e) cod.proc.pen. in relazione all'art. 416 bis cod.pen. avendo la corte illogicamente desunto dalle dichiarazioni dei collaboratori e dagli esiti DEle indagini di P.G. la perdurante partecipazione all'associazione da parte di soggetto già condNNto, non potendo valutarsi quale elemento decisivo il precedente giudicato;
le dichiarazioni di DE e IM si riferivano a fatti non omogenei tra loro e non potevano ritenersi riscontrate dalle accuse di TI perché inattendibile;
ed invero, posto che il riscontro deve avere ad oggetto il medesimo ruolo indicato dal primo collaboratore, mentre DE aveva riferito di vicende estorsive, IM accusava TE di gestione di attività economiche nella zona di competenza e sul punto la corte di appello aveva violato i principi giurisprudenziali;
il narrato DE TI era poi inattendibile essendo frutto di una mera ipotesi DElo stesso e lo stesso non aveva riferito di aver appreso DE coinvolgimento di TE;
illogica era la valutazione DEla conversazione DE 19/11/2014 tra GI e TE il quale si era limitato a ricevere uno sfogo DE primo;
il sistema di video sorveglianza aveva documentato un incontro con ER di cui era ignoto il contenuto, mentre il sistema GPS installato sul mezzo DE GI non aveva permesso di accertare un incontro tra lo stesso e il ricorrente;
- violazione DEl'art. 606 lett. b) ed e) cod.proc.pen. in relazione alle aggravanti di cui ai commi 4 0 e 6° DEl'art. 416 bis cod.pen. poiché non poteva ritenersi sufficiente la disponibilità di armi in capo ad uno degli associati essendo necessario che le stesse siano a disposizione DE gruppo;
inoltre, con riguardo al comma 6, era mancata la dimostrazione DEla particolare dimensione DEl'attività economica finanziata e DE reinvestimento DEle utilità procurate dalle azioni criminose, circostanza dimostrata dall'esclusione DEl'aggravante nel separato procedimento definito dal GUP DE Tribunale di Palermo. 17. L'Avv.to Antonio Turrisi nell'interesse di RI AN deduceva con distinti motivi di ricorso qui riassunti ex art. 173 disp.att.cod.proc.pen.: - violazione DEl'art. 606 lett. b) ed e) cod.proc.pen. in relazione all'affermazione di responsabilità per il DEitto di cui all'art. 416 bis cod.pen., posto che sussisteva contraddittorietà tra l'individuazione DE ruolo direttivo DE TA e l'indicazione DE mandamento di riferimento nonché DEla famiglia di appartenenza DE RI;
l'affermazione di responsabilità era illogica nella parte in cui aveva ritenuto il ricorrente coinvolto in attività di cessione di sostanze stupefacenti ed estorsioni benché fosse stato assolto dalle imputazioni di cui ai capi 10 e 27 DEla rubrica;
quanto alle dichiarazioni dei collaboratori valorizzate dalla sentenza impugnata si trattava di 18 episodi DE tutto differenti e disconnessi gli uni dagli altri;
IM non aveva mai accusato RI di fare parte di Cosa Nostra e la sua accusa relativa alla cessione di droga era rimasta priva di riscontri estrinseci;
il DE aveva riferito una notizia appresa de relato da un soggetto, BR, che aveva a sua volta riferito una mera opinione;
il TI, poi, aveva riferito circostanze apprese de relato non specifiche e prive di riscontri;
infine, aveva errato la corte di appello nel ritenere elementi di riscontro gli esiti DEle conversazioni intercettate posto che alle stesse non aveva mai partecipato RI e che il loro contenuto era generico;
- violazione DEl'art. 606 lett. b) ed e) cod.proc.pen. in relazione all'aggravante di cui al comma 4 0 DEl'art. 416 bis cod.pen. avendo la corte di appello errato nella valutazione DE profilo soggettivo DE prevenuto, non potendosi ricorrere a criteri di imputazione di responsabilità oggettiva e non risultando alcuna detenzione nell'interesse DE gruppo criminale;
- violazione DEl'art. 606 lett. b) ed e) cod.proc.pen. in relazione all'aggravante di cui al comma 6° DEl'art. 416 bis cod.pen. avendo la corte di appello violato l'obbligo di motivazione quanto alle particolari dimensioni DEl'attività economica ed all'apporto di capitale nonché al profilo DEla consapevolezza in capo al prevenuto DE reimpiego dei profitti illeciti DEl'associazione mafiosa;
al proposito si evidenziava che al RI non era stato contestato il concorso nell'associazione di cui al capo n.2, mentre il riferimento all'imposizione di imprese mafiose contenuto nella sentenza impugnata era rimasto DE tutto generico e travisato risultava la ricostruzione quanto al meccanismo fraudolento di cui al capo 2; - violazione DEl'art. 606 lett. b) ed e) cod.proc.pen. in relazione all'omessa concessione DEle attenuanti generiche, al riconoscimento DEla recidiva sulla base di due precedenti penali remoti e non specifici ed alla determiZIne DEla pena. Con motivi nuovi si rappresentava che per i coimputati separatamente giudicati la circostanza aggravante di cui al comma sesto DEl'art., 416 bis cod.pen. era stata definitivamente esclusa. 18. L'Avv.to Raffaele Bonsignore, nell'interesse di AL CE PA ritenuto responsabile DE DEitto associativo di cui al capo n. 2 DEla rubrica, deduceva con distinti motivi di ricorso qui riassunti ex art. 173 disp.att.cod.proc.pen.: - violazione DEl'art. 606 lett. c) cod.proc.pen. in relazione all'art. 178 cod.proc.pen. per nullità assoluta DE provvedimento di ammissione al rito abbreviato pronunciata dal giudice successivamente ricusato e degli atti successivi;
- violazione DEl'art. 606 lett. b), c) ed e) cod.proc.pen. in relazione alla esistenza DEl'associazione di cui al capo n.2 ed alla individuazione di condotte dimostrative DEla partecipazione;
al proposito si lamentava l'insussistenza degli elementi oggettivo e soggettivo DEl'art. 416 cod.pen. mancando sia un accordo stabile e duraturo tra gli associati mirato alla realizzazione di un programma criminoso tale da differenziarlo dalla ipotesi di cui all'art. 110 cod.pen., sia l'affectio societatis;
sotto il primo profilo mancava la stabile organizzazione, la ripartizione dei ruoli, il programma criminoso;
19 in ogni caso difettava la verifica DEla prova DEl'adesione DE ricorrente al sodalizio fondata soltanto sulla consapevolezza DEle operazioni illecite che non poteva essere contestata al AL, semplice dipendente DEla società "Sicilpallets s.r.l." e quindi soggetto meramente subordinato;
- violazione DEl'art. 606 lett. b), c) ed e) cod.proc.pen. in relazione alla ritenuta sussistenza DEl'aggravante DEl'agevolazione DEla famiglia mafiosa mancando la prova DE dolo specifico di favorire l'associazione proprio da parte DEl'odierno ricorrente e non potendosi far riferimento ad un mero dato di contestualità ambientale;
il AL aveva intrattenuto rapporti soltanto con il NT e mai con il TA, non vi era dimostrazione DEla finalizzazione DEl'azione a favorire l'associazione piuttosto che un singolo partecipante e, soprattutto, nel procedimento parallelo celebratosi con rito ordinario, la suddetta aggravante era stata esclusa, non essendosi ritenuto provato che gli illeciti introiti DEle operazioni di falsa fatturazione affluissero alla famiglia mafiosa;
- violazione DEl'art. 606 lett. b), c) ed e) cod.proc.pen. quanto all'omessa concessione DEle attenuanti generiche avuto riguardo allo stato di incensuratezza DE AL, al suo minore rilievo criminale, ed alla determiZIne DEla pena. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Devono in primo luogo essere analizzate alcune questioni comuni a più ricorsi. LA NULLITA' DEI PROVVEDIMENTI DI AMMISSIONE AL RITO ABBREVIATO. I difensori degli imputati AL, TE, TA, Di GI, Di TT, NT, NC e RL hanno tutti dedotto la nullità dei provvedimenti di ammissione al rito abbreviato ed al rito abbreviato condizionato e, conseguentemente, anche DEle sentenze di primo e secondo grado, pronunciati dal giudice poi ricusato dott. IC. Ai fini di valutare la fondatezza DEla doglianza è necessario ripercorrere le scansioni DE procedimento svoltosi dinanzi al G.U.P. DE Tribunale di Palermo;
in particolare: - il pubblico ministero di Palermo, il giorno 8 maggio 2018, chiedeva il rinvio a giudizio di AL MA ed altri 49 imputati;
- con decreto DE 10 maggio 2018 il giudice dottor IC fissava l'udienza preliminare per il 28 giugno 2018; - all'udienza preliminare DE 28 giugno 2018 il dottor IC dava atto di avere depositato istanza di astensione che era stata respinta, sicché i difensori degli imputati depositavano richiesta di ricusazione DElo stesso;
- alla successiva udienza DE 4 luglio 2018, costituite le parti, i difensori degli imputati muniti di procura speciale avanzavano istanza di rito abbreviato semplice che il G.U.P. IC ammetteva, respingendo contestualmente le richieste di abbreviato condizionato;
- all'udienza DE 12 luglio 2018, il G.U.P. IC emetteva il decreto di rinvio a giudizio degli imputati non ammessi a riti alternativi;
20 - la Corte di Appello di Palermo con due ordinanze DE 16 e 18 luglio 2018 respingeva la richiesta di ricusazione ed avverso detti provvedimenti i difensori di RI, NT, RL, Lo PO e TE proponevano ricorso per cassazione;
- con due distinte sentenze DE 28 novembre 2018 (nn. 55231 e 55232) la Seconda Sezione DEla Corte di Cassazione, ritenuta la sussistenza di una situazione di incompatibilità DE G.U.P. dottor IC che aveva emesso in fase di indagine provvedimenti di proroga DEle intercettazioni, annullava senza rinvio le ordinanze DEla corte di appello;
- nominato in sostituzione DE dottor IC, a seguito DEl'accoglimento DEla ricusazione di quest'ultimo, altro G.U.P. nella persona DE dottor Pilato, all'udienza DE 14 dicembre 2018 le difese avanzavano richieste di regressione DE procedimento e conseguente scarcerazione per decorrenza termini degli imputati detenuti;
- alla successiva udienza DE 18 dicembre 2018 il G.U.P. dottor Pilato rigettava le richieste difensive e confermava i provvedimenti presi dal giudice ricusato in ordine ai riti alternativi (ammissione DE rito abbreviato semplice e rigetto DEle richieste di abbreviato condizionato) già precedentemente richiesti dai procuratori speciali degli imputati;
- indi proseguiva la discussione DEle parti nel rito abbreviato e all'udienza DE 14 febbraio 2020 l'emissione DEla sentenza di primo grado da parte DE G.U.P. dottor Pilato. 1.1 Tanto premesso, corretta si rileva la decisione DEla corte di appello esposta alle pp. 30 e ss. sulla insussistenza di cause di nullità DE procedimento;
come esposto nella sentenza di appello, il nuovo G.U.P., dottor Pilato, nominato in sostituzione di quello ricusato, dottor IC, ha rinnovato i provvedimenti di ammissione DE rito abbreviato e di rigetto DEla richiesta di rito abbreviato condizionato nei confronti di tutti gli imputati che avevano avanzato le relative istanze, odierni ricorrenti. Risulta, pertanto, che lo svolgimento DE rito contratto è avvenuto a seguito DEla decisione non assunta dal giudice ricusato, così come esposto invece dai ricorrenti, bensì in forza di una nuova decisione emessa dal G.U.P. dottor Pilato. Peraltro, l'interpretazione DEla sentenza DEle Sezioni Unite imp. GE (Sez. U, n. 37207 DE 16/07/2020, Rv. 280116 - 01) che i ricorrenti propongono nei rispettivi ricorsi non appare fondata. Appare in primo luogo necessario ricordare che le Sezioni Unite chiamate a pronunciarsi sulla validità degli atti compiuti dal giudice ricusato avevano già limitato gli effetti caducatori DEla successiva ricusazione alla sola categoria dei provvedimenti decisori sulla responsabilità DEl'imputato; invero in una prima pronuncia si era già affermato come rientra, nell'ambito DE divieto, per il giudice ricusato, di pronunciare sentenza sino a che non intervenga l'ordinanza che dichiara inammissibile o rigetta la ricusazione, ogni provvedimento che, comunque denominato, sia idoneo a definire la regiudicanda cui la dichiarazione di ricusazione si riferisce (Sez. U, Sentenza n. 23122 DE 27/01/2011 Cc. (dep. 09/06/2011 ) Rv. 249733 - 01). Quanto alle Sez. Un GE di cui si invoca un effetto dirimente, tale decisione ha stabilito che il decreto che dispone il giudizio emesso dal giudice 21 DEl'udienza preliminare in pendenza DEla decisione definitiva sull'istanza di ricusazione, è, in caso di accoglimento di quest'ultima, affetto da nullità assoluta di ordine generale, ai sensi DEl'art. 178, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., siccome attinente ai modi e ai limiti DE potere giurisdizionale esercitabile nel relativo giudizio (Sez. U, n. 37207 DE 16/07/2020 cit.). Il principio affermato dalla suddetta decisione, quindi, riguarda un atto che ha tipico carattere decisorio e la sua valenza non può estendersi anche ad affermare la nullità assoluta di atti assunti dal giudice ricusato aventi caratteristiche DE tutto differenti proprio perché privi di natura decisoria in ordine alla regiudicanda;
in particolare in motivazione alle pp. 16 e ss. la suddetta pronuncia DEle Sez. Un. ha stabilito che "muovendo dal quadro di principi stabiliti con la sentenza Tanzi, la questione rimessa alle Sezioni Unite è agevolmente risolvibile, ove si consideri che nel moDElo tipico di atto processuale cui il legislatore ha dato veste formale con il decreto che dispone il giudizio - emesso nel caso di specie da un giudice il cui difetto di imparzialità è stato accertato solo all'esito DE giudizio di rinvio, quando il processo principale era in fase di avanzata trattazione - sono senza dubbio ravvisabili i connotati strutturali e funzionali propri di un atto DE procedimento che "definisce la regiudicanda cui la dichiarazione di ricusazione si riferisce". Soprattutto, esso è un provvedimento che "chiude" irreversibilmente una fase, sciogliendo la fondamentale alternativa "decisoria" rispetto alla pronuncia DEla sentenza di non luogo a procedere e determinando, in tal modo, le condizioni necessarie per il transito DE processo verso una nuova e diversa fase. Analogamente alla sentenza di non luogo a procedere, epilogo rispetto al quale si trova in rapporto di mutua esclusione, il decreto che dispone il giudizio è un atto di tipo valutativo e decisorio emesso da un giudice sulla base DEle medesime risorse cognitive proprie DEla fase, con una connotazione funzionale assimilabile alla sentenza per la sua vocazione definitoria DEla regiudicanda preliminare all'instaurazione DE dibattimento. Non si limita, dunque, ad esplicare un'efficacia meramente propulsiva nel determinare il passaggio ad una fase successiva, poiché il criterio che ne sottende l'emissione implica non solo una valutazione DE giudice sul merito degli elementi di prova acquisiti nel corso DEle indagini preliminari e, se DE caso, in sede di udienza, ma presuppone la pienezza DE contraddittorio tra le parti necessarie ai sensi DEl'art. 420, comma 1, cod. proc. pen., nello svolgimento DE suo compito di garanzia dei diritti e DEle facoltà DEl'imputato in ordine al vaglio di sostenibilità DEl'ipotesi accusatoria". Nell'interpretazione DEle Sezioni Unite, pertanto, la nullità degli atti compiuti dal giudice successivamente ricusato è limitata a quegli atti DE procedimento che definiscono la regiudicanda chiudendo irreversibilmente una fase quale, appunto, il decreto che dispone il giudizio emesso in alternativa rispetto alla sentenza di non luogo a procedere di cui all'art. 425 cod. proc. pen.. Viceversa, di tale carattere definitorio di una fase e di decisione sulla regiudicanda, sono privi sia il provvedimento di ammissione DE rito abbreviato semplice che quello di rigetto DE rito abbreviato condizionato. Ed invero, ai sensi DEla inequivocabile disciplina dettata dall'art. 438, 22 comma secondo, cod. proc. pen. risulta che, aperta l'udienza preliminare e costitute le parti, l'imputato, anche a mezzo di procuratore speciale, può avanzare richiesta di giudizio abbreviato che il giudice ammette con ordinanza. Ai sensi DE successivo comma quinto, l'imputato può subordinare la richiesta ad integrazioni probatorie necessarie ai fini DEla decisione ed in tal caso il G.U.P. è chiamato a valutare soltanto l'utilità DEl'integrazione probatoria richiesta ai fini DEla decisione. Dall'analisi DEle norme è pertanto escluso qualsiasi parallelismo tra la natura DE decreto che dispone il giudizio, atto che chiude irreversibilmente una fase, decidendo sulla regiudicanda, subordinato alla valutazione DEl'insussistenza dei presupposti per emettere la sentenza di non luogo a procedere ex art. 425 cod. proc. pen., ed i provvedimenti di ammissione DE rito abbreviato o di rigetto DEla richiesta di abbreviato condizionato, non avendo questi ultimi né il carattere di chiudere definitivamente una fase né quello decisorio DEla regiudicanda. Invero, il G.U.P., una volta che è investito DEla richiesta di rito abbreviato secco o condizionato, non può emettere sentenza di non luogo a procedere ex art. 425 cod. proc. pen. bensì deve procedere allo svolgimento DE rito contratto ed emettere, eventualmente, all'esito DElo stesso sentenza di proscioglimento ex art. 442 cod. proc. pen.. Mai, pertanto, nella fase di ammissione DE rito abbreviato o di rigetto DE rito abbreviato condizionato il G.U.P. è chiamato ad effettuare una valutazione analoga a quella DE decreto che dispone il giudizio così che infondata si rivela la richiesta difensiva di estensione anche a questi casi dei principi stabiliti dalle citate Sez. Un. imp. GE. 1.2 Tale valutazione risulta già accolta da questa Corte di Cassazione proprio nel presente procedimento da quelle decisioni che su ricorso degli imputati Di TT, NT e TA hanno statuito la validità DE provvedimento di ammissione DE giudizio abbreviato emesso da parte DE giudice successivamente ricusato;
in particolare si è affermato che in tema di ricusazione e astensione, non sono inefficaci gli atti a contenuto non probatorio compiuti dal giudice ricusato o astenuto, dei quali il provvedimento di accoglimento DEl'istanza non abbia espressamente dichiarato la conservazione di efficacia ai sensi DEl'art. 42, comma 2, cod. proc. pen., la cui previsione riguarda i soli atti a contenuto probatorio, fermo restando il potere DE nuovo giudice di assumere determiZIni diverse da quelle adottate dal giudice sostituito (Sez. 5, n. 44120 DE 09/05/2019, Rv. 277848 - 01 ed anche Sez. 5, n. 44121/2019 imp. NT non mass.; Sez. 5 n.44123/2019 imp. TA non mass.); in motivazione la suddetta pronuncia ha spiegato che l'incompatibilità e la conseguente nullità degli atti DE giudice poi ricusato:" deriva invece dall'avere assunto un qualsiasi atto, tranne quelli correlati ad un incidente probatorio, nell'esercizio DEle funzioni di Gip, ed essere poi chiamati a decidere sul non luogo a procedere o sul rinvio a giudizio (ovvero, a fortiori, sulla responsabilità) DEl'imputato", circostanza non ravvisabile nelle decisioni sul rito abbreviato. E la predetta pronuncia sottolineava anche l'irrilevanza nel caso di specie DEla decisione sul rigetto DEle richieste di abbreviato condizionato affermando che:" l'odierno ricorrente - alla richiesta di rito abbreviato condizionato disattesa dal giudice ricusato 23 - fece poi seguire una istanza ex art. 438, comma 1, cod. proc. pen., sulla cui ammissione, ai sensi DE successivo comma 4, né il primo giudice né quello subentrato potevano avere margini di discrezionalità". Analoga affermazione si rinviene anche nella decisione DEla terza sezione su altro ricorso di uno degli imputati ricorrenti DE presente procedimento (Sez. 3, 35205 DE 2019 imp. AL non mass.) e secondo cui:" si deve ribadire che l'inefficacia degli atti è solo quella che colpisce gli atti a contenuto probatorio. Certamente non ha tale natura l'ordinanza di ammissione al giudizio abbreviato c.d. "secco", all'esito DEla modifica legislativa DEla legge 479 DE 1999, che, eliminando 11 giudizio di decidibilità "allo stato degli atti", lo ha reso un diritto per l'imputato ad essere giudicato, a semplice richiesta, con tale rito speciale, sicchè alcuna decisione/DEibazione il giudice DEl'udienza preliminare deve compiere". Alla luce DEle predette considerazioni, pertanto, i motivi con i quali è stata dedotta la nullità dei provvedimenti di ammissione al rito abbreviato da parte DE giudice ricusato e DEle sentenze di primo e secondo grado vanno respinti. 2. L'AGGRAVANTE DI CUI AL QUARTO COMMA DELL'ART. 416 BIS COD.PEN. I ricorsi degli imputati Di GI, Di TT, NT, NC, TA, TE e RI hanno contestato la ritenuta sussistenza DEla aggravante DE quarto comma di cui all'art. 416 bis cod.pen. sotto i profili DEla violazione di legge e DE difetto di motivazione. In particolare con vari argomenti i difensori hanno dedotto non potere farsi riferimento a dati notori e mancare la dimostrazione DEla disponibilità di armi in capo agli imputati messe a disposizione DEl'intero gruppo criminale di appartenenza. Le doglianze proposte appaiono non fondate;
ed invero deve essere ricordato sul punto che l'inequivocabile riferimento normativo contenuto nella norma di cui si discute ( art. 416 bis quarto comma cod.pen.: "se l'associazione è armata....") impone avere riguardo all'associazione di appartenenza e non alla singola articolazione locale (famiglia, cellula, locale etc...). Ne deriva pertanto affermare che secondo la volontà DE legislatore ciò che rileva è la disponibilità di armi in capo all'entità associativa alla quale le cellule operative appartengono. Se pertanto è contestata la partecipazione alla associazione mafiosa denominata Cosa Nostra e ad una famiglia DEla stessa quale il gruppo di BR-Corso dei LL, è sempre al fenomeno associativo generale che deve farsi riferimento e non al singolo gruppo criminale;
difatti l'appartenenza alla singola famiglia importa la riferibilità all'associazione DE gruppo e, quindi, la riferibilità alla stessa anche DEl'utilizzazione di armi. Invero le cellule locali non esistono quali entità autonome ma fanno parte DEl'associazione ed è a quest'ultima che deve guardarsi per la disponibilità di armi;
la giurisprudenza di legittimità ha ampiamente accolto questa interpretazione DEla norma con diverse pronunce sia con riferimento a Cosa Nostra che alla 'ndrangheta; con riferimento ad articolazioni di Cosa Nostra è stato in particolare affermato che in tema di associazioni di tipo mafioso storiche (nella specie, "Cosa nostra"), per la configurabilità DEl'aggravante DEla disponibilità di armi, non è richiesta l'esatta individuazione DEle stesse, ma è 24 sufficiente l'accertamento, in fatto, DEla disponibilità di un armamento, desumibile anche dalle risultanze emerse nella pluriennale esperienza storica e giudiziaria, essendo questi elementi da considerare come utili strumenti di interpretazione dei risultati probatori;
ed in applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto che, nel caso in cui l'associazione contestata sia storicamente riconducibile a "Cosa nostra", il riferimento alla stabile dotazione di armi costituisce un fatto notorio, certamente conosciuto da chi rivestiva una posizione di vertice nell'interno DE sodalizio (Sez. 2 n. 22899 DE 14/12/2022 (dep. 25/05/2023 ) Rv. 284761 - 01). Precedentemente si era già affermato che in tema di associazione di stampo mafioso, ai fini DEla configurabilità DEla circostanza aggravante DEla disponibilità DEle armi non è richiesta l'esatta individuazione DEle armi stesse, ma è sufficiente l'accertamento, in fatto, DEla disponibilità di un armamento, desumibile, ad esempio, dai fatti di sangue commessi dal gruppo criminale o dal contenuto DEle intercettazioni (Sez. 6, n. 55748 DE 14/09/2017, Rv. 271743 - 01). In applicazione di tali principi, in forza dei quali occorre riferire la disponibilità di armi all'associazione cui si appartiene e, quindi, nel caso in esame proprio a Cosa Nostra senza che rilevi quale elemento decisivo la disponibilità di armi in caso alla singola famiglia oggetto di contestazione, deve ritenersi che errano i ricorsi nel prospettare quale elemento decisivo per manifestare il difetto di consapevolezza da parte di ognuno dei ricorrenti imputati DE DEitto di cui all'art. 416 bis cod.pen. DEla disponibilità di armi in capo ad altri componenti DEla stessa famiglia poiché, il parametro di riferimento avrebbe dovuto essere quello ben diverso DEl'intera associazione Cosa Nostra la cui disponibilità di armi ed esplosivi risulta ripetutamente dimostrata con accertamenti dotati di autorità di cosa giudicata ed è anche emersa nel presente procedimento in cui viene fatto riferimento ripetuto a soggetti detenuti per il coinvolgimento in gravissimi episodi di strage, peraltro componenti DEla stessa famiglia di cui si discute nel presente giudizio. Peraltro, va anche segnalato che le doglianze appaiono manifestamente infondate anche alla luce DEla specifica motivazione contenuta a p. 384 DEla motivazione DEla pronuncia di appello in ordine al possesso di armi, strumentale alla realizzazione di attività associative, in capo a taluno dei componenti DE gruppo per cui è processo. Conseguentemente tutti i motivi avanzati in ordine alla aggravante di cui al quarto comma DEl'art. 416 bis cod.pen. vanno respinti. 3. L'AGGRAVANTE DI CUI AL SESTO COMMA DELL'ART. 416 BIS COD.PEN. Con le impugZIni avanzate nell'interesse di NT, Di GI, Di TT, NC, TA, TE, RI e Lo PO sono stati dedotti i vizi di violazione di legge e difetto di motivazione in punto riconoscimento DEl'aggravante DE sesto comma DEl'art. 416 bis cod.pen.; i ricorsi sono fondati nei limiti che verranno esposti. Il tema DEla sussistenza DEla aggravante DE sesto comma DEl'art. 416 bis cod.pen. risulta essere stato affrontato dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 25191 DE 27/02/2014, Rv. 259588 - 01, Iavarazzo, secondo cui l'aggravante prevista dall'art. 416-bis, comma sesto, cod. pen. è configurabile nei 25 confronti DEl'associato autore DE DEitto che ha generato i proventi oggetto di successivo reimpiego da parte sua;
in motivazione ricostruendo l'istituto la Corte ha precisato che la "ratio" DEl'aggravante in parola è da ravvisarsi nella necessità di sanzionare più efficacemente l'inserimento DEle associazioni mafiose nei circuiti DEl'economia legale, in quanto espressione di una "progressione-criminosa" rispetto al reato-base che denota la maggiore pericolosità DEl'organizzazione. In particolare la stessa pronuncia sottolinea in motivazione che:" L'aggravante di cui all'art. 416- bis, sesto comma , cod. pen. ricorre quando gli associati cercano di penetrare in un determinato settore DEla vita economica e si pongono nelle condizioni di influire sul mercato finanziario e sulle regole DEla concorrenza, finanziando, in tutto o in parte, le attività con il prezzo, il prodotto o il profitto di DEitti. L'aggravante in esame stabilisce una precisa correlazione logico-causale tra le diverse finalità indicate nel terzo comma DEl'art. 416-bis cod. pen., colte nella loro proiezione dinamico- strutturale, essendo DEineato un chiaro nesso funzionale tra la consumazione di DEitti, la gestione di attività imprenditoriali, la realizzazione di vantaggi ingiusti, intesi o quale derivazione da attività economiche sanzionate come contravvenzione o quali aspetti complementari al controllo DEle attività economiche. L'apporto di capitale deve corrispondere ad un reinvestimento DEle utilità procurate dalle azioni DEittuose. Il riferimento all'attività economiche è da intendere come intervento in strutture produttive dirette a prevalere, nel territorio di insediamento, sulle altre strutture che offrano beni e servizi. La ratio di tale previsione è da ravvisare nella necessità di introdurre uno strumento normativo in grado di colpire più efficacemente l'inserimento DEle associazioni mafiose nei circuiti DEl'economia legale grazie alla maggiore liquidità derivante da DEitti, costituenti una sostanziale progressione criminosa rispetto al reato-base, così concretizzando una più articolata e incisiva offesa degli interessi protetti. Come si desume dal chiaro tenore letterale DEl'art. 416- bis, sesto comma , cod. pen., ai fini DEla con figurabilità DEl'aggravante non è necessario che l'attività imprenditoriale mafiosa venga finanziata interamente con fondi provenienti da DEitto: la norma stabilisce espressamente, infatti, che deve ritenersi configurata l'aggravante anche se il finanziamento è di tipo misto, ossia è alimentato, in parte, dagli utili DEla gestione formalmente lecita e, in parte, dai proventi DEittuosi. L'interpretazione letterale DE sesto comma, la sua lettura logico- sistematica nel contesto complessivo DEl'art. 416-bis cod. pen. e la sua ragione giustificativa inducono a ritenere che la previsione normativa si applichi esclusivamente alle ipotesi di reimpiego in attività economiche e non in altre finalità programmatiche DEl'associazione ...... L'aggravante, che appartiene al novero di quelle speciali, ha natura oggettiva (art. 70 cod. pen.), poiché il perseguimento DEla finalità descritta nell'art. 416-bis, sesto comma, cod. pen. mediante i proventi dei DEitti, costituisce una connotazione obiettiva DEl'associazione e ne qualifica la pericolosità al pari DE suo carattere armato. In coerenza con tale natura DEl'aggravante è da ritenere che essa vada riferita all'attività DEl'associazione in quanto tale e non necessariamente alla condotta DE singolo partecipe (Sez. 5, n. 26 12251 DE 25/01/2012, Monti, Rv. 252172; Sez. 6, n. 6547 DE 10/10/2011, Panzeca, Rv. 252114; Sez. 6, n. 42385 DE 15/10/2009, Ganci, Rv. 244904; Sez. 6, n. 17249 DE 26/01/2004, Rv. 228111; Sez. 2, n. 5343 DE 28/01/2000, Oliveri, Rv. 215908). Ne consegue che, ai fini DEla sussistenza DEl'aggravante di cui all'art. 416- bis, sesto comma, cod. pen., non è necessario che il singolo associato s'interessi personalmente di finanziare, con i proventi dei DEitti, le attività economiche, di cui i partecipi DEl'associazione mafiosa intendano assumere o mantenere il controllo (Sez. 1, n. 4375 DE 25/06/1996, Trupiano, Rv. 205497). La natura oggettiva DEla circostanza aggravante comporta, in applicazione di quanto stabilito dall'art. 59, secondo comma, cod. pen. (introdotto dalla legge DE 7 febbraio 1990, n. 19), che essa sia valutabile a carico di tutti i componenti DE sodalizio, sempre che essi siano stati a conoscenza DEl'avvenuto reimpiego di profitti DEittuosi, ovvero l'abbiano ignorato per colpa o per errore determinato da colpa. Peraltro, qualora sia in concreto accertata la normalità e frequenza DE reimpiego di profitti DEittuosi da parte di un determinato sodalizio di tipo mafioso, ciascuno dei membri DE sodalizio mafioso deve considerarsi al corrente DEla relativa circostanza e deve, di regola, ritenersi ascrivibile a colpa l'eventuale ignoranza sul punto da parte di taluno dei componenti Come condivisibilmente affermato da un'autorevole dottrina, essa rappresenta una sorta di "progressione criminosa" rispetto al reato-base e denota la maggiore pericolosità di un'organizzazione che, mediante il conseguimento degli obiettivi prefissati, produce una più intensa lesione degli interessi protetti, influendo sul mercato finanziario e sulle regole DEla concorrenza mediante la penetrazione in settori di attività imprenditoriale lecita". Così ricostruita l'operatività DEla aggravante rimane pertanto stabilito che: la stessa ha natura oggettiva e va riferita alla attività DEl'associazione e non DE singolo partecipe;
l'apporto di capitale deve corrispondere ad un reinvestimento DEle utilità procurate da azioni DEittuose poste in essere dall'associazione; il reinvestimento deve essere effettuato in strutture produttive dirette a prevalere, nel territorio di insediamento, sulle altre strutture che offrano beni e servizi;
è possibile che le strutture produttive destinatarie dei reinvestimenti usufruiscano di apporti c.d. misti e cioè siano alimentate, in parte, dagli utili DEla gestione formalmente lecita e, in parte, dai proventi DEittuosi. Tali verifiche vanno pertanto effettuate dal giudice di merito il quale potrà riconoscere la sussistenza DEla aggravante DE sesto comma DEl'art. 416 bis cod.pen. solo quando sussistano i predetti presupposti, e risulti cioè acclarato che l'associazione DEla cui appartenenza o direzione si discute abbia operato un reinvestimento di capitali illeciti in attività economiche che offrano beni o servizi. Proprio nell'applicazione dei suddetti principi la successiva evoluzione giurisprudenziale di legittimità ha anche chiarito che un'ipotesi tipica di reinvestimento in attività produttive si ha nel caso DEla cd. imposizione DEl'impresa mafiosa che si riscontra quando l'associazione criminale mafiosa, nelle sue attività di controllo DE 27 territorio, non si limita ad imporre il pagamento di somme agli esercenti attività economiche ma impone agli stessi di rifornirsi di beni o servizi presso imprese mafiose che praticano prezzi maggiorati;
si è difatti stabilito che in tema di associazione a DEinquere di stampo mafioso, aggravata ai sensi DEl'art. 416 bis, comma sesto, cod. pen., si ha reinvestimento DEle utilità procurate dalle azioni DEittuose anche quando al soggetto passivo viene imposto, con violenza o minaccia, di far assegnare lavori in appalto ad imprese colluse o di cedere attività commerciali in favore di prestanome mafiosi, atteso che, in tali ipotesi, il profitto ingiusto DE DEitto estorsivo è costituito dalla remunerazione dei lavori e dei servizi svolti dall'impresa mafiosa, che si giova DEl'imposizione criminale, ovvero dai proventi derivanti dall'acquisizione DEl'attività commerciale altrui, ed il reimpiego si attua attraverso l'investimento di tale profitto nelle attività DEla medesima impresa mafiosa. (Sez. 2, n. 21460 DE 19/03/2019, Rv. 275586 - 02). Detta pronuncia, quindi, ha riconosciuto l'applicazione DEl'aggravante in questione anche al caso in cui con l'attività estorsiva si imponga una impresa mafiosa che si alimenti attraverso la cessione a prezzi maggiorati di beni o servizi. 3.1 Tali essendo i principi di riferimento deve ritenersi che la sentenza impugnata non abbia concretamente fornito adeguata spiegazione sia DEle attività economiche nelle quali è stato operato il reinvestimento, sia DEla natura illecita dei capitali reinvestiti, sia DEl'inserimento DEle società finanziate in settori DEl'attività economica di cui si mirava ad assumere il controllo e ciò, sebbene il processo in questione abbia proprio fatto emergere il controllo da parte di alcuni imputati di attività nel settore DEla commercializzazione di imballaggi industriali. Ed invero hanno colto nel segno i ricorsi nella parte in cui lamentano il difetto di motivazione DEla impugnata pronuncia con riguardo all'accertamento dei presupposti DEla suddetta aggravante di cui al sesto comma DEl'art. 416 bis cod.pen.; premesso che nel caso in esame la contestazione è generica, perché formulata sotto il profilo di finanziare attività economiche con il profitto di DEitti, la motivazione esposta a pagina 388 DEla sentenza di appello fa in primo luogo generico riferimento all'imposizione di imprese mafiose senza però che siano richiamati elementi specifici od episodi precisamente ricostruiti dai quali risulti che la famiglia mafiosa DEla cui appartenenza si discute, l'articolazione di BR-Corso dei LL di Cosa Nostra, avesse imposto proprie imprese mafiose ad altri operatori economici costretti ad acquistare beni o servizi a prezzi maggiorati. Tale primo profilo andrà pertanto analizzato in sede di rinvio. Ugualmente priva di adeguata giustificazione si rivela anche la seconda affermazione, contenuta nelle pagine 387-388 DEla sentenza impugnata, sul reinvestimento nelle imprese riferibili agli imputati NT e Di GI dei proventi di reati fiscali per emissione di fatture per operazioni inesistenti;
la corte di merito invero, pur a fronte di una confisca di numerosissime società ha mancato di specificare in quali imprese concretamente operative nel settore economico siano state effettuate le operazioni di reinvestimento e se tali imprese che usufruivano di capitali illeciti siano risultate realmente operative e non mere "cartiere" poiché in 28 quest'ultimo caso, secondo i criteri indicati dalla citata pronuncia DEle Sezioni Unite, non potrebbe riconoscersi la sussistenza DEl'aggravante essendo avvenuto il trasferimento di somme da un'attività illecita ad altra attività anch'essa esclusivamente illecita. E' mancata pertanto l'indicazione di quali società o imprese riferibili ai suddetti imputati abbiano usufruito dei capitali di origine illecita realizzati dall'associazione ed, anche, l'indicazione dei settori nei quali tali società o imprese abbiano in concreto operato in parte lecitamente. Tali verifiche andranno pertanto compiute in sede di giudizio di rinvio dovendosi chiarire se sia emerso che le attività DE gruppo di imprese riferibili al NT nel settore DEla commercializzazione degli imballaggi industriali abbiano in concreto anche operato lecitamente acquisendo una posizione rilevante nello stesso settore, come parrebbe prefigurare la confisca di un così elevato numero di società ed imprese. Proprio in applicazione dei suddetti principi, pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio ad altra sezione DEla Corte di appello di Palermo limitatamente alla circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis comma 6 cod. pen. nei confronti di Lo PO GI, RI AN, Di GI TO CA, NC OV, TE GI, TA ET, Di TT GI LO e NT CE PA per nuovo giudizio su detto punto. E' poi il caso di evidenziare come alcun rilievo decisivo assuma la definitiva esclusione DEla stessa aggravante a carico dei coimputati separatamente giudicati, non ravvisandosi ipotesi di contrasto di giudicati per elementi accessori DE fatto quali le circostanze aggravanti (Sez. 1, n. 20470 DE 10/02/2015, Rv. 263592 - 01). 4. Tanto premesso può ora procedersi alla analisi DEle singole posizioni processuali;
inammissibile è il ricorso avanzato dall'avv.to Vello Sprio nell'interesse di AN OV. Ed invero il suddetto difensore non risulta avvocato iscritto all'albo DEle giurisdizioni superiori e non poteva, pertanto, proporre alcun atto di impugZIne in cassazione come inequivocabilmente previsto dall'art. 613 comma 1 cod.proc.pen.. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condNN DE ricorrente al pagamento DEle spese processuali e DEla somma di euro tremila in favore DEla Cassa DEle ammende. 5. Manifestamente infondato e, pertanto, anch'esso inammissibile è il ricorso avanzato nell'interesse di AL MA con il quale sono state avanzate doglianze limitatamente alla determiZIne DEla pena;
ed invero va innanzi tutto rammentato che la graduazione DEla pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità DE giudice di merito, il quale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione, è sufficiente che dia conto DEl'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. con espressioni DE tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure con il richiamo alla gravità DE reato o alla capacità a DEinquere, essendo, invece, 29 necessaria una specifica e dettagliata spiegazione DE ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (Sez. 2, n. 36104 DE 27/04/2017 Rv. 271243 - 01). E nel caso in esame non essendo la pena stabilita in misura assai superiore alla media edittale, DE tutto sufficienti appaiono i richiami operati dal giudice di appello, per giustificare la sanzione inflitta, alla gravità dei precedenti, indicati alle pagine 400- 401 DEl'impugnata pronuncia. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condNN DE ricorrente al pagamento DEle spese processuali e DEla somma di euro tremila in favore DEla Cassa DEle ammende. 6. Ad analoghe conclusioni deve pervenirsi anche in relazione al ricorso DEl'avv.to DA CH per D'IC ET che ha lamentato, con un unico motivo, violazione DEl'art. 606 lett. e) cod.proc.pen. quanto alla mancata esclusione DEla recidiva;
ed invero in alcun modo può ritenersi sussistere il denunciato vizio posto che l'impugnata sentenza contiene proprio una motivazione specifica sulle ragioni DE riconoscimento DEla recidiva a p. 401 ove si sottolinea, con argomenti di fatto non censurabili nella presente sede, che la consumazione di ulteriori gravi DEitti denota una accentuata capacità a DEinquere. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condNN DE ricorrente al pagamento DEle spese processuali e DEla somma di euro tremila in favore DEla Cassa DEle ammende. 7. Inammissibile perché manifestamente infondato e reiterativo di questioni già devolute all'analisi DEla corte di merito e dalla stessa adeguatamente esaminate, appare anche il ricorso DEl'avv.to Giampino nell'interesse di AN RO, ritenuto colpevole nei due gradi di merito di concorso nell'estorsione aggravata ex art.416 bisl cod.pen. di cui al capo n. 26; ed invero, il primo profilo di doglianza, con il quale si sottolinea l'estraneità DE ricorrente all'associazione mafiosa, non ha alcun rilievo decisivo. Deve essere ricordato al proposito come sia stato ripetutamente affermato che ai fini DEla configurabilità, nella condotta criminosa, DEla circostanza aggravante prevista dall'art. 7 D.L. 13 maggio 1991 n. 152, convertito in legge 12 luglio 1991 n. 203 oggi 416bisl cod.pen. (aver commesso il fatto avvalendosi DEle condizioni previste dall'art. 416-bis cod. pen. ovvero al fine di agevolare l'attività DEle associazioni previste dallo stesso articolo), è DE tutto irrilevante la formale contestazione al soggetto cui essa sia stata addebitata di ipotesi di reato associativo, in quanto la "ratio" sottostante al citato art. 7 non è solo quella di punire più severamente coloro che commettono reati con il fine di agevolare le associazioni mafiose, ma essenzialmente quella di contrastare in maniera più decisa, data la loro maggiore pericolosità e determiZIne criminosa, l'atteggiamento di coloro che, partecipi o non di reati associativi, utilizzino metodi mafiosi, cioè si comportino come mafiosi oppure ostentino, in maniera evidente e provocatoria, una condotta idonea ad esercitare sui soggetti passivi quella particolare coartazione e quella conseguente intimidazione che sono proprie DEle organizzazioni DEla specie considerata (Sez. 1, 30 n. 16486 DE 09/03/2004, Rv. 227932 - 01). Detto principio risulta successivamente ancora ribadito da altra pronuncia secondo cui la circostanza aggravante di cui all'art. 7 D.L. 13 maggio 1991, conv. in legge 12 luglio 1991, n. 203, qualifica l'uso DE metodo mafioso, fondato sull'esistenza in una data zona di associazioni mafiose, anche in riguardo alla condotta di un soggetto non appartenente a dette associazioni (Sez. 1, n. 4898 DE 26/11/2008, (dep. 04/02/2009 ) Rv. 243346 - 01). L'applicazione dei sopra esposti principi comporta affermare l'assoluta irrilevanza DEla mancata contestazione di imputazioni associative anche nei riguardi DE AN OV posto che, tale presupposto di fatto invocato dal ricorrente, non è elemento essenziale DEla circostanza che sussiste ogni qual volta un soggetto, componente o non DEl'associazione, sfrutti il metodo mafioso ovvero agevoli l'organizzazione mafiosa. Peraltro va sottolineato come nella conforme ricostruzione dei giudici di merito il AN appare avere portato a termine l'episodio estorsivo nell'ambito DEle attività di imposizione DE cd. pizzo ai danni di esercenti attività commerciali ed in concorso con altro coimputato, il Di TT, partecipe DEla locale famiglia mafiosa così che l'attività posta in essere appare inequivocabilmente collegata all'esercizio DE potere intimidatorio sul territorio, sfruttandone il metodo, ed alla riscossione di somme non dovute nell'interesse DEla stessa organizzazione, integrando l'agevolazione. Circostanze queste che vengono contestate con doglianze prospettanti una lettura non alternativa DEle prove anche in relazione all'elemento soggettivo, reso palese dalle modalità DEl'azione e dalla finalizzazione DEla stessa. Peraltro, va ricordato come la circostanza aggravante DEl'aver agito al fine di agevolare l'attività DEle associazioni di tipo mafioso, ha natura soggettiva inerendo ai motivi a DEinquere, e si comunica al concorrente nel reato che, pur non animato da tale scopo, sia consapevole DEla finalità agevolatrice perseguita dal compartecipe (Sez. U, n. 8545 DE 19/12/2019 Ud. (dep. 03/03/2020 ) Rv. 278734 - 01) che nel caso in esame era proprio il coimputato associato mafioso Di TT. E sul punto specifico assume rilievo oltre al citato pronunciamento DEle Sezioni Unite anche il precedente secondo cui in tema di estorsione, integra la circostanza aggravante DE cd. metodo mafioso, prevista dall'art. 7 D.L. n. 152 DE 1991, conv. nella L. n. 203 DE 1991, la condotta di chi usa implicita ma inequivoca minaccia per pretendere dalla persona offesa il pagamento di non meglio precisate somme di denaro a motivo DEl'ubicazione DEl'attività commerciale DEla medesima in un territorio sottoposto al controllo di una cosca criminale (Sez. 2, n. 32 DE 30/11/2016 Cc. (dep. 02/01/2017 ) Rv. 268759 - 01). Così che l'avere AN agito per il pagamento di somme a titolo di pizzo alla locale organizzazione mafiosa, rende lo stesso perfettamente consapevole DE metodo esercitato e DEla finalità DEla sua stessa condotta. Quanto ai motivi in punto pena ed attenuanti generiche, prive di qualsiasi vizio appaiono le argomentazioni svolte dalla corte di appello a pagina 402 DEla pronuncia ove si sottolineano plurimi elementi relativi alla gravità DEla condotta che escludono la fondatezza dei rilievi difensivi. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato 31 inammissibile con condNN DE ricorrente al pagamento DEle spese processuali e DEla somma di euro tremila in favore DEla Cassa DEle ammende. 8. Inammissibile è anche il ricorso avanzato dall'avv.to Piazza nell'interesse di LO OV. Quanto al primo motivo, che lamenta difetto di motivazione in punto affermazione di responsabilità per il DEitto di estorsione aggravata, va ricordato come il vizio di travisamento DEla prova può essere dedotto con il ricorso per cassazione, nel caso di cosiddetta "doppia conforme", e cioè di condNN in primo e secondo grado, sia nell'ipotesi in cui il giudice di appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice, sia quando entrambi i giudici DE merito siano incorsi nel medesimo travisamento DEle risultanze probatorie acquisite in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre, in termini inequivocabili, il riscontro DEla non corrispondenza DEle motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio DEle parti (Sez. 4, n. 44765 DE 22/10/2013, Rv 256837). Inoltre ai fini DE controllo di legittimità sul vizio di motivazione, la struttura giustificativa DEla sentenza di appello di conferma si salda con quella di primo grado, per formare un unico complessivo corpo argomentativo, allorquando i giudici DE gravame, esaminando le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli DE primo giudice ed operando frequenti riferimenti ai passaggi logico giuridici DEla prima sentenza, concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento DEla decisione (Sez. 3, n. 44418 DE 16/07/2013, Rv. 257595). Nel caso in esame non si ravvisa né il presupposto DEla valutazione da parte DE giudice di appello di un differente materiale probatorio utilizzato per rispondere alle doglianze proposte avverso la sentenza di primo grado né, tantomeno, il dedotto macroscopico travisamento dei fatti denunciabile con il ricorso per cassazione;
in particolare, il giudice di merito, ha già risposto con adeguata motivazione, esposta elle pagine 296 e seguenti, a tutte le osservazioni DEla difesa DEl'imputato che in sostanza ripropongono motivi di fatto osservando che il compendio probatorio a carico DE suddetto ricorrente è costituito dagli esiti di quel servizio di osservazione che documenta dapprima l'incontro tra il LO e la persona offesa AG, e nella stessa occasione altro incontro con il Di GI ed il GI e cioè i due mandanti DEl'azione estorsiva. Così che il supposto travisamento dedotto dalla difesa circa gli orari di avvenimento dei due incontri non appare decisivo nella misura in cui le sentenze di merito hanno assunto che il ricorrente ebbe ad agire proprio su mandato dei due associati mafiosi, come ampiamente esposto alle pagine 303 e seguenti. 8.1 Anche il secondo motivo che contesta la legittimità DEla decisione in relazione al riconoscimento DEla circostanza aggravante di cui all'art. 416 bisl cod.pen. appare manifestamente infondato posto che la corte di appello ha spiegato come non sia decisiva la circostanza che l'incontro AG-LO sia avvenuto da soli, posto che (vedi sentenza di appello p.304) anche in questo caso la richiesta di versamento di somme 32 non dovute avveniva nell'ambito DEle azioni di controllo DEle attività economiche da parte di esponenti DEl'associazione mafiosa e, quindi, sia sfruttando il metodo che agevolando l'organizzazione criminale. Così che anche per la posizione di detto ricorrente va fatta applicazione DE principio stabilito dalle Sezioni Unite e secondo cui la circostanza aggravante DEl'aver agito al fine di agevolare l'attività DEle associazioni di tipo mafioso ha natura soggettiva inerendo ai motivi a DEinquere, e si comunica al concorrente nel reato che, pur non animato da tale scopo, sia consapevole DEla finalità agevolatrice perseguita dal compartecipe (Sez. U, n. 8545 DE 19/12/2019 Ud. (dep. 03/03/2020 ) Rv. 278734 - 01); consapevolezza che correttamente la corte di merito ha proprio ricavato dall'oggetto DE pagamento richiesto. Invero in tema di estorsione, integra la circostanza aggravante DE c.d. metodo mafioso, prevista dall'art. 7 D.L. n. 152 DE 1991, conv. nella L. n. 203 DE 1991, la condotta di chi usa implicita ma inequivoca minaccia per pretendere dalla persona offesa il pagamento di non meglio precisate somme di denaro a motivo DEl'ubicazione DEl'attività commerciale DEla medesima in un territorio sottoposto al controllo di una cosca criminale (Sez. 2, n. 32 DE 30/11/2016 Cc. (dep. 02/01/2017 ) Rv. 268759 - 01). Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condNN DE ricorrente al pagamento DEle spese processuali e DEla somma di euro tremila in favore DEla Cassa DEle ammende. 9. Ad analoghe conclusioni deve pervenirsi anche in relazione al ricorso proposto dall'avv.to Fabrizia Giunta nell'interesse di LE MA;
il primo motivo reitera doglianze già dedotte dinanzi al giudice di appello proponendo una rivalutazione alternativa DEle fonti probatorie non consentita. La sentenza di appello, con le ampie argomentazioni esposte alle pagine 270 e seguenti, ha adeguatamente spiegato come la sussistenza di un'associazione finalizzata al gioco ed alle scommesse clandestine gestita nell'interesse DEl'associazione mafiosa, si ricavi dalle dichiarazioni DE collaboratore UV nonché da altri specifici elementi dai quali risultava che erano proprio le famiglie di AC e Corso dei LL ad essere interessate e coinvolte. Inoltre, la sentenza impugnata, ha anche riportato parti di varie intercettazioni dalle quali risultano l'indicazione dei soci, il riferimento alle varie giocate, la suddivisione dei ruoli e l'esistenza di una società di fatto tra i compartecipi così che anche la doglianza in punto omessa dimostrazione DEl'associazione punibile ex art. 416 cod.pen. appare manifestamente reiterativa. E con specifico riguardo alla posizione DE LE, la corte di appello, a pagina 273 DEla sentenza, sottolinea sia il coinvolgimento DElo stesso nella struttura associativa, e quindi la partecipazione ad attivi e perdite, sia lo specifico ruolo di cassiere dallo stesso assunto e svolto in concreto, con argomenti DE tutto idonei a comprovarne il coinvolgimento punibile ex art. 416 cod.pen.. 9.1 In relazione alla doglianza con la quale si prospetta, poi, l'esistenza di un rapporto di specialità tra la fattispecie di cui all'art. 416 cod.pen. e quella prevista e punita dalla legge speciale all'art. 4 L. 401/1989, va ricordato come con numerose 33 pronunce, peraltro già citate dalla corte di appello, sia stato affermato che è configurabile il concorso tra il reato di associazione per DEinquere e quello di esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa, in quanto quest'ultimo, non necessitando di una stabile struttura e predisposizione di uomini e mezzi e non richiedendo necessariamente la partecipazione di una pluralità di soggetti, non si pone in rapporto di specialità rispetto al primo (Sez. 3, n. 40774 DE 06/06/2019, Rv. 277164 - 03). Ne deriva pertanto che alcun vizio nella formulazione DEla contestazione appare ravvisabile. 9.2 Anche i motivi in ordine al riconoscimento DEl'aggravante DEl'agevolazione mafiosa appaiono reiterare doglianze già proposte nelle precedenti fasi di merito e rispetto alle quali, con motivazione esente da censure, si è sottolineato che sia sulla base DEle dichiarazioni DE UV che in forza DEl'acclarato coinvolgimento nelle attività di giuoco e scommesse clandestine proprio DE capo famiglia TA ET e di altro associato in contatto con il LE (tale LT), il ricorrente era ben a conoscenza DEle finalità agevolative DEl'associazione mafiosa cui venivano destinati parte dei profitti. Priva di qualsiasi vizio appare poi la motivazione DEla pronuncia impugnata in ordine alla negazione DEle attenuanti generiche che il giudice di secondo grado ricollega a precisi elementi specificamente indicati in assenza di qualsiasi illogicità. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condNN DE ricorrente al pagamento DEle spese processuali e DEla somma di euro tremila in favore DEla Cassa DEle ammende. 10. Inammissibili appaiono i motivi dei ricorsi avanzati nell'interesse degli imputati Lo CO GA e AL CE PA con i quali, con argomenti sostanzialmente comuni, si contesta l'affermazione di responsabilità con doppia pronuncia conforme dei giudici di merito, in ordine al DEitto di direzione e partecipazione all'associazione dedita alla consumazione di reati tributari di cui al capo n.2 DEla rubrica. La corte di appello, appare avere fornito adeguata motivazione sulla sussistenza ed operatività di un'associazione parallela al gruppo criminale mafioso alle pagine 227 e seguenti DEl'impugnata pronuncia;
in particolare, il giudice di secondo grado, con valutazione conforme a quella già operata dal G.U.P. ha sottolineato che la natura chiaramente associativa DEle attività DE gruppo criminale facente capo al NT e che vedeva operativi anche lo CO e AL, risulta evidente alla luce DE numero di soggetti coinvolti, DEla pluralità di strutture societarie anche esse coinvolte nelle attività di emissione ed utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti, DEla intestazione fittizia di dette compagini sociali a prestanomi, DEle operazioni di contabilizzazioni di dette fatture, DEla frenetica attività di intestazione di carte di credito e bancomat utilizzate per prelievi di rilevanti somme di denaro contante in varie aree DE territorio ZInale. Risulta pertanto verificata nelle sedi di merito sia la creazione ed operatività di una struttura organizzata autonoma e parallela all'associazione mafiosa sia la 34 distribuzione di compiti e ruoli all'interno DEla stessa così che alcun vizio sussiste in ordine alla configurabilità DEl'ipotesi di cui all'art. 416 cod.pen.. Ed in particolare, quanto al ruolo svolto in concreto dal Lo CO, la corte di merito ne riferiva l'attività organizzativa alle pagine 230 e seguenti sottolineando i compiti svolti dallo stesso di attivazione DEle carte prepagate, trasferimento di somme contanti, contatti ripetuti e costanti proprio per programmare tali attività con il NT. Analogamente alle pagine 237 e seguenti la corte descrive in concreto le attività illecite svolte nel contesto associativo da parte DE AL anch'egli risultato attivo nella accensione di carte di credito anonime, nell'accesso ai conti correnti DEle imprese e nelle attività di trasferimento di somme contanti a seguito DEle operazioni di emissione ed utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti. Manifestamente infondate appaiono anche le doglianze con le quali si è contestata la natura fittizia DEle società emittenti le fatture posto che, con specifica motivazione esposta alla pagina 230, la corte di appello ha già risposto a tale argomento, sottolineando come dagli accertamenti compiuti nella fase DEle indagini sono emerse attività di fatturazione per decine di milioni di euro da parte di ditte risultate prive di strutture e personale così che tali conclusioni, fondate sugli esiti degli accertamenti di P.G. pienamente utilizzabili nel presente giudizio abbreviato, non risultano contraddette da elementi di segno diverso se non costituiti da mere affermazioni contenute nei ricorsi. 10.1 Anche le rispettive doglianze avanzate in relazione alla ritenuta esistenza DEl'aggravante di mafia appaiono reiterare questioni già risolte dalla corte di appello;
con le specifiche osservazioni svolte alla pagina 245, la corte di appello, ha sottolineato come il pieno coinvolgimento in detta associazione di parenti DE capo mafia TA ET, il trasferimento di somme di denaro dal NT proprio al predetto TA, capo DEla famiglia mafiosa e stretto congiunto di soggetti già definitivamente condNNti quali appartenenti a Cosa Nostra, la stessa natura di imprenditore mafioso DE NT, di cui Lo CO e AL erano entrambi stretti collaboratori, il coinvolgimento anche DE Di GI altro componente DEla famiglia mafiosa, sono tutte circostanze dimostrative DEla sussistenza DEla finalità agevolativa per la cui sussistenza si richiede che il compartecipe pur non avendo egli stesso voluto l'agevolazione ne abbia comunque avuto concreta rappresentazione. In conclusione può quindi ritenersi che la corte di appello ha fatto corretta applicazione di quel principio già ripetutamente citato stabilito dalle Sezioni Unite e secondo cui la circostanza aggravante DEl'aver agito al fine di agevolare l'attività DEle associazioni di tipo mafioso ha natura soggettiva inerendo ai motivi a DEinquere, e si comunica al concorrente nel reato che, pur non animato da tale scopo, sia consapevole DEla finalità agevolatrice perseguita dal compartecipe (Sez. U, n. 8545 DE 19/12/2019 Ud. (dep. 03/03/2020 ) Rv. 278734 - 01); consapevolezza che come già anticipato la corte di merito ha ricollegato a plurime circostanze di fatto interpretate senza alcuna illogicità, tanto più manifesta. 35 Quanto alle rimanenti doglianze, il motivo in ordine alla nullità DE giudizio avanzato nel ricorso AL trova risposta nel punto 1 DEla presente motivazione cui si rinvia, mentre, in relazione alle doglianze in punto omessa concessione DEle attenuanti generiche e determiZIne DEla pena, privi di qualsiasi vizio appaiono gli argomenti esposti dalla corte di merito alle pagine 398-399 DEla pronuncia, con riguardo a ciascuno dei due imputati, ove si sottolinea la particolare gravità DEla condotta. Pertanto, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condNN dei ricorrenti al pagamento DEle spese processuali e DEla somma di euro tremila in favore DEla Cassa DEle ammende ciascuno. 11. Inammissibili, in quanto reiterativi e manifestamente infondati, appaiono i motivi avanzati nell'interesse DEl'imputata RL OS in entrambi i ricorsi degli avv.ti Turrisi e Bonsignore;
rinviata la trattazione DEla questione sulla nullità derivata da illegittima ammissione DE rito abbreviato da parte DE giudice poi ricusato al punto 1 DE considerato in diritto, in alcun modo possono ritenersi fondate le doglianze avanzate in relazione alla responsabilità per il capo n.43. Come già esposto in relazione alle posizioni Lo CO e AL, la contestazione DEla natura fittizia DEle operazioni si scontra irrimediabilmente con il contenuto degli atti utilizzabili nel presente giudizio abbreviato il cui contenuto la corte di appello richiama approfonditamente alle pagine 374-376 DEla pronuncia. In particolare, a pagina 376, il giudice di appello procede alla analitica indicazione degli elementi sulla base dei quali ritenere l'inesistenza DEle imprese che rilasciavano fatture alla Sicilpallets s.r.l. DEla RL, cui si perveniva sulla base DEle verifiche incrociate operate dalla Guardia di Finanza in sede di accertamento. In alcun modo pertanto le argomentazioni difensive possono ritenersi fondate ed i bonifici richiamati quali giustificazione DEl'effettività DEle operazioni avevano evidentemente diversa causale. Quanto poi all'identificazione DE ruolo DEl'imputata ed alla contestazione DE dolo specifico, il giudice di merito ha fatto corretta applicazione di quel principio secondo cui in tema di reati tributari, l'amministratore di una società risponde DE reato omissivo contestatogli quale diretto destinatario degli obblighi di legge, anche se questi sia mero prestanome di altri soggetti che abbiano agito quali amministratori di fatto, atteso che la semplice accettazione DEla carica attribuisce allo stesso doveri di vigilanza e controllo, il cui mancato rispetto comporta responsabilità penale o a titolo di dolo generico, per la consapevolezza che dalla condotta omissiva possano scaturire gli eventi tipici DE reato, o a titolo di dolo eventuale per la semplice accettazione DE rischio che questi si verifichino (Sez. F, Sentenza n. 42897 DE 09/08/2018, Rv. 273939 - 02). E nel caso di specie, anche a ritenere la RL mera prestanome DE marito NT, correttamente il rapporto di coniugio e la totale assenza di qualsiasi controllo sono già elementi sufficienti per affermarne la responsabilità e ciò senza peraltro volere considerare che l'estraneità totale DEla ricorrente alle attività di Sicipallets s.r.l. è anch'essa affermazione priva di adeguato riscontro. 36 Irrilevante appare poi l'intervenuta assoluzione DEla ricorrente dal reato associativo posto che l'esclusione DE coinvolgimento con un preciso ruolo nel gruppo criminale capeggiato dal NT, non esclude la responsabilità DEla stessa quale amministratrice di diritto DEla Sicilpallets s.r.l. e, pertanto, soggetto tenuto al controllo ed alla vigilanza DEla corretta attività di contabilizzazione DEle fatture emessa da società terze, secondo i già citati principi giurisprudenziali. 11.1 Quanto alle altre doglianze: - il motivo di appello in tema di confisca veniva ritenuto in primo luogo generico e la doglianza reiterata nel ricorso trova comunque piena confutazione nelle considerazioni svolte dalla corte di appello a p. 380 circa l'avvenuta utilizzazione DEle società, tutte ritenute riconducibili al NT, per la consumazione DEle svariate fattispecie illecite e quindi rientranti nelle ipotesi di confisca di cui all'art. 240 cod.pen. che il ricorso contesta senza alcuna specificità; - gli argomenti esposti alla pagina 399 DEla motivazione in punto omessa concessione DEle attenuanti generiche e determiZIne DEla pena appaiono privi di qualsiasi vizio avendo il giudice di appello fatto riferimento ad aspetti concreti DE fatto commesso, valutati senza alcuna illogicità. Conseguentemente il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condNN DEla ricorrente al pagamento DEle spese processuali e DEla somma di euro tremila in favore DEla Cassa DEle ammende. 12. Il primo motivo DE ricorso proposto dal difensore DEl'imputato RI AN, condNNto con doppia conforme per partecipazione ad associazione mafiosa, reitera doglianze già dedotte in fase di appello e propone una lettura alternativa di elementi di prova non consentita;
con le ampie osservazioni esposte alle pagine 195 e seguenti DEla sentenza di secondo grado, il giudice di appello ha già spiegato per quale ragione ritenere che il dedotto conflitto in ordine alla famiglia di appartenenza DE RI non assuma alcuna rilevanza decisiva a fronte DE suo coinvolgimento nell'organizzazione criminale facente capo al mandamento di AC- BR. Il motivo di ricorso appare pertanto riproporre una valenza decisiva di elementi di prova che si assumono erroneamente valutati e ciò benchè il giudice di appello abbia già adeguatamente motivato circa il coinvolgimento DE RI in un preciso gruppo criminale di riferimento;
priva di rilievo decisivo è ancora la dedotta assoluzione da alcuni DEitti-fine, cui il ricorso vorrebbe attribuire valenza decisiva, che non possono però incidere sulla partecipazione punibile che le pronunce di merito fondano su un accertato stabile coinvolgimento DE ricorrente nelle attività DEl'organizzazione mafiosa. Ed a tale conclusione correttamente i giudici di primo e secondo grado appaiono essere pervenuti attraverso la valutazione DEle dichiarazioni di diversi collaboratori di giustizia, DE, IM e TI, tutte convergenti in ordine allo stabile inserimento DE RI nelle attività DEl'associazione criminale palermitana con compiti riferiti al traffico di droga. A sostegno DEla affermazione di responsabilità la corte di appello ha sottolineato come, oltre alle due chiamate DE 37 IM e DE DE già esaminate in primo grado, si sia aggiunta altra dichiarazione accusatoria proveniente da TI, escusso in appello in sede di rinnovazione dibattimentale, che sentito proprio sulle condotte DE RI lo riconosceva in fotografia, a dimostrazione quindi di un a conoscenza diretta, e ne confermava anch'egli il coinvolgimento per conto di Cosa Nostra nel traffico di stupefacenti. Inoltre, a sostegno DEla attendibilità DEle dichiarazioni provenienti dai collaboratori, la sentenza impugnata riporta a pagina 200 il contenuto di una conversazione intercettata che vedeva coinvolto l'associato mafioso GI fare riferimento proprio ad attività illecite di RI. Le conclusioni circa la responsabilità DE ricorrente risultano quindi adeguatamente giustificate dai giudici di merito attraverso una puntuale valutazione DEle prove, costituite da plurime dichiarazioni convergenti di diversi collaboratori di giustizia reciprocamente riscontrate oltre che dal contenuto di una conversazione eteroaccusatoria, che ha consentito una ricostruzione DE fatto esente da incongruenze logiche e da contraddizioni. Tanto basta per rendere la sentenza impugnata incensurabile in questa sede non essendo il controllo di legittimità diretto a sindacare direttamente la valutazione dei fatti compiuta dal giudice di merito, ma solo a verificare se questa sia sorretta da validi elementi dimostrativi e sia nel complesso esauriente e plausibile. 12.1 Quanto ai motivi proposti in relazione alle circostanze aggravanti si rinvia ai punti 2 e 3 DEla presente motivazione, con la precisazione che la posizione RI andrà rivalutata in sede di giudizio di rinvio quanto alla aggravante DE sesto comma DEl'art. 416 bis cod.pen. essendo stato pronunciato annullamento in accoglimento DE terzo motivo di ricorso. Manifestamente infondate appaiono le doglianze avanzate con l'ultimo motivo posto che, con le specifiche osservazioni svolte alla pagina 397 DEla pronuncia, il giudice di appello, procedendo ad una riduzione DEla pena inflitta in primo grado, ha negato la concessione DEle attenuanti generiche con motivazione esente da qualsiasi vizio facente riferimento alla negativa personalità ed altresì riconosciuto la recidiva in forza di uno specifico giudizio di maggiore pericolosità manifestato dal DEitto giudicato privo anch'esso dei denunciati vizi. 13. Il primo motivo DE ricorso avanzato dal difensore avv.to Bonsignore nell'interesse DEl'imputato TE GI trova soluzione nel paragrafo 1 DEla presente motivazione cui si rinvia. Il secondo motivo, con il quale sono stati dedotti violazione di legge e difetto di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità per il DEitto di partecipazione ad associazione mafiosa di cui al capo n. 1 DEla rubrica, è infondato. Benché il ricorso lamenti che i giudici di merito hanno ricollegato automaticamente la partecipazione punibile DE TE alle precedenti condanne dallo stesso già riportate sempre per il DEitto di cui all'art. 416 bis cod.pen., va sottolineato invece come, la corte di appello, con la specifica motivazione riportata alle pagine 149 e seguenti DEla impugnata 38 pronuncia, abbia ricollegato la colpevolezza DE ricorrente alla prosecuzione DEla condotta di partecipazione punibile successiva il precedente giudicato che ricopre la permanenza DE reato sino al 2010. Invero, il giudice di appello, ha segnalato alcune intercettazioni che davano conto di vari incontri DE ricorrente con altri associati (RI, ER, GI p.150) nel corso DE 2014 nonché lo specifico contenuto accusatorio DEle dichiarazioni dei diversi collaboratori tutte convergenti nell'indicare ruolo e condotta DE TE all'interno DEla famiglia mafiosa di appartenenza. La corte di appello ha sottolineato come, per il collaboratore DE, il ricorrente avesse partecipato ad attività estorsive nel 2012, per il IM il TE ancora nel 2014 si occupasse di gestione di attivita' economiche, per il TI, sentito in sede di rinnovazione, TE era uomo d'onore attivo nel settore DEle estorsioni. Ancora la corte di appello ha richiamato conversazioni DE TE con il coimputato GI avvenute nel 2014 (p. 154) nel contesto DEle quali venivano affrontati argomenti relativi ad attività di altri associati ritenuti non rispettosi DEle regole DE gruppo criminale. Infondato appare pertanto il ricorso nella parte in cui lamenta la non perfetta sovrapponibilità DEle accuse provenienti dai collaboratori potendo invece ritenersi che la corte di appello ha fatto corretta applicazione DE principio, già affermato in sede di legittimità, secondo cui in tema di associazione a DEinquere di stampo mafioso, la condotta di partecipazione deve essere provata con puntuale riferimento al periodo temporale considerato dall'imputazione, sicché l'esistenza di una sentenza di condNN passata in giudicato per lo stesso DEitto in relazione ad un precedente periodo può rilevare solo quale elemento significativo di un più ampio compendio probatorio, da valutarsi nel nuovo procedimento unitamente ad altri elementi di prova dimostrativi DEla permanenza all'interno DEla associazione criminale (Sez. 2, n. 21460 DE 19/03/2019, Rv. 275586 - 01). Né fondata appare la lettura interpretativa proposta dal ricorso quanto alla necessaria convergenza DEle diverse chiamate di correità; al proposito deve essere ricordato l'insegnamento DEle Sezioni Unite UI (Sez. U, n. 20804 DE 29/11/2012 Ud. (dep. 14/05/2013 ) Rv. 255143 - 01) secondo cui in presenza di pluralità di chiamate è necessario che "vi sia la convergenza DEle varie chiamate, che devono riscontrarsi reciprocamente in maniera individualizzante, in relazione a circostanze rilevanti DE "thema probandum"; e poiché in tema di partecipazione punibile ex art. 416 bis cod.pen. il thema probandum è costituito dalla prova DElo stabile inserimento DEl'associato nell'ente criminale, una pluralità di chiamate che DEinei il coinvolgimento DEl'imputato in distinte attività DEittuose attuative il programma criminoso deve ritenersi potere fornire proprio prova di colpevolezza ex art. 416 bis cod.pen.. 13.1 I restanti motivi avanzati in relazione alle circostanze aggravanti appaiono essere stati affrontati nei paragrafi 2 e 3 DEla presente motivazione ove si è concluso, anche per il TE, per l'annullamento con rinvio limitatamente alla circostanza 39 aggravante di cui al comma sesto DEl'art. 416 bis cod.pen. con rigetto DE ricorso nel resto. 14. Anche il ricorso avanzato nell'interesse di Lo PO GI nella parte in cui contesta al primo motivo violazione di legge e difetto di motivazione, quanto all'affermazione di responsabilità per il DEitto di cui all'art. 416 bis cod.pen., propone una lettura alternativa di elementi di prova interpretati dalla corte di appello senza alcun travisamento decisivo. Lungi dall'avere omesso la valutazione DEle doglianze difensive, il giudice di secondo grado, procedendo all'analisi dei motivi di appello, ha spiegato alle pagine 106 e seguenti DEla pronuncia come la partecipazione punibile DE ricorrente si fondi sull'accertato ruolo di uomo di fiducia DE capo famiglia TA ET. E la corte di appello è pervenuta a questa conclusione analizzando il contenuto di varie conversazioni intercettate dalle quali emergeva che a seguito DEle sollecitazioni DE TA il ricorrente effettuava consegna di somme di denaro a famiglie di detenuti associati mafiosi finalizzate al sostentamento DEle stesse. Inoltre il giudice di appello ha anche sottolineato come a carico DElo stesso ricorrente gravino vari incontri con TA ed altri coimputati ed il contenuto di una chiara conversazione con il coimputato Di AM, nel contesto DEla quale viene fatto ripetuto riferimento ad altri associati e ad attività degli stessi spesso esprimendo giudizi fortemente critici. In conclusione sul punto può pertanto ritenersi che la corte di appello ha fatto corretta applicazione dei principi stabiliti dalle Sezioni Unite imp. OD (Sez. U, n. 36958 DE 27/05/2021, Rv. 281889 - 01) nella parte in cui hanno affermato che sono indice di partecipazione punibile ex art. 416 bis cod.pen. tutte le condotte dalle quali potere desumere che l'affiliato abbia preso parte attiva al fenomeno associativo ovvero che abbia fornito un qualsivoglia "apporto concreto", sia pur minimo, ma in ogni caso riconoscibile, alla vita DEl'associazione, tale da far ritenere avvenuto il dato DEl'inserimento attivo con carattere di stabilità. Elementi questi ravvisabili nella consegna ripetuta di somme di denaro ai familiari di altri soggetti detenuti, nella sussistenza di rapporti fiduciari con il capo DEla organizzazione, nelle relazioni ripetute e costanti con numerosi altri esponenti dal contesto DEle quali siano risultate le conoscenze degli affari interni DEl'associazione. Il primo motivo deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile. 14.1 Quanto agli altri motivi, la doglianza relativa all'aggravante di cui al quarto comma DEl'art. 416 bis cod.pen. risulta manifestamente infondata in forza degli argomenti esposti al punto 2 DEla presente motivazione cui si rinvia, mentre, al successivo punto 3 si è già disposto l'annullamento con rinvio anche per il Lo PO DEla sentenza impugnata limitatamente alla aggravante di cui al sesto comma DEl'art. 416 bis cod.pen. oggetto DE terzo motivo di ricorso. 15. Il primo motivo DE ricorso degli avv.ti Bellotta e Gargano nell'interesse DE Di TT LO in ordine alla nullità DE provvedimento di ammissione al rito t 40 abbreviato è stato affrontato e respinto al paragrafo 1 DEla presente motivazione cui si rinvia. Quanto al secondo motivo, con il quale si deducono violazione di legge e difetto di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità per il DEitto di partecipazione ad associazione mafiosa di cui al capo n. 1 DEl'imputazione, deve essere ricordato come il sindacato di legittimità, secondo quanto dispone l'art. 606.1 lett. e) cod. proc. pen., è circoscritto nei limiti DEla assoluta "mancanza o manifesta illogicità DEla motivazione, quando il vizio risulta dal testo DE provvedimento impugnato". Tale controllo di legittimità è diretto ad accertare che a base DEla pronuncia esista un concreto apprezzamento DEle risultanze processuali e che la motivazione non sia puramente assertiva o palesemente affetta da vizi logici, restando escluse da tale controllo non soltanto le deduzioni che riguardano l'interpretazione e la specifica consistenza degli elementi di prova e la scelta di quelli determinanti, ma anche le incongruenze logiche che non siano manifeste, ossia macroscopiche, eclatanti, assolutamente incompatibili con le conclusioni adottate o con altri passaggi argomentativi utilizzati dai giudici (Sez. 6, n. 1662 DE 04/12/1995, dep. 1996 Rv. 204123 - 01). Orbene, nel caso in esame, il secondo motivo DE ricorso Di TT ripropone tutta una lettura degli elementi di prova estranea al sindacato di legittimità senza denunciare alcun travisamento decisivo od illogicità evidente. La corte di appello, con la motivazione esposta alle pagine 184 e seguenti DEla pronuncia impugnata, ha sottolineato come, a carico DE predetto ricorrente Di TT, sia emerso e stato valutato un compendio probatorio particolarmente consistente costituito: - dalle dichiarazioni di ben tre diversi collaboratori che lo indicavano quale soggetto coinvolto in attività di estorsione mafiosa;
-dagli esiti di un servizio di perquisizione in occasione DE quale proprio Di TT veniva sorpreso unitamente al coimputato GI, il 27-12-2012, in possesso di somme di denaro contante e di un appunto contenente l'indicazione di diversi esercizi commerciali;
- dall'accertata responsabilità per ben due DEitti-fine (capi 25 e 26) costituiti proprio da estorsioni finalizzate ad ottenere il pagamento DE c.d. "pizzo" alla locale famiglia mafiosa. Correttamente, pertanto, la corte di appello riteneva dette emergenze idonee ad affermare la responsabilità DE ricorrente per il contestato DEitto associativo, trattandosi di elementi di prova idonei a dimostrare che il Di TT ha fornito un contributo concreto, reiterato ed apprezzabile al raggiungimento dei fini illeciti DEl'organizzazione criminale, rispettando, pertanto, i criteri indicati dalla già citata pronuncia DEle Sezioni Unite, OD (Sez. U, n. 36958 DE 27/05/2021 cit.). 15.1 II terzo ed il quarto motivo, con i quali si prospettano vizi DEla sentenza impugnata in ordine all'affermazione di responsabilità per le fattispecie estorsive contestate ai capi 25 e 26 DEla rubrica si risolvono in una lettura alternativa non consentita dei mezzi di prova;
basta osservare al proposito che la corte di appello, alle pagine 329 e 338 DEl'impugnata pronuncia, ha sottolineato come per entrambe le occasioni il Di TT sia stato personalmente riconosciuto quale autore dei fatti da parte DEle stesse persone offese. Né fondate appaiono le doglianze che mirano a 41 svalutare il concorso punibile DE ricorrente nelle attività illecite, dovendosi richiamare l'orientamento di questa Corte di legittimità secondo cui concorre nel DEitto di tentata estorsione aggravata, ai sensi DEl'art. 7 D.L. n. 152 DE 1991, colui che, pur rimanendo sempre silente, accompagni altri incaricati di formulare la richiesta di "pizzo", assista alla espressa richiesta e si allontani con l'autore DEla stessa, poiché tale condotta svolge un contributo materiale e morale in relazione al rafforzamento DEl'effetto intimidatorio DEla pretesa estorsiva ed alla rappresentazione DEl'esistenza di un gruppo organizzato (Sez. 2, n. 47598 DE 19/10/2016, Rv. 268284 - 01); così che anche a volere ritenere che nella prima occasione fu il GI e nella seconda il AN a formulare la precisa richiesta estorsiva all'indirizzo DEle vittime, la partecipazione DE Di TT ad entrambi gli episodi inequivocabilmente dimostrata dal riconoscimento DEle persone offese, dimostra il concorso punibile per entrambi i DEitti fine allo stesso contestati. 15.2 In relazione al quinto motivo di ricorso, con il quale si muovono doglianze in relazione ad entrambe le aggravanti DEl'art. 416 bis cod.pen., occorre rinviare ai paragrafi 2 e 3 DEla presente motivazione. Quanto all'ultimo motivo, avanzato in punto di determiZIne DEla pena, con particolare riferimento all'entità degli aumenti per continuazione stabiliti nella misura di anni 6 di reclusione per le fattispecie di cui all'art. 629 cod.pen., occorre prendere atto che la corte di merito nel riassumere i motivi di appello ha riferito che alcuna doglianza relativa al trattamento sanzionatorio sarebbe stata formulata. E tale conclusione parrebbe confermata dalla lettura DEl'atto di appello allegato al fascicolo trasmesso a questa Corte di cassazione che si arresta a pagina 30 senza contenere alcuna doglianza in punto di pena;
tuttavia il ricorso riporta, anche in corsivo, alcuni passi DEle pagine 31 e 32 DEl'atto di appello che contenevano specifiche doglianze in tema di pena e dosimetria degli aumenti per continuazione, le quali non risultano in alcun modo essere state analizzate dal giudice di secondo grado proprio perché l'atto in possesso dei giudici di appello non le conteneva. Sarà pertanto compito DE giudice di rinvio, chiamato a pronunciarsi anche per Di TT in relazione alla aggravante di cui al sesto comma DEl'art. 416 bis cod.pen., verificare se l'atto di appello originario depositato al giudice a quo conteneva effettivamente dette doglianze e, solo in caso positivo, procedere a valutarle. 16. Il primo motivo dei rispettivi ricorsi avanzati dagli avv.ti Bellotta e Zunnnno nell'interesse di NC OV trova risposta al paragrafo 1 DEla presente motivazione in diritto. Con il secondo motivo, entrambi i ricorsi avanzati dai diversi difensori nell'interesse DE NC, contestano violazione di legge e difetto di motivazione quanto all'affermazione di responsabilità DElo stesso in ordine al DEitto di partecipazione ad associazione mafiosa di cui al capo n.1 DEla rubrica;
il motivo non è fondato. Con la ampia motivazione esposta alle pagine 167 e ss. il giudice di appello è pervenuto alla conferma DEla decisione di primo grado ed al rigetto DEle doglianze avanzate rispetto alla stessa, poi riproposte con i due ricorsi, sottolineando, 42 quanto alla specifica posizione DE NC, che l'inserimento stabile DElo stesso nel gruppo criminale mafioso si è desunto: -dalla sua partecipazione ad alcune conversazioni intercettate tra marzo e maggio 2014; - da una chiamata di correità pur generica DE collaboratore DE sulla ripetuta presenza DE NC insieme ad altri associati;
- dal coinvolgimento DE ricorrente nei reati fine di cui ai capi 12, 13 e 21, che, essendo costituiti da danneggiamenti ed incendi, sono stati correttamente qualificati quali DEitti tipici DEla attuazione DE programma DEittuoso DEl'associazione mafiosa mediante il dispiegamento DE potere intimidatorio sul territorio. L'impugnata pronuncia appare pertanto esente dai lamentati vizi e la circostanza sottolineata da entrambi i ricorsi quale elemento decisivo, l'avere NC solo assistito passivamente alle conversazioni tra i coimputati GI e Di GI, è stata già confutata dalla corte di merito con argomentazioni prive di illogicità, essendosi sottolineato come, per la particolare DEicatezza degli argomenti trattati in quelle conversazioni aventi ad oggetto attività DEittuose DEl'associazione mafiosa, la presenza DE NC alle stesse è indice di intraneità punibile quale manifestazione DE coinvolgimento consapevole e volontario nelle attività DE gruppo criminale. Peraltro, la corte sottolinea ulteriori argomenti a confutazione DEla tesi difensiva, riproposta con i ricorsi, evidenziando, a pagina 168 DEla motivazione, come l'avere assistito alla suddivisione dei proventi di un'estorsione ed a colloqui sulla organizzazione DElo spaccio di droga, costituisce in tal senso proprio un indice univoco di inserimento DE ricorrente nel gruppo criminale cui appartenevano certamente i due colloquianti. I rispettivi motivi vanno pertanto dichiarati inammissibili perché DE tutto reiterativi ed anche in fatto. 16.1 Quanto alle doglianze avanzate in relazione all'affermazione di responsabilità per i DEitti fine di cui ai capi 12, 13 e 21 (terzo motivo ricorso avv.to Bellotta, 4 0 , 5° e 6° motivo DE ricorso avv.to Zummo), le doglianze avanzate rispetto all'interpretazione DEla conversazione DE 19 aprile 2014 nel corso DEla quale viene descritto l'episodio DEittuoso commesso ai danni DE panificio Zarcone, risultano già devolute e confutate dalla corte di appello con gli argomenti esposti alla pagina 294 DEla pronuncia impugnata. La corte di merito, in detta parte motiva, ha esposto come le frasi DE GI, per la loro collocazione temporale rispetto alla presenza DElo stesso NC all'interno DEl'autovettura immediatamente prima, dovessero ritenersi certamente riferite all'episodio DEittuoso commesso in concorso da entrambi;
tale conclusione, in quanto collegata ad un'analisi dei tempi e DE contenuto di una conversazione interpretata in assenza di qualsiasi illogicità, non può ritenersi sindacabile nella presente sede. Al proposito va ricordato come in materia di intercettazioni telefoniche, costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza DE giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione DE contenuto DEle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti DEla manifesta illogicità ed irragionevolezza DEla motivazione con cui esse sono recepite (Sez.2, n.35181, DE 22/5/2013, Rv.257784). L'applicazione DE suddetto principio deve portare ad escludere che nella presente sede il contenuto di 43 quelle conversazioni, conformemente interpretato dai giudici di merito, possa essere sottoposto al sindacato di questa Corte nella prospettiva dedotta poiché, il giudizio di individuazione DE NC quale uno dei coautori DE fatto illecito, appare collegato a precisi elementi di fatto valutati in assenza di illogicità tanto più manifesta. Va poi sottolineato come non siano stati proposti motivi specifici quanto al capo n. 21 sebbene, con l'ultimo motivo DE ricorso avv.to Zummo, siano state avanzate doglianze sulla aggravante di mafia in relazione a tale specifico episodio, che però, la corte di merito, correttamente motiva alla pagina 314 DEla sentenza di appello sulla base DEla stabile dedizione di NC, GI e Di GI ad attivita' estorsive e, quindi, ad azioni finalizzate all'agevolazione DEl'associazione mafiosa, poste in essere con tipico sfruttamento DE metodo derivante dall'esercizio DE potere intimidatorio sul territorio. La doglianza proposta nell'ultimo motivo DE ricorso avv.to Bellotta in relazione all'aggravante di cui al quarto comma DEl'art. 416 bis cod.pen. trova risposta nel paragrafo 2 DEla presente motivazione cui si rinvia. Quanto al comma sesto DElo stesso art. 416 bis cod.pen., con le argomentazioni esposte al paragrafo 3 DEla motivazione anche i ricorsi avanzati nell'interesse DE NC risultano accolti limitatamente a tale punto con conseguente annullamento DEla pronuncia impugnata e rigetto di tutti i restanti motivi. 17. Il primo motivo DE ricorso proposto dai difensori di TA ET (avv.ti Turrisi e Barone), con il quale si deduce la nullità DE giudizio derivante dalla nullità DE provvedimento di rigetto DEla richiesta di rito abbreviato condizionato, trova risposta nel paragrafo 1 cui si rinvia. Il secondo motivo, che lamenta violazione di legge e difetto di motivazione quanto all'affermazione di responsabilità DE TA per il DEitto di direzione DEl'organizzazione mafiosa e DEla articolazione costituita dalla famiglia di Corso dei LL, deve essere ritenuto inammissibile perché ripropone doglianze già dedotte dinanzi la corte di merito. La partecipazione DEl'imputato con ruolo direttivo trova adeguata risposta nella motivazione esposta dalla corte di appello alle pagine 64 e ss. ove, il giudice di appello, ha già rilevato come il gravame avverso la sentenza di primo grado avesse reiterato argomenti già dedotti dinanzi al primo giudice e poi ulteriormente riproposti con i motivi di ricorso per cassazione. In relazione al tema dedotto con il secondo motivo DEla avvenuta valorizzazione di condotte poste in essere in un periodo coperto da precedente provvedimento di archiviazione, l'impugnata sentenza evidenzia l'attualizzazione DEla condotta punibile in relazione a condotte successive a quelle precedentemente valutate sulla base di una serie di emergenze probatorie tutte analiticamente indicate;
in particolare, l'impugnata sentenza, evidenziava come per il collaboratore DE lo stupefacente spacciato dal RI era di provenienza DE TA, per il collaboratore IM il ricorrente era capo DE mandamento mafioso di BR, ed intratteneva rapporti di affari e lavoro con NT CE PA;
il collaboratore TI escusso in sede di 44 rinnovazione in appello lo riconosceva in fotografia e lo indicava quale reggente DEla famiglia mafiosa di Corso dei LL-BR. A fronte dei plurimi elementi provenienti dalle dichiarazioni dei predetti collaboratori, la pronuncia di appello evidenzia ancora quali riscontri specifici alcune intercettazioni: quella DE 22-7-15 in cui il cugino UG lo definisce capomandamento;
l'intercettazione DE coimputato Di GI DEl'11-1-2013, altra intercettazione DEl'1-8-15 tra TA ed altri associati quali CH, LT e UG. Inoltre le pronunce di merito hanno ricostruito l'attività di finanziamento a cura DE TA di familiari di soggetti detenuti anche per gravissimi fatti DEittuosi, risultata anche da quei servizi di osservazione che hanno accertato consegne di denaro contante da Lo PO al TA finalizzate proprio ad alimentare tale forma di sostentamento che denota il coinvolgimento in un gruppo unitario. Sulla base di tali cospicui elementi, ed accertato che TA aveva in concreto esercitato un ruolo direttivo DEla famiglia mafiosa, la corte di appello confermava il giudizio di responsabilità per il DEitto di cui al secondo comma DEl'art. 416 bis cod.pen. con valutazione esente da censure;
invero, il secondo motivo di ricorso, oltre a riproporre una lettura alternativa di elementi di prova, contesta il periodo temporale oggetto di accertamento senza però tenere conto che nel corso DE 2015 gli elementi probatori in precedenza indicati, ed in particolare proprio le risultanze DEle intercettazioni, hanno permesso di acclarare il concreto ed effettivo svolgimento DEl'attività direttiva da parte DE ricorrente. Né rilievo decisivo può assumere l'intervenuto arresto per ritenere definitivamente cessata l'attività DEittuosa stante il costante orientamento di questa Corte di cassazione secondo cui in tema di associazione per DEinquere di stampo mafioso, il sopravvenuto stato detentivo non esclude la permanenza DEla partecipazione al sodalizio, che viene meno solo in caso di cessazione DEla consorteria criminale ovvero nelle ipotesi, positivamente acclarate, di recesso o esclusione DE singolo associato (Sez. 6, n. 1162 DE 14/10/2021, (dep. 13/01/2022 ) Rv. 282661 - 02); principio che in precedenza risultava affermato anche in relazione ai ruoli direttivi da quella pronuncia secondo cui in tema di associazione per DEinquere di stampo mafioso, il sopravvenuto stato detentivo DE soggetto non determina la necessaria ed automatica cessazione DEla sua partecipazione al sodalizio, atteso che la relativa struttura - caratterizzata da complessità, forti legami tra gli aderenti e notevole spessore dei progetti DEinquenziali a lungo termine - accetta il rischio di periodi di detenzione degli aderenti, soprattutto in ruoli apicali, alla stregua di eventualità che, da un lato, attraverso contatti possibili anche in pendenza di detenzione, non ne impediscono totalmente la partecipazione alle vicende DE gruppo ed alla programmazione DEle sue attività e, dall'altro, non ne fanno venir meno la disponibilità a riassumere un ruolo attivo alla cessazione DE forzato impedimento (Sez. 2, n. 8461 DE 24/01/2017, Rv. 269121 - 01). Ne consegue affermare che la perimetrazione temporale DEla condotta punibile contenuta nel secondo motivo di ricorso e secondo cui una parte sarebbe coperta da provvedimento di archiviazione ed altra non risulterebbe punibile a seguito DElo stato di detenzione, appare priva di fondamento, avendo i giudici di 45 merito richiamato elementi di prova successivi al 2014 validi ad affermare lo svolgimento da parte di TA DE ruolo direttivo e non potendo lo stato detentivo valere a dimostrare la cessazione DEle attività illecite di una frangia DEl'associazione mafiosa Cosa Nostra operativa da lunghissimo tempo e perdurante nel tempo. 17.1 Il terzo motivo di ricorso trova accoglimento secondo le valutazioni esposte al paragrafo 3 DEla presente motivazione;
viceversa le doglianze avanzate al quarto motivo in relazione alla circostanza di cui all'art.416 bis quarto comma cod.pen. vengono confutate al paragrafo 2 cui si rinvia. 17.2 Quanto all'ultimo motivo in tema di recidiva lo stesso è ugualmente infondato;
invero sotto il profilo DE difetto di motivazione in ordine all'entità DEl'aumento di pena, la doglianza è improponibile in sede di legittimità a fronte di una motivazione DEla corte di merito adeguatamente esposta a pagina 389 DEla pronuncia di appello, mentre, in relazione al profilo di legittimità DEla contestazione per irrevocabilità DEla precedente condNN in data precedente la consumazione DE DEitto per cui si procede nel presente procedimento, la doglianza non è fondata. Ed invero, nel caso di reati permanenti come il DEitto di direzione di organizzazione mafiosa, ai fini DE riconoscimento DEla recidiva è sufficiente che una frazione DEla condotta sia proseguita dopo l'irrevocabilità DEla precedente condNN che ne giustifica la contestazione;
invero stante la natura DE reato permanente in cui l'aggressione al bene giuridico protetto prosegue per tutta la durata DEla condotta nel tempo, l'aumento per la recidiva può essere riconosciuto purché una frazione temporale DEla condotta sia stata posta in essere dopo l'irrevocabilità DEla precedente condNN e ciò perché in tal momento l'autore è nella condizione di conoscere le conseguenze derivanti dal proprio status;
tale principio risulta incidentalmente affermato da quella pronuncia secondo cui ai fini DEla configurabilità DEla recidiva reiterata, è necessario che il nuovo reato sia commesso dopo che le precedenti condanne siano divenute irrevocabili, in quanto l'autore DE nuovo crimine deve essere in condizione di conoscere tutte le conseguenze derivanti dal proprio "status" di recidivo reiterato essendo comunque sufficiente che, successivamente a detta irrevocabilità, sia posta in essere anche solo una minima parte DE nuovo reato (Sez. 3, n. 10219 DE 15/01/2021 Ud. (dep. 17/03/2021 ) Rv. 281381 - 01). Alla luce DEle predette considerazioni, pertanto, l'impugnata sentenza deve essere annullata con rinvio in relazione alla posizione di TA ET limitatamente alla circostanza aggravante di cui al comma 6° DEl'art. 416 bis cod.pen. con rigetto DE ricorso nel resto. 18. Il motivo DE ricorso DEl'avv.to Sinatra nell'interesse di NT CE PA, relativo alla dedotta nullità DE provvedimento di rigetto DEla richiesta di rito abbreviato condizionato e dei successivi provvedimenti di primo e secondo grado, trova risposta nel paragrafo 1 DE considerato in diritto cui si rinvia. Quanto ai motivi avanzati nel ricorso DEl'avv.to Cianferoni sempre nell'interesse di NT, infondato appare il primo motivo che deduce violazione dei principi in 46 tema di partecipazione punibile ex art. 416 bis cod.pen.. Invero, la corte di appello palermitana, ha dedotto l'appartenenza punibile ex art. 416 bis cod.pen. sulla base di una serie di argomenti che le hanno fatto ritenere inquadrabile la figura DE NT nel novero dei c.d. imprenditori mafiosi;
con le osservazioni svolte alle pagine 125 e seguenti, il giudice di appello, ha spiegato di essere pervenuto a tale conclusione analizzando la posizione subordinata DE NT rispetto al reggente DEla famiglia mafiosa ET TA, l'accertata sussistenza di stabili e ripetuti contatti (p. 126) con altri associati DElo stesso gruppo criminale quali D'AM, Di GI e Lo PO, la consegna di somme di denaro dal NT al TA per il tramite DE Lo PO, poi utilizzate per il sostentamento DEle famiglie dei detenuti, il ruolo di promotore DE reato associativo parallelo di cui al capo 2) risultato aggravato dall'agevolazione mafiosa. Escluso qualsiasi assorbimento tra le due associazioni (p. 127), la corte di appello ha poi valorizzato le dichiarazioni DE collaboratore IM sull'intervento DE TA per tutelare gli interessi DE NT e la mediazione che il capo famiglia aveva proprio posto in essere con altro associato di spicco di altra territorio, tal IT, per risolvere un contrasto imprenditoriale tra il NT ed un cugino (pp.128-129); ancora il collaboratore IM, nella elencazione degli elementi di prova valorizzati dal giudice di appello, indicava come NT e TA fossero in affari insieme. In conclusione, quindi, il primo motivo di ricorso non coglie nel segno nella parte in cui deduce l'insussistenza dei presupposti nella condotta DE NT per affermarne la partecipazione ex art. 416 bis cod.pen. avendo i giudici di merito, e quello di appello in particolare, evidenziato gli elementi sulla base dei quali ritenere che per la cointeressenza DEle relazioni di affari con il capo DEla cosca TA, per la mediazione di quest'ultimo nel risolvere contrasti tra le attività imprenditoriali DE NT e quello di altro soggetto, per la frequenza e costanza dei rapporti con altri coassociati, le condotte DE NT non possono che denotare un coinvolgimento DElo stesso nelle attività DEla famiglia mafiosa tali da essere riconducibili alla partecipazione punibile ex art. 416 bis cod.pen.; e certamente, in tale valutazione, particolare rilievo ha assunto la creazione ed il mantenimento operativo di una serie consistente di società ed imprese attive nel settore DEla fatturazione per operazioni inesistenti i cui proventi venivano in parte anche destinati ad agevolare l'associazione mafiosa. Può pertanto ritenersi che il giudice di appello ha fatto applicazione di quella distinzione ormai costituente patrimonio DEla corte di legittimità secondo cui integra il reato di concorso esterno in associazione di tipo mafioso la condotta DEl'imprenditore "colluso" che, senza essere inserito nella struttura organizzativa DE sodalizio criminale, instauri con questo un rapporto di reciproci vantaggi, consistenti nell'imporsi sul territorio in posizione dominante e nel far ottenere all'organizzazione risorse, servizi o utilità, mentre si configura il reato di partecipazione all'associazione nel caso in cui l'imprenditore metta consapevolmente la propria impresa a disposizione DE sodalizio, di cui condivide metodi e obiettivi, onde rafforzarne il potere economico sul territorio di riferimento (Sez. 6, n. 32384 DE 27/03/2019, Rv. 276474 47 - 01). E nel caso in esame proprio la costituzione di una serie di imprese finalizzate ad ottenere profitti illeciti nell'interesse DEl'associazione mafiosa agevolata dall'attività illecita diretta proprio dal NT, ha costituito elemento decisivo per affermare il pieno coinvolgimento DElo stesso nell'organizzazione mafiosa e, quindi, una forma di partecipazione punibile anche ai sensi DEle Sezioni Unite OD, che pure il motivo di ricorso cita a proprio sostegno, ravvisandosi un contributo concreto e fattivo al rafforzamento operativo DEl'ente criminale. Il primo motivo deve pertanto essere respinto. 18.1 Quanto al secondo motivo che contesta l'affermazione di responsabilità per il DEitto di direzione DEl'organizzazione a DEinquere finalizzata alle operazioni di emissione ed utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti, sotto il profilo DEla insussistenza degli elementi per ritenere operativa una struttura associativa punibile ex art, 416 cod. pen., vanno innanzi tutto richiamate le osservazioni già svolte al paragrafo 10 nella trattazione DEle posizioni Lo CO e AL. La corte di appello ha motivato sulla natura di associazione parallela alle pagine 227-228 DEla motivazione escludendo l'assorbimento con varie osservazioni di fatto che vanamente il ricorso contesta;
inoltre, il giudice di appello, ha evidenziato le finalità DEl'associazione e le attività illecite poste in essere che sono state ricondotte alla natura di società cartiere perché le emittenti erano prive di strutture e dipendenti in numero tale da potere giustificare le operazioni fatturate. Peraltro, con ulteriori specifiche osservazioni (vedi pagine 230-231), la corte di appello ricostruiva i trasferimenti di denaro, i trasporti di denaro contante in altre città italiane, l'attivazione di carte prepagate sulle quali venivano fatte le operazioni, che correttamente costituivano tutte circostanze concrete sulla base DEle quali ritenere operativa proprio una struttura associativa stabilmente finalizzata alla realizzazione di una serie indeterminata di DEitti, con valutazione che, essendo anch'essa collegata ad una congerie di elementi tutti logicamente valutati, appare esente da vizi. Infondata è la doglianza, sempre contenuta nel secondo motivo DE ricorso avv.to Cianferoni, con la quale si contesta il ruolo direttivo ricoperto dal NT nella predetta associazione, posto che la corte di appello ha segnalato alle pagine 235 e seguenti quegli elementi, costituiti dalle direttive impartite proprio da NT agli altri componenti, sulla base dei quali ritenere che proprio il ricorrente fu l'organizzatore e direttore DE cartello di imprese destinate alla consumazione di attività illecite nel settore dei reati tributari. In relazione poi all'aggravante di cui all'art. 416 bis1 cod.pen. contestata per il capo n. 2 DEla rubrica, ci si riporta agli argomenti esposti al paragrafo 10.1 sottolineando che il giudice di appello appare essere pervenuto ad una conclusione non censurabile sottolineando il ruolo di stretta collaborazione tra TA e NT nonché il finanziamento attraverso i profitti illeciti DEl'attività di falsa fatturazione DEl'associazione mafiosa;
ed a tale conclusione si perveniva anche in considerazione DE coinvolgimento nelle stesse attività illecite DE Di GI, DEle dichiarazioni DE IM circa il coinvolgimento DE TA nel settore DE commercio dei pallets, e DEl'accertata consegna di somme di denaro 48 oltre che al predetto TA anche ad altri familiari di soggetti detenuti per gravissimi DEitti come i Lo Nigro. 18.2 Quanto ai restanti motivi DE ricorso avv.to Cianferoni: - il terzo ed il quarto motivo con i quali si deducono vizi circa l'affermazione di responsabilità per il DEitto di violenza privata aggravata di cui al capo n. 3) si palesano infondati alla luce DEle argomentazioni svolte dalla corte di appello alle pagine 247 e seguenti circa l'accertamento DEle modalità di consumazione dei fatti e lo sfruttamento DE metodo intimidatorio desunto dalle modalità di consumazione;
- il quinto ed il sesto motivo proposti con riguardo al capo n. 34 DEla rubrica (art. 512 bis cod.pen. aggravato ex art. 416 bisl cod.pen) propongono una lettura alternativa di elementi di prova non deducibile nella presente sede;
i giudici di appello hanno adeguatamente spiegato (pagine 360 e seguenti) come l'attività di commercio di imballaggi intestata al soggetto di nome AN fosse certamente riconducibile al D'AM ed al NT come correttamente dedotto dalla iniziativa iniziale e dal successivo interessamento DE Lo CO, contabile di NT, al momento DEla fuga di AN. Inoltre, i giudici di appello, sottolineavano come nel caso di specie l'intestazione fittizia fosse finalizzata alle attività di riciclaggio dei proventi illeciti provenienti dalle attività di falsa fatturazione ed anche tale conclusione appare esente dai vizi denunciati alla luce DEla stabile dedizione DEle società DE gruppo NT a tale attività; inoltre, proprio tali considerazioni e l'accertato ruolo DE ricorrente motivavano il riconoscimento DEl'aggravante di mafia sotto il profilo agevolativo pure contestata in ricorso;
- il settimo ed ottavo motivo in ordine alla aggravante DEl'associazione mafiosa armata risultano affrontati al paragrafo 2 cui si rinvia;
- il 9° e 10° motivo in punto aggravante di cui al comma 6° DEl'art. 416 bis cod.pen. sono stati analizzati al punto 3 DEla presente motivazione con annullamento con rinvio anche per il NT;
deve essere sottolineato come nessun contrasto di giudicati si ponga in relazione ad elementi accessori DE fatto così che il motivo aggiunto proposto in relazione agli esiti DE separato giudizio non appare fondato;
- l'ultimo motivo DE ricorso principale ed il secondo motivo aggiunto in tema di recidiva, attenuanti generiche e pena, sono inammissibili posto che DE tutto incensurabili nella presente sede di legittimità appaiono le considerazioni in fatto espresse a fondamento DEla decisione di appello in ordine a ciascuna statuizione esposte alla pagina 393 DEla pronuncia di secondo grado. Nei confronti DE GL va pertanto pronunciata sentenza di annullamento con rinvio limitatamente alla circostanza aggravante di cui all'art. 416 bis comma 6 cod.pen. con rigetto DE ricorso nel resto. 19. Ad eccezione DE motivo avanzato in ordine all'aggravante di cui al sesto comma DEl'art. 416 bis cod.pen., anche il ricorso DEl'avv.to Bellotta proposto nell'interesse di Di GI TO CA appare non fondato. Il primo motivo, sulla nullità DE rito abbreviato condizionato, trova risposta nel paragrafo 1 cui si rinvia. 49 Quanto al secondo motivo, con cui si è dedotto violazione di legge e difetto di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità per il DEitto di cui all'art. 416 bis cod.pen., appare reiterare doglianze già devolute al giudice di appello;
la corte di merito, con le osservazioni svolte alle pagine 158 e ss. DEla pronuncia impugnata, ha ampiamente motivato circa la sussistenza di un quadro probatorio a carico DE Di GI DE tutto congruo, costituito oltre che dalle dichiarazioni dei collaboratori DE e TI, dallo stabile coinvolgimento DElo stesso in attività estorsive (p. 160 e SS.); orbene, deve al proposito essere evidenziato, che la partecipazione al sostentamento DEle famiglie di soggetti detenuti, la disponibilità di armi (p. 162) e soprattutto l'accertata responsabilità per le estorsioni tentate e consumate di cui ai capi 7, 8, 16, 17, 19, 22, 23, 24 quali tipici reati fine DEl'organizzazione mafiosa, hanno correttamente fondato l'affermazione di responsabilità che il secondo motivo vanamente contesta;
invero quando la consumazione di una così elevata serie di DEitti è accompagnata da modalità tipiche DE controllo DE territorio da parte DEl'associazione mafiosa, l'affermazione di responsabilità DEl'agente per il DEitto di cui all'art. 416 bis cod.pen., ben lungi dal basarsi su fatti episodici ed isolati come sostenuto nell'impugZIne, appare invece essere affermata in applicazione dei principi stabiliti dalla giurisprudenza DEle Sezioni Unite OD secondo cui (Sez. U, n. 36958 DE 27/05/2021, Rv. 281889 - 01) sono indice di partecipazione punibile ex art. 416 bis cod.pen. tutte le condotte dalle quali potere desumere che l'affiliato abbia preso parte attiva al fenomeno associativo ovvero che abbia fornito un qualsivoglia "apporto concreto", sia pur minimo, ma in ogni caso riconoscibile, alla vita DEl'associazione, tale da far ritenere avvenuto il dato DEl'inserimento attivo con carattere di stabilità. Elementi, questi, certamente ravvisabili nella consumazione di più fatti diretti ad imporre il pagamento DE pizzo dovuto alla locale famiglia mafiosa da parte di esercenti attività commerciali ed imprenditoriali che denotano, appunto, l'esercizio DE potere intimidatorio sul territorio da parte degli associati. 19.1 Quanto al terzo motivo, con il quale si muovono doglianze in relazione all'affermazione di responsabilità per il DEitto di cui al capo n. 2 DEla rubrica, vanno richiamate integralmente le conclusioni già svolte in ordine alla sussistenza DEl'associazione parallela nella trattazione DEle posizioni Lo CO, AL e NT;
premesso che la corte di merito motiva adeguatamente su detta associazione parallela a p. 228, facendo precedere considerazioni anche in ordine alle finalità DEl'associazione ed all'attività DEla stessa, vanamente il ricorso contesta la natura di società cartiere posto che, nel presente giudizio abbreviato, correttamente sono stati ritenuti probanti gli accertamenti svolti dalla G.d. F. sulla fittizietà DEle attività compiute da una società intestata proprio al ricorrente che aveva emesso fatture per operazioni inesistenti per ben 17 milioni di C (p. 241) a favore di imprese DE gruppo NT nella totale assenza di strutture e personale adeguato a tale fatturato. 19.2 Infondato è il quarto motivo che contesta l'affermazione di responsabilità e la qualificazione giuridica DEl'episodio estorsivo di cui al capo n. 7, facendo 50 riferimento ad un presunto credito per la riscossione DE quale il ricorrente avrebbe agito, mai accertato nella sua causale e nella precisa entità. Analogamente non fondato è anche il successivo motivo che contesta la responsabilità per il capo n. 8, avendo la corte di appello ricostruito a pagina 280 DEla pronuncia la causale DEl'incontro con la persona offesa RE cui veniva richiesto il pagamento DE pizzo. 19.3 Quanto alle altre doglianze: - in alcun modo può ritenersi l'intervento ricostruito per il DEitto di cui al capo n. 9, finalizzato semplicemente a sanare un contrasto tra altri soggetti posto che la corte di appello motiva a p. 286 circa l'azione DE Di GI e DE RE che costringevano la p.o. EL a spostare l'attività di ambulante come accertato da un successivo sopralluogo di p.g.; - la responsabilità per l'estorsione di cui al capo 16, (estorsione AG) viene correttamente motivata a p.296 in forza di un servizio di osservazione che individua come il LO fosse intervenuto proprio su mandato DEla coppia GI-Di GI, individuando questi quali mandanti DEla azione effettuata ai fini di garantire il controllo attività economiche e quindi aggravata ex art. 416 bis1 cod.pen.; - le doglianze avanzate in ordine al capo n. 17, a fronte di una precisa ricostruzione DEla corte sulla richiesta di denaro (p. 307), consistono in una lettura alternativa di prove non consentita nella presente sede;
- analogamente quanto al capo n. 19 (estorsione Calabria) la natura estorsiva dei pagamenti è stata ritenuta sulla base di alcune frasi intercettate dal contenuto non amichevole non illogicamente valutate;
- priva dei lamentati vizi appare poi la motivazione in ordine al capo 22, ricollegata ad alcune intercettazioni dalle quali la corte di merito connette le ragioni dei pagamenti al GI e DEle precedenti attività DE Di GI;
- il capo 23 (estorsione Monti) viene motivato (p. 323) in assenza di qualsiasi vizio in forza di una intercettazione tra il ricorrente e la p.o. che riepiloga pagamenti non dovuti ed in considerazione DEle dichiarazioni DEla parte offesa ammissive DE versamento DE pizzo;
- quanto alle doglianze avanzate in relazione al capo 24 (estorsione OL), la corte di merito nega l'esistenza di quel credito MA (vedi p. 328) che viene riproposto con argomenti in fatto già confutati anche in questa sede di legittimità. Infine, va rilevato come la responsabilità per i fatti di traffico di stupefacenti di cui al capo 28 siano fondate su una serie (p. 342 e SS) di intercettazioni che fanno chiaro riferimento a droghe di vario tipo, di cui si lamenta una illogicità non ravvisabile, irrilevante essendo l'assenza di qualsiasi sequestro;
e con la espressa motivazione di p. 349 il giudice di appello ha anche escluso l'applicabilità DEl'ipotesi di cui al quinto comma DEl'art. 73 D.P.R. 309/90, sulla base di precise considerazioni in fatto prive di qualsiasi illogicità tanto più manifesta. I motivi in ordine alle aggravanti DEl'art. 416 bis cod.pen. trovano poi risposta nei paragrafi 2 e 3 DEla presente motivazione cui si rinvia. Anche il ricorso Di GI va pertanto accolto 51 c\, ZI AR ! LA) IL PRESIDENTE Gio .NN ER 52 limitatamente alla aggravante di cui al sesto comma DEl'art. 416 bis cod.pen. con rinvio sul punto ad altra sezione DEla corte di appello di Palermo e rigetto nel resto.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione DEla Corte d'appello di Palermo limitatamente alla circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis comma 6 cod. pen. nei confronti di Lo PO GI, RI AN, Di GI TO CA, NC OV, TE GI, TA ET, Di TT GI LO e NT CE PA per nuovo giudizio su detto punto;
rigetta nel resto i ricorsi di Di GI TO CA, NC OV, TE GI, TA ET, NT CE PA e Dì TT GI LO;
dichiara inammissibili nel resto i ricorsi di Lo PO GI e RI AN;
dichiara inammissibili i ricorsi di AN OV, AL MA, D'IC ET, Lo CO GA, AN RO, LO OV, LE MA, ND CE PA e RL OS che condNN al pagamento DEle spese processuali e DEla somma di euro tremila in favore DEla cassa DEle ammende;
condNN, inoltre, in solido Lo PO GI, Di GI TO CA, NC OV, TA ET, AN OV, NT CE PA, Di TT GI LO, Lo CO GA, AL CE PA, LE MA, AN RO, RI AN, LO OV, TE GI e RL OS alla rifusione DEle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili Centro Studi Pio La Torre onlus, Comitato Addio Pizzo, Solidaria scs onlus, SOS Impresa Palermo, Associazione Nazionale AN AP, F.A.I. e CI che liquida in euro 3686,00 oltre accessori dì legge per ciascuna DEle parti civili;
condNN, inoltre, in solido NT CE PA, Di TT GI LO, Di GI TO CA, Lo PO GI, AN OV, TA ET, NC OV e TE GI alla rifusione DEle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili Confesercenti Palermo, Confcommercio Imprese per l'Italia Palermo che liquida in euro 3686,00, oltre accessori di legge, per ciascuna DEle parti civili. CondNN, inoltre, Di TT GI LO alla rifusione DEle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dala parte civile TE IN che liquida in euro 3686,00, oltre accessori di legge, e, in solido Di TT GI LO e AN RO alla rifusione DEle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile TO Lo IA che liquida in euro 3686,00, oltre accessori di legge. Roma, 21 novembr9023 IL CONSIGLI RE EST;
DEPOSITATO IN CANCELLARIA SECONDA SEZIONE PENALE r 22 GEN. 203 i I IL FUNZIONARIO GIUDIZIAgt1O .....• • "T" r.
1-1 MIT') e nOT2TE CASSAZIONE .R.P. CENTRALE t. - ,9 ce \q _ 4•C"\-U‘ k \ \r\ - f \ k Keak (..L (,4 `.\ 0•:\r\g`-I, UUsb--1) ti • 4(. p-R,-.„ eQ e n t, IL FUNZIONJ4 t JDIZIARIC LE itcyletrt-
Penale Sent. Sez. 2 Num. 2581 Anno 2024 Presidente: VERGA GIOVANNA Relatore: PARDO IGNAZIO Data Udienza: 21/11/2023 udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;
udito il Pubblico Ministero, in persona DE Sostituto Procuratore Pasquale Serrao D'Aquino che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibili i ricorsi. Uditi i difensori DEle parti civili Avv.to Fausto Maria Amato anche in sostituzione DEl'Avv.to Lo Re e DEl'Avv.to Lanfranca il quale conclude come da comparse conclusionali e note spese che deposita. L'Avv.to Felicia D'IC in sostituzione DEl'Avv.to galasso che conclude come da comparsa e nota spese;
l'Avv.to Ilaria LI in sostituzione DEl'avv.to Caradonna che conclude come da comparsa e nota spese;
l'Avv.to Valerio D'Antoni, anche in sostituzione DEl'Avv.to Barcellona, deposita comparsa e nota spese sulle quali insiste Uditi i difensori degli imputati avv.to Flavio Sinatra il quale insiste nei motivi di ricorso;
avv.to Angelo Barone che insiste nel ricorso e ne chiede l'accoglimento; avv.to Piazza ET che chiede l'accoglimento DE ricorso;
avv.to Bonsignore Raffaele che insiste nei motivi;
avv.to Fabrizia Giunta che chiede l'accoglimento DE ricorso;
avv.to Bellotta Riccardo, anche in sostituzione DEl'avv.to Trinceri e DEl'avv.to Gargano, il quale insiste in tutti i ricorsi per i rispettivi assistiti;
avv.to Antonio Turrisi il quale chiede l'accoglimento dei motivi. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di Appello di Palermo, con sentenza in data 27 gennaio 2022, in parziale riforma DEla pronuncia DE G.U.P. DE Tribunale di Palermo DE 14 febbraio 2020, riduceva le pene inflitte a D'IC ET, AN RO, LO OV, ed a TE GI, riconosciuta la continuazione con altre precedenti' condanne;
confermava poi le condanne alle pene di legge già inflitte all'esito DE giudizio di primo grado nei confronti di Lo PO GI, Di GI TO CA, NC OV, TA ET, AN OV, Di TT GI LO, AL MA, Lo CO GA, LE MA, NT CE PA, AL CE PA e RL OS in ordine ai reati loro rispettivamente ascrittigli. Infine, assolto RI AN dal reato di cui al capo 27, rideterminava la pena allo stesso inflitta in anni 7 mesi 11 e giorni 10 di reclusione. In motivazione il giudice di appello ricostruiva le condotte di direzione e partecipazione all'associazione mafiosa Cosa Nostra ed in particolare alle famiglie di Corso dei LL-BR DE territorio di Palermo, nonché una molteplicità di DEitti fine costituiti da varie estorsioni a commercianti ed imprenditori di quel territorio. Inoltre nello stesso procedimento veniva dato atto DEle attività di un'associazione parallela finalizzata alla consumazione di una serie di DEitti in tema di emissione ed utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti. 2. Avverso detta sentenza proponevano ricorso per cassazione gli imputati tramite i rispettivi difensori: AL MA, con ricorso DEl'avv.to Bellotta, lamentava con unico motivo 2 violazione DEl'art. 606 lett. e) cod.proc.pen in relazione all'art. 133 cod.pen. quanto alla determiZIne DEla pena. 3. L'avv.to DA CH per D'IC ET lamentava, con unico motivo, violazione DEl'art. 606 lett. e) cod.proc.pen. quanto alla mancata esclusione DEla recidiva;
in particolare deduceva non avere la corte di appello effettuato alcuna valutazione DEla gravità DEl'illecito commesso e DEla sua capacità dimostrativa di maggior pericolosità. 4. Gli avv.ti Bonsignore e Turrisi nell'interesse di RL OS deducevano, con un unico motivo qui riassunto ex art. 173 disp.att.cod.proc.pen., violazione DEl'art. 606 b) ed e) cod.proc.pen. in relazione all'affermazione di responsabilità DEla ricorrente per il DEitto di cui all'art. 2 d.lgs. 74/2000; in particolare si lamentava che la sentenza impugnata aveva affermato l'inesistenza oggettiva DEle operazioni compiute dalla RL quale amministratrice DEla Sicil Pallets s.r.l. benché non fosse emerso che la stessa operasse quale società "cartiera" né erano emersi elementi giustificativi la pronuncia di condNN. Le operazioni di cessione alla società dovevano ritenersi effettive e non inesistenti stante il sistema commerciale che prevedeva il recupero DE materiale di imballaggio di seconda mano e non più utilizzabile. L'effettività risultava anche dall'analisi dei bonifici per centinaia di migliaia di euro all'anno così che sul punto la motivazione doveva ritenersi insufficiente. Inoltre, aveva errato il giudice di appello nel ritenere la sussistenza DE dolo specifico richiesto per l'affermazione di colpevolezza, fondato in motivazione su una mera culpa in vigilando rispetto al ruolo di amministratore di fatto DE marito, NT CE PA, imponendosi invece la consapevolezza DEl'artificiosità DEla dichiarazione presentata. 4.1 Con un secondo ricorso gli stessi difensori deducevano con distinti motivi riassunti ex art. 173 disp.att.cod.proc.pen: violazione DEl'art. 606 lett. c) cod.proc.pen. per nullità DEl'ordinanza che aveva disposto l'ammissione al rito abbreviato pronunciato da un giudice nei cui confronti era stata accolta la richiesta di ricusazione avanzata dal difensore;
al proposito doveva farsi applicazione DE principio stabilito dalle Sezioni Unite con la pronuncia 37207/2020 posto che l'ordinanza emessa dal GUP ricusato doveva ritenersi affetta da nullità assoluta tale da travolgere gli atti successivi ed anche la sentenza impugnata;
violazione DEl'art. 606 lett. b), c), ed e), cod.proc.pen. contraddittorietà e manifesta illogicità DEla motivazione in relazione al capo n. 43 DEl'imputazione; invero il giudice di primo grado aveva assolto l'imputata dal DEitto associativo di cui al capo 2 rilevando l'assenza di prove di un contributo concreto alla condotta associativa e, poi, contraddittoriamente affermato la responsabilità per il reato di cui al capo 43; al proposito la corte di appello aveva omesso di rispondere adeguatamente ai rilievi difensivi e non aveva segnalato gli elementi sulla base dei quali affermare la sussistenza DE dolo specifico;
inoltre non poteva ritenersi accertato che fossero state 3 emesse fatture per operazioni inesistenti con lo scopo di permetterne ad altri l'utilizzazione; violazione DEl'art. 606 lett. b), c) ed e) cod.proc.pen per mancanza assoluta di motivazione quanto alla confisca DEle società e dei beni patrimoniali DEle stesse;
violazione DEl'art. 606 lett. b), c) ed e) cod.proc.pen con riferimento all'omessa concessione DEle attenuanti generiche ed alla determiZIne DEla pena. 5. L'avv.to Barbaro Giampino nell'interesse di AN RO deduceva, con distinti motivi qui riassunti ex art. 173 disp.att.cod.proc.pen.: - violazione DEl'art. 606 lett. b) cod.proc.pen. in relazione all'aggravante di cui all'art. 416bis1 cod.pen. contestata al capo n. 26 stante l'assoluta estraneità DE ricorrente all'associazione mafiosa;
tutti i collaboratori di giustizia avevano escluso detta appartenenza nonché escluso altresì che lo stesso avesse rivestito ruoli di collegamento;
la corte di appello aveva affermato che il AN aveva agito in nome e per conto DEl'associazione mafiosa in forma apodittica e non riscontrata da alcun elemento probatorio, mentre, l'unico soggetto indicato dalla persona offesa era il coimputato Di TT con il quale non aveva intrattenuto alcuna relazione;
mancava altresì qualsiasi dimostrazione DE dolo specifico richiesto per il riconoscimento DEl'aggravante; - violazione DEl'art. 606 lett. b) ed e) cod.proc.pen. quanto alla omessa concessione DEle attenuanti generiche con giudizio di equivalenza sulle aggravanti ed in relazione alla determiZIne DEla pena. 6. LO OV, con ricorso DEl'avv.to ET Piazza, deduceva con distinti motivi qui riassunti ex art. 173 disp.att.cod.proc.pen: violazione DEl'art. 606 lett. e) cod.proc.pen. per mancanza ed illogicità manifesta DEla motivazione circa l'individuazione DEl'imputato e il contenuto DE messaggio estorsivo che lo stesso si assumeva avere trasmesso alla p.o.; l'impugnata sentenza aveva ritenuto, sulla base di una conversazione intercettata fra terzi e DE servizio di osservazione, che l'imputato avesse formulato la richiesta estorsiva nei confronti DEla persona offesa AG;
tuttavia era mancata la valutazione completa DE brano intercettato in cui il Di GI aveva fatto riferimento ad un soggetto residente in un'area, via Cipressi, diversa da quella di dimora DE ricorrente;
quanto al riscontro costituito dal servizio di osservazione, la corte di appello non aveva adeguatamente risposto alla doglianza difensiva circa la compatibilità DEl'orario DEl'incontro con il Di GI, che ancora alle 16:14 doveva tenersi, con quello successivo con il AG avvenuto alle 16:30 e quindi in un momento in cui non avrebbe potuto consegnare alcun messaggio estorsivo;
peraltro erano state anche travisate le dichiarazioni DEla persona offesa che aveva escluso di avere ricevuto richieste estorsive pur ammettendo di conoscere l'imputato; violazione DEl'art. 606 lett. b) cod.proc.pen per inosservanza ed erronea applicazione DEl'aggravante di mafia sotto il profilo DEl'agevolazione, non potendo ritenersi sufficiente il mero contesto ambientale, dovendo farsi concreto riferimento alle modalità DEla richiesta che nel caso di specie non apparivano assolutamente idonee ad integrare l'aggravante; difatti, l'imputato si era recato all'incontro col AG da solo e mancava qualsiasi potere intimidatorio DEla condotta. 7. L'avv.to Domenico Trinceri nell'interesse di Lo PO GI deduceva con distinti motivi qui riassunti ex art. 173 disp.att.cod.proc.pen.: - violazione DEl'art. 606 b) ed e) cod.proc.pen. in relazione all'affermazione di responsabilità per il DEitto di cui all'art. 416 bis cod.pen. avendo il giudice di appello omesso di prendere in esame le molteplici ed articolate deduzioni difensive sul punto DEla estraneità DE Lo PO all'associazione mafiosa;
in particolare veniva riportato il contenuto DEle note conclusive depositate in fase di appello e sottolineato come il collaboratore Romeo, escusso in sede di rinnovazione istruttoria, non aveva riconosciuto l'imputato né gli aveva attribuito alcun ruolo;
la conversazione con il coimputato Di AM DE 27 settembre 2013 aveva natura chiaramente millantatoria ed alcuno dei collaboratori di giustizia aveva mai fatto riferimento al ricorrente ed ai suoi rapporti con TA ET;
aveva errato la corte di appello nell'affermare che le dazioni di danaro DE Lo PO al Lo Nigro fossero forme di sostentamento mafioso trattandosi invece di pagamenti leciti collegati alla fornitura di beni alimentari come risultava anche dalla annotazione di P.G. richiamata. Ancora errata era la valutazione dei rapporti e DEle consegne di danaro tra il ricorrente e Di IO MI, come si era già osservato nei motivi di appello stante che la ricostruzione difensiva risultava anche confermata dalla figlia DE Di IO e dalla prove documentali che attestavano la sussistenza di un contratto di comodato tra il Di IO e la famiglia TA, osservazioni queste sulle quali era mancata qualsiasi considerazione DE giudice di appello;
quanto alle conversazioni DE 4 e 5 giugno 2014, esse manifestavano il disinteresse rispetto ai rapporti economici con familiari di GR NE;
analogamente doveva ritenersi quanto alle conversazioni DE 21 marzo 2014 rispetto alle quali erano stati formulati pertinenti rilievi difensivi sicché doveva ritenersi che gli elementi probatori dimostravano soltanto un mero rapporto di amicizia con TA ET DE tutto lecito;
- violazione DEl'art. 606 lett. b) ed e) cod.proc.pen. in relazione all'art 416 bis comma 6 cod.pen.; DE tutto immotivato doveva ritenersi il riconoscimento DEl'aggravante fondata su una mera presunzione riferita a foglio 384 DEla impugnata sentenza circa la notorietà DE reimpiego dei profitti illeciti da parte DE sodalizio mafioso;
si era fatto riferimento, in violazione dei principi giurisprudenziali di legittimità, al concetto DE notorio violando anche il disposto DEla pronuncia 34615/2021 DEla Corte di Cassazione secondo la quale è necessaria la dimostrazione che l'apporto di capitale corrisponda ad un reinvestimento DEle utilità procurate dalle azioni criminose;
né poteva rilevare il controllo di attività economiche, necessitando verificare anche una cospicua dimensione strutturale DE reinvestimento dei proventi mafiosi in economia;
e sul punto doveva escludersi la decisività DEla gestione di attività imprenditoriali riferibili ad alcuni affiliati come il NT ed il Di GI. 8. L'avv.to Velio Sprio difensore di AN OV deduceva con distinti motivi qui riassunti ex art. 173 disp.att.cod.proc.pen.: - violazione DEl'art. 606 lett. b) cod.proc.pen. in relazione all'affermazione di responsabilità per il DEitto di cui all'art. 416 bis cod.pen.; aveva errato la corte nel ritenere che la colpevolezza DE AN potesse fondarsi sulle dichiarazioni dei collaboratori DE, LI e TI ritenute riscontrate reciprocamente;
- violazione DEl'art. 606 lett. b) cod.proc.pen. con riferimento all'aggravante di cui al sesto comma DEl'art. 416 bis cod.pen. mancando sia la particolare dimensione DEl'attività economica sia il reinvestimento dei profitti illeciti nella ricostruzione DEla corte d'appello; - violazione DEl'art. 606 lett. b) cod.proc.pen. quanto al riconoscimento DEla recidiva in assenza di motivazione. 9. Con ricorso DEl'avv.to Bellotta nell'interesse di NC OV si deduceva con distinti motivi qui riassunti ex art. 173 disp.att.cod.proc.pen.: - violazione DEl'art. 606 lett. c) cod.proc.pen. in relazione all'art. 178 lett. a) cod.proc.pen. per nullità DE provvedimento di ammissione al rito abbreviato emesso dal giudice successivamente ricusato;
al proposito doveva farsi applicazione DE principio stabilito dalle Sezioni Unite con la pronuncia 37207 DE 2020 sulla nullità DE decreto che dispone il giudizio, principio che doveva estendersi anche all'ordinanza di ammissione al rito abbreviato emessa dal GIP successivamente ricusato;
- violazione DEl'art. 606 lett. b) ed e) cod.proc.pen. in relazione all'art. 416 bis cod.pen. quanto alla ritenuta responsabilità DEl'imputato per il reato di partecipazione ad associazione mafiosa;
in particolare: il giudice di appello aveva omesso di valutare la doglianza difensiva circa l'assenza di indicazioni da parte dei collaboratori di giustizia, le dichiarazioni DE collaboratore DE dovevano ritenersi assolutamente generiche e non avevano ad oggetto condotte penalmente rilevanti, quanto alle intercettazioni si trattava di conversazioni tra terzi alle quali il NC aveva assistito senza però prendere parte attiva alla organizzazione DEle attività illecite così che si era posto a carico DE ricorrente una condotta illecita di altri soggetti, il GI e il Di GI, soggetti attivi nel settore DEl'estorsione mai correi DE ricorrente;
ancora si sottolineava come le conversazioni riguardavano un limitato lasso temporale tra marzo e maggio DE 2014 pur a fronte di una attività di indagine protratta diversi anni;
quanto alla valutazione DEla partecipazione ai reati fine si trattava di condotta saltuaria ed episodica incompatibile con lo stabile inserimento;
- violazione DEl'art. 606 lett. b) ed e) cod.proc.pen. in relazione agli artt. 612, 635 cod.pen. quanto ai capi 12 e 13 relativi all'episodio DEittuoso DE 25 marzo 2014; la responsabilità per tale condotta derivava dalla interpretazione DEla conversazione DE 19 aprile 2014 in cui si faceva riferimento ad un soggetto diverso dall'imputato e le dichiarazioni DEla persona offesa non potevano valere quale elemento di riscontro;
6 - violazione DEl'art. 606 lett. b) ed e) cod.proc.pen. in relazione alle circostanze aggravanti di cui ai commi 4 e 6 DEl'art. 416 bis cod.pen.; quanto alla natura armata DEl'associazione la sentenza impugnata aveva fatto riferimento al possesso di armi da parte di taluno degli associati senza che vi fosse dimostrazione DEla messa a disposizione DE gruppo ed, inoltre, alcun sequestro aveva riguardato il ricorrente;
quanto all'aggravante di cui al comma 6°, ritenuta provata dalla corte di appello in considerazione DEla imposizione DEle imprese mafiose alle persone offese, la motivazione doveva ritenersi carente rispetto al necessario presupposto DE reinvestimento nelle attività economiche dei profitti illeciti;
inoltre mancava la particolare dimensione DEl'attività economica, la corrispondenza DEl'apporto di capitale e le utilità procurate dalle azioni criminose;
la suddetta aggravante risultava esclusa all'esito di un procedimento stralciato da parte DE GUP DE Tribunale di Palermo. 9.1 Con un secondo ricorso DEl'avv.to Vincenzo Zummo nell'interesse di NC OV si deduceva con distinti motivi qui riassunti ex art. 173 disp.att.cod.proc.pen.: - nullità DEla sentenza impugnata ex art. 178 cod.proc.pen. perché la richiesta di rito abbreviato semplice era stata ammessa dal GUP poi riconosciuto incompatibile;
al proposito si rappresentava che nel separato procedimento dinanzi la corte di appello era stata dichiarata la nullità DE decreto che dispone il giudizio e che tale principio doveva valere anche per l'ordinanza di ammissione al rito abbreviato;
né il provvedimento poteva essere sanato dal giudice subentrato che avrebbe dovuto riaprire la fase procedimentale dall'udienza preliminare;
- violazione DEl'art. 606 lett. e) cod.proc.pen. in relazione all'affermazione di responsabilità per il DEitto di associazione mafiosa aggravata per contraddittorietà, illogicità e mancanza DEla motivazione;
l'affermazione di responsabilità si fondava sull'analisi di conversazioni intercettate tra marzo e giugno DE 2014 che avevano fatto ritenere l'operatività DE ricorrente all'interno DEl'associazione sulla base di affermazioni DE Di GI e DE GI e tuttavia: nella conversazione DE 27 maggio 2014 erano i predetti ad interloquire di eventuali episodi illeciti senza che NC avesse partecipato in alcun modo al progetto criminoso così che la semplice presenza passiva non poteva dimostrare una partecipazione punibile;
ugualmente doveva ritenersi per la conversazione tra GI e Di GI DE 6 giugno 2014 nel corso DEla quale gli stessi facevano riferimento allo spaccio di stupefacenti ovvero alla vicenda raccontata da GI avvenuta il 27 dicembre 2012 relativa ad una perquisizione personale dallo stesso subita anche essa non idonea a ritenere NC partecipe;
illogica doveva ritenersi la conclusione DEla corte di appello circa la riferibilità a NC dei commenti DE Di GI nella conversazione DE 24 dicembre 2014; la sentenza impugnata non aveva valutato le dichiarazioni favorevoli DE collaboratore DE che ne aveva escluso la partecipazione così che errate erano le conclusioni DEla corte di appello poiché la semplice conoscenza di determinate dinamiche non poteva provare una partecipazione attiva e punibile;
analogamente la 7 mera frequentazione di soggetti affiliati non poteva valere quale elemento sintomatico DEl'inserimento organico;
l'impugnata pronuncia illogicamente aveva svalutato l'elemento desumibile dalla conversazione DE 19/04/2014 in cui GI e Di GI criticando aspramente il ricorrente escludevano che lo stesso avesse una posizione analoga alla loro;
- violazione DEl'art. 606 lett. e) cod.proc.pen. in relazione alla sussistenza DEl'aggravante di cui al comma 6° DEl'art. 416 bis cod.pen. non avendo la sentenza impugnata specificato quali fossero gli impieghi in settori determinati DEl'economia lecita dei proventi mafiosi;
si era fatto generico riferimento a dati notori non idonei alla ricostruzione DE fatto, integrando, quindi, anche errata applicazione DEla legge penale;
- violazione DEl'art. 606 lett. e) cod.proc.pen. in relazione al capo 12 DEl'imputazione (danneggiamento aggravato) fondato sull'interpretazione di una conversazione DE 19 aprile 2014 sulla base DEla quale si era ricostruito il fatto avvenuto in danno DE panificio Zarcone senza però che vi fosse certezza DEl'identificazione DE ricorrente tra uno dei due autori stante l'elevata distanza temporale tra i due spezzoni di frasi ritenuti decisivi;
- violazione DEl'art. 606 lett. e) cod.proc.pen. in relazione al reato di minaccia aggravata fondato anch'esso sulla sola intercettazione ambientale e per il quale valevano analoghe doglianze;
- violazione DEl'art. 606 lett. e) cod.proc.pen. in relazione al capo 21 di cui all'art. 424 cod.pen. non potendo affermarsi la sussistenza DEl'aggravante di cui all'art. 416bisl cod.pen. in assenza di indicazioni circa le motivazioni DEl'azione poste in essere. 10. Con un primo ricorso DEl'avvv.to Sinatra nell'interesse di NT CE PA si deduceva violazione di legge e difetto di motivazione ex art. 606 lett. c) ed e) cod.proc.pen. in relazione agli artt. 178, 125 cod.proc.pen. per nullità DE provvedimento di rigetto DEla richiesta di giudizio abbreviato condizionato e di ammissione DE giudizio abbreviato semplice emesso dal GUP di Palermo, dott. IC, in seguito ricusato e quindi anche DEla sentenza di appello;
la corte di merito aveva respinto l'eccezione ritenendo la diversità DEla questione rispetto a quanto deciso dalle Sezioni Unite con la sentenza DE 16 luglio 2020 nonché la decisività DEla rinnovata valutazione di ammissione al giudizio abbreviato effettuata dal nuovo GUP, dott. Pilato, subentrato a quello precedentemente ricusato;
ricostruito dettagliatamente lo svolgimento DE procedimento e rilevato che la corte di cassazione con le sentenze DE 28 novembre 2018 aveva annullato senza rinvio le ordinanze DEla corte di appello, ritenendo la sussistenza DEla incompatibilità DE GUP dott. IC dipendente dalla precedente adozione di provvedimenti di proroga DEle intercettazioni, si osservava che la conseguenza DEl'annullamento doveva valere per tutti i coimputati, anche per quelli che non avevano sollevato la relativa questione, e riverberarsi su tutti gli atti compiuti;
valeva infatti l'interesse DEla parte che non ha 8 \ proposto la ricusazione alla verifica di imparzialità e terzietà DE giudice e la decisione DEle Sezioni Unite n. 37207/2020 che aveva dichiarato la nullità DE decreto che dispone il giudizio emesso dal GUP successivamente ricusato, doveva determinare la declaratoria di nullità DE decreto 12 luglio 2018, trattandosi di nullità assoluta, insanabile e rilevabile d'ufficio in ogni stato DE procedimento;
la nullità doveva travolgere anche il diniego DE giudizio abbreviato condizionato pronunciato dallo stesso giudice posto che, con l'annullamento senza rinvio da parte DEla corte di cassazione, non era stata dichiarata l'efficacia degli atti compiuti dal giudice ricusato né tale efficacia poteva essere dichiarata dal giudice successivamente intervenuto;
pertanto il procedimento non poteva riprendere dall'apertura DEla discussione essendosi limitato il nuovo GUP a sanare il precedente provvedimento emesso dal giudice ricusato. 10.1 Con altro ricorso DEl'avv.to Cianferoni nell'interesse di NT CE PA si deduceva, con distinti motivi di ricorso qui riassunti ex art. 173 disp.att.cod.proc.pen.: - violazione DEl'art. 416 bis cod.pen. posto che per il NT non potevano valere precedenti condanne stante che lo stesso non era in precedenza mai stato ritenuto responsabile DE reato associativo;
aveva errato la corte nel ritenere che la cointeressenza ed i rapporti col TA fossero significativi di partecipazione punibile trattandosi di mero rapporto amicale non bastevole a dimostrare l'inserimento organico;
aveva ancora errato la corte nel ritenere la posizione subordinata DE NT non rinvenendosi occasioni dalle quali risultasse che questi prendeva ordini dal TA;
ugualmente travisati erano i rapporti con i coimputati Lo PO e D'AM che non erano idonei a dimostrare la fattispecie tipica così come ricostruita dalla recente pronuncia DEle Sezioni Unite DEla Corte di cassazione OD;
la corte di appello aveva svalorizzato le incongruenze DEle dichiarazioni DE IM tali da non potere qualificare le accuse quali chiamata in correità avendo lo stesso riferito di una riunione alla quale NT era rimasto estraneo;
infine, non poteva attribuirsi valore decisivo alle mere frequentazioni;
- violazione di legge in relazione alla affermazione di responsabilità per il capo n. 2 essendo mancata l'individuazione DEl'arco temporale di operatività DE sodalizio, la definizione dei ruoli, la dimostrazione di una struttura stabile condivisa tra più persone;
violazione di legge anche in relazione al ritenuto ruolo direttivo DE ricorrente per il capo 2 e stesso vizio anche con riguardo alla ritenuta sussistenza DEl'aggravante di cui all'art. 416bis1 cod.pen. esclusa nel giudizio svoltosi con rito ordinario ed affermata automaticamente;
- violazione DEl'art. 606 lett. b) cod.proc.pen. circa l'affermazione di responsabilità per il DEitto di violenza privata aggravata di cui al capo n. 3 in relazione all'aggressione eseguita in danno di Lo ON OV, trattandosi di scontro tra soggetti attivi nel mondo DE lavoro, comunque consistito in una sola minaccia senza alcuna costrizione a fare alcunché; mancava la coartazione DEla libertà di determiZIne DEl'offeso e l'art. 610 cod.pen. non poteva configurarsi quando gli 9 atti di violenza e di minaccia integrano essi stessi l'evento DE reato;
- violazione DEl'art. 606 lett. b) cod.proc.pen. in relazione alla riconosciuta aggravante di cui all'art. 416bisl cod.pen. per il capo n. 3 DEla rubrica;
si era proceduto ad una applicazione automatica DEla aggravante in assenza di metodo mafioso;
analogo vizio anche in relazione DEla ritenuta sussistenza DEl'agevolazione mafiosa per lo stesso capo n.3 non potendo lo stesso fondarsi sulla mera contiguità e mancando il dolo specifico;
- violazione DEl'art. 606 lett. b) cod.proc.pen. con riferimento al capo n. 34 (art. 512bis cod.pen.); ricostruita l'operazione di intestazione DEla ditta ad AN si deduceva non sussistere il reato di intestazione fraudolenta di valori mancando l'investimento di risorse DE soggetto interponente e cioè DE ricorrente;
né poteva ritenersi che il denaro investito fosse di provenienza illecita non essendo stato compiuto alcun accertamento specifico;
non sussistevano poi elementi per affermare che NT operasse come dominus;
peraltro mancava la dimostrazione che il soggetto interposto avesse agito al fine di permettere l'elusione DEle disposizioni in materia di confisca;
- violazione DEl'art. 606 lett. b) cod.proc.pen. quanto alla ritenuta aggravante di cui all'art. 416bis1 cod.pen. in relazione al capo n. 34 non essendo stata dimostrata la volontà di favorire l'associazione; - violazione DEl'art. 606 lett. b) cod.proc.pen. in relazione alla mancata declaratoria di prescrizione dei reati di cui ai capi 3 e 34 previa esclusione DEl'aggravante di cui all'art. 416bis1; - violazione DEl'art. 606 lett. b) cod.proc.pen. in relazione alla ritenuta sussistenza DEla associazione mafiosa armata posto che la suddetta aggravante deve essere esclusa in assenza di consapevolezza DE possesso di armi non derivante da colpa;
si eccepiva che non rilevava la disponibilità di pistole in capo a taluno dei coimputati;
- violazione DEl'art. 606 lett. e) cod.proc.pen. quanto alla stessa aggravante di cui al comma 4 DEl'art. 416 bis cod.pen. non avendo il giudice di appello risposto alle censure difensive mosse alla sentenza di primo grado;
- violazione DEl'art. 606 lett. b) cod.proc.pen. quanto alla aggravante di cui all'art. 416bis comma 6 cod.pen. ritenuta fondata su un dato notorio in contrasto con l'esclusione all'esito DE giudizio ordinario ed anche all'esito DE nuovo giudizio di primo grado per alcuni imputati svolto con rito abbreviato;
la sentenza impugnata aveva fondato il riconoscimento su un ragionamento meramente presuntivo e sul dato notorio senza che vi fosse dimostrazione degli elementi essenziali costituiti da una particolare dimensione DEl'attività economica e da un apporto di capitale corrispondente ad un reinvestimento DEle utilità procurate dalle azioni criminose;
difatti, le attività di impresa criminale, devono avere dimensioni rilevanti e comportare un giovamento economico per i membri DEl'associazione; non vi era prova alcuna che le attività DE NT rientrassero nell'orbita DE sodalizio mafioso e ne avessero permesso il finanziamento e l'affermazione di sussistenza DEl'aggravante era in contrasto con numerose altre pronunce citate;
10 - violazione DEl'art. 606 lett. e) cod.proc.pen. in relazione all'aggravante di cui all'art. 416bis comma 6 cod.pen. a fronte DEle specifiche doglianze contenute nell'appello non essendo stata dimostrata la provenienza dal sodalizio dei proventi investiti nelle attività economiche DE NT;
- violazione DEl'art. 606 lett. b) cod.proc.pen. quanto al riconoscimento DEla recidiva non essendosi tenuto conto DEl'arco temporale intercorso tra le due condanne;
- violazione DEl'art. 606 lett. b) cod.proc.pen. in relazione alla omessa concessione DEle circostante attenuanti generiche, alla mancata motivazione dei singoli aumenti per continuazione ed alla determiZIne DEla pena. Con motivi nuovi DEl'avv.to Cianferoni si deduceva ancora: - contrasto con i procedimenti nei riguardi dei coimputati nei quali era stata esclusa l'aggravante DE sesto comma DEl'art. 416 bis cod.pen. con statuizione definitiva;
- difetto di motivazione quanto alla pena inflitta ed alla negazione DEle attenuanti generiche. 11. L'avv.to Fabrizia Giunta, nell'interesse di LE MA, deduceva con distinti motivi qui riassunti ex art. 173 disp.att.cod.proc.pen.: - violazione DEl'art. 606 lett. b) ed e) cod.proc.pen. con riguardo all'affermazione di responsabilità per il DEitto di cui all'art. 416 cod.pen. di cui al capo n. 5 DEla rubrica quale organizzatore di un'associazione a DEinquere finalizzata alle scommesse clandestine aggravata dalla agevolazione mafiosa;
in primo luogo si eccepiva che le emergenze probatorie avevano dimostrato la determinatezza e specificità DE programma criminoso perseguito dal ricorrente e dai complici e ciò a dispetto DEla indeterminatezza e stabilità necessaria per la sussistenza necessaria DE vincolo associativo;
inconferenti dovevano ritenersi le dichiarazioni DE collaboratore UV, riferite a fatti DE lontano 2001 peraltro mai riscontrate quanto alla fonte di conoscenza;
in alcuno dei dialoghi intercettati emergeva la prova DE ruolo contestato all'imputato di asserito organizzatore e la condotta DE ricorrente si era concretizzata attraverso un programma criminoso determinato costituito dall'esercizio DE lotto clandestino non idoneo ad integrare l'ipotesi DEl'art. 416 cod.pen.; - violazione DEl'art. 606 lett. b) ed e) cod.proc.pen. in relazione al rapporto di specialità sussistente tra l'art. 416 cod.pen. e l'art. 4 I. 401/1989 che prevede tra i suoi elementi costitutivi un'attività organizzata e cioè un complesso di persone e di mezzi utilizzati per l'esercizio abusivo DEl'attività di scommessa;
ed invero le intercettazioni ambientali dimostravano l'esistenza di una condotta orientata all'organizzazione DEle scommesse rientrante al più nella fattispecie di legge speciale;
- violazione DEl'art. 606 lett. b) ed e) cod.proc.pen. in relazione all'aggravante DEl'agevolazione mafiosa ritenuta provata sulla base DEla cointeressenza nel gioco clandestino DE coimputato ET TA che partecipava alla ripartizione dei proventi e DEle perdite;
tale circostanza non poteva ritenersi sufficiente ai fini DE dolo specifico di agevolazione e le intercettazioni provavano anzi che profitti e perdite erano distribuiti esclusivamente tra i quattro soggetti coinvolti così che la finalità 11 agevolatrice era stata basata su un travisamento DEla prova;
la sola presenza DE TA nel gruppo non poteva ritenersi elemento sufficiente ai fini DEl'art. 416bis1 cod.pen.; - violazione DEl'art. 606 lett. b) ed e) cod.proc.pen. con riferimento alla omessa concessione DEle circostanze attenuanti generiche. 12. Gli avv.ti Bellotta e Gargano, nell'interesse di Di TT GI LO, condNNto per i capi 1, 25 e 26, deducevano con distinti motivi di ricorso qui riassunti ex art. 173 disp.att.cod.proc.pen.: - violazione DEl'art. 606 lett. c) cod.proc.pen. in relazione all'art. 178 lett. a) cod.proc.pen. per nullità DE provvedimento di ammissione al rito abbreviato emesso dal giudice successivamente ricusato;
al proposito doveva farsi applicazione DE principio stabilito dalle Sezioni Unite con la pronuncia n.37207 DE 2020 sulla nullità DE decreto che dispone il giudizio, principio che doveva estendersi anche all'ordinanza di ammissione al rito abbreviato emessa dal GIP successivamente ricusato;
- violazione DEl'art. 606 lett. b) ed e) cod.proc.pen. in relazione all'affermazione di responsabilità per il DEitto di cui all'art. 416 bis cod.pen.; la corte di appello aveva travisato le dichiarazioni DE collaboratore TI e valutato erroneamente quelle di DE e IM;
richiamata la giurisprudenza di legittimità si deduceva che il TI nel corso DEl'interrogatorio DE 17 aprile 2019 non aveva riconosciuto in fotografia il ricorrente;
quanto alle dichiarazioni DE DE si sottolineava come il ricorrente non avesse partecipato ad alcuno degli incontri monitorati da febbraio 2012; inoltre lo stesso DE nulla aveva riferito circa il contenuto di tali asseriti incontri tra Di TT e BR;
in relazione alle dichiarazioni di IM, lo stesso aveva accusato il ricorrente di alcune richieste estorsive per le quali non era stata elevata alcuna contestazione anzi avendo, le presunte persone offese, smentito qualsiasi condotta DEittuosa;
la difesa aveva eccepito, in forza di una sentenza nei confronti DE coimputato La Rosa, l'inattendibilità DE IM le cui dichiarazioni erano anche in contrasto con quelle DEle persone offese;
in ogni caso le dichiarazioni dei due collaboratori non potevano reciprocamente riscontrarsi non facendo riferimento a fatti omogenei, attenendo a diversi settori illeciti;
- violazione DEl'art. 606 lett. b) ed e) cod.proc.pen. in relazione all'affermazione di responsabilità per il DEitto di estorsione aggravata di cui al capo n. 25 DEla rubrica;
il riconoscimento da parte DEla persona offesa IN DE ricorrente quale soggetto che unitamente al GI avrebbe avanzato la richiesta estorsiva, era stata da sola ritenuta elemento sufficiente ai fini DEl'affermazione DEla responsabilità; tuttavia Di TT avrebbe agito in un quartiere estraneo a quello DEla propria famiglia mafiosa ed il riconoscimento era avvenuto in forza di una progressione accusatoria da parte DE IN che in un primo momento aveva riferito di non conoscere il soggetto di nome GI;
- violazione DEl'art. 606 lett. b) ed e) cod.proc.pen. in relazione alla condotta estorsiva di cui al capo 26 ai danni di tale Lo IA;
i giudici di appello avevano 12 fondato il concorso DE Di TT nel DEitto sulla base di un mero contatto con la persona offesa senza che lo stesso avesse fornito alcun contributo punibile;
- violazione DEl'art. 606 lett. b) ed e) cod.proc.pen. in relazione alle circostanze aggravanti di cui ai commi 4 e 6 DEl'art. 416 bis cod.pen.; quanto alla natura armata, la sentenza impugnata aveva fatto riferimento al possesso di armi da parte di taluno degli associati senza che vi fosse dimostrazione DEla messa a disposizione DE gruppo ed alcun sequestro aveva riguardato il ricorrente;
quanto all'aggravante di cui al comma 6°, ritenuta provata dalla corte di appello in considerazione DEla imposizione DEle imprese mafiose alle persone offese, la motivazione doveva ritenersi carente rispetto al necessario presupposto DE reinvestimento nelle attività economiche dei profitti illeciti;
inoltre mancava la particolare dimensione DEl'attività economica, la corrispondenza DEl'apporto di capitale e le utilità procurate dalle azioni criminose;
peraltro, la suddetta aggravante risultava esclusa all'esito DE procedimento stralciato da parte DE GUP DE Tribunale di Palermo;
- violazione DEl'art. 606 lett. e) cod.proc.pen. in relazione al trattamento sanzionatorio ed all'aumento per continuazione. 13. L'avv.to Bellotta nell'interesse di Di GI TO CA deduceva con distinti motivi di ricorso qui riassunti ex art. 173 disp.att.cod.proc.pen.: - violazione DEl'art. 606 lett. c) cod.proc.pen. in relazione all'art. 178 lett. a) cod.proc.pen. per nullità DE provvedimento di rigetto DEla richiesta di ammissione al rito abbreviato condizionato emesso dal giudice successivamente ricusato;
al proposito doveva farsi applicazione DE principio stabilito dalle Sezioni Unite con la pronuncia n. 37207 DE 2020 sulla nullità DE decreto che dispone il giudizio, principio che doveva estendersi anche all'ordinanza di rigetto DEla richiesta DE rito abbreviato condizionato emessa dal GIP successivamente ricusato;
- violazione DEl'art. 606 lett. b) ed e) cod.proc.pen. in relazione all'art. 416 bis cod.pen. con riferimento alla ritenuta responsabilità DE Di GI quale componente DEla famiglia mafiosa di BR e soggetto dedito alla consumazione di attività illecite;
si deduceva che a carico DE ricorrente erano stati richiamati elementi di mera valenza indiziaria non idonei a dimostrare alcun apporto DE ricorrente alla famiglia mafiosa, mancava la materialità DEla condotta tipica così come l'affectio societatis;
gli episodi estorsivi nei quali il Di GI era coinvolto, dovevano ritenersi episodici e non dimostrativi DEla stabile partecipazione e l'estraneità all'organizzazione era dimostrata dalla mancata indicazione nelle dichiarazioni di altri collaboratori di giustizia;
- violazione DEl'art. 606 lett. b) ed e) cod.proc.pen.in relazione all'affermazione di responsabilità per il DEitto di partecipazione all'associazione a DEinquere di cui al capo n. 2 DEla rubrica, attinente l'emissione di fatture false per gli anni 2009, 2010, 2011; l'affermazione di responsabilità si fondava sul contenuto di alcune conversazioni e sull'analisi di numerosi prelievi in contanti effettuati dall'imputato e sulla emissione di fatture per oltre 17 milioni di euro in favore di altre società; tuttavia non era stato 13 effettuato alcun autonomo accertamento per verificare la reale esistenza DEla ditta individuale e la colpevolezza non poteva fondarsi esclusivamente sull'analisi dei movimenti in contante;
oltretutto la condotta doveva ritenersi assorbita nella contestazione di associazione mafiosa di cui al capo n.1, rappresentandone una concreta manifestazione;
errata era anche la ritenuta sussistenza DEl'aggravante di cui all'art. 416bis1 cod.pen. esclusa all'esito DE giudizio ordinario;
- violazione DEl'art. 606 lett. b) ed e) cod.proc.pen. in relazione al DEitto di tentata estorsione aggravata di cui al capo n.7 quanto all'intervento DEl'imputato finalizzato al recupero di una somma di cui la persona offesa era debitrice nei confronti di tale TA CE;
il capo di imputazione aveva circoscritto il dato temporale al settembre DE 2013 ed avevano errato sul punto i giudici di appello anche nell'escludere la più lieve ipotesi di cui all'art. 635 cod.pen. non essendo stati evidenziati gli elementi sulla base dei quali ritenere che la somma richiesta non fosse effettivamente dovuta trattandosi di credito reale vantato dal predetto TA;
in ogni caso l'imputato non aveva agito per le finalità di cosa nostra;
- violazione DEl'art. 606 lett. b) ed e) cod.proc.pen. in relazione al DEitto di tentata estorsione aggravata nei confronti di RE, posto che i giudici di appello nulla avevano riferito circa la reale ragione DEl'incontro tra il ricorrente e la presunta p.o.; - violazione DEl'art. 606 lett. b) ed e) cod.proc.pen. in relazione al reato di cui al capo n.9 DEla rubrica di violenza privata aggravata in danno di EL Natale;
difatti, Di GI era intervenuto solamente per sanare un dissidio tra due venditori ambulanti;
- violazione DEl'art. 606 lett. b) ed e) cod.proc.pen. in relazione alla tentata estorsione aggravata di cui al capo n.16 ai danni di AG MA posto che da nessun atto di indagine risultava che al AG fosse stata impedita l'attivazione di un ulteriore esercizio commerciale;
peraltro, il colloquio tra il LO ed il AG era incompatibile per la sua limitata durata, con tale ricostruzione;
- violazione DEl'art. 606 lett. b) ed e) cod.proc.pen. in relazione alla tentata estorsione aggravata in danno di RA AN quanto alla legittimità DEla richiesta avanzata dal Di GI ricavabile dalle sommarie informazioni rese da LL GI marito DEla p.o.; - violazione DEl'art. 606 lett. b) ed e) cod.proc.pen. in relazione alla estorsione aggravata di cui al capo 19 DEla rubrica quanto alla estorsione in danno DEla p.o. Calabria;
il contenuto DEla conversazione valorizzata non poteva per la sua genericità permetterne il riferimento a pagamenti effettuati dal Calabria e, quanto ammesso dallo stesso, riguardava pagamenti spontanei non frutto di imposizioni estorsive;
- violazione DEl'art. 606 lett. b) ed e) cod.proc.pen. in relazione alla estorsione aggravata di cui al capo n.22 ai danni di Martorana;
i giudici di appello avevano qualificato la condotta DE ricorrente in termini di condotta punibile senza che si fosse tenuto conto DEla circostanza per cui i pagamenti DEla p.o. al GI erano avvenuti in epoca assai successiva alla presunta attivazione DE Di GI;
- violazione DEl'art. 606 lett. b) ed e) cod.proc.pen. in relazione alla estorsione 14 aggravata di cui al capo n.23 in danno di tale Monti;
dalle conversazioni valorizzate tra il ricorrente e la p.o. emergeva soltanto che in passato quest'ultima aveva effettuato pagamenti a titolo di pizzo senza però che da alcun elemento risultasse la riferibilità DEla condotta al Di GI;
- violazione DEl'art. 606 lett. b) ed e) cod.proc.pen. in relazione al capo n.24 DEla rubrica (artt.629, 635 cod.pen.) posto che l'intervento DE ricorrente si era limitato al danneggiamento DEl'autovettura DEla persona offesa OL il quale, peraltro, aveva riconosciuto di essere debitore di una rilevante somma;
oltretutto la società era sottoposta ad amministrazione giudiziaria;
- violazione DEl'art. 606 lett. b) ed e) cod.proc.pen. in relazione all'affermazione di responsabilità di cui all'art. 73 dpr 309/1990; i giudici di appello avevano ricostruito la condotta in forza dei dialoghi intercettati tra il ricorrente ed il D'IC ma non era mai stato effettuato alcun sequestro né i collaboratori di giustizia avevano riferito alcunché, in ogni caso i fatti dovevano riqualificarsi ex art. 75 comma 5 DEl'art. 73 cit.; - violazione DEl'art. 606 lett. b) ed e) cod.proc.pen. in relazione alle circostanze aggravanti di cui ai commi 4 e 6 DEl'art. 416 bis cod.pen.; quanto alla natura armata la sentenza impugnata aveva fatto riferimento al possesso di armi da parte di taluno degli associati senza che vi fosse dimostrazione DEla messa a disposizione DE gruppo ed, inoltre, alcun sequestro aveva riguardato il ricorrente;
quanto all'aggravante di cui al comma 6° ritenuta provata dalla corte di appello in considerazione DEla imposizione DEle imprese mafiose alle persone offese, la motivazione doveva ritenersi carente rispetto al necessario presupposto DE reinvestimento nelle attività economiche dei profitti illeciti;
inoltre, mancava la particolare dimensione DEl'attività economica, la corrispondenza DEl'apporto di capitale e le utilità procurate dalle azioni criminose;
peraltro, la suddetta aggravante risultava esclusa all'esito di un procedimento stralciato da parte DE GUP DE Tribunale DI Palermo. 14. L'avv.to Bellotta nell'interesse di Lo CO GA deduceva con distinti motivi qui riassunti ex art. 173 disp.att.cod.proc.pen.: - violazione DEl'art. 606 lett. b) ed e) cod.proc.pen. in relazione all'affermazione di responsabilità per il concorso nell'associazione a DEinquere di cui al capo 2 con ruolo direttivo;
l'affermata ripartizione tra ditte effettivamente operative e ditte cartiere che avrebbero emesso fatture di vendita false si basava su una mera congettura degli operatori di P.G. non essendo mai state effettuate verifiche effettive circa la cessione dei pallets;
non era stato effettuato alcun servizio di osservazione né accertata la sussistenza dei pallets e non si era considerato che gli acquisti venivano effettuati presso piccole imprese che vendevano in nero pallets di seconda o terza mano;
in ogni caso mancava la dimostrazione DEla sussistenza DE vincolo associativo essendo stati ricostruiti meri rapporti tra differenti ditte operanti nel medesimo settore commerciale come dimostrato dalle numerose assoluzioni di coimputati;
inoltre, lacunosa ed insufficiente era la motivazione circa la partecipazione DE Lo CO 15 all'organizzazione mancando qualsiasi intercettazione tra lo stesso ed i coimputati così che il presunto ruolo di corriere anche fuori dalla Sicilia non risultava riscontrato da alcun servizio di controllo e sequestro;
ancora DE tutto assertiva doveva ritenersi la motivazione sul ruolo organizzativo;
- violazione DEl'art. 606 lett. b) cod.proc.pen. in relazione all'aggravante di cui all'art. 416bis 1 cod.pen. sotto il profilo DEl'agevolazione DEl'associazione mafiosa di Corso dei LL di Palermo;
ed invero, ai sensi DEla giurisprudenza DEla Sezioni Unite, per il riconoscimento DEla suddetta aggravante, è richiesta la sussistenza di elementi di fatto idonei a dimostrare che l'intento DEl'agente sia stato riconosciuto dal concorrente dovendosi escludere qualsiasi profilo di responsabilità oggettiva;
nel caso di specie, viceversa, l'aggravante era stata ritenuta in forza DE mero coinvolgimento nei fatti DE capofamiglia TA;
e tuttavia dalle dichiarazioni DE IM non risultava alcun interesse DElo stesso TA nella vendita dei pallets, mancava qualsiasi riferimento a detto soggetto nelle conversazioni intercettate, in altro procedimento era stata anche esclusa l'aggravante DE comma 6 DEl'art. 416 bis cod.pen., altri coimputati erano stati assolti e per i coimputati all'esito DE separato giudizio la detta aggravante era stata esclusa;
- violazione DEl'art. 606 lett. b) ed e) cod.proc.pen. in ordine alla dosimetria DEla pena ed alla omessa concessione DEle circostanze attenuanti generiche. 15. Gli avv.ti Turrisi e Barone nell'interesse di TA ET deducevano con distinti motivi qui riassunti ex art. 173 disp.att.cod.proc.pen.: - violazione DEl'art. 606 lett. c) cod.proc.pen. in relazione all'art. 178 lett. a) cod.proc.pen. per nullità DE provvedimento di rigetto DEla richiesta di ammissione al rito abbreviato condizionato emesso dal giudice successivamente ricusato;
al proposito doveva farsi applicazione DE principio stabilito dalle Sezioni Unite con la pronuncia n.37207 DE 2020 sulla nullità DE decreto che dispone il giudizio, principio che doveva estendersi anche all'ordinanza di rigetto DEla richiesta DE rito abbreviato condizionato emessa dal GIP successivamente ricusato;
difatti, anche l'ordinanza che decide sulla richiesta di rito abbreviato condizionato chiude una fase DE procedimento;
- violazione DEl'art. 606 lett. b) ed e) cod.proc.pen. in relazione all'art. 416 bis comma 2 cod.pen. posto che la corte di appello non aveva spiegato in che misura la supposta attività direttiva poteva concordare con la mancata elevazione di contestazioni per una serie di vicende estorsive, così come il controllo DE traffico degli stupefacenti non era compatibile con l'assenza di elementi per i reati di cui ai capi da 27 a 30; ancora mancava qualsiasi contestazione specifica in materia di frodi fiscali e di lotto clandestino e l'assistenza economica alle famiglie dei detenuti non era riscontrata da elementi specifici;
risultava, poi, che il ruolo apicale nel mandamento di BR era coperto da soggetto diverso e peraltro sin dal 2013 il mandamento era stato spostato da BR a AC;
i colloqui tra i fratelli Di GI erano stati valorizzati in maniera selettiva e parziale e doveva essere evidenziato come nel 2014 16 fosse intervenuto un procedimento di archiviazione in assenza di concrete condotte attribuibili all'indagato; peraltro il TA era stato arrestato nel 2015 così che non poteva aver coperto la funzione dirigenziale sino al luglio 2017; così che le risultanze fino al 2014 erano coperte dal provvedimento di archiviazione ed i fatti successivi al 2015 non erano riferibili al ricorrente perché detenuto;
le dichiarazioni DE IM dovevano ritenersi inattendibili e smentite dal NT GI mentre quelle DE DE riferivano una opinione soggettiva;
- violazione DEl'art. 606 lett. b) ed e) cod.proc.pen. in relazione all'aggravante di cui al comma 6° DEl'art. 416 bis cod.pen.; innanzitutto si evidenziava come la predetta aggravante era stata esclusa nei procedimento avente ad oggetto altre famiglie DElo stesso mandamento;
in ogni caso mancava la motivazione tendente a dimostrare il reinvestimento dei profitti illeciti in strutture produttive dirette a prevalere sulle altre imprese operanti nello stesso territorio, senza che potesse rilevare la gestione di singoli esercizi ovvero supposti dati notori, dovendosi escludere il riconoscimento automatico DEl'aggravante; inoltre non si era tenuto conto che l'attività finanziata con il provento di DEitti, il commercio degli imballaggi, si reggeva su un meccanismo organizzato di emissione ed utilizzazione di fatture inesistenti e quindi era, essa stessa, formalmente e sostanzialmente illecita così da essere estranea all'ambito applicativo DEl'aggravante; - violazione DEl'art. 606 lett. b) ed e) cod.proc.pen. in relazione all'aggravante di cui al comma 4° DEl'art. 416 bis quanto alla natura armata DEl'associazione non potendo la stessa basarsi sul dato storico e sulla natura oggettiva DEla circostanza;
nel procedimento in oggetto era mancata la contestazione DEl'uso di armi nella consumazione di condotte estorsive;
- violazione DEl'art. 606 lett. b) ed e) cod.proc.pen. in ordine alla recidiva specifica posto che la condotta contestata nel presente processo, posta in essere dal febbraio 2005, era intervenuta prima DEl'unica condNN risalente al 2007 e divenuta irrevocabile nel 2009; peraltro, l'aumento a titolo di recidiva, era stato applicato nel massimo con motivazione contraddittoria;
in ogni caso la decisione doveva censurarsi quanto al riconoscimento DEla recidiva in relazione a due segmenti di partecipazione al medesimo sodalizio stante che la seconda condNN attiene ad un nuovo segmento DE medesimo DEitto già giudicato in precedenza. Con motivi nuovi a firma di entrambi i difensori, si rappresentava che per i coimputati separatamente giudicati la circostanza aggravante di cui al comma sesto DEl'art. 416 bis cod.pen. era stata definitivamente esclusa. Inoltre, in sede di conclusioni di altro procedimento connesso, il procuratore generale aveva chiesto l'esclusione DEla recidiva;
al proposito si lamentava che la data iniziale di contestazione DE DEitto associativo nel presente procedimento (2005) rimontava a quattro anni prima la sentenza definitiva (2009). 16. L'avv.to Bonsignore nell'interesse di TE GI deduceva con distinti motivi qui riassunti ex art. 173 disp.att.cod.proc.pen.: 17 - violazione DEl'art. 606 lett. c) cod.proc.pen. in relazione all'art. 178 lett. a) cod.proc.pen. per nullità DE provvedimento di ammissione al rito abbreviato emesso dal giudice successivamente ricusato;
al proposito doveva farsi applicazione DE principio stabilito dalle Sezioni Unite con la pronuncia n.37207 DE 2020 sulla nullità DE decreto che dispone il giudizio, principio che doveva estendersi anche all'ordinanza di ammissione al rito abbreviato emessa dal GIP successivamente ricusato;
- violazione DEl'art. 606 lett. b) ed e) cod.proc.pen. in relazione all'art. 416 bis cod.pen. avendo la corte illogicamente desunto dalle dichiarazioni dei collaboratori e dagli esiti DEle indagini di P.G. la perdurante partecipazione all'associazione da parte di soggetto già condNNto, non potendo valutarsi quale elemento decisivo il precedente giudicato;
le dichiarazioni di DE e IM si riferivano a fatti non omogenei tra loro e non potevano ritenersi riscontrate dalle accuse di TI perché inattendibile;
ed invero, posto che il riscontro deve avere ad oggetto il medesimo ruolo indicato dal primo collaboratore, mentre DE aveva riferito di vicende estorsive, IM accusava TE di gestione di attività economiche nella zona di competenza e sul punto la corte di appello aveva violato i principi giurisprudenziali;
il narrato DE TI era poi inattendibile essendo frutto di una mera ipotesi DElo stesso e lo stesso non aveva riferito di aver appreso DE coinvolgimento di TE;
illogica era la valutazione DEla conversazione DE 19/11/2014 tra GI e TE il quale si era limitato a ricevere uno sfogo DE primo;
il sistema di video sorveglianza aveva documentato un incontro con ER di cui era ignoto il contenuto, mentre il sistema GPS installato sul mezzo DE GI non aveva permesso di accertare un incontro tra lo stesso e il ricorrente;
- violazione DEl'art. 606 lett. b) ed e) cod.proc.pen. in relazione alle aggravanti di cui ai commi 4 0 e 6° DEl'art. 416 bis cod.pen. poiché non poteva ritenersi sufficiente la disponibilità di armi in capo ad uno degli associati essendo necessario che le stesse siano a disposizione DE gruppo;
inoltre, con riguardo al comma 6, era mancata la dimostrazione DEla particolare dimensione DEl'attività economica finanziata e DE reinvestimento DEle utilità procurate dalle azioni criminose, circostanza dimostrata dall'esclusione DEl'aggravante nel separato procedimento definito dal GUP DE Tribunale di Palermo. 17. L'Avv.to Antonio Turrisi nell'interesse di RI AN deduceva con distinti motivi di ricorso qui riassunti ex art. 173 disp.att.cod.proc.pen.: - violazione DEl'art. 606 lett. b) ed e) cod.proc.pen. in relazione all'affermazione di responsabilità per il DEitto di cui all'art. 416 bis cod.pen., posto che sussisteva contraddittorietà tra l'individuazione DE ruolo direttivo DE TA e l'indicazione DE mandamento di riferimento nonché DEla famiglia di appartenenza DE RI;
l'affermazione di responsabilità era illogica nella parte in cui aveva ritenuto il ricorrente coinvolto in attività di cessione di sostanze stupefacenti ed estorsioni benché fosse stato assolto dalle imputazioni di cui ai capi 10 e 27 DEla rubrica;
quanto alle dichiarazioni dei collaboratori valorizzate dalla sentenza impugnata si trattava di 18 episodi DE tutto differenti e disconnessi gli uni dagli altri;
IM non aveva mai accusato RI di fare parte di Cosa Nostra e la sua accusa relativa alla cessione di droga era rimasta priva di riscontri estrinseci;
il DE aveva riferito una notizia appresa de relato da un soggetto, BR, che aveva a sua volta riferito una mera opinione;
il TI, poi, aveva riferito circostanze apprese de relato non specifiche e prive di riscontri;
infine, aveva errato la corte di appello nel ritenere elementi di riscontro gli esiti DEle conversazioni intercettate posto che alle stesse non aveva mai partecipato RI e che il loro contenuto era generico;
- violazione DEl'art. 606 lett. b) ed e) cod.proc.pen. in relazione all'aggravante di cui al comma 4 0 DEl'art. 416 bis cod.pen. avendo la corte di appello errato nella valutazione DE profilo soggettivo DE prevenuto, non potendosi ricorrere a criteri di imputazione di responsabilità oggettiva e non risultando alcuna detenzione nell'interesse DE gruppo criminale;
- violazione DEl'art. 606 lett. b) ed e) cod.proc.pen. in relazione all'aggravante di cui al comma 6° DEl'art. 416 bis cod.pen. avendo la corte di appello violato l'obbligo di motivazione quanto alle particolari dimensioni DEl'attività economica ed all'apporto di capitale nonché al profilo DEla consapevolezza in capo al prevenuto DE reimpiego dei profitti illeciti DEl'associazione mafiosa;
al proposito si evidenziava che al RI non era stato contestato il concorso nell'associazione di cui al capo n.2, mentre il riferimento all'imposizione di imprese mafiose contenuto nella sentenza impugnata era rimasto DE tutto generico e travisato risultava la ricostruzione quanto al meccanismo fraudolento di cui al capo 2; - violazione DEl'art. 606 lett. b) ed e) cod.proc.pen. in relazione all'omessa concessione DEle attenuanti generiche, al riconoscimento DEla recidiva sulla base di due precedenti penali remoti e non specifici ed alla determiZIne DEla pena. Con motivi nuovi si rappresentava che per i coimputati separatamente giudicati la circostanza aggravante di cui al comma sesto DEl'art., 416 bis cod.pen. era stata definitivamente esclusa. 18. L'Avv.to Raffaele Bonsignore, nell'interesse di AL CE PA ritenuto responsabile DE DEitto associativo di cui al capo n. 2 DEla rubrica, deduceva con distinti motivi di ricorso qui riassunti ex art. 173 disp.att.cod.proc.pen.: - violazione DEl'art. 606 lett. c) cod.proc.pen. in relazione all'art. 178 cod.proc.pen. per nullità assoluta DE provvedimento di ammissione al rito abbreviato pronunciata dal giudice successivamente ricusato e degli atti successivi;
- violazione DEl'art. 606 lett. b), c) ed e) cod.proc.pen. in relazione alla esistenza DEl'associazione di cui al capo n.2 ed alla individuazione di condotte dimostrative DEla partecipazione;
al proposito si lamentava l'insussistenza degli elementi oggettivo e soggettivo DEl'art. 416 cod.pen. mancando sia un accordo stabile e duraturo tra gli associati mirato alla realizzazione di un programma criminoso tale da differenziarlo dalla ipotesi di cui all'art. 110 cod.pen., sia l'affectio societatis;
sotto il primo profilo mancava la stabile organizzazione, la ripartizione dei ruoli, il programma criminoso;
19 in ogni caso difettava la verifica DEla prova DEl'adesione DE ricorrente al sodalizio fondata soltanto sulla consapevolezza DEle operazioni illecite che non poteva essere contestata al AL, semplice dipendente DEla società "Sicilpallets s.r.l." e quindi soggetto meramente subordinato;
- violazione DEl'art. 606 lett. b), c) ed e) cod.proc.pen. in relazione alla ritenuta sussistenza DEl'aggravante DEl'agevolazione DEla famiglia mafiosa mancando la prova DE dolo specifico di favorire l'associazione proprio da parte DEl'odierno ricorrente e non potendosi far riferimento ad un mero dato di contestualità ambientale;
il AL aveva intrattenuto rapporti soltanto con il NT e mai con il TA, non vi era dimostrazione DEla finalizzazione DEl'azione a favorire l'associazione piuttosto che un singolo partecipante e, soprattutto, nel procedimento parallelo celebratosi con rito ordinario, la suddetta aggravante era stata esclusa, non essendosi ritenuto provato che gli illeciti introiti DEle operazioni di falsa fatturazione affluissero alla famiglia mafiosa;
- violazione DEl'art. 606 lett. b), c) ed e) cod.proc.pen. quanto all'omessa concessione DEle attenuanti generiche avuto riguardo allo stato di incensuratezza DE AL, al suo minore rilievo criminale, ed alla determiZIne DEla pena. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Devono in primo luogo essere analizzate alcune questioni comuni a più ricorsi. LA NULLITA' DEI PROVVEDIMENTI DI AMMISSIONE AL RITO ABBREVIATO. I difensori degli imputati AL, TE, TA, Di GI, Di TT, NT, NC e RL hanno tutti dedotto la nullità dei provvedimenti di ammissione al rito abbreviato ed al rito abbreviato condizionato e, conseguentemente, anche DEle sentenze di primo e secondo grado, pronunciati dal giudice poi ricusato dott. IC. Ai fini di valutare la fondatezza DEla doglianza è necessario ripercorrere le scansioni DE procedimento svoltosi dinanzi al G.U.P. DE Tribunale di Palermo;
in particolare: - il pubblico ministero di Palermo, il giorno 8 maggio 2018, chiedeva il rinvio a giudizio di AL MA ed altri 49 imputati;
- con decreto DE 10 maggio 2018 il giudice dottor IC fissava l'udienza preliminare per il 28 giugno 2018; - all'udienza preliminare DE 28 giugno 2018 il dottor IC dava atto di avere depositato istanza di astensione che era stata respinta, sicché i difensori degli imputati depositavano richiesta di ricusazione DElo stesso;
- alla successiva udienza DE 4 luglio 2018, costituite le parti, i difensori degli imputati muniti di procura speciale avanzavano istanza di rito abbreviato semplice che il G.U.P. IC ammetteva, respingendo contestualmente le richieste di abbreviato condizionato;
- all'udienza DE 12 luglio 2018, il G.U.P. IC emetteva il decreto di rinvio a giudizio degli imputati non ammessi a riti alternativi;
20 - la Corte di Appello di Palermo con due ordinanze DE 16 e 18 luglio 2018 respingeva la richiesta di ricusazione ed avverso detti provvedimenti i difensori di RI, NT, RL, Lo PO e TE proponevano ricorso per cassazione;
- con due distinte sentenze DE 28 novembre 2018 (nn. 55231 e 55232) la Seconda Sezione DEla Corte di Cassazione, ritenuta la sussistenza di una situazione di incompatibilità DE G.U.P. dottor IC che aveva emesso in fase di indagine provvedimenti di proroga DEle intercettazioni, annullava senza rinvio le ordinanze DEla corte di appello;
- nominato in sostituzione DE dottor IC, a seguito DEl'accoglimento DEla ricusazione di quest'ultimo, altro G.U.P. nella persona DE dottor Pilato, all'udienza DE 14 dicembre 2018 le difese avanzavano richieste di regressione DE procedimento e conseguente scarcerazione per decorrenza termini degli imputati detenuti;
- alla successiva udienza DE 18 dicembre 2018 il G.U.P. dottor Pilato rigettava le richieste difensive e confermava i provvedimenti presi dal giudice ricusato in ordine ai riti alternativi (ammissione DE rito abbreviato semplice e rigetto DEle richieste di abbreviato condizionato) già precedentemente richiesti dai procuratori speciali degli imputati;
- indi proseguiva la discussione DEle parti nel rito abbreviato e all'udienza DE 14 febbraio 2020 l'emissione DEla sentenza di primo grado da parte DE G.U.P. dottor Pilato. 1.1 Tanto premesso, corretta si rileva la decisione DEla corte di appello esposta alle pp. 30 e ss. sulla insussistenza di cause di nullità DE procedimento;
come esposto nella sentenza di appello, il nuovo G.U.P., dottor Pilato, nominato in sostituzione di quello ricusato, dottor IC, ha rinnovato i provvedimenti di ammissione DE rito abbreviato e di rigetto DEla richiesta di rito abbreviato condizionato nei confronti di tutti gli imputati che avevano avanzato le relative istanze, odierni ricorrenti. Risulta, pertanto, che lo svolgimento DE rito contratto è avvenuto a seguito DEla decisione non assunta dal giudice ricusato, così come esposto invece dai ricorrenti, bensì in forza di una nuova decisione emessa dal G.U.P. dottor Pilato. Peraltro, l'interpretazione DEla sentenza DEle Sezioni Unite imp. GE (Sez. U, n. 37207 DE 16/07/2020, Rv. 280116 - 01) che i ricorrenti propongono nei rispettivi ricorsi non appare fondata. Appare in primo luogo necessario ricordare che le Sezioni Unite chiamate a pronunciarsi sulla validità degli atti compiuti dal giudice ricusato avevano già limitato gli effetti caducatori DEla successiva ricusazione alla sola categoria dei provvedimenti decisori sulla responsabilità DEl'imputato; invero in una prima pronuncia si era già affermato come rientra, nell'ambito DE divieto, per il giudice ricusato, di pronunciare sentenza sino a che non intervenga l'ordinanza che dichiara inammissibile o rigetta la ricusazione, ogni provvedimento che, comunque denominato, sia idoneo a definire la regiudicanda cui la dichiarazione di ricusazione si riferisce (Sez. U, Sentenza n. 23122 DE 27/01/2011 Cc. (dep. 09/06/2011 ) Rv. 249733 - 01). Quanto alle Sez. Un GE di cui si invoca un effetto dirimente, tale decisione ha stabilito che il decreto che dispone il giudizio emesso dal giudice 21 DEl'udienza preliminare in pendenza DEla decisione definitiva sull'istanza di ricusazione, è, in caso di accoglimento di quest'ultima, affetto da nullità assoluta di ordine generale, ai sensi DEl'art. 178, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., siccome attinente ai modi e ai limiti DE potere giurisdizionale esercitabile nel relativo giudizio (Sez. U, n. 37207 DE 16/07/2020 cit.). Il principio affermato dalla suddetta decisione, quindi, riguarda un atto che ha tipico carattere decisorio e la sua valenza non può estendersi anche ad affermare la nullità assoluta di atti assunti dal giudice ricusato aventi caratteristiche DE tutto differenti proprio perché privi di natura decisoria in ordine alla regiudicanda;
in particolare in motivazione alle pp. 16 e ss. la suddetta pronuncia DEle Sez. Un. ha stabilito che "muovendo dal quadro di principi stabiliti con la sentenza Tanzi, la questione rimessa alle Sezioni Unite è agevolmente risolvibile, ove si consideri che nel moDElo tipico di atto processuale cui il legislatore ha dato veste formale con il decreto che dispone il giudizio - emesso nel caso di specie da un giudice il cui difetto di imparzialità è stato accertato solo all'esito DE giudizio di rinvio, quando il processo principale era in fase di avanzata trattazione - sono senza dubbio ravvisabili i connotati strutturali e funzionali propri di un atto DE procedimento che "definisce la regiudicanda cui la dichiarazione di ricusazione si riferisce". Soprattutto, esso è un provvedimento che "chiude" irreversibilmente una fase, sciogliendo la fondamentale alternativa "decisoria" rispetto alla pronuncia DEla sentenza di non luogo a procedere e determinando, in tal modo, le condizioni necessarie per il transito DE processo verso una nuova e diversa fase. Analogamente alla sentenza di non luogo a procedere, epilogo rispetto al quale si trova in rapporto di mutua esclusione, il decreto che dispone il giudizio è un atto di tipo valutativo e decisorio emesso da un giudice sulla base DEle medesime risorse cognitive proprie DEla fase, con una connotazione funzionale assimilabile alla sentenza per la sua vocazione definitoria DEla regiudicanda preliminare all'instaurazione DE dibattimento. Non si limita, dunque, ad esplicare un'efficacia meramente propulsiva nel determinare il passaggio ad una fase successiva, poiché il criterio che ne sottende l'emissione implica non solo una valutazione DE giudice sul merito degli elementi di prova acquisiti nel corso DEle indagini preliminari e, se DE caso, in sede di udienza, ma presuppone la pienezza DE contraddittorio tra le parti necessarie ai sensi DEl'art. 420, comma 1, cod. proc. pen., nello svolgimento DE suo compito di garanzia dei diritti e DEle facoltà DEl'imputato in ordine al vaglio di sostenibilità DEl'ipotesi accusatoria". Nell'interpretazione DEle Sezioni Unite, pertanto, la nullità degli atti compiuti dal giudice successivamente ricusato è limitata a quegli atti DE procedimento che definiscono la regiudicanda chiudendo irreversibilmente una fase quale, appunto, il decreto che dispone il giudizio emesso in alternativa rispetto alla sentenza di non luogo a procedere di cui all'art. 425 cod. proc. pen.. Viceversa, di tale carattere definitorio di una fase e di decisione sulla regiudicanda, sono privi sia il provvedimento di ammissione DE rito abbreviato semplice che quello di rigetto DE rito abbreviato condizionato. Ed invero, ai sensi DEla inequivocabile disciplina dettata dall'art. 438, 22 comma secondo, cod. proc. pen. risulta che, aperta l'udienza preliminare e costitute le parti, l'imputato, anche a mezzo di procuratore speciale, può avanzare richiesta di giudizio abbreviato che il giudice ammette con ordinanza. Ai sensi DE successivo comma quinto, l'imputato può subordinare la richiesta ad integrazioni probatorie necessarie ai fini DEla decisione ed in tal caso il G.U.P. è chiamato a valutare soltanto l'utilità DEl'integrazione probatoria richiesta ai fini DEla decisione. Dall'analisi DEle norme è pertanto escluso qualsiasi parallelismo tra la natura DE decreto che dispone il giudizio, atto che chiude irreversibilmente una fase, decidendo sulla regiudicanda, subordinato alla valutazione DEl'insussistenza dei presupposti per emettere la sentenza di non luogo a procedere ex art. 425 cod. proc. pen., ed i provvedimenti di ammissione DE rito abbreviato o di rigetto DEla richiesta di abbreviato condizionato, non avendo questi ultimi né il carattere di chiudere definitivamente una fase né quello decisorio DEla regiudicanda. Invero, il G.U.P., una volta che è investito DEla richiesta di rito abbreviato secco o condizionato, non può emettere sentenza di non luogo a procedere ex art. 425 cod. proc. pen. bensì deve procedere allo svolgimento DE rito contratto ed emettere, eventualmente, all'esito DElo stesso sentenza di proscioglimento ex art. 442 cod. proc. pen.. Mai, pertanto, nella fase di ammissione DE rito abbreviato o di rigetto DE rito abbreviato condizionato il G.U.P. è chiamato ad effettuare una valutazione analoga a quella DE decreto che dispone il giudizio così che infondata si rivela la richiesta difensiva di estensione anche a questi casi dei principi stabiliti dalle citate Sez. Un. imp. GE. 1.2 Tale valutazione risulta già accolta da questa Corte di Cassazione proprio nel presente procedimento da quelle decisioni che su ricorso degli imputati Di TT, NT e TA hanno statuito la validità DE provvedimento di ammissione DE giudizio abbreviato emesso da parte DE giudice successivamente ricusato;
in particolare si è affermato che in tema di ricusazione e astensione, non sono inefficaci gli atti a contenuto non probatorio compiuti dal giudice ricusato o astenuto, dei quali il provvedimento di accoglimento DEl'istanza non abbia espressamente dichiarato la conservazione di efficacia ai sensi DEl'art. 42, comma 2, cod. proc. pen., la cui previsione riguarda i soli atti a contenuto probatorio, fermo restando il potere DE nuovo giudice di assumere determiZIni diverse da quelle adottate dal giudice sostituito (Sez. 5, n. 44120 DE 09/05/2019, Rv. 277848 - 01 ed anche Sez. 5, n. 44121/2019 imp. NT non mass.; Sez. 5 n.44123/2019 imp. TA non mass.); in motivazione la suddetta pronuncia ha spiegato che l'incompatibilità e la conseguente nullità degli atti DE giudice poi ricusato:" deriva invece dall'avere assunto un qualsiasi atto, tranne quelli correlati ad un incidente probatorio, nell'esercizio DEle funzioni di Gip, ed essere poi chiamati a decidere sul non luogo a procedere o sul rinvio a giudizio (ovvero, a fortiori, sulla responsabilità) DEl'imputato", circostanza non ravvisabile nelle decisioni sul rito abbreviato. E la predetta pronuncia sottolineava anche l'irrilevanza nel caso di specie DEla decisione sul rigetto DEle richieste di abbreviato condizionato affermando che:" l'odierno ricorrente - alla richiesta di rito abbreviato condizionato disattesa dal giudice ricusato 23 - fece poi seguire una istanza ex art. 438, comma 1, cod. proc. pen., sulla cui ammissione, ai sensi DE successivo comma 4, né il primo giudice né quello subentrato potevano avere margini di discrezionalità". Analoga affermazione si rinviene anche nella decisione DEla terza sezione su altro ricorso di uno degli imputati ricorrenti DE presente procedimento (Sez. 3, 35205 DE 2019 imp. AL non mass.) e secondo cui:" si deve ribadire che l'inefficacia degli atti è solo quella che colpisce gli atti a contenuto probatorio. Certamente non ha tale natura l'ordinanza di ammissione al giudizio abbreviato c.d. "secco", all'esito DEla modifica legislativa DEla legge 479 DE 1999, che, eliminando 11 giudizio di decidibilità "allo stato degli atti", lo ha reso un diritto per l'imputato ad essere giudicato, a semplice richiesta, con tale rito speciale, sicchè alcuna decisione/DEibazione il giudice DEl'udienza preliminare deve compiere". Alla luce DEle predette considerazioni, pertanto, i motivi con i quali è stata dedotta la nullità dei provvedimenti di ammissione al rito abbreviato da parte DE giudice ricusato e DEle sentenze di primo e secondo grado vanno respinti. 2. L'AGGRAVANTE DI CUI AL QUARTO COMMA DELL'ART. 416 BIS COD.PEN. I ricorsi degli imputati Di GI, Di TT, NT, NC, TA, TE e RI hanno contestato la ritenuta sussistenza DEla aggravante DE quarto comma di cui all'art. 416 bis cod.pen. sotto i profili DEla violazione di legge e DE difetto di motivazione. In particolare con vari argomenti i difensori hanno dedotto non potere farsi riferimento a dati notori e mancare la dimostrazione DEla disponibilità di armi in capo agli imputati messe a disposizione DEl'intero gruppo criminale di appartenenza. Le doglianze proposte appaiono non fondate;
ed invero deve essere ricordato sul punto che l'inequivocabile riferimento normativo contenuto nella norma di cui si discute ( art. 416 bis quarto comma cod.pen.: "se l'associazione è armata....") impone avere riguardo all'associazione di appartenenza e non alla singola articolazione locale (famiglia, cellula, locale etc...). Ne deriva pertanto affermare che secondo la volontà DE legislatore ciò che rileva è la disponibilità di armi in capo all'entità associativa alla quale le cellule operative appartengono. Se pertanto è contestata la partecipazione alla associazione mafiosa denominata Cosa Nostra e ad una famiglia DEla stessa quale il gruppo di BR-Corso dei LL, è sempre al fenomeno associativo generale che deve farsi riferimento e non al singolo gruppo criminale;
difatti l'appartenenza alla singola famiglia importa la riferibilità all'associazione DE gruppo e, quindi, la riferibilità alla stessa anche DEl'utilizzazione di armi. Invero le cellule locali non esistono quali entità autonome ma fanno parte DEl'associazione ed è a quest'ultima che deve guardarsi per la disponibilità di armi;
la giurisprudenza di legittimità ha ampiamente accolto questa interpretazione DEla norma con diverse pronunce sia con riferimento a Cosa Nostra che alla 'ndrangheta; con riferimento ad articolazioni di Cosa Nostra è stato in particolare affermato che in tema di associazioni di tipo mafioso storiche (nella specie, "Cosa nostra"), per la configurabilità DEl'aggravante DEla disponibilità di armi, non è richiesta l'esatta individuazione DEle stesse, ma è 24 sufficiente l'accertamento, in fatto, DEla disponibilità di un armamento, desumibile anche dalle risultanze emerse nella pluriennale esperienza storica e giudiziaria, essendo questi elementi da considerare come utili strumenti di interpretazione dei risultati probatori;
ed in applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto che, nel caso in cui l'associazione contestata sia storicamente riconducibile a "Cosa nostra", il riferimento alla stabile dotazione di armi costituisce un fatto notorio, certamente conosciuto da chi rivestiva una posizione di vertice nell'interno DE sodalizio (Sez. 2 n. 22899 DE 14/12/2022 (dep. 25/05/2023 ) Rv. 284761 - 01). Precedentemente si era già affermato che in tema di associazione di stampo mafioso, ai fini DEla configurabilità DEla circostanza aggravante DEla disponibilità DEle armi non è richiesta l'esatta individuazione DEle armi stesse, ma è sufficiente l'accertamento, in fatto, DEla disponibilità di un armamento, desumibile, ad esempio, dai fatti di sangue commessi dal gruppo criminale o dal contenuto DEle intercettazioni (Sez. 6, n. 55748 DE 14/09/2017, Rv. 271743 - 01). In applicazione di tali principi, in forza dei quali occorre riferire la disponibilità di armi all'associazione cui si appartiene e, quindi, nel caso in esame proprio a Cosa Nostra senza che rilevi quale elemento decisivo la disponibilità di armi in caso alla singola famiglia oggetto di contestazione, deve ritenersi che errano i ricorsi nel prospettare quale elemento decisivo per manifestare il difetto di consapevolezza da parte di ognuno dei ricorrenti imputati DE DEitto di cui all'art. 416 bis cod.pen. DEla disponibilità di armi in capo ad altri componenti DEla stessa famiglia poiché, il parametro di riferimento avrebbe dovuto essere quello ben diverso DEl'intera associazione Cosa Nostra la cui disponibilità di armi ed esplosivi risulta ripetutamente dimostrata con accertamenti dotati di autorità di cosa giudicata ed è anche emersa nel presente procedimento in cui viene fatto riferimento ripetuto a soggetti detenuti per il coinvolgimento in gravissimi episodi di strage, peraltro componenti DEla stessa famiglia di cui si discute nel presente giudizio. Peraltro, va anche segnalato che le doglianze appaiono manifestamente infondate anche alla luce DEla specifica motivazione contenuta a p. 384 DEla motivazione DEla pronuncia di appello in ordine al possesso di armi, strumentale alla realizzazione di attività associative, in capo a taluno dei componenti DE gruppo per cui è processo. Conseguentemente tutti i motivi avanzati in ordine alla aggravante di cui al quarto comma DEl'art. 416 bis cod.pen. vanno respinti. 3. L'AGGRAVANTE DI CUI AL SESTO COMMA DELL'ART. 416 BIS COD.PEN. Con le impugZIni avanzate nell'interesse di NT, Di GI, Di TT, NC, TA, TE, RI e Lo PO sono stati dedotti i vizi di violazione di legge e difetto di motivazione in punto riconoscimento DEl'aggravante DE sesto comma DEl'art. 416 bis cod.pen.; i ricorsi sono fondati nei limiti che verranno esposti. Il tema DEla sussistenza DEla aggravante DE sesto comma DEl'art. 416 bis cod.pen. risulta essere stato affrontato dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 25191 DE 27/02/2014, Rv. 259588 - 01, Iavarazzo, secondo cui l'aggravante prevista dall'art. 416-bis, comma sesto, cod. pen. è configurabile nei 25 confronti DEl'associato autore DE DEitto che ha generato i proventi oggetto di successivo reimpiego da parte sua;
in motivazione ricostruendo l'istituto la Corte ha precisato che la "ratio" DEl'aggravante in parola è da ravvisarsi nella necessità di sanzionare più efficacemente l'inserimento DEle associazioni mafiose nei circuiti DEl'economia legale, in quanto espressione di una "progressione-criminosa" rispetto al reato-base che denota la maggiore pericolosità DEl'organizzazione. In particolare la stessa pronuncia sottolinea in motivazione che:" L'aggravante di cui all'art. 416- bis, sesto comma , cod. pen. ricorre quando gli associati cercano di penetrare in un determinato settore DEla vita economica e si pongono nelle condizioni di influire sul mercato finanziario e sulle regole DEla concorrenza, finanziando, in tutto o in parte, le attività con il prezzo, il prodotto o il profitto di DEitti. L'aggravante in esame stabilisce una precisa correlazione logico-causale tra le diverse finalità indicate nel terzo comma DEl'art. 416-bis cod. pen., colte nella loro proiezione dinamico- strutturale, essendo DEineato un chiaro nesso funzionale tra la consumazione di DEitti, la gestione di attività imprenditoriali, la realizzazione di vantaggi ingiusti, intesi o quale derivazione da attività economiche sanzionate come contravvenzione o quali aspetti complementari al controllo DEle attività economiche. L'apporto di capitale deve corrispondere ad un reinvestimento DEle utilità procurate dalle azioni DEittuose. Il riferimento all'attività economiche è da intendere come intervento in strutture produttive dirette a prevalere, nel territorio di insediamento, sulle altre strutture che offrano beni e servizi. La ratio di tale previsione è da ravvisare nella necessità di introdurre uno strumento normativo in grado di colpire più efficacemente l'inserimento DEle associazioni mafiose nei circuiti DEl'economia legale grazie alla maggiore liquidità derivante da DEitti, costituenti una sostanziale progressione criminosa rispetto al reato-base, così concretizzando una più articolata e incisiva offesa degli interessi protetti. Come si desume dal chiaro tenore letterale DEl'art. 416- bis, sesto comma , cod. pen., ai fini DEla con figurabilità DEl'aggravante non è necessario che l'attività imprenditoriale mafiosa venga finanziata interamente con fondi provenienti da DEitto: la norma stabilisce espressamente, infatti, che deve ritenersi configurata l'aggravante anche se il finanziamento è di tipo misto, ossia è alimentato, in parte, dagli utili DEla gestione formalmente lecita e, in parte, dai proventi DEittuosi. L'interpretazione letterale DE sesto comma, la sua lettura logico- sistematica nel contesto complessivo DEl'art. 416-bis cod. pen. e la sua ragione giustificativa inducono a ritenere che la previsione normativa si applichi esclusivamente alle ipotesi di reimpiego in attività economiche e non in altre finalità programmatiche DEl'associazione ...... L'aggravante, che appartiene al novero di quelle speciali, ha natura oggettiva (art. 70 cod. pen.), poiché il perseguimento DEla finalità descritta nell'art. 416-bis, sesto comma, cod. pen. mediante i proventi dei DEitti, costituisce una connotazione obiettiva DEl'associazione e ne qualifica la pericolosità al pari DE suo carattere armato. In coerenza con tale natura DEl'aggravante è da ritenere che essa vada riferita all'attività DEl'associazione in quanto tale e non necessariamente alla condotta DE singolo partecipe (Sez. 5, n. 26 12251 DE 25/01/2012, Monti, Rv. 252172; Sez. 6, n. 6547 DE 10/10/2011, Panzeca, Rv. 252114; Sez. 6, n. 42385 DE 15/10/2009, Ganci, Rv. 244904; Sez. 6, n. 17249 DE 26/01/2004, Rv. 228111; Sez. 2, n. 5343 DE 28/01/2000, Oliveri, Rv. 215908). Ne consegue che, ai fini DEla sussistenza DEl'aggravante di cui all'art. 416- bis, sesto comma, cod. pen., non è necessario che il singolo associato s'interessi personalmente di finanziare, con i proventi dei DEitti, le attività economiche, di cui i partecipi DEl'associazione mafiosa intendano assumere o mantenere il controllo (Sez. 1, n. 4375 DE 25/06/1996, Trupiano, Rv. 205497). La natura oggettiva DEla circostanza aggravante comporta, in applicazione di quanto stabilito dall'art. 59, secondo comma, cod. pen. (introdotto dalla legge DE 7 febbraio 1990, n. 19), che essa sia valutabile a carico di tutti i componenti DE sodalizio, sempre che essi siano stati a conoscenza DEl'avvenuto reimpiego di profitti DEittuosi, ovvero l'abbiano ignorato per colpa o per errore determinato da colpa. Peraltro, qualora sia in concreto accertata la normalità e frequenza DE reimpiego di profitti DEittuosi da parte di un determinato sodalizio di tipo mafioso, ciascuno dei membri DE sodalizio mafioso deve considerarsi al corrente DEla relativa circostanza e deve, di regola, ritenersi ascrivibile a colpa l'eventuale ignoranza sul punto da parte di taluno dei componenti Come condivisibilmente affermato da un'autorevole dottrina, essa rappresenta una sorta di "progressione criminosa" rispetto al reato-base e denota la maggiore pericolosità di un'organizzazione che, mediante il conseguimento degli obiettivi prefissati, produce una più intensa lesione degli interessi protetti, influendo sul mercato finanziario e sulle regole DEla concorrenza mediante la penetrazione in settori di attività imprenditoriale lecita". Così ricostruita l'operatività DEla aggravante rimane pertanto stabilito che: la stessa ha natura oggettiva e va riferita alla attività DEl'associazione e non DE singolo partecipe;
l'apporto di capitale deve corrispondere ad un reinvestimento DEle utilità procurate da azioni DEittuose poste in essere dall'associazione; il reinvestimento deve essere effettuato in strutture produttive dirette a prevalere, nel territorio di insediamento, sulle altre strutture che offrano beni e servizi;
è possibile che le strutture produttive destinatarie dei reinvestimenti usufruiscano di apporti c.d. misti e cioè siano alimentate, in parte, dagli utili DEla gestione formalmente lecita e, in parte, dai proventi DEittuosi. Tali verifiche vanno pertanto effettuate dal giudice di merito il quale potrà riconoscere la sussistenza DEla aggravante DE sesto comma DEl'art. 416 bis cod.pen. solo quando sussistano i predetti presupposti, e risulti cioè acclarato che l'associazione DEla cui appartenenza o direzione si discute abbia operato un reinvestimento di capitali illeciti in attività economiche che offrano beni o servizi. Proprio nell'applicazione dei suddetti principi la successiva evoluzione giurisprudenziale di legittimità ha anche chiarito che un'ipotesi tipica di reinvestimento in attività produttive si ha nel caso DEla cd. imposizione DEl'impresa mafiosa che si riscontra quando l'associazione criminale mafiosa, nelle sue attività di controllo DE 27 territorio, non si limita ad imporre il pagamento di somme agli esercenti attività economiche ma impone agli stessi di rifornirsi di beni o servizi presso imprese mafiose che praticano prezzi maggiorati;
si è difatti stabilito che in tema di associazione a DEinquere di stampo mafioso, aggravata ai sensi DEl'art. 416 bis, comma sesto, cod. pen., si ha reinvestimento DEle utilità procurate dalle azioni DEittuose anche quando al soggetto passivo viene imposto, con violenza o minaccia, di far assegnare lavori in appalto ad imprese colluse o di cedere attività commerciali in favore di prestanome mafiosi, atteso che, in tali ipotesi, il profitto ingiusto DE DEitto estorsivo è costituito dalla remunerazione dei lavori e dei servizi svolti dall'impresa mafiosa, che si giova DEl'imposizione criminale, ovvero dai proventi derivanti dall'acquisizione DEl'attività commerciale altrui, ed il reimpiego si attua attraverso l'investimento di tale profitto nelle attività DEla medesima impresa mafiosa. (Sez. 2, n. 21460 DE 19/03/2019, Rv. 275586 - 02). Detta pronuncia, quindi, ha riconosciuto l'applicazione DEl'aggravante in questione anche al caso in cui con l'attività estorsiva si imponga una impresa mafiosa che si alimenti attraverso la cessione a prezzi maggiorati di beni o servizi. 3.1 Tali essendo i principi di riferimento deve ritenersi che la sentenza impugnata non abbia concretamente fornito adeguata spiegazione sia DEle attività economiche nelle quali è stato operato il reinvestimento, sia DEla natura illecita dei capitali reinvestiti, sia DEl'inserimento DEle società finanziate in settori DEl'attività economica di cui si mirava ad assumere il controllo e ciò, sebbene il processo in questione abbia proprio fatto emergere il controllo da parte di alcuni imputati di attività nel settore DEla commercializzazione di imballaggi industriali. Ed invero hanno colto nel segno i ricorsi nella parte in cui lamentano il difetto di motivazione DEla impugnata pronuncia con riguardo all'accertamento dei presupposti DEla suddetta aggravante di cui al sesto comma DEl'art. 416 bis cod.pen.; premesso che nel caso in esame la contestazione è generica, perché formulata sotto il profilo di finanziare attività economiche con il profitto di DEitti, la motivazione esposta a pagina 388 DEla sentenza di appello fa in primo luogo generico riferimento all'imposizione di imprese mafiose senza però che siano richiamati elementi specifici od episodi precisamente ricostruiti dai quali risulti che la famiglia mafiosa DEla cui appartenenza si discute, l'articolazione di BR-Corso dei LL di Cosa Nostra, avesse imposto proprie imprese mafiose ad altri operatori economici costretti ad acquistare beni o servizi a prezzi maggiorati. Tale primo profilo andrà pertanto analizzato in sede di rinvio. Ugualmente priva di adeguata giustificazione si rivela anche la seconda affermazione, contenuta nelle pagine 387-388 DEla sentenza impugnata, sul reinvestimento nelle imprese riferibili agli imputati NT e Di GI dei proventi di reati fiscali per emissione di fatture per operazioni inesistenti;
la corte di merito invero, pur a fronte di una confisca di numerosissime società ha mancato di specificare in quali imprese concretamente operative nel settore economico siano state effettuate le operazioni di reinvestimento e se tali imprese che usufruivano di capitali illeciti siano risultate realmente operative e non mere "cartiere" poiché in 28 quest'ultimo caso, secondo i criteri indicati dalla citata pronuncia DEle Sezioni Unite, non potrebbe riconoscersi la sussistenza DEl'aggravante essendo avvenuto il trasferimento di somme da un'attività illecita ad altra attività anch'essa esclusivamente illecita. E' mancata pertanto l'indicazione di quali società o imprese riferibili ai suddetti imputati abbiano usufruito dei capitali di origine illecita realizzati dall'associazione ed, anche, l'indicazione dei settori nei quali tali società o imprese abbiano in concreto operato in parte lecitamente. Tali verifiche andranno pertanto compiute in sede di giudizio di rinvio dovendosi chiarire se sia emerso che le attività DE gruppo di imprese riferibili al NT nel settore DEla commercializzazione degli imballaggi industriali abbiano in concreto anche operato lecitamente acquisendo una posizione rilevante nello stesso settore, come parrebbe prefigurare la confisca di un così elevato numero di società ed imprese. Proprio in applicazione dei suddetti principi, pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio ad altra sezione DEla Corte di appello di Palermo limitatamente alla circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis comma 6 cod. pen. nei confronti di Lo PO GI, RI AN, Di GI TO CA, NC OV, TE GI, TA ET, Di TT GI LO e NT CE PA per nuovo giudizio su detto punto. E' poi il caso di evidenziare come alcun rilievo decisivo assuma la definitiva esclusione DEla stessa aggravante a carico dei coimputati separatamente giudicati, non ravvisandosi ipotesi di contrasto di giudicati per elementi accessori DE fatto quali le circostanze aggravanti (Sez. 1, n. 20470 DE 10/02/2015, Rv. 263592 - 01). 4. Tanto premesso può ora procedersi alla analisi DEle singole posizioni processuali;
inammissibile è il ricorso avanzato dall'avv.to Vello Sprio nell'interesse di AN OV. Ed invero il suddetto difensore non risulta avvocato iscritto all'albo DEle giurisdizioni superiori e non poteva, pertanto, proporre alcun atto di impugZIne in cassazione come inequivocabilmente previsto dall'art. 613 comma 1 cod.proc.pen.. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condNN DE ricorrente al pagamento DEle spese processuali e DEla somma di euro tremila in favore DEla Cassa DEle ammende. 5. Manifestamente infondato e, pertanto, anch'esso inammissibile è il ricorso avanzato nell'interesse di AL MA con il quale sono state avanzate doglianze limitatamente alla determiZIne DEla pena;
ed invero va innanzi tutto rammentato che la graduazione DEla pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità DE giudice di merito, il quale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione, è sufficiente che dia conto DEl'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. con espressioni DE tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure con il richiamo alla gravità DE reato o alla capacità a DEinquere, essendo, invece, 29 necessaria una specifica e dettagliata spiegazione DE ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (Sez. 2, n. 36104 DE 27/04/2017 Rv. 271243 - 01). E nel caso in esame non essendo la pena stabilita in misura assai superiore alla media edittale, DE tutto sufficienti appaiono i richiami operati dal giudice di appello, per giustificare la sanzione inflitta, alla gravità dei precedenti, indicati alle pagine 400- 401 DEl'impugnata pronuncia. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condNN DE ricorrente al pagamento DEle spese processuali e DEla somma di euro tremila in favore DEla Cassa DEle ammende. 6. Ad analoghe conclusioni deve pervenirsi anche in relazione al ricorso DEl'avv.to DA CH per D'IC ET che ha lamentato, con un unico motivo, violazione DEl'art. 606 lett. e) cod.proc.pen. quanto alla mancata esclusione DEla recidiva;
ed invero in alcun modo può ritenersi sussistere il denunciato vizio posto che l'impugnata sentenza contiene proprio una motivazione specifica sulle ragioni DE riconoscimento DEla recidiva a p. 401 ove si sottolinea, con argomenti di fatto non censurabili nella presente sede, che la consumazione di ulteriori gravi DEitti denota una accentuata capacità a DEinquere. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condNN DE ricorrente al pagamento DEle spese processuali e DEla somma di euro tremila in favore DEla Cassa DEle ammende. 7. Inammissibile perché manifestamente infondato e reiterativo di questioni già devolute all'analisi DEla corte di merito e dalla stessa adeguatamente esaminate, appare anche il ricorso DEl'avv.to Giampino nell'interesse di AN RO, ritenuto colpevole nei due gradi di merito di concorso nell'estorsione aggravata ex art.416 bisl cod.pen. di cui al capo n. 26; ed invero, il primo profilo di doglianza, con il quale si sottolinea l'estraneità DE ricorrente all'associazione mafiosa, non ha alcun rilievo decisivo. Deve essere ricordato al proposito come sia stato ripetutamente affermato che ai fini DEla configurabilità, nella condotta criminosa, DEla circostanza aggravante prevista dall'art. 7 D.L. 13 maggio 1991 n. 152, convertito in legge 12 luglio 1991 n. 203 oggi 416bisl cod.pen. (aver commesso il fatto avvalendosi DEle condizioni previste dall'art. 416-bis cod. pen. ovvero al fine di agevolare l'attività DEle associazioni previste dallo stesso articolo), è DE tutto irrilevante la formale contestazione al soggetto cui essa sia stata addebitata di ipotesi di reato associativo, in quanto la "ratio" sottostante al citato art. 7 non è solo quella di punire più severamente coloro che commettono reati con il fine di agevolare le associazioni mafiose, ma essenzialmente quella di contrastare in maniera più decisa, data la loro maggiore pericolosità e determiZIne criminosa, l'atteggiamento di coloro che, partecipi o non di reati associativi, utilizzino metodi mafiosi, cioè si comportino come mafiosi oppure ostentino, in maniera evidente e provocatoria, una condotta idonea ad esercitare sui soggetti passivi quella particolare coartazione e quella conseguente intimidazione che sono proprie DEle organizzazioni DEla specie considerata (Sez. 1, 30 n. 16486 DE 09/03/2004, Rv. 227932 - 01). Detto principio risulta successivamente ancora ribadito da altra pronuncia secondo cui la circostanza aggravante di cui all'art. 7 D.L. 13 maggio 1991, conv. in legge 12 luglio 1991, n. 203, qualifica l'uso DE metodo mafioso, fondato sull'esistenza in una data zona di associazioni mafiose, anche in riguardo alla condotta di un soggetto non appartenente a dette associazioni (Sez. 1, n. 4898 DE 26/11/2008, (dep. 04/02/2009 ) Rv. 243346 - 01). L'applicazione dei sopra esposti principi comporta affermare l'assoluta irrilevanza DEla mancata contestazione di imputazioni associative anche nei riguardi DE AN OV posto che, tale presupposto di fatto invocato dal ricorrente, non è elemento essenziale DEla circostanza che sussiste ogni qual volta un soggetto, componente o non DEl'associazione, sfrutti il metodo mafioso ovvero agevoli l'organizzazione mafiosa. Peraltro va sottolineato come nella conforme ricostruzione dei giudici di merito il AN appare avere portato a termine l'episodio estorsivo nell'ambito DEle attività di imposizione DE cd. pizzo ai danni di esercenti attività commerciali ed in concorso con altro coimputato, il Di TT, partecipe DEla locale famiglia mafiosa così che l'attività posta in essere appare inequivocabilmente collegata all'esercizio DE potere intimidatorio sul territorio, sfruttandone il metodo, ed alla riscossione di somme non dovute nell'interesse DEla stessa organizzazione, integrando l'agevolazione. Circostanze queste che vengono contestate con doglianze prospettanti una lettura non alternativa DEle prove anche in relazione all'elemento soggettivo, reso palese dalle modalità DEl'azione e dalla finalizzazione DEla stessa. Peraltro, va ricordato come la circostanza aggravante DEl'aver agito al fine di agevolare l'attività DEle associazioni di tipo mafioso, ha natura soggettiva inerendo ai motivi a DEinquere, e si comunica al concorrente nel reato che, pur non animato da tale scopo, sia consapevole DEla finalità agevolatrice perseguita dal compartecipe (Sez. U, n. 8545 DE 19/12/2019 Ud. (dep. 03/03/2020 ) Rv. 278734 - 01) che nel caso in esame era proprio il coimputato associato mafioso Di TT. E sul punto specifico assume rilievo oltre al citato pronunciamento DEle Sezioni Unite anche il precedente secondo cui in tema di estorsione, integra la circostanza aggravante DE cd. metodo mafioso, prevista dall'art. 7 D.L. n. 152 DE 1991, conv. nella L. n. 203 DE 1991, la condotta di chi usa implicita ma inequivoca minaccia per pretendere dalla persona offesa il pagamento di non meglio precisate somme di denaro a motivo DEl'ubicazione DEl'attività commerciale DEla medesima in un territorio sottoposto al controllo di una cosca criminale (Sez. 2, n. 32 DE 30/11/2016 Cc. (dep. 02/01/2017 ) Rv. 268759 - 01). Così che l'avere AN agito per il pagamento di somme a titolo di pizzo alla locale organizzazione mafiosa, rende lo stesso perfettamente consapevole DE metodo esercitato e DEla finalità DEla sua stessa condotta. Quanto ai motivi in punto pena ed attenuanti generiche, prive di qualsiasi vizio appaiono le argomentazioni svolte dalla corte di appello a pagina 402 DEla pronuncia ove si sottolineano plurimi elementi relativi alla gravità DEla condotta che escludono la fondatezza dei rilievi difensivi. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato 31 inammissibile con condNN DE ricorrente al pagamento DEle spese processuali e DEla somma di euro tremila in favore DEla Cassa DEle ammende. 8. Inammissibile è anche il ricorso avanzato dall'avv.to Piazza nell'interesse di LO OV. Quanto al primo motivo, che lamenta difetto di motivazione in punto affermazione di responsabilità per il DEitto di estorsione aggravata, va ricordato come il vizio di travisamento DEla prova può essere dedotto con il ricorso per cassazione, nel caso di cosiddetta "doppia conforme", e cioè di condNN in primo e secondo grado, sia nell'ipotesi in cui il giudice di appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice, sia quando entrambi i giudici DE merito siano incorsi nel medesimo travisamento DEle risultanze probatorie acquisite in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre, in termini inequivocabili, il riscontro DEla non corrispondenza DEle motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio DEle parti (Sez. 4, n. 44765 DE 22/10/2013, Rv 256837). Inoltre ai fini DE controllo di legittimità sul vizio di motivazione, la struttura giustificativa DEla sentenza di appello di conferma si salda con quella di primo grado, per formare un unico complessivo corpo argomentativo, allorquando i giudici DE gravame, esaminando le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli DE primo giudice ed operando frequenti riferimenti ai passaggi logico giuridici DEla prima sentenza, concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento DEla decisione (Sez. 3, n. 44418 DE 16/07/2013, Rv. 257595). Nel caso in esame non si ravvisa né il presupposto DEla valutazione da parte DE giudice di appello di un differente materiale probatorio utilizzato per rispondere alle doglianze proposte avverso la sentenza di primo grado né, tantomeno, il dedotto macroscopico travisamento dei fatti denunciabile con il ricorso per cassazione;
in particolare, il giudice di merito, ha già risposto con adeguata motivazione, esposta elle pagine 296 e seguenti, a tutte le osservazioni DEla difesa DEl'imputato che in sostanza ripropongono motivi di fatto osservando che il compendio probatorio a carico DE suddetto ricorrente è costituito dagli esiti di quel servizio di osservazione che documenta dapprima l'incontro tra il LO e la persona offesa AG, e nella stessa occasione altro incontro con il Di GI ed il GI e cioè i due mandanti DEl'azione estorsiva. Così che il supposto travisamento dedotto dalla difesa circa gli orari di avvenimento dei due incontri non appare decisivo nella misura in cui le sentenze di merito hanno assunto che il ricorrente ebbe ad agire proprio su mandato dei due associati mafiosi, come ampiamente esposto alle pagine 303 e seguenti. 8.1 Anche il secondo motivo che contesta la legittimità DEla decisione in relazione al riconoscimento DEla circostanza aggravante di cui all'art. 416 bisl cod.pen. appare manifestamente infondato posto che la corte di appello ha spiegato come non sia decisiva la circostanza che l'incontro AG-LO sia avvenuto da soli, posto che (vedi sentenza di appello p.304) anche in questo caso la richiesta di versamento di somme 32 non dovute avveniva nell'ambito DEle azioni di controllo DEle attività economiche da parte di esponenti DEl'associazione mafiosa e, quindi, sia sfruttando il metodo che agevolando l'organizzazione criminale. Così che anche per la posizione di detto ricorrente va fatta applicazione DE principio stabilito dalle Sezioni Unite e secondo cui la circostanza aggravante DEl'aver agito al fine di agevolare l'attività DEle associazioni di tipo mafioso ha natura soggettiva inerendo ai motivi a DEinquere, e si comunica al concorrente nel reato che, pur non animato da tale scopo, sia consapevole DEla finalità agevolatrice perseguita dal compartecipe (Sez. U, n. 8545 DE 19/12/2019 Ud. (dep. 03/03/2020 ) Rv. 278734 - 01); consapevolezza che correttamente la corte di merito ha proprio ricavato dall'oggetto DE pagamento richiesto. Invero in tema di estorsione, integra la circostanza aggravante DE c.d. metodo mafioso, prevista dall'art. 7 D.L. n. 152 DE 1991, conv. nella L. n. 203 DE 1991, la condotta di chi usa implicita ma inequivoca minaccia per pretendere dalla persona offesa il pagamento di non meglio precisate somme di denaro a motivo DEl'ubicazione DEl'attività commerciale DEla medesima in un territorio sottoposto al controllo di una cosca criminale (Sez. 2, n. 32 DE 30/11/2016 Cc. (dep. 02/01/2017 ) Rv. 268759 - 01). Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condNN DE ricorrente al pagamento DEle spese processuali e DEla somma di euro tremila in favore DEla Cassa DEle ammende. 9. Ad analoghe conclusioni deve pervenirsi anche in relazione al ricorso proposto dall'avv.to Fabrizia Giunta nell'interesse di LE MA;
il primo motivo reitera doglianze già dedotte dinanzi al giudice di appello proponendo una rivalutazione alternativa DEle fonti probatorie non consentita. La sentenza di appello, con le ampie argomentazioni esposte alle pagine 270 e seguenti, ha adeguatamente spiegato come la sussistenza di un'associazione finalizzata al gioco ed alle scommesse clandestine gestita nell'interesse DEl'associazione mafiosa, si ricavi dalle dichiarazioni DE collaboratore UV nonché da altri specifici elementi dai quali risultava che erano proprio le famiglie di AC e Corso dei LL ad essere interessate e coinvolte. Inoltre, la sentenza impugnata, ha anche riportato parti di varie intercettazioni dalle quali risultano l'indicazione dei soci, il riferimento alle varie giocate, la suddivisione dei ruoli e l'esistenza di una società di fatto tra i compartecipi così che anche la doglianza in punto omessa dimostrazione DEl'associazione punibile ex art. 416 cod.pen. appare manifestamente reiterativa. E con specifico riguardo alla posizione DE LE, la corte di appello, a pagina 273 DEla sentenza, sottolinea sia il coinvolgimento DElo stesso nella struttura associativa, e quindi la partecipazione ad attivi e perdite, sia lo specifico ruolo di cassiere dallo stesso assunto e svolto in concreto, con argomenti DE tutto idonei a comprovarne il coinvolgimento punibile ex art. 416 cod.pen.. 9.1 In relazione alla doglianza con la quale si prospetta, poi, l'esistenza di un rapporto di specialità tra la fattispecie di cui all'art. 416 cod.pen. e quella prevista e punita dalla legge speciale all'art. 4 L. 401/1989, va ricordato come con numerose 33 pronunce, peraltro già citate dalla corte di appello, sia stato affermato che è configurabile il concorso tra il reato di associazione per DEinquere e quello di esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa, in quanto quest'ultimo, non necessitando di una stabile struttura e predisposizione di uomini e mezzi e non richiedendo necessariamente la partecipazione di una pluralità di soggetti, non si pone in rapporto di specialità rispetto al primo (Sez. 3, n. 40774 DE 06/06/2019, Rv. 277164 - 03). Ne deriva pertanto che alcun vizio nella formulazione DEla contestazione appare ravvisabile. 9.2 Anche i motivi in ordine al riconoscimento DEl'aggravante DEl'agevolazione mafiosa appaiono reiterare doglianze già proposte nelle precedenti fasi di merito e rispetto alle quali, con motivazione esente da censure, si è sottolineato che sia sulla base DEle dichiarazioni DE UV che in forza DEl'acclarato coinvolgimento nelle attività di giuoco e scommesse clandestine proprio DE capo famiglia TA ET e di altro associato in contatto con il LE (tale LT), il ricorrente era ben a conoscenza DEle finalità agevolative DEl'associazione mafiosa cui venivano destinati parte dei profitti. Priva di qualsiasi vizio appare poi la motivazione DEla pronuncia impugnata in ordine alla negazione DEle attenuanti generiche che il giudice di secondo grado ricollega a precisi elementi specificamente indicati in assenza di qualsiasi illogicità. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condNN DE ricorrente al pagamento DEle spese processuali e DEla somma di euro tremila in favore DEla Cassa DEle ammende. 10. Inammissibili appaiono i motivi dei ricorsi avanzati nell'interesse degli imputati Lo CO GA e AL CE PA con i quali, con argomenti sostanzialmente comuni, si contesta l'affermazione di responsabilità con doppia pronuncia conforme dei giudici di merito, in ordine al DEitto di direzione e partecipazione all'associazione dedita alla consumazione di reati tributari di cui al capo n.2 DEla rubrica. La corte di appello, appare avere fornito adeguata motivazione sulla sussistenza ed operatività di un'associazione parallela al gruppo criminale mafioso alle pagine 227 e seguenti DEl'impugnata pronuncia;
in particolare, il giudice di secondo grado, con valutazione conforme a quella già operata dal G.U.P. ha sottolineato che la natura chiaramente associativa DEle attività DE gruppo criminale facente capo al NT e che vedeva operativi anche lo CO e AL, risulta evidente alla luce DE numero di soggetti coinvolti, DEla pluralità di strutture societarie anche esse coinvolte nelle attività di emissione ed utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti, DEla intestazione fittizia di dette compagini sociali a prestanomi, DEle operazioni di contabilizzazioni di dette fatture, DEla frenetica attività di intestazione di carte di credito e bancomat utilizzate per prelievi di rilevanti somme di denaro contante in varie aree DE territorio ZInale. Risulta pertanto verificata nelle sedi di merito sia la creazione ed operatività di una struttura organizzata autonoma e parallela all'associazione mafiosa sia la 34 distribuzione di compiti e ruoli all'interno DEla stessa così che alcun vizio sussiste in ordine alla configurabilità DEl'ipotesi di cui all'art. 416 cod.pen.. Ed in particolare, quanto al ruolo svolto in concreto dal Lo CO, la corte di merito ne riferiva l'attività organizzativa alle pagine 230 e seguenti sottolineando i compiti svolti dallo stesso di attivazione DEle carte prepagate, trasferimento di somme contanti, contatti ripetuti e costanti proprio per programmare tali attività con il NT. Analogamente alle pagine 237 e seguenti la corte descrive in concreto le attività illecite svolte nel contesto associativo da parte DE AL anch'egli risultato attivo nella accensione di carte di credito anonime, nell'accesso ai conti correnti DEle imprese e nelle attività di trasferimento di somme contanti a seguito DEle operazioni di emissione ed utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti. Manifestamente infondate appaiono anche le doglianze con le quali si è contestata la natura fittizia DEle società emittenti le fatture posto che, con specifica motivazione esposta alla pagina 230, la corte di appello ha già risposto a tale argomento, sottolineando come dagli accertamenti compiuti nella fase DEle indagini sono emerse attività di fatturazione per decine di milioni di euro da parte di ditte risultate prive di strutture e personale così che tali conclusioni, fondate sugli esiti degli accertamenti di P.G. pienamente utilizzabili nel presente giudizio abbreviato, non risultano contraddette da elementi di segno diverso se non costituiti da mere affermazioni contenute nei ricorsi. 10.1 Anche le rispettive doglianze avanzate in relazione alla ritenuta esistenza DEl'aggravante di mafia appaiono reiterare questioni già risolte dalla corte di appello;
con le specifiche osservazioni svolte alla pagina 245, la corte di appello, ha sottolineato come il pieno coinvolgimento in detta associazione di parenti DE capo mafia TA ET, il trasferimento di somme di denaro dal NT proprio al predetto TA, capo DEla famiglia mafiosa e stretto congiunto di soggetti già definitivamente condNNti quali appartenenti a Cosa Nostra, la stessa natura di imprenditore mafioso DE NT, di cui Lo CO e AL erano entrambi stretti collaboratori, il coinvolgimento anche DE Di GI altro componente DEla famiglia mafiosa, sono tutte circostanze dimostrative DEla sussistenza DEla finalità agevolativa per la cui sussistenza si richiede che il compartecipe pur non avendo egli stesso voluto l'agevolazione ne abbia comunque avuto concreta rappresentazione. In conclusione può quindi ritenersi che la corte di appello ha fatto corretta applicazione di quel principio già ripetutamente citato stabilito dalle Sezioni Unite e secondo cui la circostanza aggravante DEl'aver agito al fine di agevolare l'attività DEle associazioni di tipo mafioso ha natura soggettiva inerendo ai motivi a DEinquere, e si comunica al concorrente nel reato che, pur non animato da tale scopo, sia consapevole DEla finalità agevolatrice perseguita dal compartecipe (Sez. U, n. 8545 DE 19/12/2019 Ud. (dep. 03/03/2020 ) Rv. 278734 - 01); consapevolezza che come già anticipato la corte di merito ha ricollegato a plurime circostanze di fatto interpretate senza alcuna illogicità, tanto più manifesta. 35 Quanto alle rimanenti doglianze, il motivo in ordine alla nullità DE giudizio avanzato nel ricorso AL trova risposta nel punto 1 DEla presente motivazione cui si rinvia, mentre, in relazione alle doglianze in punto omessa concessione DEle attenuanti generiche e determiZIne DEla pena, privi di qualsiasi vizio appaiono gli argomenti esposti dalla corte di merito alle pagine 398-399 DEla pronuncia, con riguardo a ciascuno dei due imputati, ove si sottolinea la particolare gravità DEla condotta. Pertanto, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condNN dei ricorrenti al pagamento DEle spese processuali e DEla somma di euro tremila in favore DEla Cassa DEle ammende ciascuno. 11. Inammissibili, in quanto reiterativi e manifestamente infondati, appaiono i motivi avanzati nell'interesse DEl'imputata RL OS in entrambi i ricorsi degli avv.ti Turrisi e Bonsignore;
rinviata la trattazione DEla questione sulla nullità derivata da illegittima ammissione DE rito abbreviato da parte DE giudice poi ricusato al punto 1 DE considerato in diritto, in alcun modo possono ritenersi fondate le doglianze avanzate in relazione alla responsabilità per il capo n.43. Come già esposto in relazione alle posizioni Lo CO e AL, la contestazione DEla natura fittizia DEle operazioni si scontra irrimediabilmente con il contenuto degli atti utilizzabili nel presente giudizio abbreviato il cui contenuto la corte di appello richiama approfonditamente alle pagine 374-376 DEla pronuncia. In particolare, a pagina 376, il giudice di appello procede alla analitica indicazione degli elementi sulla base dei quali ritenere l'inesistenza DEle imprese che rilasciavano fatture alla Sicilpallets s.r.l. DEla RL, cui si perveniva sulla base DEle verifiche incrociate operate dalla Guardia di Finanza in sede di accertamento. In alcun modo pertanto le argomentazioni difensive possono ritenersi fondate ed i bonifici richiamati quali giustificazione DEl'effettività DEle operazioni avevano evidentemente diversa causale. Quanto poi all'identificazione DE ruolo DEl'imputata ed alla contestazione DE dolo specifico, il giudice di merito ha fatto corretta applicazione di quel principio secondo cui in tema di reati tributari, l'amministratore di una società risponde DE reato omissivo contestatogli quale diretto destinatario degli obblighi di legge, anche se questi sia mero prestanome di altri soggetti che abbiano agito quali amministratori di fatto, atteso che la semplice accettazione DEla carica attribuisce allo stesso doveri di vigilanza e controllo, il cui mancato rispetto comporta responsabilità penale o a titolo di dolo generico, per la consapevolezza che dalla condotta omissiva possano scaturire gli eventi tipici DE reato, o a titolo di dolo eventuale per la semplice accettazione DE rischio che questi si verifichino (Sez. F, Sentenza n. 42897 DE 09/08/2018, Rv. 273939 - 02). E nel caso di specie, anche a ritenere la RL mera prestanome DE marito NT, correttamente il rapporto di coniugio e la totale assenza di qualsiasi controllo sono già elementi sufficienti per affermarne la responsabilità e ciò senza peraltro volere considerare che l'estraneità totale DEla ricorrente alle attività di Sicipallets s.r.l. è anch'essa affermazione priva di adeguato riscontro. 36 Irrilevante appare poi l'intervenuta assoluzione DEla ricorrente dal reato associativo posto che l'esclusione DE coinvolgimento con un preciso ruolo nel gruppo criminale capeggiato dal NT, non esclude la responsabilità DEla stessa quale amministratrice di diritto DEla Sicilpallets s.r.l. e, pertanto, soggetto tenuto al controllo ed alla vigilanza DEla corretta attività di contabilizzazione DEle fatture emessa da società terze, secondo i già citati principi giurisprudenziali. 11.1 Quanto alle altre doglianze: - il motivo di appello in tema di confisca veniva ritenuto in primo luogo generico e la doglianza reiterata nel ricorso trova comunque piena confutazione nelle considerazioni svolte dalla corte di appello a p. 380 circa l'avvenuta utilizzazione DEle società, tutte ritenute riconducibili al NT, per la consumazione DEle svariate fattispecie illecite e quindi rientranti nelle ipotesi di confisca di cui all'art. 240 cod.pen. che il ricorso contesta senza alcuna specificità; - gli argomenti esposti alla pagina 399 DEla motivazione in punto omessa concessione DEle attenuanti generiche e determiZIne DEla pena appaiono privi di qualsiasi vizio avendo il giudice di appello fatto riferimento ad aspetti concreti DE fatto commesso, valutati senza alcuna illogicità. Conseguentemente il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condNN DEla ricorrente al pagamento DEle spese processuali e DEla somma di euro tremila in favore DEla Cassa DEle ammende. 12. Il primo motivo DE ricorso proposto dal difensore DEl'imputato RI AN, condNNto con doppia conforme per partecipazione ad associazione mafiosa, reitera doglianze già dedotte in fase di appello e propone una lettura alternativa di elementi di prova non consentita;
con le ampie osservazioni esposte alle pagine 195 e seguenti DEla sentenza di secondo grado, il giudice di appello ha già spiegato per quale ragione ritenere che il dedotto conflitto in ordine alla famiglia di appartenenza DE RI non assuma alcuna rilevanza decisiva a fronte DE suo coinvolgimento nell'organizzazione criminale facente capo al mandamento di AC- BR. Il motivo di ricorso appare pertanto riproporre una valenza decisiva di elementi di prova che si assumono erroneamente valutati e ciò benchè il giudice di appello abbia già adeguatamente motivato circa il coinvolgimento DE RI in un preciso gruppo criminale di riferimento;
priva di rilievo decisivo è ancora la dedotta assoluzione da alcuni DEitti-fine, cui il ricorso vorrebbe attribuire valenza decisiva, che non possono però incidere sulla partecipazione punibile che le pronunce di merito fondano su un accertato stabile coinvolgimento DE ricorrente nelle attività DEl'organizzazione mafiosa. Ed a tale conclusione correttamente i giudici di primo e secondo grado appaiono essere pervenuti attraverso la valutazione DEle dichiarazioni di diversi collaboratori di giustizia, DE, IM e TI, tutte convergenti in ordine allo stabile inserimento DE RI nelle attività DEl'associazione criminale palermitana con compiti riferiti al traffico di droga. A sostegno DEla affermazione di responsabilità la corte di appello ha sottolineato come, oltre alle due chiamate DE 37 IM e DE DE già esaminate in primo grado, si sia aggiunta altra dichiarazione accusatoria proveniente da TI, escusso in appello in sede di rinnovazione dibattimentale, che sentito proprio sulle condotte DE RI lo riconosceva in fotografia, a dimostrazione quindi di un a conoscenza diretta, e ne confermava anch'egli il coinvolgimento per conto di Cosa Nostra nel traffico di stupefacenti. Inoltre, a sostegno DEla attendibilità DEle dichiarazioni provenienti dai collaboratori, la sentenza impugnata riporta a pagina 200 il contenuto di una conversazione intercettata che vedeva coinvolto l'associato mafioso GI fare riferimento proprio ad attività illecite di RI. Le conclusioni circa la responsabilità DE ricorrente risultano quindi adeguatamente giustificate dai giudici di merito attraverso una puntuale valutazione DEle prove, costituite da plurime dichiarazioni convergenti di diversi collaboratori di giustizia reciprocamente riscontrate oltre che dal contenuto di una conversazione eteroaccusatoria, che ha consentito una ricostruzione DE fatto esente da incongruenze logiche e da contraddizioni. Tanto basta per rendere la sentenza impugnata incensurabile in questa sede non essendo il controllo di legittimità diretto a sindacare direttamente la valutazione dei fatti compiuta dal giudice di merito, ma solo a verificare se questa sia sorretta da validi elementi dimostrativi e sia nel complesso esauriente e plausibile. 12.1 Quanto ai motivi proposti in relazione alle circostanze aggravanti si rinvia ai punti 2 e 3 DEla presente motivazione, con la precisazione che la posizione RI andrà rivalutata in sede di giudizio di rinvio quanto alla aggravante DE sesto comma DEl'art. 416 bis cod.pen. essendo stato pronunciato annullamento in accoglimento DE terzo motivo di ricorso. Manifestamente infondate appaiono le doglianze avanzate con l'ultimo motivo posto che, con le specifiche osservazioni svolte alla pagina 397 DEla pronuncia, il giudice di appello, procedendo ad una riduzione DEla pena inflitta in primo grado, ha negato la concessione DEle attenuanti generiche con motivazione esente da qualsiasi vizio facente riferimento alla negativa personalità ed altresì riconosciuto la recidiva in forza di uno specifico giudizio di maggiore pericolosità manifestato dal DEitto giudicato privo anch'esso dei denunciati vizi. 13. Il primo motivo DE ricorso avanzato dal difensore avv.to Bonsignore nell'interesse DEl'imputato TE GI trova soluzione nel paragrafo 1 DEla presente motivazione cui si rinvia. Il secondo motivo, con il quale sono stati dedotti violazione di legge e difetto di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità per il DEitto di partecipazione ad associazione mafiosa di cui al capo n. 1 DEla rubrica, è infondato. Benché il ricorso lamenti che i giudici di merito hanno ricollegato automaticamente la partecipazione punibile DE TE alle precedenti condanne dallo stesso già riportate sempre per il DEitto di cui all'art. 416 bis cod.pen., va sottolineato invece come, la corte di appello, con la specifica motivazione riportata alle pagine 149 e seguenti DEla impugnata 38 pronuncia, abbia ricollegato la colpevolezza DE ricorrente alla prosecuzione DEla condotta di partecipazione punibile successiva il precedente giudicato che ricopre la permanenza DE reato sino al 2010. Invero, il giudice di appello, ha segnalato alcune intercettazioni che davano conto di vari incontri DE ricorrente con altri associati (RI, ER, GI p.150) nel corso DE 2014 nonché lo specifico contenuto accusatorio DEle dichiarazioni dei diversi collaboratori tutte convergenti nell'indicare ruolo e condotta DE TE all'interno DEla famiglia mafiosa di appartenenza. La corte di appello ha sottolineato come, per il collaboratore DE, il ricorrente avesse partecipato ad attività estorsive nel 2012, per il IM il TE ancora nel 2014 si occupasse di gestione di attivita' economiche, per il TI, sentito in sede di rinnovazione, TE era uomo d'onore attivo nel settore DEle estorsioni. Ancora la corte di appello ha richiamato conversazioni DE TE con il coimputato GI avvenute nel 2014 (p. 154) nel contesto DEle quali venivano affrontati argomenti relativi ad attività di altri associati ritenuti non rispettosi DEle regole DE gruppo criminale. Infondato appare pertanto il ricorso nella parte in cui lamenta la non perfetta sovrapponibilità DEle accuse provenienti dai collaboratori potendo invece ritenersi che la corte di appello ha fatto corretta applicazione DE principio, già affermato in sede di legittimità, secondo cui in tema di associazione a DEinquere di stampo mafioso, la condotta di partecipazione deve essere provata con puntuale riferimento al periodo temporale considerato dall'imputazione, sicché l'esistenza di una sentenza di condNN passata in giudicato per lo stesso DEitto in relazione ad un precedente periodo può rilevare solo quale elemento significativo di un più ampio compendio probatorio, da valutarsi nel nuovo procedimento unitamente ad altri elementi di prova dimostrativi DEla permanenza all'interno DEla associazione criminale (Sez. 2, n. 21460 DE 19/03/2019, Rv. 275586 - 01). Né fondata appare la lettura interpretativa proposta dal ricorso quanto alla necessaria convergenza DEle diverse chiamate di correità; al proposito deve essere ricordato l'insegnamento DEle Sezioni Unite UI (Sez. U, n. 20804 DE 29/11/2012 Ud. (dep. 14/05/2013 ) Rv. 255143 - 01) secondo cui in presenza di pluralità di chiamate è necessario che "vi sia la convergenza DEle varie chiamate, che devono riscontrarsi reciprocamente in maniera individualizzante, in relazione a circostanze rilevanti DE "thema probandum"; e poiché in tema di partecipazione punibile ex art. 416 bis cod.pen. il thema probandum è costituito dalla prova DElo stabile inserimento DEl'associato nell'ente criminale, una pluralità di chiamate che DEinei il coinvolgimento DEl'imputato in distinte attività DEittuose attuative il programma criminoso deve ritenersi potere fornire proprio prova di colpevolezza ex art. 416 bis cod.pen.. 13.1 I restanti motivi avanzati in relazione alle circostanze aggravanti appaiono essere stati affrontati nei paragrafi 2 e 3 DEla presente motivazione ove si è concluso, anche per il TE, per l'annullamento con rinvio limitatamente alla circostanza 39 aggravante di cui al comma sesto DEl'art. 416 bis cod.pen. con rigetto DE ricorso nel resto. 14. Anche il ricorso avanzato nell'interesse di Lo PO GI nella parte in cui contesta al primo motivo violazione di legge e difetto di motivazione, quanto all'affermazione di responsabilità per il DEitto di cui all'art. 416 bis cod.pen., propone una lettura alternativa di elementi di prova interpretati dalla corte di appello senza alcun travisamento decisivo. Lungi dall'avere omesso la valutazione DEle doglianze difensive, il giudice di secondo grado, procedendo all'analisi dei motivi di appello, ha spiegato alle pagine 106 e seguenti DEla pronuncia come la partecipazione punibile DE ricorrente si fondi sull'accertato ruolo di uomo di fiducia DE capo famiglia TA ET. E la corte di appello è pervenuta a questa conclusione analizzando il contenuto di varie conversazioni intercettate dalle quali emergeva che a seguito DEle sollecitazioni DE TA il ricorrente effettuava consegna di somme di denaro a famiglie di detenuti associati mafiosi finalizzate al sostentamento DEle stesse. Inoltre il giudice di appello ha anche sottolineato come a carico DElo stesso ricorrente gravino vari incontri con TA ed altri coimputati ed il contenuto di una chiara conversazione con il coimputato Di AM, nel contesto DEla quale viene fatto ripetuto riferimento ad altri associati e ad attività degli stessi spesso esprimendo giudizi fortemente critici. In conclusione sul punto può pertanto ritenersi che la corte di appello ha fatto corretta applicazione dei principi stabiliti dalle Sezioni Unite imp. OD (Sez. U, n. 36958 DE 27/05/2021, Rv. 281889 - 01) nella parte in cui hanno affermato che sono indice di partecipazione punibile ex art. 416 bis cod.pen. tutte le condotte dalle quali potere desumere che l'affiliato abbia preso parte attiva al fenomeno associativo ovvero che abbia fornito un qualsivoglia "apporto concreto", sia pur minimo, ma in ogni caso riconoscibile, alla vita DEl'associazione, tale da far ritenere avvenuto il dato DEl'inserimento attivo con carattere di stabilità. Elementi questi ravvisabili nella consegna ripetuta di somme di denaro ai familiari di altri soggetti detenuti, nella sussistenza di rapporti fiduciari con il capo DEla organizzazione, nelle relazioni ripetute e costanti con numerosi altri esponenti dal contesto DEle quali siano risultate le conoscenze degli affari interni DEl'associazione. Il primo motivo deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile. 14.1 Quanto agli altri motivi, la doglianza relativa all'aggravante di cui al quarto comma DEl'art. 416 bis cod.pen. risulta manifestamente infondata in forza degli argomenti esposti al punto 2 DEla presente motivazione cui si rinvia, mentre, al successivo punto 3 si è già disposto l'annullamento con rinvio anche per il Lo PO DEla sentenza impugnata limitatamente alla aggravante di cui al sesto comma DEl'art. 416 bis cod.pen. oggetto DE terzo motivo di ricorso. 15. Il primo motivo DE ricorso degli avv.ti Bellotta e Gargano nell'interesse DE Di TT LO in ordine alla nullità DE provvedimento di ammissione al rito t 40 abbreviato è stato affrontato e respinto al paragrafo 1 DEla presente motivazione cui si rinvia. Quanto al secondo motivo, con il quale si deducono violazione di legge e difetto di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità per il DEitto di partecipazione ad associazione mafiosa di cui al capo n. 1 DEl'imputazione, deve essere ricordato come il sindacato di legittimità, secondo quanto dispone l'art. 606.1 lett. e) cod. proc. pen., è circoscritto nei limiti DEla assoluta "mancanza o manifesta illogicità DEla motivazione, quando il vizio risulta dal testo DE provvedimento impugnato". Tale controllo di legittimità è diretto ad accertare che a base DEla pronuncia esista un concreto apprezzamento DEle risultanze processuali e che la motivazione non sia puramente assertiva o palesemente affetta da vizi logici, restando escluse da tale controllo non soltanto le deduzioni che riguardano l'interpretazione e la specifica consistenza degli elementi di prova e la scelta di quelli determinanti, ma anche le incongruenze logiche che non siano manifeste, ossia macroscopiche, eclatanti, assolutamente incompatibili con le conclusioni adottate o con altri passaggi argomentativi utilizzati dai giudici (Sez. 6, n. 1662 DE 04/12/1995, dep. 1996 Rv. 204123 - 01). Orbene, nel caso in esame, il secondo motivo DE ricorso Di TT ripropone tutta una lettura degli elementi di prova estranea al sindacato di legittimità senza denunciare alcun travisamento decisivo od illogicità evidente. La corte di appello, con la motivazione esposta alle pagine 184 e seguenti DEla pronuncia impugnata, ha sottolineato come, a carico DE predetto ricorrente Di TT, sia emerso e stato valutato un compendio probatorio particolarmente consistente costituito: - dalle dichiarazioni di ben tre diversi collaboratori che lo indicavano quale soggetto coinvolto in attività di estorsione mafiosa;
-dagli esiti di un servizio di perquisizione in occasione DE quale proprio Di TT veniva sorpreso unitamente al coimputato GI, il 27-12-2012, in possesso di somme di denaro contante e di un appunto contenente l'indicazione di diversi esercizi commerciali;
- dall'accertata responsabilità per ben due DEitti-fine (capi 25 e 26) costituiti proprio da estorsioni finalizzate ad ottenere il pagamento DE c.d. "pizzo" alla locale famiglia mafiosa. Correttamente, pertanto, la corte di appello riteneva dette emergenze idonee ad affermare la responsabilità DE ricorrente per il contestato DEitto associativo, trattandosi di elementi di prova idonei a dimostrare che il Di TT ha fornito un contributo concreto, reiterato ed apprezzabile al raggiungimento dei fini illeciti DEl'organizzazione criminale, rispettando, pertanto, i criteri indicati dalla già citata pronuncia DEle Sezioni Unite, OD (Sez. U, n. 36958 DE 27/05/2021 cit.). 15.1 II terzo ed il quarto motivo, con i quali si prospettano vizi DEla sentenza impugnata in ordine all'affermazione di responsabilità per le fattispecie estorsive contestate ai capi 25 e 26 DEla rubrica si risolvono in una lettura alternativa non consentita dei mezzi di prova;
basta osservare al proposito che la corte di appello, alle pagine 329 e 338 DEl'impugnata pronuncia, ha sottolineato come per entrambe le occasioni il Di TT sia stato personalmente riconosciuto quale autore dei fatti da parte DEle stesse persone offese. Né fondate appaiono le doglianze che mirano a 41 svalutare il concorso punibile DE ricorrente nelle attività illecite, dovendosi richiamare l'orientamento di questa Corte di legittimità secondo cui concorre nel DEitto di tentata estorsione aggravata, ai sensi DEl'art. 7 D.L. n. 152 DE 1991, colui che, pur rimanendo sempre silente, accompagni altri incaricati di formulare la richiesta di "pizzo", assista alla espressa richiesta e si allontani con l'autore DEla stessa, poiché tale condotta svolge un contributo materiale e morale in relazione al rafforzamento DEl'effetto intimidatorio DEla pretesa estorsiva ed alla rappresentazione DEl'esistenza di un gruppo organizzato (Sez. 2, n. 47598 DE 19/10/2016, Rv. 268284 - 01); così che anche a volere ritenere che nella prima occasione fu il GI e nella seconda il AN a formulare la precisa richiesta estorsiva all'indirizzo DEle vittime, la partecipazione DE Di TT ad entrambi gli episodi inequivocabilmente dimostrata dal riconoscimento DEle persone offese, dimostra il concorso punibile per entrambi i DEitti fine allo stesso contestati. 15.2 In relazione al quinto motivo di ricorso, con il quale si muovono doglianze in relazione ad entrambe le aggravanti DEl'art. 416 bis cod.pen., occorre rinviare ai paragrafi 2 e 3 DEla presente motivazione. Quanto all'ultimo motivo, avanzato in punto di determiZIne DEla pena, con particolare riferimento all'entità degli aumenti per continuazione stabiliti nella misura di anni 6 di reclusione per le fattispecie di cui all'art. 629 cod.pen., occorre prendere atto che la corte di merito nel riassumere i motivi di appello ha riferito che alcuna doglianza relativa al trattamento sanzionatorio sarebbe stata formulata. E tale conclusione parrebbe confermata dalla lettura DEl'atto di appello allegato al fascicolo trasmesso a questa Corte di cassazione che si arresta a pagina 30 senza contenere alcuna doglianza in punto di pena;
tuttavia il ricorso riporta, anche in corsivo, alcuni passi DEle pagine 31 e 32 DEl'atto di appello che contenevano specifiche doglianze in tema di pena e dosimetria degli aumenti per continuazione, le quali non risultano in alcun modo essere state analizzate dal giudice di secondo grado proprio perché l'atto in possesso dei giudici di appello non le conteneva. Sarà pertanto compito DE giudice di rinvio, chiamato a pronunciarsi anche per Di TT in relazione alla aggravante di cui al sesto comma DEl'art. 416 bis cod.pen., verificare se l'atto di appello originario depositato al giudice a quo conteneva effettivamente dette doglianze e, solo in caso positivo, procedere a valutarle. 16. Il primo motivo dei rispettivi ricorsi avanzati dagli avv.ti Bellotta e Zunnnno nell'interesse di NC OV trova risposta al paragrafo 1 DEla presente motivazione in diritto. Con il secondo motivo, entrambi i ricorsi avanzati dai diversi difensori nell'interesse DE NC, contestano violazione di legge e difetto di motivazione quanto all'affermazione di responsabilità DElo stesso in ordine al DEitto di partecipazione ad associazione mafiosa di cui al capo n.1 DEla rubrica;
il motivo non è fondato. Con la ampia motivazione esposta alle pagine 167 e ss. il giudice di appello è pervenuto alla conferma DEla decisione di primo grado ed al rigetto DEle doglianze avanzate rispetto alla stessa, poi riproposte con i due ricorsi, sottolineando, 42 quanto alla specifica posizione DE NC, che l'inserimento stabile DElo stesso nel gruppo criminale mafioso si è desunto: -dalla sua partecipazione ad alcune conversazioni intercettate tra marzo e maggio 2014; - da una chiamata di correità pur generica DE collaboratore DE sulla ripetuta presenza DE NC insieme ad altri associati;
- dal coinvolgimento DE ricorrente nei reati fine di cui ai capi 12, 13 e 21, che, essendo costituiti da danneggiamenti ed incendi, sono stati correttamente qualificati quali DEitti tipici DEla attuazione DE programma DEittuoso DEl'associazione mafiosa mediante il dispiegamento DE potere intimidatorio sul territorio. L'impugnata pronuncia appare pertanto esente dai lamentati vizi e la circostanza sottolineata da entrambi i ricorsi quale elemento decisivo, l'avere NC solo assistito passivamente alle conversazioni tra i coimputati GI e Di GI, è stata già confutata dalla corte di merito con argomentazioni prive di illogicità, essendosi sottolineato come, per la particolare DEicatezza degli argomenti trattati in quelle conversazioni aventi ad oggetto attività DEittuose DEl'associazione mafiosa, la presenza DE NC alle stesse è indice di intraneità punibile quale manifestazione DE coinvolgimento consapevole e volontario nelle attività DE gruppo criminale. Peraltro, la corte sottolinea ulteriori argomenti a confutazione DEla tesi difensiva, riproposta con i ricorsi, evidenziando, a pagina 168 DEla motivazione, come l'avere assistito alla suddivisione dei proventi di un'estorsione ed a colloqui sulla organizzazione DElo spaccio di droga, costituisce in tal senso proprio un indice univoco di inserimento DE ricorrente nel gruppo criminale cui appartenevano certamente i due colloquianti. I rispettivi motivi vanno pertanto dichiarati inammissibili perché DE tutto reiterativi ed anche in fatto. 16.1 Quanto alle doglianze avanzate in relazione all'affermazione di responsabilità per i DEitti fine di cui ai capi 12, 13 e 21 (terzo motivo ricorso avv.to Bellotta, 4 0 , 5° e 6° motivo DE ricorso avv.to Zummo), le doglianze avanzate rispetto all'interpretazione DEla conversazione DE 19 aprile 2014 nel corso DEla quale viene descritto l'episodio DEittuoso commesso ai danni DE panificio Zarcone, risultano già devolute e confutate dalla corte di appello con gli argomenti esposti alla pagina 294 DEla pronuncia impugnata. La corte di merito, in detta parte motiva, ha esposto come le frasi DE GI, per la loro collocazione temporale rispetto alla presenza DElo stesso NC all'interno DEl'autovettura immediatamente prima, dovessero ritenersi certamente riferite all'episodio DEittuoso commesso in concorso da entrambi;
tale conclusione, in quanto collegata ad un'analisi dei tempi e DE contenuto di una conversazione interpretata in assenza di qualsiasi illogicità, non può ritenersi sindacabile nella presente sede. Al proposito va ricordato come in materia di intercettazioni telefoniche, costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza DE giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione DE contenuto DEle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti DEla manifesta illogicità ed irragionevolezza DEla motivazione con cui esse sono recepite (Sez.2, n.35181, DE 22/5/2013, Rv.257784). L'applicazione DE suddetto principio deve portare ad escludere che nella presente sede il contenuto di 43 quelle conversazioni, conformemente interpretato dai giudici di merito, possa essere sottoposto al sindacato di questa Corte nella prospettiva dedotta poiché, il giudizio di individuazione DE NC quale uno dei coautori DE fatto illecito, appare collegato a precisi elementi di fatto valutati in assenza di illogicità tanto più manifesta. Va poi sottolineato come non siano stati proposti motivi specifici quanto al capo n. 21 sebbene, con l'ultimo motivo DE ricorso avv.to Zummo, siano state avanzate doglianze sulla aggravante di mafia in relazione a tale specifico episodio, che però, la corte di merito, correttamente motiva alla pagina 314 DEla sentenza di appello sulla base DEla stabile dedizione di NC, GI e Di GI ad attivita' estorsive e, quindi, ad azioni finalizzate all'agevolazione DEl'associazione mafiosa, poste in essere con tipico sfruttamento DE metodo derivante dall'esercizio DE potere intimidatorio sul territorio. La doglianza proposta nell'ultimo motivo DE ricorso avv.to Bellotta in relazione all'aggravante di cui al quarto comma DEl'art. 416 bis cod.pen. trova risposta nel paragrafo 2 DEla presente motivazione cui si rinvia. Quanto al comma sesto DElo stesso art. 416 bis cod.pen., con le argomentazioni esposte al paragrafo 3 DEla motivazione anche i ricorsi avanzati nell'interesse DE NC risultano accolti limitatamente a tale punto con conseguente annullamento DEla pronuncia impugnata e rigetto di tutti i restanti motivi. 17. Il primo motivo DE ricorso proposto dai difensori di TA ET (avv.ti Turrisi e Barone), con il quale si deduce la nullità DE giudizio derivante dalla nullità DE provvedimento di rigetto DEla richiesta di rito abbreviato condizionato, trova risposta nel paragrafo 1 cui si rinvia. Il secondo motivo, che lamenta violazione di legge e difetto di motivazione quanto all'affermazione di responsabilità DE TA per il DEitto di direzione DEl'organizzazione mafiosa e DEla articolazione costituita dalla famiglia di Corso dei LL, deve essere ritenuto inammissibile perché ripropone doglianze già dedotte dinanzi la corte di merito. La partecipazione DEl'imputato con ruolo direttivo trova adeguata risposta nella motivazione esposta dalla corte di appello alle pagine 64 e ss. ove, il giudice di appello, ha già rilevato come il gravame avverso la sentenza di primo grado avesse reiterato argomenti già dedotti dinanzi al primo giudice e poi ulteriormente riproposti con i motivi di ricorso per cassazione. In relazione al tema dedotto con il secondo motivo DEla avvenuta valorizzazione di condotte poste in essere in un periodo coperto da precedente provvedimento di archiviazione, l'impugnata sentenza evidenzia l'attualizzazione DEla condotta punibile in relazione a condotte successive a quelle precedentemente valutate sulla base di una serie di emergenze probatorie tutte analiticamente indicate;
in particolare, l'impugnata sentenza, evidenziava come per il collaboratore DE lo stupefacente spacciato dal RI era di provenienza DE TA, per il collaboratore IM il ricorrente era capo DE mandamento mafioso di BR, ed intratteneva rapporti di affari e lavoro con NT CE PA;
il collaboratore TI escusso in sede di 44 rinnovazione in appello lo riconosceva in fotografia e lo indicava quale reggente DEla famiglia mafiosa di Corso dei LL-BR. A fronte dei plurimi elementi provenienti dalle dichiarazioni dei predetti collaboratori, la pronuncia di appello evidenzia ancora quali riscontri specifici alcune intercettazioni: quella DE 22-7-15 in cui il cugino UG lo definisce capomandamento;
l'intercettazione DE coimputato Di GI DEl'11-1-2013, altra intercettazione DEl'1-8-15 tra TA ed altri associati quali CH, LT e UG. Inoltre le pronunce di merito hanno ricostruito l'attività di finanziamento a cura DE TA di familiari di soggetti detenuti anche per gravissimi fatti DEittuosi, risultata anche da quei servizi di osservazione che hanno accertato consegne di denaro contante da Lo PO al TA finalizzate proprio ad alimentare tale forma di sostentamento che denota il coinvolgimento in un gruppo unitario. Sulla base di tali cospicui elementi, ed accertato che TA aveva in concreto esercitato un ruolo direttivo DEla famiglia mafiosa, la corte di appello confermava il giudizio di responsabilità per il DEitto di cui al secondo comma DEl'art. 416 bis cod.pen. con valutazione esente da censure;
invero, il secondo motivo di ricorso, oltre a riproporre una lettura alternativa di elementi di prova, contesta il periodo temporale oggetto di accertamento senza però tenere conto che nel corso DE 2015 gli elementi probatori in precedenza indicati, ed in particolare proprio le risultanze DEle intercettazioni, hanno permesso di acclarare il concreto ed effettivo svolgimento DEl'attività direttiva da parte DE ricorrente. Né rilievo decisivo può assumere l'intervenuto arresto per ritenere definitivamente cessata l'attività DEittuosa stante il costante orientamento di questa Corte di cassazione secondo cui in tema di associazione per DEinquere di stampo mafioso, il sopravvenuto stato detentivo non esclude la permanenza DEla partecipazione al sodalizio, che viene meno solo in caso di cessazione DEla consorteria criminale ovvero nelle ipotesi, positivamente acclarate, di recesso o esclusione DE singolo associato (Sez. 6, n. 1162 DE 14/10/2021, (dep. 13/01/2022 ) Rv. 282661 - 02); principio che in precedenza risultava affermato anche in relazione ai ruoli direttivi da quella pronuncia secondo cui in tema di associazione per DEinquere di stampo mafioso, il sopravvenuto stato detentivo DE soggetto non determina la necessaria ed automatica cessazione DEla sua partecipazione al sodalizio, atteso che la relativa struttura - caratterizzata da complessità, forti legami tra gli aderenti e notevole spessore dei progetti DEinquenziali a lungo termine - accetta il rischio di periodi di detenzione degli aderenti, soprattutto in ruoli apicali, alla stregua di eventualità che, da un lato, attraverso contatti possibili anche in pendenza di detenzione, non ne impediscono totalmente la partecipazione alle vicende DE gruppo ed alla programmazione DEle sue attività e, dall'altro, non ne fanno venir meno la disponibilità a riassumere un ruolo attivo alla cessazione DE forzato impedimento (Sez. 2, n. 8461 DE 24/01/2017, Rv. 269121 - 01). Ne consegue affermare che la perimetrazione temporale DEla condotta punibile contenuta nel secondo motivo di ricorso e secondo cui una parte sarebbe coperta da provvedimento di archiviazione ed altra non risulterebbe punibile a seguito DElo stato di detenzione, appare priva di fondamento, avendo i giudici di 45 merito richiamato elementi di prova successivi al 2014 validi ad affermare lo svolgimento da parte di TA DE ruolo direttivo e non potendo lo stato detentivo valere a dimostrare la cessazione DEle attività illecite di una frangia DEl'associazione mafiosa Cosa Nostra operativa da lunghissimo tempo e perdurante nel tempo. 17.1 Il terzo motivo di ricorso trova accoglimento secondo le valutazioni esposte al paragrafo 3 DEla presente motivazione;
viceversa le doglianze avanzate al quarto motivo in relazione alla circostanza di cui all'art.416 bis quarto comma cod.pen. vengono confutate al paragrafo 2 cui si rinvia. 17.2 Quanto all'ultimo motivo in tema di recidiva lo stesso è ugualmente infondato;
invero sotto il profilo DE difetto di motivazione in ordine all'entità DEl'aumento di pena, la doglianza è improponibile in sede di legittimità a fronte di una motivazione DEla corte di merito adeguatamente esposta a pagina 389 DEla pronuncia di appello, mentre, in relazione al profilo di legittimità DEla contestazione per irrevocabilità DEla precedente condNN in data precedente la consumazione DE DEitto per cui si procede nel presente procedimento, la doglianza non è fondata. Ed invero, nel caso di reati permanenti come il DEitto di direzione di organizzazione mafiosa, ai fini DE riconoscimento DEla recidiva è sufficiente che una frazione DEla condotta sia proseguita dopo l'irrevocabilità DEla precedente condNN che ne giustifica la contestazione;
invero stante la natura DE reato permanente in cui l'aggressione al bene giuridico protetto prosegue per tutta la durata DEla condotta nel tempo, l'aumento per la recidiva può essere riconosciuto purché una frazione temporale DEla condotta sia stata posta in essere dopo l'irrevocabilità DEla precedente condNN e ciò perché in tal momento l'autore è nella condizione di conoscere le conseguenze derivanti dal proprio status;
tale principio risulta incidentalmente affermato da quella pronuncia secondo cui ai fini DEla configurabilità DEla recidiva reiterata, è necessario che il nuovo reato sia commesso dopo che le precedenti condanne siano divenute irrevocabili, in quanto l'autore DE nuovo crimine deve essere in condizione di conoscere tutte le conseguenze derivanti dal proprio "status" di recidivo reiterato essendo comunque sufficiente che, successivamente a detta irrevocabilità, sia posta in essere anche solo una minima parte DE nuovo reato (Sez. 3, n. 10219 DE 15/01/2021 Ud. (dep. 17/03/2021 ) Rv. 281381 - 01). Alla luce DEle predette considerazioni, pertanto, l'impugnata sentenza deve essere annullata con rinvio in relazione alla posizione di TA ET limitatamente alla circostanza aggravante di cui al comma 6° DEl'art. 416 bis cod.pen. con rigetto DE ricorso nel resto. 18. Il motivo DE ricorso DEl'avv.to Sinatra nell'interesse di NT CE PA, relativo alla dedotta nullità DE provvedimento di rigetto DEla richiesta di rito abbreviato condizionato e dei successivi provvedimenti di primo e secondo grado, trova risposta nel paragrafo 1 DE considerato in diritto cui si rinvia. Quanto ai motivi avanzati nel ricorso DEl'avv.to Cianferoni sempre nell'interesse di NT, infondato appare il primo motivo che deduce violazione dei principi in 46 tema di partecipazione punibile ex art. 416 bis cod.pen.. Invero, la corte di appello palermitana, ha dedotto l'appartenenza punibile ex art. 416 bis cod.pen. sulla base di una serie di argomenti che le hanno fatto ritenere inquadrabile la figura DE NT nel novero dei c.d. imprenditori mafiosi;
con le osservazioni svolte alle pagine 125 e seguenti, il giudice di appello, ha spiegato di essere pervenuto a tale conclusione analizzando la posizione subordinata DE NT rispetto al reggente DEla famiglia mafiosa ET TA, l'accertata sussistenza di stabili e ripetuti contatti (p. 126) con altri associati DElo stesso gruppo criminale quali D'AM, Di GI e Lo PO, la consegna di somme di denaro dal NT al TA per il tramite DE Lo PO, poi utilizzate per il sostentamento DEle famiglie dei detenuti, il ruolo di promotore DE reato associativo parallelo di cui al capo 2) risultato aggravato dall'agevolazione mafiosa. Escluso qualsiasi assorbimento tra le due associazioni (p. 127), la corte di appello ha poi valorizzato le dichiarazioni DE collaboratore IM sull'intervento DE TA per tutelare gli interessi DE NT e la mediazione che il capo famiglia aveva proprio posto in essere con altro associato di spicco di altra territorio, tal IT, per risolvere un contrasto imprenditoriale tra il NT ed un cugino (pp.128-129); ancora il collaboratore IM, nella elencazione degli elementi di prova valorizzati dal giudice di appello, indicava come NT e TA fossero in affari insieme. In conclusione, quindi, il primo motivo di ricorso non coglie nel segno nella parte in cui deduce l'insussistenza dei presupposti nella condotta DE NT per affermarne la partecipazione ex art. 416 bis cod.pen. avendo i giudici di merito, e quello di appello in particolare, evidenziato gli elementi sulla base dei quali ritenere che per la cointeressenza DEle relazioni di affari con il capo DEla cosca TA, per la mediazione di quest'ultimo nel risolvere contrasti tra le attività imprenditoriali DE NT e quello di altro soggetto, per la frequenza e costanza dei rapporti con altri coassociati, le condotte DE NT non possono che denotare un coinvolgimento DElo stesso nelle attività DEla famiglia mafiosa tali da essere riconducibili alla partecipazione punibile ex art. 416 bis cod.pen.; e certamente, in tale valutazione, particolare rilievo ha assunto la creazione ed il mantenimento operativo di una serie consistente di società ed imprese attive nel settore DEla fatturazione per operazioni inesistenti i cui proventi venivano in parte anche destinati ad agevolare l'associazione mafiosa. Può pertanto ritenersi che il giudice di appello ha fatto applicazione di quella distinzione ormai costituente patrimonio DEla corte di legittimità secondo cui integra il reato di concorso esterno in associazione di tipo mafioso la condotta DEl'imprenditore "colluso" che, senza essere inserito nella struttura organizzativa DE sodalizio criminale, instauri con questo un rapporto di reciproci vantaggi, consistenti nell'imporsi sul territorio in posizione dominante e nel far ottenere all'organizzazione risorse, servizi o utilità, mentre si configura il reato di partecipazione all'associazione nel caso in cui l'imprenditore metta consapevolmente la propria impresa a disposizione DE sodalizio, di cui condivide metodi e obiettivi, onde rafforzarne il potere economico sul territorio di riferimento (Sez. 6, n. 32384 DE 27/03/2019, Rv. 276474 47 - 01). E nel caso in esame proprio la costituzione di una serie di imprese finalizzate ad ottenere profitti illeciti nell'interesse DEl'associazione mafiosa agevolata dall'attività illecita diretta proprio dal NT, ha costituito elemento decisivo per affermare il pieno coinvolgimento DElo stesso nell'organizzazione mafiosa e, quindi, una forma di partecipazione punibile anche ai sensi DEle Sezioni Unite OD, che pure il motivo di ricorso cita a proprio sostegno, ravvisandosi un contributo concreto e fattivo al rafforzamento operativo DEl'ente criminale. Il primo motivo deve pertanto essere respinto. 18.1 Quanto al secondo motivo che contesta l'affermazione di responsabilità per il DEitto di direzione DEl'organizzazione a DEinquere finalizzata alle operazioni di emissione ed utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti, sotto il profilo DEla insussistenza degli elementi per ritenere operativa una struttura associativa punibile ex art, 416 cod. pen., vanno innanzi tutto richiamate le osservazioni già svolte al paragrafo 10 nella trattazione DEle posizioni Lo CO e AL. La corte di appello ha motivato sulla natura di associazione parallela alle pagine 227-228 DEla motivazione escludendo l'assorbimento con varie osservazioni di fatto che vanamente il ricorso contesta;
inoltre, il giudice di appello, ha evidenziato le finalità DEl'associazione e le attività illecite poste in essere che sono state ricondotte alla natura di società cartiere perché le emittenti erano prive di strutture e dipendenti in numero tale da potere giustificare le operazioni fatturate. Peraltro, con ulteriori specifiche osservazioni (vedi pagine 230-231), la corte di appello ricostruiva i trasferimenti di denaro, i trasporti di denaro contante in altre città italiane, l'attivazione di carte prepagate sulle quali venivano fatte le operazioni, che correttamente costituivano tutte circostanze concrete sulla base DEle quali ritenere operativa proprio una struttura associativa stabilmente finalizzata alla realizzazione di una serie indeterminata di DEitti, con valutazione che, essendo anch'essa collegata ad una congerie di elementi tutti logicamente valutati, appare esente da vizi. Infondata è la doglianza, sempre contenuta nel secondo motivo DE ricorso avv.to Cianferoni, con la quale si contesta il ruolo direttivo ricoperto dal NT nella predetta associazione, posto che la corte di appello ha segnalato alle pagine 235 e seguenti quegli elementi, costituiti dalle direttive impartite proprio da NT agli altri componenti, sulla base dei quali ritenere che proprio il ricorrente fu l'organizzatore e direttore DE cartello di imprese destinate alla consumazione di attività illecite nel settore dei reati tributari. In relazione poi all'aggravante di cui all'art. 416 bis1 cod.pen. contestata per il capo n. 2 DEla rubrica, ci si riporta agli argomenti esposti al paragrafo 10.1 sottolineando che il giudice di appello appare essere pervenuto ad una conclusione non censurabile sottolineando il ruolo di stretta collaborazione tra TA e NT nonché il finanziamento attraverso i profitti illeciti DEl'attività di falsa fatturazione DEl'associazione mafiosa;
ed a tale conclusione si perveniva anche in considerazione DE coinvolgimento nelle stesse attività illecite DE Di GI, DEle dichiarazioni DE IM circa il coinvolgimento DE TA nel settore DE commercio dei pallets, e DEl'accertata consegna di somme di denaro 48 oltre che al predetto TA anche ad altri familiari di soggetti detenuti per gravissimi DEitti come i Lo Nigro. 18.2 Quanto ai restanti motivi DE ricorso avv.to Cianferoni: - il terzo ed il quarto motivo con i quali si deducono vizi circa l'affermazione di responsabilità per il DEitto di violenza privata aggravata di cui al capo n. 3) si palesano infondati alla luce DEle argomentazioni svolte dalla corte di appello alle pagine 247 e seguenti circa l'accertamento DEle modalità di consumazione dei fatti e lo sfruttamento DE metodo intimidatorio desunto dalle modalità di consumazione;
- il quinto ed il sesto motivo proposti con riguardo al capo n. 34 DEla rubrica (art. 512 bis cod.pen. aggravato ex art. 416 bisl cod.pen) propongono una lettura alternativa di elementi di prova non deducibile nella presente sede;
i giudici di appello hanno adeguatamente spiegato (pagine 360 e seguenti) come l'attività di commercio di imballaggi intestata al soggetto di nome AN fosse certamente riconducibile al D'AM ed al NT come correttamente dedotto dalla iniziativa iniziale e dal successivo interessamento DE Lo CO, contabile di NT, al momento DEla fuga di AN. Inoltre, i giudici di appello, sottolineavano come nel caso di specie l'intestazione fittizia fosse finalizzata alle attività di riciclaggio dei proventi illeciti provenienti dalle attività di falsa fatturazione ed anche tale conclusione appare esente dai vizi denunciati alla luce DEla stabile dedizione DEle società DE gruppo NT a tale attività; inoltre, proprio tali considerazioni e l'accertato ruolo DE ricorrente motivavano il riconoscimento DEl'aggravante di mafia sotto il profilo agevolativo pure contestata in ricorso;
- il settimo ed ottavo motivo in ordine alla aggravante DEl'associazione mafiosa armata risultano affrontati al paragrafo 2 cui si rinvia;
- il 9° e 10° motivo in punto aggravante di cui al comma 6° DEl'art. 416 bis cod.pen. sono stati analizzati al punto 3 DEla presente motivazione con annullamento con rinvio anche per il NT;
deve essere sottolineato come nessun contrasto di giudicati si ponga in relazione ad elementi accessori DE fatto così che il motivo aggiunto proposto in relazione agli esiti DE separato giudizio non appare fondato;
- l'ultimo motivo DE ricorso principale ed il secondo motivo aggiunto in tema di recidiva, attenuanti generiche e pena, sono inammissibili posto che DE tutto incensurabili nella presente sede di legittimità appaiono le considerazioni in fatto espresse a fondamento DEla decisione di appello in ordine a ciascuna statuizione esposte alla pagina 393 DEla pronuncia di secondo grado. Nei confronti DE GL va pertanto pronunciata sentenza di annullamento con rinvio limitatamente alla circostanza aggravante di cui all'art. 416 bis comma 6 cod.pen. con rigetto DE ricorso nel resto. 19. Ad eccezione DE motivo avanzato in ordine all'aggravante di cui al sesto comma DEl'art. 416 bis cod.pen., anche il ricorso DEl'avv.to Bellotta proposto nell'interesse di Di GI TO CA appare non fondato. Il primo motivo, sulla nullità DE rito abbreviato condizionato, trova risposta nel paragrafo 1 cui si rinvia. 49 Quanto al secondo motivo, con cui si è dedotto violazione di legge e difetto di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità per il DEitto di cui all'art. 416 bis cod.pen., appare reiterare doglianze già devolute al giudice di appello;
la corte di merito, con le osservazioni svolte alle pagine 158 e ss. DEla pronuncia impugnata, ha ampiamente motivato circa la sussistenza di un quadro probatorio a carico DE Di GI DE tutto congruo, costituito oltre che dalle dichiarazioni dei collaboratori DE e TI, dallo stabile coinvolgimento DElo stesso in attività estorsive (p. 160 e SS.); orbene, deve al proposito essere evidenziato, che la partecipazione al sostentamento DEle famiglie di soggetti detenuti, la disponibilità di armi (p. 162) e soprattutto l'accertata responsabilità per le estorsioni tentate e consumate di cui ai capi 7, 8, 16, 17, 19, 22, 23, 24 quali tipici reati fine DEl'organizzazione mafiosa, hanno correttamente fondato l'affermazione di responsabilità che il secondo motivo vanamente contesta;
invero quando la consumazione di una così elevata serie di DEitti è accompagnata da modalità tipiche DE controllo DE territorio da parte DEl'associazione mafiosa, l'affermazione di responsabilità DEl'agente per il DEitto di cui all'art. 416 bis cod.pen., ben lungi dal basarsi su fatti episodici ed isolati come sostenuto nell'impugZIne, appare invece essere affermata in applicazione dei principi stabiliti dalla giurisprudenza DEle Sezioni Unite OD secondo cui (Sez. U, n. 36958 DE 27/05/2021, Rv. 281889 - 01) sono indice di partecipazione punibile ex art. 416 bis cod.pen. tutte le condotte dalle quali potere desumere che l'affiliato abbia preso parte attiva al fenomeno associativo ovvero che abbia fornito un qualsivoglia "apporto concreto", sia pur minimo, ma in ogni caso riconoscibile, alla vita DEl'associazione, tale da far ritenere avvenuto il dato DEl'inserimento attivo con carattere di stabilità. Elementi, questi, certamente ravvisabili nella consumazione di più fatti diretti ad imporre il pagamento DE pizzo dovuto alla locale famiglia mafiosa da parte di esercenti attività commerciali ed imprenditoriali che denotano, appunto, l'esercizio DE potere intimidatorio sul territorio da parte degli associati. 19.1 Quanto al terzo motivo, con il quale si muovono doglianze in relazione all'affermazione di responsabilità per il DEitto di cui al capo n. 2 DEla rubrica, vanno richiamate integralmente le conclusioni già svolte in ordine alla sussistenza DEl'associazione parallela nella trattazione DEle posizioni Lo CO, AL e NT;
premesso che la corte di merito motiva adeguatamente su detta associazione parallela a p. 228, facendo precedere considerazioni anche in ordine alle finalità DEl'associazione ed all'attività DEla stessa, vanamente il ricorso contesta la natura di società cartiere posto che, nel presente giudizio abbreviato, correttamente sono stati ritenuti probanti gli accertamenti svolti dalla G.d. F. sulla fittizietà DEle attività compiute da una società intestata proprio al ricorrente che aveva emesso fatture per operazioni inesistenti per ben 17 milioni di C (p. 241) a favore di imprese DE gruppo NT nella totale assenza di strutture e personale adeguato a tale fatturato. 19.2 Infondato è il quarto motivo che contesta l'affermazione di responsabilità e la qualificazione giuridica DEl'episodio estorsivo di cui al capo n. 7, facendo 50 riferimento ad un presunto credito per la riscossione DE quale il ricorrente avrebbe agito, mai accertato nella sua causale e nella precisa entità. Analogamente non fondato è anche il successivo motivo che contesta la responsabilità per il capo n. 8, avendo la corte di appello ricostruito a pagina 280 DEla pronuncia la causale DEl'incontro con la persona offesa RE cui veniva richiesto il pagamento DE pizzo. 19.3 Quanto alle altre doglianze: - in alcun modo può ritenersi l'intervento ricostruito per il DEitto di cui al capo n. 9, finalizzato semplicemente a sanare un contrasto tra altri soggetti posto che la corte di appello motiva a p. 286 circa l'azione DE Di GI e DE RE che costringevano la p.o. EL a spostare l'attività di ambulante come accertato da un successivo sopralluogo di p.g.; - la responsabilità per l'estorsione di cui al capo 16, (estorsione AG) viene correttamente motivata a p.296 in forza di un servizio di osservazione che individua come il LO fosse intervenuto proprio su mandato DEla coppia GI-Di GI, individuando questi quali mandanti DEla azione effettuata ai fini di garantire il controllo attività economiche e quindi aggravata ex art. 416 bis1 cod.pen.; - le doglianze avanzate in ordine al capo n. 17, a fronte di una precisa ricostruzione DEla corte sulla richiesta di denaro (p. 307), consistono in una lettura alternativa di prove non consentita nella presente sede;
- analogamente quanto al capo n. 19 (estorsione Calabria) la natura estorsiva dei pagamenti è stata ritenuta sulla base di alcune frasi intercettate dal contenuto non amichevole non illogicamente valutate;
- priva dei lamentati vizi appare poi la motivazione in ordine al capo 22, ricollegata ad alcune intercettazioni dalle quali la corte di merito connette le ragioni dei pagamenti al GI e DEle precedenti attività DE Di GI;
- il capo 23 (estorsione Monti) viene motivato (p. 323) in assenza di qualsiasi vizio in forza di una intercettazione tra il ricorrente e la p.o. che riepiloga pagamenti non dovuti ed in considerazione DEle dichiarazioni DEla parte offesa ammissive DE versamento DE pizzo;
- quanto alle doglianze avanzate in relazione al capo 24 (estorsione OL), la corte di merito nega l'esistenza di quel credito MA (vedi p. 328) che viene riproposto con argomenti in fatto già confutati anche in questa sede di legittimità. Infine, va rilevato come la responsabilità per i fatti di traffico di stupefacenti di cui al capo 28 siano fondate su una serie (p. 342 e SS) di intercettazioni che fanno chiaro riferimento a droghe di vario tipo, di cui si lamenta una illogicità non ravvisabile, irrilevante essendo l'assenza di qualsiasi sequestro;
e con la espressa motivazione di p. 349 il giudice di appello ha anche escluso l'applicabilità DEl'ipotesi di cui al quinto comma DEl'art. 73 D.P.R. 309/90, sulla base di precise considerazioni in fatto prive di qualsiasi illogicità tanto più manifesta. I motivi in ordine alle aggravanti DEl'art. 416 bis cod.pen. trovano poi risposta nei paragrafi 2 e 3 DEla presente motivazione cui si rinvia. Anche il ricorso Di GI va pertanto accolto 51 c\, ZI AR ! LA) IL PRESIDENTE Gio .NN ER 52 limitatamente alla aggravante di cui al sesto comma DEl'art. 416 bis cod.pen. con rinvio sul punto ad altra sezione DEla corte di appello di Palermo e rigetto nel resto.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione DEla Corte d'appello di Palermo limitatamente alla circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis comma 6 cod. pen. nei confronti di Lo PO GI, RI AN, Di GI TO CA, NC OV, TE GI, TA ET, Di TT GI LO e NT CE PA per nuovo giudizio su detto punto;
rigetta nel resto i ricorsi di Di GI TO CA, NC OV, TE GI, TA ET, NT CE PA e Dì TT GI LO;
dichiara inammissibili nel resto i ricorsi di Lo PO GI e RI AN;
dichiara inammissibili i ricorsi di AN OV, AL MA, D'IC ET, Lo CO GA, AN RO, LO OV, LE MA, ND CE PA e RL OS che condNN al pagamento DEle spese processuali e DEla somma di euro tremila in favore DEla cassa DEle ammende;
condNN, inoltre, in solido Lo PO GI, Di GI TO CA, NC OV, TA ET, AN OV, NT CE PA, Di TT GI LO, Lo CO GA, AL CE PA, LE MA, AN RO, RI AN, LO OV, TE GI e RL OS alla rifusione DEle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili Centro Studi Pio La Torre onlus, Comitato Addio Pizzo, Solidaria scs onlus, SOS Impresa Palermo, Associazione Nazionale AN AP, F.A.I. e CI che liquida in euro 3686,00 oltre accessori dì legge per ciascuna DEle parti civili;
condNN, inoltre, in solido NT CE PA, Di TT GI LO, Di GI TO CA, Lo PO GI, AN OV, TA ET, NC OV e TE GI alla rifusione DEle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili Confesercenti Palermo, Confcommercio Imprese per l'Italia Palermo che liquida in euro 3686,00, oltre accessori di legge, per ciascuna DEle parti civili. CondNN, inoltre, Di TT GI LO alla rifusione DEle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dala parte civile TE IN che liquida in euro 3686,00, oltre accessori di legge, e, in solido Di TT GI LO e AN RO alla rifusione DEle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile TO Lo IA che liquida in euro 3686,00, oltre accessori di legge. Roma, 21 novembr9023 IL CONSIGLI RE EST;
DEPOSITATO IN CANCELLARIA SECONDA SEZIONE PENALE r 22 GEN. 203 i I IL FUNZIONARIO GIUDIZIAgt1O .....• • "T" r.
1-1 MIT') e nOT2TE CASSAZIONE .R.P. CENTRALE t. - ,9 ce \q _ 4•C"\-U‘ k \ \r\ - f \ k Keak (..L (,4 `.\ 0•:\r\g`-I, UUsb--1) ti • 4(. p-R,-.„ eQ e n t, IL FUNZIONJ4 t JDIZIARIC LE itcyletrt-