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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 26/03/2025, n. 449 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 449 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Agrigento, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Gemma Di Stefano, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al numero di ruolo generale 328 del 2024, e vertente
TRA rappresentato e difeso dall'Avv. MINISTERI Parte_1
MARCO, giusta procura depositata telematicamente;
-ricorrente-
CONTRO
, in persona del Controparte_1 CP_2 pro tempore, rappresentato e difeso dal dott. CONTI GIAMPIERO ex art. 417 bis c.p.c.;
Controparte_3
in persona del legale rappresentante pro
[...] tempore;
-resistente -
E NEI CONFRONTI DI di tutti i candidati inseriti, nella graduatoria provinciale per le supplenze (GPS) di II
Fascia personale Docente, valida per il biennio scolastico Biennio 2022/2023 -
2023/2024 – O.M. n.112 del 06-05-2022, per la provincia di , relativa alla CP_3 classe di concorso per le seguenti classi di concorso: A028, A031, A034, A050,
A051, A052 ed A060;
Oggetto: Altre ipotesi
Conclusioni: come in atti.
Svolgimento del processo
Con ricorso del 5.2.24 ha esposto di essere docente inclusa nelle Parte_1
Graduatorie Provinciali per le Supplenze per la Provincia di Agrigento (GPS), e nelle correlate Graduatorie di Istituto (GI), per le sedi scelte, valevoli per gli anni
1 scolastici 2022/2023 - 2023/2024, al fine del conferimento di nomine annuali (GPS)
o temporanee per supplenze brevi (GI).
Lamentava che nell'attribuzione del punteggio attribuito per le GPS non erano stati valutati, con riferimento agli specifici punti della Tab A /4 allegata all' O.M.
112/2022, relativamente ai titoli in contestazione. In particolare, non venivano valutati i titoli conseguiti presso l'Accademia Belle Arti “Michelangelo” di
, nello specifico: CP_3
-Diploma di specializzazione in “Inclusione Scolastica, Strumenti e Metodologie per l'apprendimento e la Comunicazione” – conseguito in data il 23.04.2020 (n. 2 punti - B.11 - Tabelle A/4 dei titoli valutabili allegate all'O.M. 6 maggio 2022 n.
112);
-Master universitario di I livello: "Discipline Antropo-Psico-Pedagogiche,
Metodologie e Tecnologie Didattiche nella Scuola” – 1500 ore e 60 CFU conseguito nell'A.A. 2017/2018 in data il 06.06.2018 (n. 1 punti - B.15 - Tabelle A/4 dei titoli valutabili allegate all'O.M. 6 maggio 2022 n. 112);
-Diploma di perfezionamento annuale in “Strategie didattiche per l'apprendimento attivo e la collaborazione” – 1500 ore e 60CFU conseguito nell'A.A. 2021/2022 in data il 06.04.2022 (n. 1 punti - B.15 - Tabelle A/4 dei titoli valutabili allegate all'O.M. 6 maggio 2022 n. 112).
Chiedeva quindi il riconoscimento dei titoli e la condanna dell'Amministrazione all'aggiornamento della graduatoria.
Si costituiva il a mezzo funzionario Controparte_1 contestando le avverse pretese e chiedendo il rigetto del ricorso.
La causa, previa notifica per pubblici proclami ex art. 150 c.p.c. ed istruzione documentale, viene decisa all'esito del deposito di note ex art. 127 ter cpc.
Motivi della decisione Giova premettere che l'art. 11, comma 1, del D.P.R. n.212 del 2005, recante il regolamento per la disciplina degli ordinamenti didattici delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, la cui emanazione è prevista dall'articolo 2 della legge n. 508 del 1999, di riordino della “Alta Formazione artistica e musicale
(cd. Istituti “AFAM”), stabilisce che, fino all'entrata in vigore del regolamento disciplinante le procedure, i tempi e le modalità per la programmazione e il riequilibrio dell'offerta didattica, l'autorizzazione può essere conferita anche alle istituzioni non statali esistenti alla data di entrata in vigore della legge n. 508, previa presentazione, da parte di queste ultime, di una relazione tecnica corredata dalla documentazione attestante la conformità del loro ordinamento didattico alle disposizioni vigenti per le istituzioni statali, nonché dimostrativa della disponibilità di idonee strutture e di adeguate risorse finanziarie e di personale per lo svolgimento della relativa attività.
2 In sostanza, il predetto regolamento ha consentito alle istituzioni non statali, già esistenti prima dell'entrata in vigore della legge, di chiedere l'ammissione al sistema
AFAM, previa riprogrammazione della loro offerta formativa, per renderla uniforme ai principi introdotti a seguito dell'entrata in vigore del nuovo ordinamento universitario, strutturato in corsi triennali di primo livello, e in corsi biennali di secondo livello. L' Accademia di Belle Arti “Michelangelo” di , che svolge attività CP_3 didattica di alta formazione nel campo della “Pittura”, “Scultura”, “Decorazione” e
“Scenografia” (Dipartimento di “Arti visive e discipline dello spettacolo”), a seguito dell'introduzione del nuovo ordinamento strutturato in un triennio formativo di primo livello ed in un successivo biennio specialistico, otteneva l'autorizzazione al rilascio di diplomi di I e di II livello.
Come si evince dal D.M. 175 del 2023 nonché dalle sentenze dell'AGA e dell'AGO, nonché dalle note versate in atti, l'Accademia, in data 31/3/2017, inoltrava una istanza di autorizzazione alla erogazione di corsi accademici nei confronti della quale l adottava parere positivo definitivo di cui alla Delibera n. 25 del CP_4
5/9/2017 in relazione ai corsi di primo livello e, con successivo Decreto MIUR n.
78 del 31/1/2018.
Sostanzialmente, l'Accademia Michelangelo veniva autorizzata, ai sensi dell'art. 11
d.P.R.
8.7.2005 n.212, con decorrenza dal 2017-2018, a rilasciare titoli accademici aventi pieno valore legale;
ciò con riferimento ai corsi triennali di primo livello in “Pittura” (DAPL 01), “Scultura” (DAPL 02), “Decorazione” (DAPL 03) e
“Scenografia” (DAPL 05). Il medesimo Decreto autorizzativo 78/18, all'art. 3, prevedeva che l' CP_4 dovesse procedere alla valutazione periodica dell'istituto con cadenza triennale a partire dal primo e dal terzo anno di attività.
L'Accademia, al termine del terzo anno di attività autorizzata (2017/18, 2018/19,
2019/20), non inoltrava alcune comunicazioni e allegazioni documentali richieste Contro dal , ricevendo la nota prot. n. 9058 del 12.7.2022 con la quale si CP_1 comunicava l'avvio del procedimento di revoca di autorizzazione dei corsi di primo livello. Contro Successivamente il emanava il Decreto n. 175 del 20.3.2023, di revoca dell'autorizzazione relativa al triennio di primo livello. Contro Successivamente, il adottava l'ulteriore provvedimento prot. n. 5461 del 27.3.2023, mediante il quale veniva denegata l'attivazione dei distinti corsi specialistici di secondo livello in “Pittura” (DASL 01), “Scultura” (DASL 02),
“Decorazione” (DASL 03) e “Scenografia” (DASL 05) in virtù di un rapporto di consequenzialità con il precedente Decreto di revoca n. 175/2023, asserendosi «che
3 codesta Istituzione non fa più parte del sistema dell'Alta Formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) a seguito del decreto ministeriale n. 175 del
20.3.2023» e, dunque, sarebbe «venuto meno il requisito per poter ottenere
l'ampliamento dell'offerta formativa» con riferimento al biennio specialistico.
In sostanza, l'intervenuta revoca dell'accreditamento ministeriale per i corsi accademici di primo livello, ad opera del D.M. 175/2023, aveva fatto venire meno il presupposto necessario per poter ottenere l'ampliamento dell'offerta formativa. Come condivisibilmente rilevato “il ha introdotto, un principio di CP_1 progressività nelle autorizzazioni, prevedendo che l'attivazione di corsi di secondo livello avrebbe potuto essere autorizzata solo allorquando risultassero già attivati, presso il richiedente, corsi di primo livello, onde rendere coerente ed unitario
l'intero percorso post-scolastico dei discenti che frequentano, per averla prescelta, l'istituzione accademica. Di conseguenza, la predetta attivazione dei corsi di primo livello, e la loro operatività al momento della domanda relativa al secondo livello,
è stata configurata come un vero e proprio pre-requisito per l'ammissibilità di quest'ultima, che, in caso di insussistenza, pregiudica la possibilità del prosieguo del procedimento” (Cons. di Stato, Sez. VII, n. 10065 del 2022).
Il suddetto decreto di revoca fa 175/2023, tuttavia, salvo il riconoscimento legale dei titoli accademici di primo livello conseguiti “in data antecedente alla data del presente decreto, nonché dei diplomi conseguiti dagli studenti iscritti ai corsi di cui al comma 1 (ossia “Pittura”, “Scultura”, “Decorazione” e “Scenografia”) alla medesima data, ai quali va assicurato la conclusione degli studi e l'acquisizione del relativo titolo secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 2, del citato d.m. n. 78/2018”.
I titoli conseguiti dalla ricorrente non si annoverano tra quelli autorizzati sino al
2023, poiché la denominazione dei corsi seguiti suggerisce che gli stessi siano, più che master accademici inerenti le belle arti, corsi relativi alla formazione e l'aggiornamento professionale dei docenti e pertanto di competenza
[...]
, che cura l'accreditamento di tale tipologia di corsi di Controparte_1 formazione.
Sul punto appare, però, opportuno precisare che sino al D.M. 175/2023
l'Accademia, in quanto annoverata tra le AFAM riconosciute, è stata soggetto di per sé qualificato per la formazione del personale scolastico ai sensi dell'art.1 c. V della Direttiva Ministeriale 170/2016 secondo cui “Le Università, i Consorzi universitari e interuniversitari, le Istituzioni dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica, gli enti pubblici di ricerca, le istituzioni museali, e gli enti culturali rappresentanti i Paesi le cui lingue sono incluse nei curricoli scolastici italiani sono
4 soggetti di per sé qualificati per la formazione del personale scolastico e non necessitano di iscrizione negli elenchi di cui al comma 3, lettere a) e b)”.
Tale status ha consentito all'Accademia di poter rilasciare, per il periodo predetto, certificazioni linguistiche, certificazioni informatiche, corsi di perfezionamento di I livello, Master di I livello per la formazione del personale scolastico. Pertanto, i titoli culturali e accademici di I livello dell'Accademia, rilasciati a personale docente nel periodo in cui risultava AFAM legalmente riconosciuta, cioè dall'a.s. 2017/18 e sino al 20.3.23, possono essere valutati nelle graduatorie o nei concorsi relativi al personale scolastico, ove le tabelle prevedano la valutazione di titoli di I livello.
Nel caso di specie, i titoli posseduti dalla parte ricorrente sono stati conseguiti nell'intervallo temporale che va dall'a.s. 2017/18 sino al 20.3.23, con conseguente valutabilità ai fini delle graduatorie impugnate.
Il ricorso va pertanto accolto, con conseguente attribuzione dei seguenti punteggi:
99 pt. nella G.P.S. II FASCIA - A028
85 pt.; nella G.P.S II FASCIA - A031
85 pt.; nella G.P.S II FASCIA - A034
89 pt.; nella G.P.S II FASCIA - A050
99 pt.; nella G.P.S II FASCIA - A051
85 pt.; nella G.P.S II FASCIA - A052
87 pt.; nella G.P.S II FASCIA - A060
Le spese di lite sono compensate alla luce della complessità delle questioni affrontate e della stratificazione del quadro normativo di riferimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Agrigento, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, deduzione, eccezione, accoglie il ricorso e per l'effetto: dichiara che le certificazioni conseguite dalla parte ricorrente presso l'Accademia
Belle Arti “Michelangelo” di sono valutabili ai fini delle graduatorie CP_3
G.P.S. per il biennio 2022 – 2024; condanna il a riconoscere alla parte ricorrente Controparte_1 il punteggio integrale, come indicato in parte motiva, per titoli di carriera e culturali dichiarati nella domanda di ammissione alle G.P.S. per il biennio 2022 – 2024 nella provincia di;
CP_3 compensa le spese.
Così deciso in Agrigento, 26/03/2025
Il Giudice
Gemma Di Stefano
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