Art. 5.
In tutti i casi non eccettuati dalla presente legge, le sentenze di condanna all'arresto personale in materia civile o commerciale non saranno piu' eseguite sulla persona; ogni esecuzione incominciata sara' abbandonata, e la liberta' sara' immediatamente renduta ai debitori imprigionati.
Le contestazioni, che sorgessero, saranno decise dal tribunale civile del domicilio dei debitori o del luogo ove si trovino arrestati.
In tutti i casi non eccettuati dalla presente legge, le sentenze di condanna all'arresto personale in materia civile o commerciale non saranno piu' eseguite sulla persona; ogni esecuzione incominciata sara' abbandonata, e la liberta' sara' immediatamente renduta ai debitori imprigionati.
Le contestazioni, che sorgessero, saranno decise dal tribunale civile del domicilio dei debitori o del luogo ove si trovino arrestati.