CA
Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 30/05/2025, n. 91 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 91 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE
In funzione di Giudice del Lavoro, composta dai magistrati dott. Maria Luisa Scarpa PRESIDENTE
dott. Daniela Coinu CONSIGLIERA RELATRICE
dott. Giorgio Murru CONSIGLIERE
in esito all'udienza del 12 marzo 2025, sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dal deposito di note scritte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di previdenza iscritta al R.G. N. 64 dell'anno 2021, proposta da:
elettivamente domiciliato in Cagliari, presso lo studio degli avv.ti Parte_1
Giovanni Pruneddu, Valeria Atzeri e Claudia Atzeri, che lo rappresentano e difendono in virtù di procura speciale come in atti
APPELLANTE
CONTRO
Controparte_1
, in persona del Regionale della Sardegna in carica,
[...] CP_2
elettivamente domiciliato in Cagliari, presso gli avv.ti Giuliana Murino e Roberto Di Tucci, che lo rappresentano e difendono in virtù di procura generale alle liti
APPELLATO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato al Tribunale di Cagliari il 1 agosto 2018, aveva Parte_1 convenuto in giudizio l e aveva domandato che quest'ultimo fosse dichiarato tenuto a CP_1
liquidare in suo favore l'indennizzo corrispondente al danno biologico subito a causa delle lesioni di natura professionale contratte alla colonna e alle ginocchia e che fosse, quindi,
condannato al pagamento degli importi dovuti e scaduti, oltre accessori.
Il ricorrente, in particolare, aveva allegato di avere lavorato, negli anni dal 1981 al 1987 e dal
1997 al 2014, in qualità di operaio addetto al montaggio e al trasporto di mobili, provvedendo alla movimentazione manuale dei diversi componenti, al carico dei medesimi sul furgone, al trasporto sino al domicilio dei clienti, al montaggio. Insieme ad un collega, aveva aggiunto movimentava mobili di ogni tipologia, dimensione e peso attraverso le scale degli Pt_1
edifici in cui si trovavano i committenti, in quanto gli stessi non potevano essere trasportati attraverso i comuni ascensori. Durante le fasi di montaggio si trovava, altresì, costretto al mantenimento di una prolungata postura piegata della schiena e della posizione inginocchiata.
Per pochi mesi tra il 1989 e il 1990, aveva, inoltre, riferito il ricorrente, egli aveva svolto la mansione di escavatorista, conducendo un cingolato che trasmetteva intense vibrazioni al corpo intero, e per poco più di un anno tra il 1992 e il 1993 aveva lavorato come conducente di un pulmino per il trasporto del personale della percorrendo circa 100 km al Parte_2
giorno su ogni tipologia di strada.
Nell'esercizio delle dette attività lavorative, aveva, quindi, sostenuto , egli Parte_1
aveva contratto lesioni alla colonna e alle ginocchia per le quali, rispettivamente in data 13 luglio
2016 e 13 novembre 2017, aveva presentato all' apposite domande amministrative, le quali, CP_1
come anche le relative opposizioni, non erano state accolte.
Ciò premesso, il ricorrente aveva concluso come sopra riportato.
***
L' , ritualmente costituitosi in giudizio, aveva contestato l'avversa domanda, osservando CP_1
come gli accertamenti effettuati avessero evidenziato l'assenza di rischio e la mancanza di nesso causale tra la patologia denunciata e l'attività lavorativa.
2 L'Istituto aveva, in particolare, sottolineato come avesse cessato di lavorare nel 2014 e Pt_1
come la patologia, oltre a non essere tabellata, fosse di frequente riscontro nella popolazione generale over 55/60 anni e ricondotta a fattori etiologici prevalentemente endogeni.
Nella fattispecie, aveva aggiunto l' , l'obiettività clinica orientava verso una forma CP_1
degenerativa comune, senza contare che non risultava dimostrato che il ricorrente fosse stato adibito alle mansioni descritte nell'atto introduttivo e che le stesse fossero state idonee a causare le patologie denunciate.
***
Il Tribunale di Cagliari, con sentenza n. 715/2020 del 2 ottobre 2020, dopo avere istruito la causa mediante produzioni documentali, prova per testi e consulenza tecnica d'ufficio, in adesione alle conclusioni del consulente aveva accolto in parte la domanda proposta dal ricorrente e aveva accertato che il medesimo era affetto da spondilodiscoartrosi del rachide lombare, con focalità
erniarie, di natura professionale, determinante, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa, un danno biologico pari al 8%, mentre aveva escluso la natura professionale delle lesioni alle ginocchia denunciate dal ricorrente.
Il primo giudice aveva, quindi, condannato l' al pagamento del relativo indennizzo in CP_1
capitale e, altresì, alla rifusione, in favore del ricorrente, delle spese del giudizio, che aveva compensato nella misura di un terzo in considerazione dell'accoglimento parziale delle domande proposte.
***
Avverso la sentenza del Tribunale di Cagliari ha proposto appello . Parte_1
L' ha resistito. CP_1
La causa è stata decisa dal Collegio sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'appellante:
“chiediamo che l'Ecc.ma Corte, contrariis reiectis, in parziale riforma dell'appellata sentenza:
3 1) Accerti che l'appellante ha diritto al riconoscimento della natura professionale della
patologia alle ginocchia e del relativo danno biologico nella misura che verrà accertata in corso
di causa, ed alla liquidazione di un indennizzo complessivo, accertata in corso di causa, ed alla
liquidazione del relativo indennizzo, comprendente quello del 8% già attribuito per la patologia
alla colonna, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa del 13/11/17.
2) Per l'effetto, condanni l' a erogare in favore dell'appellante il maggior indennizzo CP_1
previsto dalla legge ed al pagamento degli importi dovuti e scaduti con gli interessi legali di
mora dal 121° giorno dopo la domanda o da quell'altra decorrenza che dovesse risultare in
corso di causa.
3) Con vittoria di spese del presente giudizio, oltre spese generali ed accessori di legge, oltre
alla liquidazione integrale delle spese del primo giudizio, da distrarsi in favore dei difensori
anticipatari.
4) In caso di reiezione della domanda, si chiede che le spese giudiziali non vengano comunque
Co poste a carico dell' in quanto il suo reddito, unitamente a quello del suo nucleo familiare, non
supera i limiti previsti dall'art. 152 disp. att. c.p.c., come da dichiarazione sostitutiva di
certificazione agli atti.”
Nell'interesse dell'Istituto appellato:
“…l'adita Corte, contrariis reiectis, voglia dichiarare inammissibile l'appello; in subordine,
respingerlo perché infondato, condannando l'appellante al pagamento delle competenze di
questo grado”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appellante ha lamentato l'erroneità delle risultanze peritali poste a base della sentenza impugnata e, in particolare, l'omesso riconoscimento, da parte del Tribunale, della natura professionale della patologia alle ginocchia e del relativo danno biologico, sostenendo che il
CTU avesse erroneamente interpretato la prova per testi e avesse male inteso il concetto di non occasionalità della lavorazione, come richiesto dal legislatore e dalla letteratura scientifica ai fini
4 dell'individuazione di un idoneo rischio occupazionale.
Nello specifico, quanto alla prova per testi, ha evidenziato come la Parte_1
medesima avesse confermato che egli, per oltre 20 anni, aveva movimentato manualmente svariati carichi (mobili ed elettrodomestici), trasportandoli dal camion dei fornitori al magazzino,
da quest'ultimo ai mezzi della ditta utilizzati per la consegna ed infine da tali mezzi alle abitazioni dei clienti.
I testi, ha proseguito l'appellante, avevano, altresì, confermato la percorrenza, da parte sua, delle scale delle abitazioni per la consegna della merce e l'assunzione di posizioni in ginocchio per il montaggio dei mobili e avevano anche precisato che le attività descritte, comprese quelle di movimentazione dei carichi, occupavano l'intera giornata lavorativa, che di solito era di otto ore.
Non era, quindi, comprensibile, ha osservato l'appellante, il fatto che il CTU fosse addivenuto alla conclusione che le mansioni determinanti un sovraccarico delle ginocchia erano state da lui svolte in modo non continuativo e non durante la maggior parte dell'attività lavorativa.
Quanto al concetto di non occasionalità, l'appellante, dopo avere premesso che la tabella delle malattie professionali correla le patologie da sovraccarico biomeccanico del ginocchio allo svolgimento di lavorazioni svolte in modo non occasionale, con movimenti ripetuti di estensione o flessione del ginocchio e/o mantenimento di posture incongrue, ha sottolineato come gli studi in materia avessero evidenziato un rischio di osteoartrosi del ginocchio più elevato nei soggetti il cui principale lavoro comportava per più di 30 minuti al giorno posture accovacciate o inginocchiate o la salita di più di 10 rampe di scale al giorno ovvero, contemporaneamente,
movimentazione di carichi e ripetute flessioni del ginocchio.
Altri studi, ha proseguito l'appellante, hanno confermato la rilevanza, ai fini in discussione, delle posture particolari degli arti inferiori per periodi di 1 ora continuativa o di 2 ore complessive nel turno di lavoro ovvero della postura inginocchiata o accovacciata maggiore di 1 ora al giorno ovvero il salire le scale per più di 30 volte al giorno.
Inoltre, ha osservato l'appellante, il consulente dell'ufficio, dopo avere affermato che “le
5 patologie secondarie a tali sollecitazioni consistono in generale nelle patologie infiammatorie
acute e subacute in particolare a carico delle strutture ligamentose e meniscali come la borsite,
la tendinopatia del quadricipite femorale e la meniscopatia degenerativa da microtraumi e
posture incongrue a carico del ginocchio per le attività eseguite con continuità durante il turno
lavorativo su indicate”, aveva erroneamente concluso nel senso che “ tali mansioni non furono
eseguite dal sig e le lesioni anatomopatologiche rilevate riguardano piuttosto Pt_1
fenomeni artrosici degenerativi da mettere in relazione ad una prevalente malattia di natura non
occupazionale”.
In realtà, ha evidenziato egli era affetto, non solo da gonartrosi, ma anche da Pt_1
meniscopatia degenerativa e da borsite, patologie citate dallo stesso CTU come tipiche malattie secondarie ai microtraumi e posture incongrue del ginocchio, e per l'appunto enucleate,
entrambe, tra quelle da sovraccarico biomeccanico del ginocchio la cui origine lavorativa è di elevata probabilità.
Più precisamente, ha proseguito l'appellante, egli era risultato affetto da meniscopatia con condropatia della femoro rotulea, da borsite, da entesopatia e sinovite, comportanti dolore e limitazione nell'autonomia di marcia, come risultava dalle certificazioni in atti.
Non era, pertanto comprensibile, ha, quindi, sostenuto che il CTU non avesse Pt_1
riconosciuto all'attività lavorativa da lui svolta la benché minima incidenza causale, neppure in termini concausali, nel rispetto dei noti principi giurisprudenziali elaborati in materia di equivalenza causale.
Ciò premesso, l'appellante ha, quindi, domandato che la sentenza impugnata fosse parzialmente riformata con il riconoscimento della natura professionale della patologia alle ginocchia e del relativo danno biologico e con la conseguente condanna dell' alla rifusione integrale, in suo CP_1
favore, delle spese di entrambi i gradi del giudizio.
***
L'appello è infondato.
6 Deve, innanzitutto, escludersi che il CTU avesse, nella relazione depositata nel corso del primo grado di giudizio, travisato l'esito delle prove per testi ivi espletate.
I testi escussi, entrambi colleghi di lavoro dell'attuale appellante presso la ditta Lampis, per la quale il medesimo aveva lavorato dal 1997 al 2014 quale addetto al montaggio e al trasporto di mobili, nel confermare che la loro attività consisteva nel trasporto e montaggio di mobili e di elettrodomestici, avevano riferito che si occupavano dello scarico dei mobili dai camion dei fornitori al magazzino, del carico dal magazzino ai loro mezzi e del trasporto e montaggio presso le case del clienti, che la movimentazione dei mobili avveniva manualmente, che, a seconda del piano, essa comprendeva anche il trasporto dei mobili lungo le scale, che durante il montaggio si assumevano posizioni chine, soprattutto inginocchiate, per il montaggio delle parti basse dei mobili o dei mobili che si montavano per terra e poi dovevano essere sollevati, che tutte le predette attività occupavano l'intera loro giornata di lavoro, che di solito era della durata di otto ore.
Ebbene, già in primo grado, in risposta alle osservazioni di il CTU, in coerenza con le Pt_1
risultanze sopra illustrate, aveva, per un verso, riconosciuto che “il sig ha svolto per Pt_1
anni mansioni che hanno comportato lavori che lo hanno esposto a movimentazione di pesi, a
prolungate posture incongrue, a ripetuti piegamenti e a frequenti salite delle scale”, ma, per altro verso, pur concordando “con il fatto che il rischio associato a ripetute flessioni e a posture
inginocchiate e accosciate è significativamente più alto nei soggetti che per motivi di lavoro
sono dediti anche a sollevamenti di carichi”, aveva, altresì, correttamente evidenziato che le testimonianze raccolte non consentivano di ritenere accertato che l'attuale appellante fosse stato esposto in modo continuativo e durante la maggior parte dell'attività lavorativa ad un necessario,
idoneo, sovraccarico sulle ginocchia, cioè, come rappresentato anche da nell'atto di Pt_1
appello, a movimenti ripetuti di estensione o flessione delle ginocchia e al mantenimento di posture inginocchiate e accosciate, entrambe, infatti, descritte dai testi come assolutamente discontinue.
7 “Sappiamo”, aveva, quindi, aggiunto il CTU, “che, come recita la letteratura, le patologie degli
arti inferiori possono essere provocate in particolare da lavori prolungati effettuati in posizione
inginocchiata o curva (es. posatori di moquette, parquet e piastrelle). Esse sono inoltre correlate
all'intensità e alla durata delle attività che prevedono sollecitazioni ripetute e microtraumi a
carico del ginocchio e del piede (salti, salita e discesa di gradoni, ecc.) e tali in effetti non sono
state nella loro interezza le mansioni svolte dal ricorrente nella sua vita lavorativa”.
“Non vi è”, dunque, aveva concluso sul punto l'ausiliare, “alcuna evidenza scientifica sulla
correlazione della patologia prevalentemente artrosica e degenerativa rilevata a carico delle
ginocchia e l'attività lavorativa svolta dal ricorrente”.
Pur nella sufficienza ed esaustività delle riportate affermazioni, questa Corte ha provveduto a richiamare a chiarimenti il CTU, al fine di verificare se il medesimo, a fronte dei motivi di appello formulati da avrebbe, o meno, ritenuto di confermare le conclusioni già Pt_1
rassegnate in primo grado.
Il CTU, con argomentazioni coerenti, corredate da adeguati riferimenti alla letteratura scientifica ed esenti da vizi logici, anche nel presente grado di giudizio ha confermato, anche riportando ampi stralci della letteratura esaminata, che non ci sono evidenze dal punto di visita scientifico sul fatto che le lesioni alle ginocchia da cui l'appellante è affetto siano da correlarsi all'attività
lavorativa svolta.
Può concordarsi, ha proseguito il CTU, sul fatto che l'attività prevalentemente effettuata da nell'arco della sua vita lavorativa di trasporto e montaggio mobili abbia potuto Pt_1
comportare sollecitazioni articolari intermittenti durante il sollevamento e il trasporto di carichi e posizioni lavorative non ergonomiche, ma è, tuttavia, importante notare che l'esposizione a carichi meccanici o a movimenti ripetitivi tipica di questa mansione non è necessariamente caratterizzata da un'intensità o frequenza tale da determinare una correlazione diretta con lo sviluppo della patologia denunciata, tanto è vero che la mansione in discussione non è
riconosciuta tra quelle tabellarmente associate al rischio di lesioni alle ginocchia, che sono,
8 invece, per la borsite prerotulea, le lavorazioni svolte, in modo non occasionale, con appoggio prolungato sul ginocchio, per la tendinopatia del quadricipite femorale e la meniscopatia degenerativa, le lavorazioni svolte in modo non occasionale con movimenti ripetuti di estensione o flessione del ginocchio e/o mantenimento di posture incongrue e, per entrambe, i microtraumi e le posture incongrue a carico del ginocchio per attività eseguite con continuità durante il turno lavorativo, tutte sollecitazioni non presenti, con l'intensità e la continuità richieste, nelle mansioni svolte da Pt_1
Quanto alla letteratura scientifica, compresa quella ripresa nell'atto di appello, l'ausiliare ha osservato che “sono state descritte come mansioni in cui più frequentemente si possono
provocare lesioni alle ginocchia fondamentalmente” quelle “tipologie di lavorazioni che
comportano l'uso del ginocchio o come strumento o come conseguenza di un microtraumatismo
generato dallo stress prodotto dalla iperpressione esterna per assunzione di postura
inginocchiata prolungata. Gli studi presenti in letteratura riguardavano in effetti ben precise
categorie di lavoratori come i minatori, posatori di moquette o parquet o piastrelle con
assunzione di postura inginocchiata protratta, operai della azienda siderurgica e mineraria in
cui gli operai spesso devono muoversi carponi sul pavimento, pescatori, manovali muratori e
carpentieri, agricoltori e Vigili del Fuoco”.
Pertanto, ha concluso il consulente, deve escludersi che le mansioni svolte da rientrino Pt_1
tra quelle descritte in letteratura che possono costituire un incremento del rischio di patologia superiore a quello di un fisiologico invecchiamento e usura nella genesi della artrosi, potendosi,
al più, ipotizzare - in considerazione delle risultanze della prova testimoniale che hanno evidenziato una continua movimentazione manuale di pesi, la percorrenza di scale e, talvolta, il mantenimento di posture incongrue - la sussistenza di un nesso concausale, in termini di mera possibilità.
Le conclusioni del consulente, accuratamente aderenti alle risultanze processuali e agli attuali approdi della letteratura scientifica, devono essere condivise.
9 L'appello proposto da deve, quindi, essere rigettato, considerato che, come è Parte_1
noto, “nell'ipotesi di malattia ad eziologia multifattoriale, il nesso di causalità relativo
all'origine professionale della malattia non può essere oggetto di semplici presunzioni tratte da
ipotesi tecniche teoricamente possibili, ma necessita di una concreta e specifica dimostrazione”,
che richiede perlomeno una valutazione in termini di probabilità, o meglio di probabilità
qualificata, “da verificarsi attraverso ulteriori elementi, come ad esempio i dati epidemiologici,
idonei a tradurre la conclusione probabilistica in certezza giudiziale” (così, tra le altre, Cass.
13814/2017).
Ulteriori elementi la cui sussistenza, nella fattispecie, per le ragioni già esposte, è stata condivisibilmente esclusa dall'ausiliare.
***
L'appello proposto da deve, dunque, essere rigettato. Parte_1
L'esito della presente fase processuale giustifica, malgrado l'esito complessivo del giudizio parzialmente favorevole all'attuale appellante, la compensazione integrale tra le parti delle spese di lite relative al grado d'appello.
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta, secondo quanto previsto dall'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30
maggio 2002 n. 115, come modificato dall'art. 1, comma 17, l. 228-2012.
P.Q.M.
La Corte D'Appello, definitivamente pronunciando:
rigetta l'appello proposto da;
Parte_1
dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite relative alla presente fase.
Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento, da parte dell'appellante,
di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta, secondo quanto previsto dall'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115,
10 come modificato dall'art. 1, comma 17, l. 228-2012.
Cagliari, 30 maggio 2025.
L'estensore………………………………………………………….La Presidente
dott. Daniela Coinu………………………..……………………dott. Maria Luisa Scarpa
11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE
In funzione di Giudice del Lavoro, composta dai magistrati dott. Maria Luisa Scarpa PRESIDENTE
dott. Daniela Coinu CONSIGLIERA RELATRICE
dott. Giorgio Murru CONSIGLIERE
in esito all'udienza del 12 marzo 2025, sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dal deposito di note scritte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di previdenza iscritta al R.G. N. 64 dell'anno 2021, proposta da:
elettivamente domiciliato in Cagliari, presso lo studio degli avv.ti Parte_1
Giovanni Pruneddu, Valeria Atzeri e Claudia Atzeri, che lo rappresentano e difendono in virtù di procura speciale come in atti
APPELLANTE
CONTRO
Controparte_1
, in persona del Regionale della Sardegna in carica,
[...] CP_2
elettivamente domiciliato in Cagliari, presso gli avv.ti Giuliana Murino e Roberto Di Tucci, che lo rappresentano e difendono in virtù di procura generale alle liti
APPELLATO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato al Tribunale di Cagliari il 1 agosto 2018, aveva Parte_1 convenuto in giudizio l e aveva domandato che quest'ultimo fosse dichiarato tenuto a CP_1
liquidare in suo favore l'indennizzo corrispondente al danno biologico subito a causa delle lesioni di natura professionale contratte alla colonna e alle ginocchia e che fosse, quindi,
condannato al pagamento degli importi dovuti e scaduti, oltre accessori.
Il ricorrente, in particolare, aveva allegato di avere lavorato, negli anni dal 1981 al 1987 e dal
1997 al 2014, in qualità di operaio addetto al montaggio e al trasporto di mobili, provvedendo alla movimentazione manuale dei diversi componenti, al carico dei medesimi sul furgone, al trasporto sino al domicilio dei clienti, al montaggio. Insieme ad un collega, aveva aggiunto movimentava mobili di ogni tipologia, dimensione e peso attraverso le scale degli Pt_1
edifici in cui si trovavano i committenti, in quanto gli stessi non potevano essere trasportati attraverso i comuni ascensori. Durante le fasi di montaggio si trovava, altresì, costretto al mantenimento di una prolungata postura piegata della schiena e della posizione inginocchiata.
Per pochi mesi tra il 1989 e il 1990, aveva, inoltre, riferito il ricorrente, egli aveva svolto la mansione di escavatorista, conducendo un cingolato che trasmetteva intense vibrazioni al corpo intero, e per poco più di un anno tra il 1992 e il 1993 aveva lavorato come conducente di un pulmino per il trasporto del personale della percorrendo circa 100 km al Parte_2
giorno su ogni tipologia di strada.
Nell'esercizio delle dette attività lavorative, aveva, quindi, sostenuto , egli Parte_1
aveva contratto lesioni alla colonna e alle ginocchia per le quali, rispettivamente in data 13 luglio
2016 e 13 novembre 2017, aveva presentato all' apposite domande amministrative, le quali, CP_1
come anche le relative opposizioni, non erano state accolte.
Ciò premesso, il ricorrente aveva concluso come sopra riportato.
***
L' , ritualmente costituitosi in giudizio, aveva contestato l'avversa domanda, osservando CP_1
come gli accertamenti effettuati avessero evidenziato l'assenza di rischio e la mancanza di nesso causale tra la patologia denunciata e l'attività lavorativa.
2 L'Istituto aveva, in particolare, sottolineato come avesse cessato di lavorare nel 2014 e Pt_1
come la patologia, oltre a non essere tabellata, fosse di frequente riscontro nella popolazione generale over 55/60 anni e ricondotta a fattori etiologici prevalentemente endogeni.
Nella fattispecie, aveva aggiunto l' , l'obiettività clinica orientava verso una forma CP_1
degenerativa comune, senza contare che non risultava dimostrato che il ricorrente fosse stato adibito alle mansioni descritte nell'atto introduttivo e che le stesse fossero state idonee a causare le patologie denunciate.
***
Il Tribunale di Cagliari, con sentenza n. 715/2020 del 2 ottobre 2020, dopo avere istruito la causa mediante produzioni documentali, prova per testi e consulenza tecnica d'ufficio, in adesione alle conclusioni del consulente aveva accolto in parte la domanda proposta dal ricorrente e aveva accertato che il medesimo era affetto da spondilodiscoartrosi del rachide lombare, con focalità
erniarie, di natura professionale, determinante, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa, un danno biologico pari al 8%, mentre aveva escluso la natura professionale delle lesioni alle ginocchia denunciate dal ricorrente.
Il primo giudice aveva, quindi, condannato l' al pagamento del relativo indennizzo in CP_1
capitale e, altresì, alla rifusione, in favore del ricorrente, delle spese del giudizio, che aveva compensato nella misura di un terzo in considerazione dell'accoglimento parziale delle domande proposte.
***
Avverso la sentenza del Tribunale di Cagliari ha proposto appello . Parte_1
L' ha resistito. CP_1
La causa è stata decisa dal Collegio sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'appellante:
“chiediamo che l'Ecc.ma Corte, contrariis reiectis, in parziale riforma dell'appellata sentenza:
3 1) Accerti che l'appellante ha diritto al riconoscimento della natura professionale della
patologia alle ginocchia e del relativo danno biologico nella misura che verrà accertata in corso
di causa, ed alla liquidazione di un indennizzo complessivo, accertata in corso di causa, ed alla
liquidazione del relativo indennizzo, comprendente quello del 8% già attribuito per la patologia
alla colonna, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa del 13/11/17.
2) Per l'effetto, condanni l' a erogare in favore dell'appellante il maggior indennizzo CP_1
previsto dalla legge ed al pagamento degli importi dovuti e scaduti con gli interessi legali di
mora dal 121° giorno dopo la domanda o da quell'altra decorrenza che dovesse risultare in
corso di causa.
3) Con vittoria di spese del presente giudizio, oltre spese generali ed accessori di legge, oltre
alla liquidazione integrale delle spese del primo giudizio, da distrarsi in favore dei difensori
anticipatari.
4) In caso di reiezione della domanda, si chiede che le spese giudiziali non vengano comunque
Co poste a carico dell' in quanto il suo reddito, unitamente a quello del suo nucleo familiare, non
supera i limiti previsti dall'art. 152 disp. att. c.p.c., come da dichiarazione sostitutiva di
certificazione agli atti.”
Nell'interesse dell'Istituto appellato:
“…l'adita Corte, contrariis reiectis, voglia dichiarare inammissibile l'appello; in subordine,
respingerlo perché infondato, condannando l'appellante al pagamento delle competenze di
questo grado”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appellante ha lamentato l'erroneità delle risultanze peritali poste a base della sentenza impugnata e, in particolare, l'omesso riconoscimento, da parte del Tribunale, della natura professionale della patologia alle ginocchia e del relativo danno biologico, sostenendo che il
CTU avesse erroneamente interpretato la prova per testi e avesse male inteso il concetto di non occasionalità della lavorazione, come richiesto dal legislatore e dalla letteratura scientifica ai fini
4 dell'individuazione di un idoneo rischio occupazionale.
Nello specifico, quanto alla prova per testi, ha evidenziato come la Parte_1
medesima avesse confermato che egli, per oltre 20 anni, aveva movimentato manualmente svariati carichi (mobili ed elettrodomestici), trasportandoli dal camion dei fornitori al magazzino,
da quest'ultimo ai mezzi della ditta utilizzati per la consegna ed infine da tali mezzi alle abitazioni dei clienti.
I testi, ha proseguito l'appellante, avevano, altresì, confermato la percorrenza, da parte sua, delle scale delle abitazioni per la consegna della merce e l'assunzione di posizioni in ginocchio per il montaggio dei mobili e avevano anche precisato che le attività descritte, comprese quelle di movimentazione dei carichi, occupavano l'intera giornata lavorativa, che di solito era di otto ore.
Non era, quindi, comprensibile, ha osservato l'appellante, il fatto che il CTU fosse addivenuto alla conclusione che le mansioni determinanti un sovraccarico delle ginocchia erano state da lui svolte in modo non continuativo e non durante la maggior parte dell'attività lavorativa.
Quanto al concetto di non occasionalità, l'appellante, dopo avere premesso che la tabella delle malattie professionali correla le patologie da sovraccarico biomeccanico del ginocchio allo svolgimento di lavorazioni svolte in modo non occasionale, con movimenti ripetuti di estensione o flessione del ginocchio e/o mantenimento di posture incongrue, ha sottolineato come gli studi in materia avessero evidenziato un rischio di osteoartrosi del ginocchio più elevato nei soggetti il cui principale lavoro comportava per più di 30 minuti al giorno posture accovacciate o inginocchiate o la salita di più di 10 rampe di scale al giorno ovvero, contemporaneamente,
movimentazione di carichi e ripetute flessioni del ginocchio.
Altri studi, ha proseguito l'appellante, hanno confermato la rilevanza, ai fini in discussione, delle posture particolari degli arti inferiori per periodi di 1 ora continuativa o di 2 ore complessive nel turno di lavoro ovvero della postura inginocchiata o accovacciata maggiore di 1 ora al giorno ovvero il salire le scale per più di 30 volte al giorno.
Inoltre, ha osservato l'appellante, il consulente dell'ufficio, dopo avere affermato che “le
5 patologie secondarie a tali sollecitazioni consistono in generale nelle patologie infiammatorie
acute e subacute in particolare a carico delle strutture ligamentose e meniscali come la borsite,
la tendinopatia del quadricipite femorale e la meniscopatia degenerativa da microtraumi e
posture incongrue a carico del ginocchio per le attività eseguite con continuità durante il turno
lavorativo su indicate”, aveva erroneamente concluso nel senso che “ tali mansioni non furono
eseguite dal sig e le lesioni anatomopatologiche rilevate riguardano piuttosto Pt_1
fenomeni artrosici degenerativi da mettere in relazione ad una prevalente malattia di natura non
occupazionale”.
In realtà, ha evidenziato egli era affetto, non solo da gonartrosi, ma anche da Pt_1
meniscopatia degenerativa e da borsite, patologie citate dallo stesso CTU come tipiche malattie secondarie ai microtraumi e posture incongrue del ginocchio, e per l'appunto enucleate,
entrambe, tra quelle da sovraccarico biomeccanico del ginocchio la cui origine lavorativa è di elevata probabilità.
Più precisamente, ha proseguito l'appellante, egli era risultato affetto da meniscopatia con condropatia della femoro rotulea, da borsite, da entesopatia e sinovite, comportanti dolore e limitazione nell'autonomia di marcia, come risultava dalle certificazioni in atti.
Non era, pertanto comprensibile, ha, quindi, sostenuto che il CTU non avesse Pt_1
riconosciuto all'attività lavorativa da lui svolta la benché minima incidenza causale, neppure in termini concausali, nel rispetto dei noti principi giurisprudenziali elaborati in materia di equivalenza causale.
Ciò premesso, l'appellante ha, quindi, domandato che la sentenza impugnata fosse parzialmente riformata con il riconoscimento della natura professionale della patologia alle ginocchia e del relativo danno biologico e con la conseguente condanna dell' alla rifusione integrale, in suo CP_1
favore, delle spese di entrambi i gradi del giudizio.
***
L'appello è infondato.
6 Deve, innanzitutto, escludersi che il CTU avesse, nella relazione depositata nel corso del primo grado di giudizio, travisato l'esito delle prove per testi ivi espletate.
I testi escussi, entrambi colleghi di lavoro dell'attuale appellante presso la ditta Lampis, per la quale il medesimo aveva lavorato dal 1997 al 2014 quale addetto al montaggio e al trasporto di mobili, nel confermare che la loro attività consisteva nel trasporto e montaggio di mobili e di elettrodomestici, avevano riferito che si occupavano dello scarico dei mobili dai camion dei fornitori al magazzino, del carico dal magazzino ai loro mezzi e del trasporto e montaggio presso le case del clienti, che la movimentazione dei mobili avveniva manualmente, che, a seconda del piano, essa comprendeva anche il trasporto dei mobili lungo le scale, che durante il montaggio si assumevano posizioni chine, soprattutto inginocchiate, per il montaggio delle parti basse dei mobili o dei mobili che si montavano per terra e poi dovevano essere sollevati, che tutte le predette attività occupavano l'intera loro giornata di lavoro, che di solito era della durata di otto ore.
Ebbene, già in primo grado, in risposta alle osservazioni di il CTU, in coerenza con le Pt_1
risultanze sopra illustrate, aveva, per un verso, riconosciuto che “il sig ha svolto per Pt_1
anni mansioni che hanno comportato lavori che lo hanno esposto a movimentazione di pesi, a
prolungate posture incongrue, a ripetuti piegamenti e a frequenti salite delle scale”, ma, per altro verso, pur concordando “con il fatto che il rischio associato a ripetute flessioni e a posture
inginocchiate e accosciate è significativamente più alto nei soggetti che per motivi di lavoro
sono dediti anche a sollevamenti di carichi”, aveva, altresì, correttamente evidenziato che le testimonianze raccolte non consentivano di ritenere accertato che l'attuale appellante fosse stato esposto in modo continuativo e durante la maggior parte dell'attività lavorativa ad un necessario,
idoneo, sovraccarico sulle ginocchia, cioè, come rappresentato anche da nell'atto di Pt_1
appello, a movimenti ripetuti di estensione o flessione delle ginocchia e al mantenimento di posture inginocchiate e accosciate, entrambe, infatti, descritte dai testi come assolutamente discontinue.
7 “Sappiamo”, aveva, quindi, aggiunto il CTU, “che, come recita la letteratura, le patologie degli
arti inferiori possono essere provocate in particolare da lavori prolungati effettuati in posizione
inginocchiata o curva (es. posatori di moquette, parquet e piastrelle). Esse sono inoltre correlate
all'intensità e alla durata delle attività che prevedono sollecitazioni ripetute e microtraumi a
carico del ginocchio e del piede (salti, salita e discesa di gradoni, ecc.) e tali in effetti non sono
state nella loro interezza le mansioni svolte dal ricorrente nella sua vita lavorativa”.
“Non vi è”, dunque, aveva concluso sul punto l'ausiliare, “alcuna evidenza scientifica sulla
correlazione della patologia prevalentemente artrosica e degenerativa rilevata a carico delle
ginocchia e l'attività lavorativa svolta dal ricorrente”.
Pur nella sufficienza ed esaustività delle riportate affermazioni, questa Corte ha provveduto a richiamare a chiarimenti il CTU, al fine di verificare se il medesimo, a fronte dei motivi di appello formulati da avrebbe, o meno, ritenuto di confermare le conclusioni già Pt_1
rassegnate in primo grado.
Il CTU, con argomentazioni coerenti, corredate da adeguati riferimenti alla letteratura scientifica ed esenti da vizi logici, anche nel presente grado di giudizio ha confermato, anche riportando ampi stralci della letteratura esaminata, che non ci sono evidenze dal punto di visita scientifico sul fatto che le lesioni alle ginocchia da cui l'appellante è affetto siano da correlarsi all'attività
lavorativa svolta.
Può concordarsi, ha proseguito il CTU, sul fatto che l'attività prevalentemente effettuata da nell'arco della sua vita lavorativa di trasporto e montaggio mobili abbia potuto Pt_1
comportare sollecitazioni articolari intermittenti durante il sollevamento e il trasporto di carichi e posizioni lavorative non ergonomiche, ma è, tuttavia, importante notare che l'esposizione a carichi meccanici o a movimenti ripetitivi tipica di questa mansione non è necessariamente caratterizzata da un'intensità o frequenza tale da determinare una correlazione diretta con lo sviluppo della patologia denunciata, tanto è vero che la mansione in discussione non è
riconosciuta tra quelle tabellarmente associate al rischio di lesioni alle ginocchia, che sono,
8 invece, per la borsite prerotulea, le lavorazioni svolte, in modo non occasionale, con appoggio prolungato sul ginocchio, per la tendinopatia del quadricipite femorale e la meniscopatia degenerativa, le lavorazioni svolte in modo non occasionale con movimenti ripetuti di estensione o flessione del ginocchio e/o mantenimento di posture incongrue e, per entrambe, i microtraumi e le posture incongrue a carico del ginocchio per attività eseguite con continuità durante il turno lavorativo, tutte sollecitazioni non presenti, con l'intensità e la continuità richieste, nelle mansioni svolte da Pt_1
Quanto alla letteratura scientifica, compresa quella ripresa nell'atto di appello, l'ausiliare ha osservato che “sono state descritte come mansioni in cui più frequentemente si possono
provocare lesioni alle ginocchia fondamentalmente” quelle “tipologie di lavorazioni che
comportano l'uso del ginocchio o come strumento o come conseguenza di un microtraumatismo
generato dallo stress prodotto dalla iperpressione esterna per assunzione di postura
inginocchiata prolungata. Gli studi presenti in letteratura riguardavano in effetti ben precise
categorie di lavoratori come i minatori, posatori di moquette o parquet o piastrelle con
assunzione di postura inginocchiata protratta, operai della azienda siderurgica e mineraria in
cui gli operai spesso devono muoversi carponi sul pavimento, pescatori, manovali muratori e
carpentieri, agricoltori e Vigili del Fuoco”.
Pertanto, ha concluso il consulente, deve escludersi che le mansioni svolte da rientrino Pt_1
tra quelle descritte in letteratura che possono costituire un incremento del rischio di patologia superiore a quello di un fisiologico invecchiamento e usura nella genesi della artrosi, potendosi,
al più, ipotizzare - in considerazione delle risultanze della prova testimoniale che hanno evidenziato una continua movimentazione manuale di pesi, la percorrenza di scale e, talvolta, il mantenimento di posture incongrue - la sussistenza di un nesso concausale, in termini di mera possibilità.
Le conclusioni del consulente, accuratamente aderenti alle risultanze processuali e agli attuali approdi della letteratura scientifica, devono essere condivise.
9 L'appello proposto da deve, quindi, essere rigettato, considerato che, come è Parte_1
noto, “nell'ipotesi di malattia ad eziologia multifattoriale, il nesso di causalità relativo
all'origine professionale della malattia non può essere oggetto di semplici presunzioni tratte da
ipotesi tecniche teoricamente possibili, ma necessita di una concreta e specifica dimostrazione”,
che richiede perlomeno una valutazione in termini di probabilità, o meglio di probabilità
qualificata, “da verificarsi attraverso ulteriori elementi, come ad esempio i dati epidemiologici,
idonei a tradurre la conclusione probabilistica in certezza giudiziale” (così, tra le altre, Cass.
13814/2017).
Ulteriori elementi la cui sussistenza, nella fattispecie, per le ragioni già esposte, è stata condivisibilmente esclusa dall'ausiliare.
***
L'appello proposto da deve, dunque, essere rigettato. Parte_1
L'esito della presente fase processuale giustifica, malgrado l'esito complessivo del giudizio parzialmente favorevole all'attuale appellante, la compensazione integrale tra le parti delle spese di lite relative al grado d'appello.
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta, secondo quanto previsto dall'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30
maggio 2002 n. 115, come modificato dall'art. 1, comma 17, l. 228-2012.
P.Q.M.
La Corte D'Appello, definitivamente pronunciando:
rigetta l'appello proposto da;
Parte_1
dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite relative alla presente fase.
Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento, da parte dell'appellante,
di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta, secondo quanto previsto dall'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115,
10 come modificato dall'art. 1, comma 17, l. 228-2012.
Cagliari, 30 maggio 2025.
L'estensore………………………………………………………….La Presidente
dott. Daniela Coinu………………………..……………………dott. Maria Luisa Scarpa
11