Art. 22.
I tenenti colonnelli e i maggiori che al 1 gennaio dell'anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge si trovano mantenuti in servizio permanente effettivo ai sensi dell' art. 1 della legge 27 febbraio 1955, n. 84 , sono collocati a disposizione nella data anzidetta e vi rimangono per il residuo periodo di tempo che avrebbero ancora dovuto trascorrere in servizio permanente effettivo in applicazione della predetta legge 27 febbraio 1955, n. 81 .
I tenenti colonnelli e i maggiori che al 1 gennaio dell'anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge si trovano mantenuti in servizio permanente effettivo ai sensi dell' art. 1 della legge 27 febbraio 1955, n. 84 , sono collocati a disposizione nella data anzidetta e vi rimangono per il residuo periodo di tempo che avrebbero ancora dovuto trascorrere in servizio permanente effettivo in applicazione della predetta legge 27 febbraio 1955, n. 81 .