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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 18/12/2025, n. 2914 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 2914 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 2130/2020 R.G.A.C.
Tribunale Ordinario di Potenza
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il giorno 12/12/2025, nella sezione prima civile del Tribunale di Potenza, dinanzi al
Giudice dott.ssa Rachele Dumella De Rosa è trattata la causa
TRA
- e Parte_1 Parte_2
- APPELLANTE -
E
- Controparte_1
- APPELLATO -
Hanno depositato note scritte:
Per l'appellante l'Avv. Maria Mazzei che conclude per l'accoglimento dell'appello; per l'appellato l'AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI POTENZA, che conclude chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza del giudice di primo grado.
All'esito, il Giudice del Tribunale di Potenza, I sez. civile, dott.ssa Rachele Dumella
De Rosa, in funzione di giudice di appello, esaminati gli atti della causa n. 2130/2020
R.G., lette le conclusioni delle parti e la discussione cartolare decide la controversia mediante lettura in pubblica udienza del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della presente.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott.ssa Rachele Dumella De Rosa, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A nella causa di appello iscritta al n. 2130/2020 r.g.a.c., introdotta con ricorso depositato in data 04.09.2020;
TRA
nato a [...] il [...], c.f. Parte_1
e ato a NO (PZ) il 25.02.1976, C.F._1 Parte_2
1 c.f. , elettivamente domiciliati in VIA MADONNA DI C.F._2
VIGGIANO N. 8, VIGGIANO, presso lo studio dell'Avv. Maria Mazzei che li rappresenta e li difende, giusto mandato a margine del ricorso in opposizione;
[...]
[...
Controparte_2
(c.f.: ), elettivamente domiciliato al CORSO XVIII AGOSTO N. 46, P.IVA_1
, presso gli uffici dell'AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO CP_1
DI POTENZA (c.f.: dalla quale è rappresentato e difeso ope legis; C.F._3
-APPELLATO-
OGGETTO: Appello - Opposizione a sanzione amministrativa Codice della strada;
CONCLUSIONI: come da presente verbale nella parte che precede.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
§1. La presente causa ha ad oggetto l'opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n.
0026888 del 19.04.2019 (class. 049.02) con cui il Prefetto di Potenza ha ingiunto a e il pagamento di € 10.017,40 per la violazione Parte_1 Parte_2 dell'art. 116 co. 15 e 17 del D. Lgs.n. 285 del 30.04.1992 (Codice della Strada).
L'ordinanza si fonda sul verbale di accertamento e contestazione n. 940092024 elevato dai Carabinieri del comando stazione di Viggiano in data 09.08.2018, perché Pt_1
circolava alla guida del motociclo tg. X34M44N, di proprietà di
[...] Parte_2
“senza aver conseguito la corrispondente patente di guida”; inoltre, con il verbale
[...] indicato, veniva altresì disposta la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per tre mesi.
Con sentenza n. 42/2019, depositata in data 02.12.2019, il Giudice di Pace di Viggiano ha rigettato l'opposizione, confermando il provvedimento impugnato.
Avverso la suddetta sentenza hanno proposto appello e Parte_1 Parte_2 deducendo:
[...]
1) Insussistenza della violazione di cui all'art. 116 co. 15 e 17 C.d.s., avendo il Pt_1
conseguito l'autorizzazione per l'esercitazione in data 07.08.2018;
[...]
2) il difetto di legittimazione passiva di non essendo egli l'autore Parte_2 materiale della violazione contestata;
3) l'illegittimità del provvedimento di fermo amministrativo.
2 Costituitasi in giudizio, la ha preliminarmente eccepito Controparte_2
l'inammissibilità dell'atto di appello, in quanto, al pari del ricorso in opposizione, sarebbe stato proposto in violazione del principio di alternatività del ricorso giurisdizionale rispetto a quello amministrativo di cui all'art. 204 C.d.s.; nel merito, ha contestato la fondatezza delle avverse censure, chiedendo il rigetto del gravame e la conferma della sentenza impugnata.
La causa, acquisito il fascicolo di primo grado, dopo alcuni rinvii dovuti alle esigenze di ruolo e all'avvicendamento di diversi magistrati, è stata rinviata all'odierna udienza per la decisione.
§2. L'appello è ammissibile.
Al contrario di quanto sostenuto dalla , l'art. 205 C.d.s., nel prevedere CP_2
l'impugnabilità innanzi all'autorità giudiziaria dell'ordinanza prefettizia, non preclude all'opponente di formulare i medesimi rilievi avverso il verbale di accertamento già oggetto del ricorso amministrativo.
Non può, pertanto, desumersi l'inammissibilità dell'appello, e prima ancora dell'opposizione, dall'alternatività prevista dall'art. 204 bis C.d.s. in tema di ricorso avverso sanzioni amministrative, poiché una simile argomentazione impedirebbe l'accertamento, in sede giurisdizionale, dell'effettiva responsabilità del contravventore, come richiesto dall'art. 23 legge n. 689/1981, e allo stesso tempo precluderebbe all'interessato di fare valere dinanzi all'autorità giudiziaria questioni relative al merito della contestata violazione del codice della strada, in violazione dell'art. 24 Cost. (Cass.
Civ., Sez. I, n.3128 del 05/03/2002).
Infatti, la valutazione rimessa all'autorità giudiziaria, in ordine al ricorso formulato a norma dell'art. 205 C.d.s., non è limitata alla disamina della legittimità dell'atto amministrativo, potendo il giudice disattendere motivazioni addotte dalla competente con cognizione estesa al merito del rapporto e della contestazione mossa CP_2 all'opponente (cfr. Cass. Civ., S.U., n. 1786 del 28/01/2010)
Ne consegue che gli argomenti dedotti dall'opponente innanzi all'autorità amministrativa possono essere prospettati e riproposti autonomamente in sede giurisdizionale.
Pertanto, l'eccezione d'inammissibilità avanzata dalla va disattesa. CP_2
§3. L'appello è fondato.
L'art. 116 co. 15 Codice della Strada sanziona la condotta di chi circola sprovvisto di patente di guida, prevedendo che “chiunque conduce veicoli senza aver conseguito la corrispondente patente di guida è punito con l'ammenda da 2.257 euro a 9.032 euro”;
3 mentre il successivo comma 17 fa conseguire, alle violazioni di cui al comma 15, il fermo amministrativo del veicolo per il periodo di tre mesi, quale sanzione accessoria.
Nel caso in esame, non è contestato che il conducente, , fosse sprovvisto Parte_1 di patente di guida al momento dell'accertamento avvenuto in data 09.08.2018.
Ciononostante, la sanzione è illegittima giacché, dalla documentazione depositata dagli appellanti nel giudizio di primo grado, risulta che avesse già ottenuto la Parte_1 speciale autorizzazione alla guida di cui all'art. 122 Codice della Strada, rilasciata a seguito del positivo superamento dell'esame teorico di abilitazione alla guida e al controllo della sussistenza dei requisiti fisici e psichici prescritti.
Invero, dal documento depositato risulta che l'autorizzazione all'esercitazione è stata emessa in data 07.08.2018 e, dunque, due giorni prima dell'accertamento compiuto dai verbalizzanti, a nulla rilevando che durante l'accertamento il conducente non avesse rilasciato dichiarazioni né che gli accertatori, mediante i controlli sulle banche dati in dotazione, non avessero rinvenuto la sussistenza di alcun titolo abilitante.
Trattasi di conclusione obbligata in ossequio al principio di legalità che governa l'interpretazione e l'applicazione delle sanzioni amministrative, ai sensi dell'art. 1 della legge 689/1981, il cui secondo comma espressamente dispone che “Le leggi che prevedono sanzioni amministrative si applicano soltanto nei casi e per i tempi in esse considerati”.
Ebbene, la condotta tenuta dal poteva essere al più sussunta nella fattispecie di Pt_1 cui all'art. 122 co. 8 secondo cui, nella formulazione all'epoca vigente, “Chiunque, autorizzato per l'esercitazione, guida senza avere a fianco, in funzione di istruttore, persona provvista di patente valida ai sensi del comma 2, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 422 a € 1.697”, essendo incontestato che il soggetto che accompagnava il non svolgesse la funzione di istruttore. Pt_1
La norma, infatti, contempla esclusivamente la circostanza che il conducente sia stato
“autorizzato per l'esercitazione”, mentre non attribuisce alcun rilievo né alla circostanza che l'autorizzazione sia stata effettivamente ritirata, né che questa sia stata esibita agli agenti in sede di controllo.
Pertanto, il solo fatto che il conducente fosse già autorizzato alla guida, prima dell'accertamento, è idoneo ad escludere l'integrazione della violazione di cui all'art. 116 co. 15, con conseguente illegittimità dell'ordinanza ingiunzione impugnata che va, dunque, integralmente annullata, al pari degli atti con cui è stata disposta la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo che segue, come noto, le sorti della sanzione principale.
4 §4. Alla luce di tutto quanto osservato, l'appello va accolto.
La complessità della questione trattata e la mancanza di specifici precedenti giurisprudenziali giustificano, a parere della scrivente, la parziale compensazione delle spese di lite per cui si ritiene di confermare il capo sulle spese della sentenza di primo grado e di porre a carico dell'amministrazione soccombente le spese del presente giudizio di appello, liquidate in dispositivo in ragione del valore della domanda, in applicazione dei parametri minimi di cui al DM 55/2014, così come modificato dal D.M. 147 del
13.08.2022, tenuto conto dell'oggetto della controversia e dell'attività difensiva in concreto svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona della Dott.ssa Rachele Dumella De
Rosa, definitivamente pronunciando sull'appello proposto come in epigrafe, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) Accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 42/2019 del Giudice di Pace di Viggiano, annulla l'ordinanza ingiunzione n. 0026888 del 19.04.2019 e le conseguenti sanzioni accessorie;
2) Condanna l al pagamento, in favore degli Controparte_3 appellanti, delle spese di lite del presente giudizio di appello che si liquidano complessivamente in € 2.540,00, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge;
3) Nulla per le spese di primo grado.
Manda la cancelleria per la comunicazione alle parti costituite
Così deciso in Potenza il 18.12.2025.
Il Giudice
dott.ssa Rachele Dumella De Rosa
5
Tribunale Ordinario di Potenza
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il giorno 12/12/2025, nella sezione prima civile del Tribunale di Potenza, dinanzi al
Giudice dott.ssa Rachele Dumella De Rosa è trattata la causa
TRA
- e Parte_1 Parte_2
- APPELLANTE -
E
- Controparte_1
- APPELLATO -
Hanno depositato note scritte:
Per l'appellante l'Avv. Maria Mazzei che conclude per l'accoglimento dell'appello; per l'appellato l'AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI POTENZA, che conclude chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza del giudice di primo grado.
All'esito, il Giudice del Tribunale di Potenza, I sez. civile, dott.ssa Rachele Dumella
De Rosa, in funzione di giudice di appello, esaminati gli atti della causa n. 2130/2020
R.G., lette le conclusioni delle parti e la discussione cartolare decide la controversia mediante lettura in pubblica udienza del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della presente.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott.ssa Rachele Dumella De Rosa, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A nella causa di appello iscritta al n. 2130/2020 r.g.a.c., introdotta con ricorso depositato in data 04.09.2020;
TRA
nato a [...] il [...], c.f. Parte_1
e ato a NO (PZ) il 25.02.1976, C.F._1 Parte_2
1 c.f. , elettivamente domiciliati in VIA MADONNA DI C.F._2
VIGGIANO N. 8, VIGGIANO, presso lo studio dell'Avv. Maria Mazzei che li rappresenta e li difende, giusto mandato a margine del ricorso in opposizione;
[...]
[...
Controparte_2
(c.f.: ), elettivamente domiciliato al CORSO XVIII AGOSTO N. 46, P.IVA_1
, presso gli uffici dell'AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO CP_1
DI POTENZA (c.f.: dalla quale è rappresentato e difeso ope legis; C.F._3
-APPELLATO-
OGGETTO: Appello - Opposizione a sanzione amministrativa Codice della strada;
CONCLUSIONI: come da presente verbale nella parte che precede.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
§1. La presente causa ha ad oggetto l'opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n.
0026888 del 19.04.2019 (class. 049.02) con cui il Prefetto di Potenza ha ingiunto a e il pagamento di € 10.017,40 per la violazione Parte_1 Parte_2 dell'art. 116 co. 15 e 17 del D. Lgs.n. 285 del 30.04.1992 (Codice della Strada).
L'ordinanza si fonda sul verbale di accertamento e contestazione n. 940092024 elevato dai Carabinieri del comando stazione di Viggiano in data 09.08.2018, perché Pt_1
circolava alla guida del motociclo tg. X34M44N, di proprietà di
[...] Parte_2
“senza aver conseguito la corrispondente patente di guida”; inoltre, con il verbale
[...] indicato, veniva altresì disposta la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per tre mesi.
Con sentenza n. 42/2019, depositata in data 02.12.2019, il Giudice di Pace di Viggiano ha rigettato l'opposizione, confermando il provvedimento impugnato.
Avverso la suddetta sentenza hanno proposto appello e Parte_1 Parte_2 deducendo:
[...]
1) Insussistenza della violazione di cui all'art. 116 co. 15 e 17 C.d.s., avendo il Pt_1
conseguito l'autorizzazione per l'esercitazione in data 07.08.2018;
[...]
2) il difetto di legittimazione passiva di non essendo egli l'autore Parte_2 materiale della violazione contestata;
3) l'illegittimità del provvedimento di fermo amministrativo.
2 Costituitasi in giudizio, la ha preliminarmente eccepito Controparte_2
l'inammissibilità dell'atto di appello, in quanto, al pari del ricorso in opposizione, sarebbe stato proposto in violazione del principio di alternatività del ricorso giurisdizionale rispetto a quello amministrativo di cui all'art. 204 C.d.s.; nel merito, ha contestato la fondatezza delle avverse censure, chiedendo il rigetto del gravame e la conferma della sentenza impugnata.
La causa, acquisito il fascicolo di primo grado, dopo alcuni rinvii dovuti alle esigenze di ruolo e all'avvicendamento di diversi magistrati, è stata rinviata all'odierna udienza per la decisione.
§2. L'appello è ammissibile.
Al contrario di quanto sostenuto dalla , l'art. 205 C.d.s., nel prevedere CP_2
l'impugnabilità innanzi all'autorità giudiziaria dell'ordinanza prefettizia, non preclude all'opponente di formulare i medesimi rilievi avverso il verbale di accertamento già oggetto del ricorso amministrativo.
Non può, pertanto, desumersi l'inammissibilità dell'appello, e prima ancora dell'opposizione, dall'alternatività prevista dall'art. 204 bis C.d.s. in tema di ricorso avverso sanzioni amministrative, poiché una simile argomentazione impedirebbe l'accertamento, in sede giurisdizionale, dell'effettiva responsabilità del contravventore, come richiesto dall'art. 23 legge n. 689/1981, e allo stesso tempo precluderebbe all'interessato di fare valere dinanzi all'autorità giudiziaria questioni relative al merito della contestata violazione del codice della strada, in violazione dell'art. 24 Cost. (Cass.
Civ., Sez. I, n.3128 del 05/03/2002).
Infatti, la valutazione rimessa all'autorità giudiziaria, in ordine al ricorso formulato a norma dell'art. 205 C.d.s., non è limitata alla disamina della legittimità dell'atto amministrativo, potendo il giudice disattendere motivazioni addotte dalla competente con cognizione estesa al merito del rapporto e della contestazione mossa CP_2 all'opponente (cfr. Cass. Civ., S.U., n. 1786 del 28/01/2010)
Ne consegue che gli argomenti dedotti dall'opponente innanzi all'autorità amministrativa possono essere prospettati e riproposti autonomamente in sede giurisdizionale.
Pertanto, l'eccezione d'inammissibilità avanzata dalla va disattesa. CP_2
§3. L'appello è fondato.
L'art. 116 co. 15 Codice della Strada sanziona la condotta di chi circola sprovvisto di patente di guida, prevedendo che “chiunque conduce veicoli senza aver conseguito la corrispondente patente di guida è punito con l'ammenda da 2.257 euro a 9.032 euro”;
3 mentre il successivo comma 17 fa conseguire, alle violazioni di cui al comma 15, il fermo amministrativo del veicolo per il periodo di tre mesi, quale sanzione accessoria.
Nel caso in esame, non è contestato che il conducente, , fosse sprovvisto Parte_1 di patente di guida al momento dell'accertamento avvenuto in data 09.08.2018.
Ciononostante, la sanzione è illegittima giacché, dalla documentazione depositata dagli appellanti nel giudizio di primo grado, risulta che avesse già ottenuto la Parte_1 speciale autorizzazione alla guida di cui all'art. 122 Codice della Strada, rilasciata a seguito del positivo superamento dell'esame teorico di abilitazione alla guida e al controllo della sussistenza dei requisiti fisici e psichici prescritti.
Invero, dal documento depositato risulta che l'autorizzazione all'esercitazione è stata emessa in data 07.08.2018 e, dunque, due giorni prima dell'accertamento compiuto dai verbalizzanti, a nulla rilevando che durante l'accertamento il conducente non avesse rilasciato dichiarazioni né che gli accertatori, mediante i controlli sulle banche dati in dotazione, non avessero rinvenuto la sussistenza di alcun titolo abilitante.
Trattasi di conclusione obbligata in ossequio al principio di legalità che governa l'interpretazione e l'applicazione delle sanzioni amministrative, ai sensi dell'art. 1 della legge 689/1981, il cui secondo comma espressamente dispone che “Le leggi che prevedono sanzioni amministrative si applicano soltanto nei casi e per i tempi in esse considerati”.
Ebbene, la condotta tenuta dal poteva essere al più sussunta nella fattispecie di Pt_1 cui all'art. 122 co. 8 secondo cui, nella formulazione all'epoca vigente, “Chiunque, autorizzato per l'esercitazione, guida senza avere a fianco, in funzione di istruttore, persona provvista di patente valida ai sensi del comma 2, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 422 a € 1.697”, essendo incontestato che il soggetto che accompagnava il non svolgesse la funzione di istruttore. Pt_1
La norma, infatti, contempla esclusivamente la circostanza che il conducente sia stato
“autorizzato per l'esercitazione”, mentre non attribuisce alcun rilievo né alla circostanza che l'autorizzazione sia stata effettivamente ritirata, né che questa sia stata esibita agli agenti in sede di controllo.
Pertanto, il solo fatto che il conducente fosse già autorizzato alla guida, prima dell'accertamento, è idoneo ad escludere l'integrazione della violazione di cui all'art. 116 co. 15, con conseguente illegittimità dell'ordinanza ingiunzione impugnata che va, dunque, integralmente annullata, al pari degli atti con cui è stata disposta la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo che segue, come noto, le sorti della sanzione principale.
4 §4. Alla luce di tutto quanto osservato, l'appello va accolto.
La complessità della questione trattata e la mancanza di specifici precedenti giurisprudenziali giustificano, a parere della scrivente, la parziale compensazione delle spese di lite per cui si ritiene di confermare il capo sulle spese della sentenza di primo grado e di porre a carico dell'amministrazione soccombente le spese del presente giudizio di appello, liquidate in dispositivo in ragione del valore della domanda, in applicazione dei parametri minimi di cui al DM 55/2014, così come modificato dal D.M. 147 del
13.08.2022, tenuto conto dell'oggetto della controversia e dell'attività difensiva in concreto svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona della Dott.ssa Rachele Dumella De
Rosa, definitivamente pronunciando sull'appello proposto come in epigrafe, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) Accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 42/2019 del Giudice di Pace di Viggiano, annulla l'ordinanza ingiunzione n. 0026888 del 19.04.2019 e le conseguenti sanzioni accessorie;
2) Condanna l al pagamento, in favore degli Controparte_3 appellanti, delle spese di lite del presente giudizio di appello che si liquidano complessivamente in € 2.540,00, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge;
3) Nulla per le spese di primo grado.
Manda la cancelleria per la comunicazione alle parti costituite
Così deciso in Potenza il 18.12.2025.
Il Giudice
dott.ssa Rachele Dumella De Rosa
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