Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 10/02/2025, n. 133 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 133 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
N. R.V.G. 4565/2024
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente relatore
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice ha pronunciato la seguente
S e n t e n z a nella causa civile di I Grado iscritta al n. 4565/2024 R.V.G. promossa da
(Cod. Fis ); Parte_1 C.F._1
E
(Cod. Fis. ), Controparte_1 C.F._2
entrambi con il patrocinio dell'Avv. TARENZI CLAUDIA e con domicilio presso il suo studio sito in MILANO, CORSO LODI n. 65;
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in CA (AG), in data 26/10/2015, il cui atto è stato iscritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di CA (AG) alla Parte II, Serie C, n. 33, dell'anno 2015, optando per il regime patrimoniale della separazione dei beni;
con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale nulla ha opposto
CONCLUSIONI
I coniugi sopra indicati richiedevano la pronuncia della separazione alle seguenti condizioni:
“AFFIDAMENTO DEI MINORI
a) I figli minori saranno affidati in modo condiviso ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre;
b) Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la responsabilità separata sui figli per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza;
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d) I genitori si impegnano a favorire una costruttiva relazione dei figli con l'altro genitore, informandosi l'un l'altro in merito alle esigenze ed eventuali problemi dei minori;
e) I genitori si impegnano, nell'interesse dei figli, a garantire che vengano conservati rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale;
CONTRIBUTO AL MANTENIMENTO DEI FIGLI MINORI
a)Il NO , sino a che sarà in stato di disoccupazione, contribuirà al CP_1 mantenimento dei figli, corrispondendo alla NOa l'importo mensile di € 450,00 Pt_1
(€ 150,00 x 3), a decorrere dal mese successivo al deposito delle note scritte sostitutive dell'udienza di comparizione delle parti, le quali rinunceranno alla stessa comparizione.
b) Il NO attualmente disoccupato, si impegna, allorché avrà reperito CP_1 un'occupazione, a versare alla NOa l'importo di € 900,00 (300,00 x 3) a titolo Pt_1
di assegno di mantenimento dei figli minori.
Tale importo sarà soggetto a rivalutazione monetaria annuale automatica - secondo gli indici Istat costo della vita a decorrere dall'anno successivo alla sentenza di separazione.
c) Il NO contribuirà inoltre nella misura del 50% alle spese straordinarie dei CP_1 tre figli, come da linee guida del Tribunale di Pavia “ spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
pag. 2 di 6 - spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali)” spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature
(comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative
(pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida
(corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta”.
pag. 3 di 6 d) Il NO rinuncia al 50% dell'importo degli assegni Unici ed Universali. La CP_1 NOa percepirà il 100% dell'importo di ciascuno dei 3 assegni Unici ed Pt_1
Universali.
CONTATTI, MODALITA' DI VISITA E PERMANENZA DEI FIGLI PRESSO CIASCUN
GENITORE.
a) Il padre, a settimane alterne, preleverà i figli il sabato mattina (ore 10.00 circa) dalla casa materna e li terrà con sé fino alla domenica sera prima di cena (ore 19.00 circa).
b) Durante la settimana, il padre un pomeriggio a settimana, che i genitori decideranno di settimana in settimana in base alle esigenze dei figli, trascorrerà con gli stessi l'intero pomeriggio, prelevandoli da scuola, e li terrà con sé fino alle ore 19.00 circa, prima di aver cenato, quando li riporterà presso l'abitazione materna.
c) Durante le vacanze estive, nel mese di agosto, i minori trascorreranno due settimane consecutive con il papà - e pari periodo con la mamma - salvo diverso e miglior accordo tra i genitori da raggiungersi di volta in volta e comunque entro il 30 aprile di ogni anno.
I genitori s'impegnano a comunicare reciprocamente i luoghi ove trascorreranno i periodi di spettanza reciproca e le utenze telefoniche, anche cellulari, per contattare i figli.
d) Durante le vacanze natalizie, i minori trascorreranno ad anni alterni con la madre dal
24 al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio con il padre. Quest'ultimo andrà a prendere i minori presso la casa materna alle ore 10.00 del primo giorno del periodo di sua spettanza e li riaccompagnerà, al termine dello stesso periodo, sempre presso l'abitazione materna alle ore 19.00, prima di aver cenato.
I minori trascorreranno il primo periodo natalizio del 2024 con la madre.
e) I figli trascorreranno il giorno di Pasqua con il padre e quello di UE con la madre ad anni alterni. Pasqua 2024 sarà di spettanza del padre.
f) Per quanto riguarda le altre festività (Carnevale, ponti etc.) saranno trascorse con l'uno o l'altro genitore, seguendo l'alternanza dei weekend;
g) I minori trascorreranno la giornata del proprio compleanno ad anni alterni con la mamma e con il papà.
h) I genitori, reciprocamente, consentono contatti telefonici quotidiani con i figli minori, nei giorni e nei periodi di spettanza dell'uno o dell'altro.
pag. 4 di 6 Il tutto, salvo ogni diverso e miglior accordo tra i genitori”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 04.11.2024, integrato con deposito datato 07.12.2024 contenente la completa indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni sopra riportate.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, e, con successive note depositate in sostituzione dell'udienza hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 III c.p.c., comunque in parte prodotta.
Infine, hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e che le altre condizioni non appaiono contrarie a norme imperative e all'ordine pubblico, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
Nulla viene pronunciato in merito alle spese processuali, trattandosi di ricorso congiunto
P.Q.M.
Il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando, così statuisce:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1
che hanno contratto matrimonio il 26/10/2015, in Controparte_1
CA (AG) (atto n. 33, parte II, serie C, del registro degli atti di matrimonio dell'anno
2015);
2. ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
pag. 5 di 6 3. omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
4. nulla sulle spese.
Così deciso in Pavia, il 10.2.2025
La Presidente Est.
Dott.ssa Marina Bellegrandi
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