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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 21/11/2025, n. 1336 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 1336 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2375/2023
Il giorno 20/11/2025, nella causa iscritta al n RG 2375 /2023
Il Giudice, dott.ssa Giulia Sorrentino, dato atto che la presenza delle parti è sostituita dal deposito delle note di udienza, secondo quanto disposto con precedente decreto di trattazione cartolare;
viste le deduzioni, conclusioni ed eccezioni sollevate dalle parti;
pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. allegata al presente verbale.
Il Giudice
dott. Giulia Sorrentino
1 di 6
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giulia Sorrentino ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2375/2023 promossa da:
), elettivamente domiciliato in Fiumicino, via Parte_1 C.F._1
Giuliano Prini n. 12, con l'avv. CAPEZZONE TIZIANA ), dal quale C.F._2 rappresentato e difeso giusta procura in calce all'atto di citazione
ATTORE contro
), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente CP_1 P.IVA_1 domiciliato in VIA F. RENELLA N.88 81100 CASERTA con l'avv. PISCITELLI LUCIA
) dal quale rappresentato e difeso giusta procura in atti C.F._3
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. ha convenuto in giudizio al fine di sentirla Parte_1 Controparte_2 condannare al pagamento in suo favore della somma di € 33.550,00 a titolo di indennizzo per il furto e i danni subiti nell'evento del 10 aprile 2018, in virtù di polizza assicurativa contratta con
[...]
(Polizza n. 32079559). Controparte_3 CP_4
2 di 6 A sostegno della domanda, ha dedotto di aver subito un furto nella propria abitazione in
Fiumicino, via Ezio Rizzato n. 19, tra le ore 19,30 e le 22,15, quando, rientrando nel giardino ove lasciava l'autovettura, l'assicurato si avvedeva della presenza di una persona dell'interno della casa;
conseguentemente chiamava subito il 113; la pattuglia di pronto intervento, arrivata immediatamente sul posto, constatava il furto e la manomissione della serratura;
l'odierno attore sporgeva denuncia- querela presso il Commissariato di PS di Fiumicino e, successivamente, redigeva l'elenco dettagliato dei danni subiti sugli arredi e dei beni trafugati, comprensivi di vestiario, argenteria, preziosi e denaro contante;
la compagnia assicurativa convenuta, aperto il sinistro, eseguiva il sopralluogo ma non formulava alcuna offerta di indennizzo rendendosi quindi inadempiente.
Si è costituita eccependo la prescrizione estintiva del diritto vantato dall'attore CP_1 ai sensi dell'art. 11 delle Condizioni di polizza e la tardività della denuncia del furto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1915 c.c..
È stata espletata una CTU e la causa, istruita mediante la sola acquisizione dei documenti prodotti dalle parti, è stata rinviata all'udienza odierna a trattazione scritta per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
2. La domanda attorea ha ad oggetto il pagamento dell'indennizzo per il furto all'interno dell'abitazione dell'odierno attore, verificatosi la sera del 10 aprile 2018 ad opera di ignoti, in virtù della polizza in atti.
In via preliminare, va respinta l'eccezione di prescrizione sollevata dalla compagnia assicurativa convenuta, in quanto infondata.
Invero, posto che il termine di prescrizione del diritto al pagamento dell'indennizzo è di due anni (art. 2952 comma II c.c. e art. 11 delle Condizioni di polizza), parte attrice ha efficacemente interrotto il decorso del termine ai sensi dell'art. 2943 c.c. con i seguenti atti:
- invio di formale richiesta di indennizzo e messa in mora a mezzo e-mail del 15 gennaio
2020;
- avvio del procedimento di mediazione in data 1.10.2021;
- avvio del procedimento di ATP in data 11.4.2021;
- spedizione di lettera raccomandata a/r del 12.11.2021 (ricevuta il 26.11.2021 come da timbro apposto sull'avviso di ricevimento) di ulteriore richiesta di pagamento dell'indennizzo.
Pertanto, la notifica dell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio deve ritenersi tempestiva rispetto al decorso del termine di prescrizione.
3 di 6 Quanto alla tempestività della denuncia del furto alla compagnia assicurativa, va rilevato che il termine di tre giorni previsto dall'art. 14 delle Condizioni di polizza risulta rispettato, atteso che con lettera datata 11 aprile 2018 (giorno successivo a quello del furto) la compagnia ha dato riscontro alla denuncia di sinistro, confermando di averla ricevuta (doc. 7 del fascicolo di parte attrice).
3. Nel merito, va premesso che nel contratto di assicurazione contro i danni – come è stato più volte evidenziato anche in giurisprudenza di merito - il fatto costitutivo del diritto dell'assicurato all'indennizzo consiste in un danno verificatosi in dipendenza di un rischio assicurato e nell'ambito spaziale e temporale in cui la garanzia opera, così che è onere dell'assicurato dimostrare che si è realizzato proprio quel rischio coperto dalla garanzia assicurativa.
In proposito, deve tenersi conto del principio parimenti ribadito in giurisprudenza in vicende processuali, quali quella in esame, aventi ad oggetti indennizzi assicurativi per furto - secondo cui "la denuncia del furto è atto di parte e che (…) non implica necessariamente l'avvenuto furto ad opera di terzi " (così tra le altre, in motivazione, Cassazione civile sez. III n. 8198 del 4/04/2013).
Il rigore probatorio sopra tratteggiato, tuttavia, non può non tener conto della natura e peculiarità dell'evento assicurato laddove esso sia costituito da furto, e ciò in relazione soprattutto alle concrete possibilità per il danneggiato di dare adeguata dimostrazione dell'effettivo suo verificarsi, trattandosi di un accadimento fenomenico di tipo negativo.
In tali ipotesi, si ritiene che la dichiarazione del danneggiato possa e anzi debba essere vagliata alla luce di ogni elemento indiziario deducibile ed eventualmente allegato dall'assicurazione convenuta allo scopo di porre in dubbio la valenza dichiarativa della denuncia.
Nel caso di specie, va evidenziato che le dichiarazioni di parte attrice, contenute nella denuncia di furto svolta al Commissariato di Fiumicino, risultano corroborate in base alle affermazioni del perito assicurativo, il quale in sede di sopralluogo ha riscontrato la presenza di segni di effrazione, precisamente sulla porta metallica al piano seminterrato.
Peraltro, parte convenuta non ha fornito alcun elemento fattuale idoneo a mettere in dubbio la ricostruzione della vicenda esposta nella denuncia e nell'atto di citazione, che non è stata neppure specificamente contestata.
Deve quindi ritenersi che il furto sia avvenuto nelle modalità indicate dall'attore.
4. Passando all'esame dei danni risarcibili, va anzitutto premesso che parte attrice, sin dalla denuncia-querela, ha fornito un elenco dettagliato dei beni danneggiati e di quelli trafugati, corredato da fotografie di tutti i beni indicati. Il possesso di tali beni in capo all'odierno attore e il fatto che gli
4 di 6 stessi erano conservati all'interno dell'abitazione sono circostanze non specificamente contestate dalla compagnia convenuta e devono comunque desumersi in via presuntiva.
La quantificazione del valore dei beni trafugati e dei danni materiali arrecati è stata demandata al CTU, le cui valutazioni devono essere integralmente condivise in quanto adeguatamente motivate ed esenti da vizi logico-giuridici.
In particolare, si riportano le conclusioni del CTU:
FURTO AL CONTENUTO DANNI DA EFFRAZIONE: TOTALE EURO 14.094,00
- euro 6.900,00 Parte_2
- Vestiario euro 6.950,00
- Danni da effrazione porte blindate euro 244,00
TOTALE EURO 37.000,00 CP_5
- Oggetti in oro e diamanti euro 37.000,00
DANNI AL CONTENUTO: TOTALE EURO 1.200,00
- Rottura candelabro argento tre fiamme euro 180,00
- Rottura cornice argento euro 60,00
- Rottura vaso antico euro 500,00
- Rottura cornice euro 50,00
- Danneggiamento cornice quadro su tela euro 150,00
- Rottura display Samsung note 4 euro 260,00
DENARO CONTANTE TOTALE EURO 3.500,00
L'indennizzo per i danni da effrazione e da furto del contenuto dell'abitazione va contenuto entro il massimale di € 20.000,00 con applicazione della franchigia di € 100,00, come previsto in polizza. A ciò deve aggiungersi l'indennizzo per i danni da furto di preziosi, contenuto nel massimale di € 10.000,00 con applicazione della franchigia di € 100,00.
Pertanto, l'indennizzo va quantificato nell'importo di € 29.800,00. Gli interessi in misura legale decorrono dalla messa in mora (15 gennaio 2020).
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al d.m. 147/2022, tenuto conto della durata del processo e della quantità e qualità dell'attività difensiva svolta, nonché degli altri criteri stabiliti dall'art. 4, comma 1 del d.m. 55/2014, in rapporto ai parametri di liquidazione propri dello scaglione di valore proprio della controversia.
5 di 6 Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, devono essere definitivamente poste a carico di parte convenuta, in quanto soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna la convenuta al pagamento in favore dell'attore della somma di € 29.800,00 a titolo di indennizzo, oltre interessi legali dal 15 gennaio 2020;
- condanna al pagamento in favore delle spese di lite, che liquida in € 5.806,00, di cui €
5.261,00 per compensi ed € 545,00 per spese vive, oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge;
- pone definitivamente a carico di parte convenuta le spese di CTU, liquidate con separato decreto.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale.
Civitavecchia, 20 novembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Sorrentino
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