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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 25/11/2025, n. 12076 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12076 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
II Sezione Lavoro e Previdenza
Il giudice monocratico Dr.ssa Claudia Canè, Giudice della seconda sezione Lavoro, ha pronunciato e pubblicato nella causa RG. N. 14927/25 all'udienza del 25/11/25 mediante lettura, la seguente sentenza
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Cittadino pec: Parte_1
giusta procura in calce al ricorso Email_1
RICORRENTE
CONTRO
rappresentata e difesa dall'avv. Antonella Marrama pec Controparte_1
giusta procura in calce alla memoria Email_2
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione decreto ingiuntivo
FATTO E DRITTO
Con ricorso depositato il 2 2/4/25 adiva il Tribunale di Roma , sezione lavoro, Parte_1 per proporre opposizione avverso il decreto ingiuntivo n 1178 del 24/2/25 per euro 7626,49 a titolo di retribuzione marzo 2022 e indennità di fine rapporto per il rapporto di lavoro con la IA HO SR ,cancellata il 7/3/24 di cui il era socio;
che il decreto ingiuntivo era Pt_1 inefficace in quanto ai sensi dell'art 2945 cc non vi era stato riparto , come emergeva dal bilancio finale e il socio era responsabile solo nei limiti di quanto ricevuto;
che essendo il bilancio un documento pubblico ed essendo da esso emerso che non vi era stato riparto, la parte opposta ,nel richiedere il decreto ingiuntivo, aveva agito con mala fede e colpa grave per cui ai sensi dell'art 96 cpc si chiedeva la condanna della stessa ai sensi dell'art 96 cpc. Concludeva chiedendo di dichiarare inefficace il decreto ingiuntivo. Si costituiva la che chiedeva di respingere l'opposizione essendo possibile Controparte_1 avere un titolo nei confronti del socio, quale successore della società , anche se non vi era stato riparto , dovendo la stessa munirsi di un titolo da far valere presso il Fondo di Garanzia per conseguire il tfr e i crediti di lavoro . La causa veniva discussa e decisa con pubblica lettura della sentenza. Il ricorso deve essere accolto ed il decreto va revocato per non poter essere il Pt_1 condannato al pagamento del debito facente capo alla società cancellata. In particolare si condivide quanto sostenuto da parte opposta in relazione alla legittimazione ad processus ,nel senso che la qualità di successore del socio nei debiti della società non dipende dall'aver o meno effettivamente percepito il riparto a seguito della liquidazione, in quanto tale circostanza ,lungi dall'incidere sulla legittimazione passiva dei soci ,rappresenta tutt'al più uno degli elementi che costituiscono l'interesse ad agire del creditore , interesse che può essere individuato anche in altro interesse come quello di vedersi accertato il proprio credito per azionare garanzie, ma ciò non toglie che allorquando si accerti che non vi è stato riparto il socio non possa essere condannato a pagare il debito della società.Non si può arrivare ad affermare quanto sostenuto dall'opposta ,ossia che il socio risponda dei debiti sociali anche se non ha riscosso nulla .
Sul punto si cita la sentenza resa dalla Suprema Corte, la n 31933 /19, che ha chiaramente puntualizzato “affermare la legittimazione di questi ultimi ( i soci) ad essere convenuti in quanto successori della società estinta non equivale anche a riconoscerne la responsabilità in relazione ai crediti sociali rimasti insoddisfatti” (Cass 31933/19). Una ulteriore recentissima sentenza ha ribadito ,censurando la decisione della Corte d'Appello, che “ tale conclusione ( quella della corte di merito) è contraria al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui la cancellazione di una società dal registro delle imprese determina un fenomeno successorio in capo agli ex soci, i quali subentrano nei rapporti obbligatori già facenti capo alla società estinta, fermo restando il limite di responsabilità previsto dall'art. 2495, comma 2, c.c., entro il quale essi rispondono delle obbligazioni sociali nei limiti di quanto riscosso a seguito del bilancio finale di liquidazione (cfr. Cass., Sez. Un., 12 marzo 2013, nn. 6070 e 6072). Tuttavia, come affermato in successive pronunce, tra cui Cass. n. 31933/2019, la circostanza che il socio abbia percepito o meno somme in sede di liquidazione non è elemento dirimente ai fini dell'interesse ad agire del creditore, il quale può conservare un interesse giuridicamente apprezzabile ad ottenere una pronuncia anche solo dichiarativa, per esempio ai fini dell'escussione di garanzie o in vista di sopravvenienze attive. Tale principio è stato ribadito anche dalla più recente giurisprudenza (Cass. SS.UU. n. 619/2021; Cass. N. 2/2022; Cass. 26758/2022; Cass. 8633/2024), secondo cui l'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. ha natura dinamica e può sussistere anche in assenza di utilità immediatamente conseguibili, ogniqualvolta la parte attrice rappresenti l'esigenza di munirsi di un titolo idoneo a tutelare il proprio diritto in concreto, anche rispetto a situazioni sopravvenute o in via meramente conservativa. D'altra parte, la successione a titolo universale dei soci delle società estinte implica che correttamente nel loro contraddittorio prosegue il giudizio nei confronti della società stessa, salva poi la limitazione, che va provata in quel medesimo giudizio, della responsabilità patrimoniale dei singoli successori, assimilabile a quella dell'erede beneficiato, entro le somme effettivamente percepite (o, come nella specie, percepibili in esito al positivo sviluppo di separate azioni) in sede di bilancio di liquidazione.”( Cass 2025/17734)
Pertanto, una cosa è l'interesse ad agire dei creditori , la cui sussistenza è necessaria al momento della proposizione dell'azione essendo ex art 100 cpc una condizione dell'azione stessa, interesse individuabile nel voler ottenere somme dal socio perché vi è stato riparto , ma anche , in assenza di riparto ,nel voler ottenere le predette somme in vista di sopravvenienze attive da allegare nel giudizio o nella possibilità di escutere garanzie , altra cosa è comunque la legittimazione , sempre sussistente ,del socio ad essere convenuto nel processo come successore, ed altra ancora è la sua responsabilità a pagare il debito della società limitata ai casi di esistenza di riparto . Al di là , quindi, della necessaria sussistenza dell'interesse ad agire, come sopra individuabile , che deve esistere come condizione dell'azione , vi sono in sostanza due rapporti uno processuale ,che vede sempre il socio come parte convenuta a titolo successorio, ed un altro sostanziale ,che vede rispondere il socio del debito solo se vi è stato riparto . Tale ricostruzione non muta neanche in base alle sentenza della Suprema Corte n 1934/25 citata dalla opposta in relazione al proprio interesse ad agire ,individuato nel voler ottenere un titolo per presentare domanda al Fondo di garanzia , al fine di sostenere che si possa conseguire un decreto ingiuntivo nei confronti del socio, pur in assenza di riparto . La massima della predetta sentenza così recita :«Allorché il lavoratore presenti all'INPS, quale gestore del “Fondo di garanzia del trattamento di fine rapporto”, la domanda volta a ottenere il trattamento insoluto, devono sussistere tutti i requisiti previsti dalla legge per il perfezionarsi del diritto del lavoratore e per il sorgere del connesso obbligo dell'Istituto di adempiere tempestivamente, ove non insorgano contestazioni. Tali requisiti includono, anzitutto, il preventivo accertamento della sussistenza e della misura del credito, in quanto su tale misura la stessa prestazione previdenziale del è modulata. Ove il datore di CP_2 lavoro sia una società cancellata dal registro delle imprese e quindi estinta (art. 2495 cod. civ.) e tale società non sia più fallibile, l'accertamento in esame deve essere conseguito nei confronti dei soci, in quanto successori della società e dotati della legittimazione passiva, a prescindere dall'effettiva riscossione di somme in base al bilancio finale di liquidazione». A ben vedere nella massima e nella sentenza si indicano i soci quali legittimati passivi in qualità di successori della società ad essere convenuti in giudizio , a prescindere se vi sia stato riparto o meno, per accertare la misura del credito e non per ottenere una sentenza di condanna cui equivale un decreto ingiuntivo esecutivo emessa nei confronti del socio . Lo stesso messaggio Inps n 3854 del 24/10/19, riportato dall'opposta, precisa : “La cancellazione della società non determina, tuttavia, l'estinzione dei rapporti giuridici attivi e passivi della società stessa, ma determina un fenomeno successorio, con il conseguente trasferimento ai soci delle obbligazioni sociali. I soci stessi, pertanto, sono i legittimi contraddittori nei giudizi volti all'accertamento dei debiti sociali e rispondono delle stesse obbligazioni illimitatamente o nei limiti del riscosso a seguito della liquidazione, a seconda del regime giuridico della società (di persone o di capitali) disciplinato dal codice civile” Ciò posto individuata la legittimazione passiva del socio quale per così dire successore della società , individuata la presenza come condizione dell'azione dell'interesse a promuovere il ricorso per decreto per poter adire il Fondo di garanzia, non può essere confermato il decreto ingiuntivo ,per non esservi stato riparto come da bilancio depositato dall'opponente, pur potendosi affermare, essendo il giudizio di opposizione un giudizio a cognizione ordinaria in cui rilevano i rapporti di credito e debito delle parti ed essendo nella domanda di condanna implicita quella di accertamento , che il credito della ricorrente per competenze di fine rapporto, come indicate in busta, è pari ad euro 7626,49 lordi di cui euro 4285,23 per Tfr come da busta paga del marzo 2022 in atti . La presenza dell'interesse ad agire come individuato e l'interpretazione offerta dall'opposta alle sentenze della Suprema Corte ,censurata nella presente sentenza , fanno ritenere che non sussiste responsabilità ex art 96 cpc Si deve pertanto annullare il decreto ingiuntivo che va revocato si dichiara che il credito della ricorrente è pari ad euro 7626,49 di cui euro 4285,23 per Tfr oltre rivalutazione ed interessi dal dì del dovuto. In considerazione del fatto che il socio quale successore della società doveva essere citato per l'accertamento del credito ma che nei suoi confronto non possa ingiungersi il pagamento per assenza di riparto, si compensano le spese tra le parti
PQM
Definitivamente pronunciando,ogni contraria eccezione e/o istanza disattese :
annulla il decreto e revoca lo stesso accerta che il credito della ricorrente per il rapporto di lavoro con la è pari Controparte_3 ad euro 7626,49 di cui euro 4285,23 per Tfr oltre rivalutazione ed interessi dal dì del dovuto;
compensa le spese. Roma 25/11/25 Il giudice