Ordinanza cautelare 19 luglio 2019
Ordinanza collegiale 5 novembre 2021
Sentenza 8 aprile 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. II, ordinanza collegiale 05/11/2021, n. 1325 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 1325 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 05/11/2021
N. 01629/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1629 del 2014, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Quaternario Investimenti Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Paolo Piva, Livio Passuello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero per i Beni e le Attività Culturali, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrett. Stato, domiciliataria ex lege in Venezia, San Marco, 63;
nei confronti
Assicurazioni Generali Spa, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
quanto al ricorso principale ed ai motivi aggiunti:
dei provvedimenti della Direzione Regionale per il Veneto del Ministero per i Beni e le Attività Culturali del 29.8 - 1.9.2014 n. 14091 - 14093 nella parte in cui veniva liquidato il saldo del contributo ex artt. 31 e 35 del d. l.vo n. 42/2004 in misura inferiore al cinquanta per cento;
per l’accertamento dell’importo dovuto alla Quaternario quale contributo per le opere di restauro conservativo del Castello Brandolini Colomban di Cison di Valmarino.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero per i Beni e le Attività Culturali;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 ottobre 2021 la Dr.ssa Daria Valletta e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato che:
- con il ricorso in disamina la società Quaternario Investimenti spa, nella premessa di essere titolare di un immobile per il quale era stato richiesto e ammesso un contributo a fondo perduto per un intervento di restauro conservativo ex art. 35 D.Lgs. 42/2004, lamenta che l’importo liquidato a saldo dall’Amministrazione sarebbe inferiore alla misura del 40% originariamente fissata;
- la ricorrente deduce, in particolare, che non sarebbe possibile stabilire se ciò dipenda da una illegittima liquidazione ovvero dall’adozione di un provvedimento –non conosciuto- di riduzione della misura del contributo originariamente ammesso;
-il Ministero resistente, nel costituirsi in giudizio, non ha svolto difese di merito;
ritenuto, dunque, necessario, anche ai fini di stabilire se il giudice adito sia effettivamente munito di giurisdizione rispetto alla res controversa, acquisire dal Ministero resistente una relazione riepilogativa dei fatti che hanno interessato la vicenda in commento, nella quale si indicheranno i criteri in base ai quali si è dato corso alla liquidazione del contributo in commento;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda), dispone che il Ministero resistente depositi la relazione di cui in parte motiva entro il termine di giorni 30 dalla comunicazione della presente ordinanza;
fissa l'udienza di discussione del merito alla prima udienza di febbraio 2022.
Ordina alla Segreteria della Sezione di provvedere alla comunicazione della presente ordinanza.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 14 ottobre 2021, con l'intervento dei magistrati:
Alberto Pasi, Presidente
Daria Valletta, Referendario, Estensore
Mariagiovanna Amorizzo, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Daria Valletta | Alberto Pasi |
IL SEGRETARIO