Articolo 1869 del Codice civile
Articolo 1868Articolo 1870
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19 aprile 1942
Art. 1869.

(Altre prestazioni perpetue).

Le disposizioni degli articoli 1864, 1865, 1866, 1867 e 1868 si applicano a ogni altra annua prestazione perpetua costituita a qualsiasi titolo, anche per atto di ultima volonta'.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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