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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 25/06/2025, n. 2465 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2465 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2065/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
Quarta CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Paola Cesaroni ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2065/2020 promossa da:
e , rappresentati e difesi dall'Avv. Salvatore Parte_1 Parte_2
Laguardia, elettivamente domiciliati come in atti
ATTORI
Contro
(già ), in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 Controparte_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Rosa Fasulo, elettivamente domiciliata come in atti
CONVENUTA
CONCLUSIONI
All'udienza del 18.03.2025, sulle conclusioni dei procuratori delle parti riportate nelle note di trattazione scritta inviate in ossequio al decreto del 05.02.2025, la causa era riservata per la decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. e nelle rispettive qualità di parte Parte_1 Parte_2 mutuataria datrice di ipoteca e parte mutuataria in relazione al contratto di mutuo ipotecario stipulato in data 22.07.2010, convenivano in giudizio la al fine di far accertare Controparte_2
l'illegittimità delle condizioni contrattuali applicate, con specifico riferimento all'applicazione di tassi di interesse usurari e alla difformità del Taeg indicato in contratto rispetto a quello in concreto applicato.
Rassegnavano le seguenti conclusioni:
1) In via principale, dichiarare la nullità dal contratto di mutuo ipotecario Repertorio n. 63156 –
Raccolta n. 21320 del 22 luglio 2010 nella parte in cui si determina la corresponsione degli interessi, attesa la evidente usurarietà ab origine;
ritenere che il predetto contratto sia derubricato a prestito a titolo gratuito ex art. 1815 II comma c.c.; rideterminare il debito residuo in considerazione del pagina 1 di 10 compensato “controcredito” assunto in capo agli odierni ricorrenti per l'avvenuto pagamento di interessi non dovuti così come calcolato nella CTU redatta nel corso dell'Accertamento Tecnico
Preventivo ed allegata al presente atto;
2) In subordine, dichiarare la nullità dalla clausola determinativa degli interessi in relazione al contratto di mutuo ipotecario Repertorio n. 63156 – Raccolta n. 21320 del 22 luglio 2010 per omessa inclusione nel calcolo dell' I.S.C. della polizza assicurativa sulla vita;
rideterminare il debito residuo in considerazione del compensato “controcredito” assunto in capo agli odierni ricorrenti per l'avvenuto pagamento di interessi non dovuti in base all'applicazione del tasso legale sostitutivo così come calcolato nella CTU redatta nel corso dell'Accertamento Tecnico Preventivo ed allegata al presente atto;
con vittoria di spese e compensi del presente giudizio, nonché di quelli relativi al giudizio di ATP.
Si costituiva in giudizio la invocando, in via preliminare, il mutamento del rito Controparte_2
e la nullità e/o inammissibilità delle domande attoree per violazione del combinato disposto degli artt.
163 co.3, nn. 3 e 4 c.p.c. e 164 co.4 c.p.c.; nel merito, il rigetto di tutte le domande formulate da parte attrice stante la nullità e/o inammissibilità e/o erroneità e/o illegittimità della consulenza svolta nel procedimento ex art. 696 bis c.p.c., con conseguente condanna degli attori al pagamento, in via solidale, dell'importo di € 5.709,60, oltre interessi dalla data del pagamento al soddisfo, a titolo di rimborso degli importi dalla stessa corrisposti al consulente nel procedimento di ATP.
Disposto il mutamento del rito e concessi i termini ex art. 183 co.6 c.p.c., la causa, istruita con prove documentali e ctu contabile, era rimessa ad udienza di precisazione delle conclusioni – celebratasi in data 18.03.2025 – data nella quale era riservata per la decisione con concessione dei termini ex art. 190
c.p.c.
La domanda è in parte fondata.
L'eccezione di nullità dell'atto di citazione per equivoca determinazione della cosa oggetto della domanda e per mancata specifica determinazione degli elementi di fatto e di diritto, sollevata da parte convenuta, va disattesa.
La nullità della citazione per omessa determinazione dell'oggetto della domanda non sussiste, infatti, nel caso in cui tale elemento possa comunque individuarsi attraverso un esame complessivo dell'atto introduttivo del giudizio, non limitato alle conclusioni, ma esteso anche alla parte espositiva, come verificabile nella specie.
Nel merito, la controversia involge l'esame del contratto di mutuo stipulato in data 22.07.2010 da e , quali mutuatari e datori di ipoteca, , Parte_1 Parte_3 CP_3 CP_4
e , quali mutuatari, con la per l'importo di € 169.313,00, da Parte_2 Controparte_2 restituire in 180 rate mensili posticipate, per la durata di quindici anni.
Il predetto mutuo era concesso a tasso variabile laddove, in base all'art. 3, il tasso corrispettivo nominale era stato fissato nella misura del 3,30% sia per il periodo di preammortamento (22.07.2010 –
31.08.2010) che per la prima rata di ammortamento del mutuo in scadenza il 30.09.2010. Il tasso di mora nominale era, altresì, fissato dal contratto (art. 3 lett. F) nella misura inizialmente pari al 6,30%
(tasso corrispettivo aumentato di 3 punti percentuali).
L'art. 644 c.p. disciplina il reato di usura;
la legge 108/1996 integra la suddetta norma, prevedendo un meccanismo di determinazione del tasso oltre il quale gli interessi vanno considerati sempre usurari ex pagina 2 di 10 art. 644, III co., c.p.; infine, l'art. 1815 c.c. detta una sanzione a seguito della pattuizione di interessi usurari come definita ai sensi dell'art. 644 c.p. ed integrata dalla legge 108/96.
Deve premettersi, in linea generale, che, ai fini della rilevazione del TEG, rilevano tutti gli oneri strettamente connessi al finanziamento. Le esclusioni più significative riguardano imposte e tasse (l'indicazione è fornita, al riguardo, dall'art. 644, 4 comma, c.p.), spese notarili, costi di gestione del conto e interessi di mora. Sono, invece, incluse le spese di istruttoria (quelle inerenti all'analisi del reddito del soggetto che richiede il finanziamento e alla consistenza economica del bene offerto in garanzia, e così principalmente le spese di perizia), spese che normalmente vengono determinate in modo forfettario in una misura percentuale fissa rispetto al finanziamento erogato.
La giurisprudenza di legittimità è ormai consolidata nell'affermare che gli interessi, siano essi corrispettivi o moratori, sono assoggettabili alla disciplina dell'usura che, come previsto dall'art. 644 c.p., riguarda gli interessi a qualunque titolo pattuiti: “la disciplina antiusura si applica agli interessi moratori, intendendo essa sanzionare la pattuizione di interessi eccessivi convenuti al momento della stipula del contratto quale corrispettivo per la concessione del denaro, ma anche la promessa di qualsiasi somma usuraria sia dovuta in relazione al contratto concluso” (Cass. Sez. Un. n.19597/2020).
La Suprema Corte ha precisato, in ogni caso, che l'applicazione della disciplina antiusura anche relativamente agli interessi moratori non comporta la cumulabilità degli interessi corrispettivi ed interessi moratori, stante la diversa funzione assolta dai suddetti interessi.
Gli interessi convenzionali di mora si calcolano, infatti, sulla rata scaduta e non sul capitale residuo, come quelli corrispettivi, e pertanto non possono essere sommati a quest'ultimi perché riferiti ad una base di calcolo diversa.
Ed invero “nei rapporti bancari, gli interessi corrispettivi e quelli moratori contrattualmente previsti vengono percepiti ricorrendo presupposti diversi ed antitetici, giacché i primi costituiscono la controprestazione del mutuante e i secondi hanno natura di clausola penale in quanto costituiscono una determinazione convenzionale preventiva del danno da inadempimento. Essi, pertanto, non si possono tra di loro cumulare. Tuttavia, qualora il contratto preveda che il tasso degli interessi moratori sia determinato sommando, al saggio degli interessi corrispettivi previsti dal rapporto, un certo numero di punti percentuale, è al valore complessivo risultante da tale somma, non solo ai punti percentuali aggiuntivi, che occorre avere riguardo al fine di individuare il tasso degli interessi moratori effettivamente applicati” (Cass. n. 26286/2019).
La distinzione delle citate tipologie di interessi -oltre che sul piano funzionale- sussiste anche sul piano della disciplina applicabile. Più precisamente, gli interessi moratori sono dovuti, a differenza di quelli corrispettivi, dal giorno della mora e a prescindere dalla prova del danno subito, ai sensi dell'art. 1224, primo comma, c.c., e vengono introdotti coattivamente ex lege, per il caso dell'inadempimento, anche in un rapporto contrattuale che non li abbia originariamente previsti, attesa la loro natura latamente punitiva.
Ciò chiarito, deve sicuramente escludersi dal calcolo del TEG la commissione per estinzione anticipata.
Sul punto, è intervenuta la Suprema Corte riaffermando il principio di simmetria, escludendo la possibilità di cumulare la commissione di estinzione anticipata agli interessi moratori: “la prima costituisce infatti una clausola penale di recesso, che viene richiesta dal creditore e pattuita in contratto per consentire al mutuatario di liberarsi anticipatamente dagli impegni di durata, per i liberi motivi di ritenuta convenienza più diversi, e per compensare, viceversa, il venir meno dei vantaggi finanziari che pagina 3 di 10 il mutuante aveva previsto, accordando il prestito, di avere dal negozio;
i secondi, come noto, costituiscono una clausola penale risarcitoria volta a compensare il ritardo nella restituzione del denaro, così da sostituire, incrementati, gli interessi corrispettivi”. Il fatto che la commissione di estinzione anticipata assuma la natura di penale per recesso comporta “che si tratta di voce non computabile ai fini della verifica di non usurarietà” perché collegata solo indirettamente all'erogazione del credito (Cass. N.7352/2022).
Con riferimento alla inclusione delle polizze assicurative nel calcolo del TEG, deve condividersi la valutazione compiuta dal ctu nell'elaborato peritale.
La giurisprudenza è consolidata nell'affermare che “Ai fini della valutazione dell'eventuale natura usuraria di un contratto di mutuo devono essere conteggiate anche le spese di assicurazione sostenute dal debitore per ottenere il credito, in conformità con quanto previsto dall'art. 644, comma 4, c.p., essendo, all'uopo, sufficiente che le stesse risultino collegate alla concessione del credito. La sussistenza del collegamento può essere dimostrata con qualunque mezzo di prova ed è presunta nel caso di contestualità tra la spesa di assicurazione e l'erogazione del mutuo” (Cassazione civile sez. VI,
01/02/2022, n.3025; Cass. Civ., n. 8806 del 2017).
Deve premettersi che al mutuo in oggetto, stipulato in data 22.07.2010, si applicano le istruzioni della
Banca d'Italia all'epoca vigenti, del febbraio 2006.
Le istruzioni per la rilevazione del TEGM dettate dalla Banca d'Italia in merito al trattamento di oneri e spese affermano:
“C4. Trattamento degli oneri e delle spese
Ai sensi della legge il calcolo del tasso deve tener conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all'erogazione del credito.
In particolare, sono inclusi: (..)
5) le spese per le assicurazioni o garanzie imposte dal creditore, intese ad assicurare il rimborso totale
o parziale del credito;
Le spese per assicurazioni e garanzie non sono ricomprese quando derivino dall'esclusivo adempimento di obblighi di legge”
L'art. 9 prevede che il mutuo è concesso ed accettato ai patti e alle condizioni tutte previste nel presente contratto, nonché nel relativo “documento di sintesi” allegato al contratto di mutuo sotto la lettera E) e firmato dalle parti e dal notaio:
pagina 4 di 10 In tal modo, il documento di sintesi diviene parte integrante del contratto di mutuo e risulta regolarmente sottoscritto dalle parti contrattuali:
pagina 5 di 10 pagina 6 di 10 Quindi, devono escludersi dal computo delle spese incluse nel calcolo del Teg i costi eventuali e successivi all'erogazione del prestito quali le spese per accollo, comunicazioni, solleciti, costituzione in mora, certificazioni varie ed altri oneri;
devono invece essere incluse nel calcolo le spese di incasso delle rate e quelle relative alle polizze assicurative, come da seguente prospetto:
Così operando, emerge il superamento del tasso soglia sia nel tasso corrispettivo che in quello di mora. pagina 7 di 10 Infatti, il decreto ministeriale del 18.06.2010 individua la misura del Tegm di riferimento per il III trimestre 2010 dei mutui a tasso variabile nella misura pari al 2,56%; lo stesso decreto prevede (art. 3 comma IV) che, mediamente, la maggiorazione per il ritardato pagamento stabilita dai contratti e applicata dagli intermediari finanziari è pari a 2,1 punti percentuali.
Conclusivamente, le soglie usurarie (TSU) vigenti all'atto di stipula del mutuo (22.07.2010) erano:
- Tasso corrispettivo soglia: 2,56*1,50 = 3,84%
- Tasso moratorio soglia: (2,56+2,10)*1,50 = 6,99%.
La verifica del TEG nel caso in esame, secondo i criteri già descritti, porta a quantificare un TEG del tasso corrispettivo pari al 4,334% ovvero al 4,111%, a seconda che il premio assicurativo
[...]
, versato in unica soluzione, venga considerato nel capitale lordo erogato ovvero spalmato sulle Pt_4 rate periodiche, giungendo in ogni caso ad un superamento del tasso soglia corrispettivo.
La conseguenza di quanto accertato è la gratuità del mutuo, ai sensi dell'art. 1815 c.c. (Cass. Sez. Un.
n.19597/2020).
Nessun dubbio può sussistere sulla inclusione della polizza assicurativa nel TEG, alla luce della sua contestualità con la stipula del mutuo e della sua inclusione nel capitale erogato, essendo sul punto irrilevante la mera indicazione come polizza facoltativa;
aggiungasi che la stipula della polizza è stata confermata dalla compagnia assicurativa, come documentato da parte attrice, e che resta irrilevante la formale intestazione ad uno solo dei mutuatari, considerando che il costo è rientrato nel capitale erogato e quindi nelle rate da restituire, ricadendo direttamente su tutti i mutuatari.
Sul punto, può farsi integrale richiamo alla risposta alle osservazioni resa dal CTU, nella quale si evidenzia come la Banca d'Italia nei chiarimenti alle istruzioni per la rilevazione del TEGM di febbraio
2010 abbia precisato le condizioni per includere le polizze assicurative nel calcolo del TEG, in particolare:
“Con quali criteri si può valutare se una polizza assicurativa o una garanzia rientra tra gli oneri inclusi nel TEG?
I criteri indicati nel § C4 – 5 sono validi sia per le polizze assicurative sia per le garanzie.
In primo luogo va valutato se la polizza o la garanzia è intesa ad:
1. assicurare il rimborso del credito;
2. tutelare i diritti del creditore nell'ambito del rapporto di finanziamento.
Se ricorre una di queste condizioni e la polizza o la garanzia tutela diritti non accessori rispetto al finanziamento, va inoltre valutato se la stipula del contratto assicurativo o di garanzia presenti una delle seguenti caratteristiche:
a) è obbligatorio per legge o per contratto per ottenere il credito;
b) è obbligatorio o, nei fatti, necessario per ottenere il credito a determinate condizioni contrattuali;
c) è contestuale alla concessione del finanziamento.
Il ricorrere di una di queste ulteriori condizioni, unitamente a una delle prime due, comporta la necessità di includere gli oneri relativi alla polizza o alla garanzia nel TEG”.
pagina 8 di 10 Nella specie, ricorrono tutte le condizioni per includere il costo della polizza nel calcolo del TEG, in quanto la polizza garantisce il rimborso del prestito ed è contestuale all'erogazione del mutuo con premio unico anticipato (si consideri che l'importo del mutuo erogato è pari ad € 169.313,00 a fronte di un premio unico di € 9.312,17).
Non può tuttavia individuarsi con certezza l'esistenza di un debito residuo o di un eventuale credito restitutorio degli attori, in difetto di produzione dei documenti necessari a determinare quanto già versato in esecuzione del contratto.
Infatti, la giurisprudenza di legittimità (da ultimo, Cassazione civile sez. I, 17/01/2024, n.1763) ha chiarito che: “In tema di consulenza tecnica contabile ex art. 198 c.p.c., l'acquisizione, da parte del consulente di ufficio, di documenti non precedentemente prodotti dalle parti, possibile anche se volta a provare fatti principali e non meramente accessori, necessita del consenso espresso, tacito o per facta concludentia, delle parti stesse”.
La circostanza che il piano di ammortamento sia stato prodotto nel corso delle operazioni peritali nelle mani del ctu, a fronte del dissenso espresso dalla convenuta, rende inutilizzabile il documento, stante la mancata produzione nel fascicolo processuale, nei termini imposti dal codice di rito.
Ad analoga conclusione deve pervenirsi per l'estratto conto consegnato al ctu in sede di accertamento tecnico preventivo, oggetto di dissenso da parte della difesa della convenuta, e mai depositato nel fascicolo processuale.
Non può infine accogliersi la domanda inserita da ultimo da parte attrice, tardivamente rispetto alle preclusioni imposte dal codice di rito, circa l'ordine rivolto alla banca convenuta di rideterminare il debito residuo in relazione all'accertata gratuità del mutuo.
La domanda formulata in subordine, ed esaminata a seguito del rigetto della domanda di accertamento Par del quantum del credito, legata alla difformità tra dichiarato e ISC applicato, è infondata.
L'indicatore sintetico di costo, infatti, non costituisce un elemento genetico ed essenziale del contratto, svolgendo unicamente una funzione informativa finalizzata a rendere conoscibile il costo totale effettivo dell'operazione bancaria prima di accedervi. Pertanto, non rientra tra le condizioni economiche oggetto di specifica pattuizione nel contratto ai fini della sua validità e l'eventuale errata indicazione al più determina una violazione degli obblighi di trasparenza e informazione, rilevabili unicamente sul piano risarcitorio (Cass. n. 4597/2023).
Conclusivamente, la domanda proposta dagli attori deve essere accolta in parte.
Le spese legali seguono la soccombenza, ritenuto il valore indeterminabile della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, Quarta sezione Civile, in funzione di Giudice Unico, nella persona della dott.ssa
Paola Cesaroni, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1
nei confronti di già così Parte_2 Controparte_1 Controparte_2 provvede:
- accoglie in parte la domanda e, per l'effetto, accerta il carattere usuraio del tasso corrispettivo pattuito nel contratto di mutuo oggetto di causa e, per l'effetto, la gratuità del mutuo;
- rigetta, per il residuo, la domanda;
pagina 9 di 10 - Condanna la convenuta al rimborso delle spese processuali in favore di parte attrice, liquidate in €
7500,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, IVA e CAP come per legge ed al rimborso del
C.U.;
- Pone in via definitiva a carico della convenuta le spese di CTU e di ATP, come liquidate con separati decreti.
Bari, 25 giugno 2025
Il Giudice
dott. Paola Cesaroni
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
Quarta CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Paola Cesaroni ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2065/2020 promossa da:
e , rappresentati e difesi dall'Avv. Salvatore Parte_1 Parte_2
Laguardia, elettivamente domiciliati come in atti
ATTORI
Contro
(già ), in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 Controparte_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Rosa Fasulo, elettivamente domiciliata come in atti
CONVENUTA
CONCLUSIONI
All'udienza del 18.03.2025, sulle conclusioni dei procuratori delle parti riportate nelle note di trattazione scritta inviate in ossequio al decreto del 05.02.2025, la causa era riservata per la decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. e nelle rispettive qualità di parte Parte_1 Parte_2 mutuataria datrice di ipoteca e parte mutuataria in relazione al contratto di mutuo ipotecario stipulato in data 22.07.2010, convenivano in giudizio la al fine di far accertare Controparte_2
l'illegittimità delle condizioni contrattuali applicate, con specifico riferimento all'applicazione di tassi di interesse usurari e alla difformità del Taeg indicato in contratto rispetto a quello in concreto applicato.
Rassegnavano le seguenti conclusioni:
1) In via principale, dichiarare la nullità dal contratto di mutuo ipotecario Repertorio n. 63156 –
Raccolta n. 21320 del 22 luglio 2010 nella parte in cui si determina la corresponsione degli interessi, attesa la evidente usurarietà ab origine;
ritenere che il predetto contratto sia derubricato a prestito a titolo gratuito ex art. 1815 II comma c.c.; rideterminare il debito residuo in considerazione del pagina 1 di 10 compensato “controcredito” assunto in capo agli odierni ricorrenti per l'avvenuto pagamento di interessi non dovuti così come calcolato nella CTU redatta nel corso dell'Accertamento Tecnico
Preventivo ed allegata al presente atto;
2) In subordine, dichiarare la nullità dalla clausola determinativa degli interessi in relazione al contratto di mutuo ipotecario Repertorio n. 63156 – Raccolta n. 21320 del 22 luglio 2010 per omessa inclusione nel calcolo dell' I.S.C. della polizza assicurativa sulla vita;
rideterminare il debito residuo in considerazione del compensato “controcredito” assunto in capo agli odierni ricorrenti per l'avvenuto pagamento di interessi non dovuti in base all'applicazione del tasso legale sostitutivo così come calcolato nella CTU redatta nel corso dell'Accertamento Tecnico Preventivo ed allegata al presente atto;
con vittoria di spese e compensi del presente giudizio, nonché di quelli relativi al giudizio di ATP.
Si costituiva in giudizio la invocando, in via preliminare, il mutamento del rito Controparte_2
e la nullità e/o inammissibilità delle domande attoree per violazione del combinato disposto degli artt.
163 co.3, nn. 3 e 4 c.p.c. e 164 co.4 c.p.c.; nel merito, il rigetto di tutte le domande formulate da parte attrice stante la nullità e/o inammissibilità e/o erroneità e/o illegittimità della consulenza svolta nel procedimento ex art. 696 bis c.p.c., con conseguente condanna degli attori al pagamento, in via solidale, dell'importo di € 5.709,60, oltre interessi dalla data del pagamento al soddisfo, a titolo di rimborso degli importi dalla stessa corrisposti al consulente nel procedimento di ATP.
Disposto il mutamento del rito e concessi i termini ex art. 183 co.6 c.p.c., la causa, istruita con prove documentali e ctu contabile, era rimessa ad udienza di precisazione delle conclusioni – celebratasi in data 18.03.2025 – data nella quale era riservata per la decisione con concessione dei termini ex art. 190
c.p.c.
La domanda è in parte fondata.
L'eccezione di nullità dell'atto di citazione per equivoca determinazione della cosa oggetto della domanda e per mancata specifica determinazione degli elementi di fatto e di diritto, sollevata da parte convenuta, va disattesa.
La nullità della citazione per omessa determinazione dell'oggetto della domanda non sussiste, infatti, nel caso in cui tale elemento possa comunque individuarsi attraverso un esame complessivo dell'atto introduttivo del giudizio, non limitato alle conclusioni, ma esteso anche alla parte espositiva, come verificabile nella specie.
Nel merito, la controversia involge l'esame del contratto di mutuo stipulato in data 22.07.2010 da e , quali mutuatari e datori di ipoteca, , Parte_1 Parte_3 CP_3 CP_4
e , quali mutuatari, con la per l'importo di € 169.313,00, da Parte_2 Controparte_2 restituire in 180 rate mensili posticipate, per la durata di quindici anni.
Il predetto mutuo era concesso a tasso variabile laddove, in base all'art. 3, il tasso corrispettivo nominale era stato fissato nella misura del 3,30% sia per il periodo di preammortamento (22.07.2010 –
31.08.2010) che per la prima rata di ammortamento del mutuo in scadenza il 30.09.2010. Il tasso di mora nominale era, altresì, fissato dal contratto (art. 3 lett. F) nella misura inizialmente pari al 6,30%
(tasso corrispettivo aumentato di 3 punti percentuali).
L'art. 644 c.p. disciplina il reato di usura;
la legge 108/1996 integra la suddetta norma, prevedendo un meccanismo di determinazione del tasso oltre il quale gli interessi vanno considerati sempre usurari ex pagina 2 di 10 art. 644, III co., c.p.; infine, l'art. 1815 c.c. detta una sanzione a seguito della pattuizione di interessi usurari come definita ai sensi dell'art. 644 c.p. ed integrata dalla legge 108/96.
Deve premettersi, in linea generale, che, ai fini della rilevazione del TEG, rilevano tutti gli oneri strettamente connessi al finanziamento. Le esclusioni più significative riguardano imposte e tasse (l'indicazione è fornita, al riguardo, dall'art. 644, 4 comma, c.p.), spese notarili, costi di gestione del conto e interessi di mora. Sono, invece, incluse le spese di istruttoria (quelle inerenti all'analisi del reddito del soggetto che richiede il finanziamento e alla consistenza economica del bene offerto in garanzia, e così principalmente le spese di perizia), spese che normalmente vengono determinate in modo forfettario in una misura percentuale fissa rispetto al finanziamento erogato.
La giurisprudenza di legittimità è ormai consolidata nell'affermare che gli interessi, siano essi corrispettivi o moratori, sono assoggettabili alla disciplina dell'usura che, come previsto dall'art. 644 c.p., riguarda gli interessi a qualunque titolo pattuiti: “la disciplina antiusura si applica agli interessi moratori, intendendo essa sanzionare la pattuizione di interessi eccessivi convenuti al momento della stipula del contratto quale corrispettivo per la concessione del denaro, ma anche la promessa di qualsiasi somma usuraria sia dovuta in relazione al contratto concluso” (Cass. Sez. Un. n.19597/2020).
La Suprema Corte ha precisato, in ogni caso, che l'applicazione della disciplina antiusura anche relativamente agli interessi moratori non comporta la cumulabilità degli interessi corrispettivi ed interessi moratori, stante la diversa funzione assolta dai suddetti interessi.
Gli interessi convenzionali di mora si calcolano, infatti, sulla rata scaduta e non sul capitale residuo, come quelli corrispettivi, e pertanto non possono essere sommati a quest'ultimi perché riferiti ad una base di calcolo diversa.
Ed invero “nei rapporti bancari, gli interessi corrispettivi e quelli moratori contrattualmente previsti vengono percepiti ricorrendo presupposti diversi ed antitetici, giacché i primi costituiscono la controprestazione del mutuante e i secondi hanno natura di clausola penale in quanto costituiscono una determinazione convenzionale preventiva del danno da inadempimento. Essi, pertanto, non si possono tra di loro cumulare. Tuttavia, qualora il contratto preveda che il tasso degli interessi moratori sia determinato sommando, al saggio degli interessi corrispettivi previsti dal rapporto, un certo numero di punti percentuale, è al valore complessivo risultante da tale somma, non solo ai punti percentuali aggiuntivi, che occorre avere riguardo al fine di individuare il tasso degli interessi moratori effettivamente applicati” (Cass. n. 26286/2019).
La distinzione delle citate tipologie di interessi -oltre che sul piano funzionale- sussiste anche sul piano della disciplina applicabile. Più precisamente, gli interessi moratori sono dovuti, a differenza di quelli corrispettivi, dal giorno della mora e a prescindere dalla prova del danno subito, ai sensi dell'art. 1224, primo comma, c.c., e vengono introdotti coattivamente ex lege, per il caso dell'inadempimento, anche in un rapporto contrattuale che non li abbia originariamente previsti, attesa la loro natura latamente punitiva.
Ciò chiarito, deve sicuramente escludersi dal calcolo del TEG la commissione per estinzione anticipata.
Sul punto, è intervenuta la Suprema Corte riaffermando il principio di simmetria, escludendo la possibilità di cumulare la commissione di estinzione anticipata agli interessi moratori: “la prima costituisce infatti una clausola penale di recesso, che viene richiesta dal creditore e pattuita in contratto per consentire al mutuatario di liberarsi anticipatamente dagli impegni di durata, per i liberi motivi di ritenuta convenienza più diversi, e per compensare, viceversa, il venir meno dei vantaggi finanziari che pagina 3 di 10 il mutuante aveva previsto, accordando il prestito, di avere dal negozio;
i secondi, come noto, costituiscono una clausola penale risarcitoria volta a compensare il ritardo nella restituzione del denaro, così da sostituire, incrementati, gli interessi corrispettivi”. Il fatto che la commissione di estinzione anticipata assuma la natura di penale per recesso comporta “che si tratta di voce non computabile ai fini della verifica di non usurarietà” perché collegata solo indirettamente all'erogazione del credito (Cass. N.7352/2022).
Con riferimento alla inclusione delle polizze assicurative nel calcolo del TEG, deve condividersi la valutazione compiuta dal ctu nell'elaborato peritale.
La giurisprudenza è consolidata nell'affermare che “Ai fini della valutazione dell'eventuale natura usuraria di un contratto di mutuo devono essere conteggiate anche le spese di assicurazione sostenute dal debitore per ottenere il credito, in conformità con quanto previsto dall'art. 644, comma 4, c.p., essendo, all'uopo, sufficiente che le stesse risultino collegate alla concessione del credito. La sussistenza del collegamento può essere dimostrata con qualunque mezzo di prova ed è presunta nel caso di contestualità tra la spesa di assicurazione e l'erogazione del mutuo” (Cassazione civile sez. VI,
01/02/2022, n.3025; Cass. Civ., n. 8806 del 2017).
Deve premettersi che al mutuo in oggetto, stipulato in data 22.07.2010, si applicano le istruzioni della
Banca d'Italia all'epoca vigenti, del febbraio 2006.
Le istruzioni per la rilevazione del TEGM dettate dalla Banca d'Italia in merito al trattamento di oneri e spese affermano:
“C4. Trattamento degli oneri e delle spese
Ai sensi della legge il calcolo del tasso deve tener conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all'erogazione del credito.
In particolare, sono inclusi: (..)
5) le spese per le assicurazioni o garanzie imposte dal creditore, intese ad assicurare il rimborso totale
o parziale del credito;
Le spese per assicurazioni e garanzie non sono ricomprese quando derivino dall'esclusivo adempimento di obblighi di legge”
L'art. 9 prevede che il mutuo è concesso ed accettato ai patti e alle condizioni tutte previste nel presente contratto, nonché nel relativo “documento di sintesi” allegato al contratto di mutuo sotto la lettera E) e firmato dalle parti e dal notaio:
pagina 4 di 10 In tal modo, il documento di sintesi diviene parte integrante del contratto di mutuo e risulta regolarmente sottoscritto dalle parti contrattuali:
pagina 5 di 10 pagina 6 di 10 Quindi, devono escludersi dal computo delle spese incluse nel calcolo del Teg i costi eventuali e successivi all'erogazione del prestito quali le spese per accollo, comunicazioni, solleciti, costituzione in mora, certificazioni varie ed altri oneri;
devono invece essere incluse nel calcolo le spese di incasso delle rate e quelle relative alle polizze assicurative, come da seguente prospetto:
Così operando, emerge il superamento del tasso soglia sia nel tasso corrispettivo che in quello di mora. pagina 7 di 10 Infatti, il decreto ministeriale del 18.06.2010 individua la misura del Tegm di riferimento per il III trimestre 2010 dei mutui a tasso variabile nella misura pari al 2,56%; lo stesso decreto prevede (art. 3 comma IV) che, mediamente, la maggiorazione per il ritardato pagamento stabilita dai contratti e applicata dagli intermediari finanziari è pari a 2,1 punti percentuali.
Conclusivamente, le soglie usurarie (TSU) vigenti all'atto di stipula del mutuo (22.07.2010) erano:
- Tasso corrispettivo soglia: 2,56*1,50 = 3,84%
- Tasso moratorio soglia: (2,56+2,10)*1,50 = 6,99%.
La verifica del TEG nel caso in esame, secondo i criteri già descritti, porta a quantificare un TEG del tasso corrispettivo pari al 4,334% ovvero al 4,111%, a seconda che il premio assicurativo
[...]
, versato in unica soluzione, venga considerato nel capitale lordo erogato ovvero spalmato sulle Pt_4 rate periodiche, giungendo in ogni caso ad un superamento del tasso soglia corrispettivo.
La conseguenza di quanto accertato è la gratuità del mutuo, ai sensi dell'art. 1815 c.c. (Cass. Sez. Un.
n.19597/2020).
Nessun dubbio può sussistere sulla inclusione della polizza assicurativa nel TEG, alla luce della sua contestualità con la stipula del mutuo e della sua inclusione nel capitale erogato, essendo sul punto irrilevante la mera indicazione come polizza facoltativa;
aggiungasi che la stipula della polizza è stata confermata dalla compagnia assicurativa, come documentato da parte attrice, e che resta irrilevante la formale intestazione ad uno solo dei mutuatari, considerando che il costo è rientrato nel capitale erogato e quindi nelle rate da restituire, ricadendo direttamente su tutti i mutuatari.
Sul punto, può farsi integrale richiamo alla risposta alle osservazioni resa dal CTU, nella quale si evidenzia come la Banca d'Italia nei chiarimenti alle istruzioni per la rilevazione del TEGM di febbraio
2010 abbia precisato le condizioni per includere le polizze assicurative nel calcolo del TEG, in particolare:
“Con quali criteri si può valutare se una polizza assicurativa o una garanzia rientra tra gli oneri inclusi nel TEG?
I criteri indicati nel § C4 – 5 sono validi sia per le polizze assicurative sia per le garanzie.
In primo luogo va valutato se la polizza o la garanzia è intesa ad:
1. assicurare il rimborso del credito;
2. tutelare i diritti del creditore nell'ambito del rapporto di finanziamento.
Se ricorre una di queste condizioni e la polizza o la garanzia tutela diritti non accessori rispetto al finanziamento, va inoltre valutato se la stipula del contratto assicurativo o di garanzia presenti una delle seguenti caratteristiche:
a) è obbligatorio per legge o per contratto per ottenere il credito;
b) è obbligatorio o, nei fatti, necessario per ottenere il credito a determinate condizioni contrattuali;
c) è contestuale alla concessione del finanziamento.
Il ricorrere di una di queste ulteriori condizioni, unitamente a una delle prime due, comporta la necessità di includere gli oneri relativi alla polizza o alla garanzia nel TEG”.
pagina 8 di 10 Nella specie, ricorrono tutte le condizioni per includere il costo della polizza nel calcolo del TEG, in quanto la polizza garantisce il rimborso del prestito ed è contestuale all'erogazione del mutuo con premio unico anticipato (si consideri che l'importo del mutuo erogato è pari ad € 169.313,00 a fronte di un premio unico di € 9.312,17).
Non può tuttavia individuarsi con certezza l'esistenza di un debito residuo o di un eventuale credito restitutorio degli attori, in difetto di produzione dei documenti necessari a determinare quanto già versato in esecuzione del contratto.
Infatti, la giurisprudenza di legittimità (da ultimo, Cassazione civile sez. I, 17/01/2024, n.1763) ha chiarito che: “In tema di consulenza tecnica contabile ex art. 198 c.p.c., l'acquisizione, da parte del consulente di ufficio, di documenti non precedentemente prodotti dalle parti, possibile anche se volta a provare fatti principali e non meramente accessori, necessita del consenso espresso, tacito o per facta concludentia, delle parti stesse”.
La circostanza che il piano di ammortamento sia stato prodotto nel corso delle operazioni peritali nelle mani del ctu, a fronte del dissenso espresso dalla convenuta, rende inutilizzabile il documento, stante la mancata produzione nel fascicolo processuale, nei termini imposti dal codice di rito.
Ad analoga conclusione deve pervenirsi per l'estratto conto consegnato al ctu in sede di accertamento tecnico preventivo, oggetto di dissenso da parte della difesa della convenuta, e mai depositato nel fascicolo processuale.
Non può infine accogliersi la domanda inserita da ultimo da parte attrice, tardivamente rispetto alle preclusioni imposte dal codice di rito, circa l'ordine rivolto alla banca convenuta di rideterminare il debito residuo in relazione all'accertata gratuità del mutuo.
La domanda formulata in subordine, ed esaminata a seguito del rigetto della domanda di accertamento Par del quantum del credito, legata alla difformità tra dichiarato e ISC applicato, è infondata.
L'indicatore sintetico di costo, infatti, non costituisce un elemento genetico ed essenziale del contratto, svolgendo unicamente una funzione informativa finalizzata a rendere conoscibile il costo totale effettivo dell'operazione bancaria prima di accedervi. Pertanto, non rientra tra le condizioni economiche oggetto di specifica pattuizione nel contratto ai fini della sua validità e l'eventuale errata indicazione al più determina una violazione degli obblighi di trasparenza e informazione, rilevabili unicamente sul piano risarcitorio (Cass. n. 4597/2023).
Conclusivamente, la domanda proposta dagli attori deve essere accolta in parte.
Le spese legali seguono la soccombenza, ritenuto il valore indeterminabile della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, Quarta sezione Civile, in funzione di Giudice Unico, nella persona della dott.ssa
Paola Cesaroni, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1
nei confronti di già così Parte_2 Controparte_1 Controparte_2 provvede:
- accoglie in parte la domanda e, per l'effetto, accerta il carattere usuraio del tasso corrispettivo pattuito nel contratto di mutuo oggetto di causa e, per l'effetto, la gratuità del mutuo;
- rigetta, per il residuo, la domanda;
pagina 9 di 10 - Condanna la convenuta al rimborso delle spese processuali in favore di parte attrice, liquidate in €
7500,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, IVA e CAP come per legge ed al rimborso del
C.U.;
- Pone in via definitiva a carico della convenuta le spese di CTU e di ATP, come liquidate con separati decreti.
Bari, 25 giugno 2025
Il Giudice
dott. Paola Cesaroni
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