Decreto presidenziale 10 febbraio 2025
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3B, sentenza 24/06/2025, n. 12508 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 12508 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 24/06/2025
N. 12508/2025 REG.PROV.COLL.
N. 09825/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9825 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da
TI LL, rappresentata e difesa dall'avvocato Sirio Solidoro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione, Ministero dell'Università e della Ricerca, Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e di Formazione- Ministero dell'Istruzione, Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e di Formazione - Direzione Generale per il personale Scolastico, Dott. Filippo Serra, in Qualità di Direttore pro tempore del Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e di Formazion, Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia - Ufficio IV – personale della Scuola – Affari Legali, Dott. Marco Anello, in Qualità di Dirigente pro tempore dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia - Ufficio IV – persona, Dott. Stefano Suraniti, in Qualità di Direttore Generale pro tempore dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia - Ufficio, Commissione Giudicatrice per la Classe di Concorso Ai24 Presso Usr Sicilia, non costituiti in giudizio;
nei confronti
OB LO, LI IA, LE PI, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento:
I) per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
atto di trasposizione a seguito di opposizione - Impugnazione Graduatorie definitive del Concorso Straordinario
II) per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da LL TI il 3/11/2021:
immissioni in ruolo personale docente a.s. 2021/2022.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Vista la nota del 19 giugno 2025, con la quale parte ricorrente dichiara di non aver più interesse al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 20 giugno 2025, svoltasi in modalità da remoto sulla piattaforma TE , il dott. Oscar Marongiu e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato che la ricorrente, in data 19 giugno 2025, ha depositato dichiarazione di sopravvenuto difetto d’interesse al ricorso;
Ritenuto che di ciò il Collegio debba prendere atto, ai fini della dichiarazione di improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto d’interesse;
Ritenuto di poter compensare le spese del giudizio, considerata la mancata costituzione delle Amministrazioni intimate e dei controinteressati;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 giugno 2025, svoltasi in modalità da remoto sulla piattaforma TE , con l'intervento dei magistrati:
Alessandro Tomassetti, Presidente
Oscar Marongiu, Consigliere, Estensore
Vincenzo Rossi, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Oscar Marongiu | Alessandro Tomassetti |
IL SEGRETARIO