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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 23/10/2025, n. 1589 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1589 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 10321/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Terza Minori
Il Tribunale Ordinario di Brescia in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
LA GH Presidente relatrice
CE DI DI
RE SI DI
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione consensuale n. 10321/2025 R.G. promosso da
C.F. ), elettivamente domiciliata a Brescia (BS) presso Parte_1 C.F._1 lo studio dell'Avv. FEROLDI LUCA che la rappresenta e difende in forza di procura in calce al ricorso e
(C.F. ) elettivamente domiciliato a Brescia (BS) presso Parte_2 C.F._2 lo studio dell'Avv. FEROLDI LUCA che l rappresenta e difende in forza di procura in calce al ricorso /a margine del ricorso
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
(come da note scritte depositate in vista dell'udienza del 26.9.2025)
“1) Dichiarare la separazione personale dei Sigg.ri e ai sensi dell'art. Parte_1 Parte_2
150 c.c.
2) Ordinare al Comune di Corte Franca (BS) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
1 3) Dare atto che il Sig. continuerà ad abitare presso la Casa coniugale mentre la Sig.ra Parte_2
trasferirà altrove la propria residenza. Resta inteso che dalla data di sottoscrizione del Parte_1 presente ricorso, ogni spesa per utenze, IMU, TARI, manutenzione ordinaria e straordinaria dell'immobile sarà posta esclusivamente a carico del Sig. Le figlie hanno già trasferito la loro residenza Parte_2
altrove.
4) Dare atto che il Sig. si farà integralmente carico delle spese di mantenimento ordinario Parte_2
e straordinario della figlia Persona_1
5) Dare atto che nessun assegno di mantenimento è posto a carico dei coniugi atteso che entrambi si dichiarano economicamente autosufficienti”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario a Corte Franca (BS) in data 28.5.1994, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Corte Franca al n. 8, parte II, serie A, anno 1994, con il regime patrimoniale della separazione dei beni.
Dall'unione sono nate le figlie maggiorenne ed economicamente autosufficiente e Per_2 Per_1
maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente.
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione, rinunciando altresì all'impugnazione dell'emananda sentenza.
***
Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge, nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 150, comma
1, c.c. e 473-bis.51 c.p.c.: omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d) D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396; dispone la compensazione integrale delle spese di lite fra le parti.
Così deciso a Brescia, all'esito della camera di consiglio del giorno 2.10.2025.
La Presidente estensora
LA GH
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Terza Minori
Il Tribunale Ordinario di Brescia in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
LA GH Presidente relatrice
CE DI DI
RE SI DI
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione consensuale n. 10321/2025 R.G. promosso da
C.F. ), elettivamente domiciliata a Brescia (BS) presso Parte_1 C.F._1 lo studio dell'Avv. FEROLDI LUCA che la rappresenta e difende in forza di procura in calce al ricorso e
(C.F. ) elettivamente domiciliato a Brescia (BS) presso Parte_2 C.F._2 lo studio dell'Avv. FEROLDI LUCA che l rappresenta e difende in forza di procura in calce al ricorso /a margine del ricorso
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
(come da note scritte depositate in vista dell'udienza del 26.9.2025)
“1) Dichiarare la separazione personale dei Sigg.ri e ai sensi dell'art. Parte_1 Parte_2
150 c.c.
2) Ordinare al Comune di Corte Franca (BS) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
1 3) Dare atto che il Sig. continuerà ad abitare presso la Casa coniugale mentre la Sig.ra Parte_2
trasferirà altrove la propria residenza. Resta inteso che dalla data di sottoscrizione del Parte_1 presente ricorso, ogni spesa per utenze, IMU, TARI, manutenzione ordinaria e straordinaria dell'immobile sarà posta esclusivamente a carico del Sig. Le figlie hanno già trasferito la loro residenza Parte_2
altrove.
4) Dare atto che il Sig. si farà integralmente carico delle spese di mantenimento ordinario Parte_2
e straordinario della figlia Persona_1
5) Dare atto che nessun assegno di mantenimento è posto a carico dei coniugi atteso che entrambi si dichiarano economicamente autosufficienti”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario a Corte Franca (BS) in data 28.5.1994, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Corte Franca al n. 8, parte II, serie A, anno 1994, con il regime patrimoniale della separazione dei beni.
Dall'unione sono nate le figlie maggiorenne ed economicamente autosufficiente e Per_2 Per_1
maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente.
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione, rinunciando altresì all'impugnazione dell'emananda sentenza.
***
Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge, nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 150, comma
1, c.c. e 473-bis.51 c.p.c.: omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d) D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396; dispone la compensazione integrale delle spese di lite fra le parti.
Così deciso a Brescia, all'esito della camera di consiglio del giorno 2.10.2025.
La Presidente estensora
LA GH
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