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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 19/03/2025, n. 341 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 341 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
n. 732/2023 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NO ME DEL PO POLO IT ALIANO
TRIBUNALE DI CASSINO
SEZIONE CIVILE
Il giudi ce dott.ssa Sara Lanzett a nel procedim ento r.g.n. 732/ 202 3 avent e ad oggett o: alt re controversi e di di ritt o amminist rat ivo ha pronunziat o, dando l ettura del disposit ivo i n udienza, l a seguent e
SENTENZ A
TRA
(C.F. ), nato a [...] il [...], rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'Avv. Ezio Soscia ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Itri alla Via San
Gennaro, 46
RICORRENTE
E
(P.IVA ), in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e Controparte_1 P.IVA_1 difeso dall'Avv. Daniela Piccolo ed elettivamente domiciliato presso l'ufficio legale del Comune sito in
Piazza XIX Maggio 10
RESISTENTE
CONCLUSIONI: come da rispettivi atti introduttivi e da discussione orale del 19.3.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il fatto
Con ricorso depositato il 24.2.2023 ha proposto opposizione avverso l'ordinanza n. Parte_1
32/2023 del mediante la quale è stato ingiunto a il pagamento della Controparte_1 Parte_1
sanzione amministrativa di euro 430,33 oltre spese per violazione dell'art 41 del D.P.R. n. 320/1954 sanzionato dall'art. 6 comma 3 della Legge n. 218/1988.
pagina 1 di 7 A fondamento della opposizione ha dedotto: che per un disguido telematico, non è riuscito a visionare per tempo l'invito per la data di udizione del
12.3.2023; che, pertanto, invitava la Polizia municipale di a fissare una nuova data su richiesta dello stesso CP_1 ufficio che aveva fissato l'audizione alla data del 15.11.2022 senza redigere alcun verbale e comunicando solo telefonicamente all'avvocato il rinvio dell'audizione del 15.11.2022 a data da destinarsi;
che va censurato il comportamento della Polizia municipale che non ha comunicato la data della nuova audizione all'avvocato, con il quale aveva avuto esclusivamente colloqui telefonici;
che i fatti contestati nel verbale oggetto di opposizione non concretizzano la violazione contestata, in quanto non è stata accertata la proprietà dei bovini né il numero degli stessi considerato che lo stesso non ha mai dichiarato che i bovini erano di sua proprietà, ma anche qualora lo avesse fatto la dichiarazione non avrebbe avuto comunque alcuna efficacia probatoria;
che l'accertamento della proprietà del bovino avviene solo ed esclusivamente tramite il marchio auricolare;
che il verbale non è efficace a provare la proprietà dei bovini, in quanto le dichiarazioni verbali ai fini dell'accertamento non hanno efficacia probatoria tenuto conto che l'accertamento avviene tramite l'Anagrafe bovina;
che lo stesso avrebbe eventualmente transitato sulla part. 2 del foglio 3 al solo fine di poter raggiungere fondi di proprietà privata ai fini del pascolo;
che la propria azienda agricola si trova in tenimento del Comune di al foglio 9 particelle 197, 21, CP_1
23, 22, 16, 15 203 202 + altre, tutte tra loro confinanti che formano un unico corpo, completamente circondato dal territorio del Comune di CP_1
che la particella 2 del foglio 3 è fondo completamente ricoperto da ampelodesma;
che lo stesso è transitato e transita sul terreno di cui al foglio 3 part.lla 2 del Comune di al fine di CP_1
raggiungere altri fondi privati ove esercita regolarmente il pascolo;
che non ha spostato gli animali bovini fuori dal Comune di residenza;
che infatti la sede legale dell'azienda si trova nel Comune di Itri, mentre la sede operativa, ove sono ricoverati i bovini, si trova nel Comune di CP_1
che in occasione dello spostamento dei bovini non è obbligato ad alcuna comunicazione in quanto lo stesso avviene nell'ambito esclusivo del territorio dello stesso Comune e cioè il Comune di CP_1
Ha concluso chiedendo in via preliminare di concedere la sospensione dell'ordinanza di ingiunzione n.
32/2023 e nel merito di dichiarare nulla l'opposta ordinanza.
pagina 2 di 7 Si è costituito in giudizio il contestando le avverse deduzioni in quanto infondate in Controparte_1
fatto ed in diritto, deducendo che:
che gli agenti accertatori hanno eseguito le loro funzioni con assoluta diligenza professionale e gli accertamenti da loro effettuati risultano perfettamente descritti ed aderenti alla realtà del momento;
che, pertanto, il verbale di accertamento contestato è completo di tutti gli elementi necessari ed è assolutamente valido, efficace ed idoneo ad esperire tutti i suoi effetti;
che l'Ordinanza-ingiunzione n. 32/2023 è pienamente legittima, rispettosa dell'intero iter procedurale, nonché emessa in assenza di violazione di legge, in quanto costituisce atto dovuto per l'Ente a seguito di regolare verbale di accertamento;
che, data anche la presenza sul posto del titolare dell'omonima azienda agricola dedita Pt_1 all'allevamento di bestiame, non residuano dubbi circa la proprietà dei bovini in oggetto;
che si tratta di dichiarazioni rese da pubblici ufficiali, compiutamente riportate nel verbale de quo;
che risulta quindi valido ed efficace ai fini probatori per la sua stessa natura di atto pubblico, facente piena prova fino a querela di falso ex art. 2700 c.c.;
che dal verbale, emerge chiaramente che la mandria dei bovini custoditi dal ricorrente era “intenta al pascolo”, su terreno “percorso da incendio nell'anno 2016”, per cui certamente oggetto di vincolo ostativo, in termini pascolivi, secondo il disposto dei richiamati c. 1 e 3 dell'art. 10 della L. 353/2000;
che il non ha provveduto a richiedere ed ottenere la necessaria autorizzazione allo spostamento Pt_1
degli animali;
che l'importo della sanzione amministrativa impartita è stato calcolato applicando il pagamento in misura ridotta previsto all'art. 16 della L. 689/81.
Ha concluso chiedendo di rigettare il ricorso confermando l'ordinanza ingiunzione n. 32/2023.
La causa è stata rinviata all'udienza del 19.3.2025 ed è stata decisa mediante lettura del dispositivo.
LA DECISIONE
In via preliminare va disattesa la deduzione di parte ricorrente presentata nelle memorie conclusionali relativa alle irregolarità non sanabili del verbale di accertamento n. 22, redatto il 31.1.2020 per presunta violazione avvenuta il 28.11.2019 e notificato il 20.2.2020, in quanto tardiva.
In ogni caso deve essere rilevato che l'art. 14 della legge 689/1981 prevede che la violazione debba, quando è possibile, come nel caso di specie, essere contestata immediatamente al contravventore.
Ed invero, come più volte ribadito dalla Cassazione nel regime previsto dall'art. 14 L. 689/1981 la mancata contestazione immediata della sanzione, anche quando ne sussista la possibilità, non pagina 3 di 7 costituisce causa di estinzione dell'obbligazione di pagamento della sanzione e non invalida la pretesa punitiva dell'autorità amministrativa quando si sia comunque proceduto, nel termine prescritto, alla notificazione del verbale di accertamento della violazione (Cass. 6097/2001; Cass. 27508/2009; Cass.
29818/2011; Cass. 9045/2020; Cass. 10469/2020; Cass. 26851/2022).
Inoltre, costituisce orientamento della Suprema Corte quello secondo cui (cfr. Cass. n. 26734/2011) il termine di legge previsto per la contestazione degli illeciti amministrativi decorre, qualora non vi sia stata la contestazione immediata dell'infrazione, dalla data in cui l'autorità amministrativa ha completato l'attività intesa a verificare la sussistenza degli elementi oggettivi e soggettivi della violazione, competendo al giudice di merito valutare la congruità del tempo utilizzato per accertamento, in relazione alla maggiore o minore difficoltà del caso, con apprezzamento incensurabile in sede di legittimità, se correttamente motivato (conf. ex multis Cass. n. 18574/2014; Cass. n.
9311/2007; Cass. n. 7681/2014).
Nel caso in esame vi era in concreto l'impossibilità di procedere alla contestazione immediata, e ciò proprio alla luce dell'esigenza di compiere quegli ulteriori accertamenti per l'identificazione del proprietario dei capi di bestiame e per l'invio delle richieste ai Comuni di Itri e in ordine al CP_1 controllo dell'avvenuta richiesta di autorizzazione allo spostamento della mandria.
Ebbene quindi si palese tempestiva la redazione del verbale di contestazione in data 31.1.2020 e la sua successiva notificazione in data 20.2.2020 tenuto conto che nello stesso sono indicati tutti gli elementi identificativi dell'infrazione, che consentivano al di conoscere il fatto contestato e di Pt_1
prospettare adeguatamente le proprie argomentazioni difensive.
Quanto invece alla deduzione relativa alla nullità dell'ordinanza opposta per mancata audizione del trasgressore, si rileva che la stessa è infondata, dal momento che il giudizio di opposizione investe il merito della pretesa punitiva la mancata audizione dinanzi all'autorità non inficia la validità formale del provvedimento potendo le doglianze dell'interessato essere prospettate nel giudizio di opposizione dinanzi all'autorità giudiziaria. Ed invero sul punto la giurisprudenza di legittimità con orientamento costante ha affermato che in tema di ordinanza ingiunzione per l'irrogazione di sanzioni amministrative – emessa in esito al ricorso facoltativo al Prefetto, ai sensi dell'art. 204 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, ovvero a conclusione del procedimento amministrativo ex art. 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689 – la mancata audizione dell'interessato che ne abbia fatto richiesta in sede amministrativa non comporta la nullità del provvedimento, in quanto, riguardando il giudizio di opposizione il rapporto e non l'atto, gli argomenti a proprio favore che l'interessato avrebbe potuto sostenere in sede di audizione dinanzi all'autorità amministrativa ben possono essere prospettati in sede giurisdizionale. (Cass. n. 1786/2010)
pagina 4 di 7 Nel merito l'opposizione è infondata.
Quanto al profilo formale concernente l'insussistenza di elementi necessari per la validità del verbale di accertamento, il ricorrente ha dedotto che i fatti contestati nel verbale di accertamento e contestazione n. 22 non concretizzano la violazione sanzionata in quanto non sarebbe stata accertata la proprietà dei bovini, né il numero degli stessi, non avendo lo stesso mai dichiarato che i bovini erano di sua proprietà.
Tale allegazione risulta infondata in quanto priva di elementi di riscontro e in ogni caso in contrasto con quanto attestato dagli agenti verbalizzanti.
Ed invero, con il verbale di accertamento e contestazione n. 22 gli agenti in servizio presso la stazione dei Carabinieri forestali di Itri hanno accertato che sul terreno distinto in catasto al fg. 3 part. 2 pascolava una mandria di venti capi bovini custodita dal che dichiarava loro di essere Pt_1 proprietario e titolare dell'omonima azienda agricola avente codice identificativo IT010LOT014.
Ciò posto si rileva che le attestazioni contenute nel verbale di accertamento delle infrazioni al codice della strada fanno piena prova, fino a querela di falso, con riguardo all'avvenuto accadimento dei fatti e delle dichiarazioni ricevute alla presenza del pubblico ufficiale, non estendendosi la fede privilegiata all'intrinseca veridicità del contenuto delle informazioni in tal modo apprese ( Cass. Sez. 6 -
3, Ordinanza n. 31107 del 21/10/2022).
Nel caso di specie il verbale di accertamento fa piena prova fino a querela di falso della circostanza che il ha dichiarato agli agenti accertatori di essere proprietario dei bovini. Pt_1
Sebbene la fede privilegiata non può estendersi alla intrinseca veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese, deve tuttavia ritenersi che ai fini della prova della proprietà dei bovini tali dichiarazioni hanno valenza indiziaria.
Nel caso di specie sussistono ad avviso del tribunale elementi indiziari gravi precisi e concordanti atti a provare la proprietà dei bovini rappresentati dalla circostanza che il è operatore del settore in Pt_1 quanto è incontestato che lo stesso è titolare di una azienda agricola dedita all'allevamento di bestiame, che nelle circostanze di tempo e di luogo indicate nel verbale di accertamento si trovava intento alla custodia di una mandria di bovini e che dichiarava agli agenti accertatori di essere proprietario dei bovini.
Dunque, alla luce di tali considerazioni, sussistono indizi gravi precisi e concordanti ai sensi dell' art. 2729 c.c., che inducono a ritenere l'appartenenza dei bovini al Pt_1
Quanto invece alla circostanza che l'azienda agricola di cui è titolare si trovi ubicata Parte_1
nel territorio del Comune di circostanza che secondo la prospettazione del ricorrente lo CP_1
esonererebbe dal comunicare lo spostamento, si rileva che il motivo di opposizione è infondato.
pagina 5 di 7 Ed invero nel verbale di accertamento e contestazione n. 22 gli agenti forestali hanno attestato che a seguito di specifica richiesta formulata con nota prot. 144 del 6.2.2020, il certificava Controparte_1
con nota prot. 9613 del 18.2.20 che, per i capi bovini in questione, il non aveva ottenuto alcuna Pt_1
autorizzazione allo spostamento sul territorio comunale, così come pure il Itri, con nota CP_1
prot. 2044 del 7.2.2020, integrando la violazione di cui all'art. 41 del D.P.R. n. 320 del 1954.
Ebbene, i verbalizzanti hanno contestato che il come accertato a seguito di controlli Pt_1
amministrativi, non aveva ottenuto alcuna autorizzazione per lo spostamento del bestiame da un
Comune all'altro, atteso che la sede dell'azienda agricola di proprietà dell'opponente è ubicata in Itri.
Sul punto, l'opponente ha dedotto che l'azienda ha sede legale in Itri alla Via Garibaldi 14 (abitazione civile e residenza al centro di Itri di mentre la sede operativa, ovvero ove sono Parte_1
ricoverati i bovini, trattasi di struttura sita interamente nel Comune di CP_1
Tale assunto, rileva il Tribunale non è stato provato, dal momento che il ha si allegato la Pt_1
visura degli immobili siti nel Comune di identificati nella categoria D/10 (fabbricati per funzioni CP_1
produttive connesse alle attività agricole), ma non ha dato prova dell'effettivo ricovero dei bovini nella sede in questione, circostanza che sarebbe stata riscontrabile attraverso l'allegazione del registro aziendale o del registro di stalla (Reg. CEE 2092/91).
Pertanto, l'opponente non ha dimostrato che effettivamente i capi bovini sono collocati presso la sede operativa e di conseguenza appare evidente che lo stesso avrebbe dovuto richiedere l'autorizzazione per lo spostamento degli stessi dal Comune di Itri al Comune di CP_1
Per tali ragioni devono essere rigettati i motivi di opposizione. Deve ritenersi corretta la sanzione irrogata dall'amministrazione sia nell'an che nel quantum in quanto la condotta posta in essere ed accertata nel presente giudizio è riconducibile alla condotta di cui all'art 41 del D.P.R. 320 del 1954 sanzionata dall'art. 6 comma 3 della Legge 218/1988.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo con applicazione dei valori minimi dello scaglione di riferimento (fino a 1.100,00 euro) di cui al D.M. n. 55/2014 e successive modifiche, stante la bassa complessità delle questioni trattate e con esclusione della fase istruttoria.
P.Q.M.
Il tribunale di Cassino, sezione civile, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così definitivamente provvede:
1- rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma l'ordinanza di ingiunzione n. 32/2023 emessa dal
Controparte_1
pagina 6 di 7 2- condanna l'opponente alla refusione delle spese di lite in favore della parte opposta CP_1
che si liquidano in euro 232,00 per compensi professionali, oltre spese generali e
[...]
accessori di legge.
Cassino, 19.03.2025
Il giudice
Dott.ssa Sara Lanzetta
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NO ME DEL PO POLO IT ALIANO
TRIBUNALE DI CASSINO
SEZIONE CIVILE
Il giudi ce dott.ssa Sara Lanzett a nel procedim ento r.g.n. 732/ 202 3 avent e ad oggett o: alt re controversi e di di ritt o amminist rat ivo ha pronunziat o, dando l ettura del disposit ivo i n udienza, l a seguent e
SENTENZ A
TRA
(C.F. ), nato a [...] il [...], rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'Avv. Ezio Soscia ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Itri alla Via San
Gennaro, 46
RICORRENTE
E
(P.IVA ), in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e Controparte_1 P.IVA_1 difeso dall'Avv. Daniela Piccolo ed elettivamente domiciliato presso l'ufficio legale del Comune sito in
Piazza XIX Maggio 10
RESISTENTE
CONCLUSIONI: come da rispettivi atti introduttivi e da discussione orale del 19.3.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il fatto
Con ricorso depositato il 24.2.2023 ha proposto opposizione avverso l'ordinanza n. Parte_1
32/2023 del mediante la quale è stato ingiunto a il pagamento della Controparte_1 Parte_1
sanzione amministrativa di euro 430,33 oltre spese per violazione dell'art 41 del D.P.R. n. 320/1954 sanzionato dall'art. 6 comma 3 della Legge n. 218/1988.
pagina 1 di 7 A fondamento della opposizione ha dedotto: che per un disguido telematico, non è riuscito a visionare per tempo l'invito per la data di udizione del
12.3.2023; che, pertanto, invitava la Polizia municipale di a fissare una nuova data su richiesta dello stesso CP_1 ufficio che aveva fissato l'audizione alla data del 15.11.2022 senza redigere alcun verbale e comunicando solo telefonicamente all'avvocato il rinvio dell'audizione del 15.11.2022 a data da destinarsi;
che va censurato il comportamento della Polizia municipale che non ha comunicato la data della nuova audizione all'avvocato, con il quale aveva avuto esclusivamente colloqui telefonici;
che i fatti contestati nel verbale oggetto di opposizione non concretizzano la violazione contestata, in quanto non è stata accertata la proprietà dei bovini né il numero degli stessi considerato che lo stesso non ha mai dichiarato che i bovini erano di sua proprietà, ma anche qualora lo avesse fatto la dichiarazione non avrebbe avuto comunque alcuna efficacia probatoria;
che l'accertamento della proprietà del bovino avviene solo ed esclusivamente tramite il marchio auricolare;
che il verbale non è efficace a provare la proprietà dei bovini, in quanto le dichiarazioni verbali ai fini dell'accertamento non hanno efficacia probatoria tenuto conto che l'accertamento avviene tramite l'Anagrafe bovina;
che lo stesso avrebbe eventualmente transitato sulla part. 2 del foglio 3 al solo fine di poter raggiungere fondi di proprietà privata ai fini del pascolo;
che la propria azienda agricola si trova in tenimento del Comune di al foglio 9 particelle 197, 21, CP_1
23, 22, 16, 15 203 202 + altre, tutte tra loro confinanti che formano un unico corpo, completamente circondato dal territorio del Comune di CP_1
che la particella 2 del foglio 3 è fondo completamente ricoperto da ampelodesma;
che lo stesso è transitato e transita sul terreno di cui al foglio 3 part.lla 2 del Comune di al fine di CP_1
raggiungere altri fondi privati ove esercita regolarmente il pascolo;
che non ha spostato gli animali bovini fuori dal Comune di residenza;
che infatti la sede legale dell'azienda si trova nel Comune di Itri, mentre la sede operativa, ove sono ricoverati i bovini, si trova nel Comune di CP_1
che in occasione dello spostamento dei bovini non è obbligato ad alcuna comunicazione in quanto lo stesso avviene nell'ambito esclusivo del territorio dello stesso Comune e cioè il Comune di CP_1
Ha concluso chiedendo in via preliminare di concedere la sospensione dell'ordinanza di ingiunzione n.
32/2023 e nel merito di dichiarare nulla l'opposta ordinanza.
pagina 2 di 7 Si è costituito in giudizio il contestando le avverse deduzioni in quanto infondate in Controparte_1
fatto ed in diritto, deducendo che:
che gli agenti accertatori hanno eseguito le loro funzioni con assoluta diligenza professionale e gli accertamenti da loro effettuati risultano perfettamente descritti ed aderenti alla realtà del momento;
che, pertanto, il verbale di accertamento contestato è completo di tutti gli elementi necessari ed è assolutamente valido, efficace ed idoneo ad esperire tutti i suoi effetti;
che l'Ordinanza-ingiunzione n. 32/2023 è pienamente legittima, rispettosa dell'intero iter procedurale, nonché emessa in assenza di violazione di legge, in quanto costituisce atto dovuto per l'Ente a seguito di regolare verbale di accertamento;
che, data anche la presenza sul posto del titolare dell'omonima azienda agricola dedita Pt_1 all'allevamento di bestiame, non residuano dubbi circa la proprietà dei bovini in oggetto;
che si tratta di dichiarazioni rese da pubblici ufficiali, compiutamente riportate nel verbale de quo;
che risulta quindi valido ed efficace ai fini probatori per la sua stessa natura di atto pubblico, facente piena prova fino a querela di falso ex art. 2700 c.c.;
che dal verbale, emerge chiaramente che la mandria dei bovini custoditi dal ricorrente era “intenta al pascolo”, su terreno “percorso da incendio nell'anno 2016”, per cui certamente oggetto di vincolo ostativo, in termini pascolivi, secondo il disposto dei richiamati c. 1 e 3 dell'art. 10 della L. 353/2000;
che il non ha provveduto a richiedere ed ottenere la necessaria autorizzazione allo spostamento Pt_1
degli animali;
che l'importo della sanzione amministrativa impartita è stato calcolato applicando il pagamento in misura ridotta previsto all'art. 16 della L. 689/81.
Ha concluso chiedendo di rigettare il ricorso confermando l'ordinanza ingiunzione n. 32/2023.
La causa è stata rinviata all'udienza del 19.3.2025 ed è stata decisa mediante lettura del dispositivo.
LA DECISIONE
In via preliminare va disattesa la deduzione di parte ricorrente presentata nelle memorie conclusionali relativa alle irregolarità non sanabili del verbale di accertamento n. 22, redatto il 31.1.2020 per presunta violazione avvenuta il 28.11.2019 e notificato il 20.2.2020, in quanto tardiva.
In ogni caso deve essere rilevato che l'art. 14 della legge 689/1981 prevede che la violazione debba, quando è possibile, come nel caso di specie, essere contestata immediatamente al contravventore.
Ed invero, come più volte ribadito dalla Cassazione nel regime previsto dall'art. 14 L. 689/1981 la mancata contestazione immediata della sanzione, anche quando ne sussista la possibilità, non pagina 3 di 7 costituisce causa di estinzione dell'obbligazione di pagamento della sanzione e non invalida la pretesa punitiva dell'autorità amministrativa quando si sia comunque proceduto, nel termine prescritto, alla notificazione del verbale di accertamento della violazione (Cass. 6097/2001; Cass. 27508/2009; Cass.
29818/2011; Cass. 9045/2020; Cass. 10469/2020; Cass. 26851/2022).
Inoltre, costituisce orientamento della Suprema Corte quello secondo cui (cfr. Cass. n. 26734/2011) il termine di legge previsto per la contestazione degli illeciti amministrativi decorre, qualora non vi sia stata la contestazione immediata dell'infrazione, dalla data in cui l'autorità amministrativa ha completato l'attività intesa a verificare la sussistenza degli elementi oggettivi e soggettivi della violazione, competendo al giudice di merito valutare la congruità del tempo utilizzato per accertamento, in relazione alla maggiore o minore difficoltà del caso, con apprezzamento incensurabile in sede di legittimità, se correttamente motivato (conf. ex multis Cass. n. 18574/2014; Cass. n.
9311/2007; Cass. n. 7681/2014).
Nel caso in esame vi era in concreto l'impossibilità di procedere alla contestazione immediata, e ciò proprio alla luce dell'esigenza di compiere quegli ulteriori accertamenti per l'identificazione del proprietario dei capi di bestiame e per l'invio delle richieste ai Comuni di Itri e in ordine al CP_1 controllo dell'avvenuta richiesta di autorizzazione allo spostamento della mandria.
Ebbene quindi si palese tempestiva la redazione del verbale di contestazione in data 31.1.2020 e la sua successiva notificazione in data 20.2.2020 tenuto conto che nello stesso sono indicati tutti gli elementi identificativi dell'infrazione, che consentivano al di conoscere il fatto contestato e di Pt_1
prospettare adeguatamente le proprie argomentazioni difensive.
Quanto invece alla deduzione relativa alla nullità dell'ordinanza opposta per mancata audizione del trasgressore, si rileva che la stessa è infondata, dal momento che il giudizio di opposizione investe il merito della pretesa punitiva la mancata audizione dinanzi all'autorità non inficia la validità formale del provvedimento potendo le doglianze dell'interessato essere prospettate nel giudizio di opposizione dinanzi all'autorità giudiziaria. Ed invero sul punto la giurisprudenza di legittimità con orientamento costante ha affermato che in tema di ordinanza ingiunzione per l'irrogazione di sanzioni amministrative – emessa in esito al ricorso facoltativo al Prefetto, ai sensi dell'art. 204 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, ovvero a conclusione del procedimento amministrativo ex art. 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689 – la mancata audizione dell'interessato che ne abbia fatto richiesta in sede amministrativa non comporta la nullità del provvedimento, in quanto, riguardando il giudizio di opposizione il rapporto e non l'atto, gli argomenti a proprio favore che l'interessato avrebbe potuto sostenere in sede di audizione dinanzi all'autorità amministrativa ben possono essere prospettati in sede giurisdizionale. (Cass. n. 1786/2010)
pagina 4 di 7 Nel merito l'opposizione è infondata.
Quanto al profilo formale concernente l'insussistenza di elementi necessari per la validità del verbale di accertamento, il ricorrente ha dedotto che i fatti contestati nel verbale di accertamento e contestazione n. 22 non concretizzano la violazione sanzionata in quanto non sarebbe stata accertata la proprietà dei bovini, né il numero degli stessi, non avendo lo stesso mai dichiarato che i bovini erano di sua proprietà.
Tale allegazione risulta infondata in quanto priva di elementi di riscontro e in ogni caso in contrasto con quanto attestato dagli agenti verbalizzanti.
Ed invero, con il verbale di accertamento e contestazione n. 22 gli agenti in servizio presso la stazione dei Carabinieri forestali di Itri hanno accertato che sul terreno distinto in catasto al fg. 3 part. 2 pascolava una mandria di venti capi bovini custodita dal che dichiarava loro di essere Pt_1 proprietario e titolare dell'omonima azienda agricola avente codice identificativo IT010LOT014.
Ciò posto si rileva che le attestazioni contenute nel verbale di accertamento delle infrazioni al codice della strada fanno piena prova, fino a querela di falso, con riguardo all'avvenuto accadimento dei fatti e delle dichiarazioni ricevute alla presenza del pubblico ufficiale, non estendendosi la fede privilegiata all'intrinseca veridicità del contenuto delle informazioni in tal modo apprese ( Cass. Sez. 6 -
3, Ordinanza n. 31107 del 21/10/2022).
Nel caso di specie il verbale di accertamento fa piena prova fino a querela di falso della circostanza che il ha dichiarato agli agenti accertatori di essere proprietario dei bovini. Pt_1
Sebbene la fede privilegiata non può estendersi alla intrinseca veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese, deve tuttavia ritenersi che ai fini della prova della proprietà dei bovini tali dichiarazioni hanno valenza indiziaria.
Nel caso di specie sussistono ad avviso del tribunale elementi indiziari gravi precisi e concordanti atti a provare la proprietà dei bovini rappresentati dalla circostanza che il è operatore del settore in Pt_1 quanto è incontestato che lo stesso è titolare di una azienda agricola dedita all'allevamento di bestiame, che nelle circostanze di tempo e di luogo indicate nel verbale di accertamento si trovava intento alla custodia di una mandria di bovini e che dichiarava agli agenti accertatori di essere proprietario dei bovini.
Dunque, alla luce di tali considerazioni, sussistono indizi gravi precisi e concordanti ai sensi dell' art. 2729 c.c., che inducono a ritenere l'appartenenza dei bovini al Pt_1
Quanto invece alla circostanza che l'azienda agricola di cui è titolare si trovi ubicata Parte_1
nel territorio del Comune di circostanza che secondo la prospettazione del ricorrente lo CP_1
esonererebbe dal comunicare lo spostamento, si rileva che il motivo di opposizione è infondato.
pagina 5 di 7 Ed invero nel verbale di accertamento e contestazione n. 22 gli agenti forestali hanno attestato che a seguito di specifica richiesta formulata con nota prot. 144 del 6.2.2020, il certificava Controparte_1
con nota prot. 9613 del 18.2.20 che, per i capi bovini in questione, il non aveva ottenuto alcuna Pt_1
autorizzazione allo spostamento sul territorio comunale, così come pure il Itri, con nota CP_1
prot. 2044 del 7.2.2020, integrando la violazione di cui all'art. 41 del D.P.R. n. 320 del 1954.
Ebbene, i verbalizzanti hanno contestato che il come accertato a seguito di controlli Pt_1
amministrativi, non aveva ottenuto alcuna autorizzazione per lo spostamento del bestiame da un
Comune all'altro, atteso che la sede dell'azienda agricola di proprietà dell'opponente è ubicata in Itri.
Sul punto, l'opponente ha dedotto che l'azienda ha sede legale in Itri alla Via Garibaldi 14 (abitazione civile e residenza al centro di Itri di mentre la sede operativa, ovvero ove sono Parte_1
ricoverati i bovini, trattasi di struttura sita interamente nel Comune di CP_1
Tale assunto, rileva il Tribunale non è stato provato, dal momento che il ha si allegato la Pt_1
visura degli immobili siti nel Comune di identificati nella categoria D/10 (fabbricati per funzioni CP_1
produttive connesse alle attività agricole), ma non ha dato prova dell'effettivo ricovero dei bovini nella sede in questione, circostanza che sarebbe stata riscontrabile attraverso l'allegazione del registro aziendale o del registro di stalla (Reg. CEE 2092/91).
Pertanto, l'opponente non ha dimostrato che effettivamente i capi bovini sono collocati presso la sede operativa e di conseguenza appare evidente che lo stesso avrebbe dovuto richiedere l'autorizzazione per lo spostamento degli stessi dal Comune di Itri al Comune di CP_1
Per tali ragioni devono essere rigettati i motivi di opposizione. Deve ritenersi corretta la sanzione irrogata dall'amministrazione sia nell'an che nel quantum in quanto la condotta posta in essere ed accertata nel presente giudizio è riconducibile alla condotta di cui all'art 41 del D.P.R. 320 del 1954 sanzionata dall'art. 6 comma 3 della Legge 218/1988.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo con applicazione dei valori minimi dello scaglione di riferimento (fino a 1.100,00 euro) di cui al D.M. n. 55/2014 e successive modifiche, stante la bassa complessità delle questioni trattate e con esclusione della fase istruttoria.
P.Q.M.
Il tribunale di Cassino, sezione civile, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così definitivamente provvede:
1- rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma l'ordinanza di ingiunzione n. 32/2023 emessa dal
Controparte_1
pagina 6 di 7 2- condanna l'opponente alla refusione delle spese di lite in favore della parte opposta CP_1
che si liquidano in euro 232,00 per compensi professionali, oltre spese generali e
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accessori di legge.
Cassino, 19.03.2025
Il giudice
Dott.ssa Sara Lanzetta
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