Sentenza 12 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 12/05/2025, n. 691 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 691 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI IVREA nella persona del giudice monocratico dott. Augusto Salustri ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 3462 del Ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023 posta in decisione all'udienza del 02.04.2025 e vertente tra
(C.F. ), rappresentato e difeso dagli Parte_1 C.F._1 avv.ti Alberto Favata e Raffaele Nugnes attore e
(C.F. ), rappresentata e difesa da ES CP_1 C.F._2
Mudu; convenuto nonché
(P.IVA ), in Controparte_2 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore Dott. , rappresentata CP_3
e difesa dall'Avv. Matteo Cerretti;
terza chiamata
OGGETTO: Responsabilità professionale avvocato
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni le parti hanno così concluso: per l'attore: “Voglia il Tribunale, NEL MERITO - In accoglimento della domanda proposta;
- previo accertamento dell'inadempimento della convenuta e della conseguente responsabilità contrattuale;
- DICHIARARE tenuta e CONDANNARE la convenuta al risarcimento dei danni patiti dall'attore, nella misura di: 1) € 3.693,92 per il mancato conseguimento del credito per spettanze da rapporto di lavoro subordinato, ovvero altra somma accertanda in corso di causa;
2) €
1
3) € 2.500,00 o veriore somma, da liquidarsi in via equitativa a titolo di risarcimento del danno di natura non patrimoniale ex art.
2059 c.c. e 185 c.p. IN OGNI CASO CONDANNARE altresì la convenuta alla refusione delle spese di lite (compenso ai sensi del d.m. n. 55/2014, come modificato dai d.m. n. 37/2018 e
n. 147/2022, oltre spese e oneri accessori). IN VIA ISTRUTTORIA 1) ACCOGLIERE tutte le istanze istruĴorie non ammesse così come formulate in sede di memoria ex art. 183, comma
VI, n. 2, c.p.c.; 2) RIGETTARE le istanze istruĴorie avversarie per le ragioni tuĴe esposte nei precedenti agli difensivi e, in particolare, in sede di memoria ex art. 183, comma VI, n. 3 c.p.c. (con ammissione del signor a prova contraria sugli eventuali capitoli di prova ammessi, con i Parte_1 testi indicati dall'odierno attore a prova diretta e contraria); 3) Ove ritenuto necessario, si
CHIEDE nominarsi CTU al fine di quantificare, previa rettifica delle buste paga contenenti trattenute indebite, il saldo credito dell'attore in relazione all'attività da lavoro dipendente prestata presso VENTURES SRL e EMBRACO EUROPE SRL;
4) RICHIESTA DI
INFORMAZIONI ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE Ove ritenuto necessario, visto l'art. 213 c.p.c., si CHIEDE che il Tribunale richieda informazioni a Regione Piemonte, in persona del legale rappresentante Presidente pro tempore, circa i corsi di formazione gratuiti e i contratti di lavoro trimestrali e gli altri benefici dedicati ai lavoratori inseriti negli elenchi forniti dal
Fallimento Ventures s.r.l.”; per avv. “Voglia l'Ill.mo Tribunale di adito, adversis rejectis: - in via CP_1 pregiudiziale e/o preliminare - dichiarare l' incompetenza per valore del giudice adito, per i motivi esposti in atti e, per l'effetto, rimettere le parti dinanzi al Giudice competente per valore che si indica nel Giudice di Pace di Ivrea;
- autorizzare la chiamata in causa della compagnia di assicurazioni
(P.I. – pec Controparte_2 P.IVA_1
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, corrente e sedente in Email_1
Milano, Via Albricci n. 8 con il differimento della prima udienza al fine di consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini a comparire di cui all'art. 163 bis c.p.c.; - nel merito, contraris rejectis, premessa ogni e più opportuna declaratoria del caso e di legge, salvo ed impregiudicato ogni altro diritto e miglior pronuncia, in via principale - accertate e dichiarate del tutto inammissibili e/o infondate in fatto ed in diritto e/o non provate tutte le domande proposte contro la Dott.ssa CP_1 per i motivi esposti in atto, mandare integralmente assolta la conchiudente;
- in via subordinata nella non creduta e denegata ipotesi di accoglimento totale o parziale delle avversarie domande, - accertato e
2 dichiarato, per i fatti di cui in atto, che il fatto colposo del creditore ex art. 1227 c.c. ha concorso a cagionare il danno, dichiarare che nulla è dovuto dalla conchiudente ad alcun titolo o pretesa, ovvero ridurre gli importi richiesti a titolo di risarcimento del danno, nella somma che verrà ritenuta di giustizia;
- in ogni caso - premessa ogni e più opportuna declaratoria del caso e di legge, ritenere e dichiarare la terza chiamata in causa Compagnia di Assicurazioni
[...]
(P.I. – pec in persona del suo Controparte_2 P.IVA_1 Email_1 legale rappresentante pro tempore, corrente e sedente in Milano, Via Albricci n. 8 tenuta a garantire, tenere indenne, manlevare e/o come meglio, giusta polizza assicurativa di cui in narrativa la Dott.ssa e pertanto condannare la stessa, come sopra, a corrispondere direttamente CP_1 tutte le somme che risulteranno dovute all'attrice o comunque a rifondere alla Dott.ssa CP_1 tutte le somme che eventualmente la stessa sarà tenuta a corrispondere al sig. per
[...] Parte_1 capitale, interessi e spese legali. - In ogni caso Con vittoria di spese, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Sentenza esecutiva come per legge. - In via istruttoria, con riserva di integrare le proprie istanze istruttorie entro i termini previsti a tale scopo dall'art. 171 ter c.p.c., si chiede sin d'ora disporsi opportuna CTU volta alla quantificazione delle somme nette richieste con attorea domanda.” per “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, Controparte_2 rigettata ogni avversa domanda, conclusione ed eccezione, così giudicare:
1. Nel merito: rigettare le domande svolte dal Sig. nei confronti dell'Avv. in quanto del tutto Parte_1 CP_1 infondate in fatto e in diritto e, conseguentemente, respingere le domande proposte dall'Avv. CP_1 nei confronti di per tutti i motivi di cui in atti;
2. In via
[...] Controparte_2 subordinata: per la denegata e non creduta ipotesi di accertamento di qualunque obbligo risarcitorio in capo all'Avv. accertare e dichiarare l'assenza di qualsivoglia obbligo indennitario CP_1 in capo a per tutti i motivi di cui in atti;
3. In via ulteriormente Controparte_2 subordinata: per la denegata e non creduta ipotesi di condanna dell'Avv. e di CP_1 accertamento di un qualsiasi obbligo indennitario in capo a Controparte_2 contenere qualsiasi eventuale obbligo indennitario in capo a entro il Controparte_2 limite del massimale previsto nella Polizza, ove non eroso per effetto di altri sinistri, deducendo la franchigia fissa di Euro 2.000,00. In ogni caso: con vittoria di compensi professionali, spese generali nella misura del 15% IVA e CPA come per legge ”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
All'odierno giudizio è applicabile l'art. 58, comma II, legge 18 giugno 2009 n. 69 e, per l'effetto, la stesura della sentenza segue l'art. 132 c.p.c. come modificato dall'art. 45, comma 17, della legge 69/09, con omissione dello “svolgimento del processo”
3 (salvo richiamarlo dove necessario o opportuno per una migliore comprensione della ratio decidendi).
I fatti che hanno dato origine al presente giudizio, negli stringenti limiti di ciò che assume rilievo in questa sede, possono essere come di seguito ricostruiti.
premettendo di essere stato dipendente di EMBRACO Europe Parte_1
s.r.l., prima, e poi, dal 16.7.2018, della cessionaria Ventures s.r.l, dichiarata fallita con sentenza del 23.07.2020, ha allegato di aver conferito procura speciale alle liti all'avv. al fine di proporre insinuazione nel passivo fallimento della predetta CP_1 compagine sociale, aggiungendo come il predetto difensore non abbia proposto nonostante l'incarico conferito la domanda di ammissione.
L'attore, dunque, ha introdotto il presente giudizio al fine di ottenere il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale conseguenza del grave inadempimento al mandato conferito, così come di seguito partitamente distinto: € 3.693,92 per il mancato conseguimento del credito per spettanze da rapporto di lavoro subordinato,
€ 7.000,00 netti ottenuti dai lavoratori inseriti nello stato passivo da CP_4
in adempimento della proposta di concordato omologata dal Tribunale di
[...]
Torino ed € 2500,00 o altra anche maggior somma, da liquidarsi in via equitativa a titolo di risarcimento del danno di natura non patrimoniale .
Si è costituita in giudizio l'avv. la quale, dopo aver svolto in via CP_1 preliminare /pregiudiziale eccezione di incompetenza per valore del Giudice adito e domanda di autorizzazione alla chiamata in causa della compagnia assicurative, ha richiesto il rigetto delle avverse domande.
In particolare, la convenuta, premettendo di essere stata attinta dopo il conferimento dell'incarico da parte del ricorrente da grave patologia che le ha impedito di attendere all'attività professionale tanto da avere infine richiesto al COA di appartenenza la cancellazione dall'albo, e dopo avere riconosciuto la circostanza di fatto dedotta da parte avversaria (omesso deposito della domanda di ammissione al passivo del fallimento), ha contestato che da detto comportamento lesivo degli obblighi del difensore siano derivati i danni oggi lamentati. La convenuta, inoltre, ha contestato le domande risarcitorie, così come formulata da controparte, anche sotto il diverso profilo della responsabilità, quantomeno concorrente, del creditore ex art. 1227 c.c.
4 nella verificazione del danno, per avere il omesso di proporre tempestivo Parte_1 ricorso ex art. 98 l. fall. ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all'art. 101 ult. comma l. fall. non appena avuta contezza dell'effettivo mancato deposito della propria insinuazione.
L'avv. ha chiesto in ogni caso di essere autorizzata a chiamare in causa la CP_1 con la quale aveva stipulato apposita Controparte_2 polizza assicurativa per la responsabilità civile connessa all'esercizio della professione.
A seguito di differimento e chiamata in causa di terzo, si è costituita la
[...] assumendo l'infondatezza della domanda Controparte_2 attorea per ragioni sostanzialmente analoghe a quelle spiegate dalle altre parti convenute.
Quanto alla domanda di garanzia la compagnia assicuratrice ha eccepito l'inoperatività della garanzia assicurativa azionata rispetto alla richiesta di manleva formulata sotto diversi profili: i) probatorio, per non avere l'assicurata fornito la prova dell'accadimento del sinistro;
ii) temporale, per non ricadere né la richiesta risarcitoria né la conseguente denuncia da parte dell'assicurata all'interno del periodo di efficacia della polizza;
iii) per avere taciuto la convenuta, al momento della sottoscrizione della polizza, circostanze idonee ad alterare la valutazione del rischio assunto con tale contratto assicurativo da parte della Compagnia, derivandone l'annullamento o comunque la perdita parziale o totale dell'indennizzo.
Tentata senza esito la conciliazione delle parti, anche a mezzo proposta conciliativa formulata ex art. 185 bis c.p.c., la causa, istruita mediante acquisizione documentale e svolgimento di prove orali, è stata trattenuta in decisione all'udienza indicata in epigrafe con assegnazione dei termini di cui all'art 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusivi.
****
Le domande formulate dall'attore sono infrondate e devono essere respinte.
Giova svolgere alcune considerazioni di carattere preliminare che devono orientare la decisione.
5 Nel caso di specie è processualmente pacifico, anche perché non solo non specificamente contestato dalla parte convenuta in sede di costituzione bensì ammesso dalla medesima in sede di interrogatorio formale, che l'attore abbia conferito all'avv. Ilena Lentini l'incarico professionale di proporre la domanda di ammissione al passivo del fallimento di Ventures srl e che il professionista abbia omesso la formulazione della suddetta istanza.
Ciò posto, l'oggetto del giudizio deve essere incentrato sulla valutazione della sussistenza del nesso causale tra l'inadempimento e i danni lamentati da parte attrice.
Come affermato costantemente dalla giurisprudenza di legittimità allorché ricorra un caso di responsabilità professionale per condotta omissiva, l'esito del giudizio che il professionista non ha ritualmente incardinato "è meramente ipotetico e deve costituire oggetto di un accertamento prognostico nel quale il tema dell'evento di danno e quello del nesso di causalità risultano inevitabilmente connessi sul piano della causalità materiale (Le. della relazione etiologica condotta/evento)" (così in motivazione, Cass. sez. 3, sent. 24 ottobre 2017, n. 25112, Rv. 646451-01).
Si tratta, peraltro, di accertamento rispetto al quale, in sede civile, "vige la regola della preponderanza dell'evidenza o del «più probabile che non», a differenza che nel processo penale, ove vige la regola della prova «oltre il ragionevole dubbio»", da tenere ferma, appunto, "anche nei casi di responsabilità professionale per condotta omissiva", ove "il giudice, accertata l'omissione di un'attività invece dovuta in base alle regole della professione praticata, nonché l'esistenza di un danno che probabilmente ne è la conseguenza, può ritenere, in assenza di fattori alternativi, che tale omissione abbia avuto efficacia causale diretta nella determinazione del danno"
(Cass. Sez. 3, sent. n. 25112 del 2017, cit.).
Tuttavia, occorre "distinguere fra l'omissione di condotte che, se tenute, sarebbero valse ad evitare l'evento dannoso, dall'omissione di condotte che, viceversa, avrebbero prodotto un vantaggio. In entrambi casi possono ricorrere gli estremi per la responsabilità civile, ma nella prima ipotesi l'evento dannoso si è effettivamente verificato, quale conseguenza dell'omissione; nell'altra, il danno (che, se patrimoniale, sarebbe da lucro cessante) deve costituire oggetto di un accertamento prognostico, dato che il vantaggio patrimoniale che il danneggiato avrebbe tratto dalla condotta
6 altrui, che invece è stata omessa, non si è realmente verificato e non può essere empiricamente accertato" (in tal senso, ancora, Cass. Sez. 3, sent. n. 25112 del 2017, cit.).
Orbene, in caso di responsabilità professionale degli avvocati per omessa presentazione della domanda di ammissione al passivo del fallimento, è ravvisabile "la seconda delle ipotesi innanzi considerate", poiché l'esito del giudizio il cui svolgimento è stato precluso dall'omissione del professionista "non può essere accertato in via diretta, ma solo in via presuntiva e prognostica", sicché
"l'affermazione della responsabilità per colpa implica una valutazione prognostica positiva circa il probabile esito favorevole dell'azione giudiziale che avrebbe dovuto essere proposta e diligentemente seguita" (cfr. Cass.
Sez. 3, Ordinanza n. 10320 del 30/04/2018; Cass. Sez. 3, sent. n. 25112 del 2017, cit.; in senso analogo, peraltro, già Cass. Sez. 3, sent. n. 2638/2013; Cass. Sez. 3, sent.
26 aprile 2010, n. 9917; Cass. Sez. 3, sent. 9 giugno 2004, n. 10966).
Come sopra già rappresentato, l'attore ha invocato il risarcimento dei seguenti danni:
€ 3.693,92 per compensi da rapporto di lavoro subordinato;
€ 7.000,00, pari alla somma riconosciuta a ciascun lavoratore insinuato al passivo da
(già Embraco Europe srl) in sede di domanda di concordato Controparte_4 fallimentare per la chiusura del Fallimento Ventures avanzata n data 27-28 settembre
2021 e successive integrazioni del 25 ottobre 2021;
€ 2.500,00 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale.
Nessuna delle richieste può trovare accoglimento.
Quanto alla prima voce di danno, stimata nell'importo di € 3.693,92 e correlata alle
“spettanze da rapporto di lavoro di subordinato”, la medesima deve essere respinta per difetto di prova.
Invero, le buste paga prodotte con il doc. 24 sono in parte riferite a periodi del tutto disomogenei (ottobre, novembre e dicembre 2017; gennaio, febbraio, marzo, aprile e giugno 2018) ed inconferenti rispetto a quello immediatamente precedente la dichiarazione di fallimento, unitamente ad alcuni estratti del LUL (riferiti ad ottobre e dicembre 2018; luglio, settembre, ottobre e dicembre 2019).
7 Quanto alla mensilità inerente al mese di dicembre 2019, correlata all'importo per il quale invoca il risarcimento (€ 3.693,92), la busta paga prodotta riporta, all'esito di plurime trattenute, un importo netto pari a zero e l'attore non ha fornito alcuna prova che l'applicazione delle trattenute fosse illegittima, risolvendosi la prospettazione e la contestazione in una mera deduzione generica priva di qualunque riscontro probatorio.
In altri termini, l'attore al fine di dimostrare la sussistenza del danno lamentato avrebbe dovuto fornire la prova non solo dell'inadempimento del legale convenuto rispetto all'obbligazione assunta (cfr. presentazione della domanda di insinuazione al passivo), bensì che laddove l'istanza fosse stata presentata avrebbe avuto ragionevole possibilità di accoglimento.
La suddetta prova non è stata in alcun modo fornita ed anzi è sconfessata dalla stessa documentazione depositata in giudizio.
Conseguentemente deve essere respinta la domanda volta ad ottenere il pagamento dell'importo di € 7.000,00 atteso che secondo la prospettazione offerta dall'attore stesso la suddetta somma sarebbe stata riconosciuta in favore di tutti i lavoratori ammessi allo stato passivo. A ciò si aggiunga come la prospettazione astratta sia rimasta sprovvista di concreto riscontro probatorio tenuto conto da un lato che non
è stata depositata alcuna documentazione idonea a dimostrare la sussistenza dell'accordo e dall'altro che l'unico teste escusso non è stato in grado di ricostruire nel dettaglio i termini dell'accordo (cfr. dichiarazioni Testimone_1 commercialista;
collaboratrice del curatore del fallimento VENTURES srl, DOTT.
“f) per quel che ricordo la società che ha proposto il concordato Persona_1 CP_4
ha riconosciuto una somma di denaro ai lavoratori ammessi al passivo;
non ricordo i termini
[...] nel dettaglio;
non ricordo esattamente l'importo è passato del tempo e non sono in grado di dire altro”).
Non può, infine, trovare accoglimento la domanda di risarcimento dei danni non patrimoniali stimati in 2500,00 “da liquidarsi in via equitativa a titolo di risarcimento del danno di natura non patrimoniale ex art. 2059 c.c. e 185 c.p.”.
In proposito appare opportuno affrontare la questione del risarcimento del danno non patrimoniale, risarcimento ammissibile anche nel caso di inadempimento
8 contrattuale: alla luce dell'orientamento delineato dalle Sezioni Unite (cfr. Cass. SU
26972/08) va ricordato che “il danno non patrimoniale, quando ricorrono le ipotesi espressamente previste dalla legge, o sia stato leso in modo grave un diritto della persona tutelato dalla Costituzione, è risarcibile sia quando derivi da un fatto illecito, sia quando scaturisca da un inadempimento contrattuale”; la giurisprudenza successiva (cfr. Cass. 24145/10) ha ribadito che, in questi casi (ipotesi previste espressamente dalla legge o violazione di diritti della persona costituzionalmente garantiti) l'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 cc. porta ad affermare che vi è l'obbligo di risarcire tale danno, quale che sia la fonte della responsabilità, contrattuale o extracontrattuale.
In relazione al richiesto risarcimento del danno non patrimoniale, si ritiene, in adesione all'orientamento giurisprudenziale richiamato (cfr. Cass. SU 26972/08) che lo stesso non sia più automaticamente riconoscibile in difetto di adeguata allegazione e prova.
Le conclusioni, cui si è pervenuti con riferimento all'ambito extracontrattuale, vale, mutatis mutandis, anche nell'ipotesi di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale.
Orbene, superando precedenti impostazioni dogmatiche, la Cassazione è tornata ad una impostazione del danno basata sulla tradizionale bipartizione fra danno patrimoniale, riconducibile nella previsione di cui all'art. 2043 cc., e danno non patrimoniale, riconducibile nella previsione di cui all'art. 2059 c.c.. Con particolare riferimento alla categoria dei danni non patrimoniali, oggetto di specifico intervento chiarificatore della Suprema Corte a partire da Cass. 8827/03 e 8828/03 e successive sentenze ormai costanti, si osserva che in tale ambito vanno ricompresi non solo i danni conseguenti a reato o previsti da specifiche disposizioni di legge, ma anche quelli derivanti da lesione di valori della persona umana costituzionalmente protetti
(cfr. Cass. 12124/03; Cass. 16716/03).
Conformemente alla tipicità della tutela offerta dall'art. 2059 c.c., il danno non patrimoniale è appunto risarcibile solo nei casi determinati dalla legge (art. 185 c.p. in caso di reato e specifiche disposizioni di legge, ad esempio in materia di libertà personale, di riservatezza, di discriminazioni) ovvero nel caso di lesione di uno specifico diritto inviolabile della persona umana costituzionalmente protetto (cfr.
9 Cass. SU 26972/08, che richiama e fa propri i principi di cui a Cass. 8827/03 e
8828/03): si noti al riguardo il dato normativo, in cui alla genericità ed atipicità dell'art. 2043 c.c. (“qualunque fatto doloso o colposo ) corrisponde la tipicità dell'art. 2059 cc. (“il danno non patrimoniale deve essere risarcito solo nei casi determinati dalla legge”).
Dunque ai fini dell'ammissione a risarcimento ex art. 2059 c.c., ciò che rileva è
l'ingiusta lesione di un interesse inerente alla persona e costituzionalmente rilevante, dal quale conseguano pregiudizi non suscettibili di valutazione economica: quindi in tali termini si parla di danno non patrimoniale, indipendentemente dall'indicazione descrittiva e classificatoria che si voglia ancora fare con riferimento ad ipotetiche
(tradizionali) voci o figure di danno (danno biologico, danno morale, danno esistenziale, danno d'immagine, ecc.): nel caso di specie si può ritenere che l'attore abbia fatto genericamente riferimento alla tradizionale voce di danno non patrimoniale, complessivamente inteso.
Al riguardo, rammentato che va esclusa la risarcibilità dei cd danni bagattellari (cfr. citata Cass. SU 26972/08), si ribadisce che il presupposto generale per l'ammissibilità del risarcimento dei danni non patrimoniali, nei casi in cui ciò sia possibile alla luce di quanto detto, è costituito dalla gravità dell'offesa; infatti “... il diritto deve essere inciso oltre una soglia certa soglia minima, cagionando un pregiudizio serio. La lesione deve eccedere una certa soglia di offensività, rendendo il pregiudizio tanto serio da essere meritevole di tutela in un sistema che impone un grado minimo di tolleranza . . .“, con la precisazione che “ il risarcimento del danno non patrimoniale
è dovuto solo nel caso in cui sia superato il livello di tollerabilità ed il pregiudizio non sia futile “ e che entrambi i requisiti, cioè la gravità della lesione e la serietà del danno,
“... devono essere accertati dal Giudice secondo il parametro costituito dalla coscienza sociale in un determinato momento storico ....“ (cfr. citata Cass. SU
26972/08 in motivazione).
Tanto premesso, è allora evidente che tale pregiudizio, consistente nella sofferenza soggettiva, può essere risarcito purché sia oggetto di specifica allegazione e prova da fornire anche in via di presunzione (cfr. citata Cass. SU 26972/08: “il danno non patrimoniale, anche quando sia determinato dalla lesione di diritti inviolabili della persona costituisce danno conseguenza che deve essere allegato e provato”): non
10 sarebbe certamente sufficiente neanche la mera elencazione di possibili voci di danno non patrimoniale per ritenere soddisfatto tale onere.
A quest'ultimo riguardo è ormai pacificamente accolto in giurisprudenza (cfr. citata
Cass. SU 26972/08) il principio del superamento della ricostruzione della fattispecie risarcitoria in termini di danno-evento, essendo infatti privilegiata l'opzione ermeneutica fondata sul concetto di danno-conseguenza; va inoltre respinta, sempre secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite, anche la tesi secondo la quale nel caso di lesione di diritti inviolabili della persona il danno sarebbe in re ipsa.
Nel caso concreto nulla risulta al riguardo né sono state fornite prove atte a superare detta lacuna, non superata neanche dal mero riferimento ad una determinata voce classificatoria.
La peculiare natura del giudizio e la sussistenza di un inadempimento imputabile alla parte convenuta, sia pur non correlato ad un danno risarcibile per difetto di prova, giustificano la compensazione delle spese di lite anche alla luce della recente sentenza della Corte Costituzionale n. 77 del 19/04/2018 n. 77 che ha dichiarato la parziale illegittimità costituzionale dell'art. 92, secondo comma c.p.c. nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ivrea in composizione monocratica, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, definitivamente pronunciando sulla causa civile recante n.
3462/2023 R.G., così provvede:
rigetta le domande spiegate da nei confronti di Parte_1 CP_1
compensa integralmente le spese tra tutte le parti.
Così deciso in Ivrea, il 12.05.2025
IL GIUDICE
dott. Augusto Salustri
11